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Bur n. 19 del 21/02/2017
(Codice interno: 339842)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 129 del 07 febbraio 2017
Misure di semplificazione in materia di navigazione interna concernenti l'apposizione del visto annuale alla licenza
di navigazione ex art. 69 del Regolamento per la navigazione interna.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente atto dispone la modifica della precedente D.G.R. 2464 del 16 settembre 2008 con la reintroduzione del visto di
convalida a cadenza annuale della licenza di navigazione. L'apposizione del visto di convalida sarà operata direttamente dagli
uffici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento per la Navigazione Interna, e non su istanza da parte delle
Ditte. Viene altresì disposto che le medesime Ditte provvedano al pagamento dei visti per le annualità di validità del
certificato di navigabilità in una unica soluzione anticipata al momento della sottoposizione del natante alla visita di collaudo.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, con D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le
funzioni relative alla navigazione interna ed ai porti lacuali sono state oggetto del trasferimento dallo Stato alle Regioni. In
particolare, l'art. 97 del DPR n. 616/1977 ha esplicitato che le funzioni amministrative oggetto del trasferimento sono relative
alla materia della navigazione interna, porti lacuali, fluviali, navigazione lagunare sui canali navigabili ed idrovie. Le predette
competenze relative alla navigazione interna sono esercitate per il tramite degli Ispettorato di porto, ai sensi dell'art. 23 del
Codice della Navigazione e del D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 (Regolamento di attuazione, parte navigazione interna),
integrato da ulteriori decreti emanati negli anni successivi. Nella fattispecie, le funzioni in capo all'Ente regionale
comprendono l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti trasferiti e la potestà a rilasciare concessioni per l'occupazione
e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi, il rilascio del certificato di navigabilità e la
gestione del pubblico registro di proprietà navale per i natanti iscritti agli Ispettorati di porto.
La Regione in questo settore sta operando un progressivo riordino delle funzioni trasferite, intervenendo attraverso misure di
razionalizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative, sempre nel rispetto del quadro tracciato dal Codice della
Navigazione e del Regolamento della Navigazione Interna.
Già con D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003, sono state uniformate le procedure amministrative dei tre Ispettorati di Porto,
razionalizzando i procedimenti relativi all'immatricolazione delle imbarcazioni addette alla navigazione interna, istituendo una
numerazione unica regionale con la sigla "R.V.", e procedendo con le successive D.G.R. n. 2166 del 16.07.2003 e D.G.R. n.
506 del 5.03.2004 all'informatizzazione dell'archivio e alla dotazione di un badge plastificato dotato di sistema di richiamo
informatico della documentazione, a beneficio in particolare delle Forze dell'Ordine.
Un ulteriore intervento di semplificazione è stato successivamente approvato con D.G.R. 2464 del 16 settembre 2008 con
l'istituzione del visto di convalida a cadenza biennale della licenza di navigazione. L'articolo 69 del Regolamento per la
navigazione interna stabilisce che la licenza di navigazione deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al
visto di convalida da parte dell'Autorità della navigazione interna che l'ha rilasciata. Il costo del visto ordinario è stato definito
in euro 5,50 annui, e pertanto l'utente attualmente versa per le spese amministrative all'Ufficio periferico dell'Ispettorato
competente un importo di euro 11,00 euro per la validazione biennale della licenza di navigazione.
Con l'introduzione del qrcode apposto sul badge, procedura che consente alle Forze dell'Ordine la verifica immediata in sede di
controllo della regolarità del visto, negli ultimi anni è venuta meno la necessità di apporre il visto alla documentazione
cartacea, e l'intera operazione viene svolta direttamente dagli operatori nel registro informatico. Anche in relazione a questa
evoluzione della procedura, l'esperienza degli ultimi anni consente ora di introdurre un ulteriore progresso a quanto disposto
dalla D.G.R. 2464 del 16 settembre 2008, permettendo sia una applicazione più rispondente a quanto previsto dall'articolo 69
del Regolamento per la Navigazione Interna, che stabilisce l'obbligo di convalida annuale, sia una riduzione dell'impatto
burocratico sull'utente.
Si propone, pertanto, di ripristinare l'obbligo annuale di convalida da apportarsi alla licenza di navigazione direttamente a cura
degli Uffici dell'Ispettorato di porto tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno, prevedendo il versamento delle spese
amministrative di euro 5,50 annui in un'unica soluzione da parte dell'utente, in via anticipata, in fase di rinnovo della visita di
collaudo del natante, che avviene ordinariamente ogni quattro anni, salvo eccezioni. Questo processo consentirà l'apposizione
del visto automatico, senza ulteriori incombenze periodiche per gli utenti presso gli uffici regionali, evitando anche le attuali
frequenti richieste telefoniche sui termini di scadenza del medesimo.
Infine, allo scopo di consentire l'allineamento dei pagamenti dei visti con i certificati di visita di collaudo, si propone di
consentire agli utenti, in occasione dell'imminente scadenza del rinnovo biennale disposto con la precedente D.G.R. 2464 del
16 settembre 2008, di corrispondere in un'unica soluzione il pagamento degli oneri amministrativi per l'emissione dei visti fino
alla scadenza del certificato di collaudo medesimo. In tale modo si consentirà, a breve termine, di unificare le procedure
amministrative per i due procedimenti. Si rappresenta, infine, che la sopra descritta procedura potrà fornire agli utenti una
maggiore garanzia di rispetto del termine annuale stabilito dal Regolamento, anche nei confronti di eventuali controlli operati
dalle Forze dell'Ordine, in quanto procedendo d'ufficio in via automatica si potrà evitare il rischio di dimenticare
involontariamente l'apposizione dei dovuti visti periodici.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il DPR n. 5/1972 ed il DPR n. 616/77;
Visto l'articolo 69 del Regolamento per la Navigazione Interna;
Viste le D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003, n. 2166 del 16.07.2003 e n. 2464 del 16 settembre 2008;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di introdurre la procedura meglio descritta in premessa per l'apposizione del visto annuale della licenza di navigazione, in
conformità a quanto disposto art. 69 del Regolamento per la Navigazione Interna;
3. di incaricare gli Uffici competenti delegati alla gestione del Registro di proprietà navale, di provvedere all'apposizione del
visto annuale della licenza di navigazione alle unità nautiche in posizione regolare rispetto agli adempimenti di legge nel
periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno;
4. di confermare in euro 5,50 annuo l'ammontare delle spese amministrative per l'apposizione del visto di cui ai punti
precedenti, stabilito con precedente DGR n. 1666/2008 integrata dai Decreti del Dirigente della Direzione Mobilità n. 103/2008
e n. 65/2012;
5. di disporre che il pagamento degli oneri amministrativi di cui al punto 4 avvenga in un'unica soluzione in concomitanza con
il rinnovo delle visite periodiche di collaudo dell'unità nautica;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o modifiche in termini di minori entrate per il
bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.