Numero 00541/2017 e data 28/02/2017 Spedizione

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Numero 00541/2017 e data 28/02/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato Adunanza Generale del 15 febbraio 2017

NUMERO AFFARE 00097/2017

OGGETTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie.

Proposta di legge costituzionale AS 2643 – “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina” – Richiesta di parere al Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273 (n. affare 201700097).

Vista la nota n. 5/30/1/465 del 25 gennaio 2017 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;

Premesso e considerato:

1- Il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 25 gennaio 2017, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla Proposta di legge costituzionale AS 2643 – “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina” – che, all’art. 9, dispone la modifica dell’art. 93 dello statuto con effetti che si riverberano sulla attuale composizione del Consiglio di Stato. L’art. 93 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nella sua attuale formulazione, prevede che «delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi di appello sulle

decisioni dell’autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all’art.

90… fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano».

La proposta di legge costituzionale interviene su tale norma, inserendo, dopo le parole «al gruppo di lingua tedesca», le parole «ovvero al gruppo di lingua ladina».

La proposta di legge è stata approvata in prima lettura alla Camera, con ampia maggioranza, l’11 gennaio 2017, ed è ora all’esame del Senato che ha deliberato la procedura d’urgenza.

2- La richiesta del parere è stata formulata ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, il quale prevede che «i provvedimenti legislativi che importino il

conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei Conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere

rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei Conti a Sezioni riunite». La vigenza di tale disposizione, anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, è stata più volte confermata dal Consiglio di Stato a partire dall’Adunanza generale 11 novembre 1948, n. 1270. 3- Prima di esaminare la questione sottoposta, si deve ricordare che con il d.P.R. n. 426 del 6 aprile 1984 è stata data attuazione agli articoli 90 e seguenti dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, riguardanti gli organi della giustizia amministrativa. Sono state quindi dettate disposizioni per l’istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano, nonché per l’attuazione della disposizione riguardante la composizione del Consiglio di Stato. In particolare, il primo comma dell’art. 14 del d.P.R. n. 426 stabilisce che, «per gli effetti di cui all'art. 93

dello statuto, sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186,

nonché al precedente art. 2». Il secondo comma dell’art. 14 detta la disciplina che deve essere seguita per la nomina dei consiglieri di Stato di lingua tedesca, la quale è «disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con l'assenso del

consiglio provinciale di Bolzano» e con il «parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa». Il terzo comma dell’art. 14, modificato con il d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161, precisa che «costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca». Il quarto comma stabilisce che «l'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e

giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con il decreto previsto dall'articolo

12, primo comma, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054». Il citato d.lgs. n. 161 del 1999 ha, altresì, introdotto l’attuale quinto comma dell’art. 14, secondo cui «uno dei

consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando questa è

investita di atti riguardanti la provincia di Bolzano». Ai fini della nomina dei suddetti consiglieri di Stato, l’art. 14, all’ottavo comma, ha infine previsto l’aumento di due unità della dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato. In applicazione di tali disposizioni fanno oggi pertanto parte del Consiglio di Stato due consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. 4- L’articolo 9 della proposta di legge costituzionale in esame estende la platea dei soggetti che possono essere nominati consiglieri di Stato, ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, prevedendo che gli stessi possano essere scelti non più solo fra gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ma anche fra gli appartenenti al gruppo linguistico ladino, in una logica di parità di trattamento degli appartenenti alle due minoranze linguistiche riconosciute e insediate sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Tale disposizione è contenuta in una proposta di legge costituzionale che ha il fine di garantire la piena rappresentanza della minoranza linguistica ladina negli organismi pubblici, in una visione dinamica dell’autonomia speciale che è riconosciuta al Trentino-Alto Adige/Südtirol. Con la proposta di modifica dell’articolo 93 dello statuto, anche agli appartenenti al gruppo linguistico ladino viene quindi garantita la possibilità di accedere, in concorso con gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, alla carica di consigliere di Stato, per gli effetti di cui all’articolo 93.

