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POMPE FUNEBRI
Febbraio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
CCNL
Campo di applicazione
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
4 luglio 2014 (accordo)
1° gennaio 2014
31 dicembre 2016
3 dicembre 2014 (stesura)
Parti stipulanti
Feniof e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Il c.c.n.l. si applica alle imprese esercenti l’attività funebre, che ricomprende il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di articoli
funebri e il trasporto funebre, in occasione di un decesso.
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Dal 1.7.2016
Liv.
Retribuzione
tabellare
Indennità di
contingenza
E.d.r.
Indennità di
funzione
67,14
1Q
1.495,28
528,43
10,33
1
1.495,28
528,43
10,33
2
1.254,49
522,19
10,33
3
1.082,56
517,82
10,33
4S
1.031,48
515,60
10,33
4
971,32
515,55
10,33
5
859,59
512,80
10,33
Scatti di anzianità
Liv.
1
2
3
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Importo
25,82
22,21
20,14
Importo
18,59
18,59
17,56
Maturazione: fino a 10 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l’importo maturato ed il numero degli scatti viene ricalcolato
in relazione al valore dello scatto nel nuovo livello.
Nel settore è prevista l’erogazione entro il 20 dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione
globale mensile, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre.
La quattordicesima mensilità va corrisposta entro il 15 luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile del mese
precedente, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente. Altri criteri: come per la
tredicesima mensilità.
La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri
elementi di competitività.
Il lavoro straordinario è ammesso fino a 230 ore annuali, nonché in relazione a: - eccezionali esigenze tecnico-produttive non
fronteggiabili attraverso l’assunzione di altri lavoratori; - casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni
straordinarie possa dar luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a danni alle persone o alla produzione; - eventi particolari come
mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6.
La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione tabellare e dall’indennità di contingenza.
Tipo di prestazione
straordinario
straordinario notturno
straordinario festivo
straordinario notturno festivo
lavoro notturno
lavoro compiuto nei giorni considerati festivi
Altre voci
Liv.
4S
4
5
Maggiorazione
30%
50%
65%
75%
25%
50%
Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita al personale incaricato della riscossione ed è commisurata al 7% della retribuzione
tabellare e dell’indennità di contingenza.
Indennità di reperibilità: al lavoratore con obbligo di reperibilità in turni giornalieri o plurigiornalieri compete un compenso pari a: - 13
euro per ogni turno di reperibilità richiesto dal lunedì al venerdì; - 25 euro per ogni turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati
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Febbraio 2017
DATI RETRIBUTIVI
Parametri retributivi
festivi. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità sono compensate con il trattamento di lavoro straordinario e/o notturno e/o
festivo, comunque non inferiore a 3 ore.
Indennità salto pasto: spetta al lavoratore (non in trasferta) chiamato a prestare la propria opera e impossibilitato ad usufruire di una
pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 minuti nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o tra le 19 e le 22. L’indennità è pari a
6,97 euro per ogni pausa non fruita.
Indennità per lavoro domenicale: per ogni domenica lavorata con riposo compensativo in altro giorno della settimana viene corrisposta
un’indennità pari a 4,65 euro e un importo aggiuntivo pari a 2,07 euro a compenso e anticipazione dell’incidenza dell’indennità nel
trattamento per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità.
Indennità autisti necrofori: agli autisti inquadrati nel liv. 4S viene riconosciuta un’indennità di funzione pari a 20,66 euro/mese non
computabile per alcun istituto contrattuale o legale; agli autisti inquadrati nel liv. 4 che svolgono mansioni di polizia mortuaria è
riconosciuta un’indennità di 10,33 euro/mese.
Indennità sostitutiva indumenti di lavoro: qualora l’azienda non provveda alla fornitura degli indumenti, deve corrispondere un’indennità
sostitutiva nella misura di 0,36 euro/giorno.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 14.
Retribuzione base: è costituita dalla retribuzione tabellare, dall’indennità di contingenza e dall’e.d.r.
