Regolamento di Istituto

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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO
“ BALDACCHINI - MANZONI”
VIA ACHILLE BRUNI, 6 - 76121 BARLETTA (BT)
Tel.: 0883/575773 - Fax: 0883/575773
Codice Fiscale: 90101460724 - Codice Meccanografico: BAMM30000B
Codice Univoco Fattura Elettronica: UFCJO9
E-mail: [email protected] - [email protected]
Sito Web: www.scuolabaldacchinimanzoni.gov.it
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Premessa
La comunità scolastica della Scuola Secondaria di primo grado Baldacchini-Manzoni fa proprie le
indicazioni contenute nel presente Regolamento di Istituto per favorire l'apprendimento degli
studenti, la crescita personale e umana e favorire il loro pieno inserimento nella società civile. Le
disposizioni qui contenute hanno anche lo scopo di rendere pienamente fruibili da tutti le
strutture e le attività organizzate dalla scuola, nell'interesse di tutti e di ciascuno.
Capo I
GIORNATA SCOLASTICA
Art. 1 Ingresso degli alunni
Gli alunni accedono all’edificio scolastico e si recano nelle apposite aree di raccolta cinque minuti
prima dell’inizio delle lezioni, accolti all’ingresso dell’edificio dagli insegnanti che, coadiuvati dai
collaboratori scolastici, li accompagneranno in classe. Della vigilanza sono responsabili i docenti
della prima ora e i collaboratori scolastici.
Art. 2 Cura del materiale scolastico
1. Gli alunni debbono venire a scuola con tutti i materiali necessari; a questo scopo, è bene
abituare i ragazzi a preparare la cartella la sera prima. Non è consentito ai genitori, o a chi ne fa le
veci, portare materiale scolastico durante
lo svolgimento delle lezioni, allo scopo di evitare
continue interruzioni delle lezioni e l'allontanamento dei collaboratori scolastici dal reparto loro
assegnato.
2. Libri, quaderni e altro materiale scolastico devono essere tenuti in ordine e in buono stato.
3. Oltre che dei docenti, è compito delle famiglie far comprendere ai ragazzi che i materiali scolastici, in quanto strumenti di trasmissione culturale e frutto di sacrificio economico, meritano cura
e rispetto.
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4. Il diario scolastico è il principale mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia; i genitori devono
esigere che i ragazzi lo tengano in ordine e lo utilizzino soltanto per la scuola.
5. E’ vietato l’uso di telefoni cellulari. In caso di necessità, gli uffici di segreteria sono a
disposizione per comunicazioni urgenti.
Art. 3 Abbigliamento
1.La scuola non prescrive nessun particolare tipo di abbigliamento, tuttavia, è opportuno che le
famiglie educhino i ragazzi a vestirsi in modo decoroso, tenendo conto di quello che devono fare
durante la mattinata (vi sono attività durante le quali si possono accidentalmente sporcare o
danneggiare gli abiti).
2. Per l'Educazione fisica, è necessario procurarsi una tuta da ginnastica, e un paio di scarpe
adatte.
Art. 4 Rapporti fra scuola e famiglia
1. E’ assai importante che i genitori mantengano un contatto assiduo con la scuola, e incontrino
periodicamente gli insegnanti.
2. Per facilitare il rapporto scuola-famiglia, ogni anno, come previsto dall’art. 27 del CCNL
29/11/2007, il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le
modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti.
3. I genitori sono tenuti a rispondere con puntualità alle eventuali convocazioni provenienti dal dirigente scolastico o dai docenti. Inoltre, essi provvedono quotidianamente a firmare tutti gli avvisi
e le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.
4. Il dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento, salvo eventuali urgenze.
Art. 5 Rapporti fra alunni e personale della scuola
A tutti coloro che lavorano nella scuola (professori, personale di segreteria, personale
collaboratore scolastico), gli alunni si rivolgono con rispetto e cortesia, ed eseguono puntualmente
le loro disposizioni.
Art. 6 Ore di lezione
1. Durante le lezioni si richiede agli alunni attenzione e impegno sul lavoro da svolgere; è
consentito uscire dalla classe, per accedere ai servizi igienici e per esigenze motivate, previa
autorizzazione degli insegnanti. E’ compito degli insegnanti far registrare quotidianamente agli
alunni il numero di uscite sull’apposito prospetto mensile fornito dagli uffici di segreteria.
2. Durante le lezioni e al cambio dell’ora, non è permesso agli alunni di sostare e/o schiamazzare
nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.
3. Non è consentito uscire per recarsi ai servizi durante la prima ora di lezione e dopo le 12,30,
salvo reali motivi di urgenza.
4. Al termine della lezione, gli alunni attendono in classe il cambio di insegnante, che avviene in
modo sollecito, nel rispetto delle norme di vigilanza.
Art. 7 (Intervallo nella mattinata)
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1. Durante l’intervallo del mattino gli alunni possono consumare la merenda e recarsi ai servizi,
uno per volta, a rotazione.
2. Fermo restando che l’intervallo è un momento di distensione e di socializzazione, non sono in
alcun caso ammissibili comportamenti sfrenati o pericolosi, come urlare, schiamazzare, fare giochi
pericolosi o mettere le mani addosso ai compagni.
3. Nei corridoi, gli alunni devono:
a) transitare lontano dalle porte delle aule, per evitare di essere urtati accidentalmente da chi
esce;
b) evitare di correre e fare attenzione a non urtare altri alunni;
c) eseguire prontamente e scrupolosamente le disposizioni dei collaboratori scolastici.
4. Per quanto concerne l'accesso degli alunni al distributore, essi potranno accedere, a discrezione
del docente al cambio dell'ora, entro e non oltre il tempo della ricreazione. E’ preferibile evitare
le bevande gasate e le patatine.
Art. 6 Rispetto dei locali e degli arredi scolastici
1. Le classi e i laboratori devono essere costantemente mantenute pulite e in ordine.
