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MARCHE
OSSERVAZIONI SU:
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO :
LINEE GUIDA DELLE MARCHE e RETI D’AMBITO
Il giorno 15 febbraio 2016 presso l’Ufficio Scolastico Regionale Marche sono state illustrate, alle
OO.SS, le “Linee guida regionali delle Marche” relative al Piano per la formazione del personale,
solo a seguito di urgente richiesta delle stesse.
Ascoltata la presentazione del Direttore Regionale e della Ispettrice Scocchera, coordinatrice
della task force per la formazione dell’Usr Marche, le OO.SS. presenti hanno espresso alcune
considerazioni in relazione a quanto esposto, riservandosi di inviare più puntuali osservazioni
scritte solo dopo aver analizzato con attenzione il documento cartaceo consegnato durante
l’incontro che si allega alla presente.
In premessa intendiamo evidenziare come le tematiche del Piano Nazionale di formazione si
intreccino strettamente con la costituzione delle Reti d’Ambito,


Nelle Marche ogni ambito ha costituito la sua rete, indipendentemente dalle reti di scopo
già esistenti.
La Direzione Regionale ha invitato in modo “tassativo” ogni scuola ad aderire, alla
costituenda rete d’ambito, (una sola rete per ogni ambito), sebbene la Legge 107 art.1
comma 70 stabilisca che :“Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del
medesimo ambito territoriale.”
Analizzando nel dettaglio alcune pagine delle linee guida (pag. 30 e 32) emergono questioni di
non poco conto legate in particolare, alle prospettive, tutte da chiarire, circa le competenze
attribuite alle reti d’ambito. Ci chiediamo come questo nuovo “modello di governance” del
sistema, che di fatto sta procedendo ad una revisione dell’organizzazione e delle competenze
delle amministrazioni scolastiche periferiche, si coniughi con quanto disposto dal D.lvo.
297/94, senza che siano mai stati emanati atti normativi volti a modificare il quadro di
ripartizione delle competenze attualmente in vigore.
Riportiamo di seguito un estratto delle linee guida regionali consegnate il 15 febbraio, con a
fronte le nostre osservazioni
La legge 107 introduce al comma 66 una nuova
organizzazione territoriale, “l’ambito territoriale”,
istituzionalizzando lo strumento delle reti a suo
tempo inaugurato dal Regolamento sull’autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui al DPR n.
275/1999. Conformemente al nuovo assetto
organizzativo, il Piano per la Formazione dei docenti
2016-2019 individua nella rete delle scuole
dell’ambito territoriale “la realtà scolastica nella
quale viene progettata e organizzata la formazione
dei docenti e del personale tenendo conto delle

Il comma 66 si riferisce alla costituzione
degli ambiti in riferimento ai “ruoli del
personale docente”, non si fa alcun
riferimento alla rete come soggetto di nuova
organizzazione territoriale ai fini della
formazione.