Retribuzione globale mensile: risulta dalla somma della retribuzione base, di ogni eventuale superminimo o assegno ad personam,
nonché di ogni altro compenso comunque denominato corrisposto con carattere di continuità, esclusa ogni somma non avente carattere
retributivo.
Indennità di funzione: è utile ai soli fini del computo delle mensilità aggiuntive e del tfr.
Interruzioni del lavoro (operai): - ai lavoratori trattenuti a disposizione dell’azienda viene corrisposta la retribuzione tabellare e l’indennità
di contingenza; - ai lavoratori non trattenuti e non preavvisati in tempo utile viene corrisposta l’intera retribuzione per la prima giornata; - ai
lavoratori tempestivamente preavvisati dell’interruzione non compete alcuna retribuzione.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 6 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si
rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 19).
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative
mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a 3 mesi per gli impiegati
e a 2 mesi per gli operai.
Periodo di prova
Livello
Durata
Proroga
1
2 mesi
2 mesi
altri livelli
1 mese
1 mese
Lavoro a tempo determinato: la durata del periodo di prova è pari a 1/3 della durata prevista per il rapporto a tempo indeterminato e sarà
considerato assolto in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Banca ore
Festività
Ferie
Permessi ex festività
Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 6 giorni; per gli impiegati amministrativi può essere concordata a livello aziendale la
distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni. La durata media dell’orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore
di lavoro straordinario, calcolate come media su un periodo fino a 6 mesi (estensibile fino a 12 mesi dalla contrattazione integrativa).
Esclusioni: le ore di lavoro trascorse in attesa durante le funzioni religiose e/o civili e durante le ore di viaggio in trasferta non alla guida,
benché retribuite, sono escluse dal computo del suddetto limite di durata settimanale.
Flessibilità: l’orario contrattuale può essere superato fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 13 settimane nell’anno. Nel
periodo di attuazione del regime di flessibilità, l’orario giornaliero è ricompreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 10 ore e l’orario
settimanale tra un minimo di 32 ed un massimo di 48 ore. Le ore eventualmente eccedenti al termine delle 13 settimane vengono
compensate con le maggiorazioni contrattuali. Regimi particolari: per obiettive esigenze di servizio il datore di lavoro può richiedere, entro la
fine dell’orario di lavoro del giorno precedente, la variazione dell’inizio turno nella misura massima di un’ora (incrementabile dalla
contrattazione integrativa) con corrispondente variazione del termine dell’orario giornaliero; tale variazione è compensata con la
maggiorazione del 10% calcolata su minimo tabellare e indennità di contingenza.
Confluiscono in banca ore le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il limite contrattuale e fino a 100 ore annue, da utilizzarsi entro il
periodo di 6 mesi previsto per il calcolo della durata media dell’orario settimanale. Le ore accantonate e non utilizzate per cause imputabili
al lavoratore possono essere utilizzate nel semestre successivo o retribuite alla fine di ogni anno.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre), la domenica di Pasqua e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in
cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione globale, in aggiunta alla normale
retribuzione mensile.
Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio nel caso di prestazione distribuita su 6 giorni; 22 giorni per ogni anno di servizio nel caso
di prestazione distribuita su 5 giorni. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore
a 15 giorni è considerata mese intero).
Permessi ex festività: 32 ore che maturano per ogni anno di servizio. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e sono
pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, entro il successivo mese di aprile.
Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.
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VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Conservazione del posto
12 mesi; il limite viene raggiunto
anche cumulando le assenze
nell’arco dei 36 mesi che precedono
l’ultimo giorno di malattia considerato
Periodo di assenza
dal 1° al 180° giorno
dal 181° al 270° giorno
100%
65%
Impiegati
primi 6 mesi
6 mesi successivi
Maternità
Integrazione fino al
Operai
100%
50%
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta, di un periodo di aspettativa non superiore
a 6 mesi durante il quale non decorre retribuzione né anzianità ai fini degli istituti contrattuali.
Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è pari a 1/3 della durata del contratto con un minimo di 30 giorni.
Lavoro a tempo parziale verticale: il periodo di comporto viene proporzionalmente ridotto.
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e non prevede obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
Trattamento economico: - operai, integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di
comporto; - impiegati, come per la malattia.
Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio al lavoratore compete un congedo di 15 giorni, dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall’Inps.
Servizio militare
Il lavoratore deve rientrare in servizio entro 30 giorni dal termine del periodo di richiamo.
Corsi di studio e attività formative
Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti hanno diritto a 150 ore annue di permesso retribuito per la frequenza
dei corsi e a permessi retribuiti nella misura di: 2 giorni per ciascun esame universitario; - 5 giorni per il conseguimento del diploma di
licenza elementare; 8 giorni per il conseguimento del diploma di licenza media inferiore; 10 giorni per il conseguimento del diploma di
licenza media superiore. Il diritto alle 150 ore annue di permesso non può essere esercitato da più del 2% dei dipendenti in forza
all’azienda.
Eventi familiari: - in occasione della nascita di un figlio sono concessi al lavoratore 3 giorni di permesso retribuito; - in caso di decesso di
un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello il lavoratore ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito; il permesso è di 5 giorni (di cui
3 retribuiti) se l’evento si è verificato fuori dalla provincia (i giorni di viaggio sono retribuiti nella misura massima di 2).
Portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e, per quanto riguarda i genitori di
minori con handicap in situazione di gravità, del D.Lgs. n. 151/2001.
Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo non superiore a 12 mesi. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico
per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l’azienda può concedere un periodo di
aspettativa. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto.
Riabilitazione etilisti. Al lavoratore che intende accedere ai programmi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o
di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con
le esigenze aziendali, un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi. Durante il suddetto periodo non decorre retribuzione, né anzianità
di servizio per alcun istituto.
Permessi brevi. Possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l’azienda ha facoltà di non
corrispondere la retribuzione.
Aspettativa. Al lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi di carattere privato l’azienda può concedere un periodo di
aspettativa fino ad un massimo di 6 mesi con sospensione del rapporto a tutti gli effetti.
Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista. Ha inoltre diritto ad una diaria pari
a 7,75 euro se la trasferta prevede il pernottamento. Al lavoratore in trasferta che non possa consumare il pasto nelle ore comprese tra le
12 e le 15 e/o tra le 19 e le 22, viene riconosciuto in sostituzione del rimborso a piè di lista un concorso spese di 10,33 euro per ogni
pasto.
Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un’indennità
commisurata a 1/3 della retribuzione globale mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, a 2/3 della retribuzione
globale mensile oltre a 1/15 della stessa per ogni familiare a carico. Spetta inoltre il rimborso dell’indennizzo per anticipata risoluzione del
contratto di locazione fino a concorrenza di 4 mesi di pigione. Al lavoratore trasferito fuori provincia ad una distanza non inferiore a 100
km. è riconosciuto, per il periodo di 6 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo di
quello occupato nella località di provenienza.
Altri permessi e aspettative
Trasferta
Trasferimento
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DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione (apprendisti assunti dal 1.7.2014)
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
1
1-12
80%
13-24
85%
25-36
95%
2
1-12
80%
13-24
85%
25-36
95%
3
1-12
80%
13-24
85%
25-36
95%
4
1-6
80%
7-18
85%
19-36
95%
5 - necroforo
1-6
80%
7-12
85%
13-36
95%
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Percentuale della retribuzione relativa alla categoria di destinazione
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
Lavoro a tempo parziale
Apprendistato fino a 48 mesi: per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio, equipollenti a figure dell’artigianato, la durata
dell’apprendistato è fissata in 48 mesi, così suddivisi: 1° periodo 1-12 mesi; 2° periodo 13-28 mesi; 3° periodo 29-48 mesi.
Formazione: l’azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione professionalizzante variabile da 120 a 240 in funzione della
qualifica da acquisire; per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio vengono complessivamente erogate 280 ore di formazione.
Periodo di prova: quello ordinario vigente per la categoria da acquisire. Malattia: il periodo di comporto è di 6 mesi (sommando anche più
periodi nell’anno solare) con integrazione del trattamento economico fino al 100% della retribuzione globale mensile. Infortunio sul
lavoro: si applica la disciplina generale per gli operai. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale
possono recedere con un preavviso di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo. Anzianità di servizio: l’intero periodo di
apprendistato è utile per la maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità che vengono corrisposti
nelle misure previste dal livello di appartenenza.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro con più di 3 apprendisti non può assumere nuovi apprendisti
qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 40% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi
precedenti; sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa.
