Regolamento di Istituto

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Transcript Regolamento di Istituto

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Liceo Scientifico Linguistico Coreutico
“LEONARDO DA VINCI”
BISCEGLIE (BT)
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO ............................................................................................................ 7
SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI NEL TESTO ................................................................................................... 8
TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI ............................................................................................................. 9
Sezione A Art.1. -
Coordinamento delle attività degli organi collegiali ...................................................................... 9
Norme generali .......................................................................................................................... 9
Sezione B Consiglio d’Istituto ........................................................................................................................ 9
Premessa
. ................................................................................................................................................. 9
Art.1. Dei principali compiti e funzioni ................................................................................................10
Art.2. Della composizione ...................................................................................................................10
Art.3. Dell’elezione del Presidente ......................................................................................................10
Art.4. Dell’elezione del Vice Presidente...............................................................................................11
Art.5. Delle attribuzioni del Presidente ...............................................................................................11
Art.6. Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni...................................................................11
Art.7. Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni...........................................................................11
Art.8. Dell’estinzione e dello scioglimento ..........................................................................................12
Art.9. Delle elezioni suppletive ...........................................................................................................12
Art.10. Della proroga della legislatura ...................................................................................................12
Art.11. Dei Consiglieri ...........................................................................................................................12
Art.12. Della presenza di estranei ed esperti .........................................................................................12
Art.13. Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta ................................................................13
Art.14. Della convocazione ...................................................................................................................13
Art.15. Dell’Ordine del Giorno (OdG) ....................................................................................................14
Art.16. Della seduta..............................................................................................................................14
Art.17. Della discussione ......................................................................................................................14
Art.18. Della votazione .........................................................................................................................15
Art.19. Della deliberazione ...................................................................................................................15
Art.20. Del verbale ...............................................................................................................................15
Art.21. Della pubblicità degli atti...........................................................................................................16
Art.22. Della Commissione di lavoro .....................................................................................................16
Sezione C Organo di Garanzia ......................................................................................................................16
Premessa
. ................................................................................................................................................16
Art.1. Finalità e Compiti ......................................................................................................................16
Art.2. Composizione e modalità di individuazione delle componenti ...................................................17
Art.3. Modalità e criteri di funzionamento ..........................................................................................17
Art.4. Ricorsi per le sanzioni disciplinari ..............................................................................................17
Sezione D Comitato PER LA Valutazione DEI DOCENTI ..................................................................................18
Premessa
. ................................................................................................................................................18
Art.1. Finalità .....................................................................................................................................18
Art.2. Composizione, modalità di scelta dei componenti .....................................................................19
Art.3. Funzionamento.........................................................................................................................19
Art.4. Compiti del Comitato ................................................................................................................20
Art.5. Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri.........................................................................20
Art.6. Pubblicità degli atti ...................................................................................................................21
Art.7. Validità e modifiche delle norme regolamentari del CVD ...........................................................21
Sezione E - Nucleo Interno di Valutazione ..........................................................................................................22
Premessa
. ................................................................................................................................................22
Art.1. Composizione, nomina e durata ................................................................................................22
Art.2. Compiti del Nucleo Interno di Valutazione ................................................................................22
Art.3. Strumenti .................................................................................................................................23
Art.4. Il Rapporto di Autovalutazione ..................................................................................................23
Art.5. Risorse e accesso alle informazioni............................................................................................24
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Art.6. Art.7. Art.8. -
Convocazione e svolgimento delle sedute .................................................................................24
Pubblicità e verbalizzazione ......................................................................................................24
Modifiche alle norme................................................................................................................25
Sezione F - Collegio dei Docenti ..........................................................................................................................25
Art.1. Composizione e Competenze ....................................................................................................25
Art.2. Funzionamento.........................................................................................................................25
Art.3. Articolazioni..............................................................................................................................25
Art.4. Commissione Viaggi e Iniziative Culturali (CIC)...........................................................................26
Art.5. Commissione Elettorale (CEL)....................................................................................................26
Art.6. Commissione Tecnica e Collaudo (CTC) .....................................................................................27
Art.7. Commissione Orientamento (COR)............................................................................................27
Art.8. Commissione Sicurezza e Prevenzione negli Ambienti di Lavoro (CSP), ......................................27
Art.9. Commissione POF, Valutazione e Qualità dell'Istituto (CQI), ......................................................28
Art.10. Commissione Formazione Classi ................................................................................................28
Art.11. Dipartimenti Disciplinari ...........................................................................................................28
Art.12. Consigli di Classe.......................................................................................................................29
Art.13. Le Figure di Funzionamento (FF)................................................................................................29
Sezione G Dipartimenti Disciplinari...............................................................................................................31
Premessa
. ................................................................................................................................................31
Art.1. Composizione ...........................................................................................................................31
Art.2. Compiti del Dipartimento..........................................................................................................31
Art.3. Funzionamento del Dipartimento..............................................................................................32
Art.4. Verbalizzazioni ..........................................................................................................................33
Art.5. Compiti del Coordinatore..........................................................................................................33
Sezione H Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. Art.9. Art.10. -
TITOLO II
Consigli di Classe ..........................................................................................................................34
Composizione ...........................................................................................................................34
Partecipazione ..........................................................................................................................34
Competenze del CdC.................................................................................................................34
Convocazione e punti all’odg.....................................................................................................35
Attribuzioni del Presidente........................................................................................................35
Coordinatore di Classe ..............................................................................................................35
Segretario del CdC e verbalizzazione delle sedute......................................................................36
Svolgimento delle riunioni ........................................................................................................37
Validità delle sedute e delle deliberazioni del CdC (escluse operazioni di scrutinio)....................37
Validità delle sedute e delle deliberazioni del CdC (durante le operazioni di scrutinio) ...............37
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ............................................................................................39
Sezione I - La Comunita Scolastica .....................................................................................................................39
Art.1. Vita della comunità scolastica (art.1 D.P.R. n. 249/98) ...............................................................39
Art.2. Diritti degli studenti ..................................................................................................................39
Art.3. Partecipazione degli studenti alla vita della scuola ....................................................................40
Art.4. Comitato studentesco ...............................................................................................................40
Art.5. Assemblea di classe ..................................................................................................................40
Art.6. Assemblee di istituto ................................................................................................................40
Art.7. Doveri degli studenti .................................................................................................................41
Art.8. Assemblea dei genitori..............................................................................................................42
Sezione J - Norme Comportamentali Generali....................................................................................................42
Art.1. Norme generali .........................................................................................................................42
Art.2. Cambi d’ora ..............................................................................................................................42
Art.3. Intervallo ..................................................................................................................................42
Art.4. Libretto scolastico personale e registro elettronico ...................................................................43
Art.5. Somministrazione farmaci.........................................................................................................43
Art.6. Uscita dalle classi ......................................................................................................................43
Art.7. Uscita degli studenti alla fine delle lezioni .................................................................................43
Art.8. Utilizzo cellulare e altri dispositivi .............................................................................................43
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Sezione K Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. Art.9. Art.10. -
Disciplina delle assenze, delle entrate in ritardo e delle uscite in anticipo ....................................44
Norme generali .........................................................................................................................44
Assenze inferiori o uguali a cinque giorni...................................................................................44
Assenze superiori a cinque giorni ..............................................................................................44
Astensione collettiva dalle lezioni (adesione a sciopero, manifestazione)...................................44
Entrate in ritardo ......................................................................................................................45
Entrata posticipata dell’intera classe .........................................................................................45
Entrate posticipate e uscite anticipate.......................................................................................45
Permessi di entrata posticipata .................................................................................................45
Permessi di uscita anticipata .....................................................................................................46
Giustificazione assenze-ritardi-permessi-uscite anticipate .........................................................46
Sezione L - Sanzioni Disciplinari..........................................................................................................................47
Art.1. Infrazioni, procedure, relative sanzioni ed organi competenti ad irrogarle .................................47
Art.2. Vincoli e limiti alle sanzioni .......................................................................................................50
Art.3. Valutazione del comportamento degli studenti (ex art.2 D.L. 1 settembre 2008 n. 137) .............50
Art.4. Responsabilità per danni ...........................................................................................................50
Art.5. Lavori socialmente utili in sostituzione delle sanzioni ................................................................51
Art.6. Impugnazioni ............................................................................................................................51
Art.7. Patto educativo di corresponsabilità .........................................................................................51
Art.8. Procedura elaborazione e revisione patto .................................................................................52
TITOLO III
SICUREZZA E PREVENZIONE.................................................................................................53
Sezione M Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. Art.9. Art.10. -
Uso e Sicurezza dei Locali della Scuola..........................................................................................53
Destinazione dei locali ..............................................................................................................53
Tutela e sicurezza dell’ambiente scolastico................................................................................53
Uso dei laboratori .....................................................................................................................53
Spazi adibiti all’informazione.....................................................................................................53
Igiene dei locali e norme di sicurezza.........................................................................................53
Accesso ai distributori di cibo e bevande ...................................................................................54
Utilizzo dell’ascensore...............................................................................................................54
Utilizzo palestra ........................................................................................................................54
Spazi adibiti a parcheggio..........................................................................................................54
Divieto di fumo .........................................................................................................................54
Sezione N Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. -
Laboratori Didattici ......................................................................................................................55
Norme generali .........................................................................................................................55
Comportamento degli studenti .................................................................................................56
Docenti .....................................................................................................................................57
Assistenti tecnici .......................................................................................................................57
Utilizzo delle LIM in aula ...........................................................................................................58
Sezione O Palestra ........................................................................................................................................59
Premessa
. ................................................................................................................................................59
Art.1. Sub-Consegnatario....................................................................................................................60
Art.2. Orario scolastico .......................................................................................................................60
Art.3. Norme generali e compiti dell’insegnante e dei collaboratori di palestra ...................................60
Art.4. Norme per gli alunni .................................................................................................................61
TITOLO IV
RAPPORTI CON L’ESTERNO ..................................................................................................63
Sezione P Art.1. Art.2. -
Ampliamento dell’offerta formativa.............................................................................................63
Rapporti della Scuola con l’esterno ...........................................................................................63
Progettazione di istituto............................................................................................................63
Sezione Q Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione ..............................................................................................63
Premessa
. ................................................................................................................................................63
Art.1. Criteri generali...........................................................................................................................64
Art.2. Partecipazione...........................................................................................................................65
Art.3. Docenti Accompagnatori............................................................................................................65
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Art.4. Art.5. Art.6. -
Responsabilità della Famiglia......................................................................................................66
Indicazioni per i docenti accompagnatori ....................................................................................66
Provvedimenti Disciplinari..........................................................................................................67
Sezione R Acquisizione In Economia Di Lavori, Servizi E Forniture.................................................................67
Premessa
. ................................................................................................................................................67
CAPO I PRINCIPI ED AMBITI GENERALI...................................................................................................................68
Art.1. Principi ed ambiti di applicazione ..............................................................................................68
Art.2. Limiti e poteri dell’attività negoziale..........................................................................................69
Art.3. Acquisti, appalti e forniture.......................................................................................................69
Art.4. Ufficio rogante e Commissione attività negoziali .......................................................................70
Art.5. Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile .........................................................70
CAPO II - SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ..................................................................................................71
Art.6. Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico ..........................................................................71
Art.7. Ordinazione della spesa ............................................................................................................71
CAPO III ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (ART. 125 DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI) .........................................................................................................................................72
Art.8. Acquisizioni in economia...........................................................................................................72
Art.9. Lavori eseguibili in economia ....................................................................................................72
Art.10. Beni e servizi acquistabili in economia.......................................................................................72
Art.11. Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 4.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva
esclusa) - Contrattazione ordinaria.................................................................................................................74
Art.12. Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia
compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e
€ 200.000,00.( IVA esclusa) ............................................................................................................................75
Art.13. Tracciabilità dei flussi finanziari .................................................................................................75
Art.14. Contratto ..................................................................................................................................75
Art.15. Verifica delle forniture e delle prestazioni - Commissione collaudo............................................76
Art.16. Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche ...................................................................76
Art.17. Il responsabile del procedimento ..............................................................................................76
Art.18. Il responsabile del trattamento dei dati .....................................................................................76
CAPO IV L’INVENTARIAZIONE DEI BENI ................................................................................................................77
Art.19. Inventario dei beni ....................................................................................................................77
CAPO V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA ................................................................................................77
Art.20. Disciplina generale....................................................................................................................77
Art.21. Competenze del DSGA nella gestione del fondo ........................................................................77
Art.22. Costituzione del fondo minute spese.........................................................................................77
Art.23. Utilizzo delle minute spese........................................................................................................77
Art.24. Pagamento delle minute spese .................................................................................................78
Art.25. Reintegro del fondo minute spese.............................................................................................78
Art.26. Le scritture contabili .................................................................................................................78
Art.27. Chiusura del fondo minute spese ..............................................................................................78
Art.28. Controlli....................................................................................................................................78
Art.29. Altre disposizioni ......................................................................................................................79
CAPO VI CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI ......................................................................................79
Art.30. Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi...............................................................79
Art.31. Pubblicazione degli avvisi di selezione .......................................................................................79
Art.32. Individuazione degli esperti esterni ...........................................................................................80
Art.33. Impedimenti alla stipula del contratto.......................................................................................80
Art.34. Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica ..............................80
Art.35. Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso ...................................................80
Art.36. Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico................................................................81
CAPO VII INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL ’ATTIVITÀ NEGOZIALE ..................................................................81
Art.37. Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto ......................................................81
CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI ...........................................................................................................................83
Art.38. Disposizioni finali ......................................................................................................................83
Sezione S - Concessione d’Uso dei Locali Scolastici .............................................................................................83
Premessa
. ................................................................................................................................................83
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Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. Art.9. Art.10. Art.11. Art.12. -
TITOLO V
Principi ......................................................................................................................................84
Criteri di assegnazione ................................................................................................................84
Responsabilità del concessionario................................................................................................84
Doveri del concessionario ...........................................................................................................85
Usi incompatibili ........................................................................................................................85
Divieti particolari ........................................................................................................................85
Procedura per la concessione......................................................................................................86
Corrispettivi ...............................................................................................................................86
Deposito cauzionale ...................................................................................................................86
Svincolo del deposito cauzionale .................................................................................................86
Concessione gratuita ..................................................................................................................86
Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale........................................................................87
ALLEGATI .............................................................................................................................88
Sezione T Statuto delle studentesse e dello studente ...................................................................................88
Art.1. Vita della comunità scolastica ...................................................................................................88
Art.2. Diritti ........................................................................................................................................88
Art.3. Doveri.......................................................................................................................................89
Art.4. Disciplina (così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) .............................................89
Art.5. Impugnazioni (così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) .......................................90
Art.5/bis. - Patto educativo di corresponsabilità .........................................................................................91
Art.6. Disposizioni finali. .....................................................................................................................91
Sezione U Patto Educativo di Corresponsabilità ............................................................................................91
Premessa
. ................................................................................................................................................91
Art.1. L'Istituto si impegna a: ..............................................................................................................92
Art.2. Gli insegnanti si impegnano a:...................................................................................................92
Art.3. I collaboratori scolastici si impegnano a: ...................................................................................93
Art.4. I genitori si impegnano a:..........................................................................................................93
Art.5. Gli studenti si impegnano a: ......................................................................................................94
Art.6. Norme conclusive .....................................................................................................................95
TITOLO VI
Art.1. -
DISPOSIZIONI FINALI ...........................................................................................................96
Norme Conclusive .....................................................................................................................96
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO
Come noto, dal primo settembre del 2000 le scuole sono diventate autonome nelle scelte organizzative, didattiche, di
ricerca e sviluppo. Pertanto, le regole interne, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Autonomia
(D.P.R. n. 275/99), vengono definite dalle singole istituzioni scolastiche. Anche il LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA
VINCI” di Bisceglie ha inteso, dunque, redigere il proprio Regolamento di Istituto che consta di quattro titoli:
•
la prima regolamenta il funzionamento e la composizione degli Organi Collegiali in osservanza delle disposizioni
previste dal D. Lgs. 16 Aprile 1994, n.297;
•
la seconda prevede il Regolamento di Disciplina nel rispetto delle linee guida stabilite dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti approvato con D.P.R.24 Giugno 1998 n. 249 e modificato con D.P.R. 21 Novembre
2007 n. 235 ( riportato in copia nell’allegato A);
•
la terza riguarda l’uso e la sicurezza dei locali della Scuola, sempre nel rispetto della normativa vigente;
•
la quarta i rapporti della Scuola con l’esterno.
Particolare rilievo assume il Regolamento di Disciplina avendo diverse funzioni:
•
disciplinare il diritto di riunione, assemblea, associazione ed iniziativa degli studenti;
•
individuare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 dello
stesso Regolamento, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche dell’Istituto;
•
stabilire le sanzioni conseguenti alle infrazioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo
procedimento;
•
definire la composizione e le modalità di costituzione dell’Organo di Garanzia.
Il percorso seguito dalla nostra Scuola ha previsto che il Regolamento interno non fosse redatto solo da pochi membri,
ma nascesse dal confronto tra gruppi di studenti, genitori e docenti e successivamente proposto al Collegio dei
Docenti per un’analisi di competenza ed al Consiglio d’Istituto per l’approvazione definitiva nella convinzione che le
regole debbano essere condivise e valere per tutte le componenti (studenti, docenti, personale ATA e genitori) e che il
loro rispetto serva a garantire la convivenza civile ed armonica nella nostra comunità scolastica.
In considerazione del fatto che:
•
La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo
della coscienza critica;
•
La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera
per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio;
•
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza;
il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e
proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della
Repubblica.
Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/98 e sue
successive integrazioni (D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007) ed è conforme ai principi e alle norme del Regolamento
dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99).
In piena armonia con il POF, si ispira a principi di uguaglianza (all’interno della scuola nessuna discriminazione può
essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio-economiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di
religione o di opinioni politiche), imparzialità (i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di
obiettività e di equità), accoglienza ed integrazione (la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con
particolare attenzione per le problematiche relative agli studenti stranieri e diversamente abili).
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SIGLE E ACRONIMI UTILIZZATI NEL TESTO
BES
CCNI
CCNL
CdC
CdD
CdI
CII
CoC
CoD
CoP
CVD
DD
DiC
DiF
DiL
DiM
DiS
DiT
DiU
DS
DSA
DSGA
DVA
FF
FS
LaB
LaC
LaD
LaF
LaI
LaL
LaP
LaS
NIV
OdG
OG
PdM
PEI
PEP
POF
PTOF
RID
RLS
RSPP
RSU
SNV
UDA
Bisogni Educativi Speciali
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Consiglio di Classe
Collegio dei Docenti
Consiglio d’Istituto
Contratto integrativo d’Istituto
Coordinatore di Classe
Coordinatore di Dipartimento
Collaboratore di Presidenza
Comitato per la Valutazione dei Docenti
Dipartimenti Disciplinari
Dipartimento delle Discipline Coreutiche
Dipartimento delle Scienze Motorie
Dipartimento della Lingua Italiana e Latina
Dipartimento della Matematica e della Fisica
Dipartimento delle Lingue Straniere
Dipartimento delle Scienze Integrate e Tecnologie Informatiche
Dipartimento delle Scienze Umane
Dirigente Scolastico
Disturbi Specifici di Apprendimento
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Diversamente Abile
Figure di Funzionamento
Funzioni Strumentali
Laboratorio Audiovisivi e Biblioteca
Laboratorio Coreutico di Danza
Laboratorio di Tecnologie Digitali applicate alla Didattica
Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Informatica
Laboratorio Linguistico
Attrezzature Sportive e Palestra
Laboratorio di Scienze e di Chimica
Nucleo Interno di Valutazione
Ordine del Giorno
Organo di Garanzia
Piano di Miglioramento
Piano Educativo Individualizzato
Piano Educativo Personalizzato
Piano dell’Offerta Formativa
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
Responsabile delle Infrastrutture Didattiche
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Rappresentanze Sindacali Unitarie
Sistema Nazionale di Valutazione
Unità di Apprendimento
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TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI
SEZIONE A - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art.1. -
Norme generali
1. Ciascun organo collegiale agisce in coordinamento con gli altri organi collegiali sia per quanto riguarda la
programmazione sia per quanto attiene l’attuazione.
2. Gli organi collegiali sono convocati con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data di riunione,
salvo casi di particolare urgenza.
3. L’avviso, che deve contenere l’ordine del giorno (odg), deve essere esposto all’albo, pubblicato nel registro
delle circolari, comunicato con lettera circolare e, per il Consiglio d’Istituto, notificato con lettera personale
ai singoli componenti.
4. I componenti di ciascun organo collegiale possono proporre punti di discussione all’odg da sottoporre
all’approvazione della maggioranza.
5. Di ogni seduta viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante.
6. Il verbale relativo alla seduta del Collegio verrà, invece, approvato, previa lettura, nella successiva seduta.
SEZIONE B - CONSIGLIO D’ISTITUTO
Premessa
.
1. Il Consiglio d’Istituto è definito e regolato dal punto di vista legislativo dal Testo Unico delle disposizioni
riguardanti la scuola al momento vigenti, approvato con Decreto Legislativo 297/1994 (che riporta quelle
dei “vecchi” Decreti Delegati del 1974); altre norme sono contenute nel Regolamento relativo alla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44/2001), nell’Ordinanza
Ministeriale n. 215/1991, sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro
funzionamento.
2. In un prossimo futuro interverrà certamente una revisione delle norme suddette, in particolare per quanto
riguarda la struttura e il funzionamento del Consiglio d’Istituto, allo scopo di integrarle e di coordinarle con
quelle relative all’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e alla Dirigenza scolastica (Decreto Legislativo
165/2001). Infatti, appare necessario evitare conflitti di competenze e, al contrario, armonizzare le funzioni
del Dirigente Scolastico - quelle di “garante primario” e quindi di responsabile della gestione della scuola e
dei risultati ottenuti - con quelle degli Organi Collegiali a livello d’Istituto (in particolare del Consiglio
d’Istituto e del Collegio dei Docenti); tra l’altro, ora è disposto (v. art.14 del DPR 275/1999, cioè del
Regolamento dell’autonomia scolastica) che il Dirigente Scolastico esercita le proprie funzioni “nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali”.
3. La questione dovrà essere risolta a livello legislativo, in quanto oggi il Dirigente Scolastico ha competenza
“attiva” in materia di “amministrazione e gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti
di prestazioni d’opera”; ma, d’altra parte, sono riconosciuti al Consiglio d’Istituto dei poteri “in merito
all’impiego dei mezzi finanziari” (v. Regolamento di contabilità, D.I. 44/2001, sopra citato).
4. Al momento della redazione del presente regolamento, inoltre, sono entrate in vigore le innovazioni
legislative apportate dalla Legge 107/2015 che hanno introdotto ulteriori elementi di complessità nella
definizione dei compiti e dei poteri attribuiti ai vari organi, collegiali e monocratici, della scuola, ed è lecito
pensare che verranno emessi ulteriori decreti legislativi a chiarimento delle questioni rimaste irrisolte.
5. L’opinione più diffusa, alla quale si ritiene opportuno aderire, è che spettino al Consiglio d’Istituto (il quale è
da considerare alla stregua di un piccolo consiglio di amministrazione della scuola) prevalenti poteri di
“indirizzo” e al Dirigente Scolastico prevalenti poteri di “gestione”. Appare comunque necessaria la ricerca
di un’intesa reciproca e di coesione per assicurare la migliore sinergia ed un corretto coordinamento tra i
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vari Organi istituzionali (Dirigente Scolastico, Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti) e quindi il
conseguimento di risultati positivi, nell’interesse prioritario degli studenti e della loro formazione.
6. Il Consiglio d’Istituto trae la sua forza dalla collegialità: si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa meglio del singolo - valutare e garantire l’interesse pubblico, condurre la propria azione seguendo i criteri
della legalità e dell’imparzialità, assicurare un confronto costruttivo ed anche un controllo reciproco; infine,
l’impegno di lavoro del Consiglio è sollecitato e favorito da interessi “vicini”, quelli dei genitori per i figli, dei
docenti per il migliore profitto degli studenti, del Dirigente Scolastico per il buon andamento dell’Istituto.
Art.1. -
Dei principali compiti e funzioni
1. elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
2. delibera il programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il
conto consuntivo;
3. stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; decide sulle
iniziative (di norma proposte dal Collegio dei Docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione
dei beni necessari alla vita della scuola; determina le forme di eventuale autofinanziamento di essa.
4. fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere
deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce
alle singole scuole;
5. approva il Piano dell’Offerta Formativa Triennale elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
6. cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il suddetto Piano (POF);
7. decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali e sportive;
8. elabora e adotta il regolamento interno dell’Istituto, nonché il regolamento del Consiglio stesso;
9. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle classi e al
coordinamento organizzativo dei consigli di classe, all’espletamento dei servizi amministrativi (ferme
restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e
amministrativi o DSGA);
10. individua tre componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti, uno fra i rappresentanti dei genitori,
uno fra i rappresentanti degli studenti e uno fra i rappresentanti dei docenti;
11. esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
12. esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.
Art.2. -
Della composizione
1. Nella scuola secondaria superiore il Consiglio d’Istituto - con una popolazione scolastica superiore a 500
alunni - è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), 4 dei genitori, 4 degli alunni, il Dirigente Scolastico.
2. Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica
ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
Art.3. -
Dell’elezione del Presidente
1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei
genitori.
2. All’elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d’Istituto.
3. L’elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza
relativa dei votanti.
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5. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti
in favore di uno degli eligendi.
Art.4. -
Dell’elezione del Vice Presidente
1. Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dal successivo art.5.
3. Di norma, a meno che il Consiglio decida diversamente, viene nominato Vice Presidente il genitore risultato
secondo suffragato nella elezione del Presidente.
4. Per l’elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall’art.3 per l’elezione del Presidente.
5. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente
non vi subentra di diritto.
6. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono
esercitate dal Consigliere più anziano.
Art.5. -
Delle attribuzioni del Presidente
1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia.
2. Il Presidente:
a. convoca e presiede il Consiglio;
b. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
c. autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a
pagine precedentemente numerate.
3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver
dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia causa di disordine.
Art.6. -
Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni
1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi
può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell’incarico, designare il Segretario
per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario
anche dal Presidente.
3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di convocazione
dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la
seduta di un Consiglio d’Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente Scolastico e per ordine
del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.
Art.7. -
Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni
1. La Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto è costituita dal Dirigente Scolastico (che la presiede di diritto),
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante
dei genitori, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale ATA.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di
parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore
di uno degli eligendi.
3. La Giunta Esecutiva ha il compito di ; preparare i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del Consiglio stesso, e curare l’esecuzione delle relative delibere.
4. Ha il compito di predisporre e di proporre al Consiglio il Programma finanziario Annuale dell’Istituzione
scolastica - entro il 31 ottobre (art.2 D.I. 44/2001) - per l’anno finanziario successivo (1°gennaio - 31
dicembre), accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei
revisori e di predisporre il Conto Consuntivo.
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5. La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con
indicazione dell’o.d.g. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del
Consiglio d’Istituto.
Art.8. -
Dell’estinzione e dello scioglimento
1. Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
2. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale:
a. nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
b. in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.
Art.9. -
Delle elezioni suppletive
1. Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
a. per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di
provenienza;
b. nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
2. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione
della circostanza che le ha rese necessarie. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della
legislatura durante la quale sono stati eletti.
Art.10. - Della proroga della legislatura
1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal
caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all’insediamento dei nuovi eletti.
Art.11. - Dei Consiglieri
1. I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti
dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del
Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’art.9.
2. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono
dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi
della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare
il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico
emettere l’atto formale di nomina.
4. Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del
mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la
forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a
verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del
Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà
irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista
e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.
Art.12. - Della presenza di estranei ed esperti
1. L’intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte
del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi (per gli aventi titolo si rimanda all’art.16
comma 3), costituisce vizio di composizione dell’organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati.
L’illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.
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2. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata
a maggioranza, mediante delibera, pena l’illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti
deve essere limitata all’espressione della loro relazione e parere.
3. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell’Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può
partecipare, per richiesta del Dirigente Scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d’Istituto,
ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è
necessaria la delibera del Consiglio d’Istituto.
4. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo, se tempestivamente
impugnate, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 19.
Art.13. - Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai
membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'odg su richiesta scritta di
almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d’Istituto
sarà presieduto dal Vicepresidente.
2. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà
ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all’appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il
voto del Presidente, o Vicepresidente.
Art.14. - Della convocazione
1. La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla
nomina degli eletti. L’odg della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere l’elezione del
Presidente del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del
Consiglio.
3. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesto da un terzo
dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta
provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati –
deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il
Presidente del Consiglio è, comunque, tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
presidente della Giunta Esecutiva.
4. L'odg di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d’Istituto sulla base delle
indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base
delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
5. Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto.
L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede
dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
6. L’atto di convocazione:
a. deve essere emanato dal Presidente del Consiglio;
b. deve avere la forma scritta;
c. deve contenere l’odg degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico e,
eventualmente, può riportare la quota di tempo destinata a ciascuno;
d. deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
e. deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione;
f. deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria
ed entro due giorni prima della seduta straordinaria;
g. deve essere inviato a tutti i Consiglieri;
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h. nel caso di particolare urgenza può valere, quale fonogramma, l’avviso telefonico o la comunicazione
tramite posta elettronica.
7. I Consiglieri, o i loro delegati, all’atto di ricezione della convocazione del Consiglio firmano un apposito
foglio, indicando il giorno di ricezione.
8. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta e
delle deliberazioni assunte.
Art.15. - Dell’Ordine del Giorno (OdG)
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti all’odg; tuttavia il
Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
2. L’odg è vincolante, pertanto il Consiglio non può deliberare su argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia,
con voto unanime, il Consiglio può decidere di discutere anche su argomenti non all’odg.
Art.16. - Della seduta
1. La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 4 ore.
2. Gli eventuali punti all’o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell’o.d.g. della seduta successiva da indire,
di norma, entro 72 ore.
3. Alle sedute del Consiglio d’Istituto, in conformità all’art.8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere
gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.
4. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti
concernenti persone.
5. Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non
può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
6. L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in
cui si svolge la seduta.
7. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al
Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
8. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di
discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore
prosecuzione in forma non pubblica.
9. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità
della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa.
10. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del
numero legale il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta.
Tale operazione deve essere compiuta anche se all’inizio della seduta mancasse il numero legale.
Art.17. - Della discussione
1. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all’odg, secondo quanto stabilito dall’art.15.
2. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un
argomento all’odg con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere
maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
3. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con
le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta.
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Art.18. - Della votazione
1. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola,
neppure per proporre mozioni d'ordine.
2. La votazione può avvenire:
a. per alzata di mano;
b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
c. per scheda segreta.
3. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione
per scheda segreta il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono
nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
4. I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie
di cui all’art.6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma Lettera b) dello stesso art.6. Essi tuttavia hanno
diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere,
che deve essere tenuto nella massima considerazione.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni
speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di
parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è
ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
6. Terminata la votazione il Presidente annuncia il risultato della stessa comunicando se quanto costituiva
oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
Art.19. - Della deliberazione
1. Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni.
2. In presenza di ricorso l’efficacia della delibera s’intende sospesa fino al pronunciamento dell’organo
competente salvo che il Consiglio decida, all’unanimità, di mantenere la delibera valida.
3. Alle condizioni di cui al comma precedente non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.
4. Copia integrale del testo delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto, sottoscritta e autenticata dal Segretario
del Consiglio, viene affissa all’apposito albo della scuola. I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati
nell’Ufficio di Segreteria a disposizione, nei termini di legge, di chiunque ne faccia richiesta.
Art.20. - Del verbale
1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della
seduta; esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e
pertanto fa fede fino a querela di falso presentata all’Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro.
3. Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della
capacità giuridica di cui all’articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri maggiorenni.
4. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume
la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i
nominativi, con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale
deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle
votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni;
in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta
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contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale
dal segretario.
6. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della seduta successiva alla
seduta alla quale si riferisce.
7. Il Segretario può inviare una copia del verbale provvisorio ai Consiglieri, per permettere loro di formulare le
correzioni che intendono presentare in occasione dell’approvazione dello stesso.
Art.21. - Della pubblicità degli atti
1. La copia conforme del verbale delle sedute è pubblicata all’albo della scuola.
2. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a
disposizione dei membri del Consiglio.
3. Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori
degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l’interessato disponga
diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.10 per foglio
riprodotto, sul c.c.p. dell’Istituto.
4. Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti
esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente Scolastico.
Art.22. - Della Commissione di lavoro
1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio
seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità
di indirizzi.
2. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le
direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
3. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio,
sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti.
4. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una apposita relazione.
SEZIONE C - ORGANO DI GARANZIA
Premessa
.
1. L’Organo di Garanzia (di seguito OG) è costituito, presso il Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico
“LEONARDO DA VINCI” di Bisceglie, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/P0; D. P.R. n. 235 del 21 novembre
2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
Art.1. -
Finalità e Compiti
1. L’OG si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere
di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una
serena convivenza attraverso un valido ricorso all’applicazione delle norme. La sua funzione principale,
riconoscibile nel quadro dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, consiste nell’ esaminare i ricorsi
presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una
sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri.
2. Il principio ispiratore dell’OG è la collaborazione tra scuola e famiglia anche al fine di prevenire/rimuovere
possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.
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Art.2. -
Composizione e modalità di individuazione delle componenti
1. L' OG è composto da:
a. Dirigente Scolastico o suo delegato
b. Un docente
c. Un genitore
d. Un alunno
2. I membri dell’OG, con l’esclusione del Dirigente Scolastico che è membro di diritto e presiede l’OG, sono
individuati dal Consiglio d’Istituto e nominati dal DS.
3. Il Consiglio d’Istituto, per ogni componente rappresentata nell’OG, designa, oltre al membro effettivo,
anche un membro supplente che sostituisce il membro effettivo in caso di temporanea impossibilità o di
astensione obbligatoria.
4. I membri dell’OG restano in carica per la durata del Consiglio d'Istituto. In caso di rinnovo, fino alla
designazione del nuovo componente, resta in carica il precedente componente al fine di consentire il
funzionamento dell'OG.
5. I genitori membri dell’OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere iniziative relative a
situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti
della classe del proprio figlio.
6. Gli insegnanti membri dell’OG non possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa
relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da essi sanzionato oppure il proprio figlio.
7. Il presidente dell'OG è il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante.
Art.3. -
Modalità e criteri di funzionamento
1. L'OG è convocato dal Dirigente scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di
convocazione. In caso di urgenza motivata il presidente potrà convocare l’OG anche con un solo giorno di
anticipo ricorrendo, se necessario, alle vie brevi (contatti telefonici).
3. Ciascuno componente dell’OG è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò
di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell’OG; non può assumere
individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'OG stesso e per
scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’OG. La tutela della privacy è un impegno imprescindibile dei
componenti dell’OG (Legge 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).
4. Le deliberazioni dell’OG devono essere sancite da una votazione, indipendentemente dalla composizione
perfetta, il cui esito sarà citato nel verbale. La votazione è palese; non è ammessa l'astensione. Si decide a
maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell’OG è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie
stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di
impossibilità a procedere, l’OG è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione.
Art.4. -
Ricorsi per le sanzioni disciplinari
1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al Regolamento di disciplina
(Titolo II del presente regolamento), può essere presentato da uno dei genitori o da chi esercita la patria
potestà mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’OG in cui si ricordano i fatti e si esprimono le
proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che
esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica alunni entro il termine di 15 giorni dalla
comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
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3. Ricevuto il ricorso il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie
della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera
dell’OG.
5. L'OG si riunisce entro i dieci giorni successivi e può chiamare a partecipare alla seduta un genitore
dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno
interessato.
6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non
docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.
7. Tutte le testimonianze sono messe a verbale.
8. L'OG può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata offrendo sempre allo studente, su
richiesta della famiglia, la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della
disponibilità dei locali per svolgere tale attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo
modalità concordate tra l’Ufficio di Dirigenza e il coordinatore di classe.
9. Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia mediante atto formale.
10. I provvedimenti disciplinari non esauriscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto.
SEZIONE D - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Premessa
.
1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti (di seguito CVD) è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art.1
della legge n. 107/2015.
2. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che
saranno chiamate a far parte del CVD.
3. La funzione valutativa del Dirigente Scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali (vedi
D.Lgvo 165/2001 art.25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualità dei processi
formativi garantendo l’efficacia formativa, l’attuazione del diritto all’apprendimento degli studenti e
rispondendo dei risultati del servizio.
Art.1. -
Finalità
1. Le norme contenute nella presente sezione del Regolamento del Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico
“LEONARDO DA VINCI” di Bisceglie intendono perseguire l’obiettivo di trasformare l’elezione del CVD e il
processo di valutazione del merito in un’effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una copartecipazione generale da parte dell’intera comunità scolastica e coinvolgendo tutti gli attori al
miglioramento dell’organizzazione.
2. Il processo valutativo è un’occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio
di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al
miglioramento del servizio scolastico.
3. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del
servizio e lo sviluppo professionale dei docenti.
4. La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo. Anche a
questo fine, tenuto conto dell’entità delle risorse assegnate alla scuola, è opportuno contemperare
l’esigenza di rendere minimamente incentivante l’importo del bonus con quella di ridurre in modo eccessivo
la platea dei possibili beneficiari dell’incentivazione economica.
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Art.2. -
Composizione, modalità di scelta dei componenti
1. Il CVD è istituito presso il Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico “LEONARDO DA VINCI” di Bisceglie senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.
2. I componenti del CVD sono 7: il Dirigente Scolastico che lo presiede di diritto; due docenti dell’istituzione
scolastica scelti dal Collegio dei Docenti; un rappresentante dei docenti, un rappresentante dei genitori e un
rappresentante degli studenti scelti dal Consiglio d’Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio
Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Nella 1a riunione (di insediamento) è prevista la nomina da parte del Presidente di un Segretario del CVD
con il compito di redigere il processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario
stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della scuola.
4. La scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei Docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio
segreto con l’espressione di 1 preferenza; sono ammesse autocandidature o proposte di candidature.
5. La scelta del rappresentante dei docenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti da parte del
Consiglio d’Istituto può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la
“rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti anche
all’esterno del Consiglio.
6. Il Consiglio d’Istituto sceglie il rappresentante dei genitori e degli studenti prioritariamente fra quelli eletti
nel Consiglio e, in alternativa, fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di classe o
nell’Organo di Garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non appartenente alla componente
scolastica, tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è opportuna la scelta di genitori i cui figli
permangono studenti della scuola per almeno un triennio.
7. Le modalità di scelta componenti in seno al Consiglio d’Istituto, nel rispetto di quanto affermato nei punti
precedenti, sono essenzialmente le seguenti:
a. Autocandidatura o proposta di candidatura
b. Votazione a scrutinio segreto con l’espressione di 1 preferenza
8. Il CVD dura in carica tre anni scolastici; il primo Comitato di Valutazione rimarrà in carica nel triennio
2015/16, 2016/17, 2017/18.
9. La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia
da parte dei componenti del CVD può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per
iscritto; nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità
sopra definite.
Art.3. -
Funzionamento
1. A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del CVD mediante
decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
2. Il Dirigente Scolastico, quale Presidente dell’Organo, provvede alla convocazione per l'insediamento;
3. Il CVD può operare come collegio imperfetto, come si evince dal fatto che la Legge 107/2015 non prevede la
nomina di membri supplenti all’interno del Comitato e come viene espressamente dichiarato dal MIUR nelle
FAQ pubblicate sul sito istituzionale dedicate proprio a questa materia (FAQ n.13 - Quando si può ritenere
che il Comitato è validamente costituito? Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi
collegiali - art.37 del Testo Unico - prevede che l'Organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in
cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio
d'Istituto o il Collegio dei Docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua
spettanza).
4. Il Comitato è convocato dal Presidente:
a. in periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art.11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 art.1 Legge 13 luglio 2015 n. 107;
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b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti,
ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;
c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all’art.448 del
D.lvo 297/94 e all’esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui
all’art.501 D.lvo 297/94.
5. La convocazione del CVD deve essere disposta con un congruo preavviso - di norma non inferiore ai 5 giorni
- rispetto alla data delle riunioni.
6. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo e mediante
pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione all'albo dell'avviso è adempimento
sufficiente per la regolare convocazione del CVD.
7. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del CVD; per
motivi di urgenza, l'odg può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.
8. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, riportato su apposito
registro a pagine numerate.
9. La seduta del CVD regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei
componenti in carica; in tal caso il Presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai
lavori.
10. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione
di persone.
11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti
presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
12. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere
considerata una manifestazione di "volontà valida"; iI membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
Art.4. -
Compiti del Comitato
1. Il CVD individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di
quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art.11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito dal comma 129 art.1 Legge 13 luglio 2015 n. 107; il comma 130 della stessa Legge
107/2015 stabilisce che, al termine del triennio 2016/2018, sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare
al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei
docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale.
2. Il CVD esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’Organo è composto dal Dirigente Scolastico, che
lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 art.1 Legge 13 luglio 2015 n. 107 e si integra con la
partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;
3. Il CVD valuta il servizio di cui all’art.448 DLgs 297/94 (Valutazione del servizio del personale docente) su
richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la
riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 DLgs 297/94 (Riabilitazione); per queste due
fattispecie il Comitato opera con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, salvo che la
valutazione del docente riguardi un membro del Comitato che verrà sostituito dal Consiglio d’Istituto.
Art.5. -
Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri
1. Il CVD individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate
dalla legge 107/2015 (Comma 129). Nell'adozione dei criteri valutativi il CVD è, quindi, pienamente
autonomo e opera senza formali vincoli; il CVD, tuttavia, è tenuto a prendere in considerazione eventuali
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proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (Collegio dei Docenti, Consiglio
d’Istituto, assemblea dei genitori, assemblea dei docenti, RSU,…).
2. Ogni componente del CVD può adottare forme di condivisione dei criteri, da proporre in sede di riunione,
all’interno degli organi collegiali e/o altri soggetti di istituto (Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto,
assemblea dei genitori, assemblea sindacali dei docenti, RSU, …);
3. Le aree di valutazione sono quelle indicate nelle lettere a), b) e c) dell’art.11 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 art.1 Legge 13 luglio 2015 n. 107; in linea
generale è opportuno che il CVD operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità ma, nel caso,
assegnandovi valore e pesi diversi.
4. La valutazione del docente, nella prima applicazione della procedura di calcolo sarà differenziata, per
ciascuna delle tre aree; in considerazione delle caratteristiche organizzative e strutturali della nostra scuola,
tenuto conto del carattere sperimentale e delle difficoltà dei processi valutativi introdotti il CVD può
eventualmente decidere, con adeguata motivazione, di definire criteri valutativi non per tutte e tre le aree
in cui si esplica la qualità professionale degli insegnanti e/o che la valutazione avvenga in modo globale e
scaturisca dalla combinazione dei risultati ottenuti per le tre aree; il CVD può, altresì, prevedere
l’elaborazione di criteri specifici per diverse tipologie di docenti, ad es. per i docenti di Sostegno, IRC o
scienze motorie.
5. I criteri elaborati dal CVD devono essere coerenti con le competenze indicate nell’art.27 del CCNL e con
quanto previsto dal 3° comma dell’art.448 del D.Lgs 297/94; la scelta dei criteri deve essere coerente con
POF 2015/2016, con il PTOF 2016/19 e quindi con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel
RAV (Rapporto di Auto-Valutazione) e nel PdM (Piano di Miglioramento);
6. Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e, per ogni indicatore, i criteri, gli
strumenti di verifica e, eventualmente, il peso di ogni area. Esempio: area a), indicatore: strategie
didattiche; criteri: chiarezza esposizione, comunicazione obiettivi lezione, motivazione dei voti, ecc…,;
strumenti: osservazione in aula, strutturazione UDA, ecc…; peso dell’area a) nella valutazione del merito:
60%..
Art.6. -
Pubblicità degli atti
1. La pubblicità degli atti del CVD deve avvenire mediante pubblicazione all’albo informatico dell’Istituto della
copia integrale - sottoscritta dal Presidente e dal Segretario - del testo delle deliberazioni adottate dal
Comitato stesso.
2. Saranno opportunamente pubblicati all’albo anche i provvedimenti di assegnazione del bonus da parte del
Dirigente, salvo contraria richiesta del docente interessato; ciò intende sostanziare l’imparzialità e la
trasparenza della Pubblica amministrazione.
3. La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell’operato della P.A., dal fatto
che tutti i docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano
gli obiettivi da raggiungere; chiunque abbia un qualsivoglia interesse, in ottemperanza al criterio di
trasparenza e condivisione, potrà direttamente prendere visione degli atti del CVD accedendo alla apposita
sezione presente sul sito web istituzionale.
Art.7. -
Validità e modifiche delle norme regolamentari del CVD
1. Le norme della presente sezione integrano e sono parte costitutiva del regolamento generale del Liceo
Scientifico, Linguistico e Coreutico “Leonardo da Vinci” di Risceglie.
2. Esse possono essere oggetto di revisione all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, al fine di favorire un
progressivo miglioramento delle procedure e degli strumenti di valutazione.
3. Eventuali modifiche alle presenti norme possono essere apportate su proposta del CVD, del Consiglio
d’Istituto o del Collegio dei Docenti.
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SEZIONE E - NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Premessa
.
1. La presente Sezione del Regolamento d’Istituto del Liceo Scientifico, Linguistico e Coreutico “LEONARDO DA
VINCI” di Bisceglie disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Interno di Valutazione (di
seguito NIV) costituito come da CM n.47 MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I. REGISTRO UFFICIALE. Prot. n.
0006257 del 21/10/20 14.
2. Al fine di regolamentare le attività del NIV si adottano i seguenti riferimenti normativi:
a. Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante Istituzione del Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV) del sistema educativo di istruzione e di formazione;
b. Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
recante Norme per il riordino e la riorganizzazione dell’INDIRE;
c. Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
d. DPR 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione. Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2013;
e. CM 47 Prot. n.6257 del 21/10/2014 e Direttiva 18/09/2014, n.11 Priorità strategiche del Sistema
Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17. Stabilisce specifiche
modalità di avvio, con la relativa tempistica, al fine di consentire a tutte le Istituzioni scolastiche di
predisporre strumenti organizzativi adeguati per il pieno sviluppo del procedimento di
valutazione/autovalutazione.
f. Tutte le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo semestre 2015, attraverso un modello
online, il Rapporto di autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV"), arricchito da una sezione appositamente
dedicata all'individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento.
g. A tal fine, le scuole si doteranno di un'unità di autovalutazione, costituita preferibilmente dal dirigente
scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti con adeguata professionalità
individuati dal Collegio dei Docenti.
Art.1. -
Composizione, nomina e durata
1. Il NIV è composto di 6 membri, di cui 3 appartenenti alla componente docenti, 1 a quella dei genitori, 1 a
quella degli studenti, 1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
2. I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei Docenti tenendo conto dell’esperienza
e delle competenze nel settore della valutazione. Genitori e studenti sono designati dalle rispettive
Consulte che ne individueranno necessariamente 1 tra i rappresentanti dei Consigli di classe e 1 tra i
rappresentanti del Consiglio d’Istituto. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario designa il proprio
rappresentante nell’ambito di un’assemblea convocata dal Dirigente dell’Istituzione.
3. Il NIV elegge un suo coordinatore, scegliendolo all’interno della componente docenti. Il coordinatore avrà il
compito di assicurare il regolare funzionamento del NIV, di programmarne e coordinarne i lavori, di
rappresentare il NIV nei rapporti con altri Organi dell’Istituzione.
4. I membri del NIV restano in carica per il triennio coincidente con la durata dell’Organo. In caso di perdita dei
requisiti di nomina, o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione il Dirigente provvede a nuova
designazione sulla base della graduatoria stilata al momento dell’elezione.
5. Il NIV può funzionare anche in assenza di una o più delle sue componenti, ad esclusione di quella docente. Il
NIV di norma si riunisce almeno tre volte l’anno, in orario che faciliti la presenza dei suoi componenti.
Art.2. -
Compiti del Nucleo Interno di Valutazione
1. Il NIV ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal progetto d’istituto, sulla base
degli indirizzi generali in esso espressi e individuati dal Consiglio d’Istituto, con particolare riferimento ai
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processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, e di progettare le azioni di
miglioramento della qualità del servizio.
2. L’attività di valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli
apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:
a. alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
b. alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
c. al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
d. alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.
Art.3. -
Strumenti
1. Il NIV adotta un sistema di valutazione interna ed utilizza un insieme di indicatori, anche in riferimento agli
strumenti messi a disposizione delle singole istituzioni scolastiche dall’INVALSI relativi al procedimento di
valutazione di cui all'art.6 DPR 80 del 28/03/2013, atti a verificare la congruità delle iniziative intraprese, dei
progetti attivati, di tutti i processi messi in atto che attengono all’ambito educativo e formativo, nonché dei
risultati raggiunti dall’Istituzione scolastica rispetto:
a. agli orientamenti generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto e recepiti dal Progetto di Istituto;
b. agli indirizzi e alle scelte didattiche promosse dal Collegio dei Docenti e, in subordine, dai Dipartimenti
disciplinari;
c. alle aspettative e alle valutazioni esplicitate dalle Consulte dei genitori e degli studenti e dalle assemblee
del personale interno;
d. ai parametri fissati dagli Organi superiori a livello sia provinciale che nazionale;
e. alle sollecitazioni proposte da eventuali interlocutori privilegiati del territorio di riferimento e/o
organismi chiamati a collaborare con l’attività formativa dell’Istituto.
2. Gli indici fondamentali verranno per quanto possibile stimati quantitativamente soppesando in primo
luogo, per quanto riguarda gli studenti, i risultati ottenuti nei diversi anni di corso (primo e secondo
quadrimestre e prove di recupero infrannuali e di fine anno), negli esami di stato, in prove standardizzate
promosse da INVALSI ed altri enti autorizzati, nelle certificazioni esterne, in prove comuni adottate dai
Dipartimenti nelle diverse aree di apprendimento, nella prosecuzione degli studi. Verranno inoltre
predisposti specifici strumenti di indagine, in particolare questionari, per recuperare altri dati significativi.
Art.4. -
Il Rapporto di Autovalutazione
1. Al termine di ogni anno scolastico il NIV elabora un Rapporto di Auto-Valutazione (di seguito RAV) che potrà
essere utilizzato dagli organi dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte
organizzative ed educative dell’istituzione e per aggiornare il progetto di istituto.
2. Il RAV dovrà esprimere la capacità della scuola di compiere un'autentica autoanalisi dei propri punti di forza
e di criticità, alla luce di dati comparabili. Inoltre, dovrà consentire di porre in relazione esiti di
apprendimento con i processi organizzativi-didattici all'interno del contesto socio-culturale, di individuare le
priorità e gli obiettivi di miglioramento. Esso, inoltre, avrà la funzione di consolidare l'identità e l'autonomia
della scuola, rafforzare le relazioni collaborative tra gli operatori e responsabilizzare tutta la comunità
scolastica nel perseguimento dei migliori risultati.
3. Il primo RAV, predisposto nel corso del primo semestre dell'anno 2015 utilizzando il quadro di riferimento
definito dall'INVALSI e i dati messi a disposizione tramite piattaforma operativa unica, corredato degli
obiettivi di miglioramento, è stato reso pubblico attraverso l'inserimento nel portale "Scuola in chiaro" e nel
sito della istituzionale della scuola.
4. Ogni anno il NIV verifica lo stato di avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e
può procedere ad una revisione del RAV che sarà resa disponibile all'Amministrazione e all'INVALSI tramite
piattaforma operativa unica entro il mese di luglio di ogni anno.
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5. Per la sua migliore elaborazione il NIV può fruire del supporto tecnico dell'INVALSI e del piano di formazione
predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con i soggetti che
fanno parte del SNV.
6. Per il primo triennio, tutte le fasi previste dall'articolo 6 del Regolamento sul SNV si completeranno al
termine dell'anno scolastico 2016-2017 con la pubblicazione da parte delle scuole di un primo rapporto di
rendicontazione sociale nel portale "Scuola in chiaro", grazie al quale si diffonderanno i risultati raggiunti, in
relazione agli obiettivi di miglioramento individuati e perseguiti negli anni precedenti, in una dimensione di
trasparenza e di promozione del miglioramento del servizio alla comunità di appartenenza.
Art.5. -
Risorse e accesso alle informazioni
1. Il NIV dispone di piena autonomia operativa, tenuto conto delle indicazioni delle norme che istituiscono e
regolamentano il SNV, delle indicazione del Consiglio d’Istituto e delle priorità definite nel Progetto di
Istituto.
2. L'Istituto garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla
conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel
rispetto della normativa a tutela della privacy.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il NIV si avvale dell'Ufficio di Segreteria, compatibilmente con le
esigenze di funzionamento organizzativo dell’Istituzione scolastica.
4. Nello svolgimento di compiti specifici, il NIV può avvalersi, d’intesa con il Dirigente scolastico, della
collaborazione di esperti esterni, se necessario invitati a partecipare senza diritto di voto ad una o più
riunioni.
Art.6. -
Convocazione e svolgimento delle sedute
1. Il NIV è convocato, d’intesa con il Dirigente scolastico, dal suo Coordinatore che cura l’elaborazione dell’odg
e modera la seduta. L’invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve
avvenire almeno cinque giorni prima della seduta, contenere l’odg e rinviare in allegato a tutti i materiali
indispensabili affinché la riunione possa svolgersi nel modo più proficuo, con la fattiva, consapevole
partecipazione di ciascun membro.
2. La prima convocazione del NIV è ordinata dal dirigente scolastico che presiede anche la prima seduta del
nucleo. Successivamente il coordinatore del nucleo, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei
suoi componenti, predispone le successive convocazioni, elaborandone l’odg.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Alle riunioni del NIV
è invitato a partecipare il Dirigente scolastico, con diritto di parola ma senza diritto di voto. Le deliberazioni
sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Coordinatore.
4. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore. In caso di assenza di quest’ultimo, la seduta è presieduta da
un componente del NIV suo delegato. In mancanza di delega, presiede la seduta il componente più anziano.
5. Dopo ciascuna riunione, il coordinatore del NIV si preoccuperà di diffondere i dati raccolti e le riflessioni
promosse, facilitando il confronto su di essi da parte delle diverse componenti della comunità scolastica.
6. Le attività del NIV possono articolarsi anche per sottogruppi di lavoro, se finalizzate ad attività non
deliberative quali la predisposizione di materiali preparatori, il computo di dati, ecc.
Art.7. -
Pubblicità e verbalizzazione
1. Di ogni seduta del NIV deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal
Segretario verbalizzante, può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche per
singoli punti.
