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confartigianato
con te
02 • FEBBRAIO 2017
VOUCHER: utili contro il lavoro nero
Rete Imprese Italia è favorevole al corretto utilizzo dei voucher poiché rappresentano, per gli
imprenditori, l’unico strumento attualmente disponibile per remunerare prestazioni saltuarie e occasionali. Aiutano inoltre a combattere il lavoro nero
e offrono opportunità di occupazione e di guadagno legale, regolamentato e tracciato. Proprio per
questo Rete Imprese Italia è contraria a ipotesi di
riforma che ne limitino la possibilità di impiego. Secondo Rete Imprese Italia bisogna evitare riforme
dei voucher che risulterebbero poco funzionali alle
reali esigenze del mercato del lavoro e rischiano di
frenare la libertà d’iniziativa economica. I voucher
servono agli imprenditori per coprire esigenze di lavoro improvvise e non programmabili che non giustificano altre forme di contratto stabile. Di conseguenza, senza i voucher si perderebbero occasioni
di lavoro e di guadagno sia per le imprese sia per
i prestatori. Eventuali interventi di correzione per
evitarne l’abuso dovranno essere subordinati a un
attento monitoraggio del loro utilizzo dopo l’introduzione della tracciabilità. Rete Imprese Italia cita rilevazioni statistiche dell’Inps per sottolineare che,
nonostante la crescita del numero di committenti,
prestatori e voucher, questo strumento continua a
coprire prestazioni saltuarie e occasionali e che riguardano per il 63% categorie di lavoratori che gra-
Orari di apertura delle sedi di
Confartigianato Forlì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
mattina
dalle 8.30 alle
Pomeriggio su appuntamento
mattina
dalle 8.30 alle
Pomeriggio 15 - 16.30
mattina
dalle 8.30 alle
mattina
dalle 8.30 alle
Pomeriggio 15 - 16.30
mattina
dalle 8.30 alle
mattina
dalle 8.30 alle
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12.30
Per appuntamenti è possibile contattare il centralino
dell’associazione al numero 0543 452811
1 • febbraio 2017
zie ai voucher posso incrementare il loro reddito
e per il 37% soggetti disoccupati o inoccupati in
attesa di entrare o rientrare nel mercato del lavoro.
No a proroghe e allargamenti
nell’utilizzo dello split payment
Rete Imprese Italia è contraria alla proroga
dell’applicazione dello split payment - autorizzato,
in via transitoria, dalla Commissione europea sino
al 31 dicembre 2017 - e alla sua estensione ad
altre entità e transazioni inizialmente non incluse
in questo regime. Con l’applicazione dello split
payment le numerose imprese che forniscono beni
e servizi alla Pubblica amministrazione, oltre a soffrirne i cronici ritardi di pagamento, si trovano costantemente a credito di IVA e subiscono maggiori
costi amministrativi legati agli adempimenti e alle
eventuali garanzie richieste in sede di presentazione delle istanze di rimborso. Il contrasto all’evasione IVA, nell’ambito dei rapporti con la PA, non può
avvenire snaturando il funzionamento del tributo e
caricando sempre le imprese di nuovi oneri, ma va
esercitato attraverso il controllo e il costante monitoraggio delle fatture elettroniche veicolate attraverso il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.
IN QUESTO NUMERO:
Consulenza Fiscale:
Le ultime novità del settore:
il nuovo modello IVA
da pag. 2
Consulenza del Lavoro: Incentivo occupazione
giovani e il nuovo contratto di lavoro
da pag. 7
dell’edilizia
Credito: La convenzione di tesoreria da pag. 10
Ambiente e Sicurezza:
La riduzione del Premio Inail
a pag. 11
Categorie e Mercato: Una nuova opportunità di
a pag. 12
insediamento a Modigliana
• • • confartigianato con te
CONSULENZA FISCALE
IL MODELLO IVA 2017 E
L’UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2016
In alternativa all’utilizzo del credito IVA annuale
in compensazione, verticale e/o orizzontale, è prevista la richiesta di rimborso dello stesso.
Dal 2017 la dichiarazione IVA annuale, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Collegato alla
Finanziaria 2017, va presentata da tutti i soggetti
obbligati esclusivamente in forma autonoma entro il 28.02.2017.
I requisiti per la richiesta di rimborso sono i seguenti:
Dal 2017 pertanto:
 è stata soppressa la presentazione della Comunicazione dati IVA;
 è venuta meno la possibilità di “unificare” la
dichiarazione annuale IVA con la dichiarazione
dei redditi.
