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Camera dei deputati – 5-10578 – Interrogazione a risposta immediata in
Commissione presentata dall’On. Zolezzi (M5S) il 14 febbraio 2017. Pagina
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Camera dei deputati – 5-10578 – Interrogazione a risposta
immediata in Commissione presentata dall’On. Zolezzi (M5S) il 14
febbraio 2017.
ZOLEZZI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e TOFALO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. — Per sapere – premesso che:
nella relazione sul Veneto della Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti si citano i casi della
autostrada Valdastico Sud, dove ai lotti 4, 5, 6 furono assegnati rifiuti tossici invece che materia prima seconda, con superamenti
importanti di fluoruri, rame, bario, cromo. Una parte di questi rifiuti proveniva dal Consorzio Cerea spa di Cerea (Verona), tramite
Portamb srl, appaltante di Serenissima Costruzioni. Le certificazioni aziendali erano conformi all'allegato 3 del decreto ministeriale
1998, n. 186 e alla specifica normativa in materia;
il Consorzio Cerea spa è stato coinvolto anche in un processo penale per un vero e proprio rifiuto macinato, immesso come
sottofondo nell'autostrada Valdastico Sud;
il prezzo di vendita di tali materiali è stato di 35.775,54 euro (0,50 euro/metri cubi), mentre il costo del loro trasporto è stato di
445.012,00 euro;
sull'autorizzazione rilasciata dalla regione Veneto (autorizzazione integrata ambientale, pagina 13) appare scritto: «i materiali
destinati alla formazione dei conglomerati cementizi sono esonerati dall'analisi del test di cessione. Le loro caratteristiche intrinseche
non possono rappresentare controindicazioni ambientali, in quanto l'inertizzazione mediante additivazione di cemento è uno dei
processi tipici di inertizzazione»;
qualcosa di analogo avverrebbe in Lombardia e Emilia Romagna;
i conglomerati cementizi con aggregati ottenuti da ceneri pesanti di inceneritore sono contemplati anche ai sensi del decreto
ministeriale n. 186 del 2006, ma in esso non sono incluse, nella categoria dei conglomerati cementizi, i misti cementati o i
conglomerati cementizi di scarsa qualità, destinati a sottofondi, contenenti quantità di cemento molto basse e privi della capacità di
fissare e/o inglobare i metalli pesanti in essi contenuti –:
se il Ministro interrogato non intenda monitorare l'applicazione della normativa di settore, su tutto il territorio nazionale, per evitare
l'immissione nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi sotto forma di misti cementati o conglomerati cementizi di scarsa
qualità in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 184-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e se
non intenda assumere iniziative per rivedere la definizione di «conglomerato cementizio» valutando se possano rientrare anche i
«misti cementati» o i conglomerati cementizi di qualità non precisate. (5-10578)
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