pdf - Bauen digital Schweiz

Download Report

Transcript pdf - Bauen digital Schweiz

STATUTI «Costruzione digitale Svizzera»
Articolo 1 Nome, sede, anno fiscale
1)
Il nome «Costruzione digitale Svizzera» definisce un'associazione a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 60 e ss. del Codice civile svizzero.
2)
La sede dell'associazione è a Zurigo, Svizzera.
3)
L'anno fiscale corrisponde all'anno civile.
Articolo 2 Compiti e obiettivi dell'associazione
1)
«Costruzione digitale Svizzera» è intesa come una piattaforma di interessi dedicata ai suoi membri, che
ne supporta le esigenze - a breve e lungo termine - riguardanti la trasformazione digitale dell'industria
edile svizzera. Opera principalmente in Svizzera e mantiene le relazioni internazionali al fine del
raggiungimento degli obiettivi.
2)
Gli obiettivi di «Costruzione digitale Svizzera» sono:

Supporto all'industria edile svizzera nell'ambito della trasformazione digitale dell'intera catena di
creazione del valore

Promozione della concorrenzialità delle imprese svizzere dell'industria edile
Gli obiettivi devono essere raggiunti soprattutto attraverso:
3)

L’integrazione di istituzioni nazionali, associazioni, organizzazioni e imprese in qualità di partner

La partecipazione a iniziative di cooperazione nazionale con altre istituzioni, associazioni e
organizzazioni, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

L’individuazione, la diffusione ed il coordinamento di applicazioni pratiche ai sensi della «best
practice», che servono per raggiungere gli obiettivi
I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per le finalità indicate nello statuto.
Naturalmente, nessuna persone fisica né giuridica deve trarre vantaggio da spese, che esulano dallo
scopo dell'associazione o da compensi sproporzionatamente alti.
Articolo 3 Membri
1)
Membro dell'associazione può essere qualsiasi persona fisica o giuridica. Con l'adesione, il membro si
dichiara d'accordo con gli obiettivi di «Costruzione digitale Svizzera» e li sostiene. Ogni membro esprime
un voto.
2)
L'adesione avviene per mezzo di una dichiarazione di adesione e la sua approvazione da parte del
comitato direttivo.
3)
L'adesione termina a seguito di dimissioni, decesso, espulsione, mancato pagamento delle quote o
chiusura della società. Le dimissioni decorrono dalla fine dell'anno civile e necessitano di un preavviso di
tre mesi.
4)
L'espulsione di un membro può essere decisa dal comitato direttivo, se il permanere del membro non
soddisfa gli interessi dell'associazione o non è conforme al diritto svizzero. Il membro espulso può
presentare ricorso scritto contro la risoluzione. In questo caso, la assemblea generale ordinaria
successiva decide in merito alla definitiva espulsione.
5)
Un ex membro non ha diritto a quote di patrimonio dell'associazione o al rimborso delle quote
associative versate.
INIZIATIVA PER L’INTRODUZIONE DELLA
DIGITALIZZAZIONE NEI SETTORI DELLA
PIANIFICAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE
IN SVIZZERA
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
SEGRETARIATO
ANDREASSTRASSE 11
8050 ZÜRICH
TEL: +41 44 515 04 50
[email protected]
BAUEN-DIGITAL.CH
BATIR-DIGITAL.CH
COSTRUZIONE-DIGITALE.CH
CONSTRUIR-DIGITAL.CH
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
Articolo 4 Quote
1)
Le risorse finanziarie per la realizzazione dei compiti dell'associazione derivano dalle quote associative e
da donazioni a progetto o volontarie.
2)
L'assemblea generale ordinaria stabilisce le quote associative con l'emanazione di un ordinamento in
materia di quote.
3)
I membri sono responsabili per il debito dell'associazione passato o futuro solo nella misura
corrispondente alla loro quota associativa.
Articolo 5 Organi
Gli organi dell'associazione sono

l'assemblea generale (AG)

il consiglio (CO)

il comitato direttivo (CD) e

l'organo di revisione (OR).
Articolo 6 Assemblea generale
1)
L'assemblea generale elegge il presidente, il vice presidente, i membri del consiglio e i revisori per un
periodo di tre anni. La rielezione è possibile e limitata a tre mandati.
2)
Approva il bilancio annuale e le relazioni degli organi e gli concede il discarico. È responsabile per le
modifiche o l'aggiornamento dello statuto. Decide su tutte le questioni che, in base alla legge, sono di
sua competenza o le sono state riservate da parte dello statuto o del consiglio.
3)
Un'assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal consiglio con un preavviso di quattro
settimane. L'invito deve essere in forma scritta e contenere l'ordine del giorno. L'assemblea generale si
svolge generalmente una volta l'anno. L'assemblea generale straordinaria è convocata dal consiglio, o
può essere richiesta in forma scritta da un terzo dei membri con diritto di voto, a condizione che tale
richiesta venga sottoposta al consiglio indicandone l'obiettivo.
4)
In occasione dell'assemblea generale ogni membro esprime un voto. I delegati hanno diritto di voto in
base a una procura scritta redatta dal membro registrato.
5)
L'assemblea generale ha il quorum se è stata convocata in modo corretto.
6)
L'assemblea generale adotta risoluzioni a maggioranza semplice dei voti validi espressi.
7)
Per modificare lo statuto e sciogliere l'associazione è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti
validi. Le risoluzioni a tale proposito e per assemblee generali straordinarie possono verificarsi solo se
queste sono all'ordine del giorno nel corrispondente invito.
8)
Nelle risoluzioni sull'approvazione di organi, i membri degli stessi non hanno diritto di voto.
Articolo 7 Consiglio (CO)
1)
Il consiglio è composto da tre, massimo 30 membri e rappresenta la catena di creazione del valore.
2)
Il consiglio si costituisce autonomamente.
3)
Il consiglio formula la strategia e la verifica periodicamente.
4)
Per ogni riunione del consiglio deve essere redatto un verbale. In assenza del cancelliere, il verbale
viene redatto da un membro del consiglio.
5)
Il consiglio decide il comitato direttivo.
6)
Il consiglio può nominare un comitato consultivo (CC) e delegare a questo delle funzioni.
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
VERSIONE 1.0
STATUTI
PAGINA 2 | 4
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
Articolo 8 Comitato direttivo (CD)
1)
Il comitato direttivo è composto da tre fino a un massimo di dieci membri.
2)
Il comitato direttivo viene eletto dal consiglio ed è composto dai suoi membri. Il comitato direttivo si
costituisce da sé. Il presidente e il vice presidente devono essere rappresentati nel comitato direttivo.
3)
Il comitato direttivo approva il regolamento organizzativo e definisce le regole della firma.
4)
Il comitato direttivo incarica un ufficio per la gestione operativa dell'associazione e per la maggior parte
delle altre operazioni correnti definite dal comitato direttivo.
5)
Per ogni riunione del comitato direttivo deve essere steso un verbale. In assenza del cancelliere, il
verbale viene redatto da un membro del consiglio.
6)
Il comitato direttivo definisce un cassiere che gestisce le risorse finanziarie dell'associazione e registra
correttamente tutte le entrate e le uscite. Egli è tenuto a presentare un rendiconto all'assemblea
generale.
7)
Il presidente presiede le riunioni del comitato direttivo, del consiglio e dell'assemblea generale. In caso
di impedimento, è sostituito dal vice presidente o da un rappresentante del consiglio.
Articolo 9 buildingSMART Switzerland (bSCH)
1)
«Costruzione digitale Svizzera» guida il capitolo (chapter) svizzero ufficiale di buildingSMART
International. Il comitato direttivo decide il proprio presidente così come il rappresentante di questo,
che sono a capo del chapter board in Svizzera e la rappresenta in seno a buildingSMART International. Il
presidente deve essere rappresentato nel comitato direttivo e presenta regolarmente a questo una
relazione.
2)
Il chapter board è composto da tre fino a un massimo di sette membri. Il consiglio di sezione è costituito
da membri di «Costruzione digitale Svizzera» e da altre organizzazioni famose. I membri del consiglio di
sezione devono essere membri di «Costruzione digitale Svizzera», vengono proposti dal presidente e
approvati dal comitato direttivo.
3)
Il chapter board coordina la collaborazione nei bacini di buildingSMART International e assicura lo
scambio di informazioni in Svizzera.
4)
Il chapter board indirizza le proprie attività verso gli obiettivi di «Costruzione digitale Svizzera» e del
«chapter agreement» di buildingSMART International e assicura il rispetto di tali obblighi.
5)
Per ogni riunione del chapter board deve essere steso un verbale. In assenza del cancelliere, il verbale
viene steso da un membro del consiglio di sezione. Il chapter board prepara una relazione annuale e la
sottopone all'attenzione dell'assemblea generale.
Articolo 10 Organo di revisione
L'organo di revisione viene eletto dall'assemblea generale ed è incaricato dal comitato direttivo. Non
deve essere membro dell'associazione. Esso verifica i conti presentati dal comitato direttivo e riferisce
al consiglio e all'assemblea generale.
Articolo 11 Scioglimento dell'associazione
1)
Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso solo in seno ad un'assemblea generale straordinaria
da convocare appositamente per tale scopo.
2)
In caso di scioglimento dell'associazione, il capitolo buildingSMART Switzerland ottiene il diritto di
proseguire le attività per conto di buildingSMART International. I lavori, i documenti, la proprietà
intellettuale e i diritti di licenza, realizzati da buildingSMART Switzerland, possono essere ripresi dalla
nuova associazione gratuitamente.
3)
Il patrimonio residuo viene trasferito alla nuova organizzazione, a condizione che questa sia in linea con
gli obiettivi del «Costruzione digitale Svizzera». In caso contrario, il patrimonio residuo sarà devoluto a
un asilo infantile in una regione svizzera di montagna.
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
VERSIONE 1.0
STATUTI
PAGINA 3 | 4
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
Articolo 12 Entrata in vigore dello statuto
Gli statuti di «Costruzione digitale Svizzera» sono stati stabiliti nella prima assemblea generale del 12
aprile 2016.
I membri fondatori sono elencati nell'allegato 1 «Lista firme dei membri fondatori del 12 aprile 2016».
A nome dell'assemblea fondatrice, Zurigo, 12 aprile 2016:
COSTRUZIONE DIGITALE SVIZZERA
VERSIONE 1.0
STATUTI
PAGINA 4 | 4