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Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 1º febbraio 2017 (OR. en) 5845/17 AGRI 54 AGRIORG 10 WTO 20 OIV 2 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: Destinatario: 31 gennaio 2017 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2017) 403 final Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 31.1.2017 che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 403 final. All.: C(2017) 403 final 5845/17 bp DGB 1A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 31.1.2017 C(2017) 403 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 31.1.2017 che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per l'introduzione di processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati. L'obiettivo del presente atto delegato è stabilire tali processi produttivi autorizzati, tenendo conto dei processi produttivi raccomandati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). La presente iniziativa non rientra nel programma REFIT. Tuttavia, la proposta è stata elaborata tenendo in considerazione i principi guida del legiferare meglio. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ La base giuridica del presente atto delegato è il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2. La responsabilità di attuare le disposizioni di detto regolamento spetta agli Stati membri. Tuttavia, è necessario garantire che le norme riguardanti i vini aromatizzati siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, al fine di evitare pratiche ingannevoli, garantire la protezione dei consumatori ed evitare una concorrenza sleale. Pertanto, il legislatore ha conferito alla Commissione il potere di adottare misure, in particolare per quanto riguarda i metodi di produzione autorizzati per l'elaborazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Azioni svolte dai soli Stati membri non sarebbero sufficienti a garantire disposizioni coerenti e non discriminatorie. Inoltre, la necessità di rispettare norme nazionali specifiche creerebbe oneri eccessivi per gli operatori del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e ne aumenterebbe i costi. Questo andrebbe anche a svantaggio dei consumatori, che potrebbero essere indotti in errore per quanto riguarda la composizione o la natura del prodotto finale. 3. VALUTAZIONE, CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 28 Stati membri, si sono volte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per gli aspetti contemplati dal regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica (sottogruppo «vino»), nel corso delle riunioni del 30 maggio e del 19 luglio 2016, nelle quali è stato presentato e approvato un progetto di testo. La bozza del presente atto è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio al momento della convocazione del gruppo di esperti. Inoltre, i processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati discussi nell'ambito di riunioni del gruppo di dialogo civile, nelle quali la Commissione ha raccolto informazioni, pareri e raccomandazioni di esperti di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Tra gli Stati membri e i produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati vi è consenso sui processi produttivi autorizzati dal presente atto delegato, che sono stati stabiliti tenendo conto 1 IT GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14. 2 IT dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Per questo motivo non si è ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto. Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal 23 settembre al 21 ottobre 2016 e non è stato oggetto di osservazioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE. IT 3 IT REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 31.1.2017 che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 2, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue: IT (1) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono tradizionalmente prodotti nell'Unione, rappresentano un settore importante per i produttori e i consumatori e costituiscono un importante sbocco per il settore agricolo dell'Unione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce i requisiti, le restrizioni e le designazioni applicabili alla produzione dei vini aromatizzati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per stabilire i processi produttivi per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati. (2) Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, evitare pratiche ingannevoli e garantire una concorrenza leale fra i produttori, è opportuno definire chiaramente i criteri applicabili alla produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Inoltre, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, la Commissione deve tenere conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). (3) I processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui alla risoluzione OENO 439-2012 dell'OIV, dovrebbero essere utilizzati come riferimento per l'introduzione dei processi produttivi autorizzati nell'Unione. Tuttavia, la consultazione di esperti degli Stati membri e rappresentanti del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ha rivelato che alcuni di tali processi non riflettono pienamente le pratiche di produzione tradizionali dell'Unione. Essi dovrebbero essere pertanto adattati e integrati per rispondere meglio alle esigenze dei produttori per quanto riguarda i metodi di produzione e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti, 2 GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14. 4 IT HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati I processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, a norma del regolamento (UE) n. 251/2014, sono quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31.1.2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 5 IT