statuto - Officina Culturale Villa Riccio

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Transcript statuto - Officina Culturale Villa Riccio

STATUTO
ART. I
-
Costituzione, natura, sede, caratteristiche
1) Ai sensi dell'art.
l'
2)
Associazione
- 00196 Roma
"
degli artt.36,37 e 38 del Codice Civile è costituita
Officina Culturale Villa Riccio" con sede legale a Roma, in viale del Vignola, 75
18 della Costituzione Italiana e
L'Associazione è una istituzione autonoma ed unitaria, apolitica, con durata illimitata nel tempo;
essa non ha scopo di lucro, è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente
atfraverso i suoi Organi.
ART.2-scopieattività
1)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
ART.3
1)
2)
3)
4)
L'Associazione è uno spazio di promozione sociale e di animazione territoriale che si propone di
svolgere attivita diversificate aventi per denominatore comune la diffusione della cultura.
In particolare sono compiti dell'Associazione:
contribuire allo sviluppo culturale e civile dei condomini aderenti ed alla più ampia diffirsione della
democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili,
individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore;
proporsi come luogo di crescita e di formazione, dove i saperi e le competenze vengono socializzati
anche attraverso corsi e laboratori aperti ai bambini, airagazzi, agli adulti e agli anziani;
proporsi come luogo di inconto e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla
funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione
permanente;
avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione
democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, etc.)
per un' adeguata programmazione culturale sul territorio;
promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del
turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nelle arti, nelle attività ricreative atte a soddisfare le
esigenze di conoscenza e di ricreazione dei Soci, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
- Soci
All'Associazione sono ammessi tutti coloro che risiedono nel comprensorio di Villa Riccio, o che vi
abbiano abitato nel passato, o che vi abbiano immobili di proprieta'; possono altresì essere ammessi
coloro che per qualsiasi motivazione svolgano attività o abbiano interessi riconducibili al
comprensorio stesso, purchè ne accettino lo statuto e i regolamenti.
Le modalità d'ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. Tuttavia per i minori è richiesto il
nulla osta di chi esercita la patria potestà.
I soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed altri
eventuali contributi, qualora richiesti, per lo svolgimento delle singole attività di Settore.
I Soci si dividono in :
- Fondatori, per aver sottoscritto I'Atto Costitutivo originario;
- Sostenitori, per confribuire al sostentamento dell'Associazione con donazioni;
- Ordinari
_
ART.4
-Diritti dei Soci
1) I Soci hanno diriuo
2)
di voto su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni e sono
eleggibili alle cariche sociali. Per le cariche sociali che comportano responsabilita' civili e/o penali
verso terzi, sono eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età.
I Soci hanno inolte il diritto di frequentare liberamente le diverse sedi operative di volta in volta
indicate nei giorni e negli orari prefissati, previa esibizione della tessera sociale e di partecipare a
tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
ART. 5 - Modalità di recesso
1)
La qualità di Socio si perde
:
a) per dimissioni
b) per espulsione
c) per morosità
2) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.
3) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli
:
Organi sociali;
qualora, in qualsiasi modo, arrechino danni morali e materiali all'Assoeiazione;
quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato
motivo.
I Soci espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova
quota d'iscrizione.
Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Contro i prowedimenti in parola è ammesso il ricorso, da presentarsi foamite il Consiglio Direttivo, entro
15 giorni dalla data di notificazione del prowedimento, all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà a
b)
c)
maggioranza entro tre mesi.
ART.6
-
Organi dell'Associazione
1) Sono Organi dell'Associazione
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo ;
c) il Presidente e Vice Presidente;
d) il Presidente Onorario.
:
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
ART.7 -Assemblea dei Soci
1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio
2)
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5)
a)
b)
c)
d)
e)
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8)
Direttivo ordinariamente una volta all'anno e, in via straordinari4 ogni qualvolta lo stesso lo ritenga
necessario o su richiesta motivata di un quinto dei Soci.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà piu' uno dei Soci
e in seconda convocazione, 'ose ordinaria", qualunque sia il numero dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
La convocazione. deve essere effettuata a mezzo di awiso affisso per almeno 10 gg. nella bacheca
della sede legale e presso gli otto cancelli di ingresso di Villa Riccio.
L'awiso deve specificare il luogo, la datae I'ora della prima e della seconda convocazione, nonché
l'ordine del giorno dei lavori.
L'Assemblea dei soci :
delibera gli atti attinenti alla gestione dell'Associazione demandati alla sua competenza dall'afto
costitutivo e/o dallo statuto;
approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo,
esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
elegge il Consiglio Direttivo;
ratifica la nomina del Presidente Onorario.
Le elezioni si svolgono di norma ogni due anni e debbono essere indette con un preawiso ai Soci di
almeno 20 gg., mediante awiso affisso nella bacheca della sede legale e presso gli otto cancelli di
ingresso di Villa Riccio.
