Transcript C(2017)

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 1º febbraio 2017
(OR. en)
5845/17
AGRI 54
AGRIORG 10
WTO 20
OIV 2
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
Data:
Destinatario:
31 gennaio 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2017) 403 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
31.1.2017 che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati
per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 403 final.
All.: C(2017) 403 final
5845/17
bp
DGB 1A
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 31.1.2017
C(2017) 403 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.1.2017
che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti
vitivinicoli aromatizzati
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni
geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati conferisce alla Commissione il potere di
adottare atti delegati per l'introduzione di processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di
prodotti vitivinicoli aromatizzati.
L'obiettivo del presente atto delegato è stabilire tali processi produttivi autorizzati, tenendo
conto dei processi produttivi raccomandati dall'Organizzazione internazionale della vigna e
del vino (OIV).
La presente iniziativa non rientra nel programma REFIT. Tuttavia, la proposta è stata
elaborata tenendo in considerazione i principi guida del legiferare meglio.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La base giuridica del presente atto delegato è il regolamento (UE) n. 251/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose 1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2.
La responsabilità di attuare le disposizioni di detto regolamento spetta agli Stati membri.
Tuttavia, è necessario garantire che le norme riguardanti i vini aromatizzati siano applicate in
modo uniforme in tutti gli Stati membri, al fine di evitare pratiche ingannevoli, garantire la
protezione dei consumatori ed evitare una concorrenza sleale. Pertanto, il legislatore ha
conferito alla Commissione il potere di adottare misure, in particolare per quanto riguarda i
metodi di produzione autorizzati per l'elaborazione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Azioni svolte dai soli Stati membri non sarebbero sufficienti a garantire disposizioni coerenti
e non discriminatorie. Inoltre, la necessità di rispettare norme nazionali specifiche creerebbe
oneri eccessivi per gli operatori del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e ne
aumenterebbe i costi. Questo andrebbe anche a svantaggio dei consumatori, che potrebbero
essere indotti in errore per quanto riguarda la composizione o la natura del prodotto finale.
3.
VALUTAZIONE, CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D'IMPATTO
Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 28 Stati membri, si sono volte
nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli, in particolare per gli aspetti
contemplati dal regolamento sull'organizzazione comune di mercato unica (sottogruppo
«vino»), nel corso delle riunioni del 30 maggio e del 19 luglio 2016, nelle quali è stato
presentato e approvato un progetto di testo. La bozza del presente atto è stata trasmessa al
Parlamento europeo e al Consiglio al momento della convocazione del gruppo di esperti.
Inoltre, i processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono stati discussi
nell'ambito di riunioni del gruppo di dialogo civile, nelle quali la Commissione ha raccolto
informazioni, pareri e raccomandazioni di esperti di prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Tra gli Stati membri e i produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati vi è consenso sui
processi produttivi autorizzati dal presente atto delegato, che sono stati stabiliti tenendo conto
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GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
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dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della
vigna e del vino (OIV). Per questo motivo non si è ritenuto necessario effettuare una
valutazione d'impatto.
Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dal
23 settembre al 21 ottobre 2016 e non è stato oggetto di osservazioni.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 31.1.2017
che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti
vitivinicoli aromatizzati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura
e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati 2, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1)
I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono tradizionalmente prodotti nell'Unione,
rappresentano un settore importante per i produttori e i consumatori e costituiscono un
importante sbocco per il settore agricolo dell'Unione. L'articolo 4 del regolamento
(UE) n. 251/2014 stabilisce i requisiti, le restrizioni e le designazioni applicabili alla
produzione dei vini aromatizzati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di
adottare un atto delegato per stabilire i processi produttivi per l'ottenimento di prodotti
vitivinicoli aromatizzati.
(2)
Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, evitare pratiche
ingannevoli e garantire una concorrenza leale fra i produttori, è opportuno definire
chiaramente i criteri applicabili alla produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Inoltre, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, la Commissione
deve tenere conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati
dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
(3)
I processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV per i prodotti vitivinicoli
aromatizzati, di cui alla risoluzione OENO 439-2012 dell'OIV, dovrebbero essere
utilizzati come riferimento per l'introduzione dei processi produttivi autorizzati
nell'Unione. Tuttavia, la consultazione di esperti degli Stati membri e rappresentanti
del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ha rivelato che alcuni di tali processi
non riflettono pienamente le pratiche di produzione tradizionali dell'Unione. Essi
dovrebbero essere pertanto adattati e integrati per rispondere meglio alle esigenze dei
produttori per quanto riguarda i metodi di produzione e alle aspettative dei
consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti,
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GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati
I processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, a norma
del regolamento (UE) n. 251/2014, sono quelli che figurano nell'allegato del presente
regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31.1.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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