2. Gli insegnanti possono assumere ogni provvedimento utile a mantenere l’ordine e la pulizia dell’ambiente scolastico: in particolare, possono dare disposizione affinché i ragazzi provvedano a pulire dove hanno sporcato.
3. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del
Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
Art. 7 Divieto di fumo
E’ assolutamente vietato fumare all’interno dell’Istituto scolastico sia durante le ore di
lezione sia durante l’intervallo. Il divieto del fumo, secondo la normativa vigente, è esteso anche
alle aree all'aperto di pertinenza dell’Istituzione scolastica.
E' vietato inoltre l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.
Chiunque violi il divieto in oggetto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla
Legge 11/11/1975, n.584 e successive modificazioni.
Art. 8 Telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche similari
1.E’ assolutamente vietato utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi apparecchio elettronico
similare (iPod, auricolari…) durante l’orario di lezione.
2. E’ auspicabile comunque che gli studenti vengano a scuola senza il cellulare . In ogni caso, si
ribadisce che:
a. il cellulare e/o gli altri apparecchi elettronici similari (I-Phone, I-Pod, ecc.) durante le
lezioni debbano essere tenuti spenti negli zaini, salvo l’opportunità di avvalersene per scopi
didattici (utilizzo del metodo BYOD), previa autorizzazione dell’insegnante ;
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b. alla prima infrazione a questa regola il docente segnalerà l’accaduto in segreteria, che
informerà tempestivamente i genitori dell’allievo/a;
c. alla
seconda
infrazione,
si
irrogherà
all’allievo/a
la sanzione
disciplinare
dell’allontanamento di un giorno dalla Scuola con effetto anche sulla valutazione del
comportamento.
Art. 8 Spostamenti della classe
Gli alunni (intere classi o gruppi) che lasciano la propria classe per recarsi in palestra o nei
laboratori, devono essere accompagnati dall’insegnante e si muovono con ordine e in silenzio per
evitare di disturbare il lavoro altrui. In particolare, al fine di prevenire incidenti, gli alunni devono
fare estrema attenzione a non spingersi o urtarsi, specialmente sulle scale.
Art. 9 Accesso ai laboratori, alle palestre e alla biblioteca e regole di utilizzo
1. I laboratori, la biblioteca, e in generale tutti gli spazi della scuola, possono essere utilizzati dagli
alunni solo se accompagnati dai docenti, nel normale orario di lezione, previa prenotazione; in
nessun caso gli alunni possono accedervi da soli o prelevare materiali.
2. I docenti sub consegnatari dei laboratori e della biblioteca, tenuto conto delle modalità di
utilizzo e del tipo di attività da svolgere in ogni singolo spazio, hanno il compito e la facoltà di
stabilire per ogni singolo ambiente:
a) norme e precauzioni da osservare, a tutela della sicurezza degli alunni e del personale; tali norme e precauzioni dovranno essere esposte in luogo ben visibile;
b) modalità di utilizzo (su prenotazione, o in base a un orario settimanale prefissato);
c) modalità di gestione dei materiali, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
d) disposizioni relative al riordino, alla pulizia e alla sistemazione dei materiali dopo l’uso; tali disposizioni dovranno essere affisse in luogo ben visibile.
2. I docenti d’aula illustrano agli studenti le norme di comportamento e di sicurezza da osservare
nei laboratori e nelle aule speciali.
3. La violazione di tali norme potrà comportare la sospensione dell’accesso ai laboratori.
Art. 11 Attività di Educazione fisica
1. Le attività in palestra devono essere svolte con attenzione e concentrazione, seguendo in modo
scrupoloso le disposizioni dell’insegnante, in quanto l’attività di Educazione fisica risulta essere,
in base alla valutazione dei rischi condotta ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, la principale causa
di infortuni all’interno della scuola.
2. Chi non svolge attività pratica di Educazione fisica deve comunque rimanere in palestra; può
svolgere lavoro di carattere teorico o essere impegnato in attività di arbitraggio nei giochi di squadra.
3. La responsabilità delle attrezzature sportive è affidata a ciascun docente, che ha il compito
della
ricognizione
periodica
del
materiale
esistente,
della
verifica
dell’attrezzatura e della segnalazione di eventuali danni ed atti vandalici.
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dello
stato
d’usura
4. Le classi usufruiscono degli impianti sportivi sulla base di un calendario concordato dai docenti
di Educazione fisica.
Art. 12 Esonero
Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Educazione fisica per un
periodo prolungato, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da
un genitore, con la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività
pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non è esonerato
dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.
Art. 14 Uscita
1. Al termine delle lezioni, la classe deve essere lasciata in ordine, con banchi e sedie allineati, in
normali condizioni di pulizia.
2.Dall’aula all’uscita dalla scuola, i ragazzi devono seguire ordinatamente l’insegnante che li
accompagnerà fino al cancello di uscita del plesso.
Art. 15 Uscite di sicurezza
Si ricorda che tutte le uscite di sicurezza devono essere utilizzate solo ed esclusivamente in caso
di emergenza.
Capo II
ASSENZE DEGLI ALUNNI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Art. 16 Assenze e ritardi
1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati da un genitore o da chi ne fa le veci
sull’apposito libretto; i genitori (o chi altro eserciti la patria potestà) provvedono a ritirarlo
personalmente in segreteria e lo firmano in presenza dell’impiegato addetto.
Spetta ai genitori conservare il libretto delle giustificazioni con ogni cura, consegnandolo all’alunno solo in caso d’uso.
2. Le giustificazioni, sia delle assenze, sia dei ritardi, sono presentate all’Insegnante in servizio alla
prima ora. L’insegnante cui viene presentata la giustificazione, procede al controllo della firma
