Estratto VIII comm – Spec A 08 02 2017

Download Report

Transcript Estratto VIII comm – Spec A 08 02 2017

245

OTTAVA COMMISSIONE COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA ORDINE DEL GIORNO – SPECIALE A

INDICE

GIUDICI DI PACE .................................................................................................................... 1 COMPONENTI PRIVATI....................................................................................................... 13 ESPERTI DI SORVEGLIANZA ............................................................................................. 16 GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE .................................................................................. 19 GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO .................................................................. 35 VICE PROCURATORI ONORARI ........................................................................................ 36 V A R I E.................................................................................................................................. 50 I

246 Odg n. 2168 – speciale A dell’8 febbraio 2017 La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - 732/GP/2016 - Dott. Agostino COCCO, giudice pace nella sede di PATTADA (circondario di Sassari). Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 3 febbraio 2017. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Agostino COCCO, giudice di pace nella sede di PATTADA (circondario di Sassari), in data 3 febbraio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione del dott. Agostino COCCO dall'incarico di giudice di pace nella sede di PATTADA (circondario di Sassari), a decorrere dal 3 febbraio 2017. 2) - 1/GP/2017 - Dott.ssa Giuseppina GIARDINA, giudice di pace nella sede di RIBERA (circondario di Sciacca). 1

247 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Giuseppina GIARDINA, giudice di pace nella sede di RIBERA (circondario di Sciacca), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Sciacca; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 16 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Palermo; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a 2

248 di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giuseppina GIARDINA nell'incarico di giudice di pace nella sede di RIBERA (circondario di Sciacca), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 3) - 5/GP/2017 - Dott. Paolo Maria DI QUATTRO, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa). Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 16 giugno 2016 dal dott. Paolo Maria DI QUATTRO, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Ragusa; 3

249 - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Paolo Maria DI QUATTRO nell'incarico di giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 4) - 7/GP/2017 - Dott. Giuseppe FINELLI, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa). Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dal dott. Giuseppe FINELLI, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari 4

250 in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Ragusa; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Giuseppe FINELLI nell'incarico di giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 5) - 8/GP/2017 - Dott.ssa Giovanna Daniela MORANDO, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa). Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 13 giugno 2016 dalla dott.ssa Giovanna Daniela MORANDO, giudice di 5

251 pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Ragusa; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Giovanna Daniela MORANDO nell'incarico di giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 6) - 9/GP/2017 - Dott.ssa Maria Stella SALLEMI, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa). 6

252 Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 10 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria Stella SALLEMI, giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice di pace redatto dal Presidente del Tribunale ordinario di Ragusa; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, espresso in data 12 dicembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Catania; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice di pace istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice di pace a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a 7

253 di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria Stella SALLEMI nell'incarico di giudice di pace nella sede di VITTORIA (circondario di Ragusa), a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 7) - 195/GP/2016 - Dott.ssa Licia CICCHIELLO, giudice di pace nella sede di ROMA. Esposto in data 19 gennaio 2016 a firma dell'avv. Alfonso Colarusso. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letto l'esposto in data 19 gennaio 2016 dell'avv. Alfonso Colarusso nei confronti della dott.ssa Licia CICCHIELLO, giudice di pace nella sede di ROMA; - considerato che in data 22 giugno 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198; - rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Roma con provvedimento del 17 novembre 2016, ritenuto che la dott.ssa Licia CICCHIELLO è cessata dall'incarico con delibera consiliare del 27 luglio 2016, ha disposto il non luogo a provvedere; d e l i b e r a di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 17 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma. 8) - 279/GP/2016 - Dott.ssa Alessandra SCUDERI, giudice di pace nella sede di ROMA. Segnalazione in data 29 marzo 2016 a firma della Viceprefetto Vicario della Prefettura di Roma. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - letto l’esposto in data 29 marzo 2016 della Viceprefetto Vicaria Vaccaro della Prefettura di 8

