Estratto VIII – Spec A 15 02 2017 - Unità` Democratica giudici di pace

Download Report

Transcript Estratto VIII – Spec A 15 02 2017 - Unità` Democratica giudici di pace

29

OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A

INDICE

GIUDICI DI PACE .................................................................................................................... 1 GIUDICI ONORARI AGGREGATI ......................................................................................... 5 COMPONENTI PRIVATI......................................................................................................... 6 ESPERTI DI SORVEGLIANZA ............................................................................................... 9 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE .................................................................................. 10 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO .................................................................. 17 VICE PROCURATORI ONORARI ........................................................................................ 20 TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.................................... 47 I

30 Odg n. 2172 – speciale A del 15 febbraio 2017 La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - 20/GP/2017 - Nota in data 19 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo avente ad oggetto: proposta di modifica dell'art. 9 del regolamento del Consiglio Giudiziario (approvato nella seduta del 14.03.2016): sezione autonoma per i Giudici Onorari di Pace - assegnazione pratiche. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 19 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, con cui si trasmette, per opportuna conoscenza, la delibera adottata il 1° dicembre 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario ha disposto la modifica dell'art. 9 del regolamento approvato nella seduta del 14 marzo 2016, in tema assegnazione delle pratiche ai componenti la Sezione Autonoma; d e l i b e r a di prendere atto. 2) - 738/GP/2016 - Dott. Carlo DEGANI, già giudice di pace nella sede di VERONA. Nota in data 5 dicembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento relativa al procedimento penale n. 3835/16-21 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - vista la nota in data 5 dicembre 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento con cui si trasmettono gli atti relativi al procedimento penale n. 1

31 3835/16-21 R.G.N.R., con allegata richiesta di archiviazione, riguardante il dott. Carlo DEGANI, già giudice di pace nella sede di VERONA; - rilevato, peraltro, che il dott. Carlo DEGANI è cessato dall'incarico di giudice di pace per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 4 novembre 2016; d e l i b e r a il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Carlo DEGANI dell'Ordine Giudiziario. 3) - 720/GP/2016 - Dott.ssa Orietta Rachele GRAZIOLI, giudice di pace nella sede di MILANO. Nota in data 12 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con cui trasmette gli atti relativi alla segnalazione disciplinare ex artt. 17 d.p.r. n.198/2000 e 9 legge n.374/1991, nonché i provvedimenti adottati a seguito delle dimissioni del predetto giudice di pace. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, Letta la nota trasmessa in data 12 dicembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, con cui trasmette gli atti relativi alla segnalazione disciplinare ex artt. 17 d.p.r. n.198/2000 e 9 legge n.374/1991, nonché i provvedimenti adottati a seguito delle dimissioni della dott.ssa Orietta Rachele GRAZIOLI, giudice di pace nella sede di MILANO; Considerato che con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, è stata dichiarata la decadenza della dott.ssa Orietta Rachele GRAZIOLI, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate in data 13 settembre 2016; d e l i b e r a l'archiviazione della pratica, non facendo più parte la dott.ssa Orietta Rachele GRAZIOLI dell'Ordine Giudiziario. 4) - 751/GP/2016 - Dott.ssa Anna Teresa TARULLI, giudice di pace nella sede di BERGAMO. 2

32 Dimissioni dall'incarico. Revoca delle dimissioni. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota in data 16 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Anna Teresa TARULLI, giudice di pace nella sede di BERGAMO, rassegna le dimissioni dall'incarico; - letta, altresì, la successiva nota datata 7 gennaio 2017 con cui il predetto giudice di pace revoca le dimissioni in precedenza rassegnate; d e l i b e r a il non luogo a provvedere. 5) - 633/GP/2016 - Dott. Massimo AMATO, giudice di pace nella sede di BENEVENTO. Esposto in data 24 ottobre 2016 dell'avv. Luigi Boccalone. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 24 ottobre 2016 dell'avv. Luigi Boccalone con cui formula doglianze in ordine al giudizio contraddistinto dal n. R.G. 1504/2016 affidato al dott. Massimo AMATO, giudice di pace nella sede di BENEVENTO, relativo ad una opposizione avverso verbale di accertamento per violazione del codice della strada; d e l i b e r a l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 6) - 742/GP/2016 - Dott. Cesare STRANIERI, già giudice di pace nella sede di MODENA. Nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona relativa al procedimento penale n. 4811/16 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere MORGIGNI) 3

