Il „bonus energia“

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Transcript Il „bonus energia“

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Natur, Landschaft und Raumentwicklung
Abteilung 28
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
Ripartizione 28
„Energiebonus“ / „bonus energia“ - 2014
Mercoledì, 6.08.2014
Fonte normativa a livello provinciale:
Art. 127 legge provinciale urbanistica n. 13/1997:
„(1) In attuazione della direttiva 2010/31/UE (…) del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2009/28/CE (…) sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere
progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato
tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta
provinciale, da emanarsi anche nel rispetto dei principi minimi di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici.
I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova
costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni importanti.
Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli
insiemi, se i requisiti di prestazione energetica sono in contrasto con le esigenze di
tutela della particolarità e dell’aspetto di questi edifici. .”
“(3) La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la
riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la
riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con
funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado.
Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e
dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli
insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema
infrastrutturale.
A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive
(…); ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa
agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente
esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data
possono essere ampliati nell’ambito di una riqualificazione energetica (…).
Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e
le direttive di applicazione.
Qualora nell’ambito dell’ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove
abitazioni, le stesse sono soggette all’obbligo di convenzionamento ai sensi
dell’articolo 79 .”
DGP 27.12.2013, n. 2012
(Direttive – Prestazione energetica
nell‘edilizia / modifica della
DGP 4.03.2013, n. 362)
- semplificazioni amministrative
- separazione parte tecnica e parte
urbanistica
Giugno 2014:
- conclusione del procedimento
di informazione UE riguardante
la modifica della delibera n.
362/2013
DGP 28.07.2014, n. ----(Direttive di applicazione –
parte urbanistica
Direttive di applicazione
riguardanti l‘ambito urbanistico
– sostituiscono il punto 11 della
DGP n. 362/2013
Tutte e due le delibere entrano in vigore il giorno successivo alla loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Nuova delibera: Direttive di applicazione – parte urbanistica
-
Disposizione di transizione: Le domande riguardanti interventi edilizi
presentate entro 30 giorni dopo la pubblicazione delle direttive di
applicazione possono essere ancora evase secondo le disposizioni finora
vigenti.
- La nuova disciplina si articola in
1) Disposizioni generali
2) Bonus per edifici nuovi
3) Bonus für edifici esistenti
4) Bonus in zone residenziali
5) Bonus per edifici esistenti adibiti ad abitazione in zone per
insediamenti produttivi
ad 1) DISPOSIZIONI GENERALI
-
Il „bonus energia“ può essere utilizzato un‘unica volta nell‘ambito di un
solo intervento di riqualoificazione energetica di un edificio.
-
Nel caso di complesso edilizio: una sola volta ad eccezione di unità
edilizie verticalmente separate, funzionalmente autonome, anche se
dotate di impianti comuni o di garage comuni.
-
Il bonus energia non è cumulabile con i diritti edificatori di cui agli artt.
108 (agriturismo) e 128/ter (affitto di camere e appart. per ferie) LUP. Nel
caso di maso chiuso si può usufruire del bonus energia un‘unica volta.
-
La cubatura aggiuntiva ottenuta grazie al bonus energia deve avere la
stessa destinazione d‘uso di quella ulizzata come base di calcolo. Se
compatibile con la destinazione della zona à ammissibile l‘utilizzo quale
abitazione. Nel caso di nuove unità abitative, le stesse sono soggette al
convenzionamento di cui all‘articolo Art. 79 LROG.
-
Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela del paesaggio e dei
beni culturali. Nel caso di edifici sottoposti alla tutela degli insiemi oppure
situati in zone di recupero va tenuto conto delle particolari caratteristiche
che hanno portato all‘adozione del vincolo di tutela ovvero di
destinazione.
ad 2) EDIFICI NUOVI
def.: „= un edificio avente qualsiasi destinazione d‘uso, costruito ex novo oppure
completamente demolito e ricostruito. In tal‘ultimo caso il presupposto per
usufruire del bonus energia è la presenza di una cubatura minima fuori terra di
300 m³ esistente dal 12.01.2005.
-
Standard Casaclima
entro il 31.12.2016
normale „nature“
entro il 31.12.2019
normale „nature“
B
A
minimo
15%
--------minimo
10%
20%
-------10%
ad 3) EDIFICI ESISTENTI
Def.: „= edificio legalmente esistente dal 12.01.2005 ovvero concessionato prima di
tale data. Presupposto per usufruire del bonus è l‘esistenza di una cubatura
minima di 300 m³ fuori terra, destinata già da tale data prevalente ad uso
abitativo.“
Non si può usufruire del bonus energia nelle zone individuate come „bosco“,
„verde alpino“, „zona produttiva con particolare destinazione“ o „zona per
insediamenti produttivi“ (salvo quanto previsto per tale ultima zona al punto 5).
Qualora attraverso l‘intervento edilizio si ottenga un miglioramento dell‘efficienza
energetica complessiva dell‘intero edificio da una classe CasaClima inferiore ad
almeno classe CasaClima C ovvero si raggiunga i pressupposti per la
certificazione R: Bonus= 20% della cubatura esistente con destinazione
„abitazione“ ovvero „abitazione convenzionata“, in ogni caso, però, 200 m³;
nel verde alpino al massimo 200 m³.
ad 3) EDIFICI ESISTENTI
Demolizione di più del 50% della cubatura esistente: Si applica soltanto il bonus
secondo la disciplina vigente per edifici nuovi.
L‘altezza massima ammissibile prevista dallo strumento di pianificazione vigente
può essere superata fino ad 1 metro.
Nel caso di recupero ad uso abitativo di sottotetti legalmente esistenti non
abitabili, questi ultimi possono essere alzati nella misura assolutamente
necessaria per raggiungere l‘abitabilità, anche se in tal modo si supera la misura
del bonus energia. La cubatura aggiuntiva può essere utilizzata solamente per il
sottotetto; è ammissibile superare l‘altezza massima prevista dallo strumento di
pianificazione fino ad 1 metro.
ad 4) in ZONE RESIDENZIALI
Nelle zone residenziali A, B e C la cubatura esistente con la destinazione d‘uso
- attività terziaria (eccettuato il commercio)
- commercio al dettaglio
è parificata alla cubatura con destinazione „abitazione“.
Il Comune può individuare aree, nelle quali non sia ammesso o sia ammesso
solo in parte il superamento dell‘altezza massima consentita dallo strumento di
pianificazione ovvero l‘aumento di cubatura.
Il Comune può prevedere che nelle zone residenziali A, B e C, anche in assenza
di piano di attuazione, l‘altezza massima ammissibile prevista dagli strumenti di
pianificazione possa essere superata fino a 3 metri.
ad 5) in ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Ricorrendo i presupposti di cui al punto n. 3, nelle zone per insediamenti
produttivi per edifici esistenti adibiti ad abitazione trova applicazione la disciplina
del bonus energia ivi prevista. Questa norma non si applica ad alloggi di servizio.