Utilizzo in compensazione del
credito IVA 2016
In presenza di un credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA il contribuente ha a disposizione le seguenti alternative:
 riporto del credito all’anno successivo e scomputo dello stesso nelle relative liquidazioni periodiche (compensazione verticale Iva da Iva);
 riporto del credito all’anno successivo e utilizzo
dello stesso in compensazione (utilizzo orizzontale ovvero il credito compensa un debito relativo ad altre imposte);
 richiesta di rimborso.
 L’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi non superiori a € 5.000 può
essere utilizzato liberamente in F24 (compensazione orizzontale) a partire dal 1° gennaio
2017;
 l’utilizzo in compensazione in F24 di tale credito IVA per importi superiori a € 5.000 e fino
a €15.000 può essere effettuato a decorrere
dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale IVA;
 si ricorda che per tali importi è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
 per utilizzi superiori a € 15.000 è altresì necessario disporre del visto di conformità da parte
di un soggetto abilitato.
2 • febbraio 2017
Aliquota media delle operazioni attive
inferiore a a quelle degli acquisti
Come previsto dall’art. 3, comma 5, DL n.
250/95 e precisato dalla CM 14.3.95, n. 81/E, la
condizione in esame è soddisfatta se è esercitata
prevalentemente o esclusivamente un’attività per
la quale:
 l’aliquota media (aumentata del 10%) delle operazioni attive risulti inferiore all’aliquota media
degli acquisti e importazioni.
Operazioni non imponibili superiori al
25% delle operazioni effettuate
Il requisito, in tale caso, è soddisfatto se le operazioni non imponibili risultano superiori al 25% delle operazioni effettuate nel 2015.
Acquisti di beni ammortizzabili e spese
per studi e ricerche
Nel caso specifico il rimborso spetta limitatamente all’IVA relativa all’acquisto / importazione
di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per
studi e ricerche.
Per individuare i beni “ammortizzabili”, come chiarito nella RM 11.7.96, n. 113/E e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2009, n.
147/E, “occorre far riferimento alle norme previste
per le imposte sui redditi” ossia all’ammortizzabilità degli stessi.
In particolare, sono considerati ammortizzabili esclusivamente i beni strumentali, ossia quelli
utilizzati nel ciclo produttivo posseduti a titolo di
proprietà o altro diritto reale.
Prevalenza di operazioni non soggette
ad Iva
La condizione in esame è soddisfatta in presenza di operazioni non soggette ad IVA per mancanza
della territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 in misura superiore al 50%
dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
• • • confartigianato con te
Soggetti non residenti
Il rimborso del credito IVA può essere richiesto
anche dagli operatori non residenti:
 identificati direttamente ai fini IVA ex art. 35-ter;
ovvero
 che hanno nominato in Italia un rappresentante
fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, attraverso il quale è effettuata la richiesta del rimborso.
Contribuenti forfetari 2017
I soggetti che, dal 2017, adottano il regime
forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n.
190/2014, possono richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2017, relativo al
2016, ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.
Cessazione dell’attività
A prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti, come sopra accennato, in base al comma 2
dell’art. 30 in esame, in caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’IVA a
credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di
cessazione anche se il relativo importo è inferiore
a € 2.582,28. In tal caso il rimborso è erogato direttamente dall’Ufficio.
Minore eccedenza triennio
mentato da € 15.000 a € 30.000, il limite del credito IVA per il quale non è richiesta la garanzia.
Rimborso fino a a € 30.000
Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato
senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede il visto di conformità. Sul punto nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E l’Agenzia, confermando
quanto già illustrato nella Risoluzione 3.11.2000,
n. 165/E, ha precisato che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero anno e non
alla singola richiesta.
Rimborso superiore a € 30.000
erogabile senza garanzia
Il rimborso di importo superiore a € 30.000, richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato
alternativamente:
 previa prestazione di garanzia;
ovvero
senza garanzia presentando la dichiarazione
annuale munita del visto di conformità (o della
sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di
determinati requisiti patrimoniali e la regolarità
contributiva.
Se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano
un credito, ancorché di importo
Rimborso superiore a € 30.000
erogabile con garanzia
inferiore a € 2.582,28, è possibile richiedere il
rimborso ai sensi del comma 4 del citato art. 30
limitatamente al minor credito IVA risultante dalle
dichiarazioni annuali relative al triennio, per la parte non chiesta già a rimborso / non compensata
nel mod. F24.