(che deve corrispondere a quelle depositate all’atto del ritiro del libretto), del periodo di assenza o
della misura del ritardo, che devono corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.
3. I ritardi, le assenze, le note disciplinari saranno comunicati alle famiglie tramite il registro
elettronico.
4. In caso di ritardo non giustificato, l’insegnante ammette l’alunno, disponendo che egli presenti
il giorno seguente la dovuta giustificazione che sarà controllata dall’insegnante della prima ora.
L’assenza ripetuta alla prima ora di lezione inciderà negativamente sulla valutazione relativa alla
condotta, che contribuisce al computo della media finale dei voti.
5. Per le assenze dovute a malattia, ove si protraggano per più di cinque giorni, è necessario
presentare certificato medico.
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6. In caso di un’assenza prevista in anticipo, superiore a 5 giorni per motivi di famiglia, è
auspicabile che i genitori comunichino preventivamente alla scuola, tramite diario.
Art. 17 Numero massimo di assenze possibili
1.Come previsto dall’art.14 del D.P.R. n.122/2009, per l’ammissione di ciascuno studente alla
classe successiva o agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato delle singole lezioni. Lo spirito della
norma è quello di rafforzare l'obbligo di frequenza. L’ Istituto scolastico può stabilire deroghe
motivate sulla base di criteri, che ogni anno il Collegio Docenti definisce.
2. L’Insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe controlla periodicamente il registro di classe
e segnala all’Ufficio di Presidenza i casi particolari per le opportune comunicazioni alle famiglie.
Art. 18 Richieste di uscita anticipata
1. La richiesta di uscita anticipata dell’alunno ha carattere di eccezionalità.
2. In caso di uscita anticipata rispetto al normale orario, richiesta anticipatamente, oppure dovuta
a indisposizione insorta durante la giornata scolastica, l’alunno può allontanarsi da scuola solo se
prelevato da un genitore, o da altra persona adulta maggiorenne regolarmente delegata per iscritto
o, in casi eccezionali e urgenti, per telefono.
Art. 19 Indisposizioni e infortuni
1. Qualora l’alunno accusi un’indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente
avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all’atto dell’iscrizione.
2. Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino situazioni
tali da determinare l’esigenza di un immediato intervento medico, il dirigente provvederà a far trasferire l’alunno in autoambulanza al pronto soccorso.
Art. 20 Scioperi e assemblee sindacali del personale
1. Se sono previsti scioperi, il dirigente provvede ad avvisare con anticipo le famiglie, indicando
per ciascuna classe, sulla base delle dichiarazioni, volontarie, di adesione rese dai docenti, in che
misura può garantire il servizio. Se, in base a tali informazioni, la famiglia decide di tenere il
ragazzo a casa, l'assenza deve essere regolarmente giustificata.
2. Se sono previste Assemblee Sindacali, il Dirigente Scolastico, sulla base delle dichiarazioni di
adesione rese dal personale, dispone e comunica in anticipo alle famiglie, eventuali modifiche
all’orario delle lezioni, con particolare riferimento all’uscita anticipata.
Capo III
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
Art. 21 Principi e disposizioni generali
1. Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell’azione formativa della scuola.
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2. E’ richiesta a tutte le componenti scolastiche la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e degli obblighi contrattuali, rispetto ai quali le presenti norme regolamentari hanno esclusivamente funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.
Art. 22 Collaboratori del dirigente
1. I collaboratori del dirigente, comunque designati, garantiscono un’assidua e continua azione di
supporto al capo di istituto, nell’interesse del buon andamento della vita scolastica.
2. Essi hanno titolo a impartire disposizioni al personale della scuola, sia nell’esercizio dei compiti
loro delegati dal capo di istituto, sia nel momento in cui svolgono funzioni delegate, in assenza del
dirigente.
Art. 23 Sostituzione del dirigente scolastico
1. Nei momenti in cui, pur trovandosi regolarmente in servizio, il capo di istituto non è presente
nell’edificio scolastico, il collaboratore vicario è autorizzato ad assumere i provvedimenti necessari
a fronteggiare situazioni contingenti, e in primo luogo quelli indispensabili per garantire la
continuità della vigilanza sui minori e la regolare erogazione del servizio.
2. In caso di contemporanea assenza del collaboratore vicario, intervengono gli altri collaboratori
del dirigente, di concerto con il DSGA.
Art. 24 Rapporto dei docenti con gli alunni
1. I docenti rispettano puntualmente i propri doveri di vigilanza e si adoperano per garantire nella
classe la tenuta disciplinare necessaria al buon andamento dell’attività didattica, adottando ogni
iniziativa utile alla prevenzione di comportamenti incontrollati o scorretti da parte degli alunni.
2. Vigilano sul corretto utilizzo delle strumentazioni elettroniche e dei sussidi didattici da parte
degli alunni.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, i docenti si adoperano al fine
di proporre agli alunni situazioni di apprendimento stimolanti, che sollecitino il loro impegno e la
loro consapevole partecipazione, sia nelle normali lezioni, sia nelle ore di supplenza.
4. Nel rapporto con gli alunni, i docenti mantengono un atteggiamento cordiale e disponibile, non
dimenticando tuttavia la necessità di far percepire all’alunno l’autorevolezza connessa al proprio
ruolo, che è funzionale all’apprendimento.
Art. 25 Rapporto dei docenti con le famiglie
1. I docenti si adoperano per agevolare il rapporto con le famiglie, fornendo informazioni chiare e
promuovendo la collaborazione consapevole dei genitori al successo scolastico degli alunni.
Art. 26 Adempimenti amministrativi dei docenti