254 Roma, nei confronti della dott.ssa Alessandra SCUDERI, giudice di pace nella sede di ROMA in relazione al procedimento RGN 152/2013; - considerato che in data 12 luglio 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198; - rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Roma con provvedimento del 29 novembre 2016, all’esito degli accertamenti espletati e delle deduzioni del giudice di pace, ha disposto l’archiviazione dell’esposto, non emergendo circostanze meritevoli di ulteriore istruttoria; d e l i b e r a di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 29 novembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma. 9) - 733/GP/2016 - Dott. Vincenzo DE ROSA, giudice pace nella sede di VERONA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dal 5 febbraio 2017. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Vincenzo DE ROSA, giudice di pace nella sede di VERONA, in data 5 febbraio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; d e l i b e r a 9

255 di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione del dott. Vincenzo DE ROSA dall'incarico di giudice di pace nella sede di VERONA, a decorrere dal 5 febbraio 2017. 10) - 497/GP/2016 - Dott.ssa Tiziana BRUNETTI, giudice di pace nella sede di CERIGNOLA (circondario di Foggia). Esposti pervenuti in data 16 giugno 2016 e 27 giugno 2016 dell'avv. Massimo Milone. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letti gli esposti pervenuti in data 16 giugno 2016 e 27 giugno 2016 dell'avv. Massimo Milone presentati nei confronti della dott.ssa Tiziana BRUNETTI, giudice di pace nella sede di CERIGNOLA (circondario di Foggia); - considerato che in data 26 luglio 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Bari, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198; - rilevato che il Presidente della Corte di Appello di Bari con provvedimento del 31 ottobre 2016, ha disposto l'archiviazione degli esposti, non ravvisando dall'esame degli atti acquisiti elementi di rilevanza disciplinare; d e l i b e r a di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 31 ottobre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Bari. 11) - 734/GP/2016 - Dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona). Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni, a decorrere dall'11 febbraio 2017. (relatore Consigliere PONTECORVO) 10

256 Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che la dott.ssa Gianpaola DRAGONI, giudice di pace nella sede di CREMA, in data 11 febbraio 2017 compie sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice di pace ricoperto, alla data del compimento del sessantottesimo anno di età; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione della dott.ssa Gianpaola DRAGONI dall'incarico di giudice di pace nella sede di CREMA (circondario di Cremona), a decorrere dall'11 febbraio 2017. 12) - 968/GP/2015 - Dott.ssa Anna Maria CARFORA, giudice di pace nella sede di CERVINARA (circondario di Avellino) e dottori Giuseppe LA SALANDRA ed Emilio RAMAGLIA, giudici di pace nella sede di BENEVENTO. Nota in data 19 ottobre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 4700/15 R.G.N.R. riguardante, tra gli altri, i predetti giudici di pace. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota in data 19 ottobre 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con cui si trasmette l'informativa del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale n. 4700/15 R.G.N.R. riguardante, tra gli altri, la dott.ssa Anna Maria CARFORA, giudice di pace nella sede di CERVINARA (circondario di Avellino), ed i dottori Giuseppe LA SALANDRA ed Emilio RAMAGLIA, giudici di pace nella sede di BENEVENTO, unitamente a copia della richiesta di archiviazione avanzata in data 7 ottobre 2015; 11

257 - rilevato che in data 4 ottobre 2016 è stato disposto di richiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma informazioni sull'esito del suddetto procedimento penale; - vista la successiva nota del 15 novembre 2016 con cui il medesimo Procuratore della Repubblica ha trasmesso copia del decreto di archiviazione emesso in data 9 maggio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma; d e l i b e r a l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente. 13) - 608/GP/2016 - Dott.ssa Celeste GILIBERTI, giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA. Esposto pervenuto in data 17 ottobre 2016, a firma del sig. Gaetano Martingano. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - visto l'esposto pervenuto in data 17 ottobre 2016 del sig. Gaetano Martingano con cui formula doglianze in ordine alla sentenza n. 2888/16 emessa nell'ambito del giudizio relativo alla causa civile iscritta al n. 4456/2015 R.G. dalla dott.ssa Celeste GILIBERTI, giudice di pace nella sede di TORRE ANNUNZIATA; d e l i b e r a l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale. 12

