LETTERE D`INTENTO DAL 1° MARZO 2017

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LETTERE D’INTENTO DA AGGIORNARE
ENTRO IL 1° MARZO 2017
Il nuovo modello impone di indicare il plafond da utilizzare per ciascuna operazione o per ciascun fornitore Con provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento, utilizzabile per le sole operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2017. Con risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate aveva specificando, tra l’altro, che per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere ancora utilizzato il vecchio modello. Viceversa, per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° marzo, dovrà essere ripresentata la dichiarazione d’intento secondo il nuovo modello, a meno che, in quella già presentata, i campi 3 e 4 (“operazioni comprese nel periodo da ... a ...”) risultino non compilati ma siano riferite a un’unica operazione o a un determinato ammontare. In pratica dal 1° marzo non saranno più valide quelle già presentate compilate con l’indicazione, per esempio: “operazioni comprese nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017”. Il nuovo modello approvato il 2 dicembre 2016, infatti, impone ai soggetti esportatori abituali di indicare, al momento di presentazione della lettera di intento (dunque, prima del 1° marzo 2017), l’ammontare del plafond che intendono utilizzare per ogni singolo acquisto (campo 1 del frontespizio) o, quanto meno, per ciascun fornitore (campo 2). L’Agenzia delle Entrate ha fornito, recentemente, ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di compilazione delle nuove dichiarazioni d’intento, riconoscendo la possibilità che, nel campo 2 della lettera d’intento (“operazioni fino a concorrenza di euro...”), si possa inserire un valore presunto del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno nei confronti di un determinato fornitore. Inoltre, saranno accettate anche dichiarazioni di intento che, nel loro complesso, superano l’ammontare complessivo del plafond disponibile senza che vi sia alcun tipo di conseguenza ma, naturalmente, gli acquisti effettivamente realizzati non potranno eccedere detto plafond. IL FORNITORE DEVE VERIFICARE I LIMITI DI FATTURAZIONE SENZA IVA
Gli effetti della nuova disciplina, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono che: ‐ la stima del plafond da parte dell’esportatore abituale potrà essere sovrabbondante rispetto agli acquisti che si presume di porre in essere ma, in ogni caso, qualora si intendano effettuare acquisti per un importo superiore a quanto indicato nella lettera d’intento, basterà produrne una nuova; ‐ l’esportatore abituale, oltre all’abituale monitoraggio circa l’utilizzo del plafond da parte dei propri fornitori nel loro complesso, dovrà ora controllare gli importi utilizzati con riguardo ad ogni singolo fornitore; ‐ per il fornitore, come indicato nella stessa risoluzione n. 120/2016, “particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza IVA”, valutando che le operazioni in regime di non imponibilità che si accinge a effettuare non eccedano quanto indicato nelle lettere d’intento ricevute, fermo restando che nessuna responsabilità può ritenersi a lui imputabile nel caso in cui accidentalmente venga superata la capienza del plafond di una delle controparti.