1. Per ragioni di efficienza organizzativa, si richiede ai docenti di esercitare ogni cura nello
svolgimento dei seguenti compiti:
a) sollecitudine nel prendere visione delle comunicazioni interne e nel fornire le informazioni eventualmente richieste dal dirigente;
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b) comunicazione agli alunni degli avvisi e delle disposizioni impartite dal dirigente;
c) corretta compilazione del registro elettronico, che deve essere tenuto costantemente
aggiornato;
d) regolare apposizione delle firme di presenza sul registro elettronico o fogli firma predisposti
dal dirigente scolastico e dalla segreteria;
e) puntuale compilazione dei registri dei laboratori.
Art. 27 Personale amministrativo e ausiliario
Il personale amministrativo e ausiliario:
a) assolve alle proprie funzioni in un'ottica di collaborazione con il dirigente scolastico, il DSGA
e il personale docente, finalizzata all'erogazione di un servizio scolastico efficace ed efficiente;
b) svolge i propri compiti con atteggiamento di disponibilità, cordialità e rispetto;
c) si adopera per fornire tutte le indicazioni necessarie alla miglior funzionalità possibile
dell'istituzione scolastica ed alla trasparenza del servizio;
d) evita situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione;
e) pone particolare cura nel prevenire situazioni di pericolo, che segnala tempestivamente;
f) custodisce i beni dello Stato, e in particolare quanto affidatogli per lo svolgimento delle sue
mansioni, ne previene il deterioramento e ne segnala le disfunzioni.
Art. 28 Rapporti fra il personale docente e non docente
1. I rapporti fra il personale docente e il personale amministrativo o ausiliario sono improntati alla
massima collaborazione, nell’interesse del buon andamento del servizio scolastico.
2. Il personale amministrativo e ausiliario riceve disposizioni dal DSGA: a quest’ultimo i docenti
devono rivolgersi per eventuali necessità, salvo i casi di evidente urgenza, nei quali possono
richiedere immediatamente al personale collaboratore gli interventi di sua competenza.
Art. 29 DSGA
1. Il DSGA organizza, sovrintende e coordina il personale dei servizi amministrativi e generali, nel
rispetto delle direttive e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico.
2. In particolare, il DSGA:
a) si mantiene al corrente della normativa riguardante le procedure amministrativo-contabili,
rispetto alle quali ha responsabilità diretta;
b) cura l’istruttoria e l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali, sotto l’aspetto
amministrativo e contabile;
c) cura l’attività istruttoria, se non diversamente delegata relativa ad accordi, contratti e
convenzioni con i soggetti esterni.
Art. 30 Assistenti amministrativi
1. Gli assistenti amministrativi svolgono, in autonomia, i compiti loro assegnati dal DSGA.
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2. Gli assistenti amministrativi sono responsabili del corretto procedimento, dell’evasione e del rispetto delle scadenze, nelle pratiche di loro competenza.
3. Nel rapporto con il pubblico, gli assistenti amministrativi mantengono un atteggiamento
disponibile e
collaborativo; segnalano tempestivamente
qualsiasi irregolarità e
qualsiasi
contenzioso con gli utenti, in modo da porvi immediato rimedio.
Art. 31 Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici
a) accolgono gli utenti e forniscono informazioni di carattere generale sul servizio scolastico;
b) espletano il servizio di centralino, qualificandosi nel momento in cui rispondono alle chiamate;
c) vigilano sugli alunni ogniqualvolta ve ne sia necessità, ma in modo particolare durante
l'entrata e l'uscita, il cambio dell'ora, l'intervallo e durante l’accesso ai bagni;
d) segnalano immediatamente ai docenti qualsiasi comportamento inadeguato o pericoloso posto in atto dagli alunni, che sia sfuggito al controllo dei docenti stessi;
e) accompagnano gli alunni, i genitori ed eventuali estranei, laddove necessario, negli
spostamenti all’interno della scuola;
f) sorvegliano scrupolosamente tutti gli accessi all'edificio e, al termine della giornata
lavorativa, ne controllano la chiusura;
g) garantiscono la chiusura dei cancelli esterni;
h) hanno cura e forniscono con sollecitudine arredi ed attrezzature per le attività didattiche; ne
segnalano tempestivamente qualsiasi deterioramento o disfunzione;
i) predispongono gli spazi per gli organi collegiali o per eventuali riunioni di cui abbiano notizia;
l) custodiscono le chiavi e le ripongono al sicuro al termine del servizio;
m) assicurano il massimo della pulizia, in conformità con le norme igieniche, negli spazi di loro
competenza;
n) osservano con scrupolo le turnazioni per garantire equità nei carichi di lavoro;
o) in caso di temporanea assenza di personale, provvedono alle pulizie ed al ripristino
giornaliero dei locali scolastici, secondo lo schema comunicato dal DSGA nel Piano delle attività
del personale ATA.
Capo IV
COMPITI RELATIVI ALLA VIGILANZA
Art. 32 Obblighi del personale docente
1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento
della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della scuola.
2. Sono affidati al docente:
a) gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
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b) gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze
eccezionali, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di
attività particolari.
3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
a) la presenza del docente accanto al gruppo classe;
b) l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
c) l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
d) l'azione di prevenzione.
4. Circa le modalità di esercizio del dovere della vigilanza, si precisa quanto segue:
a) alle ore 8:00, al suono della prima campana, i docenti si recano nel cortile interno della
scuola, prelevano la propria classe e, al suono della seconda campana ore 8:05- raggiungono le
proprie aule e danno inizio alle lezioni;