Le modalita' di svolgimento delle elezioni saxanno stabilite con apposito regolamento predisposto
dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono portate a conoscenza dei Soci, assieme al reridiconto
consuntivo, a mezzo awiso affisso per 5 gg. nella bacheca della sede legale e presso gli otto cancelli
di ingresso di Villa Riccio.
ART. 8 - Il Consiglio Direttivo
1)
a)
Il Consiglio Direttivo
:
è l'Organo esecutivo dell'Associazione;
dan.7 consiglieri che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta;
c) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere;
d) su proposta del Presidente, puo' nominare il Presidente Onorario;
b)
è composto
e)
attua il programma delle attivita' sociali secondo gli scopi perseguiti dall'Associazione;
designa i diversi collaboratori tecnici preposti alle attivita' sociali;
predispone il rendiconto economico e finanziario;
è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
Qualora durante il corso del mandato yengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i Soci
che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
I consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe
spettato di diritto ai membri sostituiti.
Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea,
il Consiglio Direttivo si intende decaduto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, ogni
qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Esso delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di meta' piu'
uno dei suoi componenti. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il VicePresidente.
Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività, salvo
J)
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eventuali rimborsi per spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali o per il reperimento
di apparecchiature utili allo svolgimento delle varie attivita' sociali, purchè preventivamente
attorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.
ART.9-IIPresidente
1) Il Presidente
dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni; ha la
legale rappresentanza dell'Associazione; convoca
2)
3)
4)
ART. l0
1)
e
presiede
il
Consiglio Direttivo, convoca
I'Assemblea dei soci e ne segue le deliberazioni.
Il Presidente dell'Associazione è responsabile degli atti amministativi compiuti in nome e per conto
dell'Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.
Il Presidente dell'Associazione puo' proporre la nomina del Presidente Onorario.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al
nuovo Presidente entro 20 gg. dalla elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito
verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- Il Vice Presidente
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, lo sostituisce nelle sue funzioni.
ART. 11- II Segretario/Tesoriere
1) Il Segretario/Tesoriere
tiene aggiornati i libri sociali e i registri e documenti contabili; prowede al
disbrigo della corrispondenza; compila verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la
corrispondenza che comunque non comporti impegni per l'Associazione; collabora per la buona
riuscita
4)
dell'Associazione;
inolte predispone, in collaborazione col Vice
Presidente, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione che il
Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Segretario/Tesoriere prowede inoltre alla riscossione delle quote associative e delle diverse
entrate ed al pagamento delle spese a firma abbinata con il Presidente ed è responsabile della
regolare tenuta dei libri contabili.
Il Segretario/Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, prende in consegna i beni
mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.
Il Segretario/Tesoriere cura la redazione di apposito modulo con acclusa la documentazione inerente
le richieste di rimborso attorizzate dal Consiglio Direttivo.
2) Il
3)
di tutte le attivita
i
ART. 12 -llPresidente Onorario
1)
Per particolari meriti, alte qualita' morali e culturali, puo' essere nominato dal Consiglio Direttivo,
su proposta del Presidente,
2)
il Presidente Onorario
né poteri ; puo' partecipare, senza
pagamento
della quota sociale.
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio; non è soggetto al
La carica decade qualora le qualita' morali venissero a mancare o su richiesta dello stesso.
Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione,
ART. 13 - II patrimonio
e Ie
entrate
1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti;
2) Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari.
3) Le entrate sono costituite
a) dalle quote di iscrizione e di frequenza;
b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
c) da contributi delle Amministrazioni Comunali e di alti Enti pubblici e privati;
d) da redditi;
e) da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle attivita' sociali.
4) La legge, all'art. 3'7 c.c., stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati
:
con questi
contributi costituiscono il fondo comune dell'Associazione e che, fin quando l'Associazione dura, i
singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso
di recesso. In particolare, si rammenta che l'associato non ha possibilita di chiedere la divisione di
tale fondo per tutto il tempo che l'Associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell'associato
ma dei terzi.
ART. 14 - L'esercizio finanziario
1) L'esercizio finanziario decgrre dal lo gennaio al31 dicembre di ogni anno.
2) Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'Assemblea
3)
dei Soci per
l'approvazione ento il30 aprile dell'anno successivo.
Data la mancanza di fini di lucro, è assolutamente vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale fra i Soci, ed è obbligatorio
reinvestire l'eventuale ayanzo di gestione a favore di attivita istituzionali previste dallo Statuto.
ART. 15 - Modiliche siatutarie
1)
2)
3)
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci costituita in seduta stoaordinaria.
Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei
presenti purchè questi rappresentino il 50% piu' uno del corpo sociale.
Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direffivo.
ART. 16 - Scioglimento dell'Associazione
1)
2)
Lo scioglimento dell'Associazione può awenire con decisione dell'Assemblea costituita in seduta
straordinaria e con il voto favorevole di ahneno tre quarti dei Soci presenti, purchè questi
rappresentino almeno il50% più uno del corpo sociale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, i beni di proprieta dell'Associazione dovranno essere
devoluti ad altra Associazione con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
materiale ricevuto in uso gratuito dai singoli dovrà essere restituito ad essi.
Il