2. Il NIV garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche
mediante strumenti multimediali, ferma restando la diretta competenza del Dirigente scolastico
relativamente alle comunicazioni con l’esterno. I componenti del NIV sono tenuti al rispetto del segreto
d'ufficio.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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3. Lo strumento principale di comunicazione del NIV è costituito dalla relazione annuale. Ferme restando le
forme di pubblicizzazione ordinaria di essa, suoi estratti particolarmente significativi verranno comunicati
alle strutture interne che siano state fatte oggetto di specifica considerazione.
Art.8. -
Modifiche alle norme
1. Le presenti norme approvate dal Consiglio d’Istituto ai sensi della normativa vigente, diventano parte
integrante del regolamento di istituto. Lo stesso Consiglio ha la facoltà di recepire ed approvare eventuali
proposte di modifica ad esso, sentito il parere del NIV.
SEZIONE F - COLLEGIO DEI DOCENTI
Art.1. -
Composizione e Competenze
1. Il Collegio dei Docenti (di seguito CdD) è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio
nell’Istituto, compresi i docenti di sostegno, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Le competenze specifiche sono:
•
programmare l’attività educativa, proporre sperimentazioni, elaborare il Piano dell’ Offerta
Formativa,
•
indicare il numero e le aree di intervento delle Funzioni Strumentali e proporre i componenti delle
varie Commissioni di lavoro,
•
•
suggerire i criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei docenti,
valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, stabilire i criteri di
valutazione da seguire negli scrutini finali, individuare i mezzi per ogni possibile recupero riguardo ai
casi di scarso profitto,
•
•
•
provvedere all’adozione dei libri di testo,
promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto,
eleggere i componenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione dei Docenti di propria
competenza
svolgere ogni altra attività prevista dall’art.7 del T.U. 16 Aprile 1994, n .297.
•
Art.2. -
Funzionamento
1. Il CdD, che può riunirsi anche in Sottocommissioni, è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa
ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, nel
rispetto delle modalità previste dall’art.2 del presente regolamento; comunque, si riunisce almeno una
volta a quadrimestre.
2. L’individuazione del Segretario del Collegio e le funzioni ad esso attribuite sono di competenza del Dirigente
Scolastico.
3. Il CdD si riunisce nel rispetto delle norme che lo regolano ai sensi del D.P.R.416 e ai sensi dei Contratti
Collettivi Nazionali di lavoro che disciplinano diritti e doveri del personale scolastico.
Art.3. -
Articolazioni
1. Per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche dell'Istituto e per provvedere al
funzionamento didattico – organizzativo, ogni anno il CdD si struttura e si suddivide in articolazioni.
2. Le articolazioni si esprimono in: Commissioni di lavoro, Dipartimenti, Consigli di Classe, Figure di
Funzionamento.
3. Le articolazioni traducono sul piano organizzativo ed operativo le delibere del Collegio secondo un piano
annuale che indica gli impegni di servizio dei docenti.
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4. Le articolazioni vengono costituite sulla base della disponibilità individuale e vengono deliberate nel
“Collegio unitario” all’inizio di ogni anno scolastico; esse hanno un alto valore associativo , favoriscono la
conoscenza di tutte le componenti dell’Istituto e facilitano le relazioni e la collaborazione tra docenti.
5. Le articolazioni del CdD si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di
ogni seduta viene redatto il verbale delle operazioni.
Art.4. -
Commissione Viaggi e Iniziative Culturali (CIC)
1. È costituita da:
a. DS e/o il secondo Collaboratore del DS
b. Due docenti
c. Un assistente amministrativo
2. Essa, in accordo alle linee guida del Piano dell'offerta formativa (POF) e sulla base delle proposte dei
Consigli di classe, ha il compito di predisporre il Piano Annuale delle seguenti azioni e di curarne la
pianificazione e il coordinamento dell’organizzazione, i contatti con Enti e Agenzie e la documentazione
didattica e amministrativa.
a. Partecipazione a spettacoli, mostre e manifestazioni
b. Visite guidate e Viaggi di istruzione
3. Il DS o, in sua assenza il Collaboratore del DS, assume la Presidenza della Commissione. La Commissione, in
modo autonomo, o su proposta dei Consigli di Classe, esamina la fattibilità dell’iniziativa ed esprime il
proprio parere motivato di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento ne predispone il calendario
indicando, nel rispetto dei criteri organizzativi e finanziari del Consiglio d’Istituto:
a. La data di effettuazione
b. Il numero e i nominativi dei docenti accompagnatori
c. Le motivazioni della visita
d. L'accorpamento delle classi interessate
e. La richiesta dei preventivi ai noleggiatori
f. Elenco dei partecipanti
g. Destinazione e luogo da visitare.
Art.5. -
Commissione Elettorale (CEL)
1. così costituita:
a. DS e/o il primo Collaboratore del DS
b. Due docenti
c. Due genitori
d. Un assistente amministrativo
2. Il DS o, in sua assenza il Collaboratore del DS, assume la Presidenza della Commissione. Il Presidente
riunisce la Commissione entro il 30 Settembre di ogni anno scolastico. La Commissione si occupa di
sensibilizzare gli alunni all'esercizio del diritto di voto e a creare una coscienza civico - politica attraverso la
messa in pratica di azioni e attività programmate.
3. La Commissione ha il compito di predisporre il seguente materiale:
a. scheda elettorale
b. elenco nominativo degli elettori (alunni, docenti, genitori, personale A.T.A.)
c. modelli di verbale relativi alle operazioni di scrutinio e della seduta conclusiva
d. modello di nomina del presidente di seggio e degli scrutatori
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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e. liste elettorali ordinate e controfirmate dal DS
4. La Commissione ha cura di organizzare la fase dello spoglio e della raccolta dei voti, onde procedere alla
nomina degli eletti nel Consiglio di Classe e d'Istituto. Il DS e/o il primo Collaboratore del DS cura che le
operazioni siano svolte in ottemperanza delle norme che regolano le elezioni scolastiche.
Art.6. -
Commissione Tecnica e Collaudo (CTC)
1. I membri effettivi, pari a n. 3, sono nominati all’inizio dell’anno scolastico dal DS in riferimento alle loro
specifiche competenze. Tra loro deve necessariamente comparire un componente del personale A.T.A.
2. La Commissione ha il compito di organizzare le fasi degli acquisti e del collaudo delle risorse materiali e
strumentali occorrenti al funzionamento didattico e amministrativo. La Commissione, allargata ai
Responsabili di Laboratorio interessati:
a. prende visione delle offerte pervenute per l’acquisto di materiali (redigendo apposito verbale dal quale
devono emergere caratteristiche tecniche del materiale e valutazione comparativa);
b. procede al collaudo dei materiali acquistati verificandone la funzionalità;
c. propone lo scarico di materiale inutilizzabile o obsoleto.
3. La procedura si articola nelle seguenti fasi:
a. l’Ufficio acquisti dopo aver verificato la corrispondenza tra bolla di accompagnamento e buono d’ordine,
comunica l’arrivo della strumentazione e/o attrezzatura ai Responsabili di Laboratorio interessati e alla
Commissione Tecnica;
b. la strumentazione o attrezzatura viene presa in carico dal Responsabile di Laboratorio o di reparto che,
dopo la messa a punto, effettua il primo collaudo mettendola in funzione;
c. i componenti della Commissione verificano il funzionamento e firmano il verbale di collaudo predisposto
dall’Ufficio acquisti entro due settimane dall’arrivo della strumentazione e/o attrezzature.
Art.7. -
Commissione Orientamento (COR)
1. La Commissione è costituita da:
a. DS
b. F.S. per l’orientamento
c. Almeno tre docenti (preferibilmente uno per indirizzo)
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a. Predispone un progetto di massima del Piano annuale delle Attività, relativo all’area di intervento
b. Cura l’orientamento degli studenti in ingresso e quindi i rapporti con le secondarie di I grado
c. Svolge attività di pubblicità ed informazione in accordo con le altre funzioni strumentali
d. Si interessa del riorientamento favorendo una scelta più consapevole nelle successive fasi curricolari
e. Cura i progetti finalizzati all’inserimento di nuovi allievi anche di altre culture ed etnie
f. Presenta la rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in relazione al piano delle attività
programmato e ai risultati conseguiti.
Art.8. -
Commissione Sicurezza e Prevenzione negli Ambienti di Lavoro (CSP),
1. La Commissione è costituita da:
a. DS e/o il primo Collaboratore del DS
b. DSGA
c. Responsabile della sicurezza
d. Un assistente tecnico
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e. Il Rappresentante dei lavoratori (R.L.S.) scelto tra la R.S.U.
2. La Commissione ha il compito di:
a. valutare i rischi che la struttura scolastica comporta
b. individuare le misure di protezione e prevenzione in base all’organizzazione scolastica
c. programmare percorsi d’informazione e formazione del personale scolastico e studenti
d. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza (art.11 del DLgs 626/94).
Art.9. -
Commissione POF, Valutazione e Qualità dell'Istituto (CQI),
1. La Commissione è costituita da:
a. DS e/o docente delegato dal DS
b. Almeno tre docenti (preferibilmente uno per indirizzo)
2. Essa si riunisce almeno due volte durante l'anno scolastico e, comunque, quando si rende necessario.
3. La Commissione persegue l'obiettivo della verifica e valutazione della realizzazione del POF. In particolare
ha il compito di monitorare, verificare e valutare i seguenti processi:
a. promuovere e realizzare l'integrazione fra le azioni amministrativo - contabili e le azioni didattiche
b. promuovere azioni di informazione tra il personale scolastico sui punti forti e deboli dell'organizzazione
didattico - amministrativa, onde consolidare il sentimento di identità e di appartenenza
c. supportare la progettazione sulla base dell'analisi e valutazione dei processi didattici e amministrativi;
d. promuovere un clima di collaborazione fra i docenti e gli studenti in rapporto:
•
ai curricoli di studio e alla selezione dei saperi
•
•
•
al contratto formativo
al regolamento d'Istituto
al regolamento disciplinare
Art.10. - Commissione Formazione Classi
1. La formazione delle classi è affidata ad una Commissione, formata orientativamente da un docente per
indirizzo e da un docente collaboratore di presidenza.
2. La commissione si riunisce ad inizio anno scolastico, nella prima settimana di settembre, e sulla base delle
iscrizioni e delle informazioni pervenute dalle famiglie e dalla scuola secondaria di primo grado di
provenienza forma gruppi di alunni secondo i criteri deliberati in seno al Collegio dei Docenti.
Art.11. - Dipartimenti Disciplinari
1. Il Collegio dei Docenti si articola nei seguenti DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (DD) corrispondenti, ciascuno, ad una
diversa area disciplinare:
a. Dipartimento della LINGUA ITALIANA E LATINA (DIL) di cui fanno parte i docenti delle materie umanistiche,
giuridiche e di storia dell’arte.
b. Dipartimento della MATEMATICA
matematica applicata e fisica.
E DELLA
FISICA (DIM) di cui fanno parte gli insegnanti di matematica,
c. Dipartimento delle SCIENZE MOTORIE (DIF) di cui fanno parte gli insegnanti di scienze motorie e gli
insegnanti di sostegno.
d. Dipartimento delle LINGUE STRANIERE (DIS) di cui fanno parte tutti gli insegnanti di lingua straniera.
e. Dipartimento delle SCIENZE UMANE (DIU) di cui fanno parte tutti gli insegnanti di storia, di filosofia, delle
scienze umane e delle discipline artistiche. Di tale Dipartimento fanno parte anche gli insegnanti di
religione.
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f. Dipartimento di SCIENZE INTEGRATE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (DIT) di cui fanno parte tutti gli insegnanti di
scienze naturali, chimica, biologia, ecc e di tecnologie informatiche.
g. Dipartimento di DISCIPLINE COREUTICHE (DIC) di cui fanno parte tutti gli insegnanti delle discipline di
indirizzo del Liceo Coreutico.
2. Per quel che concerne le competenze e le modalità organizzative dei dipartimenti, si rimanda all’apposita
sezione del presente regolamento.
Art.12. - Consigli di Classe
1. Il Collegio dei Docenti si articola in CONSIGLI DI CLASSE (CdC), ciascuno composto da tutti i docenti della classe
e dalla componente elettiva costituita da due genitori e da due allievi. I compiti del CdC sono:
a. accertare i livelli di partenza degli allievi e definire conseguenti azioni di recupero;
b. garantire il coordinamento e le integrazioni fra i diversi insegnamenti;
c. concordare modalità comuni per la gestione della didattica e per la misura degli esiti scolastici, anche
con il ricorso a uniforme scala di valutazione;
d. predisporre la programmazione didattico-educativa per ciascuna classe;
e. elaborare proposte, in coerenza con la programmazione didattico-educativa, per la formulazione del
piano dell’offerta formativa e contribuire alla valutazione dei risultati del piano stesso;
f. predisporre le proposte di adozione dei libri di testo delle discipline;
g. valutare l’opportunità e stabilire le modalità di visite guidate, viaggi di istruzione (nell’ambito della
programmazione annuale), scambi e di ogni altra attività che abbia attinenza con il campo culturale e
tecnologico proprio delle discipline oggetto di studio oppure con la formazione socio-affettiva dello
studente;
h. valutare periodicamente l’andamento, sia dal punto di vista cognitivo che educativo/comportamentale
della classe.
2. I CdC si riuniscono più volte durante il corso dell'anno e sono presieduti dal DS o da un suo delegato (di
norma, il coordinatore di classe) che viene nominato dal Capo d'Istituto.
3. I CdC svolgono la loro programmazione educativa all’interno della cornice definita dal POF deliberato dal
CdD.
4. Per quel che concerne le competenze e le modalità organizzative dei CdC, si rimanda all’apposita sezione
del presente regolamento.
Art.13. - Le Figure di Funzionamento (FF)
1. Le figure di funzionamento hanno la funzione di sostegno della Dirigenza Scolastica che se ne avvale come
valido supporto organizzativo e programmatico delle articolazioni che strutturano e organizzano il CdD. Le
figure di funzionamento attualmente previste sono:
a. I Collaboratori di Presidenza (CoP);
b. le Funzioni Strumentali (FS);
c. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
d. I Responsabili delle Infrastrutture Didattiche (RID);
e. I Coordinatori di Dipartimento (CoD);
f. I Coordinatori di Classe (CoC).
2. I COLLABORATORI DI PRESIDENZA sono docenti, attualmente in numero di due, individuati direttamente e
autonomamente dal DS, di cui il DS stesso può avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative, come previsto espressamente dal comma 5 dell’art. 25 del DLgs 165/2001, e
ai quali, in virtù della fiducia che in essi ripone, può affidare, con delega scritta, l’assolvimento di compiti
specifici.
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3. Le FUNZIONI STRUMENTALI, deliberate in numero e aree di competenza dal CdD ai sensi dell’art. 28 del CCNL
1998/2001 e dell’art. 37 del CCN Integrativo, sono individuate e nominate dal DS che ne attribuisce compiti
e funzioni in coerenza con le indicazioni del CdD. Le funzioni strumentali sono incarichi che il dirigente
scolastico affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, secondo il loro curriculo, possiedono
particolari competenze e capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a livello progettuale ed
organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa.
4. Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) si occupa dello svolgimento di tutte le attività
previste dalla normativa vigente (Dlgs 81/2008) e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.
5. I RESPONSABILI DELLE INFRASTRUTTURE DIDATTICHE (RID), nominati dal Direttore S.G.A. su indicazione vincolante
del Dirigente Scolastico (D.M. 01.02.2001, n. 44, art 27, comma 1), devono custodire i beni affidati con cura
e diligenza e sono responsabili della conservazione degli stessi, nonché del loro deterioramento quando
questo non sia causato dal tempo e/o dall' uso. Supportati dall’assistente tecnico che ha in cura e in carico i
laboratori, hanno i seguenti compiti:
a. inventariare il materiale;
b. proporre eventuali acquisti per il normale funzionamento
c. predisporre un regolamento di utilizzazione delle infrastrutture didattiche
d. controllare il rispetto delle norme di sicurezza e della normativa interna
e. svolgere le operazioni connesse all’acquisto, in collaborazione con l’Ufficio acquisti, e pianificare la
manutenzione delle attrezzature, della strumentazione e dei materiali dell’Istituto
f. segnalare al Direttore S.G.A. eventuali guasti, disfunzioni e mancanza di requisiti delle strutture
g. collaborare con il Direttore S.G.A. per lo smaltimento di rifiuti tossici
h. supervisionare e coordinare le attività dell’Assistente Tecnico
In base alle risorse attualmente disponibile nel Liceo “da Vinci” di Bisceglie vengono individuate le seguenti
figure:
a. responsabile del LABORATORIO DI SCIENZE E DI CHIMICA (LAS)
b. responsabile del LABORATORIO DI FISICA (LAF)
c. responsabile del LABORATORIO DI INFORMATICA (LAI)
d. responsabile del LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE ALLA DIDATTICA (LAD)
e. responsabile del LABORATORIO LINGUISTICO (LAL)
f. responsabile del LABORATORIO COREUTICO DI DANZA (LAC)
g. responsabile del LABORATORIO AUDIOVISIVI E BIBLIOTECA (LAB)
h. responsabile delle ATTREZZATURE SPORTIVE E PALESTRA (LAP)
6. Il COORDINATORE DI DIPARTIMENTO (COD) collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi nel coordinare la
programmazione del proprio dipartimento disciplinare. D'intesa con il Dirigente scolastico presiede le
riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività; inoltre, svolge le funzioni di cui
all’art.5 della Sezione “Dipartimenti Disciplinari”.
7. Il COORDINATORE DI CLASSE (COC) collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi nel coordinare la
programmazione del proprio Consiglio di Classe. Su delega del Dirigente scolastico presiede le riunioni del
Consiglio di Classe programmate dal Piano annuale delle attività; inoltre, svolge le funzioni di cui all’art.6
della Sezione “Consigli di Classe”.
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SEZIONE G - DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
Premessa
.
1. In conformità con il D.P.R. 89/2010 (art.10, comma 2) che recita:
“Ai fini della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
e per il conseguimento degli obiettivi formativi di cui al presente regolamento, nell’esercizio della loro
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le istituzioni scolastiche:
a. possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, Dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del Collegio dei Docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica …,”
2. Il Collegio dei Docenti si riunisce e lavora sia in seduta plenaria sia in sedute dipartimentali.
3. I Dipartimenti Disciplinari (di seguito DD) sono luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in
merito alla progettazione dei percorsi formativi correlati al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente (PECUP), a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui
all’art.1, comma 5, del D. L. n. 226/2005.
4. I DD sono, inoltre, sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione
interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di
materiali didattici.
5. I DD operano nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della
programmazione individuale, tenuto conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni.
6. I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente Scolastico, previa autocandidatura, su
proposta del dipartimento stesso e dello stesso DS, tenendo conto anche di esperienze e competenze di
organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al miglioramento della didattica.
Art.1. -
Composizione
1. I DD sono composti dai docenti, raggruppati per Assi culturali o aree disciplinari, che rappresentano le varie
discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio.
2. La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei
diversi progetti posti in essere dall’istituzione scolastica.
3. I responsabili dei Dipartimenti si dovranno incontrare una volta l’anno per programmare le attività da
svolgere nelle riunioni.
Art.2. -
Compiti del Dipartimento
1. Tra le competenze dei DD rientrano:
a. la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione;
b. l’Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze in uscita rispettivamente nel primo biennio,
secondo biennio e quinto anno e la definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e
competenze;
c. la scelta delle modalità di verifica, la definizione di verifiche comuni e la costruzione di un archivio di
verifiche condiviso;
d. la valutazione e la proposta dei libri di testo, dei materiali e dei sussidi didattici;
e. il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina e la definizione di
modalità attuative del piano di lavoro disciplinare;
f. l’adozione di nuove strategie di insegnamento secondo una didattica laboratoriale;
g. l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e autoaggiornamento, la promozione e la sperimentazione
di metodologie didattiche plurime;
h. la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale;
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i. la progettazione e il coordinamento nello svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso
e in uscita per il 1° biennio;
j. la proposta e la progettazione di interventi di recupero e sostegno didattico.
Art.3. -
Funzionamento del Dipartimento
1. Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art.29 del CCNL vigente, non superando di norma
40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del Collegio dei Docenti. Ciascun
incontro si svolge con le seguenti modalità:
a. discussione moderata dal coordinatore che assegna la parola sulla base dell’ordine di prenotazione;
b. decide sulle proposte da presentare al Collegio dei Docenti.
2. Le proposte:
a. vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti;
b. non possono essere in contrasto con il POF e con il Regolamento d’Istituto, pena la loro invalidità;
c. una volta approvate dal dipartimento vengono portate alla deliberazione del Collegio dei Docenti;
d. le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si
presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura
deliberante;
e. la discussione e le proposte sono riportate a verbale nel rispetto di quanto indicato dal capo III, art.10
comma 2 del CCNL 1998 - 2001 assunto dal vigente CCNL
3. Ciascun docente:
a. ha l’obbligo contrattuale (ex. art.29 CCNL vigente) di partecipare alle riunioni di Dipartimento;
b. in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto
al Dirigente;
c. può richiedere al coordinatore che vengano messi all’odg argomenti da discutere.
4. Le riunioni del DD sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente Scolastico, dal Coordinatore.
5. Le riunioni dipartimentali si svolgono almeno in 4 momenti dell’anno scolastico:
a. 1A riunione (prima dell’inizio delle attività didattiche e successivamente all’incontro dei responsabili dei
dipartimenti per programmare le attività da svolgere nelle riunioni)
•
•
verifica delle attività didattiche dell’anno precedente;
proposte per l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule
speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…);
•
definizione degli obiettivi disciplinari partendo dall’analisi delle conoscenze e competenze per
approdare alla individuazione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze (1° biennio, 2°
biennio e 5° anno);
•
•
•
definizione dei livelli di apprendimento;
individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;
condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;
creazione di un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai docenti.
•
A
b. 2 riunione (inizio attività didattiche)
•
definizione delle linee generali della programmazione didattica e disciplinare annuale alla quale
dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione individuale;
•
proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa;
•
•
•
proposte di attività interdisciplinari;
proposte progetti viaggi d’istruzione e visite guidate;
proposte di acquisto materiali utili per la didattica;
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•
progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e di prove
di verifica di competenza in uscita per il primo biennio;
•
•
individuare compiti in base alle specifiche competenze dei docenti;
proporre percorsi di autoaggiornamento/aggiornamento, formazione docenti (anche alla luce delle
attività progettuali deliberate).
c. 3A riunione (dopo la fine del primo quadrimestre/trimestre)
• relazione del Coordinatore sullo stato dei lavori;
•
verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei risultati della valutazione
trimestrale;
•
•
progettare interventi di recupero e sostegno didattico;
coordinamento iniziative di orientamento in accordo con la Funzione Strumentale.
d. 4A riunione (presumibilmente nei mesi di marzo/aprile)
Art.4. -
•
•
•
revisione delle programmazioni didattiche;
monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi;
proposte di adozione di libri di testo, di sussidi e dei materiali didattici;
•
•
•
individuazione e analisi dei livelli di apprendimento in base al profilo Professionale;
proposte di stesura della terza prova Esami di Stato;
individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica nei casi di sospensione del giudizio;
•
•
proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico;
relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento.
Verbalizzazioni
1. Le sedute vengono verbalizzate.
2. Il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore e dal segretario, viene inviato al Dirigente
Scolastico e successivamente pubblicato sul sito dell’istituto.
Art.5. -
Compiti del Coordinatore
1. Il coordinatore collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi. D'intesa con il Dirigente Scolastico
presiede le riunioni del DD programmate dal Piano annuale delle attività; inoltre, svolge le seguenti
funzioni:
a. rappresenta il proprio dipartimento;
b. raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle indicazioni e delle richieste presentate da
singoli docenti, programma le attività da svolgere nelle riunioni e ne fissa l’odg;
c. su delega del dirigente scolastico, presiede le riunioni del dipartimento;
d. verbalizza le riunioni;
e. verifica che i verbale, una volta approvati e firmati dal coordinatore e dal segretario, vengano riportati
sul registro generale dei verbali del dipartimento;
f. è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun
docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
g. suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi;
h. raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente Scolastico e
mettendola a disposizione di tutti i docenti;
i. verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la
discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al Dirigente Scolastico.
j. su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del Dipartimento,
può richiederne la convocazione.
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2. Il coordinatore di dipartimento ha diritto a ricevere un compenso, a valere sulle risorse del Fondo di Istituto,
stabilito annualmente in sede di contrattazione d’istituto
SEZIONE H - CONSIGLI DI CLASSE
Art.1. -
Composizione
1. Il Consiglio di Classe (di seguito CdC) è un organo collegiale della scuola istituito dall’art.5 del D.lgs n.
297/1994, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione”.
2. È composto dal Dirigente Scolastico e dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno che
sono contitolari delle classi interessate e i docenti tecnico pratici. Del CdC fanno anche parte :
a. nei corsi diurni due rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché
due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
3. Il CdC è così articolato:
a. CdC chiuso: formato dal Dirigente Scolastico e dai docenti della classe
b. CdC aperto: formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e dai rappresentanti dei genitori e
degli studenti.
Art.2. -
Partecipazione
1. Alle sedute del CdC aperto è consentita la partecipazione:
a. dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, con diritto di intervento;
b. di tutti gli altri genitori ed alunni della classe, come uditori;
c. di esperti del settore formativo , del mondo del lavoro ecc. per approfondimenti di specifiche tematiche
su richiesta dei docenti del CdC e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Art.3. -
Competenze del CdC
1. Ciascun CdC:
a. formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione;
b. agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni della classe;
c. esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione degli alunni e sperimentazione;
d. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal T.U., dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
2. Premesso che le competenze relative alla didattica, al coordinamento didattico ed interdisciplinare e alla
valutazione del profitto e del comportamento degli alunni spettano alla sola componente docente, e quindi
al CdC chiuso, ciascun CdC:
a. definisce annualmente la programmazione didattico - curriculare sulla base del POF dell’Istituto e delle
deliberazioni dei DD;
b. procede alla delibera di eventuali uscite didattiche;
c. delibera la partecipazione della classe a eventuali viaggi d’istruzione;
d. predispone i PEI per gli alunni DVA della classe ed i PEP per gli alunni DSA;
e. procede alla valutazione intermedia dell’andamento didattico-disciplinare alla fine del primo
quadrimestre e alla metà del secondo quadrimestre mediante la compilazione delle apposite schede;
f. adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari di sua competenza a carico degli alunni della classe e
segnala gli studenti da inserire in progetti educativi personalizzati;
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g. prende atto annualmente delle valutazioni delle esperienze di alternanza svolte dagli alunni della classe
ed individua il docente curriculare che dovrà valutare, in sede di scrutinio finale, la ricaduta dello stage
tenuto conto delle indicazioni del Collegio dei Docenti;
h. approva, per gli studenti del corso serale/pomeridiano, il relativo percorso personalizzato;
i. formula proposte per l’adozione dei libri di testo;
j. individua tra i suoi componenti i commissari interni per gli esami di Stato;
k. predispone il documento del CdC per l’Esame di Stato e i singoli documenti per gli alunni con PEI;
l. procede allo scrutinio intermedio alla fine del primo quadrimestre e a quello finale al termine del
secondo quadrimestre
Art.4. -
Convocazione e punti all’odg
1. Il CdC
a. si riunisce di norma secondo il piano delle attività predisposto dal DS all'inizio dell'anno scolastico e
approvato dal Collegio dei Docenti, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle
quaranta ore;
b. può anche essere convocato in via straordinaria quando il DS ne ravvisi la necessità oppure, con
approvazione del DS, su richiesta del Coordinatore, sentito il parere dei docenti, in casi di particolare
urgenza e gravità.
