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Anno 2017

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DOMANDE E RISPOSTE – I QUESITI FREQUENTI ALLA REDAZIONE

CIRCOLARE DEL 06/02/2017

SOMMARIO

1) Iva per cassa e nuovo regime semplificato - sono indipendenti

2) Rottamabile la cartella dell’agenzia delle dogane 3) E’ possibile transitare dal regime dei minimi al regime forfettario?

4) Partecipazione a societa’ semplice e accesso al regime forfettario

5) Il passaggio da semplificato a forfettario 6) Super amortamento - non rileva l’annotazione a libro cespiti

7) Riaddebito del professionista di costi sostenuti a nome proprio

8) Comodato gratuito auto inferiore a 30 giorni senza annotazione

1) IVA PER CASSA E NUOVO REGIME SEMPLIFICATO - SONO INDIPENDENTI DOMANDA

in relazione al nuovo regime obbligatorio per cassa per i semplificati 2017 si chiede: 1.

se anche l'Iva dovuta è soggetta, come i costi e i ricavi, al criterio di cassa. Esempio: l'Iva dovuta per il 1' trimestre 2017 deve essere determinata assumendo:  Iva su fatture emesse, ma solo quelle incassate nel trimestre?  Iva da detrarre, ma solo quella sugli acquisti pagati nel trimestre? In pratica, il criterio di cassa funziona "per tutto" e non solo per i costi e ricavi? 2.

Rimanenze: si leggeva che dovrà uscire un decreto attuativo. Rimanenze iniziali: sono da indicare tra i costi pagati o sono da escludere dal regime di cassa 2017? Rimanenze finali: andranno comunque escluse dal bilancio al 31/12/2017? 3.

IRI: anche qui abbiamo letto che dovrà uscire un decreto attuativo. L'IRI interessa comunque solo le imprese individuali e le società di persone che non preleveranno gli utili maturati oppure della nuova percentuale di tassazione del 24% potranno beneficiare tutte le predette imprese? Inoltre la tassazione al 24% sarà applicabile dall'Unico 2017 già per i redditi 2016 o dall'Unico 2018 per i redditi 2017?

RISPOSTA

In relazione a quanto prospettato: 1.

il cd. "regime di cassa" per le contabilità semplificate rileva i soli fini dei redditi, modificando il solo art. 66 Tuir (rimane possibile esperire l'opzione ex art. 32-bis DL 83/2012 per la cd. "Iva per cassa"; in caso contrario esigibilità e 2.

detraibilità dell'Iva rimangono ordinarie) Le rimanenze finali 2016 vanno a riduzione dei ricavi 2017. Le rimanenze finali nel 2017 non andranno più stanziate.

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3.

L'IRI interessa sia le ditte individuali che le società di persone indipendentemente dal prelevamento degli utili. Nel caso di prelevamento si ridurrà la tassazione al 24% (ed aumenterà la tassazione ordinaria Irpef). La tassazione separata con applicazione dell'IRI scatta a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (Unico 2018).

2) ROTTAMABILE LA CARTELLA DELL’AGENZIA DELLE DOGANE DOMANDA

Si richiede se una cartella dell'agenzia delle dogane per una contravvenzione sia rottamabile. Nella cartella ci sono ovviamente solo sanzioni perché non c'è nessuna imposta evasa. La sanzione è stata comminata per violazione di una norma doganale. Per tale cartella è stato fatto anche ricorso ma con esito negativo pertanto ad oggi la cartella è definitiva. Secondo noi non è rottamabile ma volevamo anche un vostro parere.

RISPOSTA

Le sanzioni iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle dogane sono gestite da Equitalia. Tanto premesso, l'art. 6 DL 193/2016 esclude espressamente dalla possibilità di definizione agevolata, tra l'altro, i "carichi" recanti:  i dazi e le accise (in quanto risorse proprie della UE)  l'IVA riscossa all’importazione.

Dunque, la cartella sarà rottamabile laddove non collegata alla riscossione di uno qualsiasi di tali tributi, mentre non sarà agevolabile in caso contrario.