258

COMPONENTI PRIVATI

14) - 95/CP/2016 - Dott.ssa Alessandra FEDERICO, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di PALERMO. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 12 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Alessandra FEDERICO, nominata giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Palermo con delibera consiliare del 23 novembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Palermo della dott.ssa Alessandra FEDERICO e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 23 novembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 15) - 5/CP/2017 - Dott.ssa Ilenia MARINELLI, nominata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Ilenia MARINELLI, nominata consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Ancona con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole, d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di consigliere onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di ANCONA della dott.ssa Ilenia MARINELLI e, 13

259 conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 16) - 3/CP/2017 - Dott. Romolo Giovanni CAPUANO, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 14 dicembre 2016 con la quale il dott. Romolo Giovanni CAPUANO, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Napoli, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visti gli artt. 8, punto 1, lett. b), e 9, punto 2, della circolare C.S.M. P-3057/2013 del 14 febbraio 2013, come modificata dalla circolare P-7226/2013 del 12 aprile 2013; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Romolo Giovanni CAPUANO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di NAPOLI. 17) - 6/CP/2017 - Dott. Andrea BRUGNOLO, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di GENOVA, per il triennio 2017/2019. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota in data 20 dicembre 2016 con la quale il dott. Andrea BRUGNOLO, nominato giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Genova, con delibera consiliare del 6 dicembre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitogli; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di GENOVA, per il triennio 2017/2019, del dott. Andrea BRUGNOLO e, conseguentemente, di 14

260 revocare la delibera consiliare in data 6 dicembre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina dello stesso. 15

261

ESPERTI DI SORVEGLIANZA

18) - 2/ES/2017 - Dott.ssa Giada PRESTIANNI, esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO. Mancata assunzione nel possesso dell'ufficio nel termine assegnato. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letta la nota, in data 16 dicembre 2016, con la quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Palermo comunica che la dott.ssa Giada PRESTIANNI, nominata esperto del Tribunale di Sorveglianza Palermo con delibera consiliare del 12 ottobre 2016, non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine assegnatole; - visti gli artt. 8, punto 2, lett. a) e 9, punto 2, della circolare consiliare P-19453/2015 del 26 ottobre 2015, in tema di decadenza dall'incarico degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza, d e l i b e r a di dichiarare la decadenza della dott.ssa Giada PRESTIANNI dall'incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di PALERMO, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti. 19) - 1/ES/2017 - Dott.ssa Cristina PRIORI, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di ANCONA. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - vista la nota in data 13 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Cristina PRIORI, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Ancona, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a 16

262 di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di Ancona della dott.ssa Cristina PRIORI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 20) - 3/ES/2017 - Dott.ssa Maria IMPLATINI, confermata esperto del Tribunale di sorveglianza di FIRENZE. Rinuncia alla conferma nell'incarico per il triennio 2017/2019. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 12 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Maria IMPLATINI, confermata esperto del Tribunale di sorveglianza di Firenze per il triennio 2017/2019 con delibera consiliare del 19 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di FIRENZE per il triennio 2017/2019 della dott.ssa Maria IMPLATINI e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la conferma della stessa. 21) - 5/ES/2017 - Dott.ssa Monica BRAIDA, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di TRIESTE. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 11 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Monica BRAIDA, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a 17

263 di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di TRIESTE della dott.ssa Monica BRAIDA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 22) - 6/ES/2017 - Dott.ssa Chiara DELL'AQUILA, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di TRIESTE. Rinuncia all'incarico. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota in data 9 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Chiara DELL'AQUILA, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di Trieste, con delibera consiliare del 5 ottobre 2016, dichiara di rinunciare all'incarico conferitole; d e l i b e r a di prendere atto della rinunzia all'incarico di esperto del Tribunale di sorveglianza di TRIESTE della dott.ssa Chiara DELL'AQUILA e, conseguentemente, di revocare la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 nella sola parte in cui quest'ultima disponeva la nomina della stessa. 18

264

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

23) - 732/GT/2016 - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di PALERMO, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Palermo, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; - considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; d e l i b e r a di prendere atto. 24) - 733/GT/2016 - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di SCIACCA, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Sciacca, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; 19

