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- Provincia di Cosenza ----------------------------------------------------------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**** **** **** **** **** **** **** COPIA N. 4 / GC del 31 gennaio 2017 OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO NE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019. L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di GENNAIO, alle ore 19,30, a seguito di avviso del Sindaco, si e' riunita la Giunta Comunale, presso la sede del Comune con l'intervento dei Signori: N Cognome e nome 1 BALDINO DOMENICO 2 SALATINO CLEMENTE 3 MADEO ROCCO Presente SI SI Assente SI Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Salatino Clemente e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale dott. Pasquale La Pegna.

N. 4/GC del 31 gennaio 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: - con deliberazione n. 14 del 24/03/2015 la Giunta comunale ha aggiornato il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), periodo 2015-2017; - con deliberazione n. 3 del 24/01/2014 la Giunta comunale ha approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.I.I.), periodo 2014-2016; Visto: - la legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, che prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e lo aggiornino annualmente, a scorrimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno; - che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 831; - l’articolo 41, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; - che il Responsabile anticorruzione elabora e propone lo schema di PTPC; - che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); - che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); - a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva; Vista la proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 predisposta dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), contenente anche una sezione dedicata alla trasparenza che va a sostituire il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il quale, prima dell’approvazione definitiva, viene messo in consultazione pubblica con il fine di ottenere una più larga condivisione delle misure proposte; Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione e della trasparenza;

Acquisiti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

1. di adottare lo schema di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019”, contenente anche una sezione dedicata alla trasparenza, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 2. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali di procedere alla trasmissione dei suddetti documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi, a tutti i dipendenti comunali, al Revisore dei conti; 3. di provvedere alla consultazione pubblica mediante avviso del Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, da pubblicare sulla home page del sito istituzionale dell’ente.

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato 1 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017-2019

INTRODUZIONE

1. La prima edizione del piano triennale di prevenzione della corruzione relativamente al triennio 2014-2016 del Comune di Paludi è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 4 del 24 gennaio 2014, mentre il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 3 del 24/01/2014.

2. Il primo aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 24/03/2015.

3. L’aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione individua le attività nell’ambito delle quali sono state richieste proposte nell’ambito della responsabilità di servizio, a seguito di un monitoraggio complessivo.

4. Nell’adempimento del suddetto obbligo sono state individuate attività a più elevato rischio di corruzione, con le relative cautele, anche sulla base della storia dell’Ente, sulla percezione, da parte dei responsabili competenti, dei servizi assegnati, della casistica di rilievo nelle materie sottoposte a controllo.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

1.1. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

1. I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono: – L’autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione (Sindaco con Decreto n. 1 del 10/01/2014), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; – il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Generale pro-tempore del Comune) ha proposto all’organo di indirizzo politico l’adozione del presente piano.

Inoltre

,

il suddetto responsabile, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; verifica, d’intesa con il responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da

inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività svolta; – tutti i responsabili di posizione organizzativa per il settore di rispettiva competenza svolgono attività informativa e referente nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente piano; svolgono costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento; sono responsabili della pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza (dando, se del caso, disposizioni ai responsabili di ufficio e/o procedimento) nella relativa sezione del sito comunale.

- l’Ufficio Procedimenti Disciplinari svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone l’aggiornamento del codice di comportamento; – tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al responsabile anticorruzione; segnalano casi di personale conflitto di interessi; – collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel presente piano e segnalano le situazioni di illecito.

2. Si riporta di seguito l’organigramma della nuova struttura dell’Ente, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2016: AREA SERVIZIO Affari generali Finanziaria Tecnica e manutentiva Segreteria – Demografico – Polizia Municipale – Relazione con il pubblico – Tributi.

Ragioneria – Personale.

Opere pubbliche – Urbanistica e governo del territorio - Manutentivo e Personale.

1.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

1. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica dei seguenti soggetti: – l’ ANAC che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; – la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo; – la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; – Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; – il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia; – la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

1.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.

1. Prima di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, si è proceduto alla pubblicazione della proposta di piano, nel sito istituzionale di questa Amministrazione. Inoltre, con avviso sulla home page del sito stesso, si sono invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto.

