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Manuale di utilizzo
Procedure e consigli pratici
Aggiornato al 23/01/2017
SOMMARIO
INTRODUZIONE MANUALE ................................................................................................................................ 3
1. INSERIMENTO DATI RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO ............................................................................. 3
1.1. DATI ANAGRAFICI ................................................................................................................................... 3
1.2. INQUADRAMENTO................................................................................................................................. 4
1.3. ORARIO, DATA ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO ................................................................................... 6
1.3.1. ORARIO NON PREDETERMINATO E SEMPRE VARIABILE ................................................................. 7
1.4. SCATTI PERIODO DI PROVA E FESTIVITA' ................................................................................................ 8
1.4.1. LE FERIE............................................................................................................................................ 8
2. COME IMPOSTARE LA PAGA ........................................................................................................................ 10
2.1. PARTICOLARITA’: INCLUDI IN PAGA ORARIA TFR, FERIE E 13A ............................................................ 13
2.2. CAPIRE LA MASCHERA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................................... 15
2.3. CAPIRE LE IMPOSTAZIONI DI PAGA AVANZATE .................................................................................... 16
3. INSERIMENTO COLLABORATORI ASSUNTI SENZA WEBCOLF ...................................................................... 18
3.1. INSERIMENTO FACILITATO DEI PROGRESSIVI CON CALCOLO AUTOMATICO DEL TFR E CALCOLO DEL
CEDOLINO DA GENNAIO DELL’ANNO IN CORSO ......................................................................................... 18
3.2. INSERIMENTO STANDARD DEI PROGRESSIVI VECCHI ASSUNTI ............................................................ 22
4. PROCEDURA DI ASSUNZIONE ...................................................................................................................... 23
5. COME ELABORARE IL CEDOLINO ................................................................................................................. 24
5.1 INSERIMENTO PRESENZE MENSILI ........................................................................................................ 24
5.1.1. MALATTIA ...................................................................................................................................... 34
5.1.2. ASSENZA NON RETRIBUITA............................................................................................................ 37
5.1.3. MATERNITA’ .................................................................................................................................. 38
5.1.4. INFORTUNIO .................................................................................................................................. 40
5.2. CONSIGLI PER CEDOLINI CORRETTI ...................................................................................................... 42
5.3. BUSTA PAGA: CAPIRE I VARI ELEMENTI ................................................................................................ 43
5.4. CEDOLINO SCARICABILE DAL COLLABORATORE .................................................................................. 46
1
5.4.1. ACCESSO DEL COLLABORATORE DOMESTICO ............................................................................... 48
5.5. APPLICAZIONE WEBCOLF MOBILE ........................................................................................................ 50
5.5.1. ASSEGNAZIONE DELLE CREDENZIALI AL CLIENTE .......................................................................... 50
5.5.2. DOWNLOAD APP. ED INVIO PRESENZE.......................................................................................... 51
5.5.3. RICEZIONE DELLE PRESENZE .......................................................................................................... 52
5.5.4. INVIO CEDOLINI ELABORATI .......................................................................................................... 54
5.5.5. RICEZIONE DEL CEDOLINO ............................................................................................................. 55
6. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO ..................................................................... 56
7. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO.................................................................. 58
8. DIMISSIONI SENZA PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO .......................................................................... 61
9. DIMISSIONI CON PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO ............................................................................. 63
10. CESSAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO .............................................................................. 63
11. CESSAZIONE PER DECESSO DEL DATORE DI LAVORO ................................................................................ 64
12. ANTICIPO TFR............................................................................................................................................. 65
13. TREDICESIMA ............................................................................................................................................. 67
13.1. COME SI ELABORA IL CEDOLINO DELLA 13ESIMA .............................................................................. 68
14. STAMPE ANNUALI PER LA DENUNCIA DEI REDDITI ................................................................................... 73
14.1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CU ...................................................................................................... 74
14.2. DICHIARAZIONE ONERI DEDUCIBILI DATORE DI LAVORO .................................................................. 77
14.3. DICHIARAZIONE SPESE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ................................................................. 79
15. ELABORAZIONI MAV CONTRIBUTI ............................................................................................................. 83
15.1. RICHIESTA DI EMISSIONE MASSIVA MAV ........................................................................................... 84
15.2. ELABORARE MAV IN INPS ON LINE ..................................................................................................... 85
15.3. ELABORARE MAV CESSAZIONE ........................................................................................................... 88
15.4. CONTRIBUTI CAS.SA COLF .................................................................................................................. 93
16. COPIE DELL’ARCHIVIO WEBCOLF ............................................................................................................... 95
2
INTRODUZIONE MANUALE
Questo manuale spiega in modo sintetico i punti principali della gestione del rapporto di lavoro
domestico attraverso il programma. Nasce con lo scopo di aiutare l’utente a stipulare correttamente un contratto valido e ad elaborare i cedolini e i documenti relativi al rapporto. Per questo
motivo, accanto alle procedure, sono stati aggiunti dei consigli pratici, frutto dell’esperienza maturata fornendo assistenza a migliaia di utenti.
1. INSERIMENTO DATI RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Webcolf, nel menù Assunzione, presenta due modalità per inserire i dati:
- modalità standard (cliccando Assunzione | inserimento standard dati datore e dati collaboratore);
- modalità facilitata (cliccando Assunzione| inserimento facilitato dati datore di lavoro | passo 1)
con la quale si può inserire il contratto rispondendo a delle semplici domande, senza avere nessuna conoscenza del CCNL dei collaboratori domestici.
Si consiglia di utilizzare questa seconda modalità, specialmente agli utenti neofiti, tanto che congiuntamente alla pubblicazione della prima versione di questo manuale, l’ordine del menù è stato
modificato per far apparire per primo l’inserimento facilitato: con una serie di domande comprensibili, a cui l’utente è chiamato a rispondere, si arriva in modo quasi automatico e naturale
all’impostazione di tutte le caratteristiche del lavoro domestico che si sta andando ad instaurare.
In questo manuale la spiegazione riguardante l’inserimento dei dati del collaboratore si focalizza
nell’inserimento standard che potrebbe risultare meno intuitivo.
Questa parte del manuale è comunque utilizzabile anche per l’inserimento facilitato, considerato
che i temi trattati sono gli stessi, i flag o le impostazioni variano solo leggermente nell’ordine di
successione delle maschere. Abbiamo lasciato attiva anche la tipologia standard di inserimento,
accanto a quella facilitata, per non disorientare quegli utenti già abituati ad utilizzare la prima modalità di inserimento.
C’è un’esatta corrispondenza tra i dati dell’inserimento standard e quello facilitato, modificando i
dati nei primi vengono modificati anche quelli dell’altro. L’utente può utilizzare l’inserimento facilitato nella prima fase di inserimento e modificare poi i dati tramite l’inserimento standard.
Analizzeremo ora i punti principali della modalità standard dei dati del collaboratore che segue
l’inserimento dei dati anagrafici del datore di lavoro e su cui non vale la pena di soffermarsi considerato che si tratta di campi di tipo anagrafico a cui non corrispondono particolari difficoltà o aspetti giuslavoristici.
1.1. DATI ANAGRAFICI
Nella maschera dei dati anagrafici del collaboratore si possono scegliere 3 operazioni:
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1. inserire un nuovo collaboratore cliccando il bottone “aggiungi collaboratore” oppure
;
2. cancellare un collaboratore selezionandolo nella tendina e cliccando “cancella collaboratore”
oppure
;
3. duplicare un collaboratore: è possibile aggiungere, per il datore selezionato, un collaboratore
già presente nell’archivio dell’account e che è già stato inserito come collaboratore di un altro datore o magari anche dello stesso datore di lavoro in caso di riassunzione. E’ quindi possibile duplicare i dati anagrafici e/o del rapporto di lavoro (paga, livello, orario, regime di convivenza). Ovviamente non vengono duplicati movimenti contabili e cedolini.
Con la duplicazione vanno comunque riviste le maschere per modificare la data di assunzione (e di
eventuale cessazione) e il codice rapporto Inps (comunicato al momento dell’assunzione e diverso
per ogni rapporto di lavoro).
I dati anagrafici principali, visualizzati poi nella lettera di assunzione e nei cedolini sono: nome, cognome, codice fiscale, residenza e luogo di lavoro.
Inoltre, si consiglia di inserire sempre il codice di rapporto di lavoro. Dove si trova tale codice?
Se il collaboratore è già stato assunto, si trova nei mav inviati dall’INPS oppure, se in fase di assunzione, viene indicato nella stampa della comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro, nella 3°
riga del titolo.
A cosa serve? Assieme al codice fiscale del datore di lavoro permette di elaborare il mav on line o
di fare delle modifiche contrattuali nel sito dell'Inps integrato in Webcolf. Per comodità quindi si
consiglia di inserirlo, anche se non è obbligatorio, in quanto utile promemoria e perché viene mostrato dal programma in fase di elaborazione del mav, dove viene aperto in parallelo anche il sito
dell’Inps.
Nella maschera "particolarità sui contributi" se si tratta di collaboratore convivente si inserisce il
flag in "Il lavoratore svolge in regime di convivenza le prestazioni lavorative" e "Il lavoratore fruisce
di vitto e alloggio" mentre, se non si tratta di lavoratore convivente e se nessuna delle altre opzioni corrispondono al caso gestito, non va inserito alcun flag.
1.2. INQUADRAMENTO
L'art. 10 del contratto collettivo colf e badanti classifica i collaboratori domestici tramite alcuni livelli in base alle mansioni, al titolo di studio conseguito e all'esperienza posseduta. Il collaboratore, comunque, va inquadrato in base alle mansioni prevalenti.
Possiamo così riassumere i livelli principali:
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CATEGORIA DI INQUADRAMENTO
MANSIONI
LIVELLO A
- Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all'assistenza di persone. Al compimento dei 12 mesi di
anzianità il lavoratore deve essere inquadrato al livello B con qualifica di
collaboratore domestico polifunzionale.
- Addetto esclusivamente alle pulizie.
- Addetto alla lavanderia.
- Aiuto di cucina.
- Stalliere.
- Assistente ad animali domestici.
- Addetto innaffiatura ed aree verdi.
- Operaio comune. Svolge piccoli interventi di manutenzione e pulizie.
LIVELLO AS
- Addetto esclusivamente alla compagnia.
- Baby sitter: mansioni occasionali di vigilanza dei bambini con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
LIVELLO B
- Collaboratore generico polifunzionale. Addetto a mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali
domestici ecc...
- Custode di abitazione privata.
- Addetto alla stireria.
- Cameriere.
- Giardiniere.
- Operaio qualificato: addetto alla manutenzione con interventi anche
complessi.
- Autista.
- Addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli
ospiti del datore oltre ad essere un collaboratore generico polifunzionale.
LIVELLO BS
- Assistente a persone autosufficienti e addetto ad eventuali attività
connesse al vitto e alla pulizia della casa degli assistiti.
LIVELLO C
- Cuoco
LIVELLO CS
- Assistente a persone non autosufficienti senza un diploma specifico e
addetto ad eventuali attività connesse al vitto e alla pulizia della casa
degli assistiti.
LIVELLO D
- Amministratore dei beni e del patrimonio di famiglia.
- Maggiordomo: mansioni di coordinamento e gestione dell'ambito familiare.
- Governante: mansioni di coordinamento attività di lavanderia, di ca5
meriere, di stiro, ecc..
- Capo cuoco.
- Capo giardiniere: mansioni di gestione e coordinamento attività di cura
aree verdi e manutenzione.
- Istitutore: mansioni di istruzione/educazione dei componenti del nucleo familiare.
LIVELLO DS
- Assistente a persone non autosufficienti in possesso di un diploma
specifico e addetto ad eventuali attività connesse al vitto e alla pulizia
della casa degli assistiti.
- Direttore di casa: mansioni di coordinamento e gestione relative a tutte le esigenze connesse all'andamento di casa.
Va poi specificato che:
1. per persona autosufficiente va inteso un soggetto in grado di compiere le più importanti attività
relative alla cura della propria persona e della vita di relazione.
L’agenzia delle entrate nella circolare del 3 gennaio 2005, n. 2 ha chiarito il concetto di non autosufficienza. Sono soggetti non autosufficienti quelli incapaci di svolgere almeno una di queste attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare indumenti e comunque, le persone che necessitano di sorveglianza continua.
2. Per collaboratore in possesso di diploma va inteso un lavoratore che ha ricevuto una formazione (in Italia o all'estero) nel campo relativo alla propria mansione di minimo 500 ore e un diploma
di attestazione.
1.3. ORARIO, DATA ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO
In questa maschera, nella parte superiore, va inserita solo la data di assunzione.
Se però, si tratta di un contratto a tempo determinato, è necessario apporre il flag alla voce “A
tempo determinato fino al” ed indicare a fianco di tale voce la data del termine contrattuale. E’
importante poi selezionare la motivazione del tempo determinato, infatti, nel caso si tratti di un
collaboratore che ne sostituisce un altro assente, malato, in ferie, in maternità ecc…, i contributi
che verranno applicati saranno più bassi rispetto al normale tempo determinato. Nel caso non si
trattasse di sostituzione, si può inserire il flag sulla voce “altro”. Dopo la riforma del 2014 relativa
al tempo determinato, a seguito del D.Lgs. 81/2015, infatti, non è obbligatorio inserire una motivazione nel contratto a tempo determinato instaurato per motivi diversi dalla sostituzione.
Si ricorda quindi che:
a) non va mai modificata la data di assunzione in caso di variazioni del contratto già in essere o si
perdono tutti i movimenti elaborati precedenti alla nuova data inserita;
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b) se si tratta di tempo indeterminato o di determinato per sostituzione, i contributi sono più bassi
e calcolati diversamente;
c) i tempi determinati con motivazione diversa dalla sostituzione non sono consigliati nel lavoro
domestico: inseriscono una data che è rigida, mentre si ricorda che l’interruzione del rapporto nel
tempo indeterminato è libera e non necessita di alcuna motivazione. Gli unici adempimenti in
quest’ultimo caso, sono la consegna della lettera di licenziamento per iscritto e lo svolgimento del
preavviso.
In questa maschera, quindi, si deve indicare la stessa impostazione comunicata all'Inps in modo
che poi, elaborando il mav, gli importi dei contributi con Webcolf e quelli calcolati con il sito
dell'Inps coincidano.
Per quanto riguarda l'orario, è consigliato inserire un orario contrattuale determinato, su cui si
basa il calcolo delle ferie e anche della 13a. Nell'inserimento mensile le ore proposte come orario
standard si potranno poi modificare indicando ore ulteriori o assenze (si rimanda al successivo paragrafo come elaborare il cedolino).
Ulteriori precisazioni sull’orario e sulla convivenza:
- in caso di collaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore: solitamente 10 ore dal lunedì al
venerdì e 4 ore il sabato con riposo per mezza giornata il sabato e 24 ore la domenica. Può comunque stabilirsi la mezza giornata di riposo in un giorno diverso dal sabato. In casi particolari le
parti concordano come orario di lavoro 9 ore dal lunedì al sabato. In questo caso, però, le ore della
mezza giornata di riposo, che non viene goduta, dovrebbero essere pagate con il 40% di maggiorazione, come previsto dal CCNL colf e badanti nell’art. 14 comma 1.
In questo caso, nell’orario standard, si indicano 9 ore dal lunedì al sabato ma poi nell’inserimento
mensile per ogni sabato va inserito il codice 9RM4,5 perché di 9 ore lavorate 4,5 ore vengono calcolate con la maggiorazione del 40% della paga globale di fatto, ossia della paga compresa della
quota di vitto e alloggio.
- In caso di collaboratrice non convivente le ore massime sono 40 e il giorno di riposo è uno solo:
la domenica.
- Nel caso di contratto con una badante solo per il fine settimana (instaurato per sostituire un altro rapporto di lavoro domestico nei giorni in cui questo prevede la giornata e mezza di riposo) il
contratto è come non convivente, anche se poi può esserci anche una fruizione del vitto e alloggio.
- Nel caso di contratto esclusivamente di assistenza notturna o presenza notturna va stipulato
sempre un contratto in regime di convivenza. Solitamente le ore sono 9 dal lunedì al sabato.
- Se si tratta di contratto B, BS, C, convivente fino a 30 ore va indicato il flag sia sulla voce “il collaboratore è convivente”, sia sulla voce “orario ridotto B, BS e C".
1.3.1. ORARIO NON PREDETERMINATO E SEMPRE VARIABILE
Nel caso di collaboratore non convivente senza orario fisso, è possibile gestire il cedolino in modo
che Tfr, ferie e 13esima vengano calcolati in base alle ore lavorate specifiche del mese, cioè in riferimento alla percentuale di part time.
Si consiglia di utilizzare questa impostazione solo nei casi dove l’orario è particolarmente vario e
non dove le ore mensili sono mediamente le stesse.
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La procedura è la seguente:
- nei dati del collaboratore si indicano zero ore per tutti i giorni settimanali, e se si utilizza
l’inserimento facilitato, si inserisce il flag su orario indeterminato;
- nell’inserimento mensile, che verrà proposto a zero, si indicano le ore lavorate nel calendario;
- nel caso di festività il programma indica in automatico la causale “F” e l’utente deve indicare manualmente la specifica delle ore di festività da pagare ossia 1/26esimo delle ore lavorate di quel
mese.
Ad esempio se la colf ad agosto ha lavorato 60 ore, il 15 agosto va indicato F2,3 (perché 60 : 26 =
2,3).
1.4. SCATTI, PERIODO DI PROVA E FESTIVITA'
In questa maschera solitamente:
- va inserito il flag alla voce "Applica il periodo di prova" per poter stampare la lettera di assunzione corretta;
- non si consiglia di inserire il flag alla voce “calcola gli scatti in modo manuale” perché questa opzione serve per gestire casi particolari, come il caso di un collaboratore che abbia chiesto un prolungato periodo di aspettativa e si intenda sospendere l’anzianità di servizio;
- se fosse necessario indicare gli scatti in manuale va inserito il numero di scatti maturati ad oggi e
va poi indicata la data dell'ultimo scatto e quella di maturazione del prossimo scatto;
- va indicata la data del Santo patrono che andrà considerata come festività (art. 17 del CCNL lavoratori domestici) in modo che il programma possa proporre in automatico il pagamento della festività anche per tale giornata;
- se il collaboratore è inquadrato al livello A e si occupa solo della pulizia generica della casa (senza
stiro, cucina, giardino, assistenza, ecc...) va lasciato -1 nella casella "Mesi di appartenenza al livello
di inquadramento al momento dell'assunzione" perché, al contrario, se non viene inserito il codice
-1, dopo 12 mesi, i collaboratori inquadrati al livello A, passano automaticamente al livello B con
relativo aumento di paga. Infatti, per i collaboratori che si occupano della sola pulizia generale della casa, non è obbligatorio il passaggio al livello successivo.
1.4.1. LE FERIE
a) Ogni colf matura 26 giorni di ferie all'anno, corrispondenti ad un mese e contati dal lunedì al
sabato indipendentemente dai giorni lavorativi dell'orario standard. Se una collaboratrice lavora,
infatti, 1 solo giorno a settimana, non avrà 26 giorni lavorativi di ferie e cioè 26 settimane (6 mesi!)
ma sempre un mese e cioè 26 giorni di calendario; mentre se una collaboratrice lavora tutti i giorni
dal lunedì al sabato, i 26 giorni di cui parla il Ccnl coincidono effettivamente con 26 giorni in cui la
collaboratrice avrebbe dovuto lavorare. In caso di orario part-time quindi, questi 26 giorni vanno
riproporzionati.
Il programma consente di esprimere le ferie in tre modi diversi per consentire agli utenti di non
modificare le loro abitudini nel rapporto eventualmente già in atto. Si precisa che tutte e tre le
opzioni sono identiche sotto il punto di vista economico e la scelta è esclusivamente basata su
motivazioni pratiche che possono aiutare a rendere più semplice la gestione.
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Se si esprimono le ferie in giorni 26esimi (è l’ipotesi prevista di default dal Contratto Collettivo),
nell’esempio di un giorno di lavoro alla settimana, in caso di ferie si dovrà indicare nel programma
“FE” nell'inserimento mensile per tutti i giorni dal lunedì al sabato. In questo modo la retribuzione
della settimana di ferie segnata sarà l’equivalente economico del giorno lavorato.
Si esprimono le ferie in giorni 26esimi solitamente per i contratti full time in cui si lavorano tutti
i giorni dal lunedì al sabato.