265 - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; - considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; d e l i b e r a di prendere atto. 25) - 734/GT/2016 - Nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di MARSALA, ai sensi dell'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - vista la nota in data 21 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo con cui si trasmette la relazione annuale sul lavoro svolto, nell'anno 2015, dai giudici onorari del Tribunale ordinario di Marsala, nonché copia della delibera del 17 marzo 2016 con la quale quel Consiglio Giudiziario prende atto di detta relazione; - visto l'art. 13, punto 1, della circ. Prot. - P 793/2016 del 19 gennaio 2016, relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale; - considerato che non emergono rilievi sull'attività dei giudici onorari di tribunale; d e l i b e r a di prendere atto. 26) - 741/GT/2016 - Dott. Attilio SCHETTINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 19 gennaio 2017. (relatore Consigliere ZANETTIN) Il Consiglio, 20

266 - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che il dott. Attilio SCHETTINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Latina, in data 19 gennaio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 19 gennaio 2017; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Attilio SCHETTINO dall’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 19 gennaio 2017. 27) - 722/GT/2016 - Dott.ssa Daniela BELLINGERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GENOVA. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota, in data 21 settembre 2015, del Presidente della Corte di Appello di Genova con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Daniela BELLINGERI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Genova con delibera del 27 giugno 2012 (D.M. 12 settembre 2012); - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Genova; 21

267 - visto il giudizio di idoneità, espresso in data 15 settembre 2015, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Daniela BELLINGERI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Genova non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Daniela BELLINGERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GENOVA. 28) - 723/GT/2016 - Dott.ssa Laila VENERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GENOVA. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - vista la nota, in data 16 ottobre 2015, del Presidente della Corte di Appello di Genova con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Laila VENERI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Chiavari con delibera del 10 ottobre 2012 (D.M. 26 ottobre 2012), trasferita, con delibera consiliare del 13 settembre 2013, al Tribunale ordinario di Genova; - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 22

268 - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Genova; - visto il giudizio di idoneità, espresso in data 13 ottobre 2015, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Laila VENERI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Genova non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Laila VENERI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GENOVA. 29) - 725/GT/2016 - Dott. Aldo DE SIMONE, già giudice onorario del Tribunale ordinario di TORRE ANNUNZIATA. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, 23

269 - vista la nota, in data 27 maggio 2016, del Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Aldo DE SIMONE, nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Torre Annunziata con delibera del 25 luglio 2012; - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il giudizio di idoneità, espresso in data 9 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Aldo DE SIMONE di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Torre Annunziata non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; - rilevato, altresì, che con delibera consiliare del 15 giugno 2016 è stata dichiarata la cessazione dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Torre Annunziata del dott. Aldo DE SIMONE per raggiunto limite massimo di età di sessantotto anni; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Aldo DE SIMONE, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. 30) - 742/GT/2016 - Dott.ssa Anna Maria COCOZZA, giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 22 gennaio 2017. 24

270 (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i giudici onorari di Tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; - rilevato che la dott.ssa Anna Maria COCOZZA, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, in data 22 gennaio 2017 ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di giudice onorario di Tribunale ricoperto, a decorrere dal 22 gennaio 2017; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione della dott.ssa Anna Maria COCOZZA dall’incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 22 gennaio 2017. 31) - 702/GT/2016 - Dott.ssa Michela BERTOLISSI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 23 giugno 2016 dalla dott.ssa Michela BERTOLISSI, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 25

271 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Michela BERTOLISSI nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 32) - 703/GT/2016 - Dott.ssa Sara FRATTOLIN, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) 26

272 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 22 giugno 2016 dalla dott.ssa Sara FRATTOLIN, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Sara FRATTOLIN nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 27

273 33) - 704/GT/2016 - Dott.ssa Rossana NURRA, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 9 giugno 2016 dalla dott.ssa Rossana NURRA, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a 28

274 di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Rossana NURRA nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 34) - 705/GT/2016 - Dott. Gian Franco ROZZE, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, presentata in data 11 giugno 2016 dal dott. Gian Franco ROZZE, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, componente della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia; 29