3) E’ POSSIBILE TRANSITARE DAL REGIME DEI MINIMI AL REGIME FORFETTARIO? DOMANDA

Se un soggetto che sino al 31.12.2016 era regime minimo procacciatore d'affari, e desidera passare a regime forfettario con altro codice attività, è sufficiente che presenti la pratica di variazione senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni all’Agenzia delle Entrat e essendo un regime naturale, come previsto dalla C.M. 6/E/2015? Inoltre per verificare se il passaggio dal 1.01.2017 a regime forfettario con codice attività che prevede limite ricavi 30.000 (consulente tecnico), devo far riferimento sempre e comunque al volume d'affari 2016 relativo alla posizione contribuente minimo procacciatore d'affari?

RISPOSTA

Non è ammesso transitare dal regime dei minimi a regime forfettario se non al decorso del quinquennio (CM 10/2016); a tale regola si è derogato esclusivamente nel periodo d'imposta 2014 e 2015, in ragione delle rilevanti novità normative introdotte dalle leggi di bilancio. Dunque, se il contribuente è rimasto nell'ambito del regime dei minimi per il quinquennio, allora potrà transitare (ove ne soddisfi i requisiti e laddove non intenda proseguire nel regime dei minimi in presenza di contribuente con meno di 35 anni di età) nel regime forfettario in via naturale (senza alcuna comunicazione).

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In tal caso la verifica per soddisfare i requisiti del regime forfettario effettuata sui ricavi incassati nel 2016 rispetto al quanto previsto per la tipologia di attività svolta. Nel caso di modifica dell'attività tra un periodo di imposta e l'altro, si pone il problema su quale codice attività andare ad individuare la relativa soglia; tuttavia, la norma non permette di individuare su quale periodo d'imposta debba essere individuata l'attività svolta (e ciò comporta qualche dubbio per quanto riguarda i casi in cui si vada a modificare l'attività svolta). A tal fine si ritiene che si debba trattare dell'attività che si andrà a svolgere (con applicazione, dunque, del limi te di 30.000 € riferito ai professionisti, e non del limite di 25.000 € riferito agli inter mediari del commercio). Ciò in coerenza con l'applicazione dei coefficienti di redditività (in dichiarazione dei redditi si guarda al codice attività relativo all'attività svolta nel periodo d'imposta, non in quello precedente).

4) PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ SEMPLICE E ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO DOMANDA

Un’impresa individuale ha come regime naturale il regime forfetario, il fatto che il titolare abbia una partecipazione del 25% in una società semplice che svolge l’attività di locazione di immobili, esclude la possibilità di accedere al regime forfetario?

RISPOSTA

L'art. 1 c. 57 L. 190/2014 prevede, tra le varie cause ostative, il fatto che il contribuente partecipi "contemporaneamente all'esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" e tra le società di cui all'art. 5 Tuir rientrano anche le società semplici. Tuttavia, al di là del tenore letterale della legge, si ritiene che non sia questa la volontà del legislatore. La CM 17/2012 (nel richiamare la precedente RM 146/2009) chiariva infatti che tale disposizione rendeva "

evidente la volontà del legislatore di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione

"; ciò non avviene nel caso di possesso di una partecipazione in una società semplice immobiliare (il reddito che riviene non è infatti qualificabile come reddito di impresa). In modo del tutto analogo l'Agenzia ritiene di non applicare la causa ostativa nel caso di conduzione di un'attività agricola nel caso in cui questa sia tassata su base catastale; anche in questo caso il presupposto si appoggia sul fatto che verrà compilato un quadro RA per il reddito di tale attività (che, dunque, sarà sempre tassato in modo diverso rispetto al reddito d'impresa, anche nel caso in cui non si opti per il regime agevolato). Considerata l'obiettiva difficoltà interpretativa, si consiglia di presentare un'istanza di interpello alla DRE.