Come sopra accennato, per il rimborso di importo superiore a € 30.000, il comma 4 del citato
art. 38-bis, prevede l’obbligo di prestare apposita
garanzia da parte dei soggetti “a rischio”. Le situazioni che identificano un soggetto a “rischio” sono
le seguenti:
Qualora non sia richiesto a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, sempreché
non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio
successivo.
Di conseguenza, se i mod. IVA 2014 - 2015 2016 presentano un credito, è possibile richiedere
il rimborso in misura corrispondente al minore degli
importi relativi a tale triennio considerati al netto di
quanto già chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Per effetto della modifica apportata dall’art.
7-quater, comma 32, DL n.193/2016 è stato au-
3 • febbraio 2017
a. esercizio dell’attività d’impresa da meno di 2
anni(escluse le start up di cui all’art. 25, DL n.
179/2012). Nella Circolare 19.2.2015, n. 6/E
l’Agenzia precisa che tale requisito non interessai lavoratori autonomi.
La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni rileva l’effettivo esercizio
dell’attività e pertanto nonva fatto riferimento
alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il
termine va riferito ai 2 anni precedenti la data
di richiesta del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata
l’11.4.2017, non è necessario prestare alcuna
• • • confartigianato con te
garanzia qualora l’attività d’impresa sia iniziata
prima del 12.4.2015;
sostenute in beni strumentali e per competenze tecniche e privative industriali;
b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di
rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica
da cui risulti, per ciascun anno, una differenza
tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti
dichiarati) superiore al:
 al 50 % della spesa incrementale per le spese
sostenute per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i contratti “extramuros”.
- 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
- 5% degli importi dichiarati se questi superano
€ 150.000 ma non superano €1.500.000;
- 1% degli importi dichiarati, o comunque a €
150.000, se gli importi dichiarati superano €
1.500.000.
BONUS RICERCA E
SVILUPPO:CUMULABILITA’
Come noto, a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (R&S) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019
(2015 - 2019), è riconosciuto, ai sensi dell’art. 3,
DL n. 145/2013, un beneficio sotto forma di credito d’imposta, relativamente:
 ai costi per l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca;
 alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
 alle spese relative a contratti di ricerca “extra muros”, stipulati con Università, enti di ricerca
ed altre imprese, comprese le start-up innovative;
 spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali. L’agevolazione spetta
a condizione che:
 le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno
pari a €30.000;
 si realizzi un incremento delle spese in esame
rispetto al triennio precedente. Il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di €5
milioni.
Il credito d’imposta è pari:
 al 25% della spesa incrementale per le spese
4 • febbraio 2017
La Finanziaria 2017, oltre ad estendere l’agevolazione al 2020 a partire dal 2017, ha previsto il
riconoscimento del credito d’imposta nella misura
del 50% a prescindere dalla tipologia di spesa; inoltre ha eliminato la condizione riferita al fatto che
debba trattarsi di personale “altamente qualificato” e ha aumentato l’importo massimo annuo a €
20 milioni. Con la Risoluzione 25.01.2017 n. 12/E
l’Agenzia ha affrontato il tema della cumulabilità
del credito R&S con altre agevolazioni.
In particolare l’Agenzia ha esaminato la possibilità di cumulo con i contributi UE.
La questione della cumulabilità del credito d’imposta R&S con i contributi comunitari ed, in particolare, con quelli erogati nell’ambito del programma
comunitario “Horizon 2000” (programma quadro di
ricerca e innovazione 2014 - 2020), si pone in linea
generale, come evidenziato dall’Agenzia nella Risoluzione n. 12/E in esame, con riguardo ai sovvenzionamenti dei costi “diretti”, mentre non interessa
i contributi ricevuti per i costi “indiretti”.
Costi diretti
Costi relativi al personale, di subappalto e per la
fornitura del sostegno finanziario a terzi, per l’acquisto di attrezzature durevoli e materiali di consumo nonché spese di viaggio e relative indennità di
soggiorno;
 con detti costi si può porre “un’eventuale «problema di cumulo»”, nella misura in cui i costi
siano, in tutto o in parte, agevolabili con il riconoscimento del credito d’imposta R&S.
Costi indiretti
Costi di struttura e supporto di natura amministrativa, tecnica e logistica, “ che investono in modo
trasversale l’operatività e le attività del beneficiario
e che quindi non possono essere direttamente attribuite al progetto”, quali i canoni di locazione, le
spese per acqua, elettricità, gas, le spese postali e
telefoniche, i costi di manutenzione e assicurazione, i costi di comunicazione e connessione, i costi
per i servizi di tipo amministrativo / legale;
 in questo caso “probabilmente” non sorgono
problemi di cumulabilità, posto che detti costi
“in linea di massima sovvenzionano costi non
• • • confartigianato con te
ammissibili al credito di imposta”.