2. La convocazione viene fatta con apposita comunicazione dal Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno 5
giorni (2 gg. in caso di urgenza) e con indicazione dell'odg, dell’ora di inizio e della durata.
3. Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per i docenti e sono personali per i singoli genitori e
studenti componenti il CdC.
4. I Consigli si svolgono di norma in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
Art.5. -
Attribuzioni del Presidente
1. La presidenza del CdC spetta di diritto al Dirigente Scolastico, il quale può delegarla ad un docente della
classe da lui nominato vicepresidente (art.5 c.8 T.U.) con le seguenti funzioni:
a. presiede il CdC in assenza del Dirigente Scolastico;
b. verifica la corretta verbalizzazione delle riunioni del CdC.
Art.6. -
Coordinatore di Classe
1. Il Coordinatore di classe è nominato annualmente dal DS tramite circolare entro un mese dall’assegnazione
delle cattedre. La scelta del Coordinatore avviene sulla base dei criteri stabiliti nel Contratto interno di
Istituto per l’assegnazione delle attività aggiuntive.
2. In via ordinaria, il Coordinatore di classe ha le funzioni di:
a. Presiedere il CdC in assenza del DS;
b. Scambiare informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri docenti della classe;
c. Coordinare i lavori del CdC in merito al raggiungimento degli obiettivi programmati;
d. Costituire un punto di riferimento per gli studenti e le famiglie in ordine alla risoluzione di eventuali
problematiche sia disciplinari sia didattiche che dovessero sorgere, informandone la Presidenza;
e. Fornire un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento delle dinamiche della classe evidenziando
la presenza di gruppi, proponendo casi disciplinari, fornendo informazioni in merito al recupero,
sostegno, approfondimento, al CdC, agli allievi e alle loro famiglie;
f. Riferire ai rappresentanti dei genitori e degli alunni in merito a quanto emerso dal resoconto dei
colleghi;
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g. Aiutare a formulare analisi delle soluzioni dei problemi della classe e dei singoli allievi perseguendo il
successo scolastico degli stessi e nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa;
h. Controllare il registro della classe (note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e compilare mensilmente il
tabulato delle assenze della classe di riferimento da consegnare entro il giorno 5 del mese successivo
presso l’Ufficio della Didattica incaricato della tenuta del registro generale delle assenze della classe;
i. Curare i rapporti scuola-famiglia e presiedere le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni;
j. Provvedere a compilare e a consegnare agli uffici di segreteria le schede di valutazione delle
competenze dopo lo scrutinio finale al termine del primo biennio, del secondo biennio e della classe
quinta;
k. Raccogliere e consegnare agli uffici di segreteria la documentazione relativa ai crediti formativi maturati
dagli alunni del triennio;
l. Consegnare agli uffici di segreteria le certificazioni mediche presentate dagli alunni dopo le assenze di
cinque o più giorni;
m. Raccogliere le programmazioni le relazioni finali e le valutazioni intermedie e finali dei docenti della
classe;
n. Consegnare ai genitori le informative intermedie di valutazione e le pagelle trattenendo una copia da
consegnare alla segreteria didattica.
3. Ai sensi dell’art.30 del d.lgs. n.196/2003, il Coordinatore di classe ha accesso ai dati anagrafici e alle schede
personali degli studenti in quanto “incaricato del trattamento”.
4. Nel rispetto della normativa sopra citata, il Coordinatore è l’unico docente del CdC autorizzato a contattare
telefonicamente le famiglie degli studenti per eventuali colloqui e/o comunicazioni.
Art.7. -
Segretario del CdC e verbalizzazione delle sedute
1. Il segretario ha la funzione di redigere il verbale delle riunioni del CdC e di curarne la consegna all’Ufficio di
Vicepresidenza entro i termini fissati.
2. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta normalmente dal docente Coordinatore di Classe. Nel
caso in cui Il Coordinatore di Classe svolga il compito di presiedere la riunione del CdC, in assenza del DS, la
funzione di segretario viene attribuita dal Coordinatore stesso ad uno dei docenti della classe col criterio
della rotazione.
3. Il verbale deve contenere:
a. il luogo, la data, l’ora di inizio e fine della riunione;
b. il nominativo dei presenti, degli assenti, degli insegnanti eventualmente in ritardo e/o che lascino la
riunione con anticipo, autorizzati dal DS;
c. il nominativo del Presidente e del verbalizzante;
d. l’elenco dei punti all’odg, anche mediante allegazione;
e. la sintesi della trattazione dei singoli punti all’odg;
f. l’indicazione dell’unanimità/maggioranza delle delibere prese dal CdC quando richiesto.
4. Il verbale può contenere:
a. l’approvazione del verbale precedente con l’indicazione di unanimità/maggioranza;
b. la sintesi degli interventi dei singoli docenti (se il docente interessato ne fa richiesta o se ritenuto
opportuno dal Coordinatore);
c. il nominativo dei docenti contrari alle delibere (se il docente interessato ne faccia richiesta o se ritenuto
opportuno dal Coordinatore);
d. gli allegati: documenti inerenti i punti all’odg, mozioni, integrazioni, modifiche a parti ben specificate del
verbale; il materiale cartaceo deve essere presentato entro la fine della seduta o, qualora non fosse
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importante al fine di determinare la validità delle delibere prese e del verbale stesso, entro una
settimana dalla riunione.
5. Il verbale è redatto entro la fine della seduta; nel caso in cui ciò risulti impossibile e non compromettente
per i risultati della seduta stessa è redatto entro una settimana dal termine della seduta . I verbali degli
scrutini intermedi e finali devono essere redatti contestualmente alla riunione.
Art.8. -
Svolgimento delle riunioni
1. È compito del Presidente garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni in relazione all’odg
trattato.
2. Al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento della seduta, il Presidente può richiedere che gli
interventi siano attinenti ai punti all’odg messi in discussione e che ogni docente si esprima in modo chiaro
e conciso, evitando interventi dispersivi o inutilmente ripetitivi.
3. Il Presidente assicura l’osservanza dei regolamenti e delle leggi ed in particolare:
a. alla prima riunione del Cdc aperto ai rappresentanti dei genitori e degli alunni presenta i Docenti del
Consiglio specificando la materia da essi insegnata;
b. apre la seduta e dà lettura dell’odg;
c. apre e chiude la trattazione dei singoli punti all’odg;
d. guida la discussione regolando gli interventi dei presenti nel rispetto dei tempi previsti e del
regolamento;
e. terminata la discussione di tutti i punti all’odg, dichiara sciolta la seduta.
Art.9. -
Validità delle sedute e delle deliberazioni del CdC (escluse operazioni di scrutinio)
1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a
partecipare.
2. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità
prevale il voto del presidente (ovvero del docente che lo sostituisce).
3. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
4. Tutti i componenti del Consiglio sono obbligati alla segretezza sulle discussioni e sulle decisioni adottate
nella seduta.
Art.10. - Validità delle sedute e delle deliberazioni del CdC (durante le operazioni di scrutinio)
1. La partecipazione dei docenti alle sedute del CdC per i lavori di scrutinio costituisce un obbligo di servizio.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare. Alle sedute
partecipano di diritto tutti i docenti della classe compresi, a pieno titolo, anche i docenti di sostegno, i
docenti di conversazione in lingua straniera e gli insegnanti tecnico-pratici.
3. Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; non è ammessa
l’astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza, del docente che
lo sostituisce. Le votazioni si effettuano per alzata di mano.
4. Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono tutti i docenti della classe.
5. L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle
valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
6. I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica forniscono
preventivamente al Coordinatore della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto
raggiunto da ciascun alunno (art.4 c.1 dlgs. 122/2009)
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7. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un
alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto (cfr. art.4 c.1
dlgs.122/2009).
8. I docenti sono obbligati alla segretezza sui risultati degli scrutini finali e sulle relative discussioni.
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TITOLO II REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
SEZIONE I - LA COMUNITA SCOLASTICA
Art.1. -
Vita della comunità scolastica (art.1 D.P.R. n. 249/98)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre
1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art.2. -
Diritti degli studenti
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione qualificata, attenta ai bisogni individuali, che rispetti e valorizzi
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà di apprendimento degli studenti nel rispetto della professionalità del corpo
docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è garantito anche attraverso percorsi
individualizzati mediante iniziative di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio unite ad attività di
approfondimento tese a promuovere il successo formativo;
3. Gli studenti hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’Istituto. Il Dirigente e i
docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulla organizzazione dell’Istituto, sulla
programmazione didattica, sui criteri di valutazione, sull’adozione dei testi e materiali didattici. Mediante il
Consiglio di Classe essi possono richiedere l’uso di spazi anche “autogestiti” opportunamente programmati.
5. “Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento”( Ex art.2 comma 4 dello Statuto ).
6. Il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” rispetta la vita culturale e religiosa di eventuali studenti stranieri,
favorisce iniziative di accoglienza e/o interculturali.
7. Il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” si impegna a utilizzare le risorse e gli strumenti disponibili e a cercare
eventuali nuove risorse per riuscire gradualmente ad assicurare:
a. un ambiente favorevole allo sviluppo armonico della personalità e alla qualità della formazione dello
studente;
b. aule informatiche e laboratori sempre più efficienti;
c. offerte formative aggiuntive, anche eventualmente proposte dagli studenti, quali giornale d’Istituto,
stage, viaggi di istruzione, uscite sul territorio;
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d. salubrità e sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
8. Il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” garantisce il diritto degli studenti di riunione e di assemblea secondo
le modalità e disposizioni indicate al successivo art.3.
Art.3. -
Partecipazione degli studenti alla vita della scuola
1. Gli studenti hanno diritto, durante l’orario delle lezioni, di riunirsi in assemblea secondo le modalità fissate
dagli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo del 16 Aprile 1994, n. 297.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di istituto.
3. All’assemblea di Classe e d’Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, i
docenti che lo desiderino.
4. Al termine di ogni assemblea viene redatto verbale da consegnarsi all’ufficio di presidenza.
5. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate, previa autorizzazione
del Dirigente Scolastico, per lo svolgimento di attività di ricerca, di approfondimento, per lavori di gruppo o
per altre iniziative di carattere formativo e culturale.
6. Esse non possono essere aver luogo sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico.
Art.4. -
Comitato studentesco
1. E’ costituito da tutti i rappresentanti di classe che vengono eletti entro il primo mese dall’inizio delle lezioni.
Tale comitato esprime e/o formula proposte direttamente al Consiglio d’Istituto per il tramite dei suoi
rappresentanti in seno a tale organismo.
2. La prima riunione ordinaria viene convocata dal Dirigente Scolastico subito dopo le elezioni.
3. Il Comitato studentesco aggiorna annualmente la sua struttura organizzativa.
4. Tale organo può riunirsi per un massimo di ore sedici in un anno scolastico (non in orario di lezione) previa
motivata richiesta al Dirigente Scolastico tre giorni prima e compatibilmente con la disponibilità dei locali.
Art.5. -
Assemblea di classe
1. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese nel limite di due ore sino ad un massimo di
ore sedici in un anno scolastico.
2. Il giorno e le ore delle assemblee devono essere concordate con i docenti interessati; la richiesta scritta,
contenente l’odg e l’autorizzazione dei docenti delle discipline interessate, deve essere presentata dai due
rappresentanti di classe, tramite il docente coordinatore, all’ufficio di presidenza almeno tre giorni prima.
3. Le assemblee vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte.
4. L’assemblea è presieduta dai rappresentanti di classe che ne curano la gestione garantendo l’esercizio
democratico dei partecipanti.
5. Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale a cura dei rappresentanti di classe che lo firmano e
consegnano all’ufficio di presidenza.
6. In alternativa alle assemblee di classe, quindi all’interno del monte ore previsto e con la medesima
regolamentazione, possono essere richieste assemblee per classi parallele (per es. di tutte le classi prime,
seconde, etc.) o assemblee di corso (scientifico, linguistico, etc.) o di plesso.
Art.6. -
Assemblee di istituto
1. Le assemblee di istituto devono essere richieste con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, cui
tocca il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di coordinare tutte le attività
scolastiche e che, in presenza di circostanze obiettive, potrà respingere la richiesta di Assemblea o
concordare una data diversa.
2. Possono presentare richiesta di assemblea di Istituto:
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a. la maggioranza del Comitato studentesco
b. il 10% degli studenti
c. i rappresentanti eletti nel Consiglio d’Istituto
3. La richiesta di assemblea di istituto deve essere formulata in forma scritta e deve necessariamente
contenere la data di convocazione e l’odg; in ogni caso, la convocazione e le modalità di svolgimento
dell'Assemblea fanno riferimento all'art.43 del D.P.R. 416.
4. Il Dirigente Scolastico può autorizzare, su richiesta degli studenti, la partecipazione all’Assemblea di esperti
di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici;
5. È consentita una sola assemblea di istituto al mese svolta durante l’orario delle lezioni, fermo restando il
limite di quattro per anno scolastico con riguardo alla partecipazione degli esperti appena citati;
6. È possibile richiedere un’assemblea ordinaria entro la prima settimana di Ottobre per la presentazione delle
liste degli studenti candidati all’elezione del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale.
7. I Rappresentanti di Istituto hanno il compito di eleggere un segretario che provvederà a redigere il verbale.
Il verbale di ogni Assemblea verrà reso pubblico mediante affissione alla bacheca degli Studenti e
divulgazione on-line sul sito della scuola nella pagina riservata agli Studenti.
8. L'Assemblea d Istituto è luogo di dibattito e di confronto. Pertanto i partecipanti si impegnano a rispettare
persone ed opinioni. Al fine di garantire uno svolgimento democratico in sede di Assemblea è fondamentale
che ogni intervento venga prima ascoltato e poi dibattuto. Durante lo svolgimento dell’assemblea quindi i
partecipanti sono tenuti a seguire l’incontro in maniera civile ed ordinata, occupando i posti a sedere, senza
creare disturbo all’assemblea e, in caso di intervento, procedendo con il massimo rispetto di colui che sta
parlando (gli interventi durante l'Assemblea devono essere richiesti per alzata di mano). I Rappresentanti,
prima che l’assemblea abbia luogo, predisporranno un servizio d’ordine, che TUTTI sono obbligati a
rispettare.
9. Gli alunni devono rispettare tassativamente il divieto di fumare (che comunque deve essere osservato in
ogni momento e che vige anche nei bagni e in tutti i locali scolastici, comprese le aree all’aperto di
pertinenza della scuola), pena l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti secondo la
legge 16 Gennaio 2003, N.3 – Art.51 e successive modificazioni e integrazioni.
10. I partecipanti possono allontanarsi dall’assemblea solo al termine della stessa o al suo scioglimento. Solo i
Rappresentanti, o in casi estremi il Dirigente Scolastico, possono dichiarare la fine della seduta o lo
scioglimento anticipato della stessa.
Art.7. -
Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti :
a. a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio eseguendo le
indicazioni fornite dai rispettivi docenti e mantenendo sempre un comportamento corretto e
collaborativo;
b. ad osservare scrupolosamente l’orario di ingresso e di uscita;
c. ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni il
rispetto, anche formale, in relazione ai loro rispettivi ruoli nell’ambito scolastico;
d. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola;
e. a non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività
didattiche;
f. ad osservare il divieto di fumo in tutti i locali della scuola nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia;
g. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del Regolamento d’Istituto;
h. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come
importante fattore di qualità della vita scolastica.
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2. La mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, gli atti di sopraffazione, di
aggressività, di violenza e di “bullismo” sono considerati gravi infrazioni disciplinari.
3. Le tipologie di comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi
competenti ad irrogarle sono riportate nell’apposita Sezione del presente regolamento.
Art.8. -
Assemblea dei genitori
1. I genitori degli alunni possono costituire il comitato dei genitori (composto dai rappresentanti di classe
eletti). Questo organismo pur non potendo essere considerato, in senso tecnico-giuridico, un vero e proprio
organo collegiale, costituendo un mezzo di partecipazione alla vita della scuola è utile per il collegamento
delle varie componenti scolastiche.
2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
3. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto.
4. L'assemblea generale o di classe dei genitori si riunisce nei locali della scuola in orario extra didattico
concordato con il Dirigente scolastico.
5. La convocazione dell'assemblea generale spetta al Presidente, se eletto, oppure alla maggioranza del
comitato dei genitori. L'assemblea di classe dei genitori può essere convocata dai rappresentanti eletti
oppure da un terzo di tutti i genitori.
6. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al Consiglio d’Istituto.
7. All’assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i
docenti rispettivamente della classe e dell’istituto.
SEZIONE J - NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
Art.1. -
Norme generali
1. Gli alunni entrano a scuola dalle ore 7.55 alle ore 8.00, gli insegnanti devono trovarsi in classe cinque
minuti prima dell’inizio delle lezioni, avendo preso preventivamente visione di eventuali circolari o ordini di
servizio apposte all’Albo o in sala insegnanti o sul sito scolastico nell’apposita sezione.
2. Per l’ingresso gli alunni utilizzeranno il cancello pedonale di via Gandhi, tale accesso sará completamento
inibito al passaggio auto.
3. In caso di maltempo, agli studenti che raggiungono la sede scolastica con anticipo rispetto all’inizio delle
lezioni è consentito sostare nell’atrio di ingresso della scuola.
4. Il termine delle lezioni è fissato di norma alle ore 13:00 e, comunque, è legato al piano orario specifico della
classe e dell’indirizzo di studi.
Art.2. -
Cambi d’ora
1. Durante i cambi d’ora gli studenti devono restare nell’aula e mantenere un comportamento corretto
evitando sempre:
a. di trattenersi sull’uscio dell’aula in attesa del docente;
b. di accedere, senza permesso del docente subentrante, nei locali dei servizi igienici;
c. di recarsi ai distributori di cibo e bevande.
Art.3. -
Intervallo
1. È prevista una pausa dalle 10:55 alle 11:05 che si svolgerà in classe sotto il controllo del docente in servizio
alla terza ora. Durante l’intervallo, gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e
rispettoso. I docenti impegnati nella classe durante la terza ora di lezione hanno la responsabilità
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dell’applicazione delle norme previste dal regolamento scolastico nella classe di loro competenza e,
pertanto, non possono assolutamente allontanarsi fino al termine dell’intervallo.
2. Si richiama l’attenzione sul fatto che quello dell’intervallo è un momento di particolare rischio per
l’incolumità degli studenti e deve essere necessariamente assicurata la presenza dei docenti nelle aule e
negli spazi assegnati per la vigilanza. Il mancato rispetto di tale ordine di servizio potrebbe comportare gravi
conseguenze.
Art.4. -
Libretto scolastico personale e registro elettronico
1. A ciascun alunno verrà consegnato il “libretto scolastico personale delle comunicazioni” che sarà utilizzato
per tutte le comunicazioni della famiglia alla scuola (giustificazioni di assenze, richieste di permessi, varie). Il
libretto dovrà essere firmato dai genitori e custodito in cartella dagli alunni come documento personale.
2. Le valutazioni e le comunicazioni della scuola alla famiglia verranno fornite tramite registro elettronico o
sito web o, nel caso se ne ravvisasse la necessità, in forma cartacea.
Art.5. -
Somministrazione farmaci
1. L’eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori,
sotto la propria esclusiva responsabilità, alla scuola presso l’ufficio di segreteria didattica che provvederà ad
informare i docenti della classe.
Art.6. -
Uscita dalle classi
1. Durante le ore di lezione gli alunni potranno uscire dalle classi non più di uno per volta con il permesso del
docente. Le assenze momentanee dall’aula non potranno protrarsi a lungo. Non è ammessa l’uscita degli
studenti dall’aula se non:
a. per necessità personali: l’uscita è accordata dal docente di volta in volta e per un solo alunno alla volta;
gli alunni sono tenuti ad utilizzare i servizi igienici presenti sul piano nel quale si trova la propria aula e,
in ogni caso, non è consentita l’uscita durante la prima e durante l’ultima ora di lezione;
b. per indisposizione fisica: in tale caso l’alunno è accompagnato dal collaboratore scolastico in segreteria;
c. per chiamata da parte della segreteria o dell’ufficio di presidenza. Tale richiesta viene effettuata tramite
il collaboratore scolastico.
2. L’assentarsi temporaneamente dalle lezioni deve restare sempre un fatto eccezionale e motivato da reali
necessità. Il Consiglio di Classe mette in atto particolari attenzioni educative per evitare eventuali abusi.
3. Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli alunni attenderanno in classe il
docente che dovrà accompagnarli e porteranno con sé il materiale necessario, avendo cura di non lasciare
effetti personali di valore (la scuola non risponde di eventuali danneggiamenti e/o perdite).
Art.7. -
Uscita degli studenti alla fine delle lezioni
1. Al termine della mattinata gli alunni lasceranno le classi ordinatamente soltanto dopo il suono della
campanella. È assolutamente vietato predisporre le classi per l’uscita nell’atrio della scuola o per le scale
prima del suono della campanella.
2. I docenti sono responsabili di uscite anticipate arbitrarie. Ad alcuni studenti, a motivo degli orari di partenza
dei mezzi di trasporto, può essere rilasciata autorizzazione scritta per uscire con qualche minuto di anticipo.
I docenti dell’ultima ora (mattutina e pomeridiana) sorvegliano le operazioni di uscita dall’aula.
Art.8. -
Utilizzo cellulare e altri dispositivi
1. È fatto assoluto divieto di mantenere aperti alla comunicazione i telefonini cellulari durante tutte le attivitá
didattiche. In particolare è severamente vietato a scuola l’uso di telefoni cellulari per lo scatto di fotografie
(C.M. del 15 marzo 2007) e per la registrazione di voce. I cellulari, pertanto, dovranno essere tenuti spenti
per l’intera permanenza dei ragazzi a scuola. Nei confronti dei trasgressori verranno assunte le sanzioni
disciplinari previste dalla normativa vigente.
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2. L'utilizzo improprio di oggetti non necessari all'attività didattica (cellulari, walkman, ecc.), o utilizzo
improprio degli strumenti informatici a disposizione per la didattica (tablet e notebook) viene sanzionato
mediante comunicazione alla famiglia, utilizzando il libretto personale dello studente, e con nota sul
registro di Classe per gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE K - DISCIPLINA DELLE ASSENZE, DELLE ENTRATE IN RITARDO E DELLE USCITE IN ANTICIPO
Art.1. -
Norme generali
1. Le assenze, le entrate in ritardo, le entrate posticipate e le uscite anticipate vanno giustificate sul libretto
delle assenze che è personale e, essendo corredato di fotografia, anche documento di riconoscimento degli
studenti iscritti. Esso è consegnato all’inizio dell’anno scolastico esclusivamente ad almeno uno dei genitori
o all’eventuale tutore/affidatario dello studente che deve presentarsi alla segreteria della scuola per
ritirarlo entro e non oltre il 30 del mese di Settembre previa sottoscrizione ed esibizione di un documento di
identità.
2. Il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati mensilmente dal Coordinatore di Classe il quale, in
caso di irregolarità della frequenza, contatta la famiglia telefonicamente o con apposito avviso.
3. Un elevato numero di assenze, ancorché giustificate, ad esclusione di quelle determinate da malattia
prolungata, può costituire un elemento di valutazione negativa in sede di scrutinio finale, soprattutto in
funzione dell’attribuzione del credito scolastico.
Art.2. -
Assenze inferiori o uguali a cinque giorni
1. Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora di lezione del giorno del rientro previa
presentazione dell’apposito tagliando del libretto personale delle giustificazioni debitamente compilato in
ogni sua parte e firmato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne; in
questo ultimo caso i genitori dovranno rilasciare specifico consenso al momento del ritiro del libretto presso
la segreteria didattica.
2. Ove lo studente si presenti al rientro senza giustificazione scritta, viene ammesso con riserva e invitato a
regolarizzare la sua posizione il giorno successivo dal docente della prima ora il quale annota sul registro di
classe l’avvenuta giustificazione o l’omissione di tale dovere.
3. Qualora ne sia sprovvisto anche il secondo giorno, lo studente sarà ancora una volta ammesso con riserva
ma con obbligo di giustificare entro e non oltre il terzo giorno; in caso contrario, potrà rientrare solo se
accompagnato da uno dei genitori. Le assenze fatte registrare in giorni non consecutivi non possono essere
riportate su un unico tagliando.
Art.3. -
Assenze superiori a cinque giorni
1. Se l’assenza è superiore a cinque giorni consecutivi, comprese le festività intermedie, ed è dovuta a motivi
di salute, oltre alla giustificazione, lo studente dovrà presentare certificato medico attestante l’inesistenza
di patologie ostative alla frequenza scolastica.
2. Non è richiesto certificato medico qualora l’assenza prolungata non sia dovuta a malattia ma ad altri motivi.
In tal caso i genitori devono darne comunicazione scritta al collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico
specificando causa e durata dell’assenza.
Art.4. -
Astensione collettiva dalle lezioni (adesione a sciopero, manifestazione)
1. Nel caso di adesione degli studenti a manifestazioni indette a livello locale o nazionale per avvenimenti
importanti o attinenti il settore scolastico, il giorno successivo dovrà essere presentata richiesta di
giustificazione dell’assenza utilizzando il libretto delle giustifiche.
2. In caso di astensioni collettive immotivate e sporadiche della durata di un solo giorno, il Coordinatore, su
segnalazione del docente della prima ora di lezione delle classi interessate, comunica in forma telefonica o
scritta con i genitori i quali dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tale assenza utilizzando gli spazi
del libretto destinati alle comunicazioni scuola-famiglia.
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3. In caso di astensioni collettive immotivate di più giorni consecutivi, gli alunni, entro e non oltre tre giorni dal
termine dell’astensione, dovranno essere accompagnati dai genitori; diversamente, incorreranno nella
sanzione di sospensione di un giorno con obbligo di frequenza, irrogata dal Dirigente Scolastico.
4. Comunque e sempre, qualsiasi astensione dalle lezioni deve essere obbligatoriamente giustificata da chi ha
controfirmato il libretto delle giustificazioni. Tali assenze sono quindi da annotarsi nella forma "assenza
ingiustificata".
Art.5. -
Entrate in ritardo
1. Gli studenti con ritardo inferiore ai quindici minuti rispetto all’inizio delle lezioni sono ammessi in classe dal
docente della prima ora, che giustifica o meno il ritardo e segnala, in caso di reiterazione, la situazione al
Coordinatore di Classe.
2. Per i ritardi superiori ai quindici minuti il docente, dopo aver valutato la motivazione e la frequenza, può
ammettere lo studente alla lezione oppure richiedere che l’ammissione sia autorizzata dall’Ufficio di
Presidenza. Dopo le 8:30 l’ingresso in aula è consentito, di norma, solo al cambio d’ora successivo.
3. Per i ritardi di cui al punto precedente gli studenti devono portare, il mattino successivo, regolare
giustificazione.
4. Lo studente, il cui ritardo sia dovuto a cause a lui imputabili o notoriamente abitudinario in tale
comportamento o, comunque, non in possesso di idonea giustificazione nell’apposita sezione del libretto
personale, è ammesso in classe, solo se accompagnato da uno dei genitori, entro la seconda ora di lezione
fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione del collaboratore delegato dal dirigente scolastico.
Art.6. -
Entrata posticipata dell’intera classe
1. L’intera classe può essere autorizzata all’entrata posticipata (di norma di una unità oraria) solo nel caso di
situazioni di emergenza legate all’impossibilità di assicurare la sostituzione di personale docente assente.
