La copertura assicurativa della Suva

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La copertura assicurativa
della Suva
Vi preghiamo di esporre le presenti informazioni in un luogo ben visibile a tutti i dipendenti dell’azienda.
Le cose importanti da sapere
Copertura
assicurativa
Notifica tempestiva
degli infortuni
I dipendenti di un’azienda sono
automaticamente assicurati alla
Suva contro gli infortuni e le malattie
professionali. Per i cittadini dell’UE
o per i cittadini svizzeri domiciliati in
un paese dell’UE vi possono essere
disposizioni particolari. Per eventuali
chiarimenti consigliamo di rivolgersi
al proprio ufficio del personale.
Gli infortuni sul lavoro, gli infortuni
nel tempo libero e le malattie professionali vanno notificati al superiore
diretto o alla direzione aziendale,
anche se non comportano l’interruzione del lavoro. Una notifica tardiva
può portare alla riduzione parziale
delle prestazioni assicurative.
Sicurezza sul lavoro
I lavoratori sono tenuti ad appoggiare il datore di lavoro nell’attuazione delle disposizioni in materia
di sicurezza sul lavoro. In particolare,
devono adoperare i dispositivi di
protezione individuale e usare correttamente i dispositivi di sicurezza;
questi ultimi non vanno rimossi o
modificati senza l’autorizzazione
del datore di lavoro. Il datore di
lavoro deve inoltre informare, consultare e coinvolgere in tempo utile
i lavoratori prima di prendere una
decisione in merito alla sicurezza
sul lavoro.
Premi
Il datore di lavoro paga i premi
dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni. Egli può comunque
dedurre dal salario del lavoratore
i premi dell’assicurazione contro
gli infortuni non professionali. Per
conoscere l’importo attuale della
detrazione dal salario, è opportuno
rivolgersi al proprio datore di lavoro
o all’ufficio del personale.
Effetti della copertura
assicurativa
Infortuni sul lavoro e malattie
professionali
I lavoratori, gli apprendisti e i
praticanti sono assicurati d’obbligo
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali durante l’esercizio della loro attività lavorativa.
Infortuni non professionali
I lavoratori che lavorano almeno
ore la settimana presso uno stesso
datore di lavoro sono assicurati
d’obbligo anche contro gli infortuni
non professionali. I lavoratori occupati
a tempo parziale, la cui durata di
lavoro presso uno stesso datore di
lavoro è inferiore alle otto ore settimanali, sono assicurati contro gli
infortuni sul lavoro, le malattie professionali e gli infortuni sul tragitto
casa-lavoro e ritorno; non sono
assicurati, invece, contro gli infortuni
non professionali.
Durata della copertura
assicurativa
Per il lavoratore assicurato contro
gli infortuni professionali e non
professionali, l’assicurazione
inizia il giorno in cui comincia il
rapporto di lavoro o quando matura
per la prima volta il diritto al salario,
in ogni caso dal momento in cui
si avvia al lavoro e
termina il 31° giorno successivo a
quello in cui cessa il diritto ad almeno
metà del salario o alle prestazioni
sostitutive del salario (indennità
giornaliere dell’assicurazione
infortuni obbligatoria, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione
per l’invalidità (AI) e quelle delle
casse malati e degli assicuratori
malattia e infortuni privati, indennità
ai sensi della Legge sulle indennità
di perdita di guadagno e indennità
di un’assicurazione cantonale per la
maternità).
Per il lavoratore assicurato solo
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, l’assicurazione
inizia nel momento in cui si avvia
al lavoro e
termina nel momento in cui,
cessato il lavoro, ha concluso il
tragitto diretto che deve compiere
per tornare a casa.
Prestazioni
assicurative
In caso di malattia professionale o
di infortunio, i lavoratori assicurati
alla Suva hanno diritto alle prestazioni indicate di seguito.
Prestazioni sanitarie e rimborsi
spese
– Cura medica ambulatoriale o in
ospedale (reparto comune), con
libera scelta del medico, del
dentista ecc.
–M
ezzi ausiliari idonei a
compensare un pregiudizio fisico
o funzionale (per es. protesi)
–R
isarcimento del danno alle cose
che sostituiscono una parte del
corpo o una sua funzione (per
es. protesi)
–S
pese di viaggio, di trasporto e
di salvataggio illimitate in Svizzera
e, con alcune restrizioni, anche
all’estero se necessarie dal punto
di vista medico.
Riabilitazione globale
Alle persone vittime di un grave
infortunio che, dopo la dimissione
dall’ospedale per casi acuti necessitano di riabilitazione globale, la
Suva offre assistenza nelle sue cliniche di riabilitazione a Bellikon e
Sion. L’obiettivo è far recuperare il
più possibile agli infortunati il loro
stato di salute e favorirne il reinserimento sociale e professionale.
e gli orfani di entrambi i genitori al
25 per cento del guadagno assicurato; ai coniugi divorziati aventi
diritto al sostentamento spetta sino
al 20 per cento del guadagno assicurato. L’ammontare globale di tali
importi non può superare il 70 per
cento (il 90 per cento nel caso
di coniugi divorziati aventi diritto
al sostentamento) del guadagno
assicurato.