Stante il diverso trattamento delle 2 tipologie di
costi, è pertanto necessario:
1. individuare prioritariamente i costi riferibili alle
categorie di investimenti ammissibili, considerando, quali costi rilevanti ai fini del credito
d’imposta R&S l’importo degli stessi al lordo
dei contributi correlati;
2. calcolare il credito d’imposta R&S teoricamente
spettante, “non sterilizzato dei costi comuni ai
due incentivi”;
3. verificare che la somma dell’importo dei contributi UE riferibili ai costi ammissibili e del
credito d’imposta R&S teoricamente spettante non risulti superiore ai costi ammissibili di
competenza del periodo d’imposta per il quale
il contribuente intende fruire dell’agevolazione.
Qualora detta somma sia pari / inferiore ai costi ammissibili, il credito d’imposta spetta per
l’intero importo calcolato.
N.B.: Confartigianato Forlì si avvale della collaborazione di società riconosciute dalla Regione
Emilia Romagna che possono rilasciare perizie
e relazioni tecniche a supporto degli adempimenti e formalità richiesti. Per contatti rivolgersi a Mauro Collina dell’Ufficio Credito e Sviluppo tel. 0543 452873
CHIARIMENTI TELEFISCO 2017
In occasione di Telefisco 2017 sono stati forniti
alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate tra i quali se ne evidenziano alcuni di particolare
interesse. È stato chiarito che chi si è dimenticato
di comunicare prima del 3 dicembre 2016 la proroga del contratto di locazione mantiene la cedolare
secca. La questione riguarda i proprietari di case
affittate, che hanno optato per la cedolare secca
e che sono tenuti a comunicare al fisco con il modello Rli la proroga del contratto di locazione. A tal
riguardo è stato precisato che la mancata comunicazione non determina più (come in precedenza)
la revoca della cedolare, ma una sanzione amministrativa pari a € 100 (€ 50 per chi rimedia entro i
primi 30 giorni di ritardo).
In tema di Iperammortamento e superammortamento sono stati chiariti alcuni concetti in merito
al momento della esatta decorrenza dell’agevolazione.
Come noto, l’articolo 1, comma 8, della legge
5 • febbraio 2017
n.232 del 2016 (legge di Stabilità 2017) proroga al
31 dicembre 2017 ovvero al 30giugno 2018 in presenza di determinate condizioni la disciplina relativa al c.d. “superammortamento”del 140% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di
mezzi di trasporto a motore come le autovetture
diverse da quelle esclusivamente strumentali). Il
successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iperammortamento”, che consiste nella
possibilità di maggiorare del 250%, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo
di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali
nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017).
Ai fini della corretta decorrenza dell’agevolazione
è estremamente importante individuare, secondo
le regole di competenza fiscale, il momento di sostenimento del costo da cui dipende la possibilità di avvalersi dell’uno o dell’altro incentivo, o di
nessuno dei due. La legge 232/2016 ha esteso
al 2017 l’agevolazione del super ammortamento
140%, con una sostanziale prosecuzione delle regole precedenti. Risulterebbe dunque indifferente,
ai fini della fruizione dell’agevolazione (140%) per
gli investimenti in corso, stabilirne l’esatto momento di effettuazione (tra 2016 o 2017), poiché il bonus - che spetta comunque - comincia ad essere
fruito solo dall’entrata in funzione (data ancora differente).
Per quanto concerne l’iperammortamento, come
chiarito dalle Entrate nel corso di Telefisco 2017,
questo spetta solo in presenza delle condizioni
tecniche (bene dell’allegato A alla legge e “interconnesso”) soltanto per gli investimenti effettuati
dal 1° gennaio 2017. Un bene iperammortizzabile
rientra dunque anche nel superammortamento (per
data, investimento e tipologia), mentre non è vero
il contrario. Quindi, se il costo è stato sostenuto
(secondo le regole fiscali dell’articolo 109 del Tuir)
entro il 31 dicembre 2016, il cespite potrà scontare solamente il 140% (anche se ha le caratteristiche Industria 4.0 ed entra in funzione dal 2017),
mentre se il costo è sostenuto nel 2017, il bene
usufruisce sicuramente del superammortamento,
ma ci si può chiedere se può spettare anche l’iperdeduzione in base ai requisiti tecnici.
