239 Norme Antifumo - IIS Leonardo da Vinci PD

Download Report

Transcript 239 Norme Antifumo - IIS Leonardo da Vinci PD

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Leonardo da Vinci”
35137 Padova – Via S. Giovanni di Verdara, 36
Tel: 049/8724155 – Fax: 049/8724196 –e-mail: [email protected]
COMUNICATO 239
del 31.01.2017
Agli studenti
Ai docenti
Ai genitori
Al personale Ata
Oggetto: rispetto della normativa antifumo
Si ritiene opportuno richiamare le principali norme (ispirate al principio di garantire un
ambiente salubre, sensibile al rispetto della persona e della legalità e stili di vita corretti,
prevenendo e scoraggiando l’abitudine di fumare) che regolano il divieto di fumare negli ambienti
scolastici, allo scopo di chiarire alcuni dubbi ricorrenti sulle norme in vigore
La prima legge (“moderna”, esiste anche un R.D. del 1934 che per brevità si tralascia) contro il
fumo è la 584/1975, che include (art. 1 lettera a) tra i locali in cui è vietato fumare le aule
scolastiche. La legge è ancora in vigore per quanto riguarda la parte relativa alle modalità e agli
importi (rivalutati) delle sanzioni.
Successivamente la legge 3/2003 (c.d. “Legge Sirchia”) estende (art. 51 c. 1) il divieto a tutti i
locali chiusi (compresi, dal 10 gennaio 2005, anche i locali privati aperti al pubblico) e pertanto
include anche tutti gli spazi chiusi delle scuole.
Si riportano infine integralmente i primi 4 commi dell’art. 4 della L. 128/2013:
1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle
istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione».
1. bis: Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione
incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico.
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende
sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le
sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni,
nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto
alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.
584, e successive modificazioni.
Tutto ciò premesso, ribadito che la norma preclude a tutti (studenti, docenti, personale ATA,
visitatori) la possibilità di fumare, sigarette elettroniche comprese, in tutti gli spazi dell’istituto,
chiusi o aperti che siano, e che il dirigente deve incaricare il personale preposto all’applicazione
del divieto, con il presente comunicato si stabiliscono regole e procedure per la corretta
applicazione del divieto di fumo.
A)
Soggetti preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo ed alla irrogazione
delle sanzioni
I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal
dirigente nelle persone di tutti i docenti in servizio, come indicato sui cartelli di divieto di fumo.
Tutto il personale scolastico, compresi quindi il personale ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e
di segnalare prontamente ai responsabili preposti eventuali infrazioni riscontrate. A tal fine dovrà
essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza durante l’intervallo, all’esterno
dell’edificio e, durante le lezioni, negli spazi di servizio.
B)
Sanzioni
1. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa
in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini
fino a dodici anni.
2. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni (personale preposto al controllo
dell’applicazione della norma) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in
aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti
disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. In casi di recidiva, la violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in
considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento per l’applicazione
di provvedimenti disciplinari ulteriori, distinti dalla sanzione pecuniaria.
C)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
D)
1.
2.
3.
4.
Procedura di contestazione e notifica
Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui al punto A procedono alla
contestazione immediata, previo accertamento della violazione, utilizzando esclusivamente la
modulistica dell’amministrazione scolastica (reperibile anche sul sito istituzionale).
Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) e una
per la scuola. La compilazione del verbale va completata dalla numerazione progressiva e
dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto.
In mancanza della contestazione immediata al trasgressore, gli estremi della violazione
debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall’accertamento,
mediante raccomandata A/R o consegna a mano.
In caso di trasgressione della norma da parte di minore, chi esercita la patria potestà dovrà far
fronte alla sanzione amministrativa irrogata.
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità
competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla
medesima.
Al personale dipendente della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa.
Pagamento della sanzione
Ai sensi di legge, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione entro il termine
perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notifica.
Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di
legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio,
entro il termine di 60 giorni, la somma di € 220,00.
Il pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore può essere effettuato in
banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 (in triplice copia) secondo le
istruzioni allegate al verbale di accertamento oppure direttamente presso la Tesoreria
Provinciale competente per territorio (Padova);
L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del
versamento alla Scuola, per evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente
competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.
In allegato il modello del verbale di accertamento e le istruzioni per il pagamento con il
modello F23.
Il Dirigente Scolastico
Luca D’Alpaos