C.d.A Firenze 1243-2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA

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Transcript C.d.A Firenze 1243-2011 - TOSCANA LAVORO GIURISPRUDENZA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Raffaele Bazzoffi
Dott. Fausto Nisticò
Dott. Vincenzo Nuvoli
Presidente
Consigliere
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all’udienza del 22 novembre 2011 nella causa iscritta al n. 953 del
Ruolo generale dell’anno 2009
promossa da
con l’Avv.
appellante
contro Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.) con l’Avv. G. Quartararo
appellato
Svolgimento del processo
S. R. ha proposto appello avverso la sentenza n. 601 in data
19.5.2009 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del
lavoro, con la quale è stata respinta la domanda di condanna al
pagamento della rendita per malattia professionale nella misura del
25%.
L’INAIL si è costituito, chiedendo il rigetto del gravame.
Disposto il rinnovo della C.T.U. medico-legale, all’odierna
udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo, del
quale è stata data lettura.
Motivi della decisione
La C.T.U. medico-legale espletata nel presente grado di
giudizio (cfr. relazione dr.
P. R. depositata in data 6.10.2010),
all’esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori
criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli
esami clinici e dall’anamnesi di parte ricorrente), con motivazione
esente da vizi logici od argomentativi, ha concluso che parte
ricorrente è affetta da asbestosi di origine professionale, che ha
determinato postumi permanenti nella misura del
6% con
decorrenza dal febbraio 2005.
Le conclusioni peritali possono essere poste a base della
decisione, in quanto:

la C.T.U. medico-legale espletata in primo grado, pur avendo
accertata l’esposizione dell’appellante a fibre di asbesto, e la
loro
presenza
nelle
vie
respiratorie,
aveva
escluso
la
connessione con la broncopneumopatia da cui questi è
affetto;

la C.T.U. medico-legale rinnovata nella presenta fase,
tenendo in considerazioni gli elementi acquisiti (quadro
patologico
compatibile
con
asbestosi
di
grado
lieve,
cessazione da lungo tempo di altro fattore patogeno – fumo,
esposizione ad asbesto), ha invece formulato una valutazione
di ragionevole probabilità della sussistenza della malattia
professionale, con minimo danno funzionale;

tenuto conto della cessazione da lungo tempo di ulteriori
fattori patogeni, la valutazione probabilistica formulata dal
C.T.U. è pienamente attendibile;
2

per consolidata giurisprudenza, In tema di accertamento della
sussistenza di una malattia professionale non tabellata e del relativo nesso
di causalità (nella specie, esposizione al fumo passivo) - posto che la
prova, gravante sul lavoratore, deve essere valutata in termini di
ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in
presenza di un notevole grado di probabilità - il giudice può giungere al
giudizio di ragionevole probabilità sulla base della consulenza tecnica
d'ufficio che ritenga compatibile la malattia non tabellata con la "noxa"
professionale utilizzando, a tale scopo, anche dati epidemiologici, per
suffragare una qualificata probabilità desunta anche da altri elementi. In
tal caso, il dato epidemiologico (che di per sé attiene ad una diversa
finalità) può assumere un significato causale, tant'è che la mancata
utilizzazione di tale dato da parte del giudice, nonostante la richiesta della
difesa corroborata da precise deduzioni del consulente tecnico di parte, è
denunciabile per cassazione. (Cass. 10.2.2011 n. 3227); mentre In
materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia
professionale della patologia contratta trova applicazione il criterio
secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel
caso sussista un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta
positiva, non occorrendo una assoluta certezza, e ciò non a causa
dell'incompletezza delle prove fornite riguardo ad elementi strettamente
fattuali, ma per ragioni intrinseche alla variabilità e non completa
prevedibilità delle reazioni dei soggetti umani ai fattori potenzialmente
incidenti sul loro stato di salute e alla limitata possibilità di identificare
anche "ex post" quali siano stati i fattori causali che concretamente
abbiano operato, tanto più che, in applicazione dell'art. 41 cod. pen., va
riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito
alla produzione dell'evento, salvo il limite derivante dall'intervento di un
fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a
produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni.
(Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato
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la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale
della neoplasia polmonare, senza approfondire se l'esposizione ai fumi di
fonderia di fusione dell'acciaio, sprigionanti sostanze tossiche, avesse
avuto un ruolo concausale). (Cass. 19.1.2011 n. 1135).
La contestazione di parte appellante in ordine all’entità dei
postumi non è condivisibile, in quanto la relazione peritale,
richiamando i risultati degli esami clinici effettuati, ha precisato
che essi risultano compatibili con interstiziopatia asbestosica,
peraltro di lieve incidenza funzionale.
Alla stregua delle conclusioni peritali, in riforma della
sentenza di primo grado l’INAIL va condannato alla corresponsione
dell’indennizzo in capitale, ex art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38, nella
misura del 6%; sulle relative differenze arretrate competono
interessi legali (ex art. 16, VI co., L. 412/1991) con decorrenza dal
121° giorno dalla domanda amministrativa e dalle singole scadenze
a esso successive, fino al saldo.
Considerata la complessità e controvertibilità della fattispecie,
sono ravvisabili giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per la compensazione
per ½ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, e
l’INAIL va condannato al pagamento del residuo ½ , liquidato per
tale quota come da dispositivo, con distrazione a favore del
difensore, dichiaratosi antistatario; vanno poste a carico di parte
appellata le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di giudizio, liquidate
come in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione:
in accoglimento dell’appello proposto da S. R. avverso la sentenza
n. 601 in data 19.5.2009 del Tribunale di Firenze, in funzione di
giudice del lavoro, condanna l’INAIL al pagamento, a favore di parte
ricorrente, dell’indennizzo in capitale per inabilità permanente
nella misura del 6%, oltre interessi legali sui relativi arretrati con
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decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, e dalle
singole scadenze successive, fino al saldo;
compensa per ½ le spese processuali di entrambi i gradi di
giudizio, e condanna l’INAIL al pagamento, a favore di parte
ricorrente, del residuo ½, liquidato per tale quota in € 600,00 per
diritti, € 700,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP,
disponendone la distrazione a favore del difensore antistatario;
pone a carico dell’INAIL le spese di C.T.U. di entrambi i gradi di
giudizio, liquidate come in atti.
Firenze, 22 novembre 2011
Il Consigliere est.
(Dott. Vincenzo Nuvoli)
Il Presidente
(Dott. Raffaele Bazzoffi)
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