Infatti, nel caso di part time sussiste un problema pratico del valore da retribuire in caso di richiesta di un solo giorno di ferie, nel mezzo della settimana, legato a specifiche esigenze del lavoratore
domestico. In questo caso, specie per i part-time molto ridotti, il lavoratore troverebbe la paga
mensile più bassa rispetto alla media, considerate le modalità previste dal contratto di determinare la paga giornaliera di 1/26. Inoltre, in caso di lavoro ad esempio dal lunedì al mercoledì, se il lavoratore richiede di assentarsi il mercoledì, è giusto segnare ferie mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, così da non penalizzarlo nella retribuzione mensile?
b) A tutte queste domande vi è una soluzione pratica facendo maturare le ferie non a giorni
26esimi ma ad ore, considerando il godimento esclusivamente per le giornate lavorative, o anche
le mezze giornate richieste.
In tal caso le ore di ferie che verranno maturate sono calcolate nel modo seguente:
Ore settimanali standard x 4,3334 settimane medie in un mese = X ore di ferie maturate in un anno e corrispondenti a 26 giorni lavorativi.
X ore maturate in un anno pari ad un mese : 12 mesi = Y ore di ferie maturate ogni mese.
In questo caso va indicata la sigla FE solo per i giorni lavorativi o, in caso di richiesta di entrata posticipata o di un permesso di uscita anticipata, si indicano le ore lavorate, poi la sigla FE e poi le ore
di ferie. Se, ad esempio, una colf che lavora solitamente 3 ore il lunedì, ne lavora solo due e 1 ora è
di ferie nel calendario mensile si dovrà indicare 2FE1.
In questo caso la retribuzione è data dal prodotto ore di ferie x paga oraria.
Sintesi: quando esprimere le ferie ad ore e quando in giorni 26esimi?
Si consiglia di inserire le ferie a giorni 26esimi quando il collaboratore lavora da lunedì a sabato per
tutti i giorni.
E’ preferibile esprimere le ferie ad ore in tutti gli altri casi.
Nel programma viene anche inserita la possibilità di esprimere le ferie in giorni non 26esimi ma è
la meno diffusa e la meno consigliabile. Facendo un esempio per una colf che lavora 5 giorni alla
settimana, vengono calcolate in questo modo:
5 gg x 4,3334 settimane medie in un mese = 21,67 giorni di ferie in un anno
21,67 ferie annuali : 12 = 1,81 giorni di ferie al mese contando solo i 5 giorni lavorativi. In questo
caso si indica FE solo per i giorni lavorativi.
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2. COME IMPOSTARE LA PAGA
Il trattamento economico del collaboratore può essere:
a) orario: in caso di collaboratori non conviventi il CCNL prevede una paga base oraria minima a
seconda del livello di inquadramento selezionato;
b) mensile per convivente: in caso di collaboratori conviventi il CCNL prevede una paga mensile; il
programma inserisce comunque nella maschera del trattamento economico (maschera 7 inserimento dati standard o maschera 12 dell'inserimento facilitato) il dettaglio come paga oraria, considerando il risultato del rapporto tra totale mensile diviso il numero di ore lavorative medie di un
mese (determinate dal risultato del valore 4,3334 che sono le settimane medie in un mese x ore
settimanali dell'orario standard).
c) Mensile per non convivente: alcuni utenti preferiscono inserire una paga mensile anche se il
collaboratore non è convivente. Nel trattamento economico la paga minima oraria sarà quella da
contratto e la paga visualizzata nel cedolino sarà invece quella mensile, determinata con lo stesso
sistema del punto b).
La paga base oraria non può essere modificata, essendo stabilita dal CCNL. Per modificare il valore finale accordato con il lavoratore si possono aggiungere dei superminimi nei campi liberi o,
meglio, nel campo acconto futuri aumenti, che permette di effettuare anche alcune operazioni
di tipo automatico.
Come fare per impostare la paga correttamente e quali tipi di impostazioni ci sono?
Utilizziamo come esempio la maschera 7/7 trattamento economico del menù Assunzione | inserimento standard dati collaboratore domestico.
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1. Se si vuole mantenere la paga base minima non si modifica nulla (vengono compilate in automatico paga base oraria ed eventuali scatti di anzianità).
2. Collaboratore non convivente: se si vuole inserire una paga oraria concordata lorda (ossia una
paga alla quale poi vengono detratti i contributi a carico del collaboratore) si indica in basso, nella
casella lordo orario di (sopra in giallo), l'importo concordato e si clicca il bottone
in modo che il programma aggiunga un valore nell'acconto futuri
aumenti (sopra in verde), ossia un superminimo, utile ad arrivare alla paga concordata con il collaboratore.
3. Collaboratore non convivente: se si vuole che la paga oraria concordata inserita sia netta, ovvero non vengano trattenuti i contributi a carico del collaboratore previsti per legge, (sarà il datore
di lavoro a farsene carico pagando entrambe le quote, la propria e quella del collaboratore domestico), si segue la procedura 2 e poi, cliccando il bottone “impostazioni di paga avanzate” a destra
si inserisce il flag al punto 3 (sotto in blu): non trattenere i contributi a carico collaboratore. In
questo modo paga lorda e paga netta corrisponderanno.
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4. Collaboratore non convivente: se si vuole inserire una paga mensile lorda per un collaboratore
non convivente, si indica in basso nella casella “mensile di” l'importo e si clicca il bottone
in modo che il programma calcoli l'acconto futuri aumenti, ossia il superminimo, per
arrivare alla paga mensile concordata. Nel menù “impostazioni di paga avanzate” poi si mette il
flag al punto 1- Assegna una paga mensile al collaboratore non convivente.
5. Collaboratore non convivente: se si vuole che la paga mensile concordata per il collaboratore
non convivente sia netta, si segue la procedura 4 e poi, nel menù “impostazioni di paga avanzate”,
si inserisce anche il flag al punto 3- Sull’importo lordo stabilito non trattenere i contributi a carico
collaboratore. In questo modo la paga lorda sarà uguale alla paga netta e sarà fissa ogni mese
tranne nel caso di assenza, malattia, maternità, infortunio e straordinari.
6. Collaboratore convivente: se si vuole inserire una paga mensile lorda si indica in basso nella casella "mensile di" l'importo e si clicca il bottone vicino
in modo che il programma calcoli l'acconto futuri aumenti, ossia il superminimo, utile ad arrivare alla paga concordata.
7. Collaboratore convivente: se si vuole che la paga mensile concordata sia netta, ovvero non
vengano trattenuti i contributi a carico del collaboratore previsti per legge (e sia il datore di lavoro
a farsene carico in modo completo) si segue la procedura 4 e poi, sempre in impostazioni di paga
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avanzate, si inserisce il flag al punto 3. non trattenere i contributi a carico collaboratore. In questo
modo paga lorda e paga netta risultano corrispondenti.
Nota: impostare una paga netta, quindi senza trattenute, non è un'impostazione prevista per legge
ma, di prassi molto utilizzata. Per legge i contributi dovrebbero sempre essere trattenuti e pertanto la quota del collaboratore non potrà essere portata in detrazione tra i contributi del datore di
lavoro nel calcolo delle imposte. Per legge, non trattenere i contributi a carico collaboratore corrisponde alla scelta di erogare una retribuzione più alta. Per questo motivo la Certificazione Unica di
fine anno (ex Cud) viene stampata, indipendentemente dall'impostazione, inserendo comunque la
parte di contributi a carico del collaboratore.
2.1. PARTICOLARITA’: INCLUDI IN PAGA ORARIA TFR, FERIE E 13^
Premesso che TFR, ferie e 13esima dovrebbero essere corrisposti rispettivamente a fine rapporto
(o massimo con un anticipo annuale), nel momento in cui vengono godute e per la 13esima a Natale, in alcuni casi la collaboratrice richiede il pagamento di questi elementi ogni mese per avere
una retribuzione mensile più alta.
Che fare in questo caso? Le possibilità sono due:
a) pagare mensilmente con voce specifica in busta paga (consigliato)
Procedura con maschere standard:
- nel menù Assunzione | inserimento standard collaboratore domestico | trattamento economico,
togliere se erano già inseriti, gli spunti su “includi rateo TFR”, “includi rateo ferie” e “includi rateo
13a”;
- cliccare poi il bottone
e inserire i flag alle voci 4-Paga i ratei di ferie mensil-
mente con voce specifica in busta paga, 5-Paga i ratei di 13a mensilmente con voce specifica in busta paga
e 6 - Paga il rateo di TFR mensilmente con voce specifica in busta paga;
- cliccare sul bottone “ok” in basso per salvare le modifiche.
Procedura di impostazione del trattamento economico relativo ai ratei di 13°, ferie e TFR con
l’inserimento facilitato:
- entrare nel menù Assunzione | inserimento facilitato dati collaboratore domestico | scegliere variazione | passo 10 e apporre il flag alle voci “E' compreso il pagamento mensile della 13a” “E'
compreso il pagamento mensile delle ferie” “E' compreso il pagamento mensile del tfr” paga ratei
TFR, ferie e 13a mensilmente;
- al passo 11 e togliere gli eventuali flag già indicati alle voci “Includi rateo di 13a sulla paga oraria”
“Includi rateo di ferie sulla paga oraria” “Includi rateo di ferie sulla paga oraria”;
- cliccare “salva e prosegui” in basso per salvare le modifiche effettuate.
In questo modo il programma calcola la retribuzione ordinaria e in aggiunta ad essa i ratei TFR, ferie e 13a in modo separato, con voce in busta paga specifica. Questa opzione è meno contestabile
rispetto a quella b) sotto descritta, perché corrisponde i ratei in modo più evidente nel cedolino
paga, dimostrando l’intenzione delle parti di corrisponderli e riceverli aggiuntivamente con cadenza mensile.
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b) Pagare i ratei ferie, TFR e 13esima in paga oraria, senza voce specifica (sconsigliato e più contestabile)
Procedura con maschere standard:
- entrare nel menù Assunzione | dati standard collaboratore domestico | trattamento economico
e inserire gli spunti in “includi rateo TFR”, “includi rateo ferie” e “includi rateo 13a”;
- cliccare sul pulsante “impostazioni di paga avanzate” e togliere, nel caso fossero già stati indicati,
il flag alle voci “4 - Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga”, “5 - Paga i
ratei di 13a mensilmente con voce specifica in busta paga” e “6 - Paga il rateo di TFR mensilmente
con voce specifica in busta paga”;
- cliccare ok in basso per salvare.
Procedura con inserimento facilitato:
- entrare nel menù Assunzione | inserimento facilitato dati collaboratore domestico | passo 10;
- togliere, se ci sono, gli spunti alle voci “E' compreso il pagamento mensile della 13a” “E' compreso il pagamento mensile delle ferie” “E' compreso il pagamento mensile del tfr;
- al passo 11 inserire il flag alle voci “Includi rateo di 13a sulla paga oraria” “Includi rateo di ferie
sulla paga oraria” “Includi rateo di Tfr sulla paga oraria”;
- cliccare salva e prosegui per salvare le modifiche.
Il programma calcola la retribuzione comprensiva dei ratei TFR ferie e 13esima senza voce specifica in busta paga.
Note:
- alcuni utenti che utilizzano l'inclusione delle ferie in paga oraria, ci hanno chiesto di far maturare
comunque nel cedolino le ferie mensili che però al momento del loro godimento e indicazione
quindi di “FE” nell’inserimento mensile, non vengono retribuite (secondo il concetto che il pagamento è già avvenuto nel corso dei mesi). Per fare ciò, è necessario inserire lo spunto nel menù
Assunzione | inserimento facilitato collaboratore domestico | passo 11, alla voce "Pur con ferie
nella paga mostra comunque le ore sul cedolino" oppure nel menù Assunzione | inserimento standard collaboratore domestico | trattamento economico | impostazioni di paga avanzate, alla voce
“Mostra e calcola le ferie in fondo al cedolino anche se sono ricomprese nella retribuzione”.
- Nel caso si scelga di corrispondere il Tfr tramite rateo in paga oraria, nella CU (ex Cud) tale somma non sarà inserita nell’apposito spazio dedicato al Tfr liquidato nell’anno (in quanto avente una
tassazione separata nella dichiarazione dei redditi), ma viene inserita alla voce “Retribuzione lorda” e quindi va a formare l'imponibile fiscale dell’anno, peraltro in linea con le disposizioni della
legge di stabilità 2015 che prevedono che in caso di pagamento mensile del TFR la tassazione sia
quella ordinaria.
- Si consiglia in caso di pagamento mensile dei ratei di ferie, TFR e 13esima di preparare due righe ove le parti concordano tale modalità, (firmata da entrambe le parti), da conservare in caso
di contestazione.
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2. 2. CAPIRE LA MASCHERA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Paga base: nella prima riga della maschera viene indicata la paga minima contrattuale dell'anno
(selezionato a sinistra), in base al livello di inquadramento indicato nelle maschere precedenti.
Il campo della paga base non è editabile (modificabile) in quanto dev’essere sempre garantita almeno la paga minima sindacale.
Indennità di funzione: il valore è liberamente modificabile ma, se l'inquadramento è il D o il D Super, per queste categorie è prevista in automatico tale indennità, che è determinata quindi dal
Ccnl. Essendo l’indennità di funzione, voce editabile nella maschera di trattamento economico, nel
caso di inserimento di un importo inferiore a quello stabilito dal Ccnl per i livelli D e DS, questo
viene riportato in automatico al valore minimo stabilito. Si consiglia comunque di non inserire nulla in questo campo tranne nel caso di inquadramento D o DS.
Scatti di anzianità:
la casella contiene il numero di scatti (uno ogni biennio per un massimo di 7) e l'importo relativo
determinato in base al livello di inquadramento. Ogni scatto è il 4% della paga base contrattuale
dell'anno in corso (non il 4% della paga totale o della paga base più il superminimo). L'aggiornamento degli scatti è automatico, in base alle scadenze dei vari bienni, calcolate a partire dalla data
di assunzione.
Si consiglia di non inserire l'opzione manuale ma con questa opzione è possibile anche modificare
l'importo dello scatto.
Campi a testo libero: in questi due campi oltre ad un eventuale superminimo orario è possibile
specificare una nota descrittiva del tipo di voce (Super. assorbibile - Indennità lavoro esterno - Indennità disponibilità - ecc…) che poi viene riportata nel cedolino paga.
Straord. forfetizzato: in questa casella può essere inserito un importo a titolo di compenso forfettario per il lavoro supplementare o straordinario eventualmente svolto. Da notare che il valore
mensile dovrebbe sempre compensare la media del lavoro eseguito in più rispetto alle ore ordinarie ed eventuali accordi di forfetizzazione non corrispondenti, rischiano di innescare un contenzioso che vedrebbe il datore di lavoro costretto a pagare le differenze tra quanto erogato e il valore
dello straordinario svolto. Il valore da inserire dunque dovrebbe essere il seguente: se la paga oraria è pari a 10 euro e normalmente vengono eseguite, a livello mensile, circa 2 ore di straordinario
alla settimana, l'importo non dovrebbe essere inferiore a 10 x 10% (maggiorazione nelle prime 4
ore settimanali) x 2 (ore di straordinario nella settimana) x 4,3333 = 95,33 €. La determinazione
dell'importo orario va fatta suddividendo i 95,33 € per il numero di ore fatte nel mese, per esempio in caso di lavoro a 40 ore la settimana (40 x 4,333 settimane medie in un mese = 173) dunque
95,33 : 173,33 = 0,55 €.
Indennità assorbibile - Acconto futuri aumenti: questi due importi, in base alla loro descrittiva assegnazione, possono essere assorbiti in occasione di aumenti contrattuali al fine di mantenere invariato l'importo della retribuzione del collaboratore. Si consiglia sempre l'uso della voce acconto
futuri aumenti perché consente degli automatismi in fare di impostazione del lordo / netto concordato. Nel campo futuri aumenti viene inserita la differenza tra la paga minima contrattuale
prevista per il livello scelto e quella concordata. Se la paga concordata è di 8 euro e la paga base
minima contrattuale di 6 in questo campo va inserito 2.
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Includi rateo ferie - Includi rateo tredicesima - Includi rateo TFR: si veda paragrafo: 2.1. In queste
caselle vanno inserite le quote di TFR, ferie e 13esima maturate mensilmente ma incluse in paga
oraria (opzione non consigliata) e non con voce specifica in busta paga.
NOTA: corrispondere il rateo ferie e il rateo di tredicesima mensilmente non è conforme alla contrattazione collettiva. Corrispondere il trattamento di fine rapporto mensilmente è contrario a
quanto previsto dall'art. 2118 del c.c. e, in caso di vertenza, il lavoratore potrebbe vedersi riconoscere il diritto a ricevere nuovamente quanto già ricevuto nel corso dei vari mesi. L'opzione è stata
inserita a seguito delle continue richieste degli utenti che non desideravano modificare abitudini
già acquisite.
Indennità sostitutiva colazione-pranzo / cena / alloggio: se il lavoratore è convivente il CCNL prevede, nel caso in cui il vitto e l'alloggio non siano corrisposti in natura, che venga monetizzata
un'indennità sostitutiva.
Nonostante il valore da corrispondere possa essere modificato con un importo non inferiore a
quello previsto dal CCNL, il programma, se tale campo non viene impostato, calcola in automatico
il valore minimo corretto previsto dal CCNL nazionale dell'anno di calcolo del cedolino. Questi
spunti vanno inseriti solo se il vitto e/o l'alloggio non sono mai corrisposti in natura per i giorni lavorativi mentre per il vitto e alloggio da monetizzare in forma occasionale, solo per alcuni giorni,
può essere utilizzata un’apposita voce nell'inserimento mensile del cedolino (“ind. sost vitto alloggio” selezionata da una delle tre righe in basso con menù a tendina sotto il calendario mensile che
si trova nel menù Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile).
2.3. CAPIRE LE IMPOSTAZIONI DI PAGA AVANZATE
Entrando nel menù Assunzione | inserimento standard collaboratore domestico | trattamento economico (maschera 7/7), si ha a disposizione una finestra con varie opzioni d’uso meno comuni.
- Assegna una paga mensile al collaboratore non convivente.
Indipendentemente dalle ore lavorative del mese, al collaboratore non convivente viene corrisposta una paga mensile sempre uguale, maggiorata di eventuali festività e diminuita a seguito di assenze non retribuite (malattia oltre 15 giorni, assenze, ecc...). Selezionando questa opzione, il collaboratore non convivente viene pagato sempre con un mensile fisso, indipendentemente dalle
ore di lavoro che possono variare in base al numero di giorni del mese e alla disposizione delle settimane nel mese.
- Assegna un premio mensile per raggiungere un netto concordato sempre uguale.
Apponendo questo flag e indicando sotto, nel campo “Netto mensile concordato” l’importo corrispondente, con il calcolo del cedolino, viene corrisposto mensilmente un premio utile a raggiungere il netto concordato. L’importo netto da pagare risulta quindi ogni mese perfettamente uguale.
Se invece la paga dovesse risultare superiore, ad esempio per la presenza di una festività, di straordinario, etc., il programma interviene con una trattenuta solo se si spunta anche la voce “effettua una trattenuta se il netto è superiore”. Non si consiglia comunque l'opzione del netto fisso preferendo invece la paga variabile (quindi nessuno spunto al punto 2) perché, nel caso di assenze,
malattia, straordinari, la retribuzione mensile non risulterebbe decurtata.
- Sull'importo lordo stabilito non trattenere i contributi a carico del collaboratore . Con questa
opzione, nell'elaborazione del cedolino, i contributi INPS a carico del collaboratore domestico non
vengono trattenuti e vengono fatti pagare totalmente al datore di lavoro. La paga lorda coincide
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quindi con la paga netta. Questa opzione è stata implementata perché molte persone concordano
una paga netta con la colf ma, attenzione: il datore di lavoro domestico non ha il ruolo di sostituto
d'imposta e quindi non effettua le trattenute fiscali; la paga netta così corrisposta sarà comunque
poi soggetta alle trattenute dovute al calcolo delle tasse calcolate a fine anno dal patronato o dal
Caf, che il collaboratore dovrà autonomamente incaricare alla presentazione dei suoi redditi. Solamente se l’importo percepito sarà inferiore, nell’anno, a 8.000 €, non sarà soggetto a tassazione.
