statuto modificato

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STATUTO
Art. 1 – Denominazione, sede e statuto.
E’ costituita l’Associazione “LACUCCIA” con sede in Monfalcone, Via Boschetti,38.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato ed è disciplinata, oltre che dalle leggi , dallo
Statuto . Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Art. 2 – Finalità
Scopo dell’Associazione è quello di svolgere una attività generica di assistenza degli animali. In
particolare occuparsi di pronto soccorso, adozioni e cessioni senza perseguire, ovviamente, scopi di
lucro.
Art. 3 – Carattere associativo.
L’Associazione è apolitica e apartitica.
In tal senso non intende appoggiarsi ad alcun organo o ente che possa compromettere tale linea di
condotta.
Art. 4 – Soci .
L’Associazione è aperta a tutti, senza discriminazione né vincolo di alcun genere.
Sono ammessi a far parte dell’associazione le seguenti categorie di soci:
- i soci fondatori, che sono coloro i quali sono intervenuti all’Atto Costitutivo
dell’Associazione,
- i soci ordinari, che sono coloro che intendono frequentare l’associazione partecipando alle
iniziative ed attività promosse dalla stessa
I soci sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, che viene stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Art. 5 – Patrimonio sociale e fonti di finanziamento.
L’Associazione provvede all’attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi :
quote associative annuali,
rimborsi derivanti da convenzioni,
donazioni, lasciti ed elargizioni di privati, società o enti, pubblici e privati, nazionali e
internazionali,
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti,
proventi e rimborsi derivanti da iniziative promosse dall’associazione, comprese attività
commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate
al proprio autofinanziamento,
contributi degli aderenti,
contributi di organismi internazionali,
entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati,
eventuali altre entrate, nei limiti ammessi dalla normativa in vigore.
E’ vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 – Organi sociali.
Sono organi sociali:
1) l’Assemblea dei soci
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
L’Assemblea dei Soci, supremo organo deliberativo, è convocata dal Presidente ogniqualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno, oppure su richiesta
motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
Essa discute ed approva il rendiconto ed il bilancio di previsione, delibera sulle linee fondamentali
dell’attività sociale e sulle eventuali modifiche statutarie ; nomina i componenti del Consiglio
Direttivo, scegliendoli tra i soci maggiorenni ; delibera su ogni altro argomento ad essa riservato
dallo Statuto e dalla normativa vigente.
All’Assemblea partecipano, con voto deliberativo, tutti i soci purché in regola con i canoni sociali.
Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea a mezzo lettera trasmessa a
ciascun socio , anche via fax o e-mail, o con avviso affisso all’Albo Sociale almeno 7 giorni prima
della data stabilita per la seduta.
In prima convocazione l’Assemblea si ritiene valida se è presente , fisicamente o per delega, la
maggioranza degli aventi diritto al voto ( 50% + 1); in seconda convocazione, mezz’ora dopo, con
qualsiasi numero di presenti. Ciascun socio potrà esercitare non più di due deleghe.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario che redige i verbali, entrambi
nominati dalla maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea si ritengono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti e
debbono risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 ( sette ) membri, eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica
due anni. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto subentra il primo dei non
eletti, che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
In ultimo caso, il presidente convoca un'Assemblea dei soci straordinaria per eleggere il sostituto
del membro mancante che resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio nomina, al proprio interno :
1) il Presidente – 2) il Vice Presidente – 3) il Segretario – 4) il Cassiere.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha facoltà di incassare le somme che
verranno poste a disposizione dell’Associazione da Enti pubblici o privati , di rilasciare ampie e
liberatorie quietanze all’ Ente pagatore e di delegare altre persone alla riscossione ed al rilascio delle
relative quietanze. In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile. Esercita ogni altro compito
assegnatogli dallo Statuto. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Segretario assiste il Presidente nel disbrigo di tutti gli affari sociali.
Il Cassiere cura le pratiche economiche-finanziarie dell’Associazione e ne dà relazione
all’assemblea.
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione, eseguendo i deliberati dell’Assemblea; redige il
rendiconto finanziario ed elabora il bilancio di previsione; decide sulla quota associativa; ha inoltre
la facoltà di intervenire, con provvedimenti di sospensione o espulsione, nei confronti dei soci o
dei volontari che non dovessero tenere un comportamento compatibile con gli scopi
dell’Associazione; ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi
di necessità ed urgenza. Esso si riunisce per decisione del Presidente o su richiesta di almeno uno
dei suoi membri.
Art. 7 - Libri e registri contabili
I libri sociali ed i registri contabili sono :
il libro dei soci,
il libro dei verbali delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Tali documenti possono essere consultati da ciascun aderente.
Per quanto riguarda la tenuta della contabilità sociale ci si uniforma a quanto disposto dalla
normativa fiscale vigente.
Art. 8 – Modifiche allo Statuto.
Modifiche al presente statuto potranno essere deliberate dall’Assemblea soltanto con il voto
favorevole di almeno 2/3 ( due terzi) dei soci iscritti all’associazione da almeno un mese.
Art. 9 – Scioglimento dell’Associazione.
Essa viene deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti da un mese. In caso
di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto dall’Assemblea ad Enti assistenziali.