2. Una volta approvato il P.T.P.C. verrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti - corruzione”.

2.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza.

Da quest’anno il piano deve avere anche un’apposita sezione riferita alla trasparenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti, riunendoli in un unico atto.

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). Il Responsabile anticorruzione propone alla Giunta lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:  il piano della performance;  il documento unico di programmazione (DUP).

L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

2.2. Amministrazione trasparente ed accesso civico

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”.

Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate solo il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno essere fatte delle azioni di formazione a supporto dell’implementazione dei vari istituti che, ricordiamolo, sono:  l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;  l’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da pagina 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l’Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni.

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall’articolo 15 della legge 241/1990 visto l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016: “I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.

Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d’unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all’unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.

Per le funzioni trasferite, sono di competenza dell’unione la predisposizione, l’adozione e l’attuazione del PTPC.

Per le funzioni non trasferite il PNA distingue due ipotesi:  se lo statuto dell’unione prevede l’associazione delle attività di “prevenzione della corruzione”, da sole o inserite nella funzione “organizzazione generale dell'amministrazione”, il PTPC dell’unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;  al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell’unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l’analisi del contesto esterno).

La legge 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono. Il nuovo comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Al momento non sono allo studio, da parte del nostro comune, forme associative che vadano in questa direzione, anche per la mancanza materiale di tempo, in quanto il PNA 2016 è stato emanato ad agosto 2016, solo tre mesi prima dell’inizio dello studio del presente documento.

Nei prossimi mesi il Sindaco e la Giunta valuteranno con gli altri comuni della provincia se si potrà o meno redigere un piano in associazione.

Nel frattempo è stato potenziato il nuovo accesso civico.

2.3. il nuovo accesso civico e gli altri diritti di accesso ai documenti amministrativi

L’undici novembre 2016, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è comparso un avviso con cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida sull’accesso civico.

Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee guida definitive; nei prossimi mesi si dovranno attuare tutte le misure previste di un percorso normativo che ha avuto questi passaggi:  Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.

 Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet istituzionale di questo comune.

 Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente”.

2.4.Gli altri diritti di accesso

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l’accesso civico.

Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del Dlgs 33/2013.

In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i seguenti istituti:

2.5.Il diritto di accesso del consigliere comunale

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: Art. 43 - Diritti dei consiglieri.

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2.6.Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o informatica

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Art.

7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.7.Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive

Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP.

2.8.Accesso ambientale

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.

2.9.Accesso sugli appalti

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 Accesso agli atti e riservatezza.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

2.10.Accesso e riservatezza dei dati personali

Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: “come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?” Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all’accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell’accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e motivata nota al comune.

2.11. L’accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:  Basta un’istanza senza motivazione

 Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

2.12. Le esclusioni all’accesso civico generalizzato

Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti o “posizioni delicate”: per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per la tutela della concorrenza commerciale ed industriale.

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all’art. 5 bis comma 6: “Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, […], adotta linee guida recanti indicazioni operative.” L’ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all’inizio di questo capitolo.

2.13. L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente “detenute” dal comune.

È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica)

2.14. L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice”

L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:  l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;  ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

 al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:  Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241  Accogliere immediatamente l’istanza.

 Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati.

Al comma 5 dell’art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33come modificato ed integrato si dice che: “Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione”.

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono:  la protezione dei dati personali;  la libertà e la segretezza della corrispondenza;  gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:  la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;  la sicurezza nazionale;  la difesa e le questioni militari;  le relazioni internazionali;  la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;  la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;  il regolare svolgimento di attività ispettive.

2.15. La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l’istanza:  Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;  Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti

2.16. La segnalazione dell’omessa pubblicazione

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs.

14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

2.17. La trasparenza e le gare d’appalto

Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.

L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:  la struttura proponente;  l'oggetto del bando;  l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  l'aggiudicatario;  l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.

2.18. Il titolare del potere sostitutivo

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”. Vigila sul rispetto dei termini procedimentali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

3. GESTIONE DEL RISCHIO 3.1. Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione

1. Il rischio di corruzione risulta più elevato nelle seguenti attività:

Area di rischio Processi

Acquisizione e progressione del personale Affidamento lavori, servizi e forniture Reclutamento del personale Progressione di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione Definizione dell’oggetto dell’affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del crono programma;

Rischi

Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di reclutare candidati particolari.