- Paga i ratei di ferie, 13esima e TFR mensilmente. Oltre alla paga verrà inserita la quota dei vari
ratei con voce specifica in busta paga. (A tal fine si veda il paragrafo 2.1)
- Non corrispondere incidenza indennità sostitutiva ed altri elementi su 13a. La 13esima va calcolata sulla paga di fatto e quindi nel caso dei collaboratori conviventi dovrà essere maggiorata della
quota di vitto e alloggio mensile, indipendentemente che la stessa sia corrisposta in natura o come
indennità sostitutiva. Nel caso non si volesse maggiorare la 13esima, premesso che ciò potrebbe
essere oggetto di contestazione, si può inserire il flag in questa opzione prima di effettuare il calcolo del cedolino (o, dopo avere inserire il flag, è necessario rieseguire il calcolo).
- Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante le ferie/festività. Questa opzione è utile quando il collaboratore domestico, pur fruendo delle ferie, non abbandona l'abitazione del datore di lavoro, usufruendo anche durante il periodo feriale del vitto e alloggio in
natura. Se viene inserito il flag le ferie, per le quali il contratto prevede che debbano esse––re
maggiorate per il vitto e l'alloggio, vengono retribuite semplicemente con la quota oraria o la quota giornaliera, senza alcuna maggiorazione.
- Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante la malattia / infortunio. Tale impostazione va utilizzata quando il collaboratore convivente (che solitamente percepisce vitto/alloggio in natura) permane presso l’abitazione del datore/assisto. Quando un collaboratore è in malattia infatti, si presume che tale periodo venga svolto dallo stesso presso la propria
abitazione o quella di un familiare e quindi il programma di default corrisponde l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio dato che il collaboratore non ha potuto riceverla in natura, tramite la voce
40 “Ind.sost.vitto/alloggio su assenze”.
Se però il collaboratore non ha altra residenza o luogo presso il quale risiedere durante la malattia,
permane presso l’abitazione del datore/assistito e di conseguenza percepisce il vitto/alloggio in
natura. In tal caso per non corrispondere l’indennità sostitutiva tramite la voce 40, si rende necessario utilizzare il flag in oggetto.
- Per i conviventi riproporziona la paga se l'orario svolto è inferiore a 54h settim.(tempo pieno)
Si tratta di un'opzione inserita su richiesta degli utenti ma non prevista per legge e che potrebbe
essere oggetto di contestazione. Il contratto prevede, infatti, che l’importo mensile da corrispondere per i collaboratori conviventi sia quello tabellare e dunque intero indipendentemente dalle
ore medie lavorate. Anche se è possibile stipulare rapporti con meno di 54 ore dunque la paga
mensile da pagare è quella minima prevista. L'unico caso in cui la paga può essere inferiore è per
gli inquadramenti B, BS e C, per i quali è possibile anche stipulare un contratto ridotto da 2 a 30
ore per cui il mensile fisso è quello per le 30 ore.
- Non effettuare l'applicazione della Cas.sa Colf. Il programma in automatico calcola i contributi
cas.sa colf. Se inserito il flag non vengono calcolati né sul cedolino, né nel bollettino mav.
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- Mostra e calcola le ferie in fondo al cedolino anche se sono ricomprese nella retribuzione. Questa opzione ha effetto solo nel caso sia stato impostata l’inclusione in paga oraria del rateo ferie (si
rimanda al paragrafo 2.1).
- Non pagare contributi su ferie non godute e preavviso al momento del licenziamento. L'Inps, a
seguito di apposito chiarimento, richiede il pagamento dei contributi sulle ferie non godute e sul
periodo di mancato preavviso pagati al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il programma effettua in “elaborazioni mav in Inps online” del menù cedolini e fasi mensili, in questo
caso, il calcolo dei contributi aumentando i valori ricomprendendo tali ore. Per non pagare i contributi su tale periodo va spuntata questa opzione. Si precisa però, che il mancato pagamento, può
essere comunque contestato dal lavoratore.
- Non conviventi: prestazioni continuative se superiori alle 6 ore giornaliere (art. 15, c. 8 CCNL).
Il contratto collettivo prevede che il collaboratore non convivente, che svolge 6 o più ore consecutive, abbia diritto al pranzo. In sostituzione, flaggando questa opzione, tale valore viene riconosciuto come indennità aggiuntiva alla retribuzione per tutti i giorni dell'orario standard in cui si inseriscono 6 o più ore.
3. INSERIMENTO COLLABORATORI ASSUNTI SENZA WEBCOLF
Se una collaboratrice è già stata assunta è comunque possibile cominciare a gestire il rapporto di
lavoro senza rielaborare tutti i cedolini precedenti.
Si consiglia a chi non ha esperienza o non ha nessun cedolino del periodo precedente, di seguire
l’inserimento facilitato ai passi 13 e 14, spiegato al paragrafo 3.1. Per gli studi professionali e per
utenti esperti risulta invece più veloce l’inserimento standard, spiegato sotto al paragrafo 3.2.
3.1. INSERIMENTO FACILITATO DEI PROGRESSIVI CON CALCOLO
AUTOMATICO DEL TFR E CALCOLO DEL CEDOLINO DA GENNAIO
DELL’ANNO IN CORSO
Webcolf dà la possibilità di inserire un collaboratore già assunto negli anni precedenti a quello attuale senza dover calcolare tutti i cedolini dalla data di assunzione.
Per maggior facilità di gestione si consiglia di calcolare i cedolini da gennaio dell’anno in corso
indicando progressivi TFR, ferie e 13esima a dicembre dell’anno precedente.
Ad esempio, se la lavoratrice è stata assunta nel 2002 ma si elaborano i cedolini da gennaio 2015 si
inseriscono i progressivi a dicembre 2014 e si calcolano le buste paga a partire da gennaio 2015
(vedi esempio nelle varie figure successive). Ciò al fine di permettere l’elaborazione dei documenti
di fine anno come la Comunicazione Unica, la dichiarazione per portare in detrazione i contributi,
etc.
I passi da seguire sono:
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1. entrare nel menù assunzione | inserimento facilitato dati datore e poi dati collaboratore e rispondere alle domande delle varie maschere indicando le condizioni contrattuali (inquadramento,
orario, paga ecc..) di gennaio dell'anno in corso.
2. Al passo 10/15 del collaboratore a sinistra si deve, infatti, selezionare il mese di gennaio
dell’anno in corso e cliccare ok prima di rispondere al questionario di impostazione paga, cliccare
poi salva e prosegui fino al passo 13/15. (come nella figura di esempio)
3. Proseguire fino al passo 13/15, selezionare l’opzione “inserire progressivi alla fine del mese di”
ed indicare dicembre dell'anno precedente a quello dell'elaborazione compilando la casella ferie
residue se ci sono ferie arretrate e lasciare in bianco le altre caselle.
4. cliccare salva e prosegui in basso e continuare con l'inserimento del TFR al passo 14.
Ci sono più opzioni, come si vede in figura sotto.
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a) Scegliendo l'opzione 1 “TFR maturato alla dine del mese di dicembre”, va inserito nella prima
casella il TFR maturato fino all'anno precedente a quello in cui si inseriscono i progressivi.
Quindi, nel caso della figura in esempio, elaborando i cedolini a gennaio 2015 e inserendo i progressivi a dicembre 2014 nella prima casella si dovrà inserire il TFR maturato a fine 2013.
Nella seconda casella va invece inserita la retribuzione dell'anno in cui stiamo inserendo i progressivi e quindi, nel nostro esempio si dovrà inserire la retribuzione dell'anno 2014 totale.
Quindi il programma prende in considerazione il TFR a fine 2013, lo rivaluta alla fine 2014 e somma con il TFR maturato nell’anno, dunque nel 2014, esempio:
b) Scegliendo l'opzione di inserimento del TFR mediante l'indicazione della retribuzione corrisposta e gli anticipi anno per anno, si deve inserire nella prima colonna la retribuzione annuale
compresa di 13esima e gli anticipi in seconda colonna.
Poi si dovrebbe cliccare salva ed aggiorna in alto. In questo modo il programma calcola il TFR totale compreso di rivalutazione e lo aggiorna con il cedolino successivo.
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c) Scegliendo l'opzione di inserimento del TFR mediante l'indicazione della retribuzione corrisposta e gli anticipi mese per mese, si dovrebbe inserire nella prima colonna la retribuzione mensile
di ogni mese e per dicembre la dodicesima e la tredicesima sommate assieme, gli anticipi nella seconda colonna. Cliccare poi salva ed aggiorna in alto, alla fine. In questo modo il programma calcola il TFR totale compreso di rivalutazione e lo inserisce nel cedolino successivo che nel nostro esempio sarà quello di gennaio 2015.
6. Nel menù Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile delle presenze:
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- indicare a sinistra gennaio dell'anno in corso e poi cliccare ok. Nel nostro esempio, quindi, si indica gennaio 2015, come in figura sotto. Cliccando calcola e ricalcola elabora il cedolino di gennaio
2015. Poi si può cliccare stampa.
Va precisato che non devono essere ricalcolati mai i cedolini del mese i cui si sono inseriti i progressivi, ossia il mese di dicembre 2014, per non perdere i dati inseriti manualmente.
Si consiglia poi, per vedere se i cedolini sono aggiornati, dopo l'elaborazione, di entrare in cedolini
e fasi mensili | calcolo buste mensili: i mesi dell’anno attuale devono essere tutti sullo stato di ok.
3.2. INSERIMENTO STANDARD DEI PROGRESSIVI VECCHI ASSUNTI
Con l’inserimento standard dei progressivi, chi è più esperto del settore (oppure chi ha già delle
buste paga per il periodo precedente) può decidere di elaborare i cedolini con Webcolf in qualsiasi
mese dell’anno in corso, inserendo i progressivi nel mese precedente a quello in cui si vuole cominciare ad elaborare direttamente le buste paga. In questo caso però l’utente deve essere a conoscenza di tutti i dati richiesti.
Una volta inserito il trattamento economico dei dati collaboratore del mese in cui si decide di calcolare i cedolini si entra in assunzione | dati collaboratore | progressivi vecchi assunti e si compila
la maschera indicando prima a sinistra il mese precedente a quello del calcolo e poi si clicca inserisci. Ad esempio, se si vuole calcolare il cedolino di aprile si indicano i progressivi di marzo:
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Si deve poi entrare nel menù cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, selezionare a sinistra il
mese del calcolo (sempre il mese successivo di quello di inserimento manuale dei progressivi) e si
clicca in alto a destra calcola, ricalcola e stampa.
Seguendo questa procedura e calcolando i cedolini dell’anno sarà possibile comunque stampare la
Certificazione Unica (ex Cud), dichiarazione oneri deducibili e dichiarazione spese per persone non
autosufficienti delle stampe annuali anche per i rapporti gestiti nel corso dell’anno.
4. PROCEDURA DI ASSUNZIONE
- Inserimento dei dati:
Inserire i dati del datore e del collaboratore. Si può procedere partendo dalla pagina di benvenuto,
con il bottone “Assumere un collaboratore domestico” oppure, dopo aver fatto l’accesso alla pagina principale, dal menù 1 – Assunzione | Inserimento facilitato dati datore di lavoro e proseguendo rispondendo alle domande fino al passo 12/12.
- Lettera di assunzione:
Stampare la lettera dal menù 1 - Assunzione | Lettera di assunzione.
- Comunicazione all’Inps:
Comunicare all’Inps l’inizio del rapporto entro la mezzanotte del giorno precedente a quello
dell’assunzione.
Le modalità di comunicazione sono due:
a) tramite il Contact Center dell'INPS, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari.
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b) tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù 1. Assunzione | Inps servizi al cittadino | servizi di rapporto di lavoro domestico | iscrizione rapporto di lavoro.
Per procedere nel secondo modo si dovrà essere in possesso del codice PIN del sito Inps che può
essere richiesto al seguente link https://serviziweb2.Inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
Si deve poi stampare, una volta compilata l’iscrizione, la ricevuta e conservarla.
La comunicazione, in entrambi i modi ha efficacia anche nei confronti del Ministero del lavoro,
dell'INAIL, nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo e sostituisce anche il modello Q
(non più in vigore dal 15 novembre 2011) poiché contiene i dati del permesso di soggiorno obbligatorio. Non è quindi necessario altro modulo o comunicazione da inviare allo sportello unico per
l'immigrazione.
- Comunicazione alla pubblica sicurezza (solo per conviventi extracomunitari)
Entro le 48 ore dall’assunzione va inviata, per raccomandata o pec, la lettera del menù 1 - Assunzione | lettera convivenza alla pubblica sicurezza per comunicare l’ospitalità di una persona extracomunitaria.
5. COME ELABORARE IL CEDOLINO
Entrare in Cedolini e fasi mensili | inserimento mensile | indicare il mese a sinistra. Il programma
propone in automatico le presenze prelevandole dell’orario standard inserito in fase di assunzione
e verificando se vi sono delle festività che cadono nel mese di elaborazione.
5.1 INSERIMENTO PRESENZE MENSILI
Se il collaboratore ha lavorato normalmente per tutto il mese è sufficiente cliccare nella maschera
dell’inserimento mensile in alto a destra calcola, ricalcola, stampa e poi rendi definitivo.
Per i casi particolari è possibile aggiungere delle causali mediante delle sigle direttamente nella casella accanto al giorno.
L’utente a riguardo, può anche guardare il nostro video che trova nel menù Cedolini e fasi mensili
| inserimento mensile, cliccando in alto a sinistra sul pulsante rosso, che apre una finestra Youtube.
La regola di indicazione è la seguente:
ore lavorate + sigla + ore specifiche a cui tale sigla si riferisce
NB. se si indica ore lavorate + sigla senza ore specifiche il programma calcola lo stesso numero di
ore previste dall’orario standard dati collaboratore previste per quella giornata. Ad esempio se una
colf, in una giornata, ha goduto di due ore di ferie e ha lavorato 4 ore si indica la sigla 4FE2.
Nella tabella sotto trova le sigle più utilizzate:
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Legenda tabella:
Somma:
la causale contribuisce a formare l'orario totale giornaliero di lavoro;
Percentuale: maggiorazione sull'ora ordinaria applicata utilizzando la causale interessata;
A Tfr:
la causale contribuisce alla formazione del TFR (1) o serve a togliere i
giorni utili (-1);
H lavoro:
CODICE
A
AD
BE
F
se uguale a “True” si incrementano come ore lavorate.
DESCRIZIONE SOMMA PERCENTUALE
A TFR
H LAVORO
Assenza occasionale non
1
0
-1
False
retribuita
A va inserito solo nel caso di assenza occasionale senza specifica di ore
e solo nel giorno lavorativo contrattuale. Essa prevede la normale maturazione dei ratei di ferie, 13esima e TFR.
Assenza per
1
0
-1
False
sospensione
AD va indicato per tutti i giorni, festività comprese e serve per i periodi
di assenza non retribuita. Se AD viene segnato per più di metà mese
nello stesso cedolino i ratei di TFR, 13esima e ferie non maturano.
Congedo Ma1
0
True
trimoniale
In caso di matrimonio, al collaboratore spetta un congedo di 15 giorni
retribuito. In caso di convivenza spetta inoltre l'indennità di vitto e alloggio (se non ne usufruisce in natura). Va indicata la sigla BE senza
specifiche di ore per 15 giorni di calendario consecutivi.
Festività
2
0
0
True
Premesso che viene proposta in automatico dal programma, si inserisce per i giorni previsti dall'art. 17 del CCNL. Per i conviventi va segnata
per i giorni di lavoro e di domenica; per i non conviventi, invece, va indicato per tutti i giorni, lavorativi o meno, con ore pari ad 1/6 delle ore
settimanali.
FE
Ferie
1
0
0
True
Il codice FE va inserito per tutti i giorni di ferie dal lunedì al sabato, sia
per i giorni lavorativi che per quelli di riposo (se le ferie sono espresse
in ore si può indicare FE anche solo per i lavorativi).
I
Infortunio
1
0
True
Si indica “I” senza specifiche di ore dalla giornata successiva al giorno
di infortunio o malattia professionale certificata perché la giornata in
cui è successo l'evento si indica come lavorativa. I primi 3 giorni di infortunio il datore deve corrispondere la retribuzione globale di fatto,
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ovvero, in caso di convivente compresa di indennità di vitto e alloggio
(solo se il collaboratore non è degente all'ospedale o al domicilio del
datore di lavoro).
IR
Ricaduta infortunio
1
0
True
Questo codice si usa quando viene prolungato un periodo di infortunio
per non pagare nuovamente i primi tre giorni.
LF
LFV
LD
Lavoro Festi1
160
True
vo
LF, a differenza di LD comprende l'ora + la maggiorazione.
LF va utilizzato in questi 4 casi:
1. collaboratore non convivente che lavora di domenica. Si indica LF
seguito dal numero di ore lavorate per avere la maggiorazione del 60%
della paga totale.
2. Collaboratore non convivente che lavora in una festività infrasettimanale. Si indica F seguito dalle ore proposte dal programma e poi LF
seguito dal numero di ore lavorate e verrà pagata la festività, che il collaboratore riceverebbe anche se riposasse, e il lavoro festivo maggiorato del 60% sulla paga totale.
3. Collaboratore convivente che lavora di domenica ma non riceve il
vitto e alloggio. Si indica LF seguito dalle ore lavorate per avere la
maggiorazione della paga globale di fatto ovvero compresa della quota
completa di vitto e alloggio.
4. Collaboratore convivente che lavora in una festività infrasettimanale ma non riceve il vitto e alloggio. Si indica F seguito dalle ore proposte dal programma e LF seguito dalle ore lavorate per avere la maggiorazione della paga globale di fatto ovvero compresa della quota completa di vitto e alloggio.
Lavoro Festi1
160
True
vo con vitto
LFV va utilizzato in questi 2 casi:
1. collaboratore convivente che lavora di domenica e riceve comunque
il vitto e alloggio. Si indica LFV seguito dalle ore lavorate per avere la
maggiorazione calcolata sulla paga totale compresa di vitto e alloggio
mentre la quota base viene retribuita solo con l'ora ordinaria.
2. Collaboratore convivente che lavora in una festività infrasettimanale ma riceve il vitto e alloggio. Si indica F seguito dalle ore proposte dal
programma e LFV seguito dalle ore lavorate.
Lavoro do1
60
menicale
26
In caso di lavoro domenicale, la retribuzione deve essere maggiorata
del 60%. Questo codice indica la maggiorazione. Quindi, se si lavorano
8 ore si dovrà indicare nell'inserimento mensile 8LD8, cioè di otto ore
lavorate, 8 vengono maggiorate del 60%. Al posto di questo codice si
può semplicemente utilizzare LF di lavoro festivo seguito dal numero di
ore lavorate (consigliato).
M
Malattia
1
0
False
In caso di malattia si deve indicare M senza specifiche di ore per tutti i
giorni del certificato medico compresi i sabati e le domeniche, mentre
per le festività, se cadono durante il periodo retribuito di malattia,
vengono pagate e quindi si inserisce M0Fx dove 0 è zero e x è il numero proposto dal programma. Webcolf calcola la retribuzione esatta, tre
giorni al 50% e gli altri per il massimo previsto in base all'anzianità al
100%, contando i giorni di malattia degli ultimi 12 mesi. Nel calcolo dei
giorni annuali vengono contate le domeniche e i giorni non lavorativi,
anche se non vengono però retribuiti.
MR
MH
MO
N
Malattia Ri1
0
False
caduta
In caso di ricaduta della malattia si deve indicare MR per tutti i giorni
del certificato medico compresi i sabati e le domeniche, mentre per le
festività, se cadono durante il periodo retribuito di malattia, vengono
pagate e quindi si inserisce MR0Fx dove 0 è zero e x è il numero proposto dal programma. Webcolf calcola la retribuzione al 100%, quindi
senza il periodo di carenza, per il massimo dei giorni previsti in base
all'anzianità. Nel calcolo dei giorni annuali (ultimi 12 mesi) vengono
contate le domeniche e i giorni non lavorativi, anche se non vengono
però retribuiti.
Malattia O1
0
spedalizzata
In caso di ricovero si deve segnare MH per tutti i giorni, comprese le
domeniche. I giorni di malattia ospedalizzata sono contati e retribuiti
come malattia. Se, quindi, la collaboratrice viene ricoverata per due
giorni e poi è a casa per malattia altri 3 si inserisce MH per 2 gg e M
per 3 gg. La retribuzione sarà al 50% per i due giorni di ospedale e per
il primo a casa e gli altri al 100%.
