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In prima linea per il tuo aggiornamento fiscale
Pubblicato il 01-11-2016 alle 18:40
Voluntary disclosure-bis con esonero dalla compilazione del quadro RW per
UNICO 2017
Il DL 193/2016 ha previsto la riapertura dei termini (con alcune modificazioni) della cd. “Voluntary disclosure”, la procedura di
collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare
gli investimenti (finanziari e/o patrimoniali) non dichiarati a quadro RW detenuti all’estero
ed i relativi redditi imponibili in Italia.
Potranno essere sanate le violazioni commesse fino al 30/09/2016; in particolare, sarà possibile:
aderire alla sanatoria entro il 31/07/2017
“integrare” le dichiarazioni presentate entro il 30/09/2017.
La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:
non abbia già presentato l’istanza nel 2015, anche per interposta persona
non sia stato destinatario di ispezioni/verifiche, accertamento o procedimenti penali.
Novità - Una novità introdotta dal DL 193/2016 è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell’esonero dalla
presentazione del quadro RW per le attività oggetto di collaborazione volontaria.
L’esonero, in particolare:
riguarda il periodo “2016” e la frazione d’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza
si verifica in presenza dei seguenti presupposti:
gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria sono suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni d’investimento non “armonizzati” per i quali l’IRPEF
è versata con l’aliquota massima, oltre alle addizionali
l’indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione;
a condizione che le stesse informazioni siano riportate nella relazione di accompagnamento
La tassazione forfettaria - Riguardo la procedura “internazionale” relativa alle attività finanziarie (sono esclusi gli investimenti
patrimoniali) pare confermata la possibilità di avvalersi della cd. “tassazione forfetaria”; in deroga alla determinazione
“analitica” dei redditi oggetto di sanatoria il contribuente:
se la media delle consistenze risultanti al 31/12 di ciascun anno
non eccede €. 2.000.000
può determinare il reddito estero optando per un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della
consistenza di fine anno su cui si sconta sempre l’aliquota del 27% (l’imposta complessiva diviene, dunque, pari a 1,35%).
Come indicato nella CM 10/2015:
l'applicazione del regime forfetario in luogo del regime ordinario va richiesta dal contribuente;
l'opzione, che si esercita barrando l'apposita casella nella richiesta di adesione alla procedura, è “vincolante” per tutti
i periodi d'imposta oggetto di collaborazione volontaria.
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Per verificare se viene superato limite di €. 2.000.000 occorre determinare la media aritmetica delle consistenze delle
attività finanziarie per le quali sono state commesse violazioni nella compilazione del quadro RW.
A tal fine vanno adottati i seguenti criteri:
l’investimento rileva secondo le regole applicabili ai fini della compilazione del quadro RW
va considerato il valore delle attività detenute al 31/12 di ogni anno (non rileva mai il possesso cessata in corso d’anno)
cointestatari: non va considerata la presunzione di ripartizione tra cointestatari.
La determinazione forfetaria dei rendimenti è applicabile in luogo di quella analitica unicamente per i redditi di capitale e i
redditi diversi prodotti dalle attività finanziarie.
Essa non è applicabile, invece, per i redditi:
non dichiarati, che sono serviti per acquistare le citate attività finanziarie
di “altra natura” prodotti dalle medesime attività, oltre che per quelli derivanti da attività diverse da quelle di natura
finanziaria, che conseguentemente dovranno essere determinati analiticamente. (es: redditi derivanti dalla
partecipazione in una “CFC”).
In caso di opzione per la determinazione forfetaria dei rendimenti delle attività finanziarie occorre:
evidenziare tutti i versamenti effettuati sul conto e spiegarne l'origine.
dimostrare che i prelevamenti non siano andati a costituire attività estere non dichiarate.
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