5- Ritiene l’Adunanza generale che ai consiglieri appartenenti ai due gruppi linguistici della provincia autonoma di Bolzano, assegnati alle sezioni del Consiglio di Stato, sia affidato non già il compito di rappresentare gli interessi facenti capo ai singoli gruppi linguistici o agli enti esponenziali della comunità locale (e difatti non rileva, correttamente, alcuna dimensione ‘quantitativa’, proporzionata alla percentuale della popolazione appartenente a un dato gruppo linguistico), bensì quello di garantire, in seno al Consiglio di Stato, una rappresentanza del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in funzione della garanzia di una convivenza pacifica tra gli stessi gruppi.

Nel disegno della proposta di riforma statutaria diventa, dunque, irrilevante che i consiglieri di Stato, nominati per gli effetti di cui all’articolo 93 dello statuto, appartengano all’una o all’altra delle due minoranze linguistiche insediate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

In tale prospettiva, l’Adunanza generale ritiene, da un lato, che la modifica dell’art. 93 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sia coerente con il perseguimento dell’obiettivo generale della riforma, volta a garantire la parità di rappresentanza della minoranza linguistica ladina e, dall’altro, che essa non ponga criticità in relazione all’ordinamento e alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

6- Questa Adunanza generale è dell’avviso che il parere favorevole, ai sensi dell’articolo 1 del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, alla modifica statutaria in oggetto, debba contenere anche alcune osservazioni sulla necessità di adeguare, conseguentemente, la disciplina attuativa di cui al d.P.R. n. 426 del 6 aprile 1984, prima citato (§ 3). Innanzitutto dovrà essere necessariamente integrato il primo comma dell’art. 14 del d.P.R. – il quale oggi limita la sua disciplina ai «consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua tedesca» – con un riferimento al «gruppo di lingua ladina» analogo a quello previsto dalla modifica statutaria. 7- Appare altresì opportuno evidenziare alcune ulteriori questioni che si pongono sin dal momento della modifica dello statuto, in quanto vertono sulla interpretazione della congiunzione «ovvero» utilizzata dalla novella all’art. 93 e sui suoi effetti nel procedimento di nomina, con la conseguente necessità di verificare sin d’ora l’esigenza o meno di modificare, anche su tali profili, la disciplina di esecuzione.

Tra le varie questioni che potrebbero porsi in sede attuativa si ritiene di segnalare almeno le seguenti: - a chi competa la scelta tra un appartenente al gruppo di lingua tedesca «ovvero» al gruppo di lingua ladina, ai fini della nomina a consigliere, e con quali criteri; - come si inserisca tale scelta nell’ambito della procedura di nomina; - se tale scelta debba limitarsi soltanto ad uno dei consiglieri di Stato attualmente previsti o eventualmente ad entrambi. Il Consiglio di Stato è dell’avviso che tutte le esposte questioni possano essere trattate in una logica unitaria, ispirata dalla ratio dell’intervento di riforma che si è prima evidenziata (§ 5).

Come si è detto, il consigliere appartenente al gruppo di lingua ladina (come quello appartenente al gruppo di lingua tedesca) non rappresenterebbe solo il suo gruppo linguistico ma la comunità autonoma nel suo complesso: pertanto, l’Adunanza generale ritiene che l’equivalenza sottesa dall’uso della congiunzione disgiuntiva «ovvero» si riferisca ai requisiti del potenziale consigliere di Stato che sarà poi individuato ai sensi della disciplina attuativa, come integrata in conseguenza della modifica statutaria. Sembra, quindi, coerente ritenere che i possibili “nominandi” si pongano tutti sullo stesso piano, quale che sia il loro gruppo linguistico di appartenenza, e che la scelta possa avvenire ad opera dei soggetti già oggi competenti a compierla, secondo i criteri e le modalità attualmente vigenti. In concreto, dato che la scelta si fonda sulla valutazione del curriculum degli aspiranti, si ritiene che la stessa possa continuare ad essere fatta individuando comunque il candidato, o i candidati, che hanno il migliore curriculum, anche se potrebbe verificarsi la circostanza che, per effetto delle valutazioni oggettive effettuate, la scelta possa ricadere (anche in tempi diversi) su soggetti appartenenti entrambi a uno stesso gruppo linguistico. Ma tale circostanza, alla stregua della ratio della disposizione su indicata, non dovrebbe costituire motivo preclusivo alla nomina di uno o entrambi i possibili consiglieri di Stato.

