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Edizione di giovedì 23 febbraio 2017
NEWS DEL GIORNO
Ammortizzatori sociali 2017: gli importi massimi Inps
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Sisma centro Italia: sospensione ritenute Irpef
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
730 precompilato: spese condominiali di ristrutturazione entro il 7 marzo
di Redazione
NEWS DEL GIORNO
Società di capitali: prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN
di Redazione
BLOG
Sui criteri di scelta nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
di Roberto Lucarini
www.eclavoro.it
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Edizione di giovedì 23 febbraio 2017
NEWS DEL GIORNO
Ammortizzatori sociali 2017: gli importi massimi Inps
di Redazione
L’Inps, con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio
2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e
dell’assegno emergenziale per il Fondo del credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del
credito cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione
agricola e la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. La
circolare fornisce inoltre precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di
disoccupazione speciale edile.
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NEWS DEL GIORNO
Sisma centro Italia: sospensione ritenute Irpef
di Redazione
L’Inps, con messaggio n. 767 del 21 febbraio 2017, ha offerto chiarimenti in merito alla
sospensione delle ritenute Irpef a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016,
come previsto dal D.L. 189/2016, modificato dal D.L. 8/2017.
L’Istituto sta predisponendo la procedura telematica per acquisire le domande di sospensione
per le 3 tipologie di prestazioni interessate: pensioni o assegni ad esse equiparate; prestazioni
a sostegno del reddito; retribuzioni.
L’Inps, in attesa della realizzazione delle procedure di acquisizione delle domande, allega il
modello contenente le dichiarazioni da rendere e inoltrare alle Strutture territorialmente
competenti, precisando che le dichiarazioni già inoltrate non sono valide, poiché devono
essere presentate alla luce della vigente normativa.
Il messaggio puntualizza che le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o
comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all’Agenzia delle
entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile;
diversamente, le imposte trattenute e già versate all’Agenzia delle Entrate non daranno luogo
al rimborso.
Le trattenute oggetto di sospensione ed eventuale rimborso dovranno essere prelevate in
unica soluzione sulle prestazioni in pagamento entro la data del 16 dicembre 2017.
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NEWS DEL GIORNO
730 precompilato: spese condominiali di ristrutturazione entro il
7 marzo
di Redazione
L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 21 febbraio 2017, ha reso noto che gli
amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di
ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente,
per quest’anno, fino al 7 marzo 2017, anziché fino al 28 febbraio 2017, come inizialmente
previsto.
Le Faq pubblicate sul sito dell’Agenzia e aggiornate al 16 febbraio 2017 offrono chiarimenti in
merito agli adempimenti degli amministratori di condominio.
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NEWS DEL GIORNO
Società di capitali: prestazioni specialistiche rimborsate dal SSN
di Redazione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 gennaio 2017, n. 2005, ha stabilito
che il contributo del 2% ex articolo 2, comma 39, L. 243/2004, dovuto dalle società di capitali,
è calcolato in base al fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal
servizio sanitario nazionale ed effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le
società come collaboratori liberi professionisti autonomi, con conseguente abbattimento
forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 119/1988 e 120/1988. Il
contributo Enpam in favore dell’ente previdenziale dei medici non deve tenere, invece, conto
dei compensi corrisposti ai professionisti.
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BLOG
Sui criteri di scelta nel licenziamento per giustificato motivo
oggettivo
di Roberto Lucarini
A fronte di una crisi aziendale, ma anche nel caso di una semplice flessione dei volumi di
vendita, la soluzione viene spesso individuata in una riduzione della forza lavoro. Attraverso il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o economico che dir si voglia, si ottiene una
riduzione del costo del lavoro, riproporzionandolo così al minore volume d’affari.
Il problema che si pone è il seguente: quale posto “tagliare”?
Qui la casistica si fa sterminata, potendosi rilevare per ciascuna azienda una propria peculiare
organizzazione e, quindi, specifiche e contingenti necessità. In taluni casi, pertanto, la
soluzione risulta meno intricata, potendosi ad esempio eliminare una specifica risorsa legata a
un settore aziendale in dismissione, ovvero in ristrutturazione. In altri, al contrario, ci si trova
di fronte a non semplici valutazioni.
È la situazione affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25192/2016,
riguardante infatti il caso di una riduzione di personale, un’unità nel reparto, dove erano
presenti lavoratori svolgenti le medesime funzioni e, dunque, tra loro perfettamente fungibili.
Chi licenziare, quindi?
Entrano in gioco, allora, i criteri di scelta. Certo che, se ci troviamo a rapportarci con un
imprenditore/dirigente non troppo accorto, si avrà questa risposta: “Tizio, perché è un
fannullone …”. Purtroppo la questione non è di così semplice soluzione, come a volte non è
semplice far capire questo ai suddetti soggetti.
Il riferimento, per quanto riguarda i criteri di scelta, va subito a quanto offerto ex L. 223/1991,
la quale però riguarda i licenziamenti collettivi e non quelli individuali o i plurimi. Su questo
punto la Cassazione fa chiarezza: i criteri ex L. 223/1991 (anzianità di servizio, carichi familiari,
esigenze tecnico-produttive) sono senz’altro utilizzabili, poiché rivestono i caratteri di
oggettività e verificabilità.
Se tuttavia il datore di lavoro intende utilizzare altri criteri, che succede? È legittimo
discostarsi da quelli sopra esposti? Anche su tale punto la Cassazione è molto chiara: è
sicuramente possibile utilizzare altri criteri, purché essi riguardino situazioni oggettive, quindi
concrete e valide, che siano facilmente verificabili, anche in termini di misurabilità, e che,
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punto chiave, siano comunque informati a buona fede e correttezza (articolo 1175 cod. civ.).
Nel caso esaminato, e accettato dalla Suprema Corte, il datore aveva utilizzato, combinati tra
loro, questi indicatori: costo del lavoratore; suo rendimento; condizioni economiche
complessive del soggetto.
Vediamo, dunque, la morale.
In caso di scelta del lavoratore, per porre in essere un licenziamento individuale, utilizzare i
criteri ex L. 223/1991 pone al riparo da cattive sorprese. Essi, però, non sono automaticamente
estendibili al licenziamento diverso da quello collettivo e, quindi, possono non essere
utilizzati: attenzione perché, se vengono impiegati altri criteri, essi devono poter sostenere un
eventuale esame giudiziale circa i caratteri necessari e, comunque, riguardo ai cardini della
buona fede e correttezza.
Questo appare abbastanza chiaro; molto meno lo sarà (a volte) il riuscire a spiegare queste
cose al nostro cliente imprenditore ….
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