Prestazioni in denaro
Indennità giornaliera: 80 per
cento dell’ultimo salario percepito
prima dell’infortunio a partire dal 3°
giorno successivo all’accaduto e
adeguata in funzione del grado di
incapacità lavorativa.
Indennità di rincaro: chi beneficia
di una rendita di invalidità, di una
rendita vedovile o di una rendita
per orfani ha diritto all’indennità di
rincaro.
Rendita di invalidità: fino all’80
per cento massimo del guadagno
assicurato e adeguata in funzione
al grado di incapacità di guadagno.
Se sono soddisfatti i relativi requisiti
di legge, vengono versati anche gli
assegni per grandi invalidi.
Indennità per menomazione
dell’integrità: prestazione unica in
denaro versata per una menomazione importante e durevole all’integrità fisica o mentale conseguente
a un infortunio o a una malattia
professionale. L’indennità non deve
superare l’ammontare massimo del
guadagno annuo assicurato valido
il giorno dell’infortunio e viene adeguata in funzione alla gravità della
menomazione.
Rendita per i superstiti: le vedove e i vedovi hanno diritto al 40 per
cento del guadagno assicurato; gli
orfani di un genitore al 15 per cento
Per il calcolo dell’indennità giornaliera è considerato guadagno assicurato l’ultimo salario percepito
prima dell’infortunio; per il calcolo
delle rendite fa stato il guadagno
realizzato durante l’anno precedente
l’infortunio. Il Consiglio federale
fissa l’importo massimo del guadagno assicurato.
Riduzione delle
prestazioni
assicurative
In alcuni casi, le prestazioni previste per gli infortuni professionali e
non professionali possono essere
ridotte o rifiutate.
Eccetto il contributo alle spese
funerarie fissato per legge in caso
di decesso, la persona assicurata
non ha diritto alle prestazioni assicurative in caso di lesioni che si è
procurata intenzionalmente. Le prestazioni in denaro possono essere
ridotte – o rifiutate in casi particolarmente gravi – se la persona assicurata si infortuna commettendo
un crimine o un delitto.
Per gli infortuni non professionali
inoltre, se l’assicurato ha provocato
l’infortunio per negligenza grave,
le indennità giornaliere sono ridotte
per legge durante i primi due anni
successivi all’infortunio.
Se la persona assicurata si infortuna
in seguito a un atto temerario o
perché si è esposta a un pericolo
straordinario, vi potrà essere – a
seconda della fattispecie – o il rifiuto totale delle prestazioni assicurative
o la riduzione di almeno il 50 per
cento delle prestazioni in denaro.
Assicurazione
convenzionale
Il lavoratore assicurato d’obbligo
contro gli infortuni non professionali
può prolungare la copertura assicurativa mediante una speciale
convenzione fino a un massimo di
sei mesi consecutivi. Ciò permette
di evitare lacune assicurative che
potrebbero verificarsi, per esempio,
in caso di congedo non pagato
oppure se, alla presenza di un’incapacità lavorativa totale o parziale, il
salario o le prestazioni sostitutive
del salario (indennità giornaliera in
caso di infortunio, malattia ecc.)
non raggiungono insieme il 50 percento dell’ultimo salario percepito.
L’assicurazione deve essere stipulata al più tardi il 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad
almeno metà del salario. Il premio
ammonta attualmente a 45 franchi
mensili. È possibile stipulare l’assicurazione convenzionale in modo
semplice e veloce sul sito
www.suva.ch/assicurazione-convenzionale. In caso di domande o
problemi ci si può rivolgere alla
propria agenzia Suva.
L’assicurazione convenzionale
accorda le medesime prestazioni
garantite dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Essa non copre tuttavia
il rischio di infortunio professionale
durante l’esercizio di un’attività
lucrativa dipendente o indipendente.
Assicurazione per
imprenditori
Chi svolge attività lucrativa indipendente in un settore di competenza
della Suva, ha la possibilità di stipulare l’assicurazione per imprenditori
(assicurazione facoltativa secondo
la LAINF).
www.suva.ch/afi
Assicurazione
infortuni per
disoccupati
Chi è disoccupato e ha diritto all’indennità di disoccupazione è assicurato obbligatoriamente contro gli
infortuni presso la Suva.
Assistance
Per notifiche di infortunio o per emergenze al di fuori dell’orario di lavoro
potete rivolgervi ad Assistance di
SuvaCare, tel. 0848 724 144.
Informazioni
Per maggiori informazioni potete
rivolgervi al vostro datore di lavoro
oppure all’agenzia Suva più vicina
(tel. 0848 820 820).
Suva
Casella postale 6002 Lucerna
Telefono 041 419 58 51
www.suva.ch
Edizione gennaio 2017
Codice
1807.i