I punti principali del Caporalato

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Transcript I punti principali del Caporalato

Il Sole 24 Ore
Giovedì 29 Dicembre 2016 ­ N. 355
Norme e tributi 37
LAVORO
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Codice penale e lavoro. Il nuovo reato di sfruttamento in vigore dal 4 novembre è affidato in misura eccessiva all’interpretazione dei giudici
Garante. Il provvedimento dell’Autorità
Indici generici per il «caporalato»
La banca dati
della reputazione
lede la privacy
Le sanzioni potrebbero colpire i datori di lavoro committenti e utilizzatori
Daniele Piva
Valerio Vallefuoco
tative a livello nazionale;
1 invece di violazioni sistema­
pA distanza di cinque anni tiche in materia di retribuzione dall’introduzione del reato di e quelle relative a orario di lavo­
intermediazione illecita e ro, aspettative e ferie, sono suf­
sfruttamento del lavoro (av­ ficienti quelle semplicemente venuta con il Dl 138/2011) ri­ reiterate, nonché sono estese a sultano poche decine le iscri­ ogni periodo di riposo e non so­
zioni presso le Procure della lo a quello settimanale;
Repubblica e nemmeno una 1 il mancato rispetto delle
decina i processi pendenti in norme sulla sicurezza e igiene
fase dibattimentale. A fronte nei luoghi di lavoro che rileva
di circa 400mila casi di illeciti non è più solo quello che espo­
denunciati dalle organizza­ ne il lavoratore a pericolo per
zioni sindacali.
la salute, sicurezza o incolu­
Sarebbero sufficienti questi mità personale, ma qualun­
dati a giustificare la necessità di que violazione;
una riforma della normativa, a 1 quanto alla collocazione dei cui va aggiunto che, prefiguran­
do un illecito proprio dell’inter­
mediario, tendenzialmente era stata esclusa la responsabilità Quotidiano del
del datore di lavoro quale mero
utilizzatore delle prestazioni ed erano stati lasciati privi di tu­
tela i lavoratori sfruttati ma non
reclutati da un caporale, se non irregolari (in quest’ultimo caso scattano la reclusione e la multa
previsti dall’articolo 22, comma
12 bis del Dlgs 286/1998).
Tuttavia, nel confezionare il
nuovo articolo 603 bis del Co­
dice penale, in vigore dal 4 no­
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
vembre, la legge 199/2016 an­
Sempre necessario
ziché impegnarsi in una defi­
nizione del concetto di sfrut­
l’avviso ai sindacati
tamento (o anche dello stato di
di Mauro Pizzin
bisogno del lavoratore di cui
occorre approfittarsi) si è li­
mitato ad ampliarne gli indici,
nche se un’azienda è in liqui­
in modo da alimentare i profili
dazione ­ ha chiarito la Cassa­
di indeterminatezza dei reali
zione con l’ordinanza 27206/16 ­ confini dell’incriminazione. sono nulli i licenziamenti collettivi Tra le novità si segnalano, in
se non è stata data entro sette giorni
particolare:
dai recessi la comunicazione ai sin­
1 la reiterata corresponsione
dacati di categoria della graduato­
di retribuzioni palesemente
ria contenente l’indicazione dei difformi da quanto stabilito
punteggi dei lavoratori licenziati.
nei contratti collettivi territo­
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
riali stipulati dalle organizza­
zioni sindacali più rappresen­
La versione integrale dell’articolo
Lavoro
A
lavoratori in alloggi particolar­
mente degradanti si è soppres­
so quest’ultimo avverbio, con
conseguente ampliamento di
tale condizione.