b) in caso di ritardo continuativo, essi provvedono a informare il D.S. , affinché possano essere
adottati i provvedimenti necessari;
c) durante l'attività didattica i docenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza continua.
Se per causa di forza maggiore devono allontanarsi per alcuni minuti, affidano la classe a un
collaboratore scolastico;
d) durante l'intervallo l'insegnante esercita la propria azione di vigilanza in collaborazione con i
docenti e i collaboratori scolastici presenti sul proprio piano. In questo delicato momento della
mattinata non è consentito allontanarsi dalla propria classe; gli insegnanti di sostegno, anche
se la loro attività si è svolta al di fuori dalla classe, devono riaccompagnare i ragazzi loro affidati affinché trascorrano l'intervallo insieme ai compagni, e si trattengono nella classe per collaborare nell'azione di vigilanza.
e) il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella vigilanza; il professore
uscente attende il collega dell'ora successiva, oppure, in caso di ritardi, chiede l’intervento di
un collaboratore scolastico;
f) al termine delle lezioni, le classi vengono accompagnate fino al cancello di uscita dell’'edificio
dall'insegnante dell'ultima ora;
g) gli spostamenti all'interno dell'edificio, verso palestre, laboratori, aule di sostegno, avvengono
sotto il controllo diretto dei docenti;
h) secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della vigilanza nella situazione specifica.
Art. 33 Compiti del personale ausiliario
1. Il profilo professionale delineato dalla tabella A del CCNL 29 Novembre 2007 per il Comparto
Scuola, prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla “sorveglianza degli alunni
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante la
ricreazione in collaborazione con i docenti”.
2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:
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a) al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la postazione assegnata dal DSGA;
b) durante le ore di lezione, i collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni che escono dall'aula;
inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza di allontanarsi
momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, su ciascun piano deve essere
sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
c) durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai
servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
d) all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici partecipano alla sorveglianza di scale e corridoi.
Capo V
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 34 Premessa
1. Le norme del presente capo si applicano a tutti gli organi collegiali della scuola, e precisamente
a:
-
Consiglio d’ Istituto;
-
Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto;
-
Collegio dei docenti;
-
Consigli di classe;
-
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Il termine “collegio”, adottato negli articoli che seguono, si riferisce a tutti gli organi collegiali
elencati al precedente comma 1.
Art. 35 Presidenza degli organi collegiali
1. Gli Organi Collegiali della scuola sono presieduti dal dirigente scolastico, salvo il consiglio di
istituto, che è presieduto da un membro della componente genitori.
2. Nei consigli di classe, il presidente può delegare a un docente coordinatore, per la durata
massima di un anno scolastico, il compito di presiedere un singolo consiglio di classe; la delega
non ha effetto in caso di intervento personale del dirigente alla riunione.
Art. 36 Competenze
1. Ogni singolo collegio ha competenza su tutte le materie ad esso devolute dal Testo Unico
emanato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e dalla L. 107/2015, nonché per gli argomenti sui
quali la deliberazione collegiale è espressamente richiesta da Ordinanze e Circolari Ministeriali.
2. Le deliberazioni adottate su tali materie sono vincolanti per tutti i membri del collegio, che sono
tenuti a rispettarle puntualmente nel quotidiano esercizio dell’attività scolastica.
Art. 37 Convocazione
1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo
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Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, o per il Consiglio di Circolo, dalla Giunta
Esecutiva.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione può essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della
riunione e deve essere affissa all'Albo della scuola.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art. 38 Validità sedute
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, per il Consiglio di Istituto,
con non meno di tre componenti, dei quali, almeno un genitore.
2.Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
3.Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della
votazione.
Art. 39 Discussione ordine del giorno
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno, nella
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Se l’Organo Collegiale è presente in tutte le sue
componenti, si possono aggiungere altri
argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le
deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva.
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta
dovrà essere mantenuto lo stesso o.dg.
5. Gli oggetti all’o.d.g. riguardanti il governo economico-finanziario dell’istituto e le disposizioni in
ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il funzionamento amministrativo e
didattico, devono essere deliberati dal Consiglio d’Istituto nei limiti delle disponibilità di bilancio
provenienti dagli Enti preposti (Stato, Regione, Comune). Il Consiglio di
Istituto sceglie di
assumere in bilancio anche eventuali risorse finanziarie-strumentali provenienti da altri Enti e
associazioni e/o dall’autofinanziamento, secondo modalità e fini aderenti alla normativa vigente.
Art.40 Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'o.d.g, ogni membro dell’Organo Collegiale presente
alla seduta, può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta
discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia
rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la
discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed un membro contro.
12
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all'o.d.g al quale si riferisce.
Art.41 Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori.
Art.42 Votazioni
1.Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando
riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a
scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
2.La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente.
5.In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
6.La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è
diverso da quello dei votanti.
Art.43 Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale
dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o
no, l'o.d.g).
2. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti,
numero dei voti
favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
3. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
4. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate,
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.
6. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.
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7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro;
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e
vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina
8. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
Art.44 (Surroga di membri cessati)
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma,
nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e,
comunque, entro
il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano
anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art.45 Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilità.
Art. 46 Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni
sono date per iscritto e indirizzate al Dirigente Scolastico. E' ammessa la forma orale, solo quando
le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle
dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo
proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle
dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei
componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 47 Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio
segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa
(D.M. 26 luglio 1983).
Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di
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impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza
anche di questi, il consigliere più anziano di età.
Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite.
Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente
della Giunta Esecutiva.
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I., su proposta del Presidente della Giunta
Esecutiva.
A conclusione di ogni seduta del C.d.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire
nell'ordine del giorno della riunione successiva.
Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre
costituire commissioni di lavoro e/o di studio.
Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla
scuola. Le commissioni non possono avere potere decisionale; svolgono la propria attività secondo
le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso.
Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non
pubblica.
La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante pubblicazione albo pretorio online dell'istituto del
testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
Tale pubblicazione avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del
Consiglio.
La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto
e sono consultabili secondo le norme dettate dalla legge 241/90.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato.
Art. 44 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione
Scolastica
Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli
ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il D.S.G.A., che
svolge la funzione di segretario.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario ad una
corretta informazione dei consiglieri.
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Art. 45 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
Il C.d.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle
Attività.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico, in seduta ordinaria secondo calendario, in
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno
un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Il C.d.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
Delle commissioni nominate dal C.d.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
Art. 46 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli
insegnanti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.:
a. per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma degli artt. 448 e 501 del
D.Lgs. n. 297/94;
b. alla conclusione dell'anno di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 1 commi 117 e 120 della
legge 107/2015 e degli artt. 438, 439 e 440 del D. Lgs. n. 297/94;
c. per gli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 126, 127, 128 e 129 della legge 107/2015;
d. ogni qual volta se ne presenti la necessità.
Art. 47 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un suo delegato ed è convocato, a seconda delle
materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola
presenza dei docenti.
Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
delle Riunioni.
Art. 48 Assemblee, Comitati Genitori e Associazioni dei Genitori
I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto hanno il diritto di riunirsi in assemblee
nei locali messi a disposizione della scuola in orario extrascolastico previa domanda, in cui è
specificato l’ordine del giorno, da presentare al Dirigente almeno sette giorni prima della riunione.
Le Assemblee di Genitori possono essere così organizzate:

