Mondini - 20170220

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Sottotitolo presentazione
Piergiorgio Mondini
“GLI INCENTIVI FISCALI PER GLI INCENTIVI FISCALI
PER GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”
Incentivi fiscali per le misure antisismiche: le detrazioni d’imposta
Per la concessione di particolari benefici fiscali l’ordinamento può utilizzare due
strumenti: la detrazione di imposta o il credito d’imposta.
Una scelta fatta di volta in volta in ragione di specifiche esigenze o valutazioni.
Si tratta di una preferenza influenzata dagli obiettivi che si intendono raggiungere.
Gli effetti della scelta non sono neutri.
La detrazione dall’imposta, infatti, ha significati concreti solo se, in capo al beneficiario
della stessa, ci sia un’imposta da pagare.
Se l’ammontare dell’imposta è “incapiente”, il beneficio resta sulla carta e l’ammontare
della detrazione “non utilizzata” si perde.
Il credito d’imposta, invece, è sempre utilizzabile nella sua interezza e non impatta con
situazioni di “incapienza”.
Per gli interventi di “riqualificazione antisismica”, il legislatore ha scelto il meccanismo
delle detrazioni, prevedendo, in caso di incapienza, il correttivo della cessione, su base
opzionale, della detrazione a favore di chi ha effettuato gli interventi o a terzi (escluse le
banche).
PGM/2017
Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione.
La legge n. 449/97
Legge n. 449 del 27/12/1997, art. 1 (in vigore fino al 31/12/2011):
“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda,
fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese
sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi relativi (…) all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza
statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
“La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data
del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle
stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio
degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento”.
La disposizione fu da ultimo prorogata fino al 31/12/2011 dalla legge n. 244 del
24/12/2007.
PGM/2017
Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione
La circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24/02/1998, a commento delle disposizioni
vigenti all’epoca ha precisato che:
- la normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno del 16 gennaio 1996 (ora prevista dalle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008);
- gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche
sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione
straordinaria o alla ristrutturazione edilizia;
- gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in
particolare acquedotti, fognature, elettricità;
- nell'ambito dei centri storici essi “devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non
su singole unità immobiliari”: è necessaria la cooperazione tra proprietari interessati e
l'intervento attivo degli enti locali, vista la rilevanza degli interventi che interessano edifici e
ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i Comuni, anche per la necessità di
intervenire, come si è detto, sulla rete dei servizi; devono “essere i privati, di norma, a predisporre
"progetti unitari", ed a sottoporli all'esame del Comune, per una approvazione di tipo "edilizio":
ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano
urbanistico; non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee
di indirizzo per la formazione dei progetti unitari;
- la disposizione citata “deve essere estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento
della sicurezza statica ed antisismica: l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei
centri storici va intesa come una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere
nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente”.
PGM/2017
Incentivi fiscali per le misure antisismiche: origini ed evoluzione
L’art. 16 bis del TUIR
DPR n. 917 del 22/12/1986, Titolo I, Capo I, art. 16 bis (introdotto dall’art. 4 D.L. 201/11,
in vigore dal 1°/01/12), dedicato all’IRPEF:
“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000
euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul
quale sono effettuati gli interventi: (…)
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari
al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente
e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.
D.L. n. 63 del 4/6/2013, art. 16, c. 1 (come modificato dalle leggi n. 147/13, n. 190/14, n.
208/15 e n. 232/16): “per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel
comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2017”.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16
D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13) art. 16. c. 1 bis, in vigore dal
4/08/2013:
“Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad
alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una
detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino
al 31 dicembre 2015”.
Disposizione prorogata fino al 31 dicembre 2016 per effetto delle modifiche apportate
dalla legge n. 208/15.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18/09/13, a commento dell’art. 16
nella versione in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16, ha precisato che l’agevolazione spetta:
• per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
• per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio;
• per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione;
• gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;
• le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono
individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad
alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità
immobiliare;
• per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si
svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o
non commerciali.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013 – Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità in vigore dal 4/08/13 al 31/12/16
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18/09/13, a commento dell’art. 16
nella versione in vigore fino dal 4/08/13 al 31/12/16 ha precisato altresì che:
- possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono
le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e
possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o
altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);
- le spese sostenute per gli interventi in precedenza descritti possono fruire dell'aliquota
del 65%, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dal
4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.
- per l'individuazione della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in
questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da
conservare), in assenza di indicazioni nella disposizione in commento e considerate le
tipologie di interventi agevolabili, si ritiene che si debba fare riferimento alle disposizioni
applicabili per gli interventi di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 16-bis del T.U.I.R.
- la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità: le disposizioni vigenti
D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232
dell’11/12/2016) art. 16. c. 1 bis e c. 1 ter, in vigore dal 1°/01/2017:
“Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate
disposizione, su edifici ubicati nelle zone
dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione
sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Supplemento Ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attività
attivit produttive,
produttive spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del 50 per cento,
cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unità
unit immobiliare per ciascun anno.
anno La detrazione è ripartita in cinque
quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene
conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della
detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1º
1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
2021 le disposizioni del
comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (…)”.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità: le disposizioni vigenti
D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232
dell’11/12/2016) art. 16, c. 1 quater, in vigore dal 1°/01/2017:
“Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una
riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio
inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa
sostenuta.
Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione
spetta nella misura dell'80 per cento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28
febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee
guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonchè le
modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati”.
PGM/2017
L’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Misure antisismiche in zone ad alta
pericolosità: le disposizioni vigenti
i
D.L. n. 63 del 4/06/2013 (conv. da legge n. 90/13, modificato dalla legge n. 232
dell’11/12/2016) art. 16, c. 1 quinquies e c. 1 sexies, in vigore dal 1°/01/2017:
“ Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di
edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non
superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della
detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con
la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di
credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione”.
A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese
effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
PGM/2017
Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti Riepilogo
Le detrazioni per interventi antisismici su edifici residenziali per i contribuenti IRPEF:
- in qualsiasi zona sismica, 50% delle spese fino ad un ammontare di spesa massima
di 96.000 euro per unità immobiliare (dopo il 31/12/2017, 36% e 48.000 euro), da
ripartire in 10 quote annuali, di pari importo;
- in zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), dal 1°/01/2017 e fino al
31/12/2021: 50% delle spese, fino ad un ammontare di spesa massima di 96.000 euro
per unità immobiliare, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Se gli
interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione è
elevata al 70%; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore
la detrazione è elevata all’80%. In entrambi i casi rimane l’ammontare di spesa
massima di 96.000 euro per unità immobiliare;
- gli interventi possono riguardare anche costruzioni non adibite ad abitazione
principale;
- per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni
dall'imposta sopra descritte spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e
dell'85 per cento: le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese
non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di
ciascun edificio.
PGM/2017
Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti Riepilogo
Le detrazioni per interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività
attivit
produttive,
produttive per i contribuenti IRPEF ed IRES:
- se ubicate in zone ad alta pericolosità
pericolosit sismica (zone 1, 2 e 3), dal 1°/01/2017 e fino al
31/12/2021, 50% delle spese,
spese fino ad un ammontare di spesa massima di 96.000 euro
per unità
unit immobiliare,
immobiliare da ripartire in 5 quote annuali di pari importo;
importo
- se
gli interventi comportano il passaggio ad una classe di rischio inferiore la detrazione
è elevata al 7 %; se dagli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore la
detrazione è elevata all’80%.
all 80%. In entrambi i casi rimane l’ammontare di spesa massima
di 96.000 euro per unità immobiliare.
PGM/2017
Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti Riepilogo
Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività
attivit
produttive,
produttive per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi
relativa alle norme previgenti, la detrazione spetta:
• per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
• per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio;
• per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione;
• gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici;
• per le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (in base
alle modifiche intervenute con la legge di bilancio per il 2017).
Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono
individuate con un duplice criterio: la localizzazione territoriale in zone sismiche ad
alta pericolosità e il tipo di utilizzo. Non rileva, invece, la categoria catastale dell'unità
immobiliare.
Per costruzioni adibite ad attività produttive, si intendono le unità immobiliari in cui si
svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o
non commerciali.
PGM/2017
Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti Riepilogo
Con riferimento agli interventi antisismici aventi ad oggetto costruzioni adibite ad attività
attivit
produttive,
produttive per i contribuenti IRPEF ed IRES, secondo i chiarimenti forniti dalla prassi
relativa alle norme previgenti, si può concludere che:
- possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono
le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e
possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o
altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento);
- le spese sostenute per gli interventi possono fruire dell'aliquota del 50% (o 70% o
80%), a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della disposizione in esame;
- il tetto massimo di spesa agevolata è fissato nella misura di 96.000 euro per
ciascuna unità immobiliare;
- la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo
nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
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Le detrazioni per gli interventi antisismici - le disposizioni vigenti Criticità principali
- Individuazione
della disciplina applicabile alla detrazione per gli interventi in
questione (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da
conservare): il rinvio all’art. 16, comma 1, lett. I) del T.U.I.R., operato nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E/13, non appare applicabile anche alle imprese che
determinano il proprio reddito secondo il principio di competenza e non di cassa;
- asseverazione
e individuazione degli interventi antisismici rispetto ad altri lavori;
- procedure
autorizzatorie avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della
disposizione in esame;
- immobili
- classi
PGM/2017
patrimonio;
di rischio.
Gli interventi antisismici: l’IVA
L’aliquota IVA applicabile varia in funzione della tipologia di intervento:
- manutenzione
ordinaria o straordinaria di cui all’art. 3, lett. a) e b) del DPR n. 380/01,
su immobile strumentale (es. capannone): aliquota ordinaria nella misura del 22 per
cento (eventualmente con applicazione del meccanismo c.d. di “reverse charge” ai
sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter del DPR n. 633/72);
- interventi
di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, di cui all’art.
3, lett. c) e d) del DPR n. 380/01: aliquota in misura ridotta del 10 per cento, ai sensi
del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72;
- interventi
di demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volumetria: aliquota
ridotta nella misura del 10 per cento ai sensi del citato n. 127 – quaterdecies) della
Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72.
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