Progressioni economiche e/o giuridiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.

Motivazione generica allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.

Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa.

Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un’impresa.

Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara.

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse.

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

Mancanza di sufficiente precisione nella

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Provvedimenti di tipo autorizzatorio Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all’impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un’organizzazione precisa dall’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore; Pressione dell’appaltatore sulla direzione dei lavori, affinchè possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell’andamento reale della realizzazione dell’opera.

Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extraguadagni.

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della commissione.

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.: inserimento in cima ad una lista di attesa); Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambito il cui pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es.: controlli finalizzati all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali;).

Corresponsioni di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle

Provvedimenti di tipo concessorio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati proprie funzioni e dei compiti affidati.

Corresponsioni di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni e dei compiti affidati; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (es.: controlli finalizzati all’accertamento del possesso dei requisiti).

Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi pubblici; Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti; Omissione di controllo sugli introiti derivanti dalle concessioni edilizie; Mancata vigilanza sulle scadenze dei termini fissati nei vari titoli abilitativi edilizi per effettuare i versamenti delle somme rateizzate relative al pagamento del contributo di costruzione.

2. I comportamenti amministrativi deviati rispetto all’imparzialità dell’azione amministrativa per settori risultano individuati nei seguenti rischi:

Struttura responsabile

Affari generali Redazione Piano anticorruzione Servizi elettorali

Ambito del rischio

Aggiornamento albo Personale Iscrizione nelle liste elettorali Anagrafe delle prestazioni Incarico ex art. 110 TUEL Incarichi ex art. 90 TUEL

Rischi / comportamenti illeciti prevedibili

Individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione Irregolare gestione/aggiornamento dell’albo Manipolazione o falsificazione dei dati certificati Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuale incompatibilità Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l’assunzione incarico discrezionale Conferimento di indennità non dovute. Incarico fiduciario totalmente discrezionale

Tributi Servizi scolastici Edilizia privata Procedure di concorso per la selezione del personale Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 Rilevazione presenze del personale Gestione Entrate Determinazione incassi per i servizi mensa e trasporto Certificato di conformità edilizia e agibilità Permesso di costruire Permesso di costruire in sanatoria Comunicazioni per attività libera Denuncia di inizio attività (DIA) Vigilanza edilizia Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante a valutazioni non corrette/inique delle prove; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante a valutazioni non corrette/inique delle prove; Manomissione del sistema elettronico rilevazione delle presente. Falsa attestazione della presenza. Tale rischio è trasversale a tutti i servizi Omesso accertamento – riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme; Omesso controllo; Non corretto calcolo della retta; Omesso accertamento – riscossione delle entrate; Omesso controllo abuso edilizio Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti; Rilascio della proroga di inizio e fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistica-edilizia con conseguente incidenza sull’efficacia del titolo; Rilascio della variante in violazione della normativa urbanistica-edilizia; Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti; Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistica-edilizia; Omesso controllo Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistica - edilizia Omesso controllo di abusi edilizi; Omissione di controllo sugli introiti derivanti dalle concessioni edilizie; Mancata vigilanza sulle scadenze dei termini fissati nei vari titoli abilitativi edilizi per effettuare i versamenti delle somme rateizzate relative al pagamento del contributo di

