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Rottamazione cartelle Equitalia: tutta la verità in 10 punti
31 gennaio 2017
Molti consumatori hanno scritto ai nostri
sportelli per avere informazioni sulla cosiddetta
rottamazione delle cartelle Equitalia. Abbiamo
chiesto al nostro esperto Antonino Armao di
rispondere alle domande più frequenti.
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Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a
Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli
interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e
le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta
ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale
data non risultano ancora notificate. Comunque, per avere informazioni sugli importi che
sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche agli Uffici di Equitalia o
accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.
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Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?
Sì, utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”
disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia (qui
allegato con istruzioni). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31
marzo 2017 allo sportello, oppure inviando il modulo agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito
www.gruppoequitalia.it.
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Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole
integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?
Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il
modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed
esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
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Si può aderire alla definizione agevolata anche in caso di sovraindebitamento?
Si, se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di
“proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6
commi 9bis e 9ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016).
In questo caso è necessario utilizzare lo specifico Modulo – DA2. Il modulo deve essere
compilato in ogni sua parte, può essere compilato anche online, poi deve essere stampato,
firmato e inviato telematicamente alla casella mail/pec della Direzione Regionale di
Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, allegando il file del documento di identità.
Oppure può essere presentato presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
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Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione
agevolata?
Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a
eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
All’interno del decreto fiscale n. 193/2016 non è presente alcuna disciplina che
regolamenti la definizione agevolata dei debiti sottoposti a procedimento. Per questo
motivo, le Commissioni Tributarie Provinciali, hanno due possibilità di scelta: continuare il
processo per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal contribuente convenuto in
giudizio; concedergli il saldo agevolato posticipando la definizione del processo.
In ogni caso chi ha un giudizio pendente è bene che consulti il proprio
legale/commercialista prima di aderire alla rottamazione.
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Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle
agevolazioni previste dalla Legge?
Sì, ma deve pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
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Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?
Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma
dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
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Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?
Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate
richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le
date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la
scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.
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Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione),
oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai,
tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick
o direttamente agli sportelli di Equitalia.
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Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione
agevolata?
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Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i
benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati
saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
HAI BISOGNO DI AIUTO? SCRIVICI ALLO SPORTELLO PER I CONSUMATORI
Autore: Antonino Armao
Data: 31 gennaio 2016
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