1. DDL S. 2678 - Senato della Repubblica

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Senato della Repubblica
XVII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 2678
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada
18/04/2017 - 22:30
Indice
1. DDL S. 2678 - XVII Leg.
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1.1. Dati generali
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1.2. Testi
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1.2.1. Testo DDL 2678
4
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XVII Legislatura
1. DDL S. 2678 - XVII Leg.
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XVII Legislatura
1.1. Dati generali
1.1. Dati generali
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Disegni di legge
Atto Senato n. 2678
XVII Legislatura
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada
Iter
28 febbraio 2017: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2678
assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Ignazio Angioni ( PD )
Cofirmatari
Patrizia Manassero ( PD ), Erica D'Adda ( PD ), Camilla Fabbri ( PD ), Mario Morgoni ( PD )
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 1 febbraio 2017; annunciato nella seduta pom. n. 755 del 2 febbraio 2017.
Classificazione TESEO
DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il
28 febbraio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 772 del 28 febbraio 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
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1.2. Testi
1.2. Testi
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1.2.1. Testo DDL 2678
1.2.1. Testo DDL 2678
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2678
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ANGIONI , MANASSERO , D'ADDA , FABBRI e MORGONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2017
Modifica al comma 2 dell'articolo 126-bis del codice della strada
Onorevoli Senatori. -- I princìpi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità sono da applicarsi
nel nostro ordinamento anche nei casi di sanzione conseguente alla commissione di un illecito
amministrativo e quindi anche nel caso di sanzioni stabilite per la violazione di una norma del codice
della strada.
L'attuale codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede nei confronti
dello stesso soggetto due sanzioni per la stessa violazione.
Infatti al comma 2 dell'articolo 126-bis si prevede che il proprietario del veicolo che risulti avere
pagato la sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti di velocità accertato con strumenti
elettronici, debba essere soggetto a un'ulteriore sanzione pecuniaria se non fornisce i dati identificativi
del conducente che quei limiti violava «entro il termine di trenta giorni decorrente dalla conoscenza da
parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi».
La seconda sanzione risulta irragionevole e non proporzionale perché la ratio della norma è quella di
identificare il conducente al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie a quella pecuniaria, prima
fra tutti la sottrazione dei punti dalla patente. Risulterebbe ragionevole pretendere dal proprietario del
veicolo, dichiaratosi non responsabile della violazione, che per non subire le sanzioni accessorie
fornisca i dati del diverso conducente, pena l'applicazione automatica e aggiuntiva delle ulteriori
sanzioni. Invece la norma, prevedendo un'altra sanzione pecuniaria che prescinde dall'identificazione
del responsabile, sembra conseguire come unico obiettivo quello di consentire al soggetto che infligge
la sanzione di fare cassa con un'ulteriore sanzione pecuniaria. È da sottolineare il fatto che la seconda
sanzione colpisce il cittadino che ha diligentemente pagato la sanzione pecuniaria prevista per la
trasgressione.
La proposta del presente disegno di legge prevede la distinzione tra proprietario del veicolo che sia
persona fisica e quello che sia persona giuridica. Nel primo caso, al soggetto che entro il suddetto
termine di trenta giorni dal pagamento della sanzione non dichiari le generalità del conducente, si
applicheranno in automatico, se previste, anche le sanzioni accessorie. Solo nel caso in cui la proprietà
del veicolo sia di una persona giuridica si applicherà l'ulteriore sanzione pecuniaria in quanto risulterà
certamente impossibile addebitare le sanzioni aggiuntive a un'identificabile persona fisica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 285, è sostituito dal
seguente:
«2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di
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1.2.1. Testo DDL 2678
punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei
medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi,
ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. Nel caso in cui la violazione sia stata
commessa da persona diversa dal proprietario del veicolo, spetta a quest'ultimo o ad altro soggetto
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un
suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo che omette di fornire i dati identificativi del conducente è direttamente
considerato responsabile della violazione e ad esso si applicheranno le eventuali sanzioni accessorie.
Se l'omissione è commessa da una persona giuridica, senza giustificato e documentato motivo, si
applica l'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica».
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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.