Ritenute d`acconto

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RITENUTE D’ACCONTO
Invio certificazioni
E’ stato approvato il modello di certificazione delle ritenute d’acconto relative a compensi e
somme erogate nell’anno 2016. Il termine di invio all’Agenzia delle Entrate è fissato al
7 marzo, mentre la consegna al percettore delle somme è fissata al 31 marzo.
Per il periodo d’imposta 2016, i sostituti d’imposta devono:
• trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative
ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi,
• rilasciare al percipiente la certificazione, in duplice copia, entro il 31 marzo.
Possibile suddivisione del flusso
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il
frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati del lavoro dipendente ed assimilati
separatamente dalle certificazioni dati del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro
dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
La sezione relativa al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Questa sezione deve essere utilizzata per indicare:
• le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2016 riferite a redditi di lavoro autonomo di
cui all’art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono
rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del DPR 600/1973;
• le provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti
di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento
d’affari, corrisposte nel 2016, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19
del DLgs 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le
disposizioni contenute nell’art. 25-bis del DPR 600/1973.
Vanno indicate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di
agenzia.
Nella compilazione della certificazione riportata, le caselle da compilare sono principalmente le
seguenti:
1 – Causale
4 – Ammontare lordo corrisposto
6 – Codice
7 – Altre somme non soggette a ritenuta
8 – imponibile
9 – Ritenuta a titolo d’acconto
Causale
Nel punto 1 va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Da
quest’anno le tipologie reddituali sono state divise in due elenchi: il primo elenco riguarda le
tipologie reddituali che possono essere indicate nel modello 730; il secondo elenco tiene conto
delle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello REDDITI Persone
Fisiche 2017.
Nel primo elenco (redditi che possono essere indicati nel 730) troviamo:
CODICE
M
M1
O
O1
V1
CAUSALE
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non
sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n. 104/20011)
redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le
quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. INPS n.
104/2001
redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio,
provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di
commercio, mediatore, procacciatore d’affari)
Fanno parte invece del secondo elenco (redditi che possono essere dichiarati solo con la
dichiarazione REDDITI 2017 e non con il 730):
CODICE
A
H
Q
R
U
CAUSALE
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale
indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31
dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
provvigioni corrisposte a procacciatore di affari.
Ammontare lordo corrisposto
Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’IVA
eventualmente dovuta.
Si precisa che il contributo integrativo (ad esempio 2% o 4%) destinato alle Casse professionali
(come ad esempio Cassa avvocati, ingegneri, commercialisti, architetti…) non fa parte del
compenso e, quindi, non deve essere indicato.
Dovrà invece essere inserito nell’ammontare del compenso lordo il diritto di rivalsa del 4% del
contributo INPS Gestione separata lavoratori autonomi che è assoggettato a ritenuta d’acconto.
1
La circolare INPS 104 DEL 2001 ha per oggetto “le disposizioni agevolative della Gestione
Separata INPS per i soggetti d'età superiore ai sessantacinque anni”
Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano
il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto
dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 nel presente punto va altresì indicato l’intero importo
corrisposto, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto. Il medesimo importo deve essere
riportato anche nel successivo punto 7. Relativamente ai compensi, non assoggettati a ritenuta
d’acconto, corrisposti ai nuovi soggetti “minimi forfetari” di cui all’articolo 1 della L. 190/2014
deve essere riportato nel presente punto l’intero importo corrisposto. Il medesimo importo deve
essere riportato anche nel successivo punto 7.
Altre somme non soggette a ritenuta e codice
Se ci sono somme non soggette a ritenuta (ad esempio anticipazioni in nome e per conto del
cliente fatturate dal professionista ad esempio come fuori campo IVA art 15 DPR 633/1972)
occorre indicare nella casella 6 il codice “6 – nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti
a ritenuta ovvero esenti” ed il relativo importo nel campo successivo 7 “Altre somme non
soggette a ritenuta”.
Vanno altresì indicati in questa casella gli importi che non costituiscono reddito imponibile per il
percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta. Ad esempio, va indicata la quota delle
provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%) e le somme erogate a titolo di rimborso spese
anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.
Somme erogate a seguito di pignoramento presso terzi
Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della L 449/1997. Tale sezione deve essere
compilata dal soggetto erogatore delle somme.
Nella ipotesi di pignoramento presso terzi dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge
qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme erogate (ad esempio in quanto datore di
lavoro del coniuge obbligato), quest’ultimo applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia
di reddito. In tal caso non dovrà essere riportato nella presente sezione alcun importo in quanto
tutti i dati riferiti alla suddetta tassazione sono indicati all’interno della certificazione lavoro
dipendente, assimilati intestata al coniuge nella quale si dovrà riportare nel campo 8 della parte
“dati anagrafici” il codice Z2.
Nei punti 101 e 105 indicare il codice fiscale del debitore principale.
Nei punti 102 e 106 indicare le somme erogate sulle quali è stata operata la relativa ritenuta alla
fonte.
Nei punti 104 e 108 indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla
fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/1973.
Nei punti 103 e 107 indicare l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del 20% effettuate.
Ultime indicazioni
La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra
decimale.
Non devono essere inviate all’Agenzia delle entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei
proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate, di cui al
provvedimento del 7 gennaio 2013.
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
31/01/2017