Maternità
1
0
obbligatoria
Questo codice va utilizzato in caso di maternità anticipata o obbligatoria e va indicato per tutti i giorni, anche i non lavorativi comprese festività. Anche se la retribuzione della collaboratrice è a carico dell'Inps,
maturano comunque i ratei ferie, TFR e 20% della tredicesima (l'80% è
a carico dell'Inps).
Lavoro Not0
20
turno 20%
27
In caso di lavoro notturno (compreso cioè dalle 22.00 alle 6.00) il codice N indica la maggiorazione. Quindi, nel caso il collaboratore lavori
dalle 19.00 alle 3.00, ovvero faccia 3 ore di lavoro ordinario e 5 di notturno, si deve indicare 8N5, ovvero di 8 ore lavorate, 5 hanno la maggiorazione per lavoro notturno.
O
P
Ore Ordinarie
0
0
True
Nel caso in cui si vogliano retribuire le ore supplementari e straordinarie come ore ordinarie si deve indicare O davanti alle ore lavorate. Ad
esempio se la colf il martedì lavora 4 ore al posto di 3 si può indicare
3O1.
Permesso Re1
0
True
tribuito
E' il codice utilizzabile come permesso generico. Si usa quando si vuole
retribuire normalmente il collaboratore nonostante l'assenza.
PE
PF
PL
Permesso e1
0
lettorale
Nel caso la collaboratrice sia chiamata ad adempiere a funzioni elettorali durante il periodo delle elezioni ha diritto alla normale retribuzione
e, qualora lavorasse al seggio nei giorni festivi, anche a dei riposi compensativi
Permesso per
2
0
True
formazione
L’art.9 prevede che i lavoratori assunti a tempo indeterminato, da più
di 12 mesi, full time, hanno il diritto a 40 ore di permessi annuali per
frequentare corsi di formazione professionale per collaboratori e assistenti familiari.
Permesso per
1
0
True
lutto
La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di
tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica. (legge n.53 dell’8/03/2000 art.4)
PS
Permesso
sindacale
1
0
I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dei lavoratori,
la cui carica risulti da apposita attestazione hanno diritto a permessi
retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
PX
Permesso per
studio
1
0
28
Si indica PX nel caso il collaboratore chieda un permesso per sostenere
gli esami scolastici relativi al conseguimento del diploma della scuola
dell'obbligo o di altro titolo specifico professionale. Quando, invece, il
collaboratore chiede permessi per frequentare i corsi o la scuola non
va segnato permesso per studio perché le ore di lavoro non prestate
per tale motivo non sono retribuite (si segna A) ma potranno essere
recuperate a regime normale.
RC
Riposo compensativo
1
0
Nel caso in cui il collaboratore lavori la domenica e faccia riposo in altri
giorni e che il lavoro domenicale venga retribuito con maggiorazione
del 60% si dovrebbe indicare LF più il numero di ore la domenica e il
giorno in cui riposa segnare RC più le ore.
RG
Riposo Goduto
-1
0
Questo codice va utilizzato per specificare che il collaboratore ha goduto del riposo in un giorno solitamente però lavorativo.
RM
S
Riposo Maggiorato del
0
40
True
40%
Solo per i collaboratori conviventi.
Quando le parti decidono di instaurare un rapporto di lavoro indicando
9 ore dal lunedì al sabato, poiché la collaboratrice non gode della mezza giornata di riposo a cui ha diritto, nell’inserimento mensile, per ogni
sabato (o altro giorno in cui la collaboratrice avrebbe dovuto fare la
mezza giornata di riposo) va indicato il codice 9RM4,5 in modo che il
programma calcoli di 9 ore, 4,5 con maggiorazione del 40%.
In questi casi non va utilizzato il codice Z.
Straordinario
0
125
True
25%
Si usa questo codice quando le ore lavorate diurne eccedono il massimo delle ore giornaliere o settimanali previste dal contratto (44 per i
non conviventi e 54 per i conviventi) e il lavoro è prestato tra le ore
6.00 e le ore 22.00.
SB
SF
Straordinario
0
133
True
33%
Si usa questo codice per una retribuzione maggiorata del 33%. Il codice
comprende sia le ore che la maggiorazione. Quindi se lavoro 4 ore devo inserire SB4.
Straordinario
Festivo
1
160
0
True
60%
29
SN
Il lavoro straordinario festivo, viene retribuito con la retribuzione globale di fatto (comprensiva della quota di vitto e alloggio in caso di conviventi) maggiorata del 60%.
Il codice comprende l’ora più la maggiorazione.
Straordinario
0
150
0
True
Notturno 50%
Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorata del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; in tal
caso va inserito nell'orario mensile SN + il numero di ore lavorate.
V
Z
TR
Ore di Viaggio
0
100
True
Nel caso in cui il collaboratore accompagni l'assistito in un luogo diverso da quello di lavoro, si possono indicare le ore di viaggio con V + le
ore. Il programma calcola la normale retribuzione.
Straordinario
0
140
True
40%
Solo per i conviventi. Qualora vengano effettuate prestazioni straordinarie nelle 12 ore di riposo non domenicale esse devono essere retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno
che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato. Per inserire la maggiorazione, si indicano
le ore lavorate della mezza giornata ordinaria e poi Z seguito dalle ore
lavorate della mezza giornata di riposo. Ad esempio, se una collaboratrice lavora 4 ore il giovedì ma per un giovedì ne lavora 7 si indica 4Z3.
Si utilizza il codice RM solo nei casi di orario contrattuale concordato di
9 ore dal lunedì al sabato.
Trasferta 20%
0
20
True
Qualora vengano effettuate trasferte non previste dal contratto (non
indicate nella lettera di assunzione), esse saranno retribuite con la retribuzione oraria maggiorata del 20%. Il codice indica solo la maggiorazione quindi se, ad esempio, la collaboratrice effettua una trasferta di
8 ore devo indicare 8TR8.
Oltre a queste sigle, selezionando sotto al calendario, è possibile indicare altre causali:
Arretrati su lordo
Prestito
Recupero su lordo
Recupero prestito
Arretrati su netto
Ind.sost. Preavviso (giorni)
Recupero su netto
Trattenute mancato preavviso
Premio
Ore a contributi
30
Importo a raggiungimento
netto concordato
Anticipo su TFR
Ferie non godute
Altre somme su TFR
Pagam. 13a e ferie non godute
Liquidazione TFR maturato
Rimborso chilometrico
Ind.Sos.Vitto/Allogg
Acconto future retribuzioni
Acconto
Analizziamo di seguito alcune tra le situazioni più comuni:
A) nel caso la collaboratrice lavori in un giorno feriale in cui non avrebbe dovuto lavorare le ore
lavorate sono considerate supplementari (stessa paga delle ordinarie ) per un massimo di 8 ore al
giorno (non convivente) o 10 ore al giorno (per convivente), oltre tali valori le ore hanno natura di
lavoro straordinario:
- con il 10% dalle 40 alle 44 ore per i non conviventi;
- con il 25% della maggiorazione della paga di fatto dalle 45 ore in poi per i non conviventi e dalle
55 ore in poi per i conviventi.
Nel calendario mensile non è necessario conoscere tali regole, basta inserire il numero delle ore
lavorate senza codici e il programma le calcola con la maggiorazione corretta in base al numero di
ore svolte nella settimana o nella giornata, anche se la settimana è a cavallo tra due mesi diversi.
Se, per qualche motivo, si vogliono pagare le ore nei giorni feriali come ordinarie basta indicare
il codice O davanti al numero di ore, es. O5. Ciò vale anche se vengono effettuate delle ore in più
in una giornata lavorativa.
Ad esempio se solitamente la collaboratrice lavora 6 ore e un giorno ne lavora 8, se si vuole che le
due ore in più siano pagate come supplementari si può indicare semplicemente 8, se invece si vuole pagare anche le due ore in più si dovrà inserire O8 (Ordinarie8).
B) Nel caso la collaboratrice lavori in un giorno festivo infrasettimanale:
Si deve indicare la festività proposta dal programma più le ore lavorate con la maggiorazione del
60%. Si aggiunge quindi, al codice Fn proposto dal programma (dove n il numero di ore per la festività ) il codice LFm dove LF sta per lavoro festivo ed m sono le ore lavorate.
Facciamo degli esempi:
-
Per i collaboratori con paga oraria: da contratto la festività viene pagata sempre 1/6 dell'orario settimanale, se la collaboratrice ha un orario standard di 6 ore settimanali, 3 ore il lunedì e 3 ore il mercoledì e lavora 5 ore durante una festività si dovrà indicare la festività e
le ore lavorate. La festività (che viene proposta dal programma sarà F1, infatti, un sesto
31
-
dell’orario settimanale, pari cioè a 6 ore diviso 6 giorni = 1) più le ore lavorate. Alla fine il
codice da inserire sarà F1LF5
Per i collaboratori con paga mensile la festività è pagata con le stesse ore dell’orario standard della giornata in elaborazione, salvo non si tratti della domenica, in cui la festività viene retribuita con 1/6 dell’orario settimanale e per cui si rimanda al punto precedente.
Quindi, ad esempio, se la collaboratrice ha un orario standard di 54 ore settimanali, 10 ore
il lunedì e lavora 5 ore durante una festività cadente di lunedì si dovrà indicare F10LF5.
Puntualizzazione: Quando usare LF (lavoro festivo) e quando SF (straordinario festivo)
Nel caso in cui il collaboratore lavori in un giorno festivo, due sono le possibili causali da utilizzare: LF (lavoro festivo) e SF (straordinario festivo).
Sebbene vengano entrambe retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del
60%, la scelta non è alternativa.
Scegliere l’una anziché l’altra incide sulla formazione della retribuzione utile a tfr (retribuzione sulla quale verrà calcolato il tfr): mentre la causale SF non contribuisce alla formazione del tfr, LF sì.
Straordinario Festivo (SF):
Nella retribuzione utile a tfr vanno inseriti solo gli elementi stabili della paga (quindi il mensile ordinario ed eventuale quota di vitto e alloggio nel caso di convivente).
Il lavoro straordinario, invece, venendo inteso come lavoro occasionale e non programmato non andrà dunque ricompreso nella retribuzione a tfr.
Si consiglia di utilizzare la causale SF quando il collaboratore lavora occasionalmente in un
giorno festivo, in modo tale che la retribuzione corrisposta per quella giornata, trattandosi
per l’appunto di un emolumento saltuario, non concorra alla formazione del tfr.
Lavoro Festivo (LF) :
Si consiglia invece l’utilizzo della causale LF per la gestione di situazioni costanti di lavoro
festivo, ad esempio per i casi in cui sia stato contrattualmente concordata la prestazione
lavorativa la domenica o nei giorni festivi.
In tali situazioni allora, il carattere di “normalità” e non di eccezionalità del lavoro festivo,
giustifica l’inserimento di tale quota di retribuzione alla formazione del tfr.
C) Nel caso la collaboratrice lavori di domenica:
Si dovrà indicare solo il lavoro festivo indicando LFm dove LF sta per lavoro festivo e m è il numero
delle ore lavorate che saranno retribuite con la maggiorazione della paga di fatto del 60%. (esempio LF5). Ricordiamo che la maggiorazione, nel caso di lavoratore convivente, è compresa anche
della quota convenzionale del vitto e alloggio, anche se corrisposto mensilmente in natura. Per
questo il programma non si limita a maggiorare l’importo orario della retribuzione ma maggiora la
retribuzione oraria di una quota di vitto e alloggio.
D) nel caso la collaboratrice usufruisca di ferie:
Si deve indicare il codice FE:
- se si esprimono le ferie in ore (consigliato per i part-time) si indica solo per i giorni in cui il collaboratore avrebbe dovuto lavorare;
32
- se si esprimono le ferie in giorni si indica per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi da lunedì al
sabato.
E) nel caso la collaboratrice richieda un periodo di sospensione/ assenza non retribuita:
Spesso i collaboratori domestici richiedono di poter assentarsi per un periodo più lungo rispetto
alle ferie maturate. In questa situazione va indicato nel cedolino la sigla AD per tutti i giorni, anche
festivi. Si ricorda, inoltre, di farsi consegnare dalla collaboratrice una lettera di richiesta di sospensione, di elaborare il mav con Webcolf, che tiene conto di tale periodo e di comunicare all’Inps
l’assenza per giustificare il mancato pagamento dei contributi per le settimane di assenza.
Modificato l'inserimento mensile, cliccando in alto a destra il bottone calcola si entra in automatico nella maschera visualizza del menù cedolini e fasi mensili. Qui si deve cliccare Ricalcola in alto a destra.
In questa maschera è poi importante controllare la prima riga in alto:
Se il programma visualizza la voce "cedolini precedenti aggiornati" e “Stato cedolino aggiornato”
significa che la situazione è aggiornata e corretta e quindi si può stampare il cedolino cliccando
nella seconda riga stampa (con o senza indicazione dell'orario sottostante).
Se, invece, nella prima riga viene visualizzato l'avviso che i cedolini non sono aggiornati va cliccato
il bottone “verifica stato”.
Questo bottone apre in automatico la maschera "calcolo buste mensili del menù cedolini e fasi
mensili" che si può raggiungere anche con il menù 2 – Fasi mensili | Calcolo buste mensili.
Qui viene mostrato lo stato dei cedolini elaborati dell’anno che può essere:
- “Da inserire”: i movimenti mensili non sono ancora stati inseriti, pur trattandosi di mesi precedenti;
- “OK”: i movimenti sono stati inseriti, i cedolini precedenti sono stati calcolati nel giusto ordine, il
cedolino della riga considerata è stato calcolato;
- “Da ricalcolare”: è stato aggiornato o ricalcolato un cedolino di un mese precedente e il cedolino
con questo stato è già stato calcolato ma non riporta più i progressivi corretti in quanto il ricalcolo
di una busta paga di una busta paga precedente ha reso non corretti i progressivi di tutti i cedolini
dei mesi successivi;
33
- “Definitivo”: tutti i cedolini precedenti sono stati calcolati, compreso il cedolino considerato che
è stato reso definitivo contro eventuali modifiche accidentali.
Affinché i cedolini siano corretti tutti dovrebbero essere nello stato di Ok o di Definitivi.
Attenzione:
- se nell'anno indicato a sinistra in questa maschera sono stati modificati alcuni dati del rapporto
di lavoro, quali orario, paga, regime di convivenza, non è si devono ricalcolare i mesi antecedenti
la modifica se non dopo aver variato le condizioni del contratto nei dati collaboratore riportando
le vecchie impostazioni.
5.1.1. MALATTIA
La Cassa Colf e l’Inps non pagano la malattia che è quindi onere esclusivo del datore di lavoro, nei
limiti sotto indicati.
Come specificato dall’art. 26 del contratto collettivo colf e badanti, in caso di malattia, al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10
(per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi
nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Il conteggio dei giorni totali massimi e la retribuzione non va calcolata conteggiando solo i giorni di
effettivo lavoro, ma:
34
- si indica M per tutti i giorni del certificato di malattia (senza distinzioni sui giorni poiché il programma fa i calcoli in automatico) comprese domeniche e non lavorativi;
- si contano come giorni di malattia i giorni negli ultimi 12 mesi in cui è stato inserita la sigla M ossia tutti i giorni dei certificati e non solo i lavorativi (non si conteggiano i giorni da gennaio a dicembre dell’anno in corso ma gli ultimi 12 mesi);
- vengono retribuiti solo quelli in cui il collaboratore lavora.
- ogni inizio di malattia con certificato diverso si contano i primi 3 giorni al 50% e i rimanenti fino
al massimo annuale al 100%. Ciò significa che se il primo, il secondo o il terzo giorno di M cade in
un giorno lavorativo si paga al 50%, se invece cade nei giorni successivi al 100%.
- Se il collaboratore non consegna un certificato ma comunica al datore il numero di protocollo del
certificato, nell’inserimento mensile sopra si deve cliccare “certificati Inps” per collegarsi al sito e
scaricare il certificato inserendo codice fiscale e codice protocollo.
- I giorni di malattia oltre ai massimi non vengono retribuiti.
- Tfr, ferie e 13esima, durante la malattia, maturano fino alla fine del periodo di conservazione del
posto di lavoro e non solo fino alle fine del periodo di malattia retribuita.
35
- I contributi si pagano solo per il periodo di malattia retribuito come proposto in elaborazioni mav
in Inps online del menù cedolini e fasi mensili.
- Si precisa che, in caso di malattia ospedaliera, si indica MH al posto di M ma i giorni di M e di MH
vengono conteggiati tutti insieme come M.
N.B.: festività e malattia
Se la festività cade durante il periodo di malattia retribuita va pagata la festività e non la malattia. In tal caso va indicata la sigla F seguita dal numero proposto dal programma , ad esempio F10
e poi M0 ossia malattia zero (F10M0). Non è corretto indicare solo F10 perché la malattia dal giorno successivo comincia a maturare come inizio malattia e non come unico periodo.
Se, invece, la festività cade durante il periodo di malattia non retribuita la festività non va pagata
e va inserito solo il codice M senza specifiche di ore.
36
5.1.2. ASSENZA NON RETRIBUITA
La parti contrattuali possono concordare un periodo di assenza non retribuita/sospensione, nel caso, ad esempio, le ferie siano già state tutte godute oppure nel caso il datore non voglia anticiparne altre.
Questa è la procedura da utilizzare:
1. farsi fare dalla collaboratrice una richiesta di periodo di assenza non retribuita in modo che, nel
caso di controlli Inps, il datore possa giustificare il mancato pagamento dei contributi per quel periodo o, in alternativa una lettera di accordo tra le parti per il periodo di sospensione.
Nel menù assunzione| Altre lettere e modelli| “richiesta di aspettativa” trova un fac-simile pronto da stampare”.
2. Se si tratta si assenza di minimo una settimana, nell’inserimento mensile va indicato il codice AD
(senza alcuna specifica di ore) di assenza per sospensione per tutti i giorni consecutivi anche non
lavorativi. Tale codice non prevede il pagamento della retribuzione e dei contributi, e, se segnato
per più di metà mese all’interno dello stesso mese, non prevede nemmeno la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima.
37
Si precisa che il codice A significa Assenza occasionale e va indicata nel caso di pochi giorni di assenza (meno di una settimana). A va indicato solo per i giorni lavorativi e prevede la maturazione
dei ratei tfr, ferie e 13esima.
3. Una volta elaborati i cedolini del trimestre consigliamo di elaborare il mav in Inps online con
Webcolf, in modo che, per tale periodo, non vengano pagati i contributi. (si veda il paragrafo 10.2
“elaborazioni mav in Inps online”).
4. Alla fine del trimestre, dopo circa un mese, consigliamo di comunicare la sospensione all'Inps
entrando in assunzione | servizi al cittadino | servizi di rapporto di lavoro domestico | estratto
contributivo e cliccare sull'icona della segnalazione. Si invia la segnalazione in cui si dichiara il periodo di assenza come motivazione del mancato pagamento dei contributi per quel periodo. (In
questo modo si evita che l’Inps invii degli avvisi bonari ai quali rispondere per avere
l’annullamento).
N.B.: festività e sospensione
Se la festività cade durante il periodo di assenza non retribuita essa non va pagata e quindi va
sempre segnato, per quel giorno AD e non F.
5.1.3. MATERNITA’
Il programma Webcolf gestisce la maternità, calcola i cedolini ed elabora il mav correttamente in
modo automatico inserendo nel calendario mensile la sigla MO per tutti i giorni, lavorativi e non
lavorativi, di tale periodo.
Si precisa che la maternità nel contratto per i lavoratori domestici è così regolata:
1) La maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la
lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un'indennità sostitutiva dall’INPS se ha i requisiti contributivi.
38
2) La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell'INPS (e non del
datore di lavoro). Il datore deve comunque elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati.
3) La lavoratrice ha diritto a percepire dall'Inps l'indennità, pari all'80%, però, solo se ha maturato,
anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la
maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.
4) L’indennità dell’80% pagata dall’Inps viene calcolata su retribuzioni tabellari standard e non
sulla paga totale con la quale la collaboratrice viene pagata mensilmente durante il suo rapporto
di lavoro.
