Rilascio della residenza a immigrati in attesa dell`accertamento

Download Report

Transcript Rilascio della residenza a immigrati in attesa dell`accertamento

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Trento, 7 febbraio 2017
Egr. Sig.
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale di Trento
SEDE
Interrogazione n. _______
Rilascio della residenza a immigrati in attesa dell’accertamento delle condizioni di rifugiato.
Con la Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione –
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - del 17 agosto 2016, il Governo
dà indicazioni precise ai sindaci dei comuni ove sono ospitati i cittadini extracomunitari richiedenti
asilo o protezione internazionale, di rilasciare agli stessi la Carta d’Identità ed iscriverli
all’anagrafe. In pratica si dispone di dare la residenza agli immigrati sopra indicati nonostante siano
ancora in attesa della decisione delle Commissioni preposte a valutare i requisiti per ricevere lo
status richiesto.
Tale decisione vedrebbe tutti questi soggetti (che nella gran parte dei casi circa non ha diritto allo
status di rifugiato) accedere a servizi e sussidi pubblici, già scarsi per gli stessi cittadini trentini.
Basta dare una rapida occhiata sul sito del comune di Trento, nella pagina Trentino Sociale, per
appurare che i cittadini extracomunitari residenti possono ottenere locazioni di alloggi pubblici a
canone sociale o agevolato (sulla base degli indici ICEF), supporto nella cura, agevolazioni e
sussidi economici, ai quali sono prontamente indirizzati da Cinformi ed altri uffici di politiche
sociali, per non parlare dei servizi relativi all’assistenza sociale.
Considerato lo stato dell’arte e le condizioni di salute delle casse comunali e provinciali, che
richiedono sempre maggiori tagli anche alla sanità, non vediamo come sia possibile assorbire queste
richieste, se non a scapito dei cittadini trentini. Il recepimento incondizionato di questa circolare
rischia di portare al collasso del welfare provinciale, già fortemente provato da tagli e richieste
sempre più numerose. In questo modo il Governo ha delegato le spese di gestione di questi soggetti
a carico dei comuni.
pag. 1 di 3
Nella legislazione italiana la residenza è disciplinata dall’art. 43 codice civile, art. 2, 3, e 14
Costituzione, L. 1228 del 24/12/1954, Decreto del Presidente della Repubblica 223 del 30/05/1989
e D.lgs. 286 del 25/07/1998 art. 29. Tenuto conto del fatto che secondo la posizione su cui si è
attestata la giurisprudenza, la residenza è costituita da due elementi:
1. Oggettivo: la permanenza del soggetto in un determinato luogo;
2. Soggettivo: la volontarietà di tale permanenza che è desumibile dalla condotta della persona.
È palese che entrambi i requisiti sopra citati siano sistematicamente disattesi dai richiedenti asilo, i
quali cercano sovente di spostarsi nei paesi del nord Europa o vengono trovati a vagare in comuni
diversi e lontani da quello di residenza. Inoltre, la L. 1228 del 24/12/1954, all’art. 4 dispone che
l’Ufficiale dell’Anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità dei fatti
denunciati dagli interessati e dispone indagini per accertare contravvenzioni alla suddetta legge.
Premesso quanto sopra, si interroga la Giunta provinciale per sapere:
1.
se anche in Provincia di Trento sono state rilasciate carte di identità a cittadini
extracomunitari ancora in attesa della decisione delle Commissioni preposte a valutare i
requisiti per ricevere lo status di richiedenti asilo o protezione internazionale, ed
eventualmente quante;
2.
se nel rilascio della residenza a cittadini extracomunitari richiedenti asilo o protezione
internazionale sono stati effettuati gli accertamenti previsti da parte degli Ufficiali delle
Anagrafi competenti, ed eventualmente quali controlli sono stati effettuati e con quali esiti;
3.
perché la Provincia, nell’interesse dei suoi cittadini, nel rispetto delle leggi e con la forza della
sua Autonomia non si è opposta ad una semplice circolare, impugnandola nelle sedi
competenti;
4.
se sono previsti, in considerazione della particolare natura e condizioni dei soggetti richiedenti
asilo, controlli specifici da parte delle Anagrafi competenti per verificare se le dichiarazioni
rilasciate dagli interessati siano veritiere e se permangano le condizioni previste dalla legge, e
in caso negativo, quali sono le disposizioni previste in questi casi.
5.
se corrisponde al vero che una volta ottenuta la residenza queste persone, visto anche lo stato
di nullatenenti, possano accedere immediatamente ai servizi e interventi sociali che la
Provincia autonoma di Trento mette a disposizione dei cittadini, mentre solitamente sarebbero
previsti dei tempi di attesa minimi prima di poterne usufruire;
pag. 2 di 3
6.
se la residenza viene mantenuta anche dai soggetti ai quali non viene riconosciuto lo status di
rifugiato;
7.
qual è il numero aggiornato dei migranti ospitati in Provincia di Trento, quanti di questi hanno
avanzato domanda di protezione internazionale, quanti hanno ottenuto risposta dalla
Commissione che valuta le domande di protezione internazionale, di queste domande quante
sono state respinte, e su queste in quanti casi è stato fatto ricorso.
A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.
Cons. Claudio Cia
pag. 3 di 3