2. Tale entrata verrà comunicata, a cura del collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico, alle famiglie degli
studenti della classe interessata, al massimo il giorno precedente ed annotata sia sul registro di classe a
cura del docente in servizio in classe al momento dell’avviso sia sul diario personale che l’alunno farà
firmare dal genitore per presa visione e comunicazione con onere per il docente della seconda ora del
giorno successivo di verificare tale adempimento.
Art.7. -
Entrate posticipate e uscite anticipate
1. L’uscita anticipata non può essere autorizzata nello stesso giorno in cui sia stato concesso un permesso di
entrata posticipata.
2. Gli studenti possono usufruire di un numero massimo di dieci autorizzazioni tra ritardi d’ingresso e/o uscite
anticipate all’anno adeguatamente motivate.
3. Il superamento dei predetti limiti comporterà l’avviso alla famiglia tramite il docente coordinatore di classe.
Art.8. -
Permessi di entrata posticipata
1. Gli ingressi posticipati in istituto, alla seconda ora, fino ad un massimo di tre per trimestre e cinque per
pentamestre, devono essere autorizzati solo dall’Ufficio di Presidenza. Non saranno consentiti di norma
permessi di entrata posticipata dopo la seconda ora di lezione.
2. Le giustificazioni di entrata posticipata presenti nel libretto personale delle giustifiche, debitamente
compilate e motivate, vanno presentate in Presidenza nel momento dell’ingresso in istituto. Dei permessi
accordati dall’Ufficio di Presidenza il docente annota gli estremi sul Registro di classe.
3. Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di entrata posticipata sono di norma vietati e
saranno consentiti solo a fronte di motivazioni improrogabili e debitamente e approfonditamente
documentate.
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Art.9. -
Permessi di uscita anticipata
1. Le richieste di uscita anticipata dall’istituto rispetto al normale orario di termine delle lezioni, fino ad un
numero massimo di tre per trimestre e cinque per pentamestre, adeguatamente motivate devono essere
richieste direttamente dal genitore e possono essere autorizzate solo dall’Ufficio di Presidenza. Nessuno
studente è autorizzato a lasciare la scuola se non con le modalità concordate con l’Ufficio di Presidenza.
2. Non saranno consentiti di norma permessi di uscita anticipata prima della penultima ora di lezione e le
uscite saranno accordate tenendo conto dell’orario di termine della singola lezione. Dei permessi accordati
dall’Ufficio di Presidenza, il docente annoterà gli estremi sul Registro di Classe.
3. In caso di malessere o indisposizione durante l’orario delle lezioni, lo studente avviserà il docente presente
in aula; se del caso, il docente farà accompagnare lo studente dall’addetto al primo soccorso presso
l’infermeria, dove si provvederà alle prime cure, contemporaneamente si avviserà la segreteria e se ritenuto
necessario saranno avvisati i genitori o i parenti. Sul registro di Classe dovrà essere segnalata l’uscita
anticipata rispetto al normale orario delle lezioni.
4. In caso di uscita anticipata per motivi diversi dal malessere e dall’indisposizione, l’autorizzazione viene
concessa, onde limitare le possibili e indubbie negative ripercussioni didattiche, solo per la quinta e/o sesta
ora di lezione dal collaboratore delegato dal Dirigente Scolastico o dal docente responsabile di plesso;
saranno accettate soltanto le richieste per “motivi familiari”, firmate da uno dei genitori, escludendo quelle
per “motivi personali”. Requisito imprescindibile perché l’autorizzazione venga concessa è che il genitore
venga personalmente a prelevare il proprio figlio.
5. Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di uscita anticipata sono di norma vietati e
saranno consentiti solo a fronte di motivazioni improrogabili e debitamente e approfonditamente
documentate.
Art.10. - Giustificazione assenze-ritardi-permessi-uscite anticipate
1. I docenti in servizio alla prima ora di lezione sono delegati a giustificare le assenze e gli eventuali ritardi
brevi di entrata degli alunni (tramite libretto scolastico). Ciascuna assenza deve essere giustificata dal
genitore. In caso di malattia, NON è richiesto il certificato medico.
2. Eventuali permessi di entrata posticipata (dopo la prima ora di lezione) e uscita anticipata devono,
invece, essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
3. Dopo ogni assenza, lo studente è ammesso alle lezioni se presenta la richiesta di giustificazione, sul libretto
scolastico personale delle giustificazioni, debitamente compilata e motivata; le assenze per malattia non
devono più essere, di norma, supportate da certificato medico; eventuali certificazioni sanitarie potranno
essere richieste in caso di superamento del limite massimo di assenza annuale (25% del monte ore annuale
personalizzato).
4. Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; in tal caso il docente, dopo
un accurato controllo della firma, attesterà l’accoglimento della giustificazione stessa; inoltre, si assicurerà
che le precedenti assenze risultanti sul registro di classe siano state giustificate. In caso di dubbi sulla
veridicità della motivazione o sull’autenticità della firma il docente può invitare lo studente a presentarsi in
Presidenza.
5. Nel caso (occasionale) in cui lo studente, assente nei giorni precedenti, non abbia la giustificazione, il
docente segnalerà il nome sul registro di classe. Sarà cura dei docenti della classe verificare che gli studenti
regolarizzino la loro posizione. In mancanza, trascorso un tempo congruo, potranno comunicare la
trasgressione all’Ufficio di Presidenza per le opportune azioni conseguenziali.
6. Nel caso in cui uno studente entri in ritardo, i controlli specificati e le relative regolarizzazioni sul registro di
classe, devono essere effettuati dal docente presente in classe al momento dell’ingresso in aula dello
studente.
7. Gli studenti maggiorenni hanno il diritto di presentare richiesta di giustifica per le proprie assenze e,
contemporaneamente, i genitori hanno il diritto-dovere di conoscere le assenze dei figli.
8. L’insegnante che notasse assenze ripetute, ovvero continuative, superiori ai 5 giorni in particolari momenti
o durante un particolare giorno della settimana è invitato ad informare il Coordinatore di Classe che
provvederà ad informare la famiglia.
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SEZIONE L - SANZIONI DISCIPLINARI
Art.1. -
Infrazioni, procedure, relative sanzioni ed organi competenti ad irrogarle
1. Si auspica che il docente instauri un rapporto produttivo ed efficace con la classe, tale da non richiedere
interventi di tipo sanzionatorio; tuttavia possono verificarsi casi e situazioni nelle quali il tipo di mancanza
richieda provvedimenti diversi da un semplice richiamo; in ogni caso il riferimento è il Regolamento di
applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria (DPR 24/06/98 n. 249).
2. Nel caso in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve
immediatamente verbalizzare sul registro di classe i fatti accaduti e, in caso di gravità, segnalare
immediatamente all’Ufficio di Presidenza per l’attivazione delle procedure previste dal regolamento per
l’irrogazione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
3. La nostra istituzione scolastica, con riferimento ai doveri enunciati nell’art.3 dello Statuto, individua come
infrazioni disciplinari i comportamenti di seguito indicati ed individuati in cinque gruppi con le relative
sanzioni, la procedura da seguire e gli organi competenti ad irrogarle:
4. Gruppo 1 - elevato numero di assenze (non per motivi di salute), assenze ingiustificate, entrate in ritardo ed
uscite anticipate oltre il limite massimo stabilito (10 nel corso dell’anno), uscita non autorizzata dalla classe,
interventi ripetuti di disturbo durante la lezione, ritardi al rientro da eventuali intervalli o al cambio d’ora,
utilizzo non appropriato del materiale didattico e dei macchinari presenti nei laboratori, scritte sulle pareti,
sulle porte e sui banchi, danneggiamento di cose d’altri, mancato rispetto delle norme di sicurezza negli
spazi attrezzati.
a. Sanzioni:
1.
in caso di assenze: il Coordinatore annota la mancanza sul registro di classe e attiva le procedure di
cui all’art.10 della presente Sezionee, ovvero contatta la famiglia telefonicamente o con apposito
avviso;
2.
in tutti gli altri casi: Il docente che rilevi le infrazioni riporta un’annotazione scritta sul registro di
classe dalla quale risulti il tipo di infrazione e il nominativo dell’alunno responsabile della stessa.
b. Procedura:
il docente
•
annota sul registro di classe l’infrazione;
•
la comunica al coordinatore.
Il coordinatore
•
rileva e verifica l’infrazione invitando lo studente ad esporre le proprie ragioni;
•
in caso di evento sporadico, comunica in forma telefonica o scritta con i genitori.
5. Gruppo 2 - reiterazione delle infrazioni previste nel gruppo precedente e già sanzionate con annotazione
scritta sul registro di classe; uscita non autorizzata e ingiustificata dalla scuola; alterazioni della firma del
genitore sul libretto delle assenze, comportamento reiterato che impedisca il regolare svolgimento
dell’attività didattica; atto doloso che procuri danni lievi alle strutture, agli arredi, al materiale didattico
della scuola; mancanza di rispetto nei confronti dei compagni di scuola che si sostanzia in provocazioni,
minacce, offese, intimidazioni, insulti o linguaggio blasfemo.
a. Sanzioni : per tali infrazioni sono previste due tipi di sanzioni:
1.
richiamo scritto del Dirigente Scolastico su apposita scheda (Allegato B);
2.
sospensione dalle lezioni sino a tre giorni con allontanamento dalla comunità scolastica deliberata
dal CdC (allargato alle componenti studenti e genitori), in caso l’infrazione sia ritenuta di particolare
gravità.
b. Procedura sanzione di cui al punto a.1 (richiamo)
Il docente
•
annota sul registro di classe l’infrazione;
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•
la comunica al Coordinatore.
Il Coordinatore
•
rileva e verifica l’infrazione;
•
invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
•
preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, o ritira il richiamo o, in
caso di infrazione ripetuta e significativa, informa il Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
•
accerta la gravità della stessa;
•
provvede al richiamo scritto da notificarsi, a cura della Segreteria Didattica, alla famiglia dello
studente.
c. Procedura sanzione di cui al punto a.2 (sospensione con allontanamento)
Il docente
•
annota sul registro di classe l’infrazione;
•
la comunica al Coordinatore.
Il Coordinatore
•
rileva e verifica l’infrazione;
•
invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
•
preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, o ritira il richiamo o, in
caso di infrazione ripetuta e significativa, informa il Dirigente Scolastico.
il Dirigente Scolastico
•
accerta la particolare gravità dell’infrazione;
•
convoca il CdC, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore Vicario delegato, per decidere
l’entità della sanzione da irrogare (sospensione con allontanamento da 1 a 3 giorni dalla comunità
scolastica).
6. Gruppo 3 - reiterazione delle infrazioni previste nel punto precedente e già sanzionate; introduzione nella
scuola di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti; comportamento vandalico che comporti rilevanti
danni materiali alle strutture, all’arredo, agli impianti idrici ed elettrici, al materiale didattico e ad ogni altro
bene che si trovi negli spazi interni dell’Istituto; furto; lancio di oggetti con gravi conseguenze a cose o
persone; violenza fisica; manifestazioni di razzismo e bullismo; violazione delle norme di sicurezza;
mancanza di rispetto al Dirigente Scolastico, al personale docente ed A.T.A., uso illecito del cellulare ( ad es.:
trattamento illecito di dati, pubblicazioni e spettacoli osceni o, comunque, non autorizzati, etc.).
a. Sanzione:
Sospensione dalle lezioni da quattro a quindici giorni, a seconda della gravità del caso, con
allontanamento dalla comunità scolastica deliberata dal CdC in composizione allargata, presieduto dal
Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario delegato.
b. Procedura: si applicano le norme di cui al punto c. del Gruppo 2, ovverosia
Il docente
•
annota sul registro di classe l’infrazione;
•
la comunica al Coordinatore.
Il Coordinatore
•
rileva e verifica l’infrazione;
•
invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
•
preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, o ritira il richiamo o, in
caso di infrazione ripetuta e significativa, informa il Dirigente Scolastico.
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il Dirigente Scolastico
•
accerta la particolare gravità dell’infrazione;
•
convoca il CdC, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore Vicario delegato. Il medesimo
Consiglio dapprima inviterà lo studente, assistito dal proprio genitore se minorenne, ad esporre le
proprie ragioni in ordine all’infrazione contestatagli, successivamente, ove ne ricorrano le condizioni,
adotterà il provvedimento ritenuto adeguato. Lo studente, a cui sia stata comminata la sospensione
con allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, potrà essere escluso dalla
partecipazione alle visite guidate e/o gite d’istruzione.
7. Gruppo 4 - reiterazione delle infrazioni previste nel punto precedente e già sanzionate; fatti che
configurano una fattispecie astratta di reato che “violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es.
violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.)” o atti che comportino una
concreta situazione di “pericolo per l’incolumità delle persone” (es. incendio o allagamento); (ex art.4
comma 9 dello Statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato con D.P.R. n. 235 del 21
Novembre 2007).
a. Sanzione
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni; allontanamento
fino al termine dell’anno scolastico; allontanamento con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Tali sanzioni, a norma del succitato art.4 dello Statuto, comma 6, sono adottate dal Consiglio d’Istituto
nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo articolo ai commi 8 – 9 – 9bis e 9ter.
b. Procedura
Il docente
•
annota sul registro di classe l’infrazione;
•
la comunica al coordinatore.
Il coordinatore
•
rileva e verifica l’infrazione;
•
invita lo studente ad esporre le proprie ragioni;
•
preso atto delle ragioni dello studente, in accordo con il docente interessato, informa il Dirigente
Scolastico.
il Dirigente Scolastico
•
accerta la particolare gravità dell’infrazione;
•
convoca il CdC, presieduto dal Dirigente stesso o dal Collaboratore Vicario delegato, il quale, se
accerta la sussistenza del fatto di reato, dichiara la propria incompetenza e richiede la convocazione
del Consiglio d’Istituto. Quest’ultimo decide di irrogare una delle sanzioni contemplate per la
fattispecie in esame “soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato” (ex art.4 dello Statuto, comma 9 ter) commisurando, comunque, la durata
dell’allontanamento alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
8. Gruppo 5 - uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento dell’attività didattica;
inosservanza del divieto di fumo; parcheggio di auto e moto negli spazi riservati al personale scolastico;
sottrazione del registro di classe. Per ciascuna di tali infrazioni sono comminate sanzioni specifiche come di
seguito riportate con le relative procedure:
a. in caso di indebito e reiterato uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici, il docente li ritira e li
consegna, personalmente o tramite il Coordinatore, all’Ufficio del Collaboratore Vicario, che provvederà
a contattare telefonicamente in tempi brevi la famiglia dell’alunno. Gli oggetti saranno restituiti
esclusivamente ai genitori. E’ fatta, comunque, salva l’applicazione della regolamentazione ministeriale
in materia;
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b. in caso di inosservanza del divieto di fumo per la prima volta da parte dello studente, il Dirigente
Scolastico, su segnalazione di un docente o del personale A.T.A., designato dallo stesso Dirigente, o di un
suo Collaboratore delegato, gli contesta l’infrazione a mezzo di richiamo scritto da portare a conoscenza
della famiglia in tempi brevi; in caso di reiterazione dell’infrazione del suddetto divieto, il Dirigente
Scolastico, sempre su segnalazione di un docente o del personale A.T.A., designato dallo stesso
Dirigente, o di un suo Collaboratore delegato, contesta l’infrazione allo studente trasgressore
comminandogli una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è da quantificarsi tra un minimo
di € 25,00 ed un massimo di € 250,00, come da disposizioni legislative vigenti in materia;
c. in caso di parcheggio in spazi non consentiti, il Dirigente Scolastico, su segnalazione di un docente o del
personale A.T.A., designato dallo stesso Dirigente, o di un suo Collaboratore, ammonisce il trasgressore.
Art.2. -
Vincoli e limiti alle sanzioni
1. L’Istituzione Scolastica, nell’irrogare le succitate sanzioni, deve attenersi ai principi e alle finalità delle
stesse, come previsto dall’art.4 dello Statuto, e sinteticamente di seguito riportate:
a. Le sanzioni sono temporanee e si ispirano al principio della gradualità, proporzionalità e giustizia,
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della
comunità scolastica, “nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed
in genere a vantaggio della comunità scolastica”. Le sanzioni hanno una finalità educativa e, per quanto
possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno e possono essere, su richiesta, convertite in
attività in favore della comunità scolastica.
b. La responsabilità disciplinare è personale.
c. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
d. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le
proprie ragioni.
Art.3. -
Valutazione del comportamento degli studenti (ex art.2 D.L. 1 settembre 2008 n. 137)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Giugno 1998, n. 249, e
successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori dalla propria sede.
2. La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal CdC, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di
corso o all’esame conclusivo del ciclo.
4. La votazione del comportamento degli studenti sarà inferiore a sei decimi nelle ipotesi di cui al gruppo 4
dell’art.1 del presente regolamento.
Art.4. -
Responsabilità per danni
1. La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature, è patrimonio di tutti e tutti sono tenuti a
rispettarlo, a mantenerlo in ordine e in efficienza.
2. In caso di constatazione di danni valgono le seguenti disposizioni:
a. chi viene riconosciuto responsabile è tenuto al risarcimento del danno;
b. nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo
sociale, ad assumere l’onere del risarcimento relativamente agli spazi occupati dalla stessa nella sua
attività didattica;
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c. nel caso in cui si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula,
risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento
secondo le specificazioni indicate ai successivi punti d ed e;
d. qualora il danneggiamento riguardi parti comuni a più classi (servizi, palestre,spogliatoi, laboratori e aule
speciali) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme hanno utilizzato quegli
spazi ad assumersi l’onere del risarcimento;
e. se i danni riguardano spazi collettivi, quali l’atrio, i corridoi, la biblioteca, sempre che non siano
individuati i responsabili, il risarcimento spetterà all’intera collettività studentesca di plesso o di istituto;
f. la segnalazione dei danni dei laboratori è a carico del docente ivi impegnato e va fatta su moduli
appositamente predisposti. Destinatari di tale segnalazione sono il Direttore e il tecnico responsabile di
laboratorio che provvederanno a comunicarla alla Commissione tecnica;
g. per i danni ad aule e a parti comuni la segnalazione è a carico dei docenti e del personale non docente;
h. è compito della Commissione Tecnica fare la stima dei danni verificati con la collaborazione dei
rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto;
i. le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell’Istituto e destinate alle necessarie
riparazioni, previa valutazione e determinazione anche del Consiglio d’Istituto.
Art.5. -
Lavori socialmente utili in sostituzione delle sanzioni
1. Ai sensi dell’art.4, comma 2 dello Statuto, il CdC, come provvedimento sostitutivo del richiamo scritto o
dell’allontanamento dalla comunità scolastica, può proporre, su richiesta esplicita della famiglia dello
studente, lo svolgimento di servizi alternativi e utili alla comunità scolastica quali: in aula pulizia dei banchi e
rimessa in ordine al termine delle lezioni o altro (eventualmente proposto dal Consiglio d’Istituto); nella
scuola: rimessa in ordine di parti della scuola, aiuto per l’apertura pomeridiana della biblioteca e dei
laboratori o altro (eventualmente proposto dal Consiglio d’Istituto); riparazione del danno: ripulitura scritte,
tinteggiatura pareti e porte ( se possibile e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza), assistenza ed aiuto
didattico a studenti disabili frequentanti l’istituto, ecc..
2. Nei periodi di allontanamento “superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica”. ( ex art.4 comma 8 Statuto).
Art.6. -
Impugnazioni
1. Ai sensi del modificato art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, comma 1, contro le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.
2. L’Organo di Garanzia formula proposte al Consiglio d’Istituto per la modifica del presente Regolamento,
dirime i conflitti che insorgono nell’applicazione del presente Regolamento, decide sui ricorsi contro i
menzionati provvedimenti disciplinari.
3. E’ data facoltà all’Organo di Garanzia, ove vi sia il consenso della metà più uno dei presenti, di convocare
per l’ascolto il docente o lo studente (se minorenne accompagnato dal genitore) interessato al caso in
esame.
4. Contro le violazioni delle disposizioni normative dello Statuto delle studentesse e degli studenti, così come
modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, anche contenute nel regolamento di Istituto, gli studenti
della scuola secondaria superiore o chiunque vi abbia interesse possono proporre reclami al direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, o ad un dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva su tali
reclami.
Art.7. -
Patto educativo di corresponsabilità
1. In attuazione del disposto dell’art.5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti la Scuola ha
predisposto il patto educativo di corresponsabilità, riportato nell’apposita Sezione del presente
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regolamento. Tale patto dovrà essere sottoscritto dagli studenti e dai genitori al momento dell’iscrizione
alla presenza del responsabile della Segreteria didattica.
Art.8. -
Procedura elaborazione e revisione patto
1. Ai fini dell’elaborazione e dell’eventuale revisione del patto di corresponsabilità opera una Commissione
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, costituita da due rappresentanti degli studenti, da due
rappresentanti dei genitori e da quattro docenti. Il testo, elaborato ed eventualmente revisionato dalla
suddetta Commissione, verrà sottoposto alla discussione ed approvazione sia del Collegio dei Docenti sia
del Consiglio d’Istituto.
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TITOLO III SICUREZZA E PREVENZIONE
SEZIONE M Art.1. -
USO E SICUREZZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA
Destinazione dei locali
1. I locali della scuola vengono destinati e attribuiti in modo funzionale alle attività previste nel piano
dell’offerta formativa dell’Istituto e nel rispetto di eventuali insorgende esigenze.
Art.2. -
Tutela e sicurezza dell’ambiente scolastico
1. L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e rispondente a criteri di sicurezza.
2. I docenti hanno l’obbligo di educare gli studenti al rispetto dell’ambiente in cui si studia e si lavora.
3. Tutte le componenti che operano all’interno della Scuola sono tenute a segnalare al Dirigente Scolastico
eventuali situazioni di deterioramento o danneggiamento che si dovessero riscontrare nelle aule, nei
corridoi e negli altri ambienti ove si opera per i necessari interventi di ripristino.
4. Per la tutela e la sicurezza dell’ambiente scolastico si rimanda al DVR e alla documentazione depositata
presso l’Ufficio del DSGA che deve ritenersi parte integrante del presente Regolamento.
Art.3. -
Uso dei laboratori
1. I laboratori di Informatica, Chimica e Fisica sono affidati a docenti, nominati dal Dirigente Scolastico, in
qualità di direttori. Gli stessi docenti sono tenuti alla custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico a
seguito di passaggio di consegne di detto materiale da parte del DSGA.
2. I docenti che utilizzano i laboratori hanno l’obbligo di prenotarli, almeno un giorno prima, specificando la
classe, il giorno e l’orario.
3. In caso di danni o manomissioni alle attrezzature i tecnici e/o i docenti responsabili sono tenuti a segnalarli
al DSGA al fine di poter provvedere all’immediato ripristino e funzionalità dei laboratori, fermo restando
l’obbligo del risarcimento a carico degli eventuali responsabili.
Art.4. -
Spazi adibiti all’informazione
1. Nei locali della Scuola sono collocate bacheche ed individuati spazi murari destinati ad avvisi,
comunicazioni, manifesti, materiale sindacale ed informazioni varie. Tali spazi sono a disposizione, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, degli studenti e dei genitori;
apposita bacheca è riservata alle organizzazioni sindacali e alle RSU.
2. All’interno dei singoli plessi sono visibili la planimetria di ciascuno di essi e l’orario dei docenti; l’orario di
apertura al pubblico dei vari Uffici amministrativi è possibile visionarlo presso il plesso di via Pio La Torre
ove sono accentrati i predetti Uffici.
Art.5. -
Igiene dei locali e norme di sicurezza
1. Per motivi di sicurezza (D.L. 81/08) è vietato portare contenitori di vetro, latta o metallo, coltelli o altri
oggetti estranei alla normale attività didattica, introdurre e consumare alimenti o bevande in occasione di
feste (compleanni, ricorrenze particolari...) e comunque cibi preparati artigianalmente. E' fatto altresì
divieto ai familiari o ad estranei di entrare a scuola in orario curricolare per consegnare cibo di qualsiasi
natura.
2. Il consumo di alimenti nelle aule durante la pausa dell’intervallo deve essere fatto nel rispetto
dell’istituzione scolastica, degli ambienti e del lavoro dei collaboratori scolastici e degli addetti alla pulizia
evitando di produrre una quantità eccessiva di rifiuti.
3. È fatto divieto di imbrattare banchi, sedie e scrivere sui muri delle aule, dei corridoi e dei bagni;
danneggiare il materiale didattico e tutto il patrimonio comune di cui deve essere preservata l'integrità;
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usare cellulari e ogni altro mezzo audiovisivo, non finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche;
utilizzare computer e LIM per usi ludici e/o personali; utilizzare, in situazioni ordinarie, le uscite di
sicurezza o aprirle per l'accesso agli estranei.
4. I docenti sono tenuti a controllare che l’aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e decoro.
L’applicazione della normativa vigente attribuisce precise responsabilità in materia ai preposti. In caso di
condizioni igieniche non accettabili si deve immediatamente avvertire l’Ufficio di Presidenza per non
incorrere nei provvedimenti della citata normativa.
Art.6. -
Accesso ai distributori di cibo e bevande
1. L’accesso ai luoghi ove sono collocati i distributori di bevande e merende è consentito dalle ore 10:00 alle
ore 12:00.
2. Sono vietati assembramenti in prossimità dei distributori di cibo e bevande; gli alunni avranno cura di
prelevare l’articolo richiesto e di allontanarsi con celerità avendo cura di effettuare la consumazione in
prossimità della propria aula durante l’intervallo
3. Per i bicchieri sporchi e per ogni altro residuo devono essere utilizzati gli appositi raccoglitori collocati vicino
ai distributori.
Art.7. -
Utilizzo dell’ascensore
1. Per ragioni di sicurezza l’utilizzo dell’ascensore è vietato agli alunni, a meno di particolari situazioni e, in
ogni caso, con la presenza di un docente e/o di un accompagnatore maggiorenne autorizzato.
Art.8. -
Utilizzo palestra
1. La palestra dell’istituto, realizzata in tensostruttura, si trova al di fuori dell’edificio scolastico all’interno
dell’area di pertinenza della scuola stessa. Per raggiungere la palestra e svolgere le lezioni pratiche di
Scienze motorie gli studenti si recano a piedi uscendo dall’edificio principale e percorrendo un breve
vialetto. Durante lo spostamento i docenti accompagnano gli alunni e vigilano sugli stessi.
2. Per le modalità di utilizzo della palestra si rimanda alla sezione apposita di questo regolamento.
Art.9. -
Spazi adibiti a parcheggio
1. Tutte le componenti della Scuola potranno utilizzare gli spazi esterni antistanti ai singoli edifici solo se
espressamente destinati a parcheggio.
2. Agli studenti è consentito di introdurre cicli e motocicli esclusivamente attraverso l’ingresso di via Cala
dell’Arciprete con l’avvertenza, però, di rispettare una velocità minima (a passo d’uomo) e porre una
particolare attenzione affinchè non si creino situazioni di pericolo e rischi per l’incolumità dei pedoni
3. Cicli e motocicli dovranno essere parcheggiati nello spazio adiacente al Campetto di calcio; le auto
dovranno essere parcheggiate di fronte allo spazio riservato ai motocicli. In ogni caso tutti gli utenti della
scuola sono invitati a rispettare i divieti di sosta posizionati lungo i viali interni al cortile scolastico.
4. Il cancello per l’accesso auto rimarrà chiuso dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
Art.10. - Divieto di fumo
1. Ai sensi della L. 584 dell’ 11/11/1975, è severamente vietato fumare nei luoghi pubblici. Nelle scuole di
ogni ordine e grado il divieto riguarda le aule, i corridoi, le segreterie, le biblioteche, le sale di lettura, i
laboratori, la palestra. (art.1 Legge 584/75).
