DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16

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DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16
Norme di attuazione dello Statuto
speciale
per
la
Regione
Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di
supporto agli uffici giudiziari. (17G00028)
(GU n.43 del 21-2-2017)
Vigente al: 8-3-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione,
prevista dall'articolo 107, comma 1, del citato
decreto
del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e
la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Delega
di
funzioni
riguardanti
l'attivita'
amministrativa
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari
e
1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono delegate alla Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, le
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di
supporto agli uffici giudiziari, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura e al personale amministrativo dirigenziale.
Ferme le competenze
del
Ministro
della
giustizia
previste
dall'articolo 110 della Costituzione e previa intesa con lo stesso,
la Regione puo' subdelegare, per il rispettivo territorio, alle
province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui al primo
periodo come precisate nei commi successivi.
2. Le funzioni di cui al comma 1 comprendono:
a) l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed
economica del personale amministrativo, secondo i criteri e nei
limiti indicati nei commi 5, 6 e 7;
b) la messa a disposizione, la manutenzione e la gestione degli
immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 13 con riferimento alle competenze
riservate alle Province in materia di beni immobili;
c) la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi
funzionali agli immobili necessari al funzionamento degli uffici
giudiziari.
3. Le funzioni di cui al comma 1 non comprendono i servizi inerenti
ai sistemi informativi automatizzati, all'elaborazione e gestione
delle statistiche e alla tenuta dei casellari giudiziari.
4. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2,
puo' avvalersi dei servizi e delle strutture delle province autonome
di Trento e di Bolzano che vi provvedono, in relazione ai rispettivi
territori, sulla base di
apposita
convenzione
che
assicura
l'adeguatezza alle esigenze degli uffici giudiziari degli immobili
adibiti a sedi degli stessi e, in particolare, gli standard e gli
interventi individuati negli accordi con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7.
5. Spettano al personale amministrativo di cui al presente articolo
le attribuzioni che le norme statali demandano al personale degli
uffici giudiziari che riveste le corrispondenti qualifiche; resta
ferma la dipendenza funzionale
del
medesimo
dai
magistrati
dell'ufficio. La Regione provvede all'amministrazione e alla gestione
del personale sulla base di un protocollo operativo approvato dal
Ministero della giustizia, sentiti i
dirigenti
degli
uffici
giudiziari del distretto. Con il medesimo procedimento, al protocollo
di cui al periodo precedente sono apportate, su iniziativa della
Regione o del Ministro della giustizia, le eventuali modifiche che si
rendono necessarie.
6. Con separato accordo, la Regione e il Ministero della giustizia
istituiscono una commissione mista, con prevalenza e presidenza della
componente statale, alla quale affidare il potere disciplinare sul
personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari. La
partecipazione alla commissione avviene a titolo gratuito;
le
eventuali spese di missione restano a carico dell'amministrazione di
appartenenza
di
ciascun
componente.
L'esercizio
dell'azione
disciplinare spetta alle direzioni generali del Ministero della
giustizia interessate.
7. La Regione e le Province, fermo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 4-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155,
stipulano appositi accordi a carattere pluriennale con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti gli uffici giudiziari interessati e in coerenza con i
programmi annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, volti a individuare gli standard e i parametri
di servizio per l'esercizio delle funzioni delegate a condizione
dell'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, anche ai
fini della quantificazione degli oneri finanziari, con particolare
riguardo a:
a) le dotazioni organiche del personale amministrativo degli uffici
giudiziari del distretto;
b) gli standard di funzionalita', sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, da assicurare con riguardo ai servizi, alle attrezzature
e agli arredi;
c) gli interventi da realizzare con riferimento agli immobili
destinati a sedi di uffici giudiziari del distretto secondo quanto
previsto dal comma 13.
8. Il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi
titolo alla data di entrata in vigore del presente articolo presso
gli uffici giudiziari del distretto e' inquadrato nel ruolo del
personale della Regione, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione
di appartenenza se diversa dall'amministrazione della giustizia, con
l'applicazione del contratto collettivo vigente dell'amministrazione
di destinazione, salvo che non eserciti, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione, il diritto di
opzione per rimanere alle
dipendenze
dell'amministrazione
di
appartenenza. Per i due anni successivi alla data di inquadramento
nei ruoli regionali, ad una aliquota del personale trasferito non
superiore al venti per cento del totale viene garantito il diritto di
precedenza nei concorsi pubblici e nei processi di mobilita' attivati
sul territorio nazionale dall'amministrazione della giustizia. La
Regione subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo
determinato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione e' definita d'intesa tra la Regione e i
Ministeri competenti, previa concertazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale amministrativo
interessato, la tabella di equiparazione per l'inquadramento del
personale. Dal 1° gennaio 2017 e fino
alla
decorrenza
dei
provvedimenti di inquadramento nel ruolo regionale, il personale e'
messo a disposizione, per l'esercizio delle funzioni delegate, della
Regione, che provvede
al
rimborso
alle
amministrazioni
di
appartenenza degli oneri sostenuti.
9. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto
della
posizione di inquadramento giuridico e del trattamento economico
fondamentale in godimento con riferimento alle sole voci fisse e
continuative, non correlate allo
specifico
profilo
d'impiego
nell'ente di provenienza. L'eventuale differenza tra quest'ultimo e
quello previsto dal contratto collettivo regionale e' conservata a
titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei
ruoli di provenienza e' considerato utile agli effetti giuridici e
della progressione economica; e' conservata l'eventuale retribuzione
individuale di anzianita' nella misura in godimento all'atto del
passaggio.
10. Il personale a tempo indeterminato che, ai sensi del comma 8,
chiede di non essere inquadrato nei ruoli della Regione, qualora in
posizione di
comando,
e'
restituito
all'amministrazione
di
appartenenza entro sessanta giorni.
11. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del
personale amministrativo a tempo indeterminato in
servizio
a
qualsiasi titolo presso gli uffici giudiziari del distretto, le
vigenti dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza
sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alle unita' di
personale trasferito che non abbia esercitato il diritto di opzione
nel termine previsto dal comma 8.
12. Le attrezzature, gli arredi e i beni mobili strumentali
all'esercizio delle funzioni delegate sono trasferiti alla Regione
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 1973, n. 115. La Regione subentra nei contratti in corso
relativi alle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 fino
alla rispettiva scadenza. Dal 1° gennaio 2017
e
fino
alla
comunicazione da parte del Ministero di apposito atto ricognitivo dei
contratti nei quali subentra la Regione, la stessa provvede al
rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti.
13. Gli immobili di proprieta' dello Stato adibiti a sedi di uffici
giudiziari, anche destinati per l'esercizio delle funzioni dei
giudici di pace, sono trasferiti alle Province con le modalita'
previste dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115
del 1973 con vincolo di destinazione per lo svolgimento delle
funzioni considerate da questo articolo. Sono a carico delle Province
gli
oneri
relativi
alla
manutenzione
straordinaria,
alle
ristrutturazioni nonche' agli ampliamenti concernenti i predetti
immobili. Ferma restando la titolarita' della Provincia autonoma di
Trento degli immobili adibiti a sedi di uffici giudiziari gia'
trasferiti in proprieta' alla stessa antecedentemente alla data di
entrata in vigore di questo articolo, sono a carico della medesima
Provincia gli oneri previsti dal periodo precedente. In caso di
estinzione della delega resta ferma la retrocessione allo Stato,
senza corrispettivo, degli immobili trasferiti per effetto del
presente decreto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
all'atto di adozione del provvedimento di estinzione.
14. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente
articolo, la Regione e le Province applicano le normative regionali e
provinciali secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione.
15. Gli oneri relativi alla delega di cui al comma 1 sono assunti
in capo alla Regione ovvero, in caso di subdelega, alle Province
autonome, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto
da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo
1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli
effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. I predetti oneri sono ripartiti tra la Regione e le Province
mediante l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge
n. 190 del 2014 e dall'articolo 79, comma 4-bis, dello Statuto. La
disciplina prevista da questo comma si applica anche con riferimento
agli oneri assunti dalle Province ai sensi del comma 13 nonche' con
riguardo agli oneri derivanti dal rimborso delle spese di cui ai
commi 8 e 12.
16. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'onere
finanziario e' determinato in misura corrispondente alla media
dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel
triennio 2013-2015. Tenuto conto degli accordi di cui al comma 7, i
predetti oneri sono aggiornati mediante intese tra la Regione, le
Province, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e
delle finanze sulla base della variazione delle spese finalizzate
alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Ai fini
della neutralita' per il bilancio dello Stato,
la
dotazione
finanziaria del Ministero della giustizia sara' ridotta in misura
corrispondente all'onere individuato e posto a carico della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sia in sede di prima applicazione sia in sede di aggiornamento
mediante intese sulla base della variazione delle spese finalizzate
alla giustizia civile e penale sul bilancio dello Stato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
17. Gli oneri di cui ai commi 15 e 16 comprendono anche quelli
relativi alle spese obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 526,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quantificati con riferimento
all'intera annualita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente
Consiglio dei ministri
Costa, Ministro
regionali
per
gli
del
affari
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro
delle finanze
Madia,
Ministro
semplificazione
e
dell'economia
per
la
e
la
pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando