statuto - Fluidoflusso

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STATUTO
Articolo 1) – Denominazione
E’ costituita un’associazione culturale denominata “FLUIDOFLUSSO“.
Articolo 2) – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 3) – Sede
La sede legale dell’Associazione è collocata nel luogo fissato dall’atto costitutivo, dal consiglio direttivo o dall’assemblea
dei soci.
Articolo 4) – Scopi istituzionali
L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente e libera da qualsiasi condizionamento politico-economico, con
assetto organizzativo ed associativo basato sui principi della democrazia interna e della trasparenza.
L’Associazione si propone come uno spazio che accoglie iniziative culturali di natura diversa ma con un unico comune
denominatore: la sostenibilità, nella sua accezione più ampia.
Questo tipo di approccio è sicuramente esteso al pianeta che ci ospita, ma anche alla vita comunitaria e al nostro essere
uomini e donne.
Il criterio sostenibile, che per sua natura è trasversale, riteniamo debba permeare tutti i livelli dell’esistenza: sia quelli
pratici che quelli culturali. Intendiamo lavorare su entrambi i piani, che riteniamo complementari, con iniziative
diversificate.
Spesso le resistenze ai cambiamenti e i peggiori scempi sono causate in realtà da una catena lunghissima di scelte
sbagliate effettuate in prima istanza dai singoli e solo in seconda istanza dalle istituzione. Anzi, molte volte, sono la noncultura e la mancanza di senso comune che portano le persone a disattendere le regole di tutela in alcuni casi
effettivamente vigenti.
In questo senso l’associazione promulga una visione di autocoscienza e autodeterminazione ove ogni limitata e
apparentemente isolata singola scelta quotidiana assume una importanza madornale se ci si rende conto che deve
essere moltiplicata per alcuni milioni di volte.
L’attività si rivolge quindi alla sensibilizzazione sul maggior numero possibile di piccole scelte, sicuri che, prima o poi, il
risultato si veda nel tutto.
Il cambiamento è in mano a ognuno di noi e solo nostra è la responsabilità!
L’invito è a informarsi, esperire e fare proprio, dando il proprio contributo.
Articolo 5) – Attività
Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
•
Laboratori interdisciplinari, soprattutto pensati per i ragazzi;
•
attività culturali: corsi, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, gruppi di lavoro, gruppi di studio e di ricerca, mostre.
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Le attività proposte hanno lo scopo fondamentale di “nutrire” la mente, lo spirito e il corpo e arricchire chi propone e chi
partecipa in un reciproco scambio sinergico e fecondo.
Articolo 6) – Soci
Possono presentare la domanda di ammissione all’Associazione, per acquisire la qualifica di soci ordinari, tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci ordinari:
a)
i soci fondatori dell’associazione;
b)
i soci che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio direttivo o dall’Amministratore Unico.
E’ prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con
quanto previsto dal presente statuto aderiscano all’Associazione con la qualifica di “soci collettivi”. La domanda di
ammissione dei “soci collettivi” è corredata dalla delibera dell’organismo competente, nella quale deve essere indicato il
nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente. I “soci collettivi” non
devono costituire la maggioranza dei soci dell’Associazione.
Tutti i soci maggiorenni, ed i soci collettivi, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 7) – Ammissione soci
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, a tempo indeterminato, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio
direttivo o dall’Amministratore Unico senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale,
convinzione politica, nel rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 8) – Quote
I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola
con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è
rivalutabile.
Articolo 9) – Doveri dei soci
I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
Essi si impegnano a contribuire al perseguimento delle finalità associative indicate nello Statuto e nei Regolamenti ed a
non utilizzare il nome e il materiale dell’Associazione senza l’autorizzazione della stessa.
Si perde la qualifica di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione dall’Associazione, le dimissioni devono
essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1 gennaio successivo.
Decade dall’appartenenza dell’Associazione il socio moroso per oltre due annualità consecutive.
E’ escluso dall’Associazione, su delibera del consiglio direttivo o dell’Amministratore Unico, il socio che abbia presentato
dichiarazioni non veritiere, che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali, che abbia effettuato dichiarazioni o abbia
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tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto, che violi in modo grave le norme previste dai
Regolamenti.
Avverso la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.
Articolo 10) Risorse economiche e patrimonio
Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell’Associazione sono costituite da:
-
beni, immobili e mobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
finanziamenti da soci o altri soggetti;
-
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo o
dall’Amministratore Unico e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia le con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 11) Rendiconto finanziario
L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Amministratore Unico o il consiglio direttivo devono redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Articolo 12) – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a)
l’Assemblea dei Soci;
b)
il Consiglio Direttivo o l’Amministratore Unico;
c)
il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
d)
il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Articolo 13) – Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione
ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dall’organo di
gestione o da almeno un terzo degli associati.
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In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con
la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei
soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata mediante
comunicazione scritta ad ogni socio, anche a mezzo mail, e avviso pubblicato sul sito dell’Associazione con l’indicazione
dell’ora, giorno, luogo della riunione e l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata.
I soci impossibilitati a partecipare alle assemblee dell’Associazione possono farsi rappresentare in Assemblea da altro
socio mediante emissione di apposita delega.
La delega va prodotta per iscritto, firmata dal delegante e consegnata dal delegato al Presidente prima dell’inizio
dell’assemblea.
Ogni delegato non può accettare più di tre deleghe; in caso di eccesso verranno considerate valide unicamente le prime
tre deleghe ordinate per anzianità di iscrizione nel libro dei soci dei deleganti e, in caso di medesima anzianità dei
deleganti ordinate per anzianità anagrafica.
I membri del Consiglio Direttivo o l’Amministratore Unico possono accettare delega da altri soci, ma non possono a loro
volta delegare ad altri la loro rappresentanza.
Articolo 14) – Compiti e Attribuzioni dell’Assemblea
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
elegge il Consiglio direttivo o l’Amministratore Unico;
-
elegge, se lo ritiene opportuno, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
-
determina l’ammontare dei contributi straordinari degli associati;
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale
finale.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del relativo verbale.
Articolo 15) – Consiglio Direttivo o Amministratore Unico
L’assemblea può nominare quale organo di gestione un Amministratore Unico o un Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri a un numero massimo di 7 (sette) membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni.
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Il Consiglio Direttivo e l’Amministratore Unico possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due
terzi) dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
-
il Presidente;
-
il Vice Presidente;
-
il Segretario, se nominato;
-
il Tesoriere, se nominato.
Al Consiglio Direttivo o all’Amministratore Unico sono attribuite le seguenti funzioni:
-
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall’assemblea;
-
la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, se l’assemblea non ha deliberato in merito;
-
la nomina, se lo ritiene opportuno del Segretario e del Tesoriere;
-
l’ammissione all’associazione di nuovi soci;
-
la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
-
la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria;
-
la determinazione delle quote associative annuali;
Articolo 16) – Rappresentanza dell’associazione – Amministratore Unico, Presidente, Vice Presidente
L’Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio Direttivo, il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente,
rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha il compito di:
-
convocare il Consiglio Direttivo (se nominato);
-
presiedere l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo (se nominato), curare l’esecuzione delle relative
delibere.
Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questi ultimi alla prima riunione.
L’Associazione ha facoltà aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.
L’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma dell’Amministratore Unico o, se nominati, del
Presidente e, per delega con firma del Vice Presidente e del Tesoriere, se nominato.
Articolo 17) – Segretario
Il Segretario, se nominato, redige i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al
Presidente.
Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’ufficio di segreteria, avvalendosi
dell’apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.
Articolo 18) – Tesoriere
Il Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l’inventario di beni di proprietà
dell’Associazione.
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Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio
Direttivo.
Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.
Articolo 19) – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,
è composto da tre membri effettivi più due supplenti, designati
dall’assemblea.
Esso dura in carica tre anni.
La carica di Revisore è incompatibile con le altre cariche e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una
specifica competenza in materia contabile e gestionale.
Ha il compito di verificare e controllare il bilancio consuntivo e la relativa documentazione, ivi compreso un inventario dei
beni, redigendo la relazione che deve accompagnare il documento contabile.
Articolo 20) – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti dall’assemblea.
Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi
di ammissione.
Articolo 21) – Remunerazione delle prestazioni
Lo svolgimento delle cariche, funzioni e compiti previsti dal presente Statuto avviene con un compenso proposto
dall’Amministratore Unico o dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, fatto salvo il rimborso delle spese.
Articolo 22) – Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi degli associati.
Il patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione o ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità,
sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 23) Disposizioni transitorie e finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
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