2. In base al Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, art.4, Il divieto è esteso anche alle “aree all'aperto di
pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie"; inoltre, “è vietato l'utilizzo delle sigarette
elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie …” e “chiunque violi il divieto di
utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni”.
3. A norma del DPR 303/56, il Dirigente scolastico ha responsabilità penali in ordine alla salute dei lavoratori e
delle condizioni degli ambienti di lavoro. Gli studenti, come è noto, sono equiparati a lavoratori dipendenti
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(DPR 547/55, DPR 306/56, DL 626/94, L. 16/01/2003, n. 3), quindi analoga responsabilità ha il Dirigente
scolastico sulla tutela della loro salute.
4. I trasgressori saranno puniti con sanzioni economiche e disciplinari come previsto dalla normativa vigente e
dal Regolamento d’Istituto.
5. Si invita tutto il personale a non contravvenire per nessun motivo alle leggi sopraccitate e ad adoperarsi
affinché siano rispettate da tutti gli studenti. Si invitano, altresì, tutti i docenti in qualità di educatori, a fare
opportuna opera di sensibilizzazione e prevenzione nei confronti dei propri studenti, illustrando loro i
pericoli, i rischi per la salute propria e degli altri e le dipendenze connessi al vizio del fumo, e cercare di
indurre un comportamento sano e, comunque, rispettoso anche dei diritti e delle esigenze del prossimo.
SEZIONE N Art.1. -
LABORATORI DIDATTICI
Norme generali
1. I laboratori rientrano nella categoria di aule speciali con attrezzature a medio e alto rischio di incidente e
quindi possono essere accessibili a persone accompagnate solo da esperti comunque preparate.
2. L’accesso ai laboratori è consentito:
a. ai docenti per svolgere attività didattica con gli allievi,
b. a gruppi di docenti per corsi di aggiornamento,
c. a gruppi di allievi sotto sorveglianza,
d. al personale tecnico per attività di manutenzione e per aggiornamento e formazione,
e. al docente sub-consegnatario,
f. all’assistente tecnico assegnato al laboratorio.
3. Non è consentito l’accesso diretto ai laboratori ai docenti di altre discipline o ai docenti che non svolgono
lezione nello stesso, se non hanno ottenuto l’autorizzazione dal Dirigente Scolastico che ne darà
comunicazione in segreteria per il prelievo delle chiavi e per avvisare l’assistente tecnico.
4. L’accesso ai laboratori è riservato, di norma, alle classi per le quali lo stesso sia previsto nel quadro orario
settimanale curricolare. Non è consentito l'accesso ai laboratori di più classi contemporaneamente né di
due o più gruppi di studenti appartenenti a classi diverse.
5. Nei laboratori è assolutamente vietato l’ingresso a persone estranee all’Istituto, se non autorizzate dal
Dirigente Scolastico e accompagnate da una delle figure professionali indicate all’art.1.2 del regolamento. Il
personale presente in laboratorio, come da regolamento, sarà considerato responsabile dell’eventuale
presenza di estranei non autorizzati.
6. Tutti gli accessi ai laboratori con classi o comunque gruppi di allievi in orario esterno a quello previsto dal
quadro orario settimanale dovranno essere annotati nel registro di laboratorio appositamente predisposto.
7. Le attività di laboratorio devono avere termine con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza dell’orario
previsto al fine di consentire il riordino del materiale degli studenti. Il docente in orario ha l’obbligo di
verificare che il laboratorio venga lasciato in uno stato d’ordine adeguato; in particolare verificherà che gli
studenti abbiano riordinato, negli appositi spazi, il materiale didattico di loro proprietà e abbiano
riconsegnato il materiale di consumo dell’Istituto non utilizzato all’assistente tecnico.
8. È fatto divieto a tutti di trasferire definitivamente attrezzature didattiche da un locale all’altro senza la
preventiva autorizzazione scritta del docente sub-consegnatario, il quale è vincolato dal parere dei docenti
che accedono allo stesso.
9. L’eventuale trasferimento di attrezzature deve essere immediatamente segnalato all’assistente tecnico che
curerà la registrazione del “movimento”. L’assistente tecnico potrà effettuare trasferimenti temporanei di
attrezzature, previa autorizzazione del docente presente in laboratorio. Chi provoca danni alle attrezzature
avute in prestito ne è direttamente responsabile.
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10. I docenti, i docenti sub-consegnatari e gli assistenti tecnici segnaleranno nell’apposito registro tutte le
variazioni apportate alle apparecchiature, eventuali inconvenienti riscontrati durante le esercitazioni e
quant’altro possa essere utile per consentire successivamente un uso efficiente delle apparecchiature
disponibili.
11. Nei laboratori sono presenti:
a. Un registro di reparto con le seguenti voci:
•
Interventi di manutenzione sulle attrezzature
•
Trasferimenti momentanei di attrezzature
•
Segnalazione manomissione o furti
•
Rotture arredi
b. Un elenco dei beni contenuti affisso su ogni armadio
c. L’orario di utilizzo del laboratorio
Art.2. -
Comportamento degli studenti
1. Il comportamento degli studenti sarà sempre improntato ai principi di correttezza e di collaborazione, al
mantenimento dell'igiene e alla conservazione dei locali e delle attrezzature.
2. Agli studenti è vietato entrare o permanere nelle aule speciali quando non è presente il docente.
3. Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, risponderà
personalmente di guasti, rotture e ammanchi causati da provata incuria o da uso improprio. In questo caso
verrà addebitato allo studente l’intero costo del danno.
4. Agli studenti che facessero richiesta di accesso ai laboratori potrà essere consentito l’utilizzo di
apparecchiature previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico e con la presenza di un docente o di
un assistente tecnico. Potrà, inoltre, essere consentito l’utilizzo di PC previa autorizzazione scritta del
Dirigente Scolastico e con la presenza di una delle figure previste all’art.1.2.
5. Gli studenti che accedono al laboratorio:
a. devono attendere in aula l’arrivo del docente e devono, poi, recarsi in laboratorio accompagnati dal
docente attraversando gli spazi comuni della scuola senza fare chiasso o creare confusione;
b. non devono portare zaini, cartelle, sacchi, borsoni o quant’altro possa essere utilizzato per occultare
materiale non autorizzato;
c. devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da
quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico;
d. devono aver cura del materiale personale nonché di quello scolastico che prelevano dagli armadi del
laboratorio e riordinarlo autonomamente al termine delle lezioni;
e. devono aver cura dell’attrezzatura che viene loro fornita e riconsegnarla al termine della lezione;
f. non devono utilizzare alcuna apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita
del docente;
g. prima di iniziare una procedura mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza
fisica di un docente nelle immediate vicinanze;
h. nel caso in cui l’uso di apparecchiature presentino dei fattori di rischio riconosciuti, devono attenersi
scrupolosamente alle indicazioni fornite loro dal docente pratico o dall’assistente tecnico e, quando sia
previsto, devono utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali;
i. non devono assolutamente modificare in alcun modo le configurazioni dei PC e dei programmi installati
e di altre attrezzature; non devono, altresì, installare nuovi programmi se non espressamente
autorizzati;
j. non devono utilizzare dischetti o chiavi USB o altri supporti personali se non dopo aver ottenuto il
consenso del docente;
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k. all’inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o
danni arrecati al laboratorio o alle attrezzature in esso contenute;
l. durante la loro permanenza nei laboratori, anche durante l’intervallo, non devono consumare cibi o
bevande;
m. non devono né scrivere né incidere sui banchi.
Art.3. -
Docenti
1. Non esiste alcun rapporto di natura gerarchica tra le figure professionali presenti in laboratorio. Il loro
legame è di natura puramente funzionale e tutti hanno l’obbligo di collaborare fattivamente al fine di
ottimizzare l’efficacia degli interventi didattici.
2. È di competenza del docente sviluppare gli argomenti di natura teorica necessari per lo sviluppo delle
esercitazioni di laboratorio. L’assistente tecnico ha l’obbligo di predisporre le attrezzature di laboratorio al
fine di consentire l’esecuzione delle esercitazioni nel modo più efficace e proficuo.
3. Sarà cura dei docenti avvisare, almeno cinque giorni prima, gli assistenti tecnici delle esercitazioni che
intendono realizzare, in modo che questi siano in grado, all’inizio di ogni lezione, di mettere a disposizione
degli studenti il materiale, gli strumenti o le attrezzature utili per lo svolgimento delle stesse.
4. E’ obbligo degli insegnanti contribuire a far sì che i laboratori siano mantenuti in ordine e in piena efficienza.
Il prelievo del materiale, delle apparecchiature e delle attrezzature da utilizzare e la loro successiva
sistemazione al termine della lezione è a cura dell’assistente tecnico; nel caso in cui l’assistente tecnico non
sia presente al termine delle attività sarà compito degli studenti riporre il materiale didattico
ordinatamente negli armadi e negli scaffali messi a disposizione dalla scuola e del docente provvedere alla
chiusura degli armadi e del laboratorio e consegnare le chiavi. Gli insegnanti, 5 minuti prima del termine
delle lezioni, inviteranno gli studenti a concludere le esercitazioni, spegnere le attrezzature e riordinare il
materiale didattico da loro utilizzato.
5. Il Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, in base alle disponibilità, nomina i docenti sub-consegnatari
responsabili, per ogni laboratorio, delle attrezzature didattiche, tecniche, scientifiche, sportive. La custodia
del materiale presente nei laboratori è affidata dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico,
ai rispettivi docenti sub-consegnatari con apposito verbale. Il docente sub-consegnatario:
a. tiene aggiornato l’inventario e comunica tempestivamente in segreteria per iscritto guasti, rotture, furti
e insufficienza di materiale;
b. prende visione settimanalmente di quanto segnalato nell’apposito quaderno di laboratorio dal
personale che ha usato le attrezzature;
c. esegue una ricognizione delle attrezzature secondo quanto previsto da appositi regolamenti.
2. Il docente sub-consegnatario ha l’obbligo, nel caso in cui sia trasferito o cessi il servizio, di fare la riconsegna
al DSGA del materiale avuto in custodia.
3. Il docente sub-consegnatario prende in carico il materiale esistente nel laboratorio mediante sottoscrizione
su apposito verbale, dopo averne constatato l’esistenza attraverso la ricognizione inventariale eseguita in
concomitanza con l’assistente tecnico assegnato al laboratorio. L’elenco dei beni non inventariati,
comunque presenti in laboratorio, sarà allegato al verbale di consegna.
4. Il DSGA per quanto attiene l’uso dei laboratori:
a. provvede alle richieste di preventivi ed agli acquisti dei materiali e delle attrezzature
b. provvede all’assegnazione degli assistenti tecnici nei vari reparti.
Art.4. -
Assistenti tecnici
1. Gli assistenti tecnici sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l’efficienza e la
funzionalità, e provvedendo:
a. alla preparazione del materiale e degli strumenti di proprietà della scuola per le esperienze didattiche e
per le esercitazioni pratiche;
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b. al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche della scuola ed
all’approvvigionamento periodico del materiale di consumo utile alle esercitazioni didattiche.
2. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con i docenti sub-consegnatari di laboratorio e con
la Segreteria anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche ed al loro collaudo.
3. L’assistente tecnico è tenuto a collaborare con il docente durante l’intero periodo di permanenza in
laboratorio coadiuvandolo nel risolvere piccoli problemi di natura tecnica che dovessero presentarsi
durante le esercitazioni in laboratorio.
4. Non rientra tra le mansioni dell’assistente tecnico intervenire direttamente sulle attività didattiche di
laboratorio per fornire chiarimenti o rispondere alle richieste didattiche degli allievi.
5. L’assistente tecnico è tenuto a controllare la quantità e la funzionalità delle apparecchiature consegnate agli
studenti, su indicazione del docente. Al termine dell’esercitazione l’assistente tecnico riprenderà in
consegna il materiale dagli studenti, ricontrollandone l’integrità.
6. Qualora l’assistente tecnico riscontrasse danni al materiale provocati dagli studenti, ne informerà
tempestivamente il docente, per gli eventuali e appropriati provvedimenti.
7. Nei periodi in cui non c’è attività didattica nei laboratori, responsabili dei medesimi sono gli assistenti
tecnici in orario di servizio. La gestione della suddetta responsabilità prevede, in caso di allontanamento dal
posto di lavoro o di assenze prolungate per motivi di salute, ferie o motivi personali, il deposito della chiave
in segreteria.
8. L’assistente tecnico dovrà effettuare le normali manutenzioni e riparazioni delle apparecchiature come da
specifico profilo professionale; dovrà provvedere inoltre a segnalare alla Segreteria ed al docente subconsegnatario le apparecchiature che non possono essere riparate in Istituto. Dovrà provvedere con
sufficiente anticipo a segnalare al magazzino il fabbisogno di materiale di consumo per la reintegrazione
dello stesso.
9. Gli assistenti tecnici eseguono manutenzioni periodiche e verifiche circa la funzionalità delle
apparecchiature, annotando nell’apposito registro di laboratorio di cui al punto 1.11 tutti i guasti, gli
interventi manutentivi e le eventuali sostituzioni.
10. L’assistente tecnico è responsabile della custodia del materiale di consumo e, insieme al docente subconsegnatario, di tutto ciò che è inventariato nel laboratorio.
11. Gli assistenti tecnici partecipano ad iniziative specifiche di formazione ed aggiornamento in relazione
all’introduzione di nuove tecnologie e nuove strumentazioni didattiche.
Art.5. -
Utilizzo delle LIM in aula
1. L’uso della LIM e delle annesse dotazioni (penna, computer, videoproiettore, casse) è riservato ai docenti;
2. Ogni kit lavagna è costituito da:
a. n. 1 lavagna interattiva
b. n. 1 Notebook (riposto nell’armadietto al lato della lavagna)
c. n. 1 Penna (riposta nell’armadietto al lato della lavagna)
d. n. 1 Telecomando (riposto nell’armadietto al lato della lavagna)
e. n. 1 Videoproiettore
f. n. 2 Casse Audio
3. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre in presenza e sotto la
guida di un docente;
4. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente ad un Assistente Tecnico;
5. Per l’utilizzo il docente deve ritirare le chiavi degli armadietti delle LIM dall’Assistente Tecnico presso il
laboratorio di piano;
6. Ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare
siano complete, funzionanti ed in ordine e, se dovesse riscontrasse dei problemi, questi devono essere
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comunicati tempestivamente (comunque non oltre l’ora di lezione) all’Assistente Tecnico di riferimento, in
caso di assenza alla DSGA;
7. Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature;
8. Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l’uso delle attrezzature, i docenti devono
cessare immediatamente l’utilizzo della medesima e comunicare al più presto il problema all’Assistente
Tecnico referente, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità dell’attrezzatura;
9. I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano ad alunni l’utilizzo delle LIM devono
controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura in modo appropriato,
secondo le norme del presente regolamento;
10. Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano spente (il
videoproiettore, notebook e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati
nell’armadietto;
11. Durante il cambio dell’ora è preferibile un passaggio diretto fra insegnanti in modo da evitare che i
dispositivi rimangano incustoditi e vengano fatti oggetto di danneggiamenti;
12. Al termine delle ore di lezione, sarà cura degli assistenti tecnici, ciascuno per il piano di competenza,
verificare il corretto spegnimento delle strumentazioni e ritirare le chiavi degli armadietti dalle aule;
13. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni;
14. I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della LIM e del notebook
15. Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti:
a. Alterare le configurazioni del desktop
b. Installare, modificare e scaricare software
c. Collegare qualsiasi periferica (es. Mouse, Cellulari, ecc.)
d. Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni
16. E’ vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a studio o attività
didattica.
17. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati a cura di ognuno sulla
propria chiavetta USB. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop verrà eliminato nel corso
delle periodiche “pulizie” dei sistemi o al riavvio del sistema.
18. Incuria, negligenza, atti di vandalismo o di sabotaggio, verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il
risarcimento degli eventuali danni arrecati.
19. Si ricorda che l’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle attrezzature e
l’utilizzo delle medesime.
SEZIONE O Premessa
PALESTRA
.
1. La palestra è l'aula più grande e frequentata della scuola, l’unica “occupata, vissuta e agita”
settimanalmente da tutti gli alunni, sia per le attività curriculari che di gruppo sportivo. Le attività sportive
sono quelle attività nelle quali ognuno può dimostrare la propria abilità e competenza nel saper fare
indipendentemente dai canoni, talvolta ristretti, del “sapere” e da ogni pregiudizio sociale o di sesso.
2. La palestra scolastica, inoltre, è tipicamente il luogo dove si realizza il riequilibrio tra l’attività motoria e
l’attività cognitiva; nella palestra si esercita il fair play, si sviluppa e si costituisce l’Etica Sportiva; la palestra
è il luogo in cui, attraverso la socializzazione, la competizione, la cooperazione e il confronto avviene più
sensibilmente l’acquisizione e la maturazione del rispetto di quelle regole che l’individuo sarà chiamato ad
osservare nella società.
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3. La partecipazione, l’impegno, l’assunzione di comportamenti corretti, rispettosi e collaborativi durante lo
svolgimento delle attività sono alla base della convivenza civile e strettamente funzionali nella didattica
delle Scienze Motorie e Sportive.
4. La palestra, anche se separata dall’edificio scolastico, è a tutti gli effetti un ambiente scolastico e le attività
che ivi si svolgono sono attività didattiche; valgono, pertanto, espressamente tutte le norme disciplinari in
essere nella scuola e previste dal Regolamento d’Istituto.
5. Naturalmente gli aspetti della vita scolastica sono molteplici e non è oggettivamente possibile
regolamentare ogni situazione nella quale ci si può imbattere. Nella palestra, inoltre, si lavora spesso in più
classi, tuttavia la struttura non è adeguata ed attrezzata per poter svolgere due o pi\ attività in
contemporanea senza intralciarsi. Si rimanda, dunque, al buon senso e allo spirito di collaborazione fra gli
insegnanti, nonché alla correttezza dei rapporti professionali e di rispetto reciproco, la soluzione di
eventuali problematiche derivanti dalla condivisione degli spazi e delle attrezzature e da situazioni non
espressamente contemplate nel presente regolamento.
Art.1. -
Sub-Consegnatario
1. Ogni anno scolastico viene individuato e nominato dal Dirigente Scolastico un docente cui affidare l’incarico
di sub-consegnatario dei beni di proprietà dell’Istituto a disposizione per le attività pratiche di scienze
motorie.
2. La “direzione” della palestra e il coordinamento delle attività che ivi si svolgono è attribuita al docente subconsegnatario delle strutture e del materiale in uso.
3. Il docente sub-consegnatario è anche responsabile della redazione e dell’aggiornamento del presente
regolamento ed è tenuto a vigilare sulla sua corretta applicazione.
4. Gli ulteriori compiti e responsabilità del docente sub-consegnatario sono specificati nell’apposito
provvedimento di nomina emesso dal Dirigente Scolastico.
5. Il sub-consegnatario rimane in carica fino a nuova nomina.
Art.2. -
Orario scolastico
1. L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno scolastico.
2. L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Scienze Motorie ed in presenza dell’insegnante
specifico o altro insegnante abilitato.
3. La palestra è spesso utilizzata da più classi contemporaneamente; questo potrà comportare, a volte,
situazioni di conflitto nell’utilizzo di spazi e attrezzature. Fermo restando che si auspica la più ampia
collaborazione fra i docenti che si atterranno alla massima professionalità e al rispetto reciproco, eventuali
contese non risolvibili facendo ricorso al buon senso potranno essere superate con la predisposizione di un
orario interno della cui redazione si farà carico il docente sub-consegnatario.
Art.3. -
Norme generali e compiti dell’insegnante e dei collaboratori di palestra
1. Gli insegnanti di Scienze Motorie in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di palestra sono
responsabili, nelle loro ore, della conservazione degli ambienti e delle attrezzature.
2. Le chiavi della palestra, del locale attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli
insegnanti che ne sono custodi insieme al collaboratore scolastico di palestra.
3. Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi;
per i piccoli attrezzi il riordino è affidato agli allievi prima della fine della lezione; per i grandi attrezzi,
invece, il riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto alla palestra e, in caso di sua assenza,
all’insegnante che li ha utilizzati.
4. Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche..), anche soltanto per usura e/o normale
utilizzazione, vanno segnalati al Docente sub-consegnatario che ne prenderà nota e ne informerà il DSGA e
il Dirigente Scolastico per possibili riparazioni o sostituzioni.
5. La segnalazione di un eventuale danneggiamento volontario, anche se non se ne conosce il colpevole, va
fatta immediatamente dopo il suo accertamento al fine di poter individuare il/i responsabile/i, trascorso il
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tempo utile per la suddetta individuazione verrà ritenuto responsabile lo stesso docente per non aver
ottemperato in modo adeguato ai compiti di vigilanza.
6. Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico.
7. Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, dei servizi e degli accessori annessi sono
demandati all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia
dell’impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente.
8. Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la segnaletica delle vie di
fuga.
9. È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la presenza di
un insegnante abilitato all’insegnamento di Scienze Motorie.
Art.4. -
Norme per gli alunni
1. Accesso alla palestra
a. Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli
dalle aule e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario.
b. Durante il tragitto aula/palestra e viceversa gli alunni devono formare un gruppo compatto e rispettare
le regole di convivenza civile e i tempi di percorrenza.
c. È vietato, in ogni caso, agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza
dell’insegnante di Scienze Motorie.
d. È vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche.
2. Attività pratica
a. Gli alunni in palestra devono lavorare solo in presenza del docente seguendo con attenzione le
indicazioni dallo stesso impartite e mostrando correttezza e senso di responsabilità nel rispetto della
propria e altrui sicurezza; non devono prendere iniziative personali e non devono utilizzare le
attrezzature in modo improprio o senza l’autorizzazione del docente;
b. Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare obbligatoriamente scarpe ginniche e
abbigliamento sportivo idoneo all’attività da svolgere; è auspicabile che abbiano, anche, a disposizione
un asciugamani nel loro corredo da palestra.
c. Gli alunni devono eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura e devono
lavorare in modo ordinato utilizzando solo l’attrezzatura necessaria nello spazio individuato dal docente;
d. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli,
spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività ginniche.
3. Uso degli spogliatoi
a. Per indossare la tuta e le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 5 minuti prima
dell’inizio della lezione e 5 minuti prima della fine dell’ora di lezione.
b. Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi; il loro utilizzo per bisogni personali durante l’ora
di lezione deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante.
c. Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli,
telefonini, orologi o altro oggetto di valore; gli insegnanti e il personale di palestra non sono obbligati a
custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi; tali oggetti possono essere lasciati in
classe chiusa a chiave e sorvegliata dal personale ATA del piano.
4. Igiene personale e degli ambienti
a. È vietato consumare alimenti o, semplicemente, introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli
spogliatoi.
b. Nella palestra è vietato fumare, mangiare, bere; durante l’utilizzo dei locali, debbono essere lasciati
negli spogliatoi zaini, borse, giacconi etc.
c. Gli alunni devono utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell’attività motoria.
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d. La permanenza nello spogliatoio deve essere di durata strettamente necessaria e non prevede la
sorveglianza dei docenti per motivi di privacy.
e. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi verranno
addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad
individuare il/i responsabile/i.
5. Esoneri
a. Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori degli studenti possono
chiedere all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno.
b. Gli alunni devono informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente
condizioni di malessere anche momentaneo.
c. I genitori debbono informare tempestivamente il docente di Scienze Motorie e il coordinatore di classe
presentando certificazione medica aggiornata a riguardo delle patologie che possono interferire con le
attività pratiche di Scienze Motorie.
d. Nel caso di studenti affetti da gravi problematiche di salute, i genitori possono presentare domanda di
esonero all’attività pratica in segreteria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della
Legge 07/02/1958 n°88.
e. Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l’insegnante anche in
compiti di giuria e arbitraggio.
f. Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un certificato
medico per “attività non agonistiche”.
6. Infortuni
a. Ogni studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella dei suoi
compagni su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla Dirigente Scolastica e dagli insegnanti di Scienze
Motorie.
b. L’azione impropria, non coordinata, non calibrata dinamicamente può causare un infortunio per: utilizzo
improprio dell’attrezzo, e/o per cadute in piano, e/o per urti contro parti fisse dell’impianto o compagni.
È necessario, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle disposizioni impartite dal personale
docente.
c. L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve essere
denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la fine delle
lezioni della mattina in cui è avvenuto.
d. Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di pratica
per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che dovrà indicare il
periodo di riposo necessario.
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TITOLO IV RAPPORTI CON L’ESTERNO
SEZIONE P - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Art.1. -
Rapporti della Scuola con l’esterno
1. Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, nell’ambito delle attività di aggiornamento, formazione e sviluppo,
stabilisce rapporti ed attiva collegamenti con scuole, associazioni di varia natura, imprese locali ed enti che
operano a livello territoriale, regionale, nazionale ed europeo.
2. Con tali soggetti annualmente potranno essere stipulati accordi e convenzioni al fine di organizzare stages,
visite guidate ed incontri con esperti esterni.
3. I rapporti con gli stessi potranno essere intrattenuti con l’apposita figura strumentale che di norma
annualmente viene nominata dal Collegio dei Docenti.
Art.2. -
Progettazione di istituto
1. L’Istituto, al fine di potenziare e migliorare la propria offerta formativa, annualmente svolge,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, una considerevole attività progettuale
nell’osservanza dei seguenti criteri:
a. Ogni progetto dovrà essere accompagnato da una scheda finanziaria e da una didattico-organizzativa
sottoscritta dal docente responsabile del progetto unitamente al Dirigente Scolastico e contenente
indicazioni circa l’arco temporale di realizzazione del progetto, il gruppo classe o interclasse interessato
allo stesso ed il numero degli alunni partecipanti.
b. Ogni docente potrà partecipare, di norma, ad un massimo di due progetti; mediamente ogni progetto
non potrà coinvolgere più di quattro docenti.
c. Per la selezione e valutazione dei progetti all’inizio dell’anno scolastico viene nominata un’apposita
Commissione dal Collegio dei Docenti, denominata “Commissione progetto” e presieduta dal Dirigente
Scolastico.
d. Le proposte della Commissione sono sottoposte all’approvazione da parte del Collegio dei Docenti per la
parte didattica e deliberate dal Consiglio d’Istituto per la parte economica.
e. Per l’esecuzione dei progetti dovranno essere utilizzate in via privilegiata le strutture scolastiche e la
relativa attività dovrà essere svolta durante le ore di attività curricolare e/o extracurricolare.
f. Per alcuni progetti i docenti responsabili possono avvalersi del contributo di esperti esterni individuati
sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze documentate nell’ambito interessato.
g. Al termine dell’anno scolastico ogni docente responsabile del progetto dovrà presentare una relazione
esplicativa degli obiettivi raggiunti, dei contenuti e della metodologia seguita nel lavoro svolto.
SEZIONE Q Premessa
VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
.
1. Le disposizioni dell'istituto a riguardo delle visite guidate e viaggi d'istruzione si ispirano alla normativa in
materia, anche se, a decorrere dal 1° settembre 2000, il D.P.R. 275/1999 - "Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" - ha configurato la completa autonomia delle scuole
anche in tale settore e; pertanto, le pre-vigenti disposizioni a riguardo (a titolo esemplificativo si citano:
C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. Ili - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997;
D.P.C.M. n. 349 -23/07/1999), costituiscono opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti
operativi, ma non rivestono più carattere prescrittivo.
