Delibera del 14 febbraio 2017, n. 9/4 [file ]

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DELIBERAZIONE N. 9/4 DEL 14.2.2017
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Oggetto:
Disposizioni in materia di opere pubbliche. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5,
art. 5, comma 9, 10 e 11. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998.
L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con L.R. 9 marzo 2015, n. 5, articolo 5 commi da 9 a
11 è stato disposto il definanziamento degli interventi finanziati a valere su impegni assunti negli
esercizi 2008 e anni precedenti a favore degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e b) della
legge regionale n. 5 del 2007 (enti regionali compresi quelli economici e le agenzie, enti dipendenti
dalla Regione o comunque sottoposti alla vigilanza della Regione, le aziende sanitarie pubbliche,
enti locali e loro associazioni e loro consorzi).
Il definanziamento in particolare interviene qualora sia stata già assunta l'obbligazione
giuridicamente vincolante da parte degli enti attuatori, così come definita ai sensi dell'art. 2 della
L.R. n. 14/2010 (pubblicazione bando di gara) e qualora nel periodo compreso tra i
trecentosessanta giorni precedenti e i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della
richiamata L.R. n. 5/2015 non siano pervenute alla Regione da parte degli enti beneficiari richieste
di pagamento secondo le modalità stabilite negli atti di finanziamento.
A seguito del definanziamento gli enti beneficiari decadono dal diritto di ulteriori pagamenti senza
obbligo di restituzione delle somme già incassate. Vengono fatti salvi dal definanziamento gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e quelli per i quali la mancata richiesta di
pagamento sia imputabile a controversie determinanti una sospensione dei lavori insorte in
relazione alla realizzazione dell'opera o a eventuali espropriazioni se certificate e comunicate
dall'ente beneficiario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.
La legge inoltre dispone che un terzo delle risorse finanziarie rinvenienti dal definanziamento è
riversato alle entrate del bilancio regionale per essere destinato al rifinanziamento degli interventi
per i quali sia confermato, con deliberazione della Giunta regionale, l'interesse pubblico alla loro
realizzazione.
L'intento della norma, prosegue l'Assessore, contenuta nella proposta di disegno di legge della
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legge finanziaria 2015 approvato dalla Giunta regionale e poi divenuta legge a seguito della
approvazione da parte del Consiglio regionale, era quindi quello di consentire il recupero delle
risorse attribuite agli enti beneficiari per la realizzazione di opere pubbliche di loro competenza nei
casi in cui appare chiaro l’inattività dell’ente stesso nella realizzazione delle opere medesime.
L'Assessore riferisce ora alla Giunta regionale che a seguito delle verifiche condotte su circa
trecento interventi potenzialmente interessati dall'applicazione della norma richiamata in quanto
finanziati con impegni assunti nell'anno 2008 o precedenti, effettuate sia sulla base degli atti in
possesso degli uffici che sulla base di elementi acquisiti direttamente dagli enti beneficiari
mediante interlocuzioni scritte, che si sono protratte nel tempo sia a causa della numerosità degli
interventi che al fatto che non sempre gli enti hanno fornito con tempestività gli elementi informativi
richiesti ovvero gli hanno forniti ma è stato necessario acquisire ulteriori informazioni, sono emerse
alcune tipologie di situazioni che devono essere opportunamente valutate.
La prima tipologia riguarda gli enti beneficiari che pur ricadendo nelle casistiche previste dalla
legge, ed in modo particolare non avendo effettuato richieste di pagamento nei trecentosessanta
giorni precedenti l'entrata in vigore della legge e nei novanta giorni successivi hanno comunque,
anche prima dell'entrata in vigore della legge, completato gli interventi finanziati.
Un'altra situazione riguarda quegli enti beneficiari la cui assenza di richieste di pagamento
nell'intervallo temporale individuato dalla L.R. n. 5/2015 come sopra richiamato può essere
direttamente correlato al ritardo con il quale, anche a seguito di problemi connessi con il patto di
stabilità, l'Amministrazione regionale ha proceduto ad esitare precedenti richieste di pagamento,
determinando di fatto l'assenza di fabbisogni finanziari nell’intervallo temporale individuato ai fini
del definanziamento in argomento.
Un'altra tipologia riguarda quegli interventi nei quali il finanziamento regionale interviene in
affiancamento a finanziamenti (statali, comunitari, etc.) quali ad esempio diversi interventi di edilizia
sanitaria curati dalle ASL e per i quali, il definanziamento della parte causerebbe la possibile
contestuale perdita delle risorse statali.
Diversi interventi inoltre sono caratterizzati da contenziosi comunque sorti e comunicati dagli enti
beneficiari oltre i novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, termine individuato dalla stessa
comunque in forma non perentoria.
L'Assessore dei Lavori Pubblici ritiene che le casistiche sopradescritte debbano essere tenute in
necessaria considerazione atteso che la semplice applicazione letterale della norma potrebbe non
rispecchiare l’intento che con la stessa si voleva perseguire. Per tale motivo l'Assessore ritiene
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necessario impartire agli uffici un apposito atto di indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi
dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998 che consenta agli stessi l'applicazione della norma cogliendo così
quella finalità per la quale la stessa era stata proposta dalla Giunta regionale come ricordato e poi
approvata dal Consiglio regionale.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici
DELIBERA
di approvare la presente deliberazione quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo della legge
regionale n. 5/2015, art. 5, commi da 9 a 11, impartito ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998, e di
non procedere al definanziamento:
1.
degli interventi che risultano già completati;
2.
degli interventi per i quali l’assenza di richieste di pagamento nell'intervallo temporale
individuato dalla L.R. n. 5/2015 può essere direttamente correlato al ritardo con il quale
l’Amministrazione regionale ha proceduto ad esitare precedenti richieste di finanziamento;
3.
degli interventi nei quali interviene una forma qualsiasi di cofinanziamento;
4.
degli interventi per i quali risulta che la mancata richiesta di pagamento sia comunque
collegata ad un contenzioso insorto in relazione alla realizzazione dell’opera.
Il Direttore Generale
Il Vicepresidente
Alessandro De Martini
Raffaele Paci
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