Documento PDF

Download Report

Transcript Documento PDF

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 10 febbraio 2017
(OR. en)
6186/17
CH 24
AELE 24
AGRI 69
MI 118
UD 27
FL 4
WTO 31
IND 33
GAF 8
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
Data:
Destinatario:
16 gennaio 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2017) 74 final
Oggetto:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16.1.2017 che approva, a nome
dell'Unione europea, la modifica della tabella II, della tabella III e della
tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità
economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per
quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli
trasformati
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 74 final.
All.: C(2017) 74 final
6186/17
am
DGC 2A
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 16.1.2017
C(2017) 74 final
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16.1.2017
che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica della tabella II, della tabella III e
della tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica
europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le
disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
IT
IT
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16.1.2017
che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica della tabella II, della tabella III e
della tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica
europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le
disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e
all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del
22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati 1,
in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato il
22 luglio 1972 2 (di seguito "l'accordo") è stato modificato nel 2004 dall'accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la
Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per
quanto riguarda le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati 3.
Quest'ultimo accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2005.
(2)
Il comitato misto istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo è incaricato di
gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
(3)
A norma del protocollo n. 2, articolo 7, dell'accordo, il comitato misto può decidere di
modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l'appendice del protocollo
dell'accordo.
(4)
Le tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo riportano l'elenco dei prodotti cui si
applica il medesimo protocollo. Tutti i prodotti elencati alla voce relativa al codice SA
2202.90 rientrano nel campo di applicazione del protocollo n. 2 con l'eccezione dei
succhi di frutta o di ortaggi diluiti con acqua o gassati, che sono esclusi a norma delle
disposizioni di cui alla tabella II. Interpretazioni divergenti della definizione di succo
di frutta o di succo di ortaggi diluito con acqua o gassato hanno portato a pratiche di
classificazione non coerenti. Il comitato misto propone quindi di chiarire la
denominazione di tali prodotti nella tabella II.
1
GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.
GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.
2
3
IT
2
IT
(5)
Sui mercati interni delle parti contraenti dell'accordo sono cambiati i prezzi effettivi
delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo. Di
conseguenza, il comitato misto propone di sostituire la tabella III e la tabella IV,
lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo.
(6)
La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato misto per quanto
riguarda la suddetta proposta dovrebbe essere stabilita dalla Commissione, in
conformità all'articolo 2 della decisione 2005/45/CE del Consiglio,
DECIDE:
Articolo 1
La modifica della tabella II, della tabella III e della tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2
dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del
22 luglio 1972 è approvata a nome dell'Unione europea.
Il testo della modifica del protocollo n. 2 dell'accordo si basa sull'allegato della presente
decisione.
Articolo 2
La decisione del comitato misto è pubblicata, dopo la sua adozione, nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 16.1.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
IT
3
IT