di una classe

di più classi

di un singolo plesso

di entrambi i plessi dell’Istituto
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All’interno di ogni edificio scolastico è possibile esporre in appositi spazi o Albi le comunicazioni
generali dei genitori.
Art. 49 Il Comitato Genitori
I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori
comunque riconosciuto dalla normativa vigente.
Esso si avvale di un proprio Regolamento interno.
Il Comitato Genitori svolge una funzione di collegamento tra i Rappresentanti di classe, cercando
anche gli opportuni raccordi con i Rappresentanti eletti in Consiglio d’Istituto. Il Comitato Genitori
ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto
dovranno tenere conto ai fini dell’elaborazione del P.T.O.F., del RAV e del PdM.
Art. 50 Associazione Genitori
I genitori possono altresì costituirsi in Associazione secondo le modalità e gli scopi da loro
stabiliti.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Il presente Regolamento è redatto alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, pubblicato
dalla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, e modificato dal D.P.R. 235/2007: esso rappresenta
uno strumento per garantire la partecipazione piena e attiva delle ragazze e dei ragazzi alla vita e
alle scelte della comunità scolastica.
“Una carta dei diritti e dei doveri, parte integrante del processo di riforma, che riconosce, per la
prima volta, la posizione giuridica degli studenti nel processo di formazione e apprendimento.
Lo Statuto esprime quei valori di libertà, di responsabilità, di rispetto e di solidarietà che hanno
ispirato la nostra Costituzione e sono alla base della identità comune della patria europea.”
(Carlo Azeglio Ciampi - Ex Presidente della Repubblica)
Art. 1 - Vita della comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di conoscenze e
di competenze lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e
condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
Lo studente ha diritto:

ad una formazione culturale di qualità, che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l’orientamento, l’identità di ciascuno;
17

alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;

a una valutazione trasparente e tempestiva, che permetta di migliorare il proprio
rendimento, secondo i ritmi di apprendimento di ciascuno;

al rispetto da parte degli adulti e dei compagni, a vivere in un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona, all’utilizzo di strutture e materiali in buone condizioni, in
un contesto tranquillo, pulito e sicuro;

ad essere ascoltato prima dell’irrogazione di una sanzione disciplinare.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela
della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola s’impegna a promuovere condizioni per assicurare iniziative concrete per il recupero di
situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica.
Art. 3 - Doveri
Gli studenti sono tenuti:

a frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;

ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola
e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

a mantenere un comportamento corretto, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento
dei loro doveri;

ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dai Regolamenti dell’ Istituto;

ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti, inoltre, condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 Mancanze disciplinari
Le mancanze disciplinari, riportate sul registro elettronico dai docenti, prevedono sanzioni che
comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica, oppure (se meno rilevanti), sanzioni
diverse dall’allontanamento, che abbiano finalità educative e “costruttive”. Tali sanzioni,
rispetteranno il principio della gradualità, a meno che i fatti che comportano le relative sanzioni
siano particolarmente gravi.
Le note disciplinari, verificate periodicamente sul registro dal Dirigente o da suo Collaboratore,
permetteranno di attuare gli opportuni interventi.
In tale senso, sono previste sanzioni graduali, relativamente ai comportamenti scorretti di seguito
indicati:

comportamenti, verbali e non, aggressivi od offensivi, verso i compagni, gli insegnanti e i
collaboratori scolastici;
18

