I punti principali del Caporalato
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Transcript I punti principali del Caporalato
Il Sole 24 Ore
Giovedì 29 Dicembre 2016 N. 355
Norme e tributi 37
LAVORO
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Codice penale e lavoro. Il nuovo reato di sfruttamento in vigore dal 4 novembre è affidato in misura eccessiva all’interpretazione dei giudici
Garante. Il provvedimento dell’Autorità
Indici generici per il «caporalato»
La banca dati
della reputazione
lede la privacy
Le sanzioni potrebbero colpire i datori di lavoro committenti e utilizzatori
Daniele Piva
Valerio Vallefuoco
tative a livello nazionale;
1 invece di violazioni sistema
pA distanza di cinque anni tiche in materia di retribuzione dall’introduzione del reato di e quelle relative a orario di lavo
intermediazione illecita e ro, aspettative e ferie, sono suf
sfruttamento del lavoro (av ficienti quelle semplicemente venuta con il Dl 138/2011) ri reiterate, nonché sono estese a sultano poche decine le iscri ogni periodo di riposo e non so
zioni presso le Procure della lo a quello settimanale;
Repubblica e nemmeno una 1 il mancato rispetto delle
decina i processi pendenti in norme sulla sicurezza e igiene
fase dibattimentale. A fronte nei luoghi di lavoro che rileva
di circa 400mila casi di illeciti non è più solo quello che espo
denunciati dalle organizza ne il lavoratore a pericolo per
zioni sindacali.
la salute, sicurezza o incolu
Sarebbero sufficienti questi mità personale, ma qualun
dati a giustificare la necessità di que violazione;
una riforma della normativa, a 1 quanto alla collocazione dei cui va aggiunto che, prefiguran
do un illecito proprio dell’inter
mediario, tendenzialmente era stata esclusa la responsabilità Quotidiano del
del datore di lavoro quale mero
utilizzatore delle prestazioni ed erano stati lasciati privi di tu
tela i lavoratori sfruttati ma non
reclutati da un caporale, se non irregolari (in quest’ultimo caso scattano la reclusione e la multa
previsti dall’articolo 22, comma
12 bis del Dlgs 286/1998).
Tuttavia, nel confezionare il
nuovo articolo 603 bis del Co
dice penale, in vigore dal 4 no
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
vembre, la legge 199/2016 an
Sempre necessario
ziché impegnarsi in una defi
nizione del concetto di sfrut
l’avviso ai sindacati
tamento (o anche dello stato di
di Mauro Pizzin
bisogno del lavoratore di cui
occorre approfittarsi) si è li
mitato ad ampliarne gli indici,
nche se un’azienda è in liqui
in modo da alimentare i profili
dazione ha chiarito la Cassa
di indeterminatezza dei reali
zione con l’ordinanza 27206/16 confini dell’incriminazione. sono nulli i licenziamenti collettivi Tra le novità si segnalano, in
se non è stata data entro sette giorni
particolare:
dai recessi la comunicazione ai sin
1 la reiterata corresponsione
dacati di categoria della graduato
di retribuzioni palesemente
ria contenente l’indicazione dei difformi da quanto stabilito
punteggi dei lavoratori licenziati.
nei contratti collettivi territo
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
riali stipulati dalle organizza
zioni sindacali più rappresen
La versione integrale dell’articolo
Lavoro
A
lavoratori in alloggi particolar
mente degradanti si è soppres
so quest’ultimo avverbio, con
conseguente ampliamento di
tale condizione.
Ora, si tratterà pure di indici
di “orientamento probatorio” per il giudice e non di elementi costitutivi del reato in senso stretto, ma è su di essi che risul
ta oggi fondarsi, peraltro in via alternativa, il vero ago della bi
lancia della punibilità, ormai svincolata dai riferimenti al
l’organizzazione dell’attività lavorativa e soprattutto alle condotte di violenza, minaccia o intimidazione (queste ultime degradate a mere circostanze aggravanti in base all’articolo 603 bis del codice penale) tali da
imporre l’arresto in flagranza ed essenzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice. A fronte del nuovo quadro
normativo, ci sono diverse si
tuazioni da mettere a fuoco:
quella dell’imprenditore che,
magari del tutto occasional
mente, incorre in uno di tali in
dici; quella di chi ricorre ad
agenzie di somministrazione
del lavoro; quella del commit
tente in caso di appalto d’ope
ra o di servizi. La prima situazione potreb
be astrattamente rientrare ne
gli indici non caratterizzati dal requisito della reiterazione (sussistenza di violazioni an
tinfortunistiche o sottoposizio
ne a condizioni di lavoro, meto
di di sorveglianza o condizioni di alloggio degradanti). Tutta
via dovrebbe risultare estranea all’ambito di applicazione del caporalato laddove, per esigen
ze di coerenza evidentemente connesse al principio di ugua
glianza, si estenda il tratto della “abitualità” a tutti gli indici di sfruttamento in modo da circo
I punti principali
01 LA NORMA
La legge 199/2016, contenente
disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro
nero, dello sfruttamento del
lavoro in agricoltura e di
riallineamento retributivo nel
settore agricolo, è stata
approvata il 18 ottobre ed è
entrata in vigore il 4 novembre.
