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Edizione di martedì 21 febbraio 2017
NEWS DEL GIORNO
Mobbing per finalità ritorsive: risarcimento danni
di Redazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2017, n. 2142, ha ritenuto
che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo debbano ricorrere:
1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se
considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la
vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da
parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti,
sottoposti al potere direttivo del primo;
2. l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
3. il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella
propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti
lesivi.
Ne consegue che deve essere risarcito il danno all’immagine e alla professionalità e quello
biologico patito dal lavoratore laddove lo stato di forzosa inattività è stato preordinato e
voluto dal datore di lavoro e realizzato per il tramite del dirigente per finalità ritorsive, avendo
il dipendente dato luogo a rimostranze, prima in sede extragiudiziaria e poi giudiziaria, in
presenza di determinazioni datoriali che egli riteneva illegittime, reagendo anziché acquietarsi
e subirle passivamente.
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