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Edizione di giovedì 9 febbraio 2017
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Il Fondo di garanzia Inps alla luce della recente giurisprudenza
di Riccardo Girotto
Il Fondo di garanzia Inps si sostituisce al datore di lavoro insolvente o decotto nell’erogazione
di alcuni titoli retributivi specifici. I presupposti congiunti che necessariamente devono
verificarsi per poter avviare la richiesta esplicita d’intervento sono:
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
l’apertura di una procedura concorsuale o, in alternativa, l’esecuzione infruttuosa;
l’esistenza del credito non soddisfatto.
Al fine di liquidare i crediti da lavoro diversi dal Tfr tramite il ricorso al Fondo di garanzia,
anzitutto si dovrà individuare il corretto arco temporale di maturazione, così come stabilito
dall’articolo 2, L. 80/1992: “ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che
precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate
nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di
messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla
continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività
lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la
continuazione dell'attività dell'impresa”.
In ogni caso, la somma spettante dal Fondo di garanzia Inps non potrà superare il limite pari a
3 volte il trattamento massimo di integrazione salariale straordinario mensile al netto delle
trattenute previdenziali e assistenziali. La garanzia sul trattamento di fine rapporto, invece,
riscontra (sotto l’aspetto quantitativo) minori limiti: infatti, il Fondo corrisponde per intero il
Tfr, accertato in giudizio oppure ammesso allo stato passivo della procedura concorsuale.
Il Fondo di garanzia, stante la delicatezza delle operazioni di competenza, richiede spesso
un’articolata proceduralizzazione delle operazioni di liquidazione, suffragata dalla raccolta di
precisa documentazione, per lo più telematica. Per quanto riguarda la vexata quaestio circa gli
obblighi dichiarativi in capo al curatore, vale la pena sottolineare come oramai non vi sia alcun
dubbio circa l’assoluta facoltà da parte degli organi della procedura di compilare la
documentazione richiesta dall’Inps. In questo senso si è espressa recentemente la sezione
fallimentare del Tribunale di Teramo 24 ottobre 2014, confortata sul tema dalla medesima
posizione assunta dalle sezioni fallimentari dei tribunali di Roma 24 febbraio 2009; Padova 19
luglio 2011 e, più recentemente, Treviso 11 dicembre 2015. Altra questione meramente
formale, ma spesso foriera di rallentamenti nella liquidazione delle somme da parte dell’Inps,
attiene la scissione delle quote richiedibili al Fondo dall’insieme dei crediti da lavoro richiesti,
già al momento dell’insinuazione al passivo. Tale operazione non sconta alcun onere
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obbligatorio, in quanto l’accertamento del credito e la richiesta di intervento del Fondo
rappresentano due momenti diversi con fini disgiunti, contraddistinti proprio dal ruolo
funzionale che l’uno riveste nei confronti dell’altro.
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