Apprendistato fino a 48 mesi: il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti per i profili di intagliatore, ebanista, facocchio,
qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 40% dei lavoratori, relativi agli stessi profili, il cui contratto di apprendistato sia venuto a
scadere nei 12 mesi precedenti; sono esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per
giusta causa.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa è pari a: - 2 nelle imprese fino a 5
dipendenti; - 5 nelle imprese da 6 a 10 dipendenti; - 7 nelle imprese da 11 a 25 dipendenti; - 10 nelle imprese da 26 a 50 dipendenti; 20% dei dipendenti nelle imprese di dimensioni superiori. La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato e con contratto di apprendistato, iscritti nel libro unico al momento dell’attivazione dei singoli rapporti (le frazioni di unità si
computano per intero). Esclusioni: sono esclusi dai limiti di utilizzo i lavoratori assunti: - nella fase di avvio di nuove attività fino a 10 mesi
(elevabili a 18 con accordo aziendale); - per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità; - con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Limite complessivo all’utilizzo delle tipologie di lavoro a termine (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): non può superare, di
norma, il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fatte salve le specifiche esclusioni.
Durata minima: 30 giorni di calendario per tutti i contratti a termine, esclusi quelli attivati per sostituzione di lavoratori con diritto alla
conservazione del posto.
Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto per effetto di una
successione di contratti conclusi fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e
categoria legale, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di
proroghe e rinnovi e indipendentemente dall’ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l’altro); tale limite può essere superato con la
stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi (elevabili a 12
dalla contrattazione di secondo livello), a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl.
Particolarità: periodo di prova (vedi); malattia (vedi).
Limiti minimi di orario. La prestazione individuale non può essere inferiore a 16 ore settimanali; la prestazione giornaliera fino a 4 ore non
può essere frazionata nell’arco della giornata.
Clausole elastiche. A fronte di specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo le parti possono stabilire
clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata (in
quest’ultimo caso per una quantità non eccedente il 25% della prestazione annua già concordata). Le variazioni devono essere richieste
con un preavviso di almeno 48 ore. Trattamento economico: per le ore oggetto di diversa collocazione e per quelle prestate in aumento
spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale. Incremento definitivo della
durata: le ore di lavoro derivanti dall’applicazione di clausole elastiche che determinano un incremento definitivo della quantità della
prestazione, vengono retribuite con la maggiorazione omnicomprensiva del 38% (10% + 28%) da calcolare sulla quota oraria della
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DISCIPLINE SPECIALI
Lavoro stagionale
retribuzione globale.
Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive del settore fino al
raggiungimento dell’orario settimanale a tempo pieno e per una quantità non eccedente il 30% della prestazione media annua concordata.
Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale.
Lavoro straordinario. Consentito nel limite del 10% della prestazione annua concordata. L’orario di lavoro massimo settimanale,
comprensivo delle ore supplementari e straordinarie, non può superare le 45 ore settimanali.
Trasformazione del rapporto: - i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti,
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie hanno diritto alla trasformazione del
rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta).
Particolarità: malattia nel part-time verticale (vedi).
Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che
ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di
determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una
settimana). I lavoratori hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente sull’impedimento ad effettuare la propria parte di prestazione.
Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario
complessivo.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Telelavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Somministrazione di lavoro
Limiti. La somministrazione a tempo determinato è ammessa nel limite del 10% in media trimestrale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato (le frazioni di unità si computano per intero). Limite complessivo all’utilizzo delle tipologie di lavoro a termine (lavoro
subordinato più somministrazione di lavoro): non può superare, di norma, il 35% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fatte salve le
specifiche esclusioni.