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2. Si ritiene opportuno ricordare, comunque, che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve
tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell'azione educativa
(cfr. art.7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio d’Istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione
della vita e dell'attività della scuola (cfr. art.10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994), come ribadito dalla
nota MIUR prot. n. 2209 del 11 aprile 2010.
Art.1. -
Criteri generali
1. Rientra nei fini istituzionali della scuola effettuare viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e
attività sportive in orario e in giorni di lezione quale effettiva integrazione dell'attività didattica, in quanto
parte della programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico o del ciclo di studi. Le suddette
iniziative, quindi, devono essere funzionali alle finalità formative peculiari del curricolo di studi.
2. I viaggi e le visite di istruzione sono considerati parte integrante del POF, pertanto vengono proposti solo ed
esclusivamente dal/dai Docenti coinvolti, se si svolgono nell'ambito dell'orario di lezione e dal CdC se la
durata è superiore all'orario di lezione. Spetta al Consiglio d'Istituto determinare, sulla base delle
disponibilità finanziarie accertate, i criteri generali per la programmazione delle iniziative, tenendo in
considerazione gli orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. Il Consiglio
d'Istituto riconosce il valore formativo dei viaggi d'istruzione e degli eventuali scambi culturali e autorizza le
iniziative proposte dai Consigli di Classe e coordinati da un'apposita commissione.
3. I viaggi potranno svolgersi nel corso di tutto l'anno scolastico ad eccezione dell'ultimo mese di lezione. Sono
esclusi dal precedente divieto i viaggi aventi come meta parchi naturali.
4. Ogni CdC dovrà inserire i viaggi proposti nella programmazione annuale delle discipline coinvolte, pertanto
le proposte di viaggio dovranno di norma essere presentate all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali
proposte successive dovranno essere motivate e comunque pervenire alla Segreteria che provvederà a
raccogliere i necessari preventivi, con un congruo anticipo sulla data di partenza. Occorre, quindi, un
progetto che evidenzi le motivazioni didattiche per il viaggio d'istruzione che deve sempre ottenere
l'approvazione del Consiglio d’Istituto.
5. I Consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della
commissione viaggi di istruzione, nominata dal Dirigente Scolastico, al quale sono assegnati compiti di
consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione e didattico
e di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con Agenzie e/o Enti
esterni. La commissione viaggi di istruzione può predisporre, inoltre, una rosa di possibili mete da
sottoporre, come indicazioni di massima, alla discussione dei Consigli di classe.
6. Salvo casi particolari e previo accordo con il Dirigente non sono ammesse gestioni autonome da parte di
studenti e Docenti.
7. La realizzazione del viaggio sarà affidata di norma ad agenzie e/o trasportatori operanti sul territorio e di
comprovata professionalità anche su proposta dei CdC
8. Si raccomanda la progettazione dei viaggi per aggregazione di classi al fine di contenere la spesa dei singoli
partecipanti.
9. II personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art.1 sono coperti dalla polizza
relativa alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e Tutela Giudiziaria sottoscritte dall'Istituto con una
compagnia assicuratrice.
10. L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art.1 è interamente a carico dei partecipanti, comprese le quote
relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori. Per gli alunni meno abbienti la Presidenza è
delegata dal Consiglio d’Istituto ad intervenire secondo le modalità più opportune onde evitare deprecabili
discriminazioni.
11. Tutte le quote dei partecipanti vanno versate, con bollettino postale, nel bilancio di Istituto, alle scadenze
indicate dalla Presidenza, per intero e con adeguato anticipo rispetto alla data di svolgimento delle visite e
dei viaggi.
12. Le famiglie devono essere informate del piano di viaggio e devono essere in possesso di recapiti telefonici ai
quali fare riferimento per ogni necessità.
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13. Gli Studenti sono tenuti a rispettate le comuni norme disciplinari e le regole specifiche dettate dai Docenti
accompagnatori. Comportamenti scorretti comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art.24 di
questo regolamento.
Art.2. -
Partecipazione
1. L'adesione alle iniziative di cui all'art.1 è volontaria. Al fine di garantire la valenza didattica ed educativa del
viaggio o della visita la partecipazione della classe deve essere la più ampia possibile: non si autorizzeranno
viaggi con una partecipazione inferiore ai due terzi delle classi interessate I predetti limiti non si applicano
per i viaggi realizzati nel quadro di progetti speciali approvati dal Consiglio d’Istituto.
2. Gli alunni che non partecipano al viaggio d'istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di
attuazione dello stesso sono tenuti a giustificare l'assenza. Nel caso di presenza a scuola questi alunni
saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle sostituzioni dei colleghi (in tal caso gli studenti
seguiranno i docenti nella classe assegnata).
3. Poiché le visite guidate, i viaggi di istruzione, gli scambi culturali ecc, sono inquadrati nella programmazione
didattica dell'Istituto e rappresentano un completamento della formazione e della promozione personale e
culturale degli allievi, tutti gli insegnanti del CdC devono contribuire alla preparazione culturale che metta
gli studenti nelle condizioni di usufruire al massimo dei benefìci delle suddette iniziative.
4. Sentito il parere degli Organi competenti interessati, il Dirigente Scolastico orienta sulla data di
effettuazione dei viaggi e procede alla nomina dei docenti accompagnatori, che vengono individuati tra i
componenti il CdC che abbiano dato la loro disponibilità al viaggio e che siano preferibilmente di materie
attinenti alle sue finalità.
5. Come suggerito dalla normativa pre-vigente, è prevista la presenza, di norma, di un accompagnatore ogni
quindici allievi, salvo casi particolari che verranno di volta in volta valutati. Per studenti disabili è necessaria
la presenza di un accompagnatore qualificato, predisponendo ogni altra misura di sostegno commisurata
alla gravità dell'handicap, in accordo con la famiglia dello studente. Deve essere assicurato il più possibile
l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, che sono tenuti a riferire al Dirigente Scolastico ogni tipo di
inconveniente verificatosi nel corso del viaggio.
6. L'organizzazione effettiva viene curata dalla Commissione viaggi e dalla Segreteria amministrativa. La
Segreteria provvede ad interpellare, per iscritto, almeno tre agenzie di viaggio in regola con le istruzioni
ministeriali e che garantiscano la massima affidabilità; una volta in possesso delle offerte inviate dalle
agenzie interpellate, procede ad un'analisi comparata dei preventivi da sottoporre al Consiglio d'istituto. La
comparazione dei preventivi delle agenzie non dovrà basarsi esclusivamente sul profilo eminentemente
finanziario, ma terrà in considerazione tutti gli elementi che possano garantire massima sicurezza,
affidabilità e complessiva convenienza.
Art.3. -
Docenti Accompagnatori
1. I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico che procede alla relativa
designazione dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità. L'incarico conferito comporta l'obbligo di una
attenta e assidua vigilanza, ai sensi della normativa vigente.
2. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Detto incarico
comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di
cui all'art.2047 e 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della legge 11/07/1980 n. 312,
che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza il programma del viaggio non deve prevedere tempi
morti (ore cosiddette "a disposizione"). Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti
accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
4. I Docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico e
gli organi Collegiali tramite relazione, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi durante il
viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.
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Art.4. -
Responsabilità della Famiglia
1. La famiglia è obbligata ad informare i docenti accompagnatori in caso di allergie/asma/intolleranze o
problemi di salute importanti e a controllare che il/la figlio/a porti con sé i farmaci appositi.
2. La famiglia è responsabile di aggravamenti di salute, crisi, ricoveri ecc., in caso non abbia informato i
docenti su problemi di salute prima della partenza oppure non abbia messo nella valigia del figlio i farmaci
appositi. La famiglia deve dare al figlio i farmaci che assume di solito per disturbi lievi (es. Tachipirina, Vivin
C, Aspirina, farmaci per mal di gola, per calmare tosse, ecc.)
3. La famiglia è responsabile per il possesso di bevande alcoliche, anche a bassa gradazione, portate in valigia
da casa, che vengano trovate dai docenti.
Art.5. -
Indicazioni per i docenti accompagnatori
1. A bordo del pullman
Per prevenire episodi vandalici, all'inizio e alla fine del viaggio controllare, insieme al conducente, le
condizioni del mezzo: se si saranno verificati danni o sottrazioni di componenti d'arredo del pullman, quali
tende, posacenere, sedili, braccioli, cuffie poggiatesta, luci di cortesia, plafoniere ecc., il danno economico
sarà addebitato all'intero gruppo se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti
tengano il seguente comportamento: riporre lo zaino nel bagagliaio, tenere in pullman solo un piccolo
marsupio e farmaci salvavita. Restare sempre a sedere durante la marcia, con le cinture di sicurezza
allacciate. In caso di viaggi naturalistici in oasi/parchi, cambiarsi le scarpe prima di salire in pullman.
Controllare che gli studenti non tengano i seguenti comportamenti vietati: fumare, consumare cibi e
bevande, disturbare conducente e passeggeri con cori rumorosi e irrispettosi, mettere i piedi sui sedili,
gettare carta a terra (far sì che si utilizzino gli appositi cestini per i piccoli rifiuti). Tenere presente, nella
gestione delle attività previste, che il pullman, la notte, per Legge deve restare fermo almeno 11 ore
consecutive, quindi non è possibile utilizzarlo anche la sera.
2. Sistemazione alberghiera
All'arrivo in hotel, verificare se vi sono danni nelle camere insieme a uno studente e comunicarlo alla
reception; prima della partenza per il ritorno, eventuali danni agli arredi non presenti all'arrivo, saranno
addebitati a tutti gli occupanti la camera se non sarà individuato il responsabile. Controllare che gli studenti
evitino i seguenti comportamenti vietati: parlare a voce alta nelle camere e nei corridoi, sbattere le porte,
sporgersi da finestre o balconi, uscire dalla propria camera in abbigliamento da riposo notturno e/o
discinto, uscire dalla propria camera dopo l'orario concordato con i docenti, uscire dall'hotel senza essere
accompagnati da un docente, fumare in camera o fare uso di sostanze stupefacenti o illegali, in qualsiasi
momento del viaggio, possedere oggetti e sostanze stupefacenti o illegali, acquistare, usare o
semplicemente possedere alcolici, anche a bassa gradazione. In qualsiasi momento del soggiorno i docenti
potranno chiedere che gli studenti mostrino volontariamente il contenuto dei propri bagagli: l'uso o il
ritrovamento di oggetti di natura offensiva (coltelli, armi, armi- giocattolo, fionde, ecc) e/o di sostanze
stupefacenti o illegali comporta la segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Ore notturne
Le ore notturne sono dedicate al riposo, per questo motivo la sera, gli studenti non possono uscire dalla
propria camera dopo l'orario concordato con i docenti per il riposo notturno: in qualsiasi momento i docenti
potranno fare un controllo delle camere e gli studenti sono tenuti ad aprire la porta immediatamente dopo
che essi avranno bussato. Nel caso fosse richiesto l'intervento dei docenti dal portiere di notte o da altri
ospiti dell'hotel a causa di comportamenti rumorosi o irriguardosi, il fatto costituirà, per gli studenti,
un'aggravante nel momento della sanzione disciplinare che sarà data dal CdC al ritorno dal viaggio.
4. Denaro/oggetti di valore
In luoghi affollati controllare che gli studenti indossino lo zaino davanti al corpo, non sulle spalle. In caso di
furto/smarrimento di oggetti, il responsabile è il proprietario e i docenti sporgeranno denuncia alle autorità
competenti.
5. Pranzo libero e/o al sacco
Il pranzo non organizzato, cosiddetto "libero", deve essere consumato tutti insieme nel momento e luogo
concordati con gli studenti. Nel caso in cui il luogo, al chiuso o all'aperto, non sia sufficiente a contenere
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tutti gli studenti, i docenti si divideranno per assicurare la sorveglianza ai diversi gruppi. Bevande: è
permesso acquistare/consumare solo acqua e bibite analcoliche: ogni abuso (acquistare, consumare o
portare da casa bevande alcoliche, anche a bassa gradazione) sarà punito a norma del Regolamento di
Istituto. Gli studenti devono informare i docenti per ogni spostamento dal gruppo di riferimento: attardarsi
in luoghi senza avvertire o altre iniziative personali non autorizzate saranno sanzionate con provvedimenti
disciplinari. Il comportamento durante i pasti deve essere rispettoso dei luoghi e delle persone che li
frequentano
6. Abbigliamento
Controllare che l'abbigliamento degli studenti sia decoroso e consono ai luoghi da visitare.
7. Telefono
Durante le visite i cellulari devono essere spenti; è permesso usarli solo nei seguenti momenti: durante i
pasti (colazione, pranzo e cena), dopo cena e in camera; l'uso del cellulare in momenti non permessi
prevede il ritiro del cellulare stesso e la riconsegna a un genitore dopo il ritorno dal viaggio.
8. Attività Visite guidate
Verifica in itinere: il viaggio d'Istruzione è attività didattica fuori dalla scuola, quindi i docenti, attraverso
l'osservazione degli studenti, verificheranno il loro grado di coinvolgimento, le attività svolte sul campo,
l'interesse e attenzione nell'ascolto delle guide, il comportamento durante le attività. Al ritorno sarà
verificata l'efficacia del viaggio tramite attività di Verifica di vario tipo.
9. Privacy
Controllare che: venga rispettato il divieto di foto/riprese previsto in luoghi d'arte o religiosi, non venga
violata la privacy di persone o compagni consenzienti e non, tramite foto/riprese non autorizzate, illegali o
di cattivo gusto, anche per semplici scherzi.
10. Gruppi
Chiedere agli studenti di formare gruppi di persone con 1 capogruppo che collabori con i docenti
controllando che il proprio gruppo sia sempre completo. Chiedere di rispettare rigorosamente gli
appuntamenti.
Provvedimenti Disciplinari
Art.6. -
1. Al ritorno dal viaggio, sentiti gli accompagnatori, il CdC, presieduto dal Dirigente Scolastico, sanzionerà
eventuali violazioni del Regolamento d'Istituto e del Regolamento d'Istituto relativo ai Viaggi, elencate nel
presente documento, attraverso provvedimenti disciplinari che potranno essere individuali, di gruppo o per
l'intera classe nel caso non vengano individuati i singoli responsabili.
2. I provvedimenti disciplinari potranno essere di vario tipo, per esempio: nota disciplinare individuale,
sospensione individuale o di più studenti per un numero di giorni da valutare, divieto di partecipazione di
singoli studenti alle uscite didattiche per il resto dell'anno scolastico, blocco di tutte le uscite didattiche
dell'intera classe per il resto dell'anno scolastico, divieto di partecipazione di singoli studenti al viaggio
d'Istruzione nell'anno scolastico successivo, blocco di tutte le uscite didattiche e del viaggio d'Istruzione per
l'intera classe nell'anno scolastico successivo.
SEZIONE R - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Premessa
.
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e dal
DPR 275/99;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 2009;
VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 125 comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii., che prevede che
“l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle
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singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche esigenze”, come richiamato dall’art. 330 “Casi di utilizzo delle procedure di
acquisto in economia” del DPR 207/2010 “Regolamento di Attuazione” e ss.mm.ii.;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n°163;
VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1251 del 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 319/43 del 02/12/2011, che modifica, a valere dal 1° GENNAIO 2012 e fino al 31
DICEMBRE 2013, le soglie europee per gli appalti.
VISTO l’art. 33, comma 2°, del D.l. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto la
competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
scolastico;
VISTO l’art. 34 del D.I. 44/2001 “Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”, che nell’ambito
dell’attività negoziale stabilisce la procedura ordinaria di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture
di beni e servizi;
VISTA la Nota MIUR n.10565 del 4 luglio 2012, che fornisce “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure
per l'acquisizione in economia di lavori e servizi”;
CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la
procedura da seguire per l'affidamento in relazione agli importi finanziari, ovvero per importi da € 2.000,00 (o
limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto) a € 40.000,00 si applica la disciplina di cui all'art. 34 del
D.I 44/2001 e per importi da € 40.000,00 a € 130.000,00 per servizi e forniture e da € 40.000,00 a € 200.000,00
per lavori, si applica la disciplina di cui all'art. 125 commi 5 e 9 e di cui agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 125 comma 10
e ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs 163/2006, deve essere adottato un provvedimento in relazione
all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
CONSIDERATO che il provvedimento indicato dall’art. 125, comma 10 del DLgs.163 cit. si configura quale atto di
natura regolamentare idoneo ad individuare le singole voci di spesa, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
CONSIDERATO, inoltre, che tale regolamento rappresenta l'atto propedeutico alla determina di ogni singola
acquisizione in economia;
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l'oggetto
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi dell'art. 125 e ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs 163/2006;
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere
un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per gli
affidamenti in economia, ai sensi dell'art. 125 e ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.Lgs 163/2006;
CONSIDERATO che, nella seduta del 30 settembre 2011, con delibera n. 19, erano stati stabiliti criteri per gli
acquisti, bandi di gare e viaggi d’istruzione e che, a tutt’oggi, sono state emanate numerose leggi e regolamenti
(la cui sequenza temporale analiticamente indicata sopra), impongono alle scuole numerosi adempimenti
formali;
Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell 'art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G. U. n. 100 del 2 Maggio 2006) e della nota protocollo AOODGAV 10565 del 4 Luglio 2012 e ai sensi dell 'art.
34 del DJ. 44/2001.
Capo I - PRINCIPI ED AMBITI GENERALI
Art.1. -
Principi ed ambiti di applicazione
1. L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il
funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico
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svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33
del D.l. n. 44/2001.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza,
tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi
dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto
più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 34 del D.l. n.
44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure
previste dal D.Lgs. 163/2006.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni
scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Il fondo minute spese di cui all’art. 17 del D.l. n.4/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i
bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
Art.2. -
Limiti e poteri dell’attività negoziale
1. Il Dirigente Scolastico:
a. esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa;
b. provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme sulla
trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica
amministrazione;
c. per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, applica le
procedure previste dal novellato D.Leg.vo 163/2006 e s.m., disciplinate dal presente regolamento;
d. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art.33 del
novellato decreto 44/01, per: a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; b) costituzione o
compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio; e) accensione di
mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; d) contratti di alienazione, trasferimento,
costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa
verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; e)
adesione a reti di scuole e consorzi; f) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; g)
partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati; h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo
articolo 5; i) acquisto di immobili;
e. applica i criteri e i limiti del presente regolamento per: a) contratti di sponsorizzazione; b. contratti di
locazione di immobili; e. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione
scolastica, da parte di soggetti terzi; d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e
degli alunni per conto terzi; e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o
programmate a favore di terzi; f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; g. contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; h. partecipazione a progetti internazionali,
come di seguito disciplinato.
f. ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio o attrezzature per l’espletamento di attività didattiche o
di ufficio, per i quali è possibile espletare la “permuta”, il dirigente nel richiedere i preventivi, potrà
acquisire anche l’offerta per il bene obsoleto. L’introito dell’importo della permuta, sarà utilizzato per
implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni.
Art.3. -
Acquisti, appalti e forniture
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma Annuale
approvato dal Consiglio d’Istituto. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in
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qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscono la trasparenza e
la pubblicità.
2. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione
dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di
idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
3. L’Albo dei Fornitori è tenuto a cura dell’incaricato agli acquisti ed è aggiornato periodicamente.
4. Nessuna acquisizione di beni prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
5. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare
procedure diverse.
6. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e successive
modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in
maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
7. L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (anni 2010-2011 € 125.000,00) effettuata in base
ad uno dei seguenti criteri:
a. dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del prezzo, di
altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri
criteri stabiliti dal mercato;
b. il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia
indicato nella richiesta della Scuola.
Art.4. -
Ufficio rogante e Commissione attività negoziali
1. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi o altra persona da lui delegata, è titolare del’istruttoria e
procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta
dello stesso Dirigente scolastico;
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività
negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle
offerte relative agli acquisti di lavori,beni e servizi, con esclusione per quelli previsti dal successivo articolo
5, i cui membri vengono di volta in volta convocati a seconda delle professionalità e competenze inerenti i
beni e/o i servizi da acquistare, La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con
provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
4. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di
verbalizzazione e tenuta degli atti.
5. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art.5. -
Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile
1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure
adottate. Mette a disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei
contratti o ordini di acquisto, se richiesto, così come previsto dall’articolo 35 comma 5 del novellato decreto
44/01;
2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituto
l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi;
3. E’ facoltà del Dirigente scolastico utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP, non
configurandosi l’obbligo per effetto dei comma 449, 450 e 452 della Legge n° 296 del 27/12/2006 (Legge
finanziaria 2007) e legge finanziaria 2010. Resta fermo l’obbligatorietà dell’attestazione di congruità dei
prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a condizione che siano inclusi
nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione;
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4. Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto prima
della riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, con motivazioni oggettive
e saranno rilasciate senza alcun costo;
5. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono direttamente responsabili delle
spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel programma annuale.
Capo II - SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Art.6. -
Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico
1. Il limite previsto dal comma 1, art. 1 del DM 44/2001, è elevato fino all’importo di €. 4.000,00. Il Dirigente
scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o
stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. Tale condizione è compatibile
anche per la stipula di contratti con esperti esterni per particolari attività d’insegnamento, fermo restando i
criteri e i limiti previsti nel successivo articolo 36 del Capo VII;
2. Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, tenendo in
considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò, nell’ottica di
evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinate nei
successivi articoli;
3. Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione
scolastica può chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, all’offerente le necessarie giustificazioni e
qualora queste non siano tenute ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo
dalla gara;
4. Secondo quanto stabilito dall’art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di contratto. La sua
durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica
quali la Convenzione di cassa, il cui limite è elevato ad anni tre;
5. Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali
etc.) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti
giustificativi.
Art.7. -
Ordinazione della spesa
1. Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
a. determina a firma del Dirigente scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze normative e
giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità
finanziaria nell’aggregato di spesa pertinente;
b. richiesta dell’offerta spedita al fornitore prescelto;
c. offerta o preventivo del fornitore;
d. decreto di affidamento fornitura;
e. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del
conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della
Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;
f. visto di congruità della spesa per beni non inventariabili;
g. verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;
h. fattura rilasciata dalla ditta;
i. modello DURC o acquisizione tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva;
j. verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad € 10.000,0
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Capo III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA (ART. 125
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)
Art.8. -
Acquisizioni in economia
1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono
essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
a. Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente
utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali
beni che dovessero rendersi necessari.
b. Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 4.000,00 IVA esclusa è consentita, a cura del Dirigente
Scolastico, la trattativa con un unico operatore economico.
c. Gara informale: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e superiore a €
4.000,00 si applica la procedura di cui all’art. 34 del D.l. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di
offerta di 3 operatori economici individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato.
L’osservanza di tale ultimo obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il
medesimo bene sul mercato di riferimento.
d. Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/2006, per l’acquisto di beni e
servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo
finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 200.000,00. Tale procedura prevede la comparazione tra 5
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici -Albo Fornitori-predisposto dalla stazione
appaltante.
2. L’Istituto Scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati al comma 1 del presente articolo, previa
Determina di indizione della procedura in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, (o
alternativamente), ai sensi dell’art. 34 del D.l. 44/2001.
Art.9. -
Lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 5 operatori economici (o alternativamente) di
operatori economici, secondo gli importi finanziari indicati all’art. 8, i seguenti lavori:
a. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico;
b. Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc.... e) Lavori per i quali siano
stati esperiti infruttuosamente gare pubbliche;
c. Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti
d. Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” fino a
€ 200.000,00;
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art.10. - Beni e servizi acquistabili in economia
1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso
in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato per le medesime:
a. Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica;
b. Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione inerenti il
Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti;
c. Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a
periodici e ad agenzie di informazione;
d. Pubblicazioni;
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e. Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie
audiovisive come stampa foto o incisione CD;
f. Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il
coordinamento della sicurezza;
g. Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; h. Spese bancarie; spese
AVCP (pagamenti contributi in sede di gara);
h. Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;
i. Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico,
materiali informatici;
j. Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
k. Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per
servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile;
l. Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica,
linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno
alunni con disabilità
m. Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio;
n. Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico
specialistico per aule e laboratori;
o. Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per
corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi;
p. Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e
del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
q. Polizze di assicurazione;
r. Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando
ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
s. Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto
in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
t. Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel
caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente;
u. Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica
o del patrimonio storico, artistico e culturale;
v. Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione,
smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
w. Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e
immobili di proprietà degli EE.LL;
x. Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;
y. Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali
z. Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
aa. Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali;
bb. Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e
personale;
cc. Rimborso quote non utilizzate;
dd. Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.;
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ee. Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc.
2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA.
Art.11. - Procedura per la gara informale per acquisti superiori ad € 4.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva
esclusa) - Contrattazione ordinaria
1. Per importi di spesa oltre € 4.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA esclusa, il Dirigente, applica la
procedura di cui all’art. 34 del D.l. 44/2001, ovvero procedimento comparativo di offerta di 3 operatori
economici direttamente individuati dall’Albo Fornitori o sulla base di ricerche di mercato al fine di
salvaguardare i canoni basilari del Codice, delle direttive europee, di assicurare il perseguimento del
migliore rapporto qualità-prezzo, e nello stesso tempo di garantire la snellezza operativa dell’azione
amministrativa. Altre modalità di individuazione degli operatori economici saranno direttamente valutate
dal Dirigente.
2. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente
provvedimento.
3. La determina, che in funzione del presente provvedimento, indice la procedura comparativa individua il
Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene o servizio acquisibile mediante la procedura di di cui all’ art.
34 del D.l. 44/2001, provvede all’emanazione di una Determina per l’indizione della procedura.
5. Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato o all’individuazione dall’Albo
fornitori di 3 operatori Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento del servizio, (o
alternativamente) bene o servizio, il DSGA provvedere ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la
lettera di invito, contenete i seguenti elementi:
a. l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione
dell’IVA;
b. le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c. il termine di presentazione dell’offerta;
d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso;
h. l’eventuale clausola che prevede di procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica
offerta valida;
i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice;
j. l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
k. l’indicazione dei termini di pagamento;
l. i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in
merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
6. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art.84, mediante determina del DS, procede alla
valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente.. L’apertura
delle buste, la stesura del piano comparativo e la verbalizzazione del procedimento è effettuata dalla
Commissione . Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, procede alla
valutazione delle offerte tecniche pervenute il RUP.
7. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico effettuerà la scelta del contraente
secondo i criteri indicati nel bando
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8. Successivamente il DSGA procede alla verifica dei requisiti generali e specifici dell’operatore economico,
considerato il miglior offerente.
9. Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, l’Istituto Scolastico provvedere
alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet dell’Istituto Scolastico) del soggetto
aggiudicatario.
10. Le esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo con indicazione delle
motivazioni;
11. L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data dell’avvenuta individuazione del soggetto aggiudicatario,
provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi di urgenza, come disciplinato dal codice degli appalti e nel
caso in cui pervenga una sola offerta o una sola offerta valida.
12. Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e curerà gli adempimenti di pubblicità e
trasparenza delle attività contrattuali, ai seni dell'art. 35 del novellato D.M. 44/2001.
13. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.12. - Procedura per il cottimo fiduciario per l’acquisto di beni e servizi il cui importo finanziario sia
compreso tra € 40.000,00 e € 130.000,00, per i lavori il cui importo finanziario sia compreso tra €
40.000,00 e € 200.000,00.( IVA esclusa)
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento
avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.)
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art. 10, commi da 2 a 11
Art.13. - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni (Legge n.136/2010 - D.L. n. 128/2010 - Legge n. 217/2010).