Ora, si tratterà pure di indici
di “orientamento probatorio” per il giudice e non di elementi costitutivi del reato in senso stretto, ma è su di essi che risul­
ta oggi fondarsi, peraltro in via alternativa, il vero ago della bi­
lancia della punibilità, ormai svincolata dai riferimenti al­
l’organizzazione dell’attività lavorativa e soprattutto alle condotte di violenza, minaccia o intimidazione (queste ultime degradate a mere circostanze aggravanti in base all’articolo 603 bis del codice penale) tali da
imporre l’arresto in flagranza ed essenzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice. A fronte del nuovo quadro
normativo, ci sono diverse si­
tuazioni da mettere a fuoco:
quella dell’imprenditore che,
magari del tutto occasional­
mente, incorre in uno di tali in­
dici; quella di chi ricorre ad
agenzie di somministrazione
del lavoro; quella del commit­
tente in caso di appalto d’ope­
ra o di servizi. La prima situazione potreb­
be astrattamente rientrare ne­
gli indici non caratterizzati dal requisito della reiterazione (sussistenza di violazioni an­
tinfortunistiche o sottoposizio­
ne a condizioni di lavoro, meto­
di di sorveglianza o condizioni di alloggio degradanti). Tutta­
via dovrebbe risultare estranea all’ambito di applicazione del caporalato laddove, per esigen­
ze di coerenza evidentemente connesse al principio di ugua­
glianza, si estenda il tratto della “abitualità” a tutti gli indici di sfruttamento in modo da circo­
I punti principali
01 LA NORMA
La legge 199/2016, contenente
disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello sfruttamento del
lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel
settore agricolo, è stata
approvata il 18 ottobre ed è
entrata in vigore il 4 novembre.
Il provvedimento ha modificato
l’articolo 603 bis del Codice
penale, prevedendo oltre al
reato di intermediazione illecita,
quello di sfruttamento del lavoro
02 LE SANZIONI
Chi recluta manodopera per
destinarla a un soggetto terzo in
condizioni di sfruttamento e
approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori, oppure
utilizza, assume o impiega,
anche tramite intermediario i
lavoratori, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e la
multa da 500 a 1.000 euro per
ciascun lavoratore. La
reclusione sale a 5­8 anni e la
multa a 1.000­2.000 euro se
l’illecito viene compiuto con
minacce o violenza. Inoltre
scatta un aumento della pena da
un terzo alla metà se sono
coinvolti più di tre lavoratori, se
ci sono minorenni in età non
lavorativa, se i lavoratori
vengono esposti a situazioni di
grave pericolo
03 IL NODO
Per come è formulata la legge, le
sanzioni rischiano di essere
applicate anche a situazioni di
irregolarità che non attengono
strettamente a condizioni di
sfruttamento. Può essere il caso,
per esempio, di violazione di
norme in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro. Diventa quindi
centrale la valutazione che verrà
fatta dai giudici sui singoli casi
concreti che verranno posti alla
loro attenzione
scrivere davvero l’intervento
penale a veri e propri “modi ille­
citi di produzione”.
Quanto alle altre due situa­
zioni segnalate, occorre sof­
fermarsi sul significato della
condotta di utilizzazione indi­
cata all’articolo 603 bis, com­
ma 1, numero 2: chi assume o
impiega manodopera sarebbe,
infatti, pur sempre il sommini­
stratore o l’appaltatore, ma chi
poi la utilizza potrebbe risulta­
re chi incamera il prodotto ri­
sultante dal lavoro altrui, con
conseguente ampliamento
della platea dei soggetti penal­
mente responsabili.
Per evitare tale estensione,
con potenziale pregiudizio per la stessa economia e redditività
delle imprese, non resterebbe­
ro allora che due possibilità: li­
mitare la rilevanza dell’utilizza­
zione a quella diretta (ovvero senza alcuna intermediazione altrui) oppure, trattandosi di delitto, richiedere una prova ri­
gorosa del dolo, applicando la pena solo ogniqualvolta, tenen­
do conto dei relativi indici rive­
latori, si dimostri che il soggetto
non si è certo limitato a omette­
re di controllare o di informarsi
sulle effettive condizioni dei la­
voratori, ma avrebbe fatto ri­
corso a quella agenzia di som­
ministrazione o a quell’appalta­
tore ove anche avesse saputo che si trattava di prestazioni re­
se mediante lavoratori impie­
gati in condizioni di sfrutta­
mento approfittando del relati­
vo stato di bisogno.
