Testo in formato PDF - Autorità per l`energia elettrica e il gas

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DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2017
86/2017/R/EEL
DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU BEG, SITA NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI GUARCINO (FR) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL
CODICE DISTRIBUTORE 705
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 23 febbraio 2017
VISTI:
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la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio
2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che
abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;
il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre
2015, n. 189;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito:
D.P.R. 445/00);
i decreti del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, aventi ad
oggetto il rilascio delle concessioni per l’attività di distribuzione di energia
elettrica emanati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad
oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora edistribuzione S.p.a.) dell’attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita
all’Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell’Industria del
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Commercio e dell’Artigianato del 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della
convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato e l’Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo
tale data;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito:
decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell’ambito del contenzioso
avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di
seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di
seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito:
deliberazione 529/2014/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo
Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito:
deliberazione 72/2016/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito:
deliberazione 442/2016/R/eel);
la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito:
deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella A allegata (di seguito: Registro
delle RIU);
la lettera della Società Bio Energia Guarcino S.r.l. (di seguito: BEG), prot.
Autorità 74203 del 16 dicembre 2009, inviata dalla medesima società in qualità di
gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Guarcino (FR), (di
seguito: lettera del 16 dicembre 2009);
le lettere del 9 febbraio 2016, prot. Autorità 4116 del 11 febbraio 2016, e del 8
aprile 2016, prot. Autorità 10573 del 11 aprile 2016, inviate da BEG in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 9, comma 9.5, del TISDC (di seguito
rispettivamente: lettera del 9 febbraio 2016 e lettera del 8 aprile 2016);
la lettera di BEG, prot. Autorità 27141 del 29 settembre 2016, inviata in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito:
lettera del 29 settembre 2016);
la lettera del 10 febbraio 2017, prot. Autorità 5024 del 10 febbraio 2017, inviata
da BEG e recante mappa catastale con rettifica del perimetro della RIU (di
seguito: lettera del 10 febbraio 2017).
CONSIDERATO CHE:
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l’articolo 33, della legge 99/09, ha definito le Reti Interne di Utenza (di seguito:
RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
- reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto
2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di
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realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente;
- reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di
consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente
essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese
in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di
non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
- sono reti non sottoposte all’obbligo di connessione di terzi, fermo restando il
diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in
alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo
di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della
medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle
unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni
di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
la predetta norma ha, tra l’altro, dato mandato all’Autorità di individuare l’elenco
delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura,
trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare
proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di
aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento;
l’articolo 7, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, prevede, tra l’altro, che
l’Autorità “individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei
soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni
accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti”;
l’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell’ordinamento
nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito:
SDC) di cui all’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che “i sistemi
di distribuzione chiusi sono le reti interne d’utenza così come definite
dall’articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche
private definite ai sensi dell’articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”;
l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato
disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal
decreto legislativo 93/11, individuando le reti private rientranti nell’elenco delle
RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e
SDC.
In particolare l’Autorità ha:
- individuato l’elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito:
Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita
nel territorio del Comune di Guarcino (FR) e gestita da BEG;
- completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti
elettriche stabilendo, tra l’altro, che:
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i. l’insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche
sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto
titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia
elettrica;
iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia
elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi
condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui
all’articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali
sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle
imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per
specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di
produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal
fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o
al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
iv. l’insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due
sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i
relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui
sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe
previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva
2009/72/CE;
vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi
insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto
2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune
delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse,
è definito dall’insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete
privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze
a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati
esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento
elettrico tra siti non contigui;
vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l’inclusione delle reti da questi
gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l’apposita richiesta
entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per
identificare l’ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del
TISDC) e le utenze connettibili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine
nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU inviino, ai sensi
dell’articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente
non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
- richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di
integrare la documentazione già inviata all’Autorità all’atto della richiesta di
inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU,
trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera
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univoca l’ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati
omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il
periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l’Autorità ha
anche indicato la documentazione integrativa da inviare;
- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l’altro, il Registro delle
RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione
539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la
presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune
di Guarcino (FR), gestita da BEG e identificata con il codice distributore 705;
- rinviato, con la predetta deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi
provvedimenti individuali la definizione dell’ambito territoriale di
competenza di ciascuna RIU di cui all’articolo 5 del TISDC.
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
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con la lettera del 16 dicembre 2009, BEG, in qualità di gestore delle rete privata
sita nel territorio del Comune di Guarcino (FR) ha dichiarato, con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00,
che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all’articolo 33, comma 1, della legge
99/09 e pertanto ha richiesto l’inserimento della medesima rete nell’elenco delle
Reti Interne di Utenza allegando copia della mappa catastale con le particelle su
cui essa insiste;
con le lettere del 9 febbraio 2016 e del 8 aprile 2016 BEG, in ottemperanza a
quanto previsto dall’articolo 9, comma 9.5, del TISDC ha trasmesso all’Autorità
l’aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati
caratteristici della propria rete. In particolare, BEG ha evidenziato che, dal 2009,
nulla è cambiato e ha allegato una planimetria dell’area con i confini della RIU,
nonché il piano particellare delle unità immobiliari e le visure catastali;
con la lettera del 29 settembre 2016, BEG, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione 442/2016/R/eel, ha integrato la documentazione già presentata e ha
provveduto a completare la planimetria catastale con l’indicazione del perimetro
della RIU, a identificare il relativo ambito territoriale comprensivo dell’elenco
delle particelle che lo compongono, nonché a trasmettere le visure catastali
relative ai fabbricati e ai terreni ricompresi nell’ambito territoriale della RIU;
con lettera del 10 febbraio 2017 BEG ha chiesto di rettificare il perimetro della
RIU escludendo dal proprio ambito territoriale una unità immobiliare in quanto,
da successivi approfondimenti, è risultata non essere di loro proprietà; al riguardo,
BEG ha allegato una mappa catastale con ambito territoriale e perimetrazione
della RIU aggiornati.
RITENUTO OPPORTUNO:
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individuare, ai sensi dell’articolo 5, del TISDC, come ambito territoriale della
RIU di BEG sita nel territorio del Comune di Guarcino (FR), gestita dalla Società
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Bio Energia Guarcino S.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla
deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 705, l’insieme delle
particelle catastali riportate nell’Allegato A al presente provvedimento delimitate
dalla perimetrazione evidenziata in rosso nella mappa catastale di cui all’Allegato
B al presente provvedimento, confermando quanto dichiarato dalla medesima
BEG con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38
e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 10 febbraio 2017, in quanto coerente con i
principi di cui all’articolo 5, comma 5.2, del TISDC;
trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico,
alla Società Bio Energia Guarcino S.r.l. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in
qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di
Guarcino (FR)
DELIBERA
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3.
di individuare, ai sensi dell’articolo 5, del TISDC, come ambito territoriale della
RIU di BEG sita nel territorio del Comune di Guarcino (FR), gestita dalla Società
Bio Energia Guarcino S.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla
deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 705, l’insieme delle
particelle catastali riportate nell’Allegato A al presente provvedimento delimitate
dalla perimetrazione evidenziata in rosso nella mappa catastale di cui all’Allegato
B al presente provvedimento;
di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, avente ad oggetto
l’ambito territoriale della RIU di BEG, al Ministero dello Sviluppo Economico,
alla Società Bio Energia Guarcino S.r.l. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in
qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di
Guarcino (FR);
di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la
pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.
23 febbraio 2017
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni
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