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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -3
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
OPPOSIZIONE
AGLI A FI I
ESECUZIONE
Dott. ADELAIDE AMI NDOLA
- Presidente -
Dott. 1J1„1,\NA ARMANO
- Consigliere -
Dott. RAFFAELE FRASCA
- Consigliere -
Uel. 15 /10/20 16-- CC
- Consigliere -
R.G.N. 15253/2014
,2
Don: LINA RUBINO
Voi . Ull„NYPIN,ALU TANA 13ARRH., = Rel. (.ormigliere =
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 15253-2014 proposto da:
MARCHIONI GIOVANNI, MARCHIONI RITA MARIA, nella
qualità di eredi e successori del Sig. Giuseppe Maria Nlarchioni,
elettivamente domiciliati in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 49,
presso lo studio dell'avvocato CARLO CICALA, che li rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti Contro
AGENZIA DEI, DEMANIO in persona del legale rappresentante in
carica, MINISTERO DI-41,1,'ECONONIIA E DEI,LE FINANZE
80415740580, in persona del Nlinistro pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DI i PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA G
difende ope legis;
1)1U i 0 STATO che li rappresenta e
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- controricorrenti avverso la sentenza n. 24360/2013 del TRIBUNA!». di ROMA del
2/12/2013, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSITP1NA LUCIANA
BARRECA;
udito l'Avvocato Riccioni Alessandro (delega verbale) difensore dei
ricorrenti che insiste per l'accoglimento del ricorso.
Premesso in fatto.
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha
rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli
odierni ricorrenti avverso l'ordinanza resa dal giudice
dell'esecuzione per obblighi di fare, ai sensi dell'art. 612
cod. proc. civ., in data 23 giugno 2011.
Il ricorso è proposto con un motivo. L'Agenzia del
Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze si
difendono con controricorso.
2. Con l'unico motivo del ricorso è dedotta violazione
dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma I, n. 4
c.p.c.- difetto assoluto di motivazione — motivazione
meramente apparente.
I ricorrenti sostengono che la sentenza non recherebbe
alcun riferimento agli elementi dai quali il giudice ha tratto
il suo convincimento, in quanto avrebbe ripercorso i fatti
processuali senza esporre criticamente le ragioni della
conferma dell'ordinanza opposta, alla luce dei motivi di
impugnazione degli opponenti.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La motivazione non è apparente. Come osservano i
resistenti si tratta di motivazione per relationem. D'altronde
anche i ricorrenti riconoscono che il Tribunale si è
espressamente riportato all'ordinanza data dal giudice
dell'esecuzione nella fase sommaria dell'opposizione agli
«1.-
-
-
Ric. 2014 n. 15253 sez. M3 - ud. 15-09-2016
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atti, e lamentano che, così facendo, non avrebbe preso in
considerazione né il provvedimento impugnato (vale a dire
l'ordinanza ex art. 612 c.p.c.) né i motivi di opposizione.
L'assunto contiene in sé le ragioni della propria
confutazione: l'ordinanza che il giudice dell'esecuzione ha
dato nella fase introduttiva del giudizio di opposizione agli
atti è conseguenza proprio di siffatta opposizione e,
disattendendone i motivi, non ha fatto altro che escluderne
la fondatezza, così, per relationem, ha fatto la sentenza
impugnata. Poiché non si tratta di un accertamento in fatto,
ma della valutazione del rapporto tra il dictum del titolo
esecutivo e la sua attuazione nel caso concreto (tale infatti è
la doglianza di non aver ordinato la rimessione nel pristino
stato anche della cabina dell'ascensore oltre che del vano
corsa, nonché quella concernente l'asserita ininfluenza sul
giudicato della normativa sopravvenuta) la sentenza ben
avrebbe potuto essere censurata in diritto per entrambi i
profili.
Le censure investono invece il percorso logico-giuridico
seguito dal giudice di merito, che è fatto palese dal rinvio —
non solo, come sostenuto dai ricorrent,i all'ordinanza data
nella fase sommaria-, ma anche alla c.t.u. ed all'esito del
procedimento ex art. 612 c.p.c., come bene è messo in
evidenza nel controricorso.
Va condiviso il richiamo in questo effettuato sia al
precedente a Sezioni Unite n. 8053/14, sia alla
giurisprudenza che riconosce legittima la motivazione per
relationem.
Si propone perciò il rigetto del ricorso ».
La relazione è stata notificata come per legge.
Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il
Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.
La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le
ragioni esposte nella relazione.
Perciò il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo.
Ric. 2014 n. 15253 sez. M3 - ud. 15-09-2016
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida, in favore delle parti resistenti, nella somma di E 4.850,00, oltre spese
prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma l quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2016, nella camera di consiglio
della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di cassazione.
Il Presidente
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Ric. 2014 n.15253 sez. M3 - ud. 15-09-2016
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