Sta di fatto che, al di là dei
buoni propositi del legislatore, la palla torna inevitabilmente nelle mani dei giudici, con buo­
na pace del principio costitu­
zionale di determinatezza della
fattispecie penale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Milano
MILANO
pUna banca dati della repu­
tazione di persone fisiche e
giuridiche basata su un algorit­
mo capace di calcolare la credi­
bilità di appaltatori, subappal­
tatori, fornitori, distributori, clienti e aspiranti dipendenti.
Questa era l’idea messa a punto
dalle società Mevaluate Hol­
ding, Mevaluate Italia Srl e dal­
l’associazione Mevaluate onlus, che stavano lavorando a una piattaforma web. Il proget­
to ha, però, non ha ottenuto il via libera dal Garante per la privacy, secondo cui la banca
dati del rating reputazionale vi­
ola le norme del Codice sulla
protezione dei dati personali e incide negativamente sulla di­
gnità delle persone. Secondo l’Autorità, infatti, il
sistema metterebbe a rischio la privacy dei soggetti, anche se l’iscrizione alla banca dati sareb­
be volontaria: nel progetto ini­
ziale, infatti, l’adesione alla piat­
taforma era del tutto volontaria.
I soggetti che avrebbero voluto essere “valutati” avrebbero do­
vuto inserire nel sistema una se­
rie di dati e documenti sulla base
dei quali l’algoritmo avrebbe poi
calcolato il rating reputazionale.
Tra le informazioni richieste
per l’elaborazione del punteg­
gio c’erano i certificati del casel­
lario giudiziale; i certificati di re­
golarità fiscale; i certificati rela­
tivi ad abilitazioni; i diplomi; le denunce; le querele; i provvedi­
menti giudiziari; la partecipa­
zione ad attività di volontariato; gli encomi; i premi; le referenze e le informazioni tratte da arti­
coli stampa, radio e tv. «Pur essendo legittima, in li­
nea di principio, l’erogazione di
servizi che possano contribuire
a rendere maggiormente effi­
cienti, trasparenti e sicuri i rap­
porti socio­economici ­ si legge
nel provvedimento numero 488 del Garante ­, il sistema in esame presuppone una raccol­
ta massiva, anche online, di in­
formazioni suscettibili di inci­
dere significativamente sulla
rappresentazione economica e sociale di un’ampia platea di in­
dividui (clienti, candidati, im­
prenditori, liberi professioni­
sti, cittadini)». Il “rating repu­
tazionale” elaborato potrebbe quindi ripercuotersi sulla vita delle persone censite, influen­
zando le scelte altrui e condi­
zionando l’ammissione degli L’IDEA
Il progetto si basava
su una valutazione
attraverso un algoritmo
senza indicare il peso
degli elementi considerati
interessati a prestazioni, servi­
zi o benefici. Nel provvedimen­
to l’Autorità solleva anche un’altra questione: «La società non è stata in grado di dimostra­
re l’efficacia dell’algoritmo che regolerebbe la determinazione dei rating al quale dovrebbe es­
sere rimessa, senza possibilità
di contestazione, la valutazione
dei soggetti censiti». A segnalare la vicenda al Ga­
rante era stato il Consiglio na­
zionale dei consulenti del lavoro
al quale le società avevano chie­
sto il patrocinio e avevano offer­
to la possibilità di diventare «consulenti reputazionali». I consulenti avevano però ritenu­
to che la piattaforma non avesse
i requisiti per garantire la pri­
vacy agli iscritti. © RIPRODUZIONE RISERVATA