Nel caso di investimenti in appalto vi sono numerosi dubbi in caso di due incentivi alternativi a
cavallo del 1° gennaio 2017, ovvero, se l’appalto è
avviato nel 2016 ma è ultimato nel 2017 ci si chiede se, in presenza delle condizioni legate all’iperammortamento, il bene sia iperagevolabile (250%)
• • • confartigianato con te
per l’intero costo o solo per la parte realizzata dopo
il 1° gennaio. Se non erano previsti stati avanzamento lavori, la risposta corretta è la prima, mentre
in caso di Sal occorre verificare se il costo in essi
indicato sia da considerare sostenuto già nel 2016
(liquidazione definitiva ex articolo 1666 del Codice civile); in caso affermativo, su questa parte di
prezzo si dovrebbe poter usufruire solo del 140%,
mentre il costo rimanente andrebbe al 250%, ammesso che sullo stesso cespite realizzato tra 2016
e 2017 possano coesistere due diversi incentivi
(questione che dovrà essere chiarita dalle Entrate).
Un altro dei punti più controversi della manovra
sugli iperammortamenti è l’obbligo, per beni di valore superiore a 500mila euro, di perizie tecniche
per attestarne le caratteristiche “Industry 4.0” e
l’interconnessione al sistema aziendale di produzione o alla rete di fornitura. L’emendamento della
commissione Bilancio al Dl Mezzogiorno alleggerisce in parte l’onere in quanto, nel caso ci si rivolga a un ente di certificazione accreditato, basterà
anche un semplice attestato di conformità. Resta
l’obbligo di «una perizia tecnica giurata» se ci si rivolge a un ingegnere o a un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.
6 • febbraio 2017
N.B.: Confartigianato Forlì si avvale della collaborazione di società riconosciute dalla Regione
Emilia Romagna che possono rilasciare perizie
e relazioni tecniche a supporto degli adempimenti e formalità richiesti. Per contatti rivolgersi a Mauro Collina dell’Ufficio Credito e Sviluppo tel. 0543 452873
Sempre in risposta ad una domanda nel corso
di Telefisco 2017 è stato inoltre escluso il beneficio del dell’iperammortamento (250%) agli
esercenti arti e professioni, pertanto la maggiorazione del 250% riguarda solo titolari di redditi
d’impresa.
Roberto Mambelli
[email protected]
• • • confartigianato con te
CONSULENZA DEL LAVORO
Incentivo occupazione giovani
È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale politiche del lavoro (ANPAL) il decreto
che, nell’ambito del Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (lo stesso piano
al quale va ricondotta l’esperienza del progetto
“Garanzia Giovani”), disciplina il nuovo incentivo
riconosciuto ai datori di lavoro che, nel corso del
2017, assumano giovani di età compresa tra i 16
ed i 29 anni che non svolgano attività lavorative e
non seguano studi o altri percorsi formativi.
Queste sono le principali caratteristiche del nuovo incentivo
Destinatari dell’incentivo sono i giovani:
 registrati al “Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani”
 di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto all’obbligo scolastico se minorenni)
 disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione;
Le tipologie contrattuali incentivate sono i contratti a tempo indeterminato, quelli di apprendistato professionalizzante e attualmente (salvo eventuali esclusioni da parte di disposizioni regionali) i
contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi.
Sono esclusi invece il lavoro domestico, il lavoro
intermittente (a chiamata) ed il lavoro accessorio
(voucher)
Si evidenzia che è possibile usufruire del beneficio anche in caso di contratti part time, con conseguentemente riduzione in misura proporzionale
dell’incentivo.
L’incentivo viene erogato sotto forma di sgravio
contributivo: per i contratti a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante, l’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a
carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL),
nel limite massimo di 8.060 euro annui per ogni
lavoratore.
In caso di contratti a tempo determinato, invece,
l’incentivo si riduce al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (premi INAIL
esclusi) nel limite massimo di 4.030 euro annui.
Le assunzioni dovranno essere effettuate dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2017, con fruizione del beneficio, a pena di decadenza, entro il termine del
28 febbraio 2019;
7 • febbraio 2017
Le risorse rese disponibili ammontano a 200 milioni di euro e l’incentivo è fruibile, di regola e salvo
situazioni particolari, nel rispetto del Regolamento
UE sugli aiuti di Stato
Infine, si segnala che l’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, né di natura
economica né di natura contributiva.