5) La collaboratrice dovrebbe presentare la domanda di maternità all'Inps. Per il modulo da compilare si trova al link:
6) la tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%);
7) nel caso la colf non avesse i requisiti per ottenere l’indennità dall’Inps il datore non deve dare
alcuna integrazione, né per quanto riguarda la retribuzione, né per quanto riguarda la 13esima;
8) l'accantonamento del TFR invece è completo in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf
dovrebbe percepire se lavorasse per intero il mese;
9) il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità;
10) i contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. Se l’Inps dovesse
inviare degli avvisi bonari per il mancato pagamento si deve inviare la dichiarazione del datore di
lavoro con allegata la carta d’identità in cui si afferma che i contributi non sono stati pagati perché
la collaboratrice era in maternità. In questo modo l’avviso bonario verrà annullato.
11) Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non
consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. Inoltre, se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro il 4° mese del bambino il preavviso da pagare è doppio.
12) La lavoratrice domestica non ha diritto all'indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata. Infatti in caso di
gravidanza a rischio oppure in caso di lavoro pericoloso, la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all'Inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come
fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda Webcolf, sia per quanto riguarda l'Inps e la
retribuzione.
13) L'Inps, con il messaggio n. 1621 del 22 maggio 2008, precisa che anche per le colf e le bandanti
è possibile riconoscere la flessibilità del congedo di maternità che quindi può essere goduto dal
nono mese di gravidanza al quarto mese dopo il parto anziché dall'ottavo mese di gravidanza fino
al terzo mese dopo il parto a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o
39
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della gestante e del bambino.
5.1.4. INFORTUNIO
Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto
casa-luogo di lavoro, deve farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. Importante è specificare il momento durante il quale è successo l'incidente e le modalità in cui è avvenuto in modo che il pronto soccorso capisca che si tratta di infortunio sul lavoro e non di una semplice malattia e quindi apra una pratica INAIL. Infatti se si tratta di malattia, essa non è retribuita
dall'Inps ma dal datore di lavoro per i giorni massimi e le modalità previste dal contratto. Invece,
se viene aperta una pratica di infortunio, è l'INAIL che versa un'indennità dal quarto giorno in poi a
partire dal giorno successivo all’incidente (il giorno dell’infortunio e i primi tre sono a carico del
datore di lavoro) per tutti i giorni di infortunio. Si dovrebbe controllare, quindi, che questo certificato non sia semplicemente di malattia: deve essere indicata la voce INAIL SI.
a) Obblighi del lavoratore
Il lavoratore ha l' obbligo di dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di
legge, l'infortunato perde, infatti il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
b) Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Egli dovrà inviare il nuovo modulo cartaceo (mod. 4 bis RA.) mediante raccomandata A/R o
posta elettronica certificata (PEC) , che può scaricare a questo link:
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denunciainfortunio.html
NB:
- se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore
non deve fare alcuna denuncia. Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità.
- Se è previsto pericolo di morte la denuncia va fatta entro 24ore con telegramma o fax.
2) Allegare copia del certificato medico.
Si consiglia, se non si ha il certificato di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione
del nuovo certificato.
3) Nel caso di infortuni prognosticati non guaribili entro il terzo giorno (escluso quello dell'evento)
inviare una copia della denuncia con certificato alla pubblica sicurezza.
40
4) I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto e quindi,nel caso nel caso la collaboratrice infortunata non usufruisca del vitto e alloggio all'ospedale o
presso il datore di lavoro, deve ricevere anche l'indennità di vitto e alloggio.
5) In caso di indennità per inabilità temporanea assoluta, a decorrere dal 4° giorno successivo a
quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che
comprende i giorni festivi, pari al:
-60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni,
-75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno in poi.
c) Alcuni suggerimenti per la compilazione della denuncia di infortunio
Prima pagina:
- in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico,
- in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato,
- in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su Ccnl settore lavorativo),
- in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari,
- in voce professionale: colf o badante.
Seconda pagina:
- nel primo riquadro dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia
locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella
denuncia di iscrizione del collaboratore domestico),
- nel riquadro indirizzo dovrà inserire l'indirizzo del datore di lavoro,
- nel riquadro unità produttiva dovrà indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
Terza pagina:
- dovrà compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione
una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
Quarta pagina:
- dovrà compilare solo in caso di testimone (prima parte),
- dovrà compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Quinta pagina:
- nel riquadro servizi domestici dovrà riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda (anche convenzionale se calcolata su un mensile),
- se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative
ore e retribuzione.
Sesta pagina:
- nel riquadro che riguarda l'autocertificazione dovrà selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e
inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga inserire allegati 1 e in
note: allego certificato medico.
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d) Inserire l’infortunio in Webcolf
In Webcolf, nell’inserimento mensile dovrebbe indicare la sigla “I” per tutti i giorni, festivi compresi e verrà calcolata la retribuzione a carico del datore di lavoro e poi, nel caso di collaboratore convivente, selezionando la voce in una delle tre righe in basso sotto al calendario " ind. sost vitto e
alloggio", e indicando i giorni (dal lunedì al sabato e non la domenica) viene aggiunta anche la retribuzione del vitto e alloggio (solo nel caso non venga corrisposto per tale periodo). Il programma
così aggiunge quanto dovuto.
e) Sanzioni
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di:
- mancata o inesatta indicazione del codice fiscale del lavoratore;
- denuncia mancata, tardiva, inesatta o incompleta.
5.2. CONSIGLI PER CEDOLINI CORRETTI
1) Calcolare ogni inizio mese i cedolini indicando le presenze corrette a partire dalla data assunzione (se avvenuta nell'anno in corso).
2) Dopo il calcolo di novembre va calcolato il cedolino della 13esima indicando a sinistra dell'inserimento mese 13, cliccando calcola e ricalcola: poi si calcola dicembre con mese 12.
3) Va calcolato il cedolino della 13esima anche se il rateo viene pagato mensilmente o è incluso in
paga oraria. La busta visualizzerà una retribuzione netta pari a zero (se ciò non accade per l'impostazione di paga fissa basta togliere per quel mese nelle impostazioni di paga avanzate del trattamento economico lo spunto al punto 2).
4) Ogni volta che si clicca calcola nell'inserimento mensile dopo aver fatto delle variazioni nel calendario mensile (o se si visualizza per la prima volta il calendario per il mese in elaborazione del
collaboratore selezionato) va cliccato anche ricalcola nella maschera successiva.
5) Una volta calcolato il cedolino per controllare che la situazione sia tutta aggiornata controllare
in calcolo buste mensili che tutti i mesi siano ok o definitivi e poi rendere definitivo il cedolino attuale entrando in visualizza cedolini del menù cedolini e fasi mensili e cliccare in alto rendi definitivo.
6) Lo status di definitivo può essere comunque variato rientrando nell'inserimento mensile di quel
mese e cliccando in alto a sinistra cambia, cliccando poi calcola e ricalcola. In tal caso verrà richiesto il ricalcolo dei cedolini di tutti i mesi successivi.
7) Si consiglia di evitare di ricalcolare mesi precedenti a quelli già stati stampati a meno che non
siano sullo status da ricalcolare in cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili dell’anno in corso.
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8) Ogni volta che si ricalcola un cedolino vanno ricalcolati tutti i successivi fino a quello attuale, seguendo l'ordine cronologico ricordandosi che dopo novembre va calcolato il mese 13 della
13esima e poi dicembre come mese 12.
9) Si consiglia di variare il contratto sempre a partire da inizio mese e mai durante per non rendere
la gestione eccessivamente complicata.
I punti sono molti e potrebbe sembrare tutto molto complicato, così non è: i passaggi sono logici
tra loro e, fatti una prima volta, risultano molto semplici e automatici. Per qualsiasi dubbio si ricorda comunque che siamo sempre a disposizione tramite il servizio e-mail [email protected] a
cui ci scrivono tutti i nostri utenti e a cui rispondiamo sempre nel giro di 24 - 48 ore.
5.3. BUSTA PAGA: CAPIRE I VARI ELEMENTI
La busta paga di colf e badanti contiene diversi elementi che, per i non addetti ai lavori, potrebbero non essere chiari ed immediatamente comprensibili.
La busta paga che viene preparata da Webcolf cerca di essere la più completa possibile, con tutte
le informazioni che potrebbero risultare utili, oltre all'indicazione dei componenti che compongono la retribuzione.
Si compone di 4 sezioni:
1 - Il frontespizio:
1a riga: oltre alla data di assunzione e licenziamento vengono indicati gli scatti di anzianità, che
per le colf e le badanti maturano ogni biennio, per un massimo di 7 scatti. La casella "Scatto Precedente" indica la data di maturazione dell'ultimo scatto, "Prossimo Scatto" indica la data in cui
maturerà il prossimo scatto. Nell'esempio non essendo maturato ancora alcun scatto di anzianità
la casella "Scatto precedente" è vuota. Oltre alla "Scadenza del Tempo Determinato" viene indicata la mensilità di elaborazione.
2a riga: nella busta paga viene indicata la "Percentuale part-time" che è il rapporto matematico
tra le ore inserite come orario standard e il tempo pieno previsto dal contratto, le 40 ore settimanali. La "Percentuale part-time" viene indicata solo nel rapporto di non convivenza (considerato
che in caso di convivenza la paga non cambia indipendentemente il rapporto sia a tempo pieno,
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per 54 ore settimanali, o sia a tempo parziale). Poi viene visualizzato il livello e la convivenza o
meno del datore con il collaboratore ed eventuali indennità sostitutive di vitto e alloggio. Inoltre i
nostri utenti hanno richiesto di inserire anche il codice di rapporto Inps.
3a e 4a riga: sono indicati gli elementi di paga. "Paga base" è la paga prevista dal contratto collettivo per l'anno di riferimento. Non può essere modificata manualmente. "Indennità di funzione" è
l'integrativo dato dal CCNL per le colf e badanti inquadrate al livello D. "Scatti di Anzianità" è il risultato in euro degli scatti maturati. Vi sono due caselle libere che l'utente può personalizzare. Infine vi è la casella "Straordinario Forfetizzato" ed è l'importo corrisposto al collaboratore domestico per compensare, in modo forfettario, gli straordinari che può compiere nel mese. "Indennità
Assorbibile" è un valore corrisposto in aggiunta al minimo sindacale, assorbibile perché in occasione di un aumento contrattuale l'utente può decidere di mantenere invariata la paga, diminuendo tale voce dello stesso importo per cui è aumentata la paga base. Infine l'"Acconto Futuri Aumenti" è, al pari dell'indennità assorbibile, una voce che è ancora più chiaramente assorbibile in
caso di aumenti contrattuali. Questa voce è la più importante ed è calcolata in automatico dal programma. Il "Rateo Ferie", il "Rateo 13a" e il "Rateo TFR" vengono indicati quando il datore di lavoro e la colf si sono accordati per il pagamento rispettivamente delle ferie, tredicesima e TFR in
paga oraria. Nella casella retribuzione totale poi, viene inserita la retribuzione concordata (mensile
o oraria).
2 - Il corpo della busta paga:
“Ore ordinarie" è il numero di ore lavorate che vengono indicate nella busta paga in modo diverso
a seconda che il rapporto della colf o badante sia di convivenza o meno: in caso di rapporto ad
ore le ore ordinarie viene espressa con "Tempo" x "Valore" = "Competenze". Nel caso di paga
mensile viene espressa sempre la paga spettante lorda, indipendentemente dal numero di giorni
od ore lavorate. In caso di convivenza e dunque in caso di busta paga mensile, vi sarà spesso anche
la riga "Ore non lavorate" che serve a decurtare l'importo della paga mensile in presenza, ad esempio di assenze che potrebbero essere sia retribuite o meno. Nell'esempio sopra, il corpo della
busta paga riporta una mensilità lavorata con 1 giorno di ferie e uno di festività. A seguire tutta
una serie di codici, automatici come "Indennità sostitutiva di vitto e alloggio". Ci sono poi anche
codici manuali che l'utente potrebbe inserire nella maschera del calendario mensile, in una delle
tre righe in basso.
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E’ stato poi aggiunta una riga del cedolino con la modalità di pagamento e l’eventuale codice iban
da indicare.
3 - Le ore lavorate:
Anche se per le buste paga di colf e badanti non è obbligatoria una stampa particolare, abbiamo
preso spunto dal modo del lavoro per inserire la possibilità di stampare un cedolino paga con
l'indicazione delle ore lavorate e, per i giorni di assenza, l'indicazione della giustificazione: ferie,
malattia, festività, etc.
4 - I progressivi e il netto da pagare:
L'"Importo Lordo" è la somma delle risultanze delle varie competenze indicate nel corpo della busta paga, al netto delle varie trattenute. I "Contributi a carico del collaboratore" sono i contributi
Inps trattenuti dall'importo lordo e che la legge prevede sia pagati dalla colf o dalla badante. La
"Cassa Sanitaria Colf (Cas.sa Colf)" indica i contributi a carico collaboratore domestico su tutte le
ore su cui vengono pagati i contributi INPS.
Nel campo "Ore Lavorate" viene indicato il numero di ore effettivamente lavorate nel mese, le ore
retribuite potrebbero essere di più in quanto questo campo non contiene ad esempio le ore di ferie, le ore pagata per festività, etc. Le "Ore contributi" indica il numero di ore su cui vengono calcolati i contributi e su cui sono stati fatti i calcoli per determinare i "Contributi a Carico Collaboratore" o i contributi per la "Cas.saColf", quest'ultima ad esempio si ottiene facendo "H.Contributi" x
0,01. Da notare che l'Inps richiede il pagamento dei contributi solo sulle ore retribuite delle settimane intere del mese, settimane che iniziano la domenica e terminano al sabato. Per le settimane
a cavallo del mese i contributi vengono quindi trattenuti nel mese / trimestre successivo. "Arrotondamento precedente" è l'arrotondamento effettuato il mese precedente per determinare un
netto da pagare all'unità di euro, "Arrotondamento Attuale" è naturalmente l'arrotondamento
del mese in corso.
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Per arrivare dall'importo lordo al netto da pagare le operazioni sono quindi le seguenti: "Importo
lordo" - "Contributi carico collaboratore" - "Cas.saColf" - "Arrotondamento precedente" + "Arrotondamento attuale" = "Netto da Pagare”.
Ferie arretrate sono le ferie maturate e non godute degli anni precedenti, le ferie anno corrente
sono le ferie maturate nell’anno in corso, e le ferie residue sono le ferie maturate e non ancora
godute (ovvero il risultato di ferie arretrate+ ferie maturate- ferie godute).
Vengono infine indicati i "Ratei di Tredicesima": se il rapporto è a tempo pieno ogni mese contribuisce con "1", se il rapporto è a part-time, ogni mese contribuisce in rapporto alle ore previste, ad
esempio con 0,50 per un rapporto a 20 ore settimanali. Questo sistema permette di gestire eventuali variazioni di orario nel corso dell'anno, pertanto il programma, nel calcolo della busta paga
per la tredicesima, corrisponde alla colf l'importo della retribuzione mensile a tempo pieno : 12 x i
ratei di tredicesima maturati.
Ci sono poi le settimane di Inps retribuite che poi saranno visualizzate anche nel mav dei contributi.
Nell'ultima riga del cedolino paga si trovano il "Progressivo Importo Lordo" che indica la somma
delle retribuzioni erogate da inizio anno, il "Progressivo Contributi INPS a carico collaboratore",
pari ai contributi INPS a carico collaboratore trattenuti da inizio anno, e il "Progressivo Cas.sa Colf
Totale" trattenuto da inizio Anno. Infine le ultime quattro caselle indicano i giorni di malattia retribuita degli ultimi 12 mesi, il “TFR Anno precedente" che è l'importo del TFR maturato al 31.12
dell'anno precedente, il "TFR Anno corrente" è il TFR maturato nell'anno in corso, la "Retribuzione a TFR" che è la retribuzione del mese in corso utile a determinare il TFR maturato nel mese corrente (retribuzione utile al tfr del mese: 13,5= tfr del mese) e la voce "Progressivo retribuzione a
TFR" è la retribuzione da inizio anno che ha contribuito alla maturazione del TFR. Dunque "Progressivo Retribuzione a TFR" : 13,5 = "TFR Anno corrente" a cui vanno sottratti gli anticipi dell'anno. Il TFR da liquidare, è il risultato della somma "TFR Anno precedente" aumentato del tasso di
rivalutazione ISTAT del mese di liquidazione + "TFR Anno corrente".
Infine, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Contratto Collettivo, vi è lo spazio per la firma di
ricevuta da parte del collaboratore domestico e la firma, obbligatoria, del datore di lavoro che
consegna la busta paga.
NB. Se le parti hanno concordato un netto fisso viene indicata una paga lorda senza trattenute a
carico collaboratore in modo che paga lorda e paga netta corrispondano. In questo caso le caselle
dei contributi Inps e cassa colf a carico collaboratore rimangono vuote.
5.4. CEDOLINO SCARICABILE DAL COLLABORATORE
Abbiamo implementato un nuovo servizio gratuito che permette al collaboratore di vedere la sua
busta paga direttamente nel suo pc, tablet o cellulare evitando quindi al datore di lavoro di consegnare la copia cartacea o di dover inviare un'email ulteriore.
Queste sono le procedure:
- il datore dovrà controllare che l'anagrafica del collaboratore del menù assunzione sia completa di
codice fiscale e codice rapporto di lavoro assegnato dall'INPS (esso si trova nella ricevuta di assunzione telematica oppure nel mav);
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- una volta che il datore elabora la busta paga e clicca stampa, nel menù visualizza cedolini, oppure nel menù stampa cedolini, il collaboratore potrà fin da subito visualizzare quanto stampato accedendo ad un suo account personale.
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5.4.1. ACCESSO DEL COLLABORATORE DOMESTICO
Il collaboratore domestico non deve registrarsi in Webcolf ma il sito lo riconosce in base alle credenziali codice fiscale / codice rapporto al momento del primo accesso, nella maschera generale di
login e password (clicca qui per accedere direttamente alla pagina).
Webcolf richiederà al collaboratore domestico il proprio indirizzo email in modo da potergli inviare
un messaggio con il quale può entrare senza digitare login e password nella sua pagina personale.
Diversamente, considerato che il codice fiscale e il codice rapporto sono difficili da memorizzare è
possibile cambiarli una volta effettuato il primo accesso.
Webcolf riconosce se l'utente utilizza un computer o un dispositivo mobile (telefono) adattando le
diverse schermate alla risoluzione dello schermo.
Una volta entrati nel profilo sarà possibile scaricare o visualizzare le proprie buste paga selezionando il bottone documenti scaricabili. I cedolini non ancora visualizzati sono in grassetto.
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Precisiamo poi che:
1. é possibile vedere tutti i cedolini di tutti i mesi e per tutti gli anni di lavoro.
2. Nel caso un datore di lavoro ricalcoli e modifichi una busta paga, nel profilo del collaboratore
verrà sempre visualizzata solo l'ultima elaborata.
3. Il collaboratore potrà capire se ha già visualizzato o meno la sua busta paga.
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4. Il datore potrà vedere se il collaboratore ha visualizzato la sua busta paga entrando in cedolini e
fasi mensili | documenti scaricabili.
5. Il collaboratore non potrà vedere la sua busta paga se il datore clicca solo calcola, ricalcola ma
non clicca stampa.
6. Il cedolino, quindi, deve essere prima stampato, in pdf o in cartaceo, dal datore di lavoro prima
di essere visto dal lavoratore.
5.5. APPLICAZIONE WEBCOLF MOBILE
Webcolf App è un servizio aggiuntivo di Webcolf.com dedicato principalmente agli studi professionali, Caf e patronati e permette l’invio delle presenze da parte del cliente direttamente allo studio
e la ricezione del cedolino del datore di lavoro immediata senza invio di mail.
La nostra idea di utilizzo dell’applicazione è la seguente:
- si comunicano al cliente le credenziali di accesso;
- il cliente si scarica l’applicazione ed inserisce le credenziali;
- il cliente invia le presenze con l’applicazione e lo studio le vede inserite nel calendario
mensile;
- lo studio elabora il cedolino e, quando lo rende definitivo, il cliente lo riceve automaticamente nel telefono!
5.5.1. ASSEGNAZIONE DELLE CREDENZIALI AL CLIENTE
Lo studio fornisce le credenziali al cliente per l’accesso all’applicazione, che poi inserirà in 1 - Assunzione | Inserimento standard datore di lavoro o anche in 1 - Assunzione | Inserimento Facilitato datore di lavoro nelle caselle login WebcolfApp e PasswordWebcolfApp.
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Cliccando accanto alle credenziali il bottone "invia credenziali" potrà mandare una lettera con
i passi che il collaboratore dovrà fare per scaricarsi l'applicazione da Google Play o dallo Store Apple per inviare mensilmente le presenze.
