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Bollo virtuale per le fatture elettroniche
Data Articolo: 27 Aprile 2015
Autore Articolo: Rita Martin
Finalmente a fare chiarezza sull’apposizione del bollo virtuale in riferimento alle fatture
elettroniche e sulle sue modalità di pagamento interviene l’Agenzia delle Entrate, che spiega
definitivamente il comportamento da adottare.
Nella recente Circolare 16E del 14 aprile scorso, l’Agenzia interviene in riferimento all’imposta di
bollo assolta in modo virtuale, ai sensi dell’art.15 e dell’art.15-bis del DPR 642/72.
In linea generale, secondo la sopracitata norma, l’imposta di bollo viene assolta in modo
virtuale su richiesta dell’interessato, che presenta preventivamente all’Agenzia delle Entrate una
comunicazione in cui è indicato il numero presunto di documenti che potrebbero essere emessi
nell’anno.
L’Ufficio preposto liquida l’imposta dovuta fino al 31 dicembre dell’anno considerato in via
provvisoria, ripartendola in rate bimestrali.
Successivamente, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, una volta comunicato l’effettivo
numero di documenti emessi nell’anno precedente, l’Ufficio provvede alla liquidazione a saldo
dell’imposta dovuta, rilevandone il debito – che viene poi versato a conguaglio – o il credito –
richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione.
Quanto determinato a consuntivo rappresenta l’importo da versare in acconto per l’anno
successivo.
Tutte le fatture non assoggettate ad Iva e di importo superiore a Euro 77,47 sono assoggettate
all’imposta di bollo pari a Euro 2,00:
• se la fattura è cartacea, l’imposta è assolta con l’applicazione della marca da bollo;
• se la fattura è elettronica, l’imposta deve essere assolta in modo virtuale.
In quest’ultimo caso, nel documento deve essere apposta la dicitura imposta di bollo assolta in
modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
Tale Decreto, infatti, oltre ad aver introdotto la semplificazione per la trasmissione delle
dichiarazioni dell’imposta di bollo virtuale (da effettuarsi ora solo in via telematica) e la
possibilità di versamento del tributo mediante F24, ha introdotto, esclusivamente per le fatture
elettroniche, una nuova disciplina per l’assolvimento dell’imposta, prevedendone il versamento
in relazione alle fatture emesse durante l’anno con F24 ed entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Tale tesi è stata definitivamente avvalorata con la Circolare 16/E/2015 nella quale si afferma che
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la disciplina di cui agli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72, non trova applicazione nelle diverse
ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’
imposta di bollo sui documenti informatici. Infatti, per le fattispecie regolamentate dal citato
decreto ministeriale, l’assolvimento dell’imposta di bollo non richiede la preventiva
autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642; il
versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in
un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Rita Martin – Centro Studi CGN
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