275 - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Gian Franco ROZZE nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 35) - 706/GT/2016 - Dott. Antonio SETTE, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 29 giugno 2016 dal dott. Antonio SETTE, giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 30

276 - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal giudice onorario del Presidente del Tribunale ordinario di Gorizia; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario di tribunale, espresso in data 17 novembre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Presidente del Tribunale sull'attività svolta dal giudice onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Antonio SETTE nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di GORIZIA, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 36) - 712/GT/2016 - Dott.ssa Serena SCALA, giudice onorario del Tribunale ordinario di BOLOGNA. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota, pervenuta in data 26 ottobre 2016, della Corte di Appello di Bologna con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Serena SCALA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Bologna con delibera del 22 luglio 2010 (D.M. 7 gennaio 2011); - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); 31

277 - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Bologna; - visto il verbale, in data 30 giugno 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Serena SCALA di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Bologna non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Serena SCALA, giudice onorario del Tribunale ordinario di BOLOGNA. 37) - 720/GT/2016 - Dott.ssa Marta TORCINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, 32

278 - vista la nota, in data 6 giugno 2016, della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Marta TORCINI, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013; - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze; - visto il verbale, in data 19 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Marta TORCINI di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Marta TORCINI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE. 38) - 721/GT/2016 - Dott.ssa Fata MUSTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere MORGIGNI) 33

279 Il Consiglio, - vista la nota, in data 6 giugno 2016, della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette l'istanza di conferma della dott.ssa Fata MUSTO, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze con delibera del 23 ottobre 2013; - visto l'art. 42 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - vista la circolare consiliare Prot. P-793/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere favorevole alla conferma formulato dal Presidente del Tribunale ordinario di Firenze; - visto il verbale, in data 19 maggio 2016, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dalla dott.ssa Fata MUSTO di conferma nell'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Firenze non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa Fata MUSTO, giudice onorario del Tribunale ordinario di FIRENZE. 34

280

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

39) - 78/AC/2016 - Dott. Renato DABORMIDA, giudice ausiliario della Corte di Appello GENOVA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere FORCINITI) Il Consiglio, - letta la nota in data 14 dicembre 2016 con la quale il dott. Renato DABORMIDA, giudice ausiliario della Corte di Appello di Genova, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Renato DABORMIDA dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di GENOVA. 35

281

VICE PROCURATORI ONORARI

40) - 310/VP/2016 - Dott.ssa Concetta COSTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letta la nota in data 12 dicembre 2016 con la quale la dott.ssa Concetta COSTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Concetta COSTA dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MESSINA. 41) - 312/VP/2016 - Dott. Pio TUCCI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORINO. Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dall’8 gennaio 2017. (relatore Consigliere BALDUZZI) Il Consiglio, - visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”; 36

282 - rilevato che il dott. Pio TUCCI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, in data 8 gennaio 2017, ha compiuto sessantotto anni di età; - ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di vice procuratore onorario ricoperto, a decorrere dall'8 gennaio 2017; d e l i b e r a di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Pio TUCCI dall’incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TORINO, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dall'8 gennaio 2017. 42) - 311/VP/2016 - Dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. Dimissioni dall'incarico. (relatore Consigliere PONTECORVO) Il Consiglio, - letta la nota, pervenuta in data 12 dicembre 2016, con la quale la dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico; - visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016; d e l i b e r a di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Barbara CAROGLIO BONIFACIO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO. 37

283 43) - 246/VP/2016 - Dott.ssa Mariana MARTINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 27 giugno 2016 dalla dott.ssa Mariana MARTINA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 38

284 elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Mariana MARTINA nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 44) - 247/VP/2016 - Dott. Enrico MENIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dal dott. Enrico MENIN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; 39

285 - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il dott. Enrico MENIN nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 45) - 248/VP/2016 - Dott.ssa Carla MONTINERI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 15 giugno 2016 dalla dott.ssa Carla MONTINERI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; 40

286 - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Carla MONTINERI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 46) - 251/VP/2016 - Dott.ssa Maria MOTTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) 41