Urbanistica Tecnico Manutentivo Polizia locale Controllo attività commerciali ed edilizie Controllo della circolazione stradale Servizi sociali Servizi cimiteriali Certificato di destinazione urbanistica Certificato esistenza vincoli urbanistici Lavori pubblici Controlli ambientali Edilizia Residenziale Convenzionata Interventi a sostegno Gestione servizi cimiteriali costruzione Rilascio di certificato incompleto, con destinazioni generiche, contraddittorie ed in violazione della normativa urbanistica - edilizia Omessa o incompleta indicazione circa l’esistenza o l’assenza di vincoli esistenti su immobili ed aree Omesso o irregolare controllo; Modifiche in favore di soggetti; Frazionamento in modo improprio di lavori; Omissione dei controlli – alterazione delle valutazioni; Accordi per il mancato espletamento del procedimento; Mancato accertamento di violazione di legge – cancellazione di sanzioni amministrative – alterazione dei dati; Omessa vigilanza su abusi edilizi; Mancato accertamento di violazione di leggi – cancellazione di sanzioni amministrative – alterazione dei dati; Assegnazioneillegittima degli alloggi per mancatopossessodei requisiti; Violazione delle norme in materia di gare – alterazione delle graduatorie; Omesso controlli a campione delle autodichiarazioni; Arbitrarietà della valutazione effettuata; Relazione circostanziata a cura dell’Assistente sociale contenente le motivazioni per la concessione dell’assistenza economica quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, pur non materialmente allegata e obbligatoriamente riservata; Redazione di atti la cui premessa contenga il puntuale richiamo alle fonti normative e documentali da cui deve derivare la decisione; Scarso o mancato controllo sull’esecuzione dei lavori; Scarso o mancato controllo delle autorizzazioni per i trasporti funebri; Scarso o mancato controllo delle concessioni loculi e aree; Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti delle ditte esecutrice dei lavori; Alterazione nella consistenza delle disponibilità delle sepolture per alterare la libera scelta del privato; Omissione dei controlli alle scadenze delle

Commercio Patrimonio Tutti i servizi Assegnazione autorizzazioni Gestione beni immobili Contratti Espletamento di gare Affidamenti diretti concessioni; Omesso controllo; Illeciti commerciali; Accordi per il mancato espletamento del procedimento; Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; Omesso accertamento – riscossione dei canoni – conteggio errato; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati da parte delle associazioni richiedenti; Mancato controllo, irregolarità o mancanza di D.U.R.C.e antimafia; Stipula di incarico o concessione in assenza di determina, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o privato) volto a favorire il privato; Omesso ricorso al mercato elettronico; Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; Aggiudicazione illegittima; Illegittima iscrizione all’Albo; Errata individuazione della tipologia di gara; Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; Non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; Predisposizione di una bando ad hoc per imprese compiacenti; Manomissione di plichi in ipotesi di procedure aperte; Omesso controllo; Inserimento od omissione di dati che falsino l’effettiva situazione degli affidamenti dell’ente

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

1. L’attività di valutazione del rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

2.

Identificazione del rischio

: consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi.

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

3. I rischi vengono identificati:

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca; b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell' Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio” al P.N.P.C.

4. L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei responsabili di posizione organizzativa per l’area/settore di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione. A questo si aggiunge lo svolgimento di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

5.

L’analisi del rischio

consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

6. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).

7. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

8. L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

9. Per l’attività di analisi del rischio verrà utilizzato il supporto dell’organismo interno di controllo, con il coinvolgimento dei responsabili di posizione organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

10. Le seguenti tabelle di valutazioni del rischio sono state desunte ed elaborate sulla base di quelle indicate nell’allegato 5 del PNA:  Indici di valutazione delle probabilità Domanda 1: Discrezionalità Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato E’ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E’ parzialmente vincolato solo dalla legge E’ parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E’ altamente discrezionale 1 2 3 4 5 Domanda 2: Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 2 5 Domanda 3: Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a.

1 Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Domanda 4: Valore economico Qual è l’impatto del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 1 3 5 Domanda 5: Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No 1 Si 5 Domanda 6: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione … ) Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Si, è molto efficace 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente 3 4 5 A. Indici di valutazione dell’impatto (stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell’Ente) Domanda 7: Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?

Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% 1 2

Fino a circa il 60% Fino a circa il 80% Fino a circa il 100% 3 4 5 Domanda 8: Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (responsabili e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 2 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4 5 Domanda 9: Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale 2 3 Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 4 5 Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull’immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell’evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto riveste nell’organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto 1 A livello di collaborazione o funzionario A livello di responsabile di posizione apicale o di posizione organizzativa 2 3 A livello di dirigente di ufficio generale A livello di segretario generale 4 5 11. Valutazione della rischiosità del processo

Processo

Reclutamento Progressione di 2 2 D.

1 D.

2 D.

3 D.

4 D.

5 D.

6 D.

7 5 2 1 1 5 1 1 1 5 2 3 3 D.