Rinnovo del contratto integrativo
per il settore edile artigiano e
delle piccole e medie imprese
In data 26/01/2017 le parti sociali artigiane
dell’edilizia, hanno compiuto un passaggio storico
nella contrattazione decentrata di secondo livello in
edilizia, andando all’armonizzazione ed al superamento dei contratti integrativi provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini, realizzando così un Contratto Integrativo Interprovinciale valevole per i tre territori.
La venticinquennale esperienza unitaria del sistema Bilaterale (Cassa Edile CEDAIIER e Scuola
Edile Artigiana e P.M.I.) e la comune caratteristica
delle imprese operanti sul territorio, sono gli elementi fondanti che hanno ispirato le parti sociali ad
affrontare la trattativa ed a realizzare questo innovativo strumento contrattuale.
Il settore edile è stato attraversato da una lunga
crisi che ha comportato la chiusura di molte imprese e ridotto notevolmente le possibilità occupazionali sul territorio.
In questa situazione, le materie della formazione
e della sicurezza sul lavoro, sono fattori strategici
per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese
del settore, anche per contrastare il lavoro precario, irregolare e poco sicuro e per questo, grazie
alla Scuola Edile, si potrà affrontare al meglio i nuovi impegni che il settore dovrà affrontare: bioedilizia, rigenerazione urbana, nuova legislazione sugli
appalti pubblici.
Nonostante la crisi dell’edilizia sia ancora lontana dal potersi dire superata, le parti sociali hanno
realizzato un accordo con molti punti qualificanti a
cominciare dalla interprovincialità, che consente ad
imprese (circa 2.000) e lavoratori (circa 8.000) di
armonizzare costi e trattamenti di due territori con
storie contrattuali molto differenti, ma da anni unite nella medesima Cassa Edile (Cedaiier) e Scuola
Edile.
Altrettanto importante, per i dipendenti interes• • • confartigianato con te
sati, il fatto che da oggi siano state eliminate le
differenze di trattamento tra le due province (paga
oraria, indennità di trasferta, mensa, ed altre varie
indennità).
Considerato che diversi istituti contrattuali sono
stati regolamentati come previsto dal precedente
contratto provinciale, si riportano di seguito alcune delle principali novità inerenti alla gestione del
personale:
TRASFERTA CON RIENTRO GIORNALIERO
Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti in Comuni diversi da quello ove ha sede l’azienda e distanti più
di 10 chilometri dalla sede della stessa. In regime
di trasferta, con rientro giornaliero, l’azienda deve
garantire il pasto di mezzogiorno ai dipendenti, consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni, centri
di cottura o mense sia pubbliche che private, ristoranti o altri locali di ristorazione, ivi compresi i bar.
Qualora l’azienda non sia in grado di garantire il pasto di mezzogiorno, dovrà erogare al dipendente in
trasferta una “indennità di trasferta giornaliera” di
€ 18,50. Il pasto e l’indennità di trasferta non sono
dovute nel caso di lavoro svolto nel Comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando
questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.
Ai lavoratori che per esigenze organizzative, da
concordarsi con l’azienda, dovranno utilizzare il loro
mezzo per recarsi in trasferta, sarà corrisposto un
rimborso chilometrico, pari a 0,25 € per ogni chilometro di strada percorso dalla propria residenza al
cantiere di lavoro e viceversa, detratta una franchigia di 10 chilometri.
BUONO PASTO
Ai lavoratori che prestino la loro opera in cantieri
non in regime di trasferta e, per motivi organizzativi
aziendali, siano impossibilitati a recarsi al proprio
domicilio per consumare il pasto, l’azienda riconoscerà una indennità di buono pasto giornaliero pari
a € 3,10 (tre euro e dieci centesimi).
Il buono pasto verrà erogato a condizione di un
accordo preventivo tra azienda e dipendenti, tramite il quale vengano identificati i motivi organizzativi
aziendali che, di volta in volta, impediscono ai lavoratori interessati di recarsi al proprio domicilio.
INDENNITA’ DI REPERIBILITA’
Il servizio di reperibilità, è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, in cui
il lavoratore si pone a disposizione della Direzione
8 • febbraio 2017
aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili
al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei
servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Il lavoratore in reperibilità, in caso di chiamata,
è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto in un tempo congruo - in
modo da raggiungere il luogo dell’intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l’azienda del prevedibile tempo necessario
per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire quando non sarà possibile (es. per la distanza
del luogo di intervento). Il trattamento di reperibilità
è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in
attesa di un’eventuale chiamata da parte dell’azienda.
Per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità
si riconoscerà al lavoratore uno specifico compenso, avente natura retributiva, pari a: € 6 per ogni
giornata lavorativa, € 10 per ogni giornata pre festiva e festiva, fatte salve le condizioni di migliore
favore contrattate aziendalmente.