3. Cliccando invece “stampa credenziali” potrà consegnare subito in cartaceo la stessa lettera del
riepilogo che ha inviato via mail (punto 2). In questa stampa viene spiegato al cliente cos’è Webcolf mobile e come si utilizza.
5.5.2. DOWNLOAD APP. ED INVIO PRESENZE
Il cliente, datore di lavoro domestico, scarica gratuitamente da Google play o da Apple Store l'applicazione Webcolf Mobile e, nel momento dell’apertura inserisce nella maschera “opzioni” le
credenziali assegnate dallo studio, che le sono state inviate via mail o consegnate nel riepilogo cartaceo, per accedere al servizio.
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Ogni fine mese il datore di lavoro, cliente dello studio o del patronato, entra nell’applicazione nella
maschera “calendario”, dopo aver selezionato il collaboratore nell’home page, e inserisce le presenze della sua colf o badante. Nell’inserimento può indicare alcune causali tra le quali A: assenza
occasionale, AD: assenza non retribuita/aspettativa, F: festività, FE: ferie, M: malattia, I: infortunio,
MO: maternità, P: permesso retribuito. Sotto al calendario esiste poi uno spazio “note” nel quale il
cliente può fare precisazioni sulle presenze o comunicare delle variazioni a testo libero con lo studio.
Una volta inserite le presenze le opzioni sono due:
- se le presenze non sono definitive ma parziali si clicca “Salva i dati”. Con questa operazione le
presenze vengono memorizzate nell’applicazione ma non vengono inviate allo studio.
- Se le presenze sono definitive si clicca “Invia i dati definitivi”. Con questa operazione le presenze
vengono inviate allo studio e non è più possibile modificarle e rinviarle da parte del datore di lavoro. Ad ogni invio delle presenze viene inviata in automatico dall’applicazione una mail per avvisare
lo studio, con oggetto “Webcolf mobile: ricezione presenze”, nella quale vengono specificati il
nome del datore e il mese di invio.
5.5.3. RICEZIONE DELLE PRESENZE
Lo studio, dopo aver ricevuto la mail di avviso di ricezione presenze dal cliente mediante
l’applicazione, dovrebbe entrare nel proprio account Webcolf per elaborare il cedolino.
Nel menù cedolini e fasi mensili| situazione cedolini inseriti/calcolati, indicando a sinistra il mese,
verrà visualizzato, per il datore che ha inviato le presenze, lo status “Inserito App”, che specifica, a
differenza dello status “Inserito”, che le presenze non sono state indicate dallo studio ma inviate
direttamente mediante applicazione.
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In questa maschera di riepilogo, Webcolf indica, per ogni rapporto di lavoro attivo dell’account,
una delle seguenti voci:
- “Da inserire”: le presenze non sono ancora state inviate dal datore mediante l'applicazione (in
rosso);
- “Inserito”: significa che lo studio ha indicato le presenze nell’inserimento mensile.(in giallo);
- “Inserito App”: significa che il datore ha inviato le presenze via telefono mediante l’applicazione
(in giallo);
- “Calcolato”: significa che il cedolino è già stato calcolato ma non reso definitivo e quindi il collaboratore non può ancora visualizzarlo nella sua applicazione (in giallo);
- “Pubblicato”: significa che il cedolino è già stato calcolato e reso definitivo e quindi ora il collaboratore può vederlo nella sua applicazione (in verde).
Il riepilogo può essere stampato cliccando il bottone in alto a destra “stampa”.
Se il collaboratore non ha mandato le presenze Webcolf invia in automatico un messaggio notifica
al cellulare il 3 e il 5 del mese successivo per ricordare al cliente di inviare le presenze.
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E’ inoltre possibile inviare altri messaggi manualmente direttamente al cellulare del cliente entrando nella maschera dei dati datore di lavoro |inserimento standard | dati anagrafici sotto alle
credenziali dell’applicazione è possibile inviare una notifica direttamente dal cellulare scrivendo il
messaggio e cliccando “invia notifica”.
N.B.: si ricorda che tutti i messaggi/notifiche sono gratuiti e funzionano con connessione internet.
5.5.4. INVIO CEDOLINI ELABORATI
Lo studio, dopo aver ricevuto la mail di ricezione presenze, può entrare direttamente
nell’inserimento mensile o cliccare sopra il nome del collaboratore nel riepilogo cedolini calcolati/
inseriti (che apre in automatico la maschera dell’inserimento) per vedere il calendario già compilato. Dopo aver modificato o integrato, se necessario, le presenze inserite in base anche alle note lasciate dal cliente (evidenziate in rosso nella figura di esempio sotto) potrà calcolare il cedolino dopo aver cancellato tale riga (per evitare che esca nel cedolino) e cliccare “calcola”, “ricalcola” e
“stampa”.
Dopo un controllo della busta paga stampata per inviare il cedolino al cliente, si deve cliccare il
bottone “rendi definitivo” del menù cedolini e fasi mensili| visualizza in alto a destra.
N.B.: se non si clicca il bottone rendi definitivo la busta paga non viene ricevuta dal cliente nell’App
e non viene caricata tra i documenti scaricabili, che sono visualizzabili nel menù Inserimento e fasi
mensili | Elenco documenti scaricabili.
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5.5.5. RICEZIONE DEL CEDOLINO
Quando lo studio clicca rendi definitivo nel menù visualizza viene inviata una notifica sul telefono
del cliente che avvisa che è stato pubblicato il suo cedolino.
Quando lo studio clicca rendi definitivo nel menù visualizza viene inviata una notifica sul telefono
del cliente che avvisa che è stato pubblicato il suo cedolino.
Il datore di lavoro, cliccando sul messaggio, apre l’applicazione ed accede alla maschera “cedolini”
e scarica la busta paga.
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6. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
1. Il datore consegna la lettera di licenziamento come raccomandata a mano oppure invia la lettera via posta tramite raccomandata nei termini previsti dal preavviso indicando la data di cessazione, ossia l’ultimo giorno in cui la collaboratrice presterà servizio.
I termini di preavviso del licenziamento sono i seguenti
- per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 1 mese di calendario.
- per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Nel menù Licenziamento | lettera di licenziamento si seleziona la lettera con preavviso, indicando
la data di cessazione nel programma nei dati collaboratore:
2. Si elabora quindi l'ultimo cedolino entrando nel menù Cedolini e fasi mensili | inserimento
mensile selezionando l'ultimo mese e cliccando il bottone "data di cessazione" e inserendo la data
del licenziamento nella finestra visualizzata.
- Cliccando ok il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione, come nella figura sotto.
- Si prosegue con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo:
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- Come d’abitudine, si prosegue con il bottone “calcola” per il calcolo del cedolino. Il programma
inserisce in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
NB:
- non è necessario selezionare sotto al calendario dell’inserimento mensile dell’ultimo cedolino le
causali “pagamento 13esima”, “pagamento ferie” e “liquida TFR maturato” perché le spettanze
vengono comunque calcolate in automatico indicando la data di cessazione. Se le spettanze non
vengono calcolate i motivi sono due:
- se è stato incluso in paga orario o pagato mensilmente i ratei TFR, ferie e 13esima: in questo caso
i ratei di fine rapporto non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un secondo pagamento;
- il collaboratore non matura alcun rateo se il rapporto si interrompe prima della metà del mese.
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3. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della lettera di trattamento fine rapporto (che si può stampare nel menù Licenziamento | stampa trattamento fine rapporto) oltre che una copia della dichiarazione sostitutiva
della Certificazione Unica (ex Cud) nel menù Stampe annuali.
4. Il datore, poi, deve dare comunicazione all'Inps del licenziamento entro 5 giorni dalla data di
cessazione: nel menù Licenziamento | comunicazione Inps si accede al sito dell'Inps mediante il
pin nell'area dei servizi lavoratori domestici.
Si deve cliccare “Variazione del rapporto di lavoro | Cessazione”, inserendo codice fiscale e codice
rapporto di lavoro e poi cessazione. Serve indicare la data e come motivo "licenziamento".
Si ricorda di stampare la ricevuta. Per dare comunicazione all’Inps, oltre alla modalità telematica,
esiste la modalità telefonica per il tramite del call center Inps al numero gratuito da rete fissa 803
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5. Solo in caso di collaboratore extracomunitario convivente, oltre all'Inps, si deve dare comunicare la cessazione alla pubblica sicurezza entro 48 ore dalla data del termine.
Si può trovare la lettera per la comunicazione, da inviare con raccomandata semplice, nel menù
licenziamento | convivente comunicazione pubblica sicurezza.
6. Il datore, in seguito, deve elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10
giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “elaborazione mav per cessazione”.
7. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
1. Nel menù licenziamento | lettera di licenziamento selezionare lettera senza preavviso, indicando la data di cessazione uguale alla data della consegna:
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2. Si deve poi elaborare l'ultimo cedolino entrando in cedolini e fasi mensili | inserimento mensile
e, selezionando l'ultimo mese, cliccare il bottone "data di cessazione" e inserire la data del licenziamento nella finestra visualizzata.
- Cliccando ok il programma propone l'inserimento solo fino alla data di cessazione.
- Fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi aggiungere l'indennità sostitutiva di
mancato preavviso selezionando da una delle tre righe con menù a tendina, poste sotto il calendario mensile, la voce "ind. sost. preavviso (giorni)", inserendo il numero di giorni di preavviso calcolati come da indicazioni dell’art.39 del Ccnl (si rimanda al paragrafo 6.1 per i giorni di preavviso
previsti dal CCNL).
L'indennità sostitutiva del preavviso non dovrebbe concorre alla formazione del Tfr, in quanto non
é considerata elemento ordinario della paga. Per tale motivo il programma in automatico, indica
“0”
sotto
la
colonna
Tfr
della
voce
relativa
all’indennità.
Nonostante ciò abbiamo pensato di permettere al datore di lavoro, se lo desidera, di includere
comunque nella retribuzione utile al calcolo del Tfr del mese, l’importo relativo a tale indennità
indicando quindi “1” sotto la colonna Tfr.
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- Si elabora poi il cedolino.
Il programma conteggia in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche
l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e
alloggio relativa alla 13esima e relativa al mancato preavviso:
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N.B.: codici relativi al vitto e alloggio
I 4 codici utilizzati per il vitto e alloggio, nel caso di collaboratore convivente, sono:
- Codice 34: vitto e alloggio sulle ferie non godute;
- Codice 40: indennità sostitutiva vitto e alloggio durante ferie e festività del mese (l’importo non fa
parte delle spettanze di liquidazione ma della retribuzione del mese in questione);
- Codice 41: incidenza vitto e alloggio su 13esima. Quest’ultima, infatti si calcola anche su tale quota, indipendentemente che mensilmente venga corrisposta in natura o mediante indennità;
- Codice 360: vitto/alloggio sostit. su preavviso: vitto e alloggio calcolato sui giorni di mancato preavviso.
3. Si consiglia, come sopra, di consegnare alla collaboratrice e di conservare firmati, una copia del
cedolino e una copia della lettera di trattamento fine rapporto (che si trova nel menù Licenziamento | stampa trattamento fine rapporto) oltre che la dichiarazione sostitutiva della cu (nel menù Stampe annuali):
4. Si rimanda ai punti 4 – 5 – 6 del licenziamento con preavviso per le varie comunicazioni da effettuare per comunicare all’INPS e alla Pubblica Sicurezza la cessazione del rapporto domestico.
8. DIMISSIONI SENZA PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni che si può anche stampare nel
menù Licenziamento | lettera di licenziamento | stampa lettera di dimissioni senza preavviso, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la
data del licenziamento nella finestra visualizzata.
- Cliccando ok il programma propone l'inserimento solo fino alla data di cessazione.
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- Si dovrebbe fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi aggiungere la trattenuta
per mancato preavviso in questo modo:
a) in base al calendario deve contare le ore che la colf avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario standard in maschera 5/7 dei dati collaboratore). I termini di preavviso in
caso di dimissioni sono: per contratti > a 24 ore settimanali: fino a 5 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 5 anni di anzianità, 15 giorni di calendario. Per i contratti fino a 24 ore settimanali,
fino a 2 anni di anzianità 8 giorni di calendario, oltre i 2 anni, 15 giorni di calendario.
b) sulla maschera dell'inserimento mensile in una delle tre righe in basso selezionare il codice
"tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate al punto a).
Nota: il datore può decidere di esonerare il collaboratore dal preavviso senza fare la trattenuta
specificando anche nella lettera delle dimissioni sotto che il datore esonera il collaboratore dal versamento del mancato preavviso.
- Il datore poi, dovrà calcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
2. Si rimanda ai punti 4 – 5 – 6 del licenziamento con preavviso per le varie comunicazioni con
l’avvertenza di indicare, come motivo della cessazione all’INPS, “dimissioni”. Essendo stata abrogata la legge Fornero (nel 2016) non è più richiesta la convalida delle dimissioni, che rimane obbligatoria al DTL (Direzione territoriale del lavoro) solo nel caso di collaboratrice in maternità.
62
N.B.: da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art.
26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico.
9. DIMISSIONI CON PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera di dimissioni che si può anche stampare nel
menù licenziamento | lettera di licenziamento | stampa lettera di dimissioni con preavviso, dovrebbe:
1. Elaborare l'ultimo cedolino entrando in cedolini e fasi mensili | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la
data del licenziamento nella finestra visualizzata ossia la data dell’ultimo giorno di preavviso.
- Cliccando ok il programma propone l'inserimento solo fino alla data di cessazione.
- Si dovrebbe fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino. Il
programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di
fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche
l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
2. Si rimanda ai punti 4 – 5 – 6 del licenziamento con preavviso per le varie comunicazioni con
l’avvertenza di indicare, come motivo della cessazione all’INPS, “dimissioni”. Essendo stata abrogata la legge Fornero (nel 2016) non è più richiesta la convalida delle dimissioni, che rimane obbligatoria al DTL (direzione territoriale del lavoro)solo nel caso di collaboratrice in maternità.
N.B.: da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art.
26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico.
10. CESSAZIONE IN CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
In caso di lavoro a tempo determinato, che per i contratti di lavoro domestico vengono utilizzati
solitamente solo in caso di sostituzione, la legge prevede che alla data di scadenza il contratto di
lavoro si risolva automaticamente. Il licenziamento o le dimissioni nel contratto a tempo determinato prima della scadenza contrattuale sono ammessi soltanto nei seguenti casi e senza periodi di
preavviso:
a) entro la fine del periodo di prova, se previsto;
b) se si verifica una giusta causa che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro. La giusta
causa si concretizza con fatti di particolare gravità che compromettono irrimediabilmente il rap63
porto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore, in modo tale da impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
c) In caso di risoluzione consensuale in cui le parti liberamente si accordano per la cessazione del
rapporto di lavoro.
d) Per causa di forza maggiore, come decesso del datore di lavoro. Un altro esempio è il caso di
una badante che viene licenziata perché l’assistito viene portato in una casa di riposo o in un centro assistenziale.
NB. Nel caso di licenziamento illegittimo al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di
scadenza del contratto del lavoro.
Nel caso di cessazione regolare in base ai termini del contratto a tempo determinato il datore dovrebbe seguire questa procedura:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in cedolini e fasi mensili, inserimento mensile, selezionare
l'ultimo mese, cliccare il bottone "data di cessazione" e inserire, se non era già stata inserita al
momento dell'assunzione, la data del licenziamento nella finestra visualizzata.
- Cliccando ok il programma propone l'inserimento solo fino alla data di cessazione.
- Inserire le ore lavorate fino a tale data.
- Calcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore
convivente anche l’indennità di vitto e alloggio sulle ferie non godute e l’incidenza del vitto e alloggio sulla 13esima.
2. Si consiglia di consegnare alla collaboratrice e di conservare firmati una copia del cedolino e una
copia della lettera di trattamento fine rapporto (che si trova nel menù licenziamento, lettera trattamento di fine rapporto) oltre che la dichiarazione sostitutiva della cu (ex cud) (nel menù stampe
annuali).
3. Non serve dare comunicazione all'Inps di cessazione in quanto l'Inps, in caso di rapporto a
tempo determinato chiude la pratica e il rapporto di lavoro automaticamente.
4. Dovrebbe dare comunicazione alla pubblica sicurezza della cessazione del rapporto di lavoro in
caso di collaboratore extracomunitario convivente entro 48 ore dalla data di cessazione. Si può
trovare la lettera per la comunicazione, da inviare con raccomandata semplice, nel menù licenziamento | convivente comunicazione pubblica sicurezza.
5. Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il mav per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10
giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav leggere il paragrafo elaborazione mav per cessazione di questo manuale.
11. CESSAZIONE PER DECESSO DEL DATORE DI LAVORO
Nel caso di decesso del datore di lavoro, gli eredi devono procedere al licenziamento con regolare
preavviso (se si decide di far lavorare la collaboratrice, anche con mansioni diverse, per tale perio64
do) oppure, come avviene solitamente, possono licenziare pagando l'indennità di mancato preavviso. Le procedure sono quindi le stesse spiegate rispettivamente al punto A e B di questo articolo. L'unica differenza riguarda la motivazione della cessazione da indicare nel sito Inps: decesso del
datore di lavoro e non licenziamento. Si consiglia, inoltre, anche nella lettera di interruzione del
rapporto di lavoro da consegnare alla collaboratrice, di specificare che la persona viene licenziata a
causa del decesso del datore di lavoro. I documenti e l'ultima busta paga vanno firmate dagli eredi
del datore di lavoro e le spettanze vanno liquidate dagli stessi.
12. ANTICIPO TFR
La legge di stabilità 2015 esclude espressamente i collaboratori domestici dalla possibilità di farsi
pagare mensilmente il TFR.
Rimane quindi in vigore la normativa contrattuale per cui, colf e badanti, possono richiedere un
anticipo del TFR massimo una volta l’anno, anche per il 100%. La legge prevede, infatti, un anticipo
fino al 70% ma liquidare il 100% del TFR viene considerato un trattamento di miglior favore del
collaboratore che non ci risulta vi siano state contestazioni in merito.
In questo caso si dovrà entrare nella maschera del calendario mensile, in una delle tre righe in basso, nella tendina, selezionare la voce "liquida TFR maturato" per liquidare tutto il TFR e calcolare il
cedolino.
Oppure, nel caso si voglia dare solo un acconto, si dovrebbe selezionare, al posto di “Liquidaz. Tfr
maturato” la voce "Anticipo TFR" indicando, in questo caso, la cifra dell'acconto da erogare".
65
Nel caso di anticipo la quota di TFR maturato, (così come il resoconto degli acconti), si può trovare
nel menù licenziamento, stampa trattamento di fine rapporto oltre ad essere esposta nella busta
paga del mese interessato.
C'è da precisare che, al momento della liquidazione del TFR maturato, viene calcolata anche la rivalutazione al momento del pagamento della stessa: ciò significa che, se si versa tutto il TFR esso
sarà compreso della rivalutazione in base al tasso del mese in elaborazione. Diversamente se si
corrisponde solo un acconto la rivalutazione viene calcolata ed aggiunta nella quota di TFR maturato ma non ancora corrisposto.
Utilizzando queste procedure il programma tiene conto degli importi anticipati e al momento del
calcolo del cedolino di cessazione corrisponde solamente il TFR residuo.
Si consiglia sempre di farsi firmare una richiesta in caso di anticipo del TFR come nell’esempio seguente:
Data e luogo
Oggetto: richiesta anticipo TFR
Io sottoscritta ________________ ______________, nata a _________________ (provincia)
il__/__/_____, c.fiscale________________, residente in via__________________________,
numero_____, città________________(provincia), assunta come collaboratrice domestica
il________________,
66
richiedo
al datore di lavoro________________ _____________________ nato a ________________
(provincia) il_________________, residente in via___________________________________,
numero____, città_______________(provincia)
un anticipo del TFR maturato, di euro_________ (oppure) un anticipo del TFR maturato fino al
mese____________dell'anno_________.
Firma del collaboratore:___________________________
Firma del datore per accettazione____________________________
2. Al momento della liquidazione dell'acconto si consiglia, a tutela del datore di lavoro, farsi firmare il cedolino aggiungendo la frase scritta a mano:
“ Confermo di ricevere la somma di euro_______ come anticipo del trattamento di fine rapporto “.
