circolare tenuta registro 2017

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M.I.U.R.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Umberto Zanotti Bianco” - SIBARI
Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS)
E-mail: [email protected] - Tel. 0981-74251- Fax 0981/1904662
C.F. 94018290786 CM CSIC885006
Posta Cert.: [email protected]–Codice
[email protected]
fatturazione elettronica UFBWUS – www.istitutocomprensivosibari.gov.it
Prot.
341
Sibari Cassano all’Jonio
04/02/2017
Ai Docenti
ALBO – SITO WEB
Oggetto: Tenuta registro personale dell’insegnante e del registro di classe.
classe
Si ritiene opportuno ricordare e richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei registri
personali in quanto ricordo che esso deve essere comprensibile
comprensibile per chiunque ne abbia titolo,
titolo
Dirigente Scolastico, eventuali supplenti, Dirigenti Tecnici e tale chiarezza deve essere garantita
ga
anche alla luce del principio di trasparenza amministrativa. Il registro personale è un documento
ufficiale e ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente
nell’esercizio della sua pubblica funzione. Come tale NON può essere
essere portato all’esterno
dell’istituto e va custodito nell’armadietto personale, presso la sede di servizio e ogni docente è
responsabile della sua conservazione e del suo buono stato. Eventuali richieste di accesso agli atti o
la semplice visione da partee del dirigente non possono essere impedite o ritardate dalla mancanza di
disponibilità del registro. Infine, due ulteriori motivazioni relative all’obbligo di lasciare il registro
del docente a scuola:
-nell’ottica
nell’ottica di non intralciare l’attività didattico-valutativa
didattico valutativa del docente, “normalmente” i dirigenti
esercitano il potere-dovere
dovere di controllare la corretta ed aggiornata tenuta dei registri nelle fasi di
interruzione dell’attività didattica (nel giorno libero, durante le pause);
- non essendo possibile prevedere
evedere periodi di malattia o di altra assenza dal lavoro, il docente deve
sempre lasciare il registro a scuola, in modo da consentire all’eventuale collega supplente di avere
un quadro dell’andamento della classe e continuare ad annotare quanto avvenuto sullo
s
stesso
registro.
Suo uso principale è la registrazione delle valutazioni degli studenti, delle presenze e delle attività
svolte dal docente. E’ pertanto, obbligo del docente tenere aggiornato in modo puntuale e preciso
il proprio registro personale, riportando sistematicamente le assenze e i ritardi degli alunni; i
colloqui con le famiglie e le eventuali comunicazioni particolari fatte; gli argomenti delle lezioni e
le attività svolte; le valutazioni relative alle diverse tipologie di prove, quelle dei
de recuperi e i
risultati del primo e del secondo quadrimestre. Al fine di un’attendibile attestazione dei risultati
raggiunti, il numero delle verifiche deve essere congruo in entrambi i quadrimestri e per tutti gli
alunni, distinguendo quelle scritte da quelle
quelle orali, indicandone la data ed evitando che siano
concentrate alla fine dei due quadrimestri. I voti scritti sul registro devono essere comunicati e
fanno parte di un processo valutativo che deve essere sempre esplicito.
Si ricorda che non è consentito scrivere sul registro a matita, cancellare coprendo la scritta
sottostante o usare gomma o bianchetto, sovrascrivere i voti, scrivere in modo leggibile.
Possono essere usati nella scrittura il colore nero o blu, non altri colori. Le parti che devono essere
corrette a causa di errori materiali, vengono barrate con un tratto di penna rossa che consenta di
leggere il tratto errato, e siglato dal docente che riporterà a fianco la dicitura esatta. Per annullare
una parte scritta si deve racchiuderla in un rettangolo che lasci visibile il testo, con a fianco la firma
di convalida dell’insegnante. L’uso di bianchetto o la presenza di cancellature o abrasioni sul
registro, configurano il reato di falso in atto pubblico e ledono il diritto alla trasparenza di cui alla
legge 241/90. I voti di profitto devono essere espressi in numeri interi e nel caso di uso di simboli
per registrare altri dati (asterisco, lettere i o r, segno meno, segno più ) il registro deve contenere
una legenda esplicativa, trascritta a penna all’inizio o in calce. La lettura del registro deve,
insomma, essere comprensibile per chiunque, per garantire l’applicazione della già richiamata legge
sulla trasparenza amministrativa e la pubblicizzazione degli atti pubblici che riconosce ai genitori di
alunni minori “ l’accesso ai documenti scolastici con valutazione, per avere compiuta e formale
conoscenza di un giudizio scolastico”.
Anche il registro di classe ha natura di atto pubblico, come chiarito dalla Suprema Corte con la
sentenza n. 208196 del 1997 “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della
sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di
diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”
Sicura di aver reso un servizio di utile consultazione si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosanna RIZZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93