8 D.

9 1 1 1 1 D.1

0 3 3

Probabili tà

(Media da D.1 a D.5) 2,8 1,4

Impatt o

(Media da D.6

a D.10) 2,6 2,0

carriera Conferimento di incarichi di collaborazione Definizione dell’oggetto dell’affidament o Individuazione dello strumento/istitu to per l’affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifiche dell’eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Affidamenti diretti Revoca del bando Redazione del cronoprogramm a Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 2 4 2 3 5 3 1 / 1 4 5 3 3 3 5 1 5 5 2 3 1 1 3 5 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 / / 5 1 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 / / 2 2 2 2 2 4 2 4 5 5 4 2 / / 3 1 3 1 3 5 3 3 2 2 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 / 3,6 3,2 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 3,2 3,4 3,0 3,8 2,6 / 2,0 2,0 / 2,0 2,0 2,0 1,8 2,2 2,0 2,8 3,0 3,0 2,8 2,4

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: concessione di loculi cimiteriali, ammissioni) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 1 2 2 2 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 3 1 3 1 2 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2,6 2,8 2,4 2,4 12. Dalla media dei risultati della tabella precedente, la probabilità potrà essere classificata: 2,0 2,0 2,0 2,0

1- Raro; 2- Basso; 3- Medio; 4- Probabile; 5- Molto probabile.

13. Mentre, l’impatto potrà essere classificato: 1 – Trascurabile; 2 – Basso; 3 - Medio; 4 - Alto; 5 - Catastrofico.

14. Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

15. A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità, per ciascun processo, si collochino i singoli processi: 16. Quando il rischio si va a collocare al di fuori dell’area verde (rischio tollerabile) sarà necessario predisporre delle misure volte a ridurre il rischio che possono essere di diverso tipo: B. Misure volte a ridurre le conseguenze; 1- Misure volte a ridurre la probabilità; 2- Misure volte ad evitare il rischio.

17.

La ponderazione del rischio

consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

18. L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei rischi.

19. Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

4.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione

1. In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultima, l’articolo 6, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 176 non si applica in quanto la formazione è obbligatoria e non discrezionale, così come precisato dalla Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, con deliberazione n. 276/2013.

2. Nell’ambito del piano annuale di formazione è inserita la formazione in tema di anticorruzione.

3. I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i vari responsabili di settore.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

1. La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai componenti degli organi di controllo interno, ai responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio.

2. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. I criteri di selezione debbono essere motivati e resi pubblici insieme ai nominativi selezionati.

4.3.Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

1. Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di docenti, da personale interno all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia (responsabile della prevenzione della corruzione, responsabile dell’Ufficio Procedimento Disciplinari, responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane, responsabili di posizione organizzativa addetti alle attività ad elevato rischio, ecc,).

2. Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, sarà demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel Piano annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione (Università, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni Regionali o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.).

3. A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del precedente punto (3.2.), su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato alle diverse situazioni.

4.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

1. Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e

del Codice disciplinare (o la normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti.

2. Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., avrà come oggetto le seguenti materie: - Normativa anticorruzione e trasparenza; - Piano triennale di prevenzione della corruzione; - Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; - Gestione del rischio; - Codici di comportamento; - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d’interessi; - Normativa sui contratti pubblici; - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti; - Normativa penale sulla corruzione; - Strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione e tematiche settoriali.

4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

1. Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di sei mesi di “tutoraggio”.

2. Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

4.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

1. Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei Responsabili dei servizi e del personale viene previsto la durata minima di formazione di 3 ore al giorno per un minimo di 4 giornate nell’arco del triennio.

4. CODICI DI COMPORTAMENTO 5.1. Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, questo Comune, ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 31/01/2014 il codice di comportamento dei dipendenti a livello di ente apportando le seguenti integrazioni e specificazioni: 3- all’articolo 3 “Regali, compensi ed altre utilità” è stato precisato come verranno utilizzati dall’amministrazione i regali ricevuti anche quelli di modico valore; a) all’articolo 4 “Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni” è stato individuato, in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Inoltre è stato determinato in 30 giorni il termine entro cui il dipendente deve comunicare al proprio responsabile dell’ufficio o servizio la propria

adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio di appartenenza; b) all’articolo 6 “Obbligo di astensione” viene stabilito che il dipendente che deve astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi , ecc. deve comunicarlo immediatamente al responsabile dell’ufficio o servizio per dar modo a quest’ultimo di controllare l’effettività delle ragioni dell’astensione ed eventualmente consentirgli, entro i termini procedimentali previsti, di assegnare la trattazione della pratica ad altro dipendente.

