Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4595 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA
SENTENZA
sul ricorso 1820-2013 proposto da:
FERRARA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAllA G. MAllINI 27, presso lo
studio dell'avvocato
LUCIO NICOLAIS, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GABRIELE MESSINA giusta delega
in calce;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
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Data pubblicazione: 22/02/2017
EQUITALIA CENTRO SPA in persona dell'Amm.re Delegato
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio
dell'avvocato SANTE RICCI, rappresentato e difeso
dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI
giusta delega in calce;
nonché contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 81/2012 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 19/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato NICOLAIS che si
riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato CHIRICOTTO
per delega dell'Avvocato CIMETTI che si riporta al
controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l'inammissibilità e in subordine il rigetto dei motivi
l ° e 2 ° , 5 ° primo profilo e 9 ° motivo di ricorso.
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- controricorrenti -
R.G. 1820/2013
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Ferrara Giulio impugna la sentenza numero 81/01/12 del 7 giugno 2012 e la sentenza
numero 65/01/12 del 19 aprile 2012, entrambe emesse dalla commissione tributaria regionale
Romagna. La prima sentenza ha ad oggetto il ricorso proposto nei confronti di
Equitalia Centro S.p.A. avverso il provvedimento di iscrizione di ipoteca e la seconda ha ad
oggetto il ricorso proposto nei confronti dell'agenzia delle entrate avverso il provvedimento di
diniego della definizione dei carichi di ruolo. Il ricorrente ha svolto plurimi motivi, illustrati con
l'agenzia delle entrate ed Equitalia Nomos S.p.A., già Equitalia Centro S.p.A..
2. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto avverso due
distinte sentenze emesse tra parti diverse ed aventi ad oggetto questioni di diritto solo in parte
comuni. Questo collegio, invero, intende dare continuità al principio già affermato dalla Corte
di legittimità ( Sez. U, Sentenza n. 3692 del 16/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 15582 del
30/06/2010 ) secondo cui in materia tributaria è ammissibile - fermi restando gli eventuali
obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati - il ricorso
cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima "ratio",
in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d'imposta,
pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una
identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un
giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d'imposta. Il ricorso
cumulativo, dunque, è ammissibile solo ove i diversi procedimenti non solo si svolgano tra le
stesse parti ed attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta , pur riguardando
situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto si riferiscano a diverse annualità, ma
soprattutto dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a
tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le
cause relative al medesimo rapporto di imposta, presupposti, tutti, che non sussistono nel caso
che occupa.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q. M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere all'agenzia
delle entrate le spese processuali liquidate in euro 7000,00, oltre alle spese prenotate a debito,
ed a rifondere a Equitalia Nomos S.p.A le spese processuali liquidate in euro 7000,00, oltre al
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017.
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memoria, avverso l'una e l'altra sentenza. Si sono costituiti in giudizio con distinti controricorsi