Casi di utilizzo della somministrazione elencati dal c.c.n.l.: - sostituzione di una posizione rimasta vacante fino al reperimento di un
lavoratore da inserire stabilmente; - esecuzione di un’opera o servizio predeterminati e non attuabili con le professionalità esistenti in
azienda; - esecuzione di particolari servizi o commesse che richiedono professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente
impiegate; - adeguamento dei programmi informatici aziendali; - punte di intensa attività non fronteggiabili con i normali assetti produttivi;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla L. n. 16/1992; - necessità di far fronte a esigenze
eccezionali o occasionali quando non è possibile ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Esclusioni. Non è ammesso il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le seguenti mansioni: recupero salme;
tanatoprattore.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro ripartito
Lavoro a domicilio
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Permessi retribuiti
Assemblea: nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di
lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Affissione: il diritto di affissione è regolato dall’art. 25, L. n. 300/1970. Locale: l’azienda mette
a disposizione delle rappresentanze sindacali un locale idoneo per le riunioni; nelle aziende con più di 50 dipendenti il locale è destinato in
modo permanente alle rappresentanze.
Computo dei dipendenti: ai soli fini dell’applicazione del Titolo III della L. n. 300/1970, il lavoratori con contratto a tempo parziale
vengono computati per intero; vengono inoltre computati i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dopo 12 mesi dall’attivazione
del rapporto.
Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle imprese o agenzie territoriali che occupano fino a 15 dipendenti; - 2
nelle imprese o agenzie territoriali che occupano da 16 a 50 dipendenti; - 3 nelle imprese o agenzie territoriali che occupano oltre 50
dipendenti. Ai fini del computo dei dipendenti si considera il numero medio dei lavoratori nell’anno solare precedente (esclusi quelli elencati
nell’art. 4, D.Lgs. n. 81/2008).
Dirigenti RSA: oltre a quanto previsto dalla L. n. 300/1970 sono concessi permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 giorni
all’anno, per partecipare a trattative e convegni sindacali.
Rappresentanti per la sicurezza: - aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, al rappresentante sono consessi i seguenti permessi
annui retribuiti: aziende che occupano fino a 5 lavoratori, 12 ore; aziende che occupano da 6 a 10 lavoratori, 16 ore; aziende che
occupano da 11 a 15 lavoratori, 24 ore; - aziende o unità produttive oltre 15 dipendenti: a ciascun rappresentante sono concessi permessi
retribuiti annui fino a 30 ore nelle aziende da 16 a 30 lavoratori e fino a 40 ore nelle aziende oltre 30 lavoratori.
Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni
nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 20 giorni all’anno. Qualora alle dipendenze della stessa azienda vi siano più
aventi diritto ai permessi, il limite complessivo è di 40 giorni all’anno.
WELFARE CONTRATTUALE
Previdenza complementare
Assistenza integrativa
Polizze assicurative
Contributi contrattuali
Contribuzione al fondo Fon.te. (dal 1° gennaio 2015): - a carico azienda: 1,05% della retribuzione utile al computo del tfr; - a carico
lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento del tfr che matura annualmente.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Quadri. Hanno diritto ad una copertura, anche in forma assicurativa, per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali
per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Ritiro patente. Nelle aziende fino a 8 dipendenti il datore di lavoro provvede ad assicurare l’autista contro il rischio del ritiro/sospensione
della patente per un massimo di 12 mesi; per ulteriori 12 mesi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto senza percepire
retribuzione. Nelle aziende oltre 8 dipendenti l’autista cui sia stata ritirata/sospesa la patente viene adibito ad altri lavori con corresponsione
della relativa retribuzione per 24 mesi.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
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SINTESI CCNL - POMPE FUNEBRI
Febbraio 2017
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Operai
Durata: 14 giorni lavorativi. In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà.
Impiegati
Livello
Durata
1
3 mesi
2
2 mesi
3-4
1 mese
In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla
metà.
Trattamento di fine rapporto
Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: retribuzione tabellare, indennità di
contingenza, scatti di anzianità, aumenti di merito e/o superminimi, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità che abbiano
carattere non occasionale anche se corrisposte eventualmente in sede aziendale (è comunque esclusa dal computo l’indennità di funzione
prevista per i necrofori inquadrati al liv. 4S).
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