135 - Giudice Sportivo, TIM Cup

Download Report

Transcript 135 - Giudice Sportivo, TIM Cup

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 135 DEL 2 febbraio 2017
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) TIM CUP
Gare del 24-25-31 gennaio e 1° febbraio 2017 - Quarti di finale
Internazionale-Lazio 1-2
Juventus-Milan 2-1
Napoli-Fiorentina 1-0
Roma-Cesena 2-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 febbraio 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 55
1) TIM CUP
Gare del 24-25-31 gennaio e 1° febbraio 2017 - Quarti di finale
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
135/350
Gara soc. INTERNAZIONALE – soc. LAZIO
Il Giudice sportivo,
letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale si attesta, tra l’altro, che al
33° del secondo tempo, sostenitori della Soc. Internazionale collocati nel settore “Primo
Anello Verde” indirizzavano ad un calciatore della squadra avversaria cori insultanti
disciplinarmente rilevanti ex art. 11 CGS;
considerato che per motivi organizzativi la Soc. Internazionale aveva disposto, per la gara in
oggetto, l’apertura parziale dell’impianto sportivo;
manda
al sig. Procuratore Federale affinché voglia disporre gli opportuni accertamenti, i cui risultati
dovranno essere comunicati con la massima sollecitudine possibile e comunque entro e non oltre
martedì 7 febbraio 2017 alle ore 12, al fine di stabilire in quale settore dello stadio G. Meazza –
San Siro trova, prevalentemente, abituale collocazione il gruppo di sostenitori che nell’occasione
occupava il settore denominato “Primo Anello Verde”.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di finale sostenitori delle
Società Internazionale e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
**********
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 22° del primo tempo,
lanciato un petardo, nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n.
5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con
le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, all’11° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due contenitori di plastica di piccole dimensioni
senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e
b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di
vigilanza.
135/351
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE
OLIVERA DE ANDREA Maximiliano (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario (Prima sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, a seguito di una
decisione arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
HYSAJ Elseid (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario.
LOCATELLI Manuel (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso
su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
RADU Stefanel Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; (Seconda sanzione).
GABARRON GIL Patricio (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; (Seconda sanzione).
LULIC Senad (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; (Seconda
sanzione).
TOMOVIC Nenad (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
(Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BROZOVIC Marcelo (Internazionale)
135/352
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
ANTONELLI Luca (Milan)
ASTORI Davide (Fiorentina)
BONUCCI Leonardo (Juventus)
CHIESA Federico (Fiorentina)
DE MIGUEL Rodriguez (Cesena)
HOEDT Wesley Theodoru (Lazio)
INSIGNE Lorenzo (Napoli)
KUCKA Juraj (Milan)
LARIBI Karim (Cesena)
LOBO SILVA Alex Sandro (Juventus)
MANDZUKIC Mario (Juventus)
MANOLAS Konstantinos (Roma)
PAROLO Marco (Lazio)
PJANIC Miralem (Juventus)
SANCHEZ MORENO Carlos Alberto (Fiorentina)
ZAPATA VALENCIA Cristian (Milan)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)
GARRITANO Luca (Cesena): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
Il Giudice Sportivo: dott. Gerardo Mastrandrea
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 2 FEBBRAIO 2017
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
135/353