NB. Si ricorda poi, che, nel caso di anticipo del TFR, nella denuncia dei redditi del lavoratore, la tassazione di tale importo sarà a tassazione separata, mentre, se il TFR viene pagato mensilmente,
per progetto, considerato che non è previsto per legge, il TFR verrà inserito tra le spettanze
dell’anno, somma che quindi verrà sottoposta ad tassazione ordinaria.
13. TREDICESIMA
In occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto.
Ciò significa che, nel caso di collaboratrice convivente, la 13esima si calcola sulla retribuzione
compresa anche della quota convenzionale di vitto e alloggio, indipendentemente dal fatto che il
datore corrisponda in natura o mediante indennità sostitutiva tale quota mensilmente. Per questo
motivo i cedolini della 13esima dei collaboratori conviventi contengono due voci: 13esima mensilità e incidenza vitto e alloggio con codice 41. Mentre, per i collaboratori non conviventi la dicitura è
unica.
C’è poi da precisare che:
1. la tredicesima va riproporzionata in base al numero di mesi lavorati annuali.
2. I mesi si conteggiano come lavorati se il collaboratore è rimasto in forza per più di metà mese.
3. Se il collaboratore è rimasto in assenza non retribuita e quindi nell’inserimento mensile è stato
indicato il codice AD per più di metà mese , quel mese specifico non viene conteggiato come lavorato ai fini della maturazione della 13esima (e anche del tfr e delle ferie).
4. Se l’assunzione è avvenuta dopo la metà del mese, il mese non si considera lavorato.
5. Nel caso il contratto abbia inizio durante l’anno, i mesi precedenti all’assunzione non concorrono alla maturazione della 13esima.
67
6. Il rateo di 13esima matura in caso di permessi retribuiti e ferie.
7. Nel caso di malattia e infortunio il rateo di 13esima matura solo fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro.
8. Nel caso di maternità il rateo di 13esima viene calcolato per il 20% come previsto per legge.
Quindi per i mesi in cui si è indicata nell’inserimento mensile la sigla MO per più di metà mese la
13esima viene conteggiata al 20%.
9. L’importo della 13esima non è soggetto a pagamento dei contributi e quindi l’importo lordo risulta uguale all’importo netto.
10. Gli utenti che hanno impostato il pagamento della 13esima mensile dovranno comunque elaborare il cedolino con mese 13, che risulterà a zero, al fine di tenere comunque aggiornati tutti i
progressivi dei dati tfr, ferie, ecc..
13.1. COME SI ELABORA IL CEDOLINO DELLA 13ESIMA
Poiché la 13esima si paga a Natale, il cedolino del mese 13 si elabora prima del cedolino del mese
12.
Quindi la procedura è la seguente:
a) una volta elaborata la busta paga di novembre si entra in inserimento mensile e si scrive a sinistra mese 13 e poi si clicca ok;
b) in alto a destra si clicca direttamente calcola e ricalcola senza selezionare nessuna causale o sigla particolare;
c) poi si dovrà calcolare il mese di dicembre.
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Che calcolo viene eseguito dal programma?
1. Collaboratore con paga oraria (non convivente)
Webcolf tiene conto di tutti questi elementi:
- paga oraria dell’ultimo mese ossia di novembre (non conta la paga oraria dei mesi precedenti);
- somma dei ratei di 13esima dell’anno in corso.
I ratei si calcolano in base alla percentuale di part time dei vari mesi lavorati indicata nella casella
% part-time di ogni cedolino. La percentuale del 100% ha rateo uguale ad 1 e corrisponde al lavoro full time di 40 ore settimanali. Quindi se un collaboratore lavora 20 ore settimanali e la sua percentuale di part time è del 50% il rateo mensile di 13esima è pari a 0,50.
69
In ogni cedolino, nella parte inferiore, si trova la casella “ratei 13esima” che indica il progressivo
ovvero la somma dei ratei di 13esima da gennaio al mese del cedolino stampato.
Se ad esempio un collaboratore ha lavorato in un anno per 3 mesi per 40 ore settimanali e per altri
9 mesi per 20 ore settimanali dovremmo sommare (1 rateo pieno x 3 mesi ossia) 3 ratei al rateo di
(0,5 x 9 mesi ossia) 4,50 e quindi: 3 + 4,5 = 7,50 ratei totali 13esima annuali
Questo valore viene inserito nel corpo del cedolino della 13esima nella colonna tempo. Quindi in
questa colonna non si trovano il numero di mesi lavorati ma la somma dei ratei 13esima.
NB. Il programma, poiché calcola la 13a prima di elaborare dicembre ipotizza che il collaboratore
lavorerà per dicembre con la stessa percentuale di part time di novembre.
A partire dalla paga e dal totale dei ratei 13esima con l’aggiunta del mese di dicembre ipotizzato il
calcolo del programma è il seguente:
paga oraria x 40 ore del tempo pieno x 52 settimane annuali : 12 mesi = A
A : 12 x ratei maturati dell’anno = 13esima
Esempio:
Se una colf ha lavorato dal 3 febbraio per tutti i mesi dell’anno per 20 ore settimanali come non
convivente e a novembre la sua paga oraria è di 7 euro il calcolo del programma è il seguente.
Si contano i ratei di 13esima maturati e incrementati da inizio anno in base alla percentuale di part
time e quindi:
50% di part time pari al rateo 0,5 x 11 mesi maturati = 5,5 ratei totali di 13esima
Il calcolo è il seguente: 7 euro x 40 ore del tempo pieno x 52 settimane annuali : 12 mesi x 5,5 : 12
ratei maturati = 556,10 € di 13esima totale.
70
2. Collaboratore con paga mensilizzata
a) Non convivente:
paga mensile di novembre : 12 mesi x numero di mesi lavorati = 13esima
b) Convivente:
Poiché la 13esima si calcola sulla retribuzione globale di fatto essa comprende anche la quota di
vitto e alloggi.
Quindi in questo caso, oltre alla voce 13esima verrà visualizzata anche la voce incidenza vitto e alloggio e altri elementi con codice 41.
La 13esima viene calcolata in questo modo:
paga mensile di novembre : 12 mesi x numero di mesi lavorati = 13esima
L’incidenza del vitto e alloggio, poi, si calcola sul progressivo della quota di vitto e alloggio il cui dato si può trovare nel menù utilità| progressivi mensili| seconda pagina| seconda colonna a destra
voce “prog. per calcolo incidenza”.
Tale progressivo, che viene calcolato facendo la somma di tutti i giorni lavorativi di ogni mese moltiplicati per la quota di vitto e alloggio giornaliera prevista in base all’anno in corso, viene poi diviso per i mesi di incidenza per trovare la media mensile della quota di vitto e alloggio su cui calcolare la 13esima. Il risultato di questa operazione viene diviso poi per 12 mesi e moltiplicato per i mesi lavorati.
Quindi, in sintesi Webcolf calcola in questo l’incidenza:
71
Progressivo vitto e alloggio : mesi di incidenza ossia mesi lavorati = A
A : 12 x mesi lavorati = incidenza vitto e alloggio su 13esima (cod. 41)
N.B.: su richiesta di alcuni utenti, è possibile disabilitare la voce 41 spuntando l'apposito controllo
nel trattamento economico del collaboratore domestico in impostazioni di paga avanzate: non dare incidenza vitto e alloggio su 13esima. Si precisa che tale opzione può essere contestata in sede
sindacale dal collaboratore perché il contratto nazionale prevede che la 13esima comprenda anche
tale quota.
Esempio:
Se una colf ha lavorato dal 10 gennaio per tutti i mesi dell’anno come convivente e a novembre la
sua paga mensile è di 1000 euro il calcolo del programma è il seguente.
1.000 € paga mensile : 12 x mesi lavorati 12 = 1.000 € 13esima
1.517,75 progressivo vitto e alloggio : 11 mesi di incidenza : 12 x 12 mesi lavorati = 137,98 incidenza vitto e alloggio
72
14. STAMPE ANNUALI PER LA DENUNCIA DEI REDDITI
Webcolf permette di stampare i documenti necessari per la denuncia dei redditi in un rapporto di
lavoro domestico e in particolare prevede la stampa delle seguenti dichiarazioni:
- per il collaboratore: “dichiarazione sostitutiva cu” (ex Cud) che il datore deve consegnare in duplice copia al lavoratore e che riepiloga il reddito percepito nell’anno precedente;
- per il datore di lavoro: “dichiarazione degli oneri deducibili” del datore di lavoro che contiene la
parte dei contributi a suo carico che si possono dedurre dal reddito nei limiti di legge;
- per il datore di lavoro con assistenza familiare livello CS o DS: “dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti”, che riepiloga le spese che l’assistito può detrarre nei limiti di legge.
73
14.1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CU
Il collaboratore domestico, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, è obbligato a dichiarare i redditi conseguiti e a pagare l'Irpef oltre alle addizionali comunali e regionali.
Poichè il datore di lavoro non è sostituto d'imposta, il collaboratore dovrà presentare, non il modello 730 ma il modello UNICO, entro le date di scadenza fissate dall’Agenzia delle Entrate di anno
in anno. Solitamente la scadenza viene fissata per fine giugno, nel caso il collaboratore presenti la
dichiarazione in forma cartacea presso gli uffici postali, oppure verso la fine di settembre, nel caso
di invio dell'UNICO per via telematica.
Queste scadenze possono subire variazioni o proroghe quindi consigliamo di consultare la sezione
apposita del sito dell'Agenzia delle Entrate
(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/scadenzario).
N.B.: ricordiamo che il collaboratore non è obbligato a fare la dichiarazione dei redditi se ha un
reddito complessivo inferiore agli 8.000 € annui.
Non essendo quindi sostituto d'imposta, il datore di lavoro domestico dovrebbe rilasciare alla propria collaboratrice semplicemente una dichiarazione sostitutiva della CU (certificazione unica),
che dovrebbe essere consegnata ordinariamente entro 30 giorni dalla scadenza o comunque prima dell’appuntamento che la collaboratrice ha fissato con il patronato o altro intermediario.
74
La CU per i lavoratori domestici, (di cui un fac-simile é riportato qui sopra), non ha un formato
standard definito per legge.
Solitamente comunque è composto in due parti:
- nella prima, in cui vengono indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di datore e collaboratore, il
periodo di riferimento della Cu e il numero dei giorni di detrazione (che comprendono anche i
giorni non lavorativi e di ferie);
- nella seconda, in cui il datore di lavoro domestico attesta di aver corrisposto alla colf o badante i
compensi annuali riguardanti:
1. la retribuzione lorda comprensiva di 13esima. Si tratta della somma delle retribuzioni lorde dei cedolini dell'anno (indicato nel cedolino in Webcolf con la voce "Importo lordo"), ai
quali vanno però sottratti eventuali anticipi di Tfr in quanto devono essere indicati nell'apposita voce della Cu.
2. I contributi Inps a carico collaboratore. Viene indicato a tale voce, l'importo dei soli contributi a carico del collaboratore versati tramite i mav trimestrali. Se come avviene di nor-
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ma, il datore li trattiene in busta paga, nella Cu viene riportato il risultato derivante della
somma delle voci “Contr.carico coll” dei cedolini che vanno da gennaio a dicembre.
3. I contributi Cassa Colf a carico del collaboratore. Sono dati dalla somma dell’importo indicato alla voce "Cas.sa Colf" nei cedolini dell'anno in Webcolf (sempre se trattenuti). Se non
viene trattenuto si conteggia in base alle ore contributive dei 4 trimestri. N.B.: per progetto, considerato che i contributi a carico del collaboratore non sono deducibili dal datore di
lavoro, essi vengono comunque riportati nella Cu anche se non trattenuti al collaboratore.
Se infatti non venissero riportati, la retribuzione percepita dal collaboratore risulterebbe più
alta e di conseguenza lo scaglione di reddito utile al pagamento dell'Irpef non risulterebbe
più corretta. In questo caso vengono calcolati direttamente in base ai mav proposti e al “riepilogo trimestrale” che si trova nel menù Cedolini e fasi mensili.
4. L’imponibile fiscale (netto). Si tratta della differenza tra paga lorda specificata al punto 1 e
contributi inps a carico collaboratore specificata al punto 2. Non si tratta quindi della somma dei netti dei cedolini elaborati perché la cassa colf non incide sulla diminuzione
dell’imponibile fiscale, al contrario di ciò che accade nel cedolino dove: paga lorda - contributi inps e Cas.sa colf = paga netta. Questo è motivato dal fatto che i contributi Cas.sa colf
non hanno scopo esclusivamente assistenziale/sanitario ma anche contrattuale, interpretazione questa confermata dallo stesso ente Cas.sa colf.
5. TFR corrisposto (anche tramite anticipi). Si tratta della somma del tfr corrisposto
nell’anno. In questo caso Webcolf inserisce l’importo:
- del tfr liquidato in caso di cessazione;
- del tfr liquidato mensilmente oppure occasionalmente, con codice “liquida tfr maturato”
oppure “anticipo su tfr”;
N.B.: per progetto se il tfr viene incluso in paga oraria, (senza voce specifica in busta paga), poiché
questa impostazione non è prevista per legge, tale importo non viene indicato nella Cu. Se un datore volesse comunque inserirlo può stampare la versione modificabile indicando come quota tfr il rateo orario moltiplicato per le ore retribuite dell’anno da gennaio a dicembre.
Nel nostro programma, per poter stampare la dichiarazione sostitutiva della Cu è necessario seguire questa procedura:
- entrare nel menù Stampe annuali | dichiarazione sostitutiva Certificazione Unica (CU);
- spuntare il flag a sinistra "elenca dipendenti licenziati da oltre 3 mesi" nel caso si siano gestiti collaboratori il cui rapporto è terminato nel corso dell'anno precedente;
- scrivere l'anno a cui si riferisce la dichiarazione (sempre l’anno precedente a quello attuale); ad
esempio, per la dichiarazione dei redditi 2016 si deve consegnare la cu del 2015;
- confermare l'anno selezionato cliccando sul pulsante "ok";
- procedere alla Stampa selezionando, eventualmente, il pulsante "Stampa" o "Stampa in formato
modificabile".
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N.B.: le caselle sono comunque editabili se si vuole modificare qualche dato manualmente. Alcuni
utenti ci hanno chiesto di poter disporre di una bozza in bianco del modello CU sostitutivo per colf e
badanti, che si scarica cliccando a questo link:
http://www.webcolf.com/doc/Cud_sostitutivo_colf_e_badanti.pdf
Attenzione: nel caso in cui la maschera suddetta indicasse in alto in rosso "stato: da aggiornare",
é necessario entrare nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili (dell’anno in questione), per capire se tutti i cedolini sono aggiornati e quindi indicati con lo stato "ok" o "definitivo",
oppure se sono da ricalcolare o sono stati fatti degli inserimenti manuali. Nel caso di richiesta di
ricalcolo, prima di eseguirlo, é necessario reimpostare nel menù Assunzione | inserimento dati
collaboratore domestico, i dati relativi alla paga, orario e livello eventualmente variati nel corso
dell'anno. Tale passaggio é indispensabile per non calcolare i vecchi cedolini con le nuove condizioni contrattuali ma con quelle vecchie.
Per comprendere meglio facciamo un esempio: se si hanno tutti i cedolini del 2016 sullo stato "ricalcolare", perché per errore si é modificato qualcosa, si posso ricalcolare tutti nuovamente solo
se da gennaio ad oggi (mese corrente), le condizioni contrattuali sono rimaste le stesse. Se invece
ad esempio la collaboratrice aveva da gennaio a maggio una paga di 900 € e da giugno a ottobre il
datore ha scelto di portare la paga a 1.000 € variando così il contratto, se ricalcolassi tutti i cedolini
da gennaio a ottobre verrebbero tutti calcolati con le nuove condizioni contrattuali e cioè 1.000 €.
Si dovrebbe quindi reimpostare la paga di 900 €, calcolare i cedolini da gennaio a maggio (e renderli definitivi), poi impostare nuovamente la nuova paga di 1.000 ed elaborare i cedolini da giugno a ottobre.
Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" consiglio di inviare una mail di assistenza ad [email protected]
77
14.2. DICHIARAZIONE ONERI DEDUCIBILI DATORE DI LAVORO
Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi
previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e
per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti).
Anche se i contributi dei lavoratori domestici versati all'Inps (con i mav trimestrali) dal datore di
lavoro comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore, si
può dedurre solo la parte di contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di
1.549,37 €.
Per quanto riguarda, invece, i contributi Cassa Colf, come ci ha confermato l'ente stesso, non sono
deducibili in quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.
Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale, che permette la deduzione dei contributi per lavoro
domestico, il datore deve presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o (se
sono rispettate le condizioni richieste) il modello 730.
78
BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Il comma 2 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), che disciplina tale materia, non é molto chiaro circa i soggetti destinatari della deduzione e quindi se sia l'assistito o un suo familiare. In
fase di compilazione del modello Unico é presente un mero riferimento al "datore di lavoro" che
nel silenzio della normativa, é da ritenersi ad esempio individuabile anche nel familiare della persona non autosufficiente.
Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l'assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € dev'essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.
DEDUZIONE ONERI IN WEBCOLF
Webcolf prevede la stampa della dichiarazione degli oneri deducibili per il datore di lavoro (vedi
immagine in calce), in cui si attesta il totale dei contributi versati, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.
Per la stampa la procedura è la seguente:
- si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10
TUIR;
- si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca ok e “Stampa”.
In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi da poter detrarre e anche il dettaglio
per ogni mese. Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i
contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi
successivi alla cessazione.
N.B.: si ricorda che, secondo il principio di cassa confermato dall'Agenzia delle Entrate, i contributi
del 4° trimestre, pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi la stampa degli oneri deducibili per esempio del 2016 tiene conto dei contributi relativi all'ultimo trimestre dell'anno 2015 e ai primi tre trimestri del 2016.
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Attenzione: nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse
l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù
Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre). Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù
Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare
i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "ok" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad [email protected] per ulteriori
verifiche sullo status dei cedolini.
DEDUZIONE PER UTILIZZO DEI VOUCHER
L'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri
deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37
€. Gli oneri previdenziali quindi versati tramite voucher, sono deducibili nel periodo di imposta in
cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano
prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
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14.3. DICHIARAZIONE SPESE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Il TUIR oltre a prevedere a favore del datore di lavoro privato la deducibilità dei contributi previdenziali, sancisce all'art.15 i-septies, la possibilità di detrarre una parte delle spese sostenute per
gli addetti all'assistenza di persona non autosufficiente.
Tali spese sono detraibili nella misura del 19% e in misura non superiore a 2.100 €. Ne consegue
quindi che la detrazione massima fruibile ammonta a 399 €.
La detrazione spetta a condizione che:
la persona assistita non sia autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica;
il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 €.
DEFINIZIONE DI “NON AUTOSUFFICIENZA”
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Il fondamentale concetto di non autosufficienza, necessario per beneficiare dell'agevolazione, è
stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005:
1. sono considerati soggetti non autosufficienti coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni
fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti;
2. sono altresì considerati non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza
continuativa.
Tale stato sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni che deve risultare però
da apposita certificazione medica.
La detrazione non compete quando la non autosufficienza non si ricolleghi alla presenza di patologie, ma si esemplifichino nella mera assistenza a favore di bambini non autosufficienti. Per condizione patologica non si intende in senso strettamente sanitario, infatti comprende come fattore
determinante l'età anagrafica avanzata dell'assistito.
In ogni caso qualora l'assistito sia portatore di handicap (con limitazione della propria autosufficienza), tale condizione é sufficiente a surrogare la predetta certificazione medica.
Questi oneri detraibili sono individuabili nei compensi corrisposti agli addetti incaricati di assistere
personalmente i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti di vita quotidiana e, per la
circolare n. 10 del 16 marzo 2005 dell'Agenzia delle Entrate, nei compensi corrisposti per l'assistenza personale ad un soggetto non autosufficiente ricoverato presso una casa di cura o di riposo, a condizione che i relativi corrispettivi siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili
alle altre prestazioni. La detrazione infatti spetta solamente per le spese mediche, escluse quindi
quelle di ricovero e di assistenza.
CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a
quelle sostenute per gli altri familiari, a condizione che questi siano conviventi e che non risultino
fiscalmente a carico del contribuente. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione.
La quota massima di 2.100 € è valida per il singolo contribuente indipendentemente dal numero di
soggetti assistiti. Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto spese per se stesso e per
un suo familiare, l'importo massimo che può detrarre è sempre calcolato sui 2.100 €.