2. Il suddetto codice è consultabile sul sito web del Comune alla sezione: Amministrazione trasparente, Disposizione generali, Atti Generali, Codice disciplinare e codice di condotta.

5.2. Procedura per la gestione delle denunce delle violazioni del codice di comportamento

1. Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al responsabile del servizio o ufficio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la pratica a quest’ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all’Autorità competente.

5.3. Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice

1. La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione.

5.4. La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità

1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente: – la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo; – la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; – la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; – la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei responsabili e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

2. Per l’individuazione delle misure previste in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si rimanda al piano triennale per la trasparenza consultabile sul sito web del Comune alla sezione: Amministrazione trasparente, Disposizione generali, Programma per la trasparenza e l’integrità.

5. ALTRE INIZIATIVE 6.1. – Impossibilità di procedere alla rotazione del personale

1. Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative, ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di personale operante all’interno, non risulta possibile procedere attualmente alla rotazione del personale operante in nessuna delle aree a più elevato rischio di corruzione.

2. A tale scopo viene coinvolto il personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessione formative in house, ossia tramite personale interno, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possono essere utilizzate in una pluralità di settore; lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento e di supporto esterno, per il responsabile neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinchè questi acquisiscano le conoscenze, la perizia e consapevolezza necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata a rischio.

3. Pertanto, nelle more di poter ricorrere ad alcune delle soluzioni organizzative del tipo di unioni di comuni, convenzioni, gestioni associate di funzioni e servizi, che consentono di disporre di un maggior numero di dipendenti su cui poter operare, la rotazione del personale, in questo ente può comportare ogni 5 anni la mobilità anche temporanea per le figure professionali specifiche nel rispetto del titolo di studio e della professionalità del singolo responsabile, il trasferimento dei responsabili del procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione e la firma congiunta del responsabile del procedimento e responsabile di posizione organizzativa su tutti i processi individuati al precedente punto. 4. La procedura sopra descritta dovrà avvenire in modo da assicurare continuità all’azione tecnico-amministrativa dell’amministrazione comunale. Pertanto si attuerà con un affiancamento fra il responsabile di settore o servizio uscente e quello subentrante di almeno 6 mesi.

5. A seguito di quanto sopra ed ove possibile la rotazione dei responsabili di procedimento è disposta dal Responsabile di servizio e per quest’ultimo è disposta dal Sindaco.

6.2. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite

1. Il cumulo in capo ad un medesimo responsabile di posizione organizzativa di diversi incarichi conferiti dall’amministrazione comunale può comportare il rischio di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del responsabile stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del responsabile di p.o. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.

2. Per questi motivi, un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti dell’amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi: – in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione dovrà essere svolta in maniera molto accurata e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istitizionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se

responsabile di p.o., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; – il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione); – gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; – dovrà essere disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei Conti.

6.3. Elaborazione di direttive per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 la situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione comunale e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico.

2. A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

3. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, è prevista la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

4. Comunque, l’accertamento dell’insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l’amministrazione comunale intende conferire gli incarichi avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini ed alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale.

6.4. Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione

1. L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ha disposto che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti

di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (responsabili di posizione organizzativa, responsabili di procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del D.Lgs. n.

163/2006).

3. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni si impartiscono le seguenti direttive: a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; c) verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; d) si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

6.5. Direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e dell’assegnazione ad uffici

1. Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l’Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso; b) all’atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice o responsabile di posizione organizzativa; c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

2. L’accertamento dovrà avvenire: – mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto all’espletamento della pratica; – mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.

3. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso D.Lgs.

