regolamento di disciplina

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IISS “MORANTE-GINORI CONTI” FIRENZE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 febbraio 2017
PRINCIPI GENERALI
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
prima di essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Un comportamento disciplinare non conforme ad una normale diligenza può indirettamente influenzare
il rendimento scolastico dello studente.
4. In nessun caso può essere sanzionata, direttamente od indirettamente, la libera espressione di opinioni
purché manifestata nella correttezza e nel rispetto della altrui sfera giuridica.
5. Le sanzioni devono essere temporanee, anche se di lunga durata,proporzionate all'infrazione
disciplinare commessa ed ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
6. Nel comminare le sanzioni va tenuta in conto la situazione personale dello studente.
7. Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle rispettive
commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidali esterni.
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
COMPORTAMENTI
SANZIONABILI
INTERVENTI EDUCATIVI
CORRETTIVI
SOGGETTI
COMPETENTI
PUBBLICITÀ PROVVEDIMENTI
ADOTTATI
Disturbo delle attività didattiche
Annotazione scritta
Docente/Dirigente
Scolastico
Annotazione sul registro di
classe
Disturbo grave e continuato delle
attività didattiche;mancanze
plurime ai doveri di diligenza
Mancanze materiale occorrente
Mancanze rispetto consegne
Prima infrazione divieto di fumo
Annotazione scritta e
possibile esclusione
visite/viaggi istruzione
Annotazione scritta
Docente/Dirigente
Scolastico
Annotazione sul registro di
classe
Docente/Dirigente
Scolastico
Docente/Dirigente
Scolastico
Annotazione sul registro di
classe
Annotazione sul registro di
classe
Dalla seconda infrazione divieto
di fumo
Superamento dei ritardi /uscite
anticipate concessi (5 a quadrim )
da 6 a 10 ritardi a quadrimestre
Ritardi/uscite anticipate oltre 10 a
quadrimestre
Annotazione scritta e
sanzione pecuniaria
Annotazione scritta
Docente/Dirigente
Scolastico
Docente/Dirigente
Scolastico
Annotazione sul registro di
classe
Annotazione sul registro di
classe
Sospensione attività
didattiche da 1 a 5
giorni
Annotazione scritta
Consiglio di classe
Annotazione sul registro di
classe
comunicazione alla famiglia
Annotazione sul registro di
classe
Annotazione sul registro di
classe
comunicazione alla famiglia
Annotazione sul registro di
classe
comunicazione alla famiglia
Annotazione sul registro di
classe
Annotazione sul registro di
classe
Annotazione sul registro di
classe
Comunicazione alla famiglia
Assenze/ritardi non giustificati
(fino a tre)
Assenze/ritardi non giustificati
superiori a tre
Danneggiamento occasionale e
non grave di oggetti di proprietà
della scuola o altri
Uso del cellulare (prima volta)
Uso del cellulare (seconda volta)
Uso del cellulare dalla terza volta
Annotazione scritta
Sospensione attività
didattiche da 1 a 5
giorni
Annotazione scritta e
risarcimento del danno
Annotazione scritta
Sospensione attività
didattiche per 1 giorno
Sospensione da 2 a 6
giorni
Docente/Dirigente
Scolastico
Docente/Dirigente
Scolastico
Docente/Dirigente
Scolastico
Docente/Dirigente
Scolastico
Dirigente
Scolastico
Consiglio di classe
-1-
Recidiva dei comportamenti
sanzionati con ammonizione
scritta
Sospensione attività
didattiche da 1 a 10
giorni
Consiglio di Classe
Recidiva dei comportamenti
sanzionati con allontanamento
dalla scuola da 1 a 10 giorni
Violenze psicologiche verso gli
altri
Violenze fisiche verso gli altri
Sospensione attività
didattiche dalle lezioni
di 15 giorni
Sospensione attività
didattiche fino ai 15
giorni sempre che tali
atti non si configurino
come particolarmente
gravi,tale da
ingenerare un elevato
allarme sociale.
Sospensione dalle
lezioni fino a 15 giorniInterdizione dalle gite
scolastiche
Sospensione dalle
attività didattiche fino a
15 giorni.