Inoltre, l'importo rimane lo stesso anche se più contribuenti abbiano sostenuto spese per lo stesso
familiare e in tal caso i 2.100 € massimi devono essere ripartiti in ragione della spesa sostenuta.
DETRAZIONE SPESE IN WEBCOLF
Per la denuncia dei redditi del datore di lavoro, a seguito di questa possibile detrazione, il programma prevede una stampa della dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti, che
si effettua entrando nel menù Stampe annuali | Dichiarazione spese per persone non autosufficienti, selezionando poi a sinsitra l'anno e cliccando a destra sul pulsante "Stampa".
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Tale documento specifica nel dettaglio le spese mese per mese di tutto l'anno, da gennaio a dicembre.
Attenzione: nel caso in cui il programma avvisi che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato” é necessario effettuare un controllo nel menù Cedolini e fasi mensili | calcolo buste mensili
dell’anno in questione. Se viene richiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare,
nei dati collaboratore, gli estremi della paga, orario e livello dell'anno in questione, per non ricalcolare i cedolini con le condizioni inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti ok o definitivi, consigliamo di inviare una mail di assistenza ad [email protected] per eventuali ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.
15. ELABORAZIONI MAV CONTRIBUTI
I datori di colf e badanti sono tenuti a pagare i contributi ogni trimestre:
- per il primo trimestre dall'1 al 10 aprile;
- per il secondo trimestre dall'1 al 10 luglio;
- per il terzo trimestre dall'1 al 10 ottobre;
- per il quarto trimestre dall'1 al 10 gennaio.
N.B.: se il 10 cade di sabato il termine rimane il 10. Se, invece, tale termine cade di domenica la
scadenza verrà posticipata al giorno 11.
In caso di cessazione il datore di lavoro domestico dovrà versare però i contributi entro 10 giorni
dal termine del rapporto di lavoro domestico.
Webcolf elabora il mav per i contributi da pagare in base ai cedolini elaborati e quindi conteggiando le ore effettivamente svolte, distinguendo inoltre il calcolo dei contributi per le settimane in cui
le ore lavorative sono maggiori di 24 (contributo fisso), dalle settimane in cui le ore lavorative sono
inferiori (contributo variabile in base alle fasce retributive).
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Per elaborare e stampare il mav dei contributi il datore vi sono due possibilità: effettuare la richiesta massiva (utilizzato solitamente se si gestiscono molti collaboratori) oppure elaborare il mav
nella maschera “Elaborazione MAV in Inps on line”.
15.1. RICHIESTA DI EMISSIONE MASSIVA MAV
E’ possibile utilizzare questa modalità nelle scadenze trimestrali. Non è possibile utilizzarla, invece,
in caso di cessazione del rapporto o nel caso di ritardati pagamenti per i trimestri precedenti.
Webcolf, in pagina principale, nel riquadro news di facebook, indica le date per ogni trimestre che
vengono precisate dall’Inps entro le quali poter fare tale richiesta. Solitamente l’ultima scadenza
varia dal 23 al 27 del 3° mese del trimestre.
Questa modalità serve soprattutto a chi gestisce molti collaboratori per non modificare ogni singolo mav, mentre, per chi deve fare solo qualche mav, è più veloce la modalità spiegata al paragrafo
successivo.
Dopo aver calcolato e reso definitivi i cedolini si dovrebbe entrare nel menù cedolini e fasi mensili
| richiesta massiva mav e cliccare "lanciare la richiesta di emissione massiva".
L’utente, qualche giorno alle due scadenze fissate dall’INPS, potrà scaricare il proprio mav pronto
da stampare nella cartella file personali che si trova nella pagina principale, in basso sulla sinistra.
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15.2. ELABORARE MAV IN INPS ON LINE
Dopo aver aggiornato e dopo aver reso definitivi i cedolini (o almeno dopo essersi assicurati che
tutti siano nello stato di OK) si può entrare nel menù Cedolini e fasi mensili | Contributi: Elaborazione mav in Inps online, selezionare il trimestre a sinistra e poi entrare a destra nel sito dell'Inps
indicando codice di rapporto di lavoro e codice fiscale. Si deve poi cliccare l’icona modifica del mav
proposto a sinistra nel sito Inps, controllando prima che il trimestre sia quello in corso (altrimenti
si finisce con pagare due volte lo stesso trimestre!)
La maschera cedolini e fasi mensili | elaborazione mav in Inps online è una pagina divisa a metà: a
sinistra ci sono i risultati dei calcoli dei cedolini di Webcolf mentre a destra si accede al sito
dell’Inps mediante una finestra integrata, per modificare il mav.
NB. Perché si modifica il mav? L’Inps propone mav con ore standard, senza cas.sa colf e senza aggiornamento di paga annuale e quindi normalmente i mav che sono inviati dall’INPS sono errati.
L’INPS, per i grandi utenti, addirittura non li invia più, essendo uno spreco cartaceo e di risorse. Per
gli utenti privati l’Inps continua ad inviarli constatando che molti non li adattano all’effettiva situazione ma spesso continuano a pagarli così come sono (anche se magari il collaboratore è in malattia, con meno ore contributive da pagare o addirittura sospeso perché in maternità o in aspettativa!)
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- Una volta cliccata l’icona per modificare il mav proposto a destra della pagina nel sito Inps, il datore dovrebbe copiare nella colonna di destra (mav dell'Inps) i dati di Webcolf della colonna di sinistra: si tratta delle ore retribuite, della retribuzione oraria effettiva calcolata in automatico dal
programma (paga di fatto ovvero paga totale + quota di 13esima e in caso di convivenza, + quota
vitto e alloggio), del codice organizzazione F2 per la Cas.sa Colf e l'importo relativo a tale contributo, esempio:
- nella colonna di destra del sito Inps, una volta modificato il mav si deve cliccare avanti e conferma modifica;
- poi compare la maschera copiata sotto e si deve cliccare pagamento / stampa mav e scegliere per
stampare poi l'opzione stampa mav, avanti;
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- nel caso si voglia fare il pagamento direttamente on line si sceglie pos virtuale Intesa San Paolo;
- per completare la stampa si dovrà cliccare sull'icona pdf, scaricare il file e ricordarsi che va stampato fronte – retro.
Dopo aver scaricato il mav il datore dovrebbe poi controllare a sinistra della maschera di Webcolf,
sulle due colonne in alto, se ci sono due mav da compilare, uno per le settimane con meno di 24
ore e uno con le settimane più di 24 ore. Infatti, nel caso alcune settimane si lavori meno di 24 ore
i calcoli del mav sono diversi e quindi si dovranno compilare due mav.
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Nella parte sinistra della pagina, dove ci sono i calcoli di Webcolf dei contributi, ci sono sopra due
linguette: più o meno 24 ore. Una volta elaborato un mav va cliccata l’altra linguetta per controllare se c’è un altro mav da fare, sempre con la stessa procedura del primo, come da immagine:
nel caso di elaborazione di due mav si dovrà rientrare a destra nel sito Inps, modificare il mav proposto (l’Inps non tiene in memoria i mav modificati perché memorizza solo i mav pagati), controllando sempre che si tratti del trimestre in corso e poi si segue la stessa procedura spiegata sopra.
E’ quindi corretto che, in alcuni casi, i mav da pagare per uno stesso trimestre siano 2.
N.B.: perché si calcolano due mav in base alle ore lavorate settimanali specifiche?
L’Inps, nelle tabelle di calcolo dei contributi specifica gli importi orari contributivi distinguendo le
settimane con più di 24 ore settimanali con quelle fino a 24 ore settimanali.
Nel primo caso l’importo orario è fisso al di là della retribuzione con cui si paga il collaboratore,
mentre nel secondo l’importo dipende dalla retribuzione.
Trattandosi quindi di due calcoli differenti con importi diversi, l’Inps chiede di elaborare due mav
distinti e Webcolf naturalmente si è adeguato.
15.3. ELABORARE MAV CESSAZIONE
A partire da Maggio 2013 l'Inps richiede, in caso di cessazione, il pagamento dei contributi anche
sulle ore di ferie non godute e sulle ore di mancato preavviso.
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Per questo, nel sito dell'ente, nelle pagine relative all'elaborazione del mav on line sono state inserite delle maschere in cui viene richiesto il numero di settimane di preavviso e di ferie non godute
in modo da elaborare un bollettino in cui vengono indicate tali settimane oltre la data di cessazione.
Webcolf ha implementato nel programma tale funzione in automatico.
Infatti:
- indicando la data di licenziamento/dimissioni nell'inserimento mensile dell'ultimo cedolino, oltre
ad essere calcolate in automatico le ferie non godute, il programma conteggia le ore corrispondenti e le aggiunge alle ore contributive. Ciò incide quindi anche sulle trattenute a carico collaboratore (se previste) e sul conteggio della Cas.sa colf;
- nel caso di licenziamento senza preavviso, per pagare l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, nell'inserimento mensile dell'ultimo cedolino, selezionata in una delle tre righe la voce "ind.
sost. preavviso (giorni)" e indicando i giorni di mancato preavviso, il programma, oltre a calcolare
la retribuzione, aggiunge le ore corrispondenti a quelle contributive. Anche in questo caso tale calcolo incide sulle trattenute a carico collaboratore (se previste) e sul conteggio della Cas.sa colf.
In base a questo, entrando nel menù cedolini e fasi mensili | elaborazioni mav in Inps on line, Webcolf dispone (nella colonna a sinistra) tutti i dati per la modifica del mav indicando nell'ultima riga
le settimane di preavviso e di ferie non godute, che poi vengono visualizzate con la sigla P accanto
al numero della settimana e, indicando le ore totali contributive già comprese di quelle del preavviso e delle ferie non godute.
Quindi l'utente per elaborare il mav della cessazione dovrà seguire questa procedura:
- dopo aver aggiornato e resi definitivi tutti i cedolini fino alla data di cessazione deve entrare nel
menù: Cedolini e fasi mensili | Contributi: elaborazione mav in Inps on line;
- selezionare il trimestre a sinistra, entrare a destra nel sito dell'Inps copiando le caselle del codice
fiscale e del codice rapporto in alto, nella prima maschera dell'Inps "pagamento di un singolo rapporto di lavoro attivo o cessato";
- nella pagina dell'Inps viene indicata, sotto al menù calcolo contributi la data di cessazione, come
nella figura sotto (essendo stata effettuata la comunicazione all'Inps di cessazione viene già proposta in automatico);
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- dopo aver cliccato avanti l'Inps richiede il numero di settimane di preavviso e di ferie non godute,
che Webcolf indica nell'ultima riga a sinistra, come evidenziato nella figura sotto in rosso. Precisiamo che il programma indica con la sigla P solo le settimane in cui le ore sono tutte di preavviso
o di ferie non godute, mentre, per la settimana in cui la collaboratrice ha lavorato anche solo per 1
ora non viene indicata la sigla P.
Si clicca poi avanti e, nella maschera successiva la voce modifica, evidenziata sotto in rosso:
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- poi si deve copiare nella colonna di destra (mav dell'Inps) i dati di Webcolf della colonna di sinistra: si tratta delle ore retribuite, della retribuzione oraria effettiva calcolata in automatico dal
programma (paga di fatto ovvero paga totale + quota di 13esima e in caso di convivenza, + quota
vitto e alloggio), del codice organizzazione F2 per la cassa colf e l'importo relativo a tale contributo;
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- in seguito si deve cliccare “Avanti” e “Conferma modifica”.
Se si desidera stampare il mav per pagarlo presso l’ufficio postale o la propria Banca, si rende necessario cliccare sul simbolo del Pdf “Stampa MAV” come da immagine sottostante.
Se invece si desidera effettuare il pagamento on-line poi cliccare pagamento e scegliere l’opzione
stampa mav, per stamparlo. Cliccare poi su “Avanti”.
- per completare la stampa si dovrà cliccare sull'icona pdf, scaricare il file e stampare fronte retro.
Nel caso si voglia fare il pagamento direttamente on-line si sceglie POS virtuale Intesa San Paolo.
Va sempre controllato che nella maschera Webcolf non vi siano due mav da compilare. Se, inoltre,
le settimane di mancato preavviso e di ferie non godute cadono nel trimestre successivo si dovrà
selezionare in alto a sinistra nella colonna di Webcolf il trimestre successivo ed elaborare mav per
le altre settimane seguendo la stessa procedura indicata sopra.
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N.B.: c’è inoltre da precisare che, nel sito Inps, le settimane massime P da indicare dopo la data di
cessazione sono 9 e quindi anche Webcolf indica questo numero di massimo di settimane.
Nel caso il datore non volesse pagare i contributi per le settimane di mancato preavviso e di ferie
non godute dovrebbe (questo potrebbe tuttavia generare del contenzioso) prima di elaborare l'ultimo cedolino può inserire il flag nella voce "non pagare contributi su ferie non godute e mancato
preavviso" che si trova o al passo 11 dell'inserimento facilitato dati collaboratore del menù assunzione oppure nelle maschere standard del trattamento economico 7/7 dei dati collaboratore cliccando impostazioni di paga avanzate.
15.4. CONTRIBUTI CAS.SA COLF
A seguito di accordo del 18 luglio 2010 è attiva "CASSA COLF", cassa di assistenza sanitaria per i lavoratori domestici che applicano il contratto collettivo del 01.02.2007 (e rinnovato il 21/05/2013),
siglato tra i sindacati FIDALDO e DOMINA da una parte e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCSUIL e FEDERCOLF dall’altra.
I beneficiari delle prestazioni sono i dipendenti iscritti e i datori di lavoro.
Tali contributi servono per un'assistenza sanitaria, che però non paga la malattia.
In particolare se sono stati versati contributi contrattuali per 4 trimestri consecutivi e raggiunta la
soglia minima di versamento pari a 25 € (anche come somma totale di più rapporti di lavoro):
IL DIPENDENTE avrà diritto alle seguenti prestazioni:
1. indennità giornaliera di ricovero e di eventuale convalescenza:
- diaria giornaliera di € 20 per ricoveri ospedalieri con almeno 2 giorni di pernottamento e per un
massimo di 20 giorni (causa del ricovero: infortunio, malattia, parto);
- diaria giornaliera di € 20 per la convalescenza relativa al ricovero ospedaliero effettuato per un
massimo di 10 giorni (causa del ricovero: infortunio, malattia, parto con intervento chirurgico);
2. prestazioni di alta specializzazione - Effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate:
- rimborso di ticket sanitari fino ad un massimo di € 300 annui (vedi elenco prestazioni).
Per l’elenco dettagliato di tutte le prestazioni, le modalità e le condizioni, consigliamo di consultare il sito http://www.cassacolf.it al paragrafo "Prestazioni".
IL DATORE avrà diritto alle seguenti prestazioni:
- nel caso di decesso o invalidità permanente del dipendente, a causa di infortunio per il quale sia
stata attivata la rivalsa INAIL, è stata attivata apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile del datore di lavoro con un massimale annuo pari a € 50.000;
- nel massimale annuo rientrano anche le spese legali e peritorie che potranno essere messe a disposizione dall’assicurazione nel contenzioso con l’Istituto.
Il dipendente risulta iscritto alla CAS.SA.COLF dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il
versamento a suo nome, dei contributi di assistenza contrattuale. L’iscrizione alla Cas.sa colf quindi è automatica, sia per il datore che per il collaboratore con il primo pagamento dei contributi
Cas.sa Colf e non serve fare alcuna notifica all’ente o all’INPS. Per far sì che i collaboratori e i datori
di lavoro, continuino ad essere beneficiari rispettivamente delle relative prestazioni, è necessario
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che, successivamente all'iscrizione e cioè al primo versamento, i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.
Nel caso di dipendente assunto in data precedente alla creazione di tale cassa assistenziale, il collaboratore risulterà esservi iscritto dal 1° Luglio 2010 se tali contributi siano versati a suo nome in
relazione al terzo trimestre 2010.
L’iscrizione alla CAS.SA.COLF, sia del dipendente che del datore di lavoro, permane anche nei casi
nei quali si verifichino delle discontinuità nel versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
Il versamento dei contributi di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, si quantifica nella misura oraria complessiva di € 0,03, dei quali € 0,01 a carico del lavoratore e
€ 0,02 a carico datore. Il versamento dei contributi è effettuato dal datore di lavoro nel mav pagato trimestralmente, insieme ai contributi Inps (codice organizzazione F2). Sta quindi al datore di
lavoro scegliere se trattenere o meno in busta paga la quota di contributi cassa colf a carico collaboratore.
Poiché disciplinata dall'art. 49 del Ccnl, il versamento dei contributi di Cassa Colf si intende obbligatorio ma di prassi, le parti possono scegliere se applicarla o meno al rapporto di lavoro instaurato. Dato che la somma minima di 25 € (per gli ultimi 4 trimestri dall'evento considerato), prevista
per ricevere le prestazioni, va conteggiata sommando i mav di tutti i rapporti di lavoro in essere,
nel caso in cui un collaboratore abbia instaurato un solo rapporto di lavoro e i versamenti totali, in
base alle ore lavorate, siano inferiori a tali quota, il datore può decidere di non pagarla in quanto il
collaboratore non potrà mai contestare una perdita per una mancata prestazione economica.
Consigliamo quindi, se non si raggiunge la quota dei 25 € di non pagare tali contributi perché andranno persi e non porteranno alcun vantaggio alle parti. Per non applicare la Cas.sa Colf, in Webcolf esiste una voce specifica che si trova nel menù Assunzione | inserimento standard collaboratore domestico | trattamento economico | impostazioni di paga avanzate: "Non effettuare l'applicazione della Cas.sa Colf".
In questo modo tali contributi non vengono calcolati e trattenuti in busta paga al collaboratore e
nemmeno quindi proposti nell’elaborazione del mav.
In alternativa, il datore può decidere di pagare un importo più alto (rispetto a quello che le parti
dovrebbero realmente pagare), come integrazione, per poter raggiungere i 25 € richiesti, possibilità questa prevista dallo stesso ente Casa Colf. Ad esempio il datore in fase di elaborazione del mav
può aumentare l'importo della Cassa Colf indicato dal programma in moda da arrivare a versare
6,25 € (6,25 x 4 trimestri/mav = 25 €).
L'Inps invia ancora ai datori domestici, bollettini mav precompilati senza tenere conto della creazione di questa particolare Cassa, vuoi anche perché non é a conoscenza del fatto che venga applicata al contratto di lavoro in essere e anche perché esiste un altro Ccnl, Ebilcoba, che anche se usato da pochissimi datori in Italia, ha previsto la creazione di una sua Cassa Ebilcoba.
Per il versamento della Cassa Colf é necessario quindi elaborare il mav in Webcolf dal menù Cedolini e fasi mensili | contributi: elaborazione mav in Inps online, indicando il codice organizzazione
F2 (cas.sa colf) e l’importo da versare calcolato dal programma a sinistra. Per maggiori informazio-
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ni sull'elaborazione del mav, consigliamo
https://www.youtube.com/embed/WZXRo_uQvic
di
guardare
il
nostro
video
al
link
Nel corpo del cedolino viene indicato con il codice 800, l'importo dei contributi Cassa Colf a carico
del datore di lavoro solo a scopo conoscitivo, (H. Contributi x 0,02) in modo che il collaboratore
possa sapere se il tetto dei 25 € é stato raggiunto, mentre sotto il corpo del cedolino, alla voce
"Cassa Colf", vengono riportati i contributi Cassa Colf a carico del collaboratore (H. Contributi x
0,01) che vengono detratti dall'importo lordo del cedolino, unitamente ai contributi previdenziali
Inps ("Contr. carico coll.").
16. COPIE DELL’ARCHIVIO WEBCOLF
Webcolf consiglia agli utenti di fare periodicamente delle copie del proprio archivio entrando in utilità| esportazione e cliccando esporta intero archivio per salvare tutti i dati e i movimenti inseriti
fino a quel momento. La copia serve per ripristinare la situazione nel caso, erroneamente, l’utente
cancelli i movimenti oppure modifichi delle impostazioni dei cedolini e necessiti di tornare alla situazione della copia salvata.
Nel caso, infatti, si voglia reinserire la situazione precedente nell’account si clicca nel menù utilità|
importazione dati, si sceglie il file precedentemente salvato, si mette il flag su importa intero archivio, si flagga la voce inserire i dati in coda e poi si clicca importa.
NB. Si consiglia, comunque, di utilizzare la funzione “ importazione” solo nei casi di reale bisogno e
come ultima possibilità di risoluzione di un eventuale problema.
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