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Pag. 4 / 6 5) IL PASSAGGIO DA SEMPLIFICATO A FORFETTARIO DOMANDA

Un soggetto ha aperto la partita iva il 3/09/2015 come semplificato. Attività da professionista. Nel 2015 ha fatturato € 18.127 Nel 2016 ha fatturato € 17.470 Nel 2017 può passare al regime forfettario? Se sì come deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate il passaggio di regime?

RISPOSTA

La risposta è positiva. Infatti:  in sede di inizio attività non è richiesto l'esercizio alcuna opzione: è sufficiente non barrare l'apposita casella del mod. AA9 per evitare di entrare nel regime agevolato dei forfettari (come avvenuto)  il 1/01/2016 il contribuente ha valutato quale fosse il regime naturale: avendo aperto la partita Iva solo a settembre 2015, il ragguaglio a periodo dei  compensi del 2015 ha portato a superare il limite per accedere al regime forfettario. Dunque, correttamente è rimasto nel regime semplificato (senza aver esercitato alcun opzione) il 1/01/2017 deve ripetere la medesima verifica: in questo caso il regime naturale diviene quello dei contribuenti forfettari, a cui accederà in via naturale senza esercitare alcuna opzione.

6) SUPER AMORTAMENTO - NON RILEVA L’ANNOTAZIONE A LIBRO CESPITI DOMANDA

Si richiede cortesemente se la mancata evidenziazione del super ammortamento nel libro cespiti sostituita, tuttavia, da un foglio excel che riporta dettagliatamente cespite per cespite e anno per anno il super ammortamento, possa essere assoggettata a sanzione. Noi riteniamo di no perché, salvo errore, la norma istitutiva del super ammortamento - legge stabilità n. 208/2015 art. 1 da 91 a 97 - non impone esplicitamente l'obbligo.

RISPOSTA

Si concorda con quanto indicato. Nessuna disposizione prevede infatti l'indicazione del maxi ammortamento a libro cespiti (in particolar modo non vi procede la L. 208/2015), nella considerazione che non si tratta di un ammortamento, ma di una norma agevolativa collegata agli ammortamenti. Dunque è sufficiente dimostrare come vengono determinati dagli ammortamenti (anche tramite un foglio excel) al fine della loro deducibilità quale variazione in diminuzione in Unico.

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Pag. 5 / 6 7) RIADDEBITO DEL PROFESSIONISTA DI COSTI SOSTENUTI A NOME PROPRIO DOMANDA

Spese direttamente sostenute d al professionista ai fini dell’ espletamento dell’incarico ed addebitate alla Committente, con le seguenti precisazioni in ordine alle epoche temporali (lo preciso nel caso siano intervenute variazioni normative):  nel corso dell’anno 2016 ed addebitate al Committente entro tale anno;  nel corso del 2016 e da addebitarsi al Committente nel 2017;  nel corso del 2017 e da addebitarsi in tale anno. Fermo restando che tali spese sono sostenute dal professionista al di fuori del proprio Comune di domicilio fiscale ai fini dell’espletamento dell’incarico del Committente e che ne è previsto contrattualmente il rimborso nel contratto tra le parti, ricaverei la conclusione che esse vanno addebitate in fattura dal professionista al committente con il medesimo regime Iva, di ritenuta e di contributo all’ordine professionale dei corrispettiv i da contratto e che entrambi i soggetti possono dedurle dalle rispettive imposte sui redditi; a corredo segnaliamo che dal 2017 abbiamo munito il professionista di carta di credito aziendale del Committente ovviamente in uso esclusivo e pertanto tutte le spese che nel 2016 ricadevano nella colonna “sostenute dal professionista” dovrebbero passare tra quelle direttamente sostenute dal Committente, come da punto 2) sottostante. Chiarito che tale tipologia riguarda costi di cui si fa direttamente carico la committente , che in particolare per quanto riguardano l’autovettura i costi riguardano un’autovettura di proprietà della C ommittente assegnata in uso esclusivo al Professionista e usata solo per servizio tra cantieri e sedi della Committente , che i documenti fiscali devono riportare il nominativo del Professionista ci sembra di capire che i costi direttamente in capo alla Committente per Hotel e Pasti siano da essa deducibili, mentre relativamente al 2016 ci resta il dubbio per le voci connesse a mezzi di trasporto ( colonne “sostenute dalla società” delle tipologie di costo “carburante” e “auto a noleggio”), che invece ci sembra di avere capito saranno anch’esse deducibili dal 2017.

