La Corte Sportiva di Appello

Download Report

Transcript La Corte Sportiva di Appello

Comitato Regionale Campania
Ufficio Tecnico Regionale
80125 NAPOLI Piazza G. D’Annunzio 31
Tel. + 39 0812395123 - Fax + 39 0812394544
http://www.campania.fip.it - e-mail: [email protected]
COMUNICATO UFFICIALE N° 678 DEL 17/02/2017
Corte Sportiva di Appello n. 12
Seduta del 17/2/2017
Presidente: avv. Pasquale RAGANATI
Componenti: avv. Salvatore CIMMINO, avv. Antonella BATA’;
La Corte Sportiva di Appello
-
presa visione del reclamo presentato dalla società Nuova Pol. Stabia avverso i provvedimenti comminati
dal Giudice di Prime Cure nella gara n. 4114 del campionato di U13L di cui al C.U. 631 del 08/02/2017;
-
sentito il sig. Roberto Elefante dirigente della reclamante società il quale si riporta al reclamo e precisa
di aver si protestato con veemenza ed in più occasioni durante la gara, ma di non aver colpito a fine gara
il secondo arbitro;
-
sentito il sig. Agostino Ruggiero, dirigente della reclamante società il quale si riporta al reclamo e
precisa di non aver rivolto all’arbitro alcuna frase ingiuriosa nell’occasione in cui ha restituito il pallone
all’arbitro dopo il time-out del 4° periodo di gioco, ma di aver urlato, testualmente: “puoi arbitrare al
massimo in serie D”;
-
sentito il sig. Francesco Maresca, direttore sportivo della reclamante società, il quale conferma che
durante la gara il pubblico, sia di casa che ospite, ha offeso e minacciato gli arbitri. Nega però che gli
stessi siano stati aggrediti al termine della partita ed una volta usciti dall’impianto sportivo;
-
sentito il sig. Vincenzo Elefante, presente all’incontro nella qualità di spettatore, fratello del sig.
Roberto Elefante, il quale parimenti conferma le dichiarazioni rese dal sig. Francesco Maresca;
-
sentito il sig. Davide Pischedda, allenatore della reclamante società, il quale pure conferma quanto
dichiarato dagli altri tesserati;
-
sentito il sig. Placido Romeo, dirigente della reclamante società, il quale, in ordine a quanto accaduto
dopo il termine della gara, riferisce che gli arbitri non vennero aggrediti dal pubblico di casa bensì solo
seguiti, minacciati ed offesi dai tifosi. Nulla è in grado di riferire, come gli altri interrogati, in merito
all’aggressione perpetrata dal sig. Roberto Elefante all’arbitro;
-
sentito l’ufficiale di campo, il quale conferma che durante tutta la gara gli arbitri sono stati oggetto di
offese e minacce da parte del pubblico; conferma che più volte alcuni spettatori, tra i quali Roberto
Elefante, sono entrati in campo, superando la linea perimetrale dello stesso ed hanno offeso gli arbitri;
conferma che più persone hanno invaso il campo, per la qual cosa gli arbitri sono stati costretti ad
interrompere la gara; riferisce che al termine della partita più persone si sono accalcate intorno agli
arbitri impedendo quasi agli stessi l’ingresso negli spogliatoi. In tale frangente, il sig. Roberto Elefante
avrebbe rivolto offese al secondo arbitro minacciando, con il cellulare nelle mani, di chiamare il
presidente della federazione affinchè non arbitrasse più. Nulla è in grado di riferire in ordine all’asserito
colpo inferto dall’Elefante all’arbitro.
-
sentito il secondo arbitro il quale conferma dettagliatamente tutto quanto scritto nell’allegato al referto
aggiungendo di essersi veramente spaventato in occasione della gara arbitrata per il clima che si era
venuto a creare a causa del pubblico e di alcuni tesserati della squadra di casa;
-
rilevato che dalla esaustiva istruttoria espletata è risultato confermato: che il pubblico ha tenuto durante
tutta la gara un comportamento offensivo, minaccioso ed intimidatorio; che in più occasioni alcune
persone del pubblico, tra questi anche i sigg. Roberto Elefante e Agostino Ruggiero, hanno superato la
linea perimetrale del campo di gioco ed almeno in una occasione sono entrati in campo per protestare,
offendere e minacciare gli arbitri; che nell’occasione del time-out il sig. Agostino Ruggiero, pur avendo
tenuto un comportamento offensivo, non aveva intenzione di scagliare la palla lontano dall’arbitro ma di
riconsegnargliela; che la linea di bordo campo dell’impianto sportivo di Castellammare di Stabia è
molto vicina agli spalti per cui facilmente superabile dal pubblico, il che si è verificato, probabilmente,
anche a causa del clima acceso tra le due tifoserie (cosa che comunque non autorizza le tifoserie ed i
tesserati al comportamento tenuto); considerato che a fine gara gli arbitri erano stati accerchiati da
alcuni tifosi e che in tale frangente il comportamento tenuto dall’Elefante si è configurato piuttosto
come una spinta – dovuta anche alla calca – anche in considerazione del fatto che il predetto aveva un
cellulare nelle mani (è confermato difatti che minacciava l’arbitro di chiamare il presidente regionale
della federazione); considerato che il predetto gesto è stato correttamente inquadrato dal giudice di
prime cure quale violazione ai sensi dell’art. 33,2a R.G. ma che alla luce della espletata istruttoria la
relativa sanzione va ridotta; considerato che, nonostante il pubblico abbia in più occasioni superato la
linea perimetrale del campo di gioco, a fine gara, nonostante gli animi accesi e le minacce e le offese
profferite nei confronti degli arbitri, nessuna aggressione è stata consumata all’esterno dell’impianto
sportivo.
PQM
la Corte Sportiva di Appello:
-
in parziale accoglimento del reclamo:
-
commina al tesserato Agostino Ruggiero l’inibizione fino alla data del 17 marzo 2017, ai sensi degli
artt. 35,1c, 33,1/1b, 33,1/1c e 21,5a R.G.;
-
commina al tesserato Roberto Elefante l’inibizione fino alla data del giorno 8 maggio 2017, ai sensi
degli artt. 35,1c, 33,1/1b, 33,1/1c, 33,2a e 21,5a R.G.;
-
commina alla società Nuova Polisportiva Stabia la squalifica del campo di gioco per tre giornate, ai
sensi degli artt. 29,4b R.G.;
-
commina alla società Nuova Polisportiva Stabia l’ammenda di € 225,00, quale commutazione delle tre
giornate di squalifica del campo di gioco per invasione commessa da più persone;
-
dispone incamerarsi il 50% della tassa reclamo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Napoli, 17 febbraio 2017
Presidente
Avv. Pasquale RAGANATI