Legge sentieri Lombardia

Download Report

Transcript Legge sentieri Lombardia

Questo il contenuto del Progetto di legge sui sentieri:
ARTICOLO 1 - Indica l'oggetto e le finalita' della legge.
ART. 2 - Contiene la definizione delle varie tipologie di
percorsi nonche' la definizione degli enti territorialmente
competenti. In particolare si intendono per percorsi
escursionistici: sentieri escursionistici; sentieri alpinistici;
vie ferrate; siti di arrampicata.
ART. 3 - Istituisce presso la competente struttura della Giunta
regionale il catasto regionale della rete escursionistica della
Lombardia quale strumento di archiviazione, classificazione e
descrizione dei percorsi escursionistici. In sede di prima
applicazione il catasto recepisce il data base 'sentieri' del
progetto Interreg Italia Svizzera IV A" Pta destination"
(Percorsi transfrontalieri condivisi) realizzato dalla Regione
con il supporto di Ersaf e del Club alpino italiano (Cai). E'
prevista l'iscrizione nel catasto dei percorsi escursionistici
dotati di almeno una delle seguenti caratteristiche:
- essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla
legge regionale 86/1983, nei siti di Rete Natura 2000, nei
parchi locali di interesse sovracomunale (Plis), nella porzione
lombarda del Parco dello Stelvio o nei territori del patrimonio
agrosilvopastorale gestii da Ersaf;
- essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o
paesaggistico-ambientale;
- essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei
percorsi escursionistici.
La realizzazione e l'aggiornamento del catasto sono curati da
Ersaf, anche in collaborazione con il Cai della Lombardia e con
il Collegio regionale delle guide alpine.
La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro
manutenzione e informazioni su servizi, difficolta',
percorribilita', regolamentazione del transito, lunghezza,
dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza.
Tutti i dati inseriti nel catasto sono pubblici e sono resi
disponibili in formato accessibile a chiunque.
ART. 4 - Disciplina la Rel, affida la manutenzione e il recupero
dei percorsi agli enti territorialmente competenti, specifica
l'articolazione dei percorsi e le modalita' di fruizione e
transito su di essi.
ART. 5 - Prevede l'approvazione di un programma triennale in
base al quale erogare finanziamenti per interventi di
manutenzione dei percorsi inseriti nella Rel, per la
realizzazione di nuovi percorsi e per la segnaletica. Tale
programma dovra' essere coerente con gli obiettivi del piano
territoriale regionale di cui alla legge regionale 12/2005
"Legge per il governo del territorio" e del piano regionale
della mobilita' ciclistica di cui alla legge regionale 7/2009
"Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica".
Il programma verra' approvato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge.
ART. 6 p- Prevede l'utilizzo della segnaletica direzionale
unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal
consiglio centrale del Cai e integrata da specifiche tecniche
definite dalla Giunta regionale. Prevede inoltre che la
progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica, di
competenza degli enti territorialmente competenti, possano
essere affidate, mediante convenzioni, al Cai o al collegio
delle guide alpine della Lombardia e che la realizzazione delle
infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei
siti di arrampicata avvenga in conformita' alle linee guida
definite dal collegio nazionale delle guide alpine.
ART. 7 - Prevede la costituzione della Consulta per la Rel,
organismo presieduto dall'Assessore regionale competente in
materia di sport, con funzioni consultive e propositive di cui
la Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle
finalita' previste dalla legge. In particolare, la Consulta
esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi
escursionistici nel catasto e in merito al programma triennale
degli interventi sui percorsi escursionistici e propone
iniziative per la valorizzazione della Rel. La Consulta resta in
carica per la durata della legislatura e non comporta nuovi o
maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la
partecipazione ai suoi lavori da parte dei componenti (assessore
regionale, Anci, Uncem, Upl, Ana, collegio delle guide alpine,
Cai, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, un
rappresentante dei gestori dei rifugi ed un rappresentante dei
gestori delle aree protette) e' a titolo gratuito.
ART. 8 - Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla
normativa statale o regionale in materia di governo del
territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione
paesistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi,
elenca ulteriori divieti correlati ai percorsi escursionistici
inclusi nella Rel: rimuovere, spostare, danneggiare, o
distruggere la segnaletica; danneggiare le strutture e le
attrezzature delle aree di sosta; danneggiare lo stato di fatto
dei percorsi e transitare sui percorsi con mezzi motorizzati.
ART. 9 - Reca disposizioni in materia di sanzioni (sanzioni
amministrative pecuniaria da 250 euro a 1.500 e il rimborso
delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a
titolo di rivalsa) e attribuisce le funzioni di vigilanza e
controllo agli enti territorialmente competenti.
ART. 10 - Rinvia all'adozione di un regolamento di attuazione la
definizione degli aspetti di dettaglio.
ART. 11 - Sulla clausola valutativa permettera' al Consiglio
regionale di valutare l'attuazione della legge e i risultati
ottenuti.
ART. 12 - Reca la norma finanziaria.