Il provvedimento ha modificato
l’articolo 603 bis del Codice
penale, prevedendo oltre al
reato di intermediazione illecita,
quello di sfruttamento del lavoro
02 LE SANZIONI
Chi recluta manodopera per
destinarla a un soggetto terzo in
condizioni di sfruttamento e
approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori, oppure
utilizza, assume o impiega,
anche tramite intermediario i
lavoratori, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e la
multa da 500 a 1.000 euro per
ciascun lavoratore. La
reclusione sale a 58 anni e la
multa a 1.0002.000 euro se
l’illecito viene compiuto con
minacce o violenza. Inoltre
scatta un aumento della pena da
un terzo alla metà se sono
coinvolti più di tre lavoratori, se
ci sono minorenni in età non
lavorativa, se i lavoratori
vengono esposti a situazioni di
grave pericolo
03 IL NODO
Per come è formulata la legge, le
sanzioni rischiano di essere
applicate anche a situazioni di
irregolarità che non attengono
strettamente a condizioni di
sfruttamento. Può essere il caso,
per esempio, di violazione di
norme in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro. Diventa quindi
centrale la valutazione che verrà
fatta dai giudici sui singoli casi
concreti che verranno posti alla
loro attenzione
scrivere davvero l’intervento
penale a veri e propri “modi ille
citi di produzione”.
Quanto alle altre due situa
zioni segnalate, occorre sof
fermarsi sul significato della
condotta di utilizzazione indi
cata all’articolo 603 bis, com
ma 1, numero 2: chi assume o
impiega manodopera sarebbe,
infatti, pur sempre il sommini
stratore o l’appaltatore, ma chi
poi la utilizza potrebbe risulta
re chi incamera il prodotto ri
sultante dal lavoro altrui, con
conseguente ampliamento
della platea dei soggetti penal
mente responsabili.
Per evitare tale estensione,
con potenziale pregiudizio per la stessa economia e redditività
delle imprese, non resterebbe
ro allora che due possibilità: li
mitare la rilevanza dell’utilizza
zione a quella diretta (ovvero senza alcuna intermediazione altrui) oppure, trattandosi di delitto, richiedere una prova ri
gorosa del dolo, applicando la pena solo ogniqualvolta, tenen
do conto dei relativi indici rive
latori, si dimostri che il soggetto
non si è certo limitato a omette
re di controllare o di informarsi
sulle effettive condizioni dei la
voratori, ma avrebbe fatto ri
corso a quella agenzia di som
ministrazione o a quell’appalta
tore ove anche avesse saputo che si trattava di prestazioni re
se mediante lavoratori impie
gati in condizioni di sfrutta
mento approfittando del relati
vo stato di bisogno.
Sta di fatto che, al di là dei
buoni propositi del legislatore, la palla torna inevitabilmente nelle mani dei giudici, con buo
na pace del principio costitu
zionale di determinatezza della
fattispecie penale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Milano
MILANO
pUna banca dati della repu
tazione di persone fisiche e
giuridiche basata su un algorit
mo capace di calcolare la credi
bilità di appaltatori, subappal
tatori, fornitori, distributori, clienti e aspiranti dipendenti.
Questa era l’idea messa a punto
dalle società Mevaluate Hol
ding, Mevaluate Italia Srl e dal
l’associazione Mevaluate onlus, che stavano lavorando a una piattaforma web. Il proget
to ha, però, non ha ottenuto il via libera dal Garante per la privacy, secondo cui la banca
dati del rating reputazionale vi
ola le norme del Codice sulla
protezione dei dati personali e incide negativamente sulla di
gnità delle persone. Secondo l’Autorità, infatti, il
sistema metterebbe a rischio la privacy dei soggetti, anche se l’iscrizione alla banca dati sareb
be volontaria: nel progetto ini
ziale, infatti, l’adesione alla piat
taforma era del tutto volontaria.
I soggetti che avrebbero voluto essere “valutati” avrebbero do
vuto inserire nel sistema una se
rie di dati e documenti sulla base
dei quali l’algoritmo avrebbe poi
calcolato il rating reputazionale.
Tra le informazioni richieste
per l’elaborazione del punteg
gio c’erano i certificati del casel
lario giudiziale; i certificati di re
golarità fiscale; i certificati rela
tivi ad abilitazioni; i diplomi; le denunce; le querele; i provvedi
menti giudiziari; la partecipa
zione ad attività di volontariato; gli encomi; i premi; le referenze e le informazioni tratte da arti
coli stampa, radio e tv. «Pur essendo legittima, in li
nea di principio, l’erogazione di
servizi che possano contribuire
a rendere maggiormente effi
cienti, trasparenti e sicuri i rap
porti socioeconomici si legge
nel provvedimento numero 488 del Garante , il sistema in esame presuppone una raccol
ta massiva, anche online, di in
formazioni suscettibili di inci
dere significativamente sulla
rappresentazione economica e sociale di un’ampia platea di in
dividui (clienti, candidati, im
prenditori, liberi professioni
sti, cittadini)». Il “rating repu
tazionale” elaborato potrebbe quindi ripercuotersi sulla vita delle persone censite, influen
zando le scelte altrui e condi
zionando l’ammissione degli L’IDEA
Il progetto si basava
su una valutazione
attraverso un algoritmo
senza indicare il peso
degli elementi considerati
interessati a prestazioni, servi
zi o benefici. Nel provvedimen
to l’Autorità solleva anche un’altra questione: «La società non è stata in grado di dimostra
re l’efficacia dell’algoritmo che regolerebbe la determinazione dei rating al quale dovrebbe es
sere rimessa, senza possibilità
di contestazione, la valutazione
dei soggetti censiti». A segnalare la vicenda al Ga
rante era stato il Consiglio na
zionale dei consulenti del lavoro
al quale le società avevano chie
sto il patrocinio e avevano offer
to la possibilità di diventare «consulenti reputazionali». I consulenti avevano però ritenu
to che la piattaforma non avesse
i requisiti per garantire la pri
vacy agli iscritti. © RIPRODUZIONE RISERVATA