33 Il Consiglio, - vista la nota in data 10 novembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con cui si trasmette copia del decreto di archiviazione relativo al procedimento penale n. 4811/16 R.G.N.R. riguardante il dott. Cesare STRANIERI, già giudice di pace nella sede di MODENA; - rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 2 luglio 2014 il dott. Cesare STRANIERI è stato revocato dall'incarico di giudice di pace ricoperto; d e l i b e r a il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Cesare STRANIERI dell'Ordine Giudiziario. 7) - 752/GP/2016 - Dott. Giovanni BREVEGLIERI, già giudice di pace nella sede di MODENA. Nota in data 3 dicembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona relativa al procedimento penale n. 5531/16 R.G.N.R. mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 3 dicembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona con cui si trasmette copia degli atti, con allegato avviso ex art. 415 bis c.p.p., relativa al procedimento penale n. 5531/16 R.G.N.R. mod. 21 riguardante il dott. Giovanni BREVEGLIERI, già giudice di pace nella sede di MODENA; - rilevato, peraltro, che il dott. Giovanni BREVEGLIERI è cessato dall'incarico di giudice di pace per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dall'8 novembre 2015; d e l i b e r a il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giovanni BREVEGLIERI dell'Ordine Giudiziario. 4

34

GIUDICI ONORARI AGGREGATI

8) - 1/GA/2016 - Avv. Italo FERRIERI CAPUTI, già giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio del Tribunale di BARI. Nota pervenuta in data 23 novembre 2016 della Corte Suprema di Cassazione con la quale si comunica, ex art. 70 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il dispositivo della sentenza adottata nei confronti del suddetto già magistrato onorario. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota pervenuta in data in data 23 novembre 2016 della Corte Suprema di Cassazione con la quale si comunica, ex art. 70 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il dispositivo della sentenza adottata nei confronti dell'avv. Italo FERRIERI CAPUTI, già giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio del Tribunale di Bari; - vista la delibera consiliare del 10 maggio 2006 con la quale è stata dichiarata la cessazione dell' l'avv. Italo FERRIERI CAPUTI dall'incarico di giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio del Tribunale ordinario di Bari a seguito dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 29 marzo 2016; d e l i b e r a di prendere atto della nota in oggetto non facendo più parte l'avv. Italo FERRIERI CAPUTI dell'Ordine Giudiziario. 5

35

COMPONENTI PRIVATI

9) - 12/CP/2017 - Dott.ssa Maria Valeria GIARDINA, confermata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 30 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Maria Valeria GIARDINA, confermata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 9 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, per il triennio 2017/2019, della dott.ssa Maria Valeria GIARDINA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 9 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 10) - 14/CP/2017 - Dott. Ottavio PERSEU, confermato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CAGLIARI per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 4 gennaio 2017 con la quale il dott. Ottavio PERSEU, confermato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Cagliari per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CAGLIARI, per il triennio 2017/2019, del dott. Ottavio PERSEU e, conseguentemente, di 6

36 revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma dello stesso. 11) - 11/CP/2017 - Dott.ssa Genoveffa Nicoletta Maria LATTANZIO, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ROMA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - vista la nota in data 8 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Genoveffa Nicoletta Maria LATTANZIO, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma con delibera consiliare del 23 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di ROMA della dott.ssa Genoveffa Nicoletta Maria LATTANZIO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 23 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 12) - 13/CP/2017 - Dott.ssa Alessandra CAVAZZA, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BRESCIA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - vista la nota in data 25 novembre 2016 con la quale la dott.ssa Alessandra CAVAZZA, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Brescia con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BRESCIA della dott.ssa Alessandra CAVAZZA e, conseguentemente, di revocare la delibera 7

37 consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 8

38

ESPERTI DI SORVEGLIANZA

13) - 8/ES/2017 - Dott.ssa Francesca CAGLIO, confermata esperto del Tribunale di sorveglianza di MILANO per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - vista la nota in data 13 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Francesca CAGLIO, confermata esperto del Tribunale di sorveglianza di Milano per il triennio 2017/2019, con delibera consiliare del 26 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di MILANO per il triennio 2017/2019 della dott.ssa Francesca CAGLIO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 26 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 9