2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei
conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti
pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di
Gara "/GG”.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7
comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far
fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei
dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
Art.14. - Contratto
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante
stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo ed il termine di consegna (data e ora),
l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura.
3. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
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Art.15. - Verifica delle forniture e delle prestazioni - Commissione collaudo
1. Ai sensi dell’art. 36 del D.l. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento
sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere
disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o
dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza
tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze
inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale
esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle.
4. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di
verbalizzazione e tenuta degli atti.
Art.16. - Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al
pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti)
relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata
on-line attraverso apposito applicativo dall’Istituzione Scolastica.
2. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario
verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a
detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza
all’agente della riscossione competente pe territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per
ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
3. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252,
“Regolamento recante le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia”, all’art. 6 ha equiparato le attestazioni della Camera di
Commercio, recanti una apposita dicitura, alle “comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza
delle cause impeditive di cui alla legge n. 575/65.
4. Le certificazioni camerali recanti l’attestazione “antimafia”, richiedibili dal soggetto privato interessato,
consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 euro (soglia
comunitaria fissata dal novellato D. Lgs. 163/2006, all’art. 28) senza le attestazioni della Prefettura
precedentemente necessarie, a partire dalla somma di € 154.937,07.
Art.17. - Il responsabile del procedimento
1. Secondo quanto previsto dagli articoli 4,5 e 6 della novellata legge 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un
bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo e le modalità di comunicazione con quest’ultimo del
responsabile del procedimento.
Art.18. - Il responsabile del trattamento dei dati
1. Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di
gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.e le modalità di
comunicazione con quest’ultimo
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Capo IV - L’INVENTARIAZIONE DEI BENI
Art.19. - Inventario dei beni
1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto
previsto dagli articoli 24 e 27 del novellato decreto 44/01.
2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice
Civile, secondo il principio dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc.
3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene
non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore
riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di
4. costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa
complessiva riferita a quel laboratorio.
Capo V - FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA
Art.20. - Disciplina generale
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di
beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del
Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001.
Art.21. - Competenze del DSGA nella gestione del fondo
1. Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore sga ai
sensi dell’art. 32, 2° comma, del D.l. n. 44 del 2/1/2001. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il
Direttore sga per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito
precisate:
a. provvede all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di
cancelleria, stampati e materiali di minuto consumo;
b. all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute spese con i limiti e le
modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
c. all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia;
d. alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati;
e. gestisce gli abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento
professionale del personale dipendente.
Art.22. - Costituzione del fondo minute spese
1. l’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura di €. 1.500,00 con delibera
del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;
2. tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, integralmente o parzialmente (max. 300 euro), al
Direttore SGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento
amministrativo generale, dal Dirigente scolastico con proprio decreto.
Art.23. - Utilizzo delle minute spese
1. A carico del fondo spese il Direttore sga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: - spese
postali; - spese telegrafiche; - carte e valori bollati; - spese di registro e contrattuali; - abbonamenti a
periodici e riviste di aggiornamento professionale; - minute spese di funzionamento degli ufficio e di
gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica; - imposte e tasse e altri diritti erariali; - minute spese di
cancelleria; - minute spese per materiali di pulizia; - spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e
di locali; - altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per
contanti si rende opportuno e conveniente.
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2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 100,00 più IVA, per ogni singola spesa con divieto di effettuare
artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non
soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse,
canoni.
3. Entro il predetto limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità;
Art.24. - Pagamento delle minute spese
1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento
numerati progressivamente e firmati dal Direttore sga. Ogni buono deve contenere: - data di emissione; oggetto della spesa; - la ditta fornitrice/personale autorizzato; - importo della spesa; - aggregato e
l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata; - l’importo residuo sull’impegno;
2. ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata,
scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario età;
3. laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma
solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore.
Art.25. - Reintegro del fondo minute spese
1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, fino al raggiungimento della quota
prevista per l’esercizio finanziario in corso, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota
riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute;
2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore sga,
e da questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura
della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si
riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti
corrispondenti alle spese effettuate);
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota
spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la
descrizione dell’oggetto;
4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere
emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il
ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque non
superiori a € 120,00.
Art.26. - Le scritture contabili
1. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato
e vidimato dal Dirigente scolastico;
2. A tal fine il Direttore sga deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente
tutte le operazioni di cassa eseguite;
3. Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto
collegato.
Art.27. - Chiusura del fondo minute spese
1. Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, deve
essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola
all’aggregato A01 Funzionamento Amministrativo Generale.
Art.28. - Controlli
1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il
Direttore sga deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
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Art.29. - Altre disposizioni
1. E’ vietato al Direttore sga di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e
valori di proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di
affidare ala custodia del Direttore sga, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa.
Capo VI - CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI
Art.30. - Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi
1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento
dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza
con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle
mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei
successivi articoli.
Art.31. - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i
quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare
all’albo e sul proprio sito web.
2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta
deliberate dal Consiglio d’Istituto.
3. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali
dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza
tecnico-professionali nell’insegnamento richiesto.
4. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
d. non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai
quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 novembre 2007.
7. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno
valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si intendono stipulare.
8. Per ciascun contratto deve essere specificato:
a. l’oggetto della prestazione
b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione
c. luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
d. il corrispettivo proposto per la prestazione
9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
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operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
10. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può
presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.32. - Individuazione degli esperti esterni
1. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente
Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
a. Curriculum del candidato
b. Contenuti e modalità dell’attività professionale e scientifica individuale
c. Pubblicazioni ed altri titoli
d. Precedenti esperienze nell’ambito scolastico e dell’Istituto
3. La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto dell’articolo 40 del D.l. n° 44 del 1/2/2001 e delle
norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 163 del 12/4/2006 e successive modifiche, tenendo presente i
seguenti criteri:
a. Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
b. Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento
c. Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico d)
Collaborazioni con altri Enti del territorio.
4. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Istituto riguardanti incarichi di assistenza tecnica, l’Amministrazione
attingerà dagli albi dei fornitori qualificati, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionati,
nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
5. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati, mediante valutazione comparativa, dal Dirigente
Scolastico che può avvalersi della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
Art.33. - Impedimenti alla stipula del contratto
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.l. n°44 del
01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a. che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze
professionali;
b. che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri
impegni di lavoro;
c. di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.
Art.34. - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra
amministrazione pubblica é richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n°
165/2001.
Art.35. - Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla
copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
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2. Nel contratto devono essere specificati:
a. l’oggetto della prestazione
b. il progetto di riferimento
c. i termini di inizio e di conclusione della prestazione
d. il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e della
percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) nella misura massima
effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del progetto;
e. le modalità del pagamento del corrispettivo
f. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il
ricorso delle parti al recesso unilaterale
3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno
determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle
prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno
retribuite come da CCNL
4. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il
professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste.
5. Non é ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al
collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
6. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione
dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da
parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve
comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.
7. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
Art.36. - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando
la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può
richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il
contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta
quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi
spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
Capo VII -
INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE
Art.37. - Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto
1. Il Consiglio d’Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 2 individua i seguenti criteri e
limiti:
a. Contratti di sponsorizzazione
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Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di
sponsorizzazione.
Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.
Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione
educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'età giovanile e, comunque, della
scuola e della cultura.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità
scolastica e della morale comune.
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti
dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle risorse
finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della
collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o
per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli
sponsor.
Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
A titolo esemplificativo la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
•
stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF;
•
giornalino dell’Istituto;
•
sito web;
•
progetti finalizzati e attività conto terzi;
•
attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
•
manifestazioni, gare e concorsi.
b. Contratti di locazione di immobili
si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da parte di soggetti
terzi
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti
continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto.
I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le
attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel POF.
I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di
legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) delle spese
connesse con l'utilizzo.
I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali
o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al
numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione
da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente
proprietario, mediante accordi specifici.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere
concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio - previa richiesta scritta - con la
garanzia, scritta, di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire
sulla normale attività didattica.
Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi a condizione che i fini e/o le attività
non risultino incompatibili con le finalità della Scuola e descritte nel POF. I criteri saranno delucidati dal
Consiglio d’Istituto in presenza di eventuale richiesta.
Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.
d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano
previste dal POF.
e. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o
programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo
ad ulteriori attività previste dal POF.
Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter.
f. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato.
Si fà riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra le attività negoziali di
interesse di questa istituzione Scolastica.
g. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (CAPO VI);
h. Partecipazione a progetti internazionali.
Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio dei Docenti o dell’articolazione del dipartimento,
competente per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione,
dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del
finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell’apposita aggregato.
Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative
alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi
internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio d’Istituto.
Capo VIII -
DISPOSIZIONI FINALI
Art.38. - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
SEZIONE S - CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI SCOLASTICI
Premessa
.
Visto l’art. 96 D.lvo 297/94 - “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche”
Visto l’art. 32, D.I. 44/01 - "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"
Visto l’art. 33, c. 2, D.I. 44/01 - "Interventi del Consiglio d’Istituto nell'attività negoziale"
Visto l’art. 50, D.I. 44/01 - "Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico"
Visto l’art. 35, D.I. 44/01 - "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
Visto il Piano dell'Offerta Formativa
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma
dell'art. 50, D.I. 44/01.
Art.1. -
Principi
1. Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
a. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione
della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94);
b. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le specificità del POF di
Istituto;
c. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 50 D.I. 44/2001);
d. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell'orario del servizio scolastico
(art. 96 TU 94);
e. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'articolo 2;
f. L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001).
Art.2. -
Criteri di assegnazione
1. I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o
Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei
cittadini. I contenuti dell' attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di
assegnazione:
a. attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all' arricchimento sociale,
civile e culturale della comunità scolastica;
b. attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico
del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro;
c. attività di istruzione e formazione coerenti col POF;
d. iniziative volte alla piena integrazione di alunni in particolare situazione di disagio e rivolti a tutta la
comunità scolastica e del territorio;
e. specificità dell’organizzazione con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni e cooperative che
operano a favore di terzi senza fini di lucro; considerando, particolarmente nell’ambito dell’attività
culturale, la loro qualità e la loro originalità;
2. L'assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie della scuola rispetto
all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né
recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.
3. Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali,
concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente Scolastico. In nessun caso può essere
concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro o interessi personali.
Art.3. -
Responsabilità del concessionario
1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi
azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali
scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
2. L'istituzione scolastica e Comune sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante
dall'uso dei locali da parte di terzi rispettando anche le norme vigenti di sicurezza antincendio e pronto
primo soccorso derivante dall’uso dei locali da parte di terzi che dovranno presentare apposita assunzione
di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi a riguardo mediante apposita polizza assicurativa o adottando
misure cautelative.
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Art.4. -
Doveri del concessionario
1. In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i
seguenti impegni:
a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso
l'istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente
riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
c. garantire la vigilanza interna ed esterna impedendo l’introduzione di persone non autorizzate;
d. lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare
svolgimento delle attività scolastiche;
e. segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento
o anomalie all'interno dei locali – risarcire eventuali danni a strutture o attrezzature;
f. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell' istituzione
scolastica;
g. provvedere alla stipula di una polizza assicurativa che copra danni a persone e/o a cose durante l’utilizzo
dei locali come previsto da D.I. 44/01 Art 50 Comma 3 (L'edificio scolastico può essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la
responsabilità civile con un istituto assicurativo);
h. assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
Art.5. -
Usi incompatibili
1. È incompatibile la concessione dei locali ad Enti i cui scopi contrastino con i principi dell’Istituto.
2. Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi
dell'edificio scolastico.
3. Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
4. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.
5. Non sono consentite feste di compleanno e ricevimenti per qualsivoglia motivo.
Art.6. -
Divieti particolari
1. È tassativamente vietato:
a. Fumare nei locali concessi in uso;
b. l'accesso a locali non specificatamente richiesti;
c. l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti.
d. l'istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall' istituzione
scolastica.
e. lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la
sicurezza dell'edificio, e comunque l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.
f. Durante qualsiasi manifestazione, la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale.
2. Dovrà essere segnalato all’Istituzione scolastica, con tempestività, ogni danno guasto, rottura o
malfunzionamento o anomalia all’interno dei locali.
3. L’inosservanza a quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo
carico di eventuali conseguenze e responsabilità.
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Procedura per la concessione
Art.7. -
1. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’Istituzione Scolastica almeno
trenta giorni prima della data di inizio del periodo di utilizzo richiesto e dovranno contenere:
a. l'indicazione del soggetto richiedente,
b. lo scopo preciso della richiesta.
c. le generalità della persona responsabile,
d. la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste,
e. le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature,
f. i limiti temporali dell'utilizzo dei locali,
g. il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici e l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art.
del seguente regolamento.
2. In caso di concessione dei locali scolastici, se il riscontro sarà positivo, dovrà essere comunicato al
richiedente anche per le vie brevi l’assenso di massima subordinato all’eventuale versamento di una quota
stabilita a titolo di rimborso spese variabile a seconda che sia utilizzato o meno personale scolastico.
3. A valle del versamento di cui sopra si procederà alla concessione formale del locale. Se i versamenti non
saranno effettuati entro il quinto giorno dalla comunicazione la richiesta si intende tacitamente revocata e i
locali saranno a disposizione di eventuali altri richiedenti. La concessione può essere revocata in qualsiasi
momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
Corrispettivi
Art.8. -
1. Il richiedente dovrà versare direttamente all'Istituzione Scolastica, la quota stabilita dall'ente stesso, per
rimborso di spese vive. Il richiedente dovrà versare inoltre all'Istituzione scolastica il corrispettivo per il
costo orario/giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica,
apertura/chiusura dei locali e pulizia (v. convenzione con l'ente locale). Il corrispettivo non potrà essere
inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi
strumentali, personale.
Deposito cauzionale
Art.9. -
1. Il costo giornaliero dell’uso dei locali e il deposito cauzionale sono stabiliti dal Consiglio d’Istituto e
comunque non inferiore al costo derivante delle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza,
perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e,
come tali non rientranti tra le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola.
Art.10. -
Svincolo del deposito cauzionale
1. Al termine dell’utilizzo degli spazi, il Dirigente scolastico, dopo aver accertato che non siano stati prodotti
danni agli spazi scolastici o agli arredi emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.
Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione. La stima dei danni
viene rimessa al Consiglio d’Istituto il quale l’approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la
cauzione. Nel caso che questa risulti insufficiente a coprire il danno il Dirigente agirà nei modi di legge nei
confronti delle persone indicate quali responsabili dell’utilizzo aule, ove questi non provvedano
spontaneamente alla copertura del danno. Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso
predetto, pagherà alla scuola una penale convenuta tra le parti per ogni giorno di ritardo.
Art.11. -
Concessione gratuita
1. In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti
istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente, purché non
richiedano prestazioni di lavoro straordinario al personale, per assistenza e pulizia. L’iter del provvedimento
per l’uso gratuito dei locali senza attrezzature ad enti, cooperative ed associazioni territoriali è il seguente:
a. presentazione della richiesta di utilizzo dei locali al Consiglio d’Istituto;
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b. dettagliata indicazione sulle attività che si svolgeranno, degli orari e la durata di impiego dei locali
scolastici e del nominativo del responsabile dello svolgimento delle attività;
c. presentazione di polizza assicurativa che copra danni a persone e/o a cose durante l’utilizzo dei locali
come previsto da D.I. 44/01 Art 50 Comma 3
d. stipula di un contratto di comodato d’uso che preveda l’espresso esonero dell’Istituzione Scolastica da
ogni forma responsabilità per eventuali danni occorsi al concessionario derivanti dall’uso della struttura.
Art.12. -
Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale
1. Ai sensi dell'art. 35, D.I. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto
formale, mette a disposizione del Consiglio d’Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti
conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
2. È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge
241/90. - Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio d’Istituto e degli altri organi dell'istituto è
gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
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TITOLO V ALLEGATI
SEZIONE T - STATUTO DELLE STUDENTESSE E DELLO STUDENTE
(D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249 modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007,n. 235)
Art.1. -
Vita della comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20
novembre 1989, e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e
all’inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art.2. -
Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una
adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra
le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua
e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con
handicap;
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art.3. -
Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art.4. -
Disciplina (così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della
gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso
derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
CdC. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono
adottate dal Consiglio d’Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi superiori ai
quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità
giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle
persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-Bis.
Con riferimento alla fattispecie di cui ala comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
9-Ter.
Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art.5. -
Impugnazioni (così modificato con D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235)
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un
rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che
decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal Consiglio
d’Istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti
eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
3. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria superiore,
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO - LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO COREUTICO “LEONARDO DA VINCI” - BISCEGLIE (BT)
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da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre
docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal
direttore dell’Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti
sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di
eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia
rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale può decidere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’art. 16, comma 4, della Legge
7 Agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun Ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire
un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.
Patto educativo di corresponsabilità
Art.5/bis. -
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone
in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Art.6. -
Disposizioni finali.
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all’atto dell’iscrizione.
3. E’ abrogato il capo III del titolo I del Rd 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
SEZIONE U Premessa
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
.
1. La nostra scuola, in conformità con il DPR 235/2007 e seguendo le indicazioni della C.M. n. 3602 del 31
luglio 2008, nell’intento di promuovere una fattiva collaborazione con le famiglie, propone il presente patto
formativo affinché vi possa essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola.
2. il patto formativo è l'insieme delle norme che le componenti scolastiche concordano per il corretto e
proficuo svolgimento della vita scolastica. Esso è, pertanto, un impegno tra docenti, alunni, famiglie e
personale ausiliario, basato sull’effettiva reciprocità e concreta assunzione di responsabilità, elementi
fondanti ogni attività didattica ed educativa che contraddistinguono la vita della scuola come comunità
formativa;
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3. il patto formativo si pone come un insieme di principi e regole di comportamento che tutti i soggetti
coinvolti nell’Istituzione scolastica si impegnano a rispettare nell’osservanza e nella responsabilità dei ruoli
e dei compiti distinti, per assicurare a ogni alunno un’esperienza di apprendimento e quindi una migliore
riuscita del progetto educativo e del successo formativo;
4. il patto formativo riguarda tutte le attività dell'Istituto, curriculari, extracurriculari e integrative, che
vengono proposte, selezionate e coordinate per la realizzazione delle finalità specifiche della scuola, nella
prospettiva della centralità dell'alunno nel processo formativo;
5. il patto formativo richiede la piena osservanza del Regolamento d'Istituto e del Regolamento di disciplina
nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
6. il patto formativo regola, in modo particolare, l'attività didattica che, nei suoi due momenti fondamentali
dell'insegnamento e dell'apprendimento, non può essere lasciata al caso o all'arbitrio del singolo e si fonda
sul riconoscimento che l'attività del docente in classe è il momento terminale di un rigoroso processo di
programmazione che passa attraverso il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti e i Consigli di Classe;
7. l’osservanza di tale patto costituisce la condizione indispensabile per consentire alla Scuola di perseguire i
suoi obiettivi educativi e per guidare gli studenti al successo formativo. A tal fine sono necessari il rispetto
delle regole condivise da tutte le componenti che operano all’interno della comunità scolastica ed anche, e
soprattutto, la fattiva collaborazione delle famiglie . In tal modo verrà a costituirsi un’alleanza educativa con
i genitori attraverso rapporti costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze.
Art.1. -
L'Istituto si impegna a:
1. fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di
ciascuno studente;
2. offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di
qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel
rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
3. offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di
eccellenza;
4. favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili predisponendo interventi educativo-didattici
specifici con l’ausilio di un Gruppo Interno Operativo, composto da insegnanti, operatori dell’U.S.L. e
genitori e utilizzando i laboratori di informatica con specifico software didattico;
5. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la
cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali e multiculturali;
6. stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
7. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, nel rispetto della privacy;
GB
8. fornire indicazioni chiare e complete sui progetti e sulle opportunità formative messe in atto ai fini del
miglioramento dell'offerta formativa dell’istituto (POF);
9. comunicare periodicamente alla famiglia la situazione di ogni alunno in merito ai suoi apprendimenti e
comportamenti;
10. rilevare aspettative e esigenze particolari degli studenti e delle famiglie e a fornire un servizio
corrispondente alle richieste;
11. intervenire nel caso di comportamenti non accettabili con provvedimenti di carattere disciplinare a scopo
principalmente educativo, preferibilmente dopo consultazione con la famiglia;
Art.2. -
Gli insegnanti si impegnano a:
1. rispettare le idee culturali e religiose degli studenti, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento
di eventuali svantaggi linguistici;
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2. organizzare i percorsi didattici e formativi degli studenti, scegliendo modalità di lavoro e metodologie di
insegnamento commisurate alla situazione della classe e alle caratteristiche individuali degli allievi;
3. illustrare ai propri studenti gli obiettivi didattici ed educativi dell'istituto e della propria disciplina;
4. rendere noti in via preliminare gli obiettivi e i criteri di misurazione delle prove di verifica;
5. somministrare ogni quadrimestre almeno tre prove di verifica per alunno (le prove potranno essere di
diverso tipo: scritte, orali, test, prove oggettive, prove pratiche, relazioni);
6. dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi, anche coordinando le loro attività;
7. fissare nel numero di una le prove scritte assegnabili nello stesso giorno;
8. prendere in considerazione le richieste della classe sulla data delle prove scritte entro i limiti imposti
dall'orario e dalle esigenze didattiche;
9. avvertire la classe sulla data delle verifiche scritte e pratiche con almeno una settimana di anticipo;
10. comunicare tempestivamente le valutazioni (voti o giudizi) delle prove scritte ed orali;
11. distribuire il carico di lavoro casalingo tenendo conto delle esigenze degli alunni, con particolare riferimento
ai giorni successivi a quelli con lezioni pomeridiane;
12. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e di
collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione e il successo formativo del
ragazzo;
Art.3. -
I collaboratori scolastici si impegnano a:
1. essere puntuali e svolgere con precisione e responsabilità il lavoro assegnato;
2. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola
(studenti, genitori, docenti);
3. accordarsi con i docenti e con gli alunni per le necessità dell’ordine dell’aula;
4. collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo
Art.4. -
I genitori si impegnano a:
1. conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo, condividendo con gli
insegnanti le linee educative comuni;
2. prendere visione del patto formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendo la responsabilità
di quanto in esso espresso e sottoscritto;
3. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro
competenza valutativa;
4. favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della
persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico;
5. sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici anche comparendo ove
convocati; in particolare;
a. vigilare costantemente sulla frequenza e giustificare tempestivamente le assenze;
b. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo;
6. informare tempestivamente la Scuola di eventuali:
a. variazioni che dovessero intervenire nella situazione di famiglia atte ad incidere sulla potestà genitoriale,
b. problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dell’allievo;
7. evitare di contattare i figli durante le attività didattiche e, in caso di effettiva necessità, rivolgersi
esclusivamente agli Uffici di Segreteria ;
8. essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di potenziamento nel caso siano ritenuti
necessari dal CdC;
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9. collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica,
informandosi costantemente del percorso didattico educativo dei propri figli;
10. prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
11. intervenire, con coscienza e responsabilità, in caso di eventuali danni materiali causati dal comportamento
scorretto dei figli e provvedere con il risarcimento del danno;
Art.5. -
Gli studenti si impegnano a:
1. prendere coscienza dei personali diritti e doveri;
2. assicurare la regolarità di frequenza, presentarsi puntuale alle lezioni, curare l’igiene personale ed indossare
un abbigliamento decoroso per il rispetto di sé e degli altri;
3. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione, perché ne è
severamente proibito l’uso all’interno dell’edificio scolastico (C.M. del 15 marzo 2007);
4. utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza arrecare danni e avendone cura
come fattore di qualità della vita della scuola;
5. rispettano gli orari stabiliti nell’ambito dell’organizzazione delle attività didattiche, rispettare i regolamenti
riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, della biblioteca;
6. presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e l’adempimento dei propri
doveri, seguire con attenzione le lezioni, contribuendo ad arricchirle con le proprie conoscenze ed
esperienze, partecipare costruttivamente al lavoro in aula e/o laboratorio, e collaborare attivamente con
impegno e serietà allo svolgimento dello stesso;
7. svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione, serietà e puntualità,
tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti, sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
8. esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e serietà nel recupero
delle medesime;
9. frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, in caso di difficoltà nell’apprendimento,
richiedere corsi di potenziamento in caso di desiderio di ampliamento di argomenti di studio, rispettare i
tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal CdC;
10. conoscere gli obiettivi educativi e cognitivi concordati con il CdC, in armonia col P.O.F, e ad adoperarsi con
impegno per conseguire detti obiettivi;
11. inserirsi costruttivamente nel contesto sociale della classe e dell'istituto, nel rispetto dei suoi
comportamenti e delle sue regole;
12. utilizzare il libretto presenze per:
a. far firmare puntualmente le comunicazioni scuola/famiglia,
b. giustificare le assenze e/o i ritardi in ingresso o le uscite anticipate;
13. utilizzare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si opera, tenere un comportamento corretto
all'entrata e all'uscita, durante l'intervallo, il cambio dei docenti, gli spostamenti nell'edificio e durante le
uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il
personale della scuola e dei propri compagni;
14. accettare consapevolmente gli altri, tollerare e rispettare le opinioni e i modi diversi di essere, rispettare le
decisioni della maggioranza e le idee di chi è in minoranza;
15. essere responsabile dell'ordine e della pulizia della propria aula e dei laboratori frequentati;
16. attenersi alle norme di sicurezza ed antinfortunistiche;
17. rispettare il regolamento di istituto e il presente il "Patto normativo".
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Art.6. -
Norme conclusive
1. Il presente Patto Formativo può essere sospeso solo per gravi motivi disciplinari o didattici nel rispetto delle
seguenti modalità:
a. Il CdC può autorizzare i singoli insegnanti a sospendere il Patto Formativo con uno o più alunni o
addirittura con l'intera classe. Tale decisione dovrà essere verbalizzata, precisando i gravi motivi che
hanno indotto ad assumerla, e comunicarla al Dirigente Scolastico e alle famiglie degli alunni interessati.
b. La sospensione del patto formativo con l'intera classe da parte di tutti i docenti può essere determinata
direttamente dal CdC, come provvedimento disciplinare.
c. La sospensione del Patto Formativo deve essere sempre temporanea e comunque cessa, quando
vengono a cessare i gravi motivi che l'hanno determinata, previa verbalizzazione da parte del CdC.
2. Il coordinatore si impegna ad illustrare al CdC il presente Patto Formativo che lo condivide e lo adotta.
3. I rappresentanti di classe si impegnano ad illustrare il presente Patto Formativo alla classe, nell'ambito
dell'assemblea di classe, che lo condivide e lo adotta.
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TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art.1. -
Norme Conclusive
1. Il presente Regolamento, predisposto con il confronto e l’apporto di tutte le componenti scolastiche e
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera unanime nella seduta del 30/01/2017, diviene efficace ed
operativo a far data dal 01/02/2017.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo informatico della scuola sul sito www.liceobisceglie.gov.it,
e rimarrà a disposizione di quanti ne volessero consultare il contenuto.
3. Per quanto non sia espressamente previsto all’interno del presente regolamento, si fa riferimento al DPR.
249/98 e alle norme ivi citate.
4. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare,
riconoscendone il carattere vincolante.
5. Il presente Regolamento rimane in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di modificarlo,
qualora le circostanze lo richiedano, da parte degli organi collegiali che l' hanno approvato.
6. Per la modifica del presente regolamento sarà necessaria la delibera a maggioranza da parte del Consiglio
d’Istituto.
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