Le ore di intervento effettuato rientrano nel computo dell’orario di lavoro e saranno compensate
con le maggiorazioni previste dal vigente contratto
nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
ELEMENTO RETRIBUTIVO
INTERPROVINCIALE
In considerazione dell’evoluzione della materia
riferita ai “premi di risultato”, con particolare riferimento all’Accordo Interconfederale dell’Artigianato
del 23/11/2016, le parti concordano di sospendere l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale.
In sostituzione dell’E.V.R. e con validità per la
sola durata del presente Contratto Integrativo Interprovinciale, le parti istituiscono un Elemento Retributivo Interprovinciale (E.R.I.) avente le seguenti
caratteristiche:
 non è correlato ai risultati conseguiti in termini
di produttività, qualità e competitività delle imprese, per cui non beneficia delle agevolazioni
fiscali di cui alla Legge 208/2015 e del D.M.
25/03/2016;
 è un importo annuale, erogato in 12 quote mensili, senza alcuna incidenza sui singoli istituti
retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, e senza alcuna incidenza sulle basi di calcolo per i contributi
dovuti alla CEDAIIER;
• • • confartigianato con te
 è dovuto, nella misura del 70%, agli apprendisti
operai e impiegati delle imprese che applicano
il vigente “CCNL per i dipendenti delle imprese
artigiane e P.M.I. edili ed affini”;
Collocamento obbligatorio (L.
68/1999) per le aziende da 15 a
35 dipendenti
 per i lavoratori che prestano solo parzialmente la loro opera nell’anno di riferimento l’E.R.I.
sarà erogato proporzionalmente ai mesi di lavoro prestato (la frazione superiore a 15 giorni di
calendario sarà considerata mese intero);
Si ricorda che,a seguito delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 in materia
di collocamento obbligatorio relativamente alle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, i datori
di lavoro che alla data del 31/12/2016 hanno in
forza almeno 15 dipendenti computabili ai fini della
Legge 68/1999 sono tenute ad ottemperare all’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile entro il
28 febbraio 2017.
 per i lavoratori part-time, l’importo dell’E.R.I.
sarà proporzionato all’orario contrattuale.
Per l’anno 2017, l’Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 120 annuali, pari ad € 10 mensili.
Per l’anno 2018, l’Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 150 annuali, pari ad € 12,5 mensili.
Per l’anno 2019, l’Elemento Retributivo Interprovinciale è di € 180 annuali, pari ad € 15 mensili.
L’erogazione dell’E.R.I. cesserà improrogabilmente al 31/12/2019.
DECORRENZA E DURATA
II contratto assorbe e sostituisce integralmente i
precedenti Contratti Collettivi Integrativi Provinciali
di Forlì - Cesena e di Rimini, che pertanto cessano di avere vigore. Salvo le diverse decorrenze e
scadenze espressamente indicate, il presente Contratto Integrativo decorrerà dal 1 gennaio 2017 ed
avendo validità triennale, non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto
previsto dai prossimi rinnovi contrattuali nazionali.
I nostri uffici restano a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Certificazione Unica (CU) :
modifica termini di consegna ai
lavoratori
Si ricorda che la Legge n. 225/2016, all’articolo 7-quater, comma 14 ha modificato il termine di
consegna della Certificazione Unica ai soggetti percipienti: detto termine è stato posticipato dal 28
febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello
in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Pertanto, con riferimento alle Certificazioni Uniche
2017 (relative al periodo d’imposta 2016 ) le CU
dovranno essere consegnate dal datore di lavoro ai
lavoratori entro il 31 marzo 2017. Rimane invece
invariato il termine del 7 marzo 2017 prescritto per
la trasmissione in via telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
Susi Silvani
[email protected]
9 • febbraio 2017
• • • confartigianato con te
CREDITO
TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017
TASSI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017
Condizioni valide per le seguenti banche: Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di
Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m + 4,400 =
4,071%
Euribor 3m + 5,350 =
5,021%
Euribor 3m + 6,750 =
6,421
Euribor 3m + 8,300 =
7,971%
Fido sbf
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Fido ant. fatture
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m + 4,250 =
3,921%
Euribor 3m + 5,150 =
4,821%
Euribor 3m + 6,300 =
5,971%
Euribor 3m + 8,300 =
7,971%
Fido sbf
Euribor 3m + 2,400 =
2,071%
Euribor 3m + 2,900 =