39

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

14) - 748/GT/2016 - Dott.ssa Annamaria SANTORU, giudice onorario del Tribunale ordinario di CAGLIARI. Proroga del termine per il deposito della motivazione della sentenza nei procedimenti penali n. 1511/2014 R.G. Trib, n. 4102/2015 R.G. Trib. e 1234/2014 R.G. Trib.. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letta la nota in data 12 agosto 2016 con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di Cagliari trasmette il decreto emesso in data 12 agosto 2016 con cui è stato prorogato di giorni trenta il termine per il deposito da parte della dott.ssa Annamaria SANTORU, giudice onorario del Tribunale di Cagliari, della motivazione delle sentenze nei seguenti procedimenti penali n. 1511/2014 R.G. Trib, n. 4102/2015 R.G. Trib. e 1234/2014 R.G. Trib.; - visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. - visto l'art. 154, comma 4 bis, disp. att. c.p.p. d e l i b e r a di prendere atto del decreto in data 12 agosto 2016 con cui il Presidente del Tribunale di Cagliari ha prorogato di giorni trenta il termine per il deposito da parte della dott.ssa Annamaria SANTORU, giudice onorario del Tribunale di Cagliari, della motivazione della sentenza nei procedimenti penali n. 1511/2014 R.G. Trib, n. 4102/2015 R.G. Trib. e 1234/2014 R.G. Trib., invitando il Presidente a comunicare la data dell'avvenuto deposito delle sentenze. 15) - 37/GT/2017 - Dott. Vincenzo DI BLASI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GELA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 22 febbraio 2017. (relatore Consigliere CLIVIO) 10

40 Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Vincenzo DI BLASI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Gela, in data 22 febbraio 2017 compie sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 22 febbraio 2017; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Vincenzo DI BLASI dall’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GELA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 22 febbraio 2017. 16) - 263/GT/2016 - Dott. Antonio BELLUSCI, giudice onorario del Tribunale ordinario di LAGONEGRO. Esposto pervenuto in data 24 marzo 2016 a firma del sig. Giuseppe Ruggiero. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letto l'esposto pervenuto in data 24 marzo 2016 a firma del sig. Giuseppe Ruggiero nei confronti del dott. Antonio BELLUSCI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Lagonegro; - rilevato che in data 17 maggio 2016 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del Tribunale ordinario di Lagonegro al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario così come disciplinata dall'art. 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; 11

41 - letta la nota in data 22 giugno 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Lagonegro il quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario nei confronti del suddetto magistrato onorario; d e l i b e r a l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 17) - 654/GT/2016 - Dott.ssa Silvia AMATI, giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI. Nota pervenuta in data 2 agosto 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. Revoca della delibera consiliare in data 7 dicembre 2016. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - premesso che con delibera consiliare in data 7 dicembre 2016 la dott.ssa Silvia AMATI è stata dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; - rilevato peraltro che con precedente delibera consiliare del 10 febbraio 2016 è stata dichiarata la cessazione della dott.ssa Silvia AMATI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 23 novembre 2016; - ritenuto, pertanto, di dover procedere in autotutela alla revoca della sopraindicata delibera consiliare del 7 dicembre 2016; d e l i b e r a la revoca della delibera consiliare del 7 dicembre 2016 con la quale è stata dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la 12

42 cessazione la dott.ssa Silvia AMATI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI, in quanto già cessata dalle funzioni onorarie. 18) - 690/GT/2016 - Dott.ssa Daniela VANNI, giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI. Nota in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. Revoca della delibera consiliare in data 11 gennaio 2017. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - premesso che con delibera consiliare in data 11 gennaio 2017 la dott.ssa Daniela VANNI è stata dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Velletri, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; - rilevato peraltro, giusta nota in data 18 novembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Velletri, che la dott.ssa Daniela VANNI, nominata giudice onorario di quel Tribunale con D.M. 7 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009, da detta ultima data risulta cessata dall’incarico per scadenza naturale del mandato, non avendo presentato domanda di conferma secondo le modalità e nei termini previsti; - ritenuto, pertanto, di dover procedere in autotutela alla revoca della sopraindicata delibera consiliare dell'11 gennaio 2017; d e l i b e r a la revoca della delibera consiliare dell'11 gennaio 2017 con la quale è stata dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione della dott.ssa Daniela VANNI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di VELLETRI, in quanto già cessata dalle funzioni onorarie. 13

43 19) - 35/GT/2017 - Dott. Michelino LUISE, giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 3 febbraio 2017. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Michelino LUISE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Latina, in data 3 febbraio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 3 febbraio 2017; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Michelino LUISE dall’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 3 febbraio 2017. 20) - 455/GT/2015 - Dott. Domenico RIGGIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di COSENZA. Esposto, pervenuto in data 29 settembre 2015, a firma del sig. Vincenzo Mete. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - letto l'esposto, pervenuto in data 29 settembre 2015, a firma del sig. Vincenzo Mete nei confronti del dott. Domenico RIGGIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Cosenza; 14