Infatti, nella interpretazione ravvisata da questo Consiglio di Stato, la proposta di modifica statutaria non comporta un aumento del numero dei consiglieri di Stato nominati per gli effetti di cui all’articolo 93 del d.P.R. n. 670 del 1972, ma estende semplicemente il novero dei candidati legittimati ad essere nominati a tale carica anche agli appartenenti alla minoranza linguistica ladina.

Nella logica della norma statutaria, improntata alla tutela delle minoranze linguistiche tedesca e (ora, anche) ladina, resta pertanto indifferente che i consiglieri nominati ai sensi della citata norma statutaria appartengano, tutti o in parte, all’uno o all’altro dei due gruppi linguistici. 8- Alla stregua di quanto esposto ai punti 6 e 7 del presente parere, si invitano quindi le Istituzioni competenti a valutare gli effetti della modifica statutaria proposta e le sue conseguenze sulle norme e sulle procedure applicative: - da un lato, integrando il primo comma dell’art. 14 del d.P.R. n. 426 con un riferimento al «gruppo di lingua ladina» analogo a quello previsto dalla modifica statutaria; - dall’altro, considerando la funzionalità delle disposizioni attuative in vigore in relazione alla modifica statutaria.

9- Dalla ricostruzione sopra operata discendono, altresì, due corollari. Il primo è che anche il consigliere di Stato appartenente al gruppo di lingua ladina farebbe parte del Consiglio di Stato secondo le regole già oggi vigenti ai sensi del d.P.R. n. 426 del 1984. Il secondo attiene alla necessità, in ogni caso, della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, ai sensi del terzo comma dell’art. 14 del medesimo d.P.R. Si osserva in proposito che la lingua ladina, a differenza di quella tedesca, non è lingua ufficiale del processo. Di conseguenza, sotto il profilo attinente alla garanzia di funzionalità del processo d’appello, si deve ritenere che, sulle sentenze di primo grado pronunciate in processi svolti in forma bilingue o monolingue tedesca – in applicazione della disciplina dell’uso della lingua nei procedimenti giudiziari, di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 – la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca da parte dei consiglieri nominati per gli effetti di cui all’articolo 93 dello statuto, sia che appartengano al gruppo linguistico tedesco, sia che appartengano al gruppo linguistico ladino, continui a costituire un «requisito per la nomina» (da comprovare mediante l’apposito attestato di cui al d.P.R. n. 752 del 1976). In altri termini, alla stregua della ratio sopra indicata, l’appartenenza al gruppo linguistico ladino non sembra poter costituire, de iure condito, una ragione per derogare al requisito previsto dall’art. 14, terzo comma, del d.P.R. n. 426.

10- L’Adunanza generale rileva, infine, che per effetto della approvazione, nell’aula della Camera, di un emendamento soppressivo dell’art. 7 della proposta di legge costituzionale, la modifica ora in esame incide sulla composizione del solo Consiglio di Stato, mentre non viene prevista alcuna modifica nella composizione della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige a tutela della minoranza linguistica ladina. P.Q.M. esprime il suo parere favorevole con osservazioni sulla Proposta di legge costituzionale AS 2643 – “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina” – nella parte in cui, all’art. 9, dispone la modifica dell’art. 93 dello statuto. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Alessandro Pajno L'ESTENSORE Dante D'Alessio