2,571%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Fido ant. fatture
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Unicredit
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m + 4,250 =
3,921%
Euribor 3m + 5,150 =
4,821%
Euribor 3m + 6,750 =
6,421%
Euribor 3m + 8,300 =
7,971%
Fido sbf
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Fido ant. fatture
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Prodotti
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fido di c/c
Euribor 3m + 4,250 =
3,921%
Euribor 3m + 5,150 =
4,821%
Euribor 3m + 6,300 =
5,971%
Euribor 3m + 7,500 =
7,171%
Fido sbf
Euribor 3m + 2,400 =
2,071%
Euribor 3m + 2,900 =
2,571%
Euribor 3m + 3,800 =
3,471%
Euribor 3m + 4,900 =
4,571%
Fido ant. fatture
Euribor 3m + 3,000 =
2,671%
Euribor 3m + 3,700 =
3,371%
Euribor 3m + 4,700 =
4,371%
Euribor 3m + 5,400 =
5,071%
Monte dei Paschi di Siena
10 • febbraio 2017
• • • confartigianato con te
AMBIENTE E SICUREZZA
Riduzione Premio Inail - Scadenza
28 febbraio 2017
Possibilità di riduzione del tasso medio di tariffa
Inail, dopo il primo biennio di attività, per le imprese
che hanno effettuato interventi per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di
lavoro. Le imprese che hanno effettuano interventi
migliorativi, rispetto a quelli previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, possono presentare
annualmente all’Inail, entro il 28 febbraio, la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa Inail.
Tali interventi devono rientrare fra quelli previsti nel
modulo di domanda OT24. Con il nuovo modulo di
domanda OT24 per il 2017, rispetto a quello utilizzato nel 2016, sono state apportate alcune modifiche agli interventi e attività che possono essere
prese in considerazione e che danno uno specifico
punteggio ai fini dell’accettazione della domanda
di riduzione del premio. Si ricorda che in fase di
domanda di riduzione del premio Inail, assieme al
modulo OT24, vanno presentati anche i documenti
probatori che devono dimostrare di fatto l’effettuazione delle attività realizzate. Per presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa Inail,
deve comunque essere garantito il rispetto delle
disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro. Gli interventi per il
miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza
indicati nella domanda devono essere stati attuati
nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi
tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno
a 100. La riduzione del tasso medio di tariffa verrà
calcolata solo per le P.A.T (Posizione Assicurativa
Territoriale) che avranno raggiunto i 100 punti. Ad
ogni intervento viene quindi attribuito un punteggio.
Per ottenere la riduzione in questione, l’azienda deve presentare apposita domanda (Modello
OT24), esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale la riduzione
è richiesta.
Per ogni intervento indicato nella domanda, INAIL
individua la documentazione che ritiene probante
l’attuazione dell’intervento dichiarato. Tale documentazione va allegata al modulo di domanda contestualmente al suo invio. Deve pertanto essere
costituita da file in formato PDF denominati come
da istruzioni riportate nel sito dell’Inail.
Si segnala che nella fase di compilazione on line
del modello di domanda, in alcune sezioni viene
richiesto di indicare se l’intervento fatto è stato attuato per tutte le P.A.T. o solo per alcune. Questa è
un ulteriore informazioni aggiuntiva rispetto a quella dell’anno precedente.
Il modulo OT24 è costituito da:
 Scheda informativa generale
 Domanda di riduzione
 Dichiarazione del richiedente
 La Tabella degli interventi attuabili e premiati
con punteggio
Informazioni possono essere chieste al Settore Sicurezza sul lavoro della Confartigianato Forlì
(tel.0543-452834).
[email protected]
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori anno del
periodo, calcolati per singola voce di tariffa, secondo il seguente schema:
Lavoratori - anno
Riduzione
Fino a 10
28%
Da 11 a 50
18%
Da 51 a 200
10%
Oltre 200
5%
11 • febbraio 2017
• • • confartigianato con te
CATEGORIE E MERCATO
Dal territorio: un’opportunità per un nuovo insediamento
Il fabbricato del Consorzio Agrario all’ingresso di Modigliana in Viale della Repubblica 26 è in vendita.
Si tratta di un fabbricato a destinazione produttiva di circa 750 mq con un’area scoperta di circa 2.500
mq. L’edificio può essere venduto tutto in blocco oppure diviso in parti. Avendo una struttura modulare ed
un’ampia area di pertinenza si presta bene a poter essere frazionato in più unità.
Per maggiori informazioni si può contattare Stefano Liverani al 335 6356205.
12 • febbraio 2017
• • • confartigianato con te