44 - rilevato che in data 20 ottobre 2015 è stato disposto di trasmettere l'esposto al Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza al fine di valutare l'eventuale sussistenza di presupposti per dar inizio alla procedura di cui di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario così come disciplinata dall'art. 13 della circolare consiliare prot. P-10358/03 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni e integrazioni; - letta la nota in data 28 luglio 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Cosenza il quale, all'esito delle verifiche effettuate, ritiene che non sussistano i presupposti dar inizio alla procedura di cui all'art. 42-sexies, quarto comma, dell'Ordinamento Giudiziario nei confronti del suddetto magistrato onorario; d e l i b e r a l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito delle informazioni assunte. 21) - 63/GT/2017 - Dott.ssa Rosanna DI DIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANZARO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - letta la nota in data 16 gennaio 2017 con la quale la dott.ssa Rosanna DI DIO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Catanzaro, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Rosanna DI DIO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANZARO. 22) - 36/GT/2017 - Dott. Emanuele APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di BOLZANO. 15

45 Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - letta la nota in data 15 dicembre 2016 con la quale il dott. Emanuele APRILE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Bolzano, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Emanuele APRILE dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di BOLZANO. 16

46

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

23) - 2/AC/2017 - Dott. Domenico BIANCO, giudice ausiliario della Corte di Appello LECCE. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota in data 20 dicembre 2016 con la quale il dott. Domenico BIANCO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Lecce, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Domenico BIANCO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di LECCE. 24) - 4/AC/2017 - Avv. Teresa DENTAMARO, già giudice ausiliario della Corte di Appello di MILANO. Nota pervenuta in data 13 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano avente ad oggetto: “Relazioni al termine del tirocinio dei Giudici Ausiliari destinati alla Corte di Appello”. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letti gli atti trasmessi con nota pervenuta in data 13 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Milano, relativi al mancato svolgimento del prescritto periodo di tirocinio da parte dell’avv. Teresa DENTAMARO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano; 17

47 - vista la delibera consiliare in data 16 novembre 2016 con la quale è stata dichiarata la cessazione dell'avv. Teresa DENTAMARO, dall'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano, a seguito dell'accettazione delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto in data 16 settembre 2016; d e l i b e r a il non luogo a provvedere, non facendo più parte l'avv. Teresa DENTAMARO dell'Ordine giudiziario. 25) - 3/AC/2017 - Dott. Sergio FERRO, giudice ausiliario della Corte di Appello NAPOLI. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 22 dicembre 2016 con la quale il dott. Sergio FERRO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Sergio FERRO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di NAPOLI. 26) - 1/AC/2017 - Dott. Giuseppe FALCIANI, giudice ausiliario della Corte di Appello L'AQUILA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, 18

48 - letta la nota in data 9 dicembre 2016 con la quale il dott. Giuseppe FALCIANI, giudice ausiliario della Corte di Appello di L'Aquila, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Giuseppe FALCIANI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di L'AQUILA. 19

49

VICE PROCURATORI ONORARI

27) - 264/VP/2016 - Dott.ssa Silvia Roberta IACONA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Silvia Roberta IACONA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 luglio 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla 20

50 diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Silvia Roberta IACONA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 28) - 265/VP/2016 - Dott.ssa Marina CIANCIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Marina CIANCIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato 21

51 quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 luglio 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Marina CIANCIO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 29) - 266/VP/2016 - Dott. Giulio Salvatore LA ROSA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 23 giugno 2016 dal dott. Giulio Salvatore LA ROSA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; 22

52 - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 luglio 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giulio Salvatore LA ROSA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 30) - 273/VP/2016 - Dott.ssa Lucia DI GIACOMO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE. 23

53 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Lucia DI GIACOMO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 luglio 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a 24

54 di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Lucia DI GIACOMO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 31) - 274/VP/2016 - Dott.ssa Maria Laura VERGA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Laura VERGA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 12 luglio 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltagirone; 25

55 - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 16 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Laura VERGA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CALTAGIRONE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 32) - 1/VP/2017 - Dott.ssa Roberta VICINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota, pervenuta in data 14 dicembre 2016, con la quale la dott.ssa Roberta VICINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Roberta VICINI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. 26

56 33) - 2/VP/2017 - Dott.ssa, Daniela RABACCHI vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. Nota in data 20 dicembre 2016 con cui il suddetto magistrato onorario comunica le proprie dimissioni dall'incarico nonché di non aver presentato istanza di conferma nell'incarico ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota, in data 20 dicembre 2016, con la quale la dott.ssa Daniela RABACCHI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova, comunica le proprie dimissioni dall'incarico nonché di non aver presentato istanza di conferma nell'incarico, ai sensi dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”; - considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”; - rilevato altresì che l'art. 2 del medesimo decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto …” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma…”; - ritenuto pertanto che la dott.ssa Daniela RABACCHI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Mantova, non avendo presentato nei termini previsti, a pena d'inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico; d e l i b e r a 27