La rete diviene soggetto di “nuova
organizzazione territoriale” , sarà dunque la
rete d’ambito territoriale il luogo nel quale
viene in questo caso
progettata e
organizzata la formazione del personale
tenendo conto delle esigenze delle scuole.
esigenze delle singole scuole”.
Tra il Piano per la Formazione dei docenti 20162019 e il piano di formazione del personale
scolastico, che costituisce un capitolo del PTOF
deliberato dal collegio dei docenti, si inserisce
dunque “il piano di formazione del personale
scolastico” individuato dalla rete delle scuole
dell’ambito territoriale, inteso a creare sinergie tra
le istituzioni scolastiche al fine di favorire lo
scambio formativo, professionale e culturale, a
realizzare economie di scala e a permettere una
pianificazione dei percorsi formativi tale da
assicurare la partecipazione dei docenti e del
personale scolastico in genere e delle scuole
aderenti alla rete stessa. La progettualità della rete
si realizzerà in un piano all’interno del quale
confluiranno anche le iniziative che impegnano le
scuole del territorio sia in relazione a iniziative
autonome sia in relazione a progetti nazionali,
come ad esempio le azioni del PNSD, i laboratori
territoriali e altri strumenti già introdotti da piani o
azioni nazionali. Il piano territoriale integrerà le
diverse azioni formative, rendendole coerenti e
continue.
È
pertanto
opportuno
che,
nell’ambito
dell’autonomia della rete,i Dirigenti scolastici di
ciascun ambito territoriale, su convocazione delle
scuole capofila, si riuniscano in conferenza strumento di coordinamento della pluralità degli
interessi coinvolti operante ai sensi dell’art 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 - per concordare, sulla
base delle istanze formative espresse dalle singole
scuole e in accordo con le priorità strategiche
individuate nell’atto di indirizzo ministeriale, le
opportune determinazioni intorno alla gestione
delle proposte formative e delle risorse disponibili.
Per agevolare la progettazione e per capitalizzare e
valorizzare le esperienze pregresse maturate dalle
scuole del territorio, potranno essere istituite, in
seno alla conferenza, commissioni di progetto
ovvero comitati di carattere tecnico-scientifico, a
cui la task force USR Marche assicurerà supporto e
coordinamento.
MA NON SONO LE SCUOLE, IN PARTICOLARE IL
COLLEGIO DEI DOCENTI, IN COERENZA CON IL
PROPRIO PTOF, RAV E PDM A PROGETTARE E
DELIBERARE
IL
PROPRIO
PIANO
DI
FORMAZIONE ?
Il piano di formazione del personale scolastico
elaborato dalla rete in che rapporto sta con il piano
di formazione votato da ogni singola autonomia
scolastica?
La progettualità della rete è dunque altro rispetto
alla
progettualità
delle
singole
autonomie
scolastiche?
Come si rapporta tutto ciò con l’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche?
L’AUTONOMIA SCOLASTICA È UN
COSTITUZIONALMENTE INTANGIBILE
COMPRIMIBILE
VALORE
E NON
La rete è autonoma? Quali sono gli atti normativi
che lo definiscono?
La rete d’Ambito, nuovo soggetto organizzatore, ha
propri organismi?
Quali sono i compiti e le prerogative
“conferenza dei dirigenti d’ambito”?
della
Quale potestà decisionale? Anche in merito al
finanziamento dei corsi stessi?
È sufficiente e pertinente il riferimento all’art. 14
della L.241/90.
Tale norma prevale sul valore costituzionale
dell’autonomia scolastica?
La “commissione di progetto” nuovo soggetto con
potestà decisionale?
COME CONIUGARE TUTTO CIÒ CON LA
LEGITTIMA AUTONOMIA DEI COLLEGI DEI
DOCENTI CHE HANNO DELIBERATO IL PROPRIO
PERCORSO DI FORMAZIONE?
In ragione delle sue speciali funzioni, partecipa di
diritto ai lavori della commissione del proprio
ambito la Scuola polo per la formazione individuata
dalla rete delle scuole dell’ambito territoriale.
Quest’ultima, in considerazione dei compiti di
natura organizzativa e contabile che le sono
intestati, dovrà infatti convertire la progettualità di
rete in piani operativi, facendosi carico della
pubblicazione degli avvisi per il reclutamento dei
formatori e dei tutor e della loro selezione, della
redazione dei contratti, della pianificazione delle
attività.
Proprio al fine di garantire le preminenti esigenze
di informazione e comunicazione, il coordinamento
delle attività all’interno degli ambiti e tra ambiti
diversi, la coerenza delle prassi, l’assolvimento
degli inderogabili obblighi di pubblicità e
trasparenza, è opportuno che ciascuna Scuola polo
predisponga all’interno del proprio sito uno spazio
dedicato che dia conto delle procedure, delle
attività, dei soggetti coinvolti. Per ragioni di
uniformità, le Scuole polo assegneranno a tale
ambiente la medesima architettura, secondo le
modalità operative che saranno fornite da questo
Ufficio (all. 2 ), insieme a un modello di avviso di
reclutamento (all. 3).
La scuola Polo prende decisioni per tutti?
La scuola Polo lavora per tutti?
Con quali risorse umane ed economiche la scuola
Polo farà fronte al sovraccarico di lavoro del
personale?
Quali relazioni sindacali?
Ad es. Il sovraccarico di lavoro del personale di
segreteria sarà retribuito con il Fis della scuola
polo?
In caso di temporaneo utilizzo presso la scuola polo
di personale assegnato ad altra scuola della rete,
chi è titolare della contrattazione?
Modello omologante???
Come garantire il necessario protagonismo di tutte
le istituzioni scolastiche, evitando che processi
molto complessi possano essere lasciati
all’
intraprendenza di una minoranza di scuole nel
territorio di riferimento?
Come garantire quanto esplicitamente previsto
nella nota 15/09/2016 che detta :
“ …Nell’ambito della progettazione d’ambito è
comunque possibile l’assegnazione di fondi anche a
singole scuole per rispondere a esigenze formative
previste nel piano triennale e non realizzabili in
altro modo”.
Numerose, a nostro avviso, le criticità contenute nelle linee guida regionali per la
formazione che, unite all’ avvio in qualche modo forzato della costituzione della rete
d’ambito, danno origine a procedure che evidenziano molti limiti e contraddizioni. Quali
ad esempio un eccessivo accentramento dei poteri, la creazione di organi deliberanti,
che esercitano competenze non previste dalle norme vigenti.
Vengono completamente messi in secondo piano, per non dire totalmente esautorati:
l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, il ruolo degli organi collegiali e di governo delle
autonomie stesse.
Al contempo si istituiscono nuovi soggetti organizzatori, con propri organismi di
funzionamento e con ampi spazi decisionali, senza che essi abbiano mai trovato
giustificazione e regolamentazione alcuna in ambito normativo. In aperto contrasto, lo
ribadiamo, con il Valore dell’Autonomia Scolastica “intangibile e incomprimibile”, così
come esso viene attualmente delineato nella Costituzione.
ANCONA 21-02-2017
f/to I Segretari Generali Regionali
FLC CGIL Manuela CARLONI
CISL Scuola Anna BARTOLINI
UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI
SNALS Confsal Paola MARTANO