espressioni o manifestazioni di razzismo o di offesa della dignità della persona e della sua
diversità;

comportamenti di bullismo e cyberbullismo;

danni provocati volontariamente a persone, ad attrezzature e sussidi o alle strutture
scolastiche, compreso l’imbrattamento di pareti interne ed esterne e dei vetri, o la mancata
cura di tutti gli ambienti;

atteggiamenti che disturbano o turbano il regolare svolgimento delle lezioni;

uscite dalla classe senza richiedere il permesso dell'insegnante;

soste prolungate nei corridoi e nei bagni;

falsificazione delle firme;

mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento
d’Istituto;

mancata esecuzione dei compiti assegnati e dimenticanze nel portare il materiale didattico
necessario;

uso di telefoni cellulari o di apparecchi elettronici similari, per scopi non didattici e senza
autorizzazione degli insegnanti.
Art. 5 Sanzioni diverse, con finalità educative e “costruttive”
Per le mancanze disciplinari che, secondo il principio della gradualità, vengono considerate dal
Dirigente (sentiti i docenti interessati) meno rilevanti, sono previste attività alternative rispetto
all’allontanamento dalla scuola.
In particolare:

comunicazione alla famiglia dopo la terza nota disciplinare;

ammonizione scritta e convocazione della famiglia, che accompagnerà l’alunno all’ingresso
il giorno successivo, per ulteriori note oppure per mancanze di una certa gravità;

allontanamento dalla classe per un giorno, con permanenza a scuola e svolgimento di
attività di studio individualizzate, a cura dei docenti della stessa classe o dei volontari del
Servizio Civile, se presenti;

l’obbligo di svolgere attività sociali utili alla comunità scolastica (pulizia degli ambienti
danneggiati, manutenzione del giardino scolastico, riparazione degli oggetti rovinati
dall’alunno, ecc.) o di rifondere un eventuale danno per la rottura o il danneggiamento di
arredi o strumenti didattici;

produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di
rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
Esse concorrono alla valutazione del comportamento.
Art. 6 Sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica
19
L’allontanamento dalle lezioni è deciso dal Consiglio di classe (se per un allontanamento dalle
lezioni inferiore ai 15 giorni) o dal Consiglio d’Istituto (se superiore ai 15 giorni, fino all’esclusione
dagli scrutini finali e dall’Esame di Stato).
Esso
può
riguardare
ciascuna
delle
mancanze
indicate
nell'articolo
4,
quando
siano
particolarmente gravi e abbiano testimonianze o riscontri oggettivi.
La sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica è decisa dal Consiglio di
Classe composto dai soli insegnanti. Prima della convocazione del Consiglio di Classe, l'alunno,
alla presenza di uno o più docenti del Consiglio stesso e del Dirigente Scolastico o di un suo
delegato, sarà invitato ad esporre le proprie ragioni. La famiglia verrà tempestivamente avvertita
del provvedimento adottato dal Consiglio di Classe.
Art. 7 Procedura da seguire in caso di allontanamento
Il Docente che abbia ravvisato una delle mancanze sopra elencate, dovrà avvisare al più presto il
Coordinatore di classe e la Dirigenza che, a sua volta, ove previsto, convocherà un Consiglio di
Classe straordinario (con il seguente O.d.G.: “Provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno”).
Il Consiglio di Classe dovrà redigere un apposito verbale.
L’esito va comunicato alla famiglia, in forma scritta, con provvedimento formale del Dirigente
Scolastico.
Art. 8 Impugnazioni
1.Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 gg. dalla
comunicazione della loro erogazione, all' Organo di Garanzia interno alla Scuola , presieduto dal
Dirigente Scolastico e composto da un docente e da due genitori.
2.L’Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni. Qualora l’Organo di Garanzia non
decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.
3. L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia titolo , anche su conflitti che
sorgano all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento.
4.Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute
nel Regolamento d’Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che
decide in via definitiva.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa comunque riferimento a tutte le
norme vigenti in materia.
Art. 9 Approvazione del Regolamento
Il presente Regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza semplice dei voti
validamente espressi. Qualora non si raggiunga, in tre successive votazioni, la maggioranza di cui
sopra, l’approvazione del Regolamento è rinviata ad una successiva seduta del Consiglio di Istituto
da convocarsi entro un mese.
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Art. 10 Modifiche al Regolamento
Al presente Regolamento possono essere introdotte tutte le modifiche che, alla luce dell’esperienza
o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie. Le modifiche possono
essere proposte da qualsiasi membro del Consiglio di Istituto. Per l’approvazione delle modifiche al
Regolamento si applica la normativa di cui al precedente articolo.
Sono fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe e delle Assemblee
dei genitori.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del
Consiglio d’Istituto.
Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione
di articoli o di parti di essi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Maria Capuano
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