57 di dichiarare la cessazione della dott.ssa Daniela RABACCHI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MANTOVA. 34) - 285/VP/2016 - Dott.ssa Fulvia BISON, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Fulvia BISON, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 28

58 - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Fulvia BISON nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 35) - 286/VP/2016 - Dott.ssa Alessandra CADALT, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 16 giugno 2016 dalla dott.ssa Alessandra CADALT, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 29

59 - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alessandra CADALT nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 36) - 287/VP/2016 - Dott.ssa Paola CHIANDOTTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola CHIANDOTTO, vice procuratore 30

60 onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola CHIANDOTTO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 31

61 37) - 288/VP/2016 - Dott. Alberto CINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dal dott. Alberto CINO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 32

62 elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Alberto CINO nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 38) - 289/VP/2016 - Dott.ssa Cristina CODARIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Cristina CODARIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; 33

63 - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Cristina CODARIN nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 39) - 290/VP/2016 - Dott.ssa Alessandra D'AVERSA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Alessandra D'AVERSA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 34

64 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Alessandra D'AVERSA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 40) - 292/VP/2016 - Dott.ssa Marzia GASPARDIS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) 35

65 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Marzia GASPARDIS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Marzia GASPARDIS nell'incarico di 36

66 vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 41) - 293/VP/2016 - Dott. Claudio LUPI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 10 giugno 2016 dal dott. Claudio LUPI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 37

67 - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Claudio LUPI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 42) - 294/VP/2016 - Dott.ssa Laura MARTIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Laura MARTIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 38

68 - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Laura MARTIN nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 43) - 297/VP/2016 - Dott. Antonello Lucio MORELLI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 30 giugno 2016 dal dott. Antonello Lucio MORELLI, vice procuratore 39

69 onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Antonello Lucio MORELLI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 40

70 44) - 299/VP/2016 - Dott.ssa Patrizia RECH, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Patrizia RECH, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 41

71 elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Patrizia RECH nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 45) - 301/VP/2016 - Dott.ssa Antonella SOLDATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 20 giugno 2016 dalla dott.ssa Antonella SOLDATI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; 42

72 - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 29 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Antonella SOLDATI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 46) - 302/VP/2016 - Dott. Luca SPINAZZE', vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 29 giugno 2016 dal dott. Luca SPINAZZE', vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 43

73 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Luca SPINAZZE' nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 47) - 303/VP/2016 - Dott.ssa Michaela TROMBETTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) 44

74 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Michaela TROMBETTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 30 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Udine; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Michaela TROMBETTA nell'incarico di 45

75 vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di UDINE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 48) - 3/VP/2017 - Dott.ssa Manuela MULAS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO EMILIA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - letta la nota in data 6 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Manuela MULAS, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Manuela MULAS dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di REGGIO EMILIA. 46

76

TABELLE DI COMPOSIZIONE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

49) - 216/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BELLA (circondario di Potenza). (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di pace di BELLA (circondario di Potenza), di cui alla segnalazione del Coordinatore reggente prot. n. 154 del 31 marzo 2016, trasmessa con nota prot. n. 6302 in data 12 luglio 2016 del Presidente vicario della Corte di Appello di Potenza; - rilevato che nella seduta del 29 giugno 2016 il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, Sezione Autonoma per i Giudici di Pace, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di variazione tabellare; d e l i b e r a di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di BELLA (circondario di Potenza), come da proposta sopraindicata. 50) - 290/TP/2016 - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MARANO DI NAPOLI (circondario di Napoli Nord in Aversa) - (nota del Coordinatore prot. n. 55/2016 del 26 febbraio 2016). (relatore Consigliere FORCINITI) 47

77 Il Consiglio, - visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; - visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace; - vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017; - esaminata la proposta di variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MARANO DI NAPOLI (circondario di Napoli Nord in Aversa), formulata dal Presidente della Corte di Appello di Napoli in data 15 marzo 2016 sulla base della segnalazione del Coordinatore prot. n. 55/2016 del 26 febbraio 2016, trasmessa dalla medesima Corte di Appello con nota prot. n. 13196/2016 in data 2 agosto 2016; - visto il parere favorevole espresso in data 4 luglio 2016 dalla Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli; d e l i b e r a di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di MARANO DI NAPOLI (circondario di Napoli Nord in Aversa), come da proposta sopraindicata. 48

78