4. Alcuni aspetti rilevanti:

– in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del tribunale); – la specifica preclusione di cui alla lettera b) del citato art. 35-bis riguarda l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni di responsabili di posizione organizzativa; – la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata, per il medesimo caso, una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

5. Qualora all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti sopra indicati, l’amministrazione: – si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; – applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013; – provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

6. Qualora la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzione effettuerà la contestazione nei confronti dell’interessato, il quale dovrà essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

6.6. Adozioni di misure per la tutela del dipendente che effettua tali segnalazioni di illecito.

1. Il segnalante invia per posta elettronica o a mezzo del servizio postale o tramite posta interna una segnalazione compilando il modulo predisposto dall’ANAC e reso disponibile dall’amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, nel quale sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. Il fac-simile da utilizzare è scaricabile anche dal sito internet dell’ANAC.

2. Il modulo garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o un collaboratore che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC.

4. Il Responsabile della prevenzione prende in carico la segnalazione per le valutazioni del caso. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una delibazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i soggetti: - Responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto, al fine di valutare l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

- Ufficio Procedimenti Disciplinari, per i procedimenti di propria competenza, al fine di valutare la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; - Autorità giudiziaria per fatti di corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione; - Corte dei conti per fatti di supposto danno erariale; - ANAC per l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; - Dipartimento della funzione pubblica al fine di valutare l’opportunità/necessità di avviare un’ispezione per acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni.

6. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

7. Per incentivare i dipendenti ed evitare che essi possano subire una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, oltre alle segnalazioni aperte, saranno ammesse segnalazioni riservate, nelle quali l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile dell’anticorruzione che riceve la segnalazione. A tal fine si rammenta che: - nel procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; - la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. Della legge n. 241/1990.

6.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

1. Dopo il pronunciamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012 circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa amministrazione comunale, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l’affidamento di commesse.

2. Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che “il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.

6.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

1. L’Amministrazione Comunale, entro il triennio di durata del presente piano, realizzerà un programma informatico, che potrà anche essere legato al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedimentali, con cui possano emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. La competenza del monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria area/settore di attività, ed inoltre, in generale, al responsabile della prevenzione.

6.9. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

1. Inoltre verrà realizzato, sempre entro il triennio di validità del presente piano, un programma informatico che metta in evidenza i rapporti amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o

affinità con i dipendenti. Il soggetto competente all’adozione della suddetta misura è il responsabile della prevenzione.

6.10. Correlazione tra piano della prevenzione e performance organizzativa ed individuale

1. Il piano della prevenzione, il piano della trasparenza ed il codice di comportamento sono strettamente correlati ai risultati raggiunti in tema di performance individuale ed organizzativa.

Pertanto i ritardi e le omissioni di adempimenti commessi dai dipendenti vengono misurati e valutati anche in sede di indennità di risultato.

6.11. Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C. con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

1. Nel termine del triennio di valenza del P.T.P.C. si cercherà di predisporre, nell’ambito delle risorse a disposizione di questa Amministrazione, un sistema di monitoraggio informatico attraverso un sistema di reportistica che permetta al responsabile della prevenzione di monitorare costantemente l’andamento dell’attuazione del Piano dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

2. I report dovranno essere predisposti dai responsabili di posizione organizzativa, ognuno per la propria/o area/settore di appartenenza. La consegna o l’invio dovrà avvenire, improrogabilmente, entro il trenta novembre di ogni anno. Il rispetto del suddetto termine tassativo consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web dell’amministrazione e da trasmettere all’organo di indirizzo politico, entro il 15 dicembre di ogni anno, nonché di aggiornare il piano anticorruzione.

N. 4/GC del 31 gennaio 2017 Letto, confermato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to Salatino Clemente IL SEGRETARIO f.to ________________________________________

COPIA ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Paludi, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Paludi, 07/02/2017 IL RESPONSABILE D'AREA f.to Giuseppe Nunziato Blefari

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n.

267/2000 e s.m.i., ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

Paludi, 07/02/2017 IL RESPONSABILE D'AREA f.to Giuseppe Nunziato Blefari

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2017, Paludi, 07/02/2017 IL RESPONSABILE D'AREA f.to Giuseppe Nunziato Blefari