Interdizione dalle
visite/viaggi d’istruzioni
Sospensione dalle
lezioni oltre i 15 giorni
Allontanamento fino
alla fine dell’anno
scolastico
Esclusione dallo
scrutinio finale o non
ammissione all'esame
di Stato conclusivo del
corso di studi
Solo in casi
eccezionali e per
rispondere ad una
precisa strategia
educativo didattica si
può ricorrere a compiti
di punizione per tutto
un
gruppo.
Consiglio di Classe
Falsificazione di firma o
documenti e/o dati rilevanti a
proprio beneficio
Trattamento improprio dei dati
personali acquisiti tramite cellulari
o altri dispositivi elettronici.:
accesso abusivo ad un sistema
informatico, frode informatica per
manomissione dei dati a proprio
beneficio.
Uso e/o introduzione di
sostanze stupefacenti
Reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o in
caso di pericolo per l'incolumità
delle persone.
Ripetute scorrettezze e offese
verso soggetti della comunità
scolastica, turpiloquio, blasfemia,
affermazioni lesive della dignità
umana, anche con esibizione di
simboli, anche se non rivolti al
singolo.
Casi di recidiva, di atti di violenza
grave, o comunque connotati da
una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili
interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante
l'anno scolastico, si applicano le
sanzioni previste da questo punto
Consiglio di Classe
Annotazione sul registro di
classe
comunicazione alla famiglia
Annotazione sul registro di
classe
Comunicazione alla famiglia
Annotazione sul registro di
classe
Comunicazione alla famiglia
Consiglio di Classe
Annotazione sul registro di
classe
Comunicazione alla famiglia
Consiglio di Classe
per le sospensioni
fino a 15 giorni
Consiglio di Istituto
per gli altri
provvedimenti
Comunicazione alla famiglia
e all’autorità competente
Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia
durante le attività didattiche negli spazi di competenza dell’Istituto sia durante le attività extascolastiche
(es visite e viaggi d’istruzione .)
Per i reati perseguibili d'ufficio, il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale, denuncerà il
fatto alle autorità competenti.
Costituisce parte integrante della sanzione l'abbassamento del voto di condotta, con motivato giudizio
del Consiglio di Classe
Nel primo quadrimestre il Consiglio di classe assegnerà il voto cinque nel comportamento agli alunni che
hanno avuto sanzioni che hanno previsto la sospensione dalle attività didattiche superiore a 5 giorni.
-2-
SOSPENSIONE
La sospensione può prevedere
Allontanamento da tutte le attività didattiche
Obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
Obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
Non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola
Convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
Il provvedimento di sospensione deve essere sempre accompagnato da Progetto formativo di
recupero, che può realizzarsi anche a scuola nell’orario scolastico. Nel caso di allontanamento
dalle attività didattiche mantenere un rapporto con la scuola attraverso il Coordinatore di classe
ed i compagni
Prima di irrogare la sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori
I genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite comunicazione scritta
In essa si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale, nonché l'invito ai genitori ad
assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di
Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.
Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico potrà
nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
Al Consiglio di classe partecipano i rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe, al fine di
verificare in che modo l’infrazione coinvolga, sia pure indirettamente, altri studenti o se il comportamento
da sanzionare ha ottenuto l’avallo di altri studenti della classe.
Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente, dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del
Dirigente Scolastico.
In essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni disciplinari, al pari
delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e,
come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di
passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili,
a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone
coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si
applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis”
sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del
DM 306 /2007. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento
disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
La sanzione disciplinare dovrà essere comminata in tempi quanto più possibilmente brevi purché
rispettosi delle esigenze di fare chiarezza in relazione ai fatti contestati e purché garantiscano la formale
convocazione di tutti gli attori coinvolti nel procedimento.
MPUGNAZIONI
Per quanto riguarda le impugnazioni ,Art. 5 DPR 249/98 , per le suddette sanzioni disciplinari, le
modifiche introdotte dal Regolamento in questione sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di
difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e
concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Va rammentato,
infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il
procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applicala normativa
introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento,
formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull’esecutività della
sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli
atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento
di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel Regolamento di istituto. Contro le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla
comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno della scuola che decide in
via definitiva. Vedi Regolamento Organo di Garanzia allegato al Regolamento di Istituto
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
In caso di ulteriore fase di impugnazione, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello
Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del
Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere
entro il termine perentorio di 30 giorni.
-3-