RISPOSTA

Nel in caso di specie si verte nell'ipotesi di un riaddebito di costi sostenuti dal professionista in nome proprio. Come noto, dal 13/12/2014 si è modificato il regime delle spese di vitto alloggio cd. "prepagate", con ciò intendendosi le spese che sono state sostenute direttamente dal committente (con documento di spesa, dunque, a lui intestato) e successivamente oggetto di richiamo nell'ambito della fattura del professionista; in tal caso per il professionista non sorge alcun "compenso in natura" (e la menzione nell'ambito della fattura serve solo a rendere deducibili il costo per il committente), nè vi è alcuna spesa deducibile dal proprio reddito. Il recente DL 193/2016 ha poi esteso il medesimo trattamento alle spese di viaggio e di trasporto. Tanto premesso, nel caso di specie non si è optato per questo regime fiscale particolare, ma secondo gli ordinari criteri:  il professionista anticipa la spesa (con documento a lui intestato) e la

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deduce dal proprio reddito (con tutte le limitazioni proprie del costo: limite del 2% dei compensi incassati per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio; limite di deducibilità del 20%, con un tetto massimo giornaliero, per quanto attiene le spese di noleggio di autovetture)   successivamente le riaddebitare al committente (con imponibilità al 100% dell'intero riaddebito) comportando ciò il noto (e contestato) effetto di una sorta di "doppia imposizione" economica (esempio: in relazione ad €. 100 di spesa, il professionista può dedurre solo 20 ma tassa 100 a seguito del riaddebito). In tale situazione il riaddebito costituisce un compenso in natura, e, dunque, va assoggettato al medesimo regime della prestazione:  ai fini Iva (con applicazione, in generale, dell'aliquota ordinaria del 22%  ai fini dei redditi (con applicazione della ritenuta del 20%) ed ai fini della cassa professionale (vi si applica il contributo integrativo, ecc.). A soluzione completamente diversa si giungerebbe laddove il professionista lasciasse che la spesa sia sostenuta direttamente dal committente, al quale va intestato il documento di spesa (e che è preferibile sostenga direttamente la spesa, anche tramite carta di credito intestata al committente consegnata al professionista), posto che in tal caso il professionista:  non avrebbe alcun costo per tali spese per far transitare nella propria contabilità  nè riaddebiterebbe alcunché al committente (il quale può dedurre la spesa fin dal momento in cui riceve il documento del prestatore).

8) COMODATO GRATUITO AUTO INFERIORE A 30 GIORNI SENZA ANNOTAZIONE DOMANDA

Nel caso un signore prestasse la propria auto ad un amico per un periodo non superiore ai 30 giorni, è corretto procedere come di seguito:  non è tenuto a indicare il suo nome alla motorizzazione;  elaborare contratto di comodato per utilizzo di 30 giorni da tenere in auto, o è sufficienti dichiarare che l'utilizzo è inferiore ai 30 giorni senza presentare il contratto di comodato?

RISPOSTA

Dal 4/11/2015 è stato introdotto l'obbligo di comunicare agli uffici della motorizzazione l'utilizzo di autoveicoli/motoveicoli da parte del soggetto non proprietario per un periodo continuativo superiore a 30 giorni. In tal caso il nominativo dell'utilizzatore va annotato sul Libretto di circolazione. Dunque, nessuna comunicazione va effettuata e, dal punto di vista civilistico, non è neppure richiesto un contratto scritto di comodato. Considerato, tuttavia, che potrebbero intervenire dei controlli su strada, è opportuno stipulare tale contratto per iscritto, evidenziando che la sua durata è inferiore a 30 giorni. Il comodato scritto su beni diversi dagli immobili non è oggetto di obbligo di registrazione.

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