287 Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 14 giugno 2016 dalla dott.ssa Maria MOTTA, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Maria MOTTA nell'incarico di vice 42

288 procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 47) - 252/VP/2016 - Dott.ssa Francesca PALUGAN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 24 giugno 2016 dalla dott.ssa Francesca PALUGAN, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; 43

289 - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Francesca PALUGAN nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 48) - 253/VP/2016 - Dott.ssa Paola PERESSINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Paola PERESSINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; 44

290 - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Paola PERESSINI nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 49) - 254/VP/2016 - Dott.ssa Mara TRAVANUT, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 21 giugno 2016 dalla dott.ssa Mara TRAVANUT, vice procuratore onorario 45

291 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Mara TRAVANUT nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 46

292 50) - 255/VP/2016 - Dott.ssa Federica ZAMBON, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE. Procedura di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92. (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 17 giugno 2016 dalla dott.ssa Federica ZAMBON, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92; - vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; - visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 12, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”; - vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 28 luglio 2016, Prot. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, riguardante la “Procedura di conferma per un primo mandato quadriennale dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, ai sensi degli artt. 1 e segg. del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92”; - visto il rapporto positivo sull'attività svolta dal vice procuratore onorario, redatto in data 23 settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste; - visto il giudizio di idoneità ai fini della conferma nell'esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario, espresso in data 19 ottobre 2016 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Trieste; - ritenuto che dagli atti, dal rapporto redatto dal Procuratore della Repubblica sull'attività svolta dal vice procuratore onorario istante in merito alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza e dell'equilibrio nonché dal giudizio espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari, e relativi allegati, non emergono 47

293 elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del vice procuratore onorario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie; d e l i b e r a di confermare, per un primo mandato di durata quadriennale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la dott.ssa Federica ZAMBON nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di TRIESTE, a decorrere dal 1° giugno 2016 e con scadenza il 31 maggio 2020. 51) - 300/VP/2016 - Dott. Renato RIMONDINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MODENA. Istanza di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario). (relatore Consigliere MORGIGNI) Il Consiglio, - vista la nota, pervenuta in data 19 maggio 2016, della Procura della Repubblica di Modena con cui si trasmette l'istanza di conferma del dott. Renato RIMONDINI, nominato vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena con delibera del 13 marzo 2013 (D.M. 28 marzo 2013); - visto l'art. 42 quinquies, e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario); - vista la circolare consiliare Prot. P-792/2016 del 19 gennaio 2016; - visto il parere espresso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena; - visto il giudizio di idoneità formulato in data 9 maggio 2016 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna; - rilevato che nelle more del procedimento in esame è intervenuto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.” con il quale viene data parziale 48

294 attuazione alla delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 disponendo, in particolare, nuove modalità di presentazione della domanda di conferma nell'incarico; - rilevato, pertanto, che l'istanza in esame presentata dal dott. Renato RIMONDINI di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Modena non può più essere presa in considerazione, risultando superata dalla sopra richiamata nuova disciplina legislativa secondo la quale l'istante deve presentare “a pena d'inammissibilità” una nuova domanda di conferma entro trenta giorni dalla pubblicazione decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, e che la conferma è sottoposta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del predetto decreto legislativo; d e l i b e r a il non luogo a provvedere in ordine all'istanza in oggetto di conferma nell'incarico presentata dal dott. Renato RIMONDINI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MODENA. 49

295

V A R I E

52) - 44/VA/2016 - Nota pervenuta in data 11 novembre 2016 dell' avv. Edoardo Lombardi con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla competenza per valore posta come limite per l'affidamento ai giudici onorari di tribunale delle controversie in materia civile. (relatore Consigliere CLIVIO) Il Consiglio, - letta la nota pervenuta in data 11 novembre 2016 a firma avv. Edoardo Lombardi con la quale chiede chiarimenti in merito alla competenza per valore posta come limite per l'affidamento ai giudici onorari di tribunale delle controversie in materia civile; d e l i b e r a il non luogo a provvedere trattandosi di quesito giuridico su circostanze di carattere generale, su cui non si è tenuti a rispondere. 50

296