Allegato 07055_delibera_41_2014

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A.T.E.R.P.
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della provincia di
CROTONE
(Ente Pubblico ex L.R. 30 agosto 1996 n° 27)
*****
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 41
in data 07.03.2014
OGGETTO: Cessione unità immobiliari ex Cooperativa “ La Unitaria”. FACCIOLO GIUSEPPE
Il Dirigente Amministrativo esprime parere favorevole in ordine alla legittimità , alla regolarità
amministrativa e contabile , f.to De Lorenzo
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO:
- che con decreto del G.E. del Tribunale di Crotone del 27/01/92, a conclusione della
procedura esecutiva n. 38/85 RGE del Tribunale di Crotone, promossa dalla
Ca.Ri.P.Lo. contro la società Cooperativa “La Unitaria” S.r.l., avente ad oggetto
pignoramento immobiliare in forza di titolo esecutivo rappresentato da contratto di
mutuo ipotecario (n. 203053, stipulato in data 30/04/80 in Roma, per Notar
Simonetta Nelli Petrone, tra la Ca.Ri.P.Lo. – Credito Fondiario e la Cooperativa “La
Unitaria”), fu disposto, ai sensi dell’art. 3 L. 08/08/ 77 n. 531, il trasferimento di
proprietà in favore dello IACP di Catanzaro di quattro fabbricati di un complesso
edilizio posto in Crotone, 2° comprensorio PEEP, distinti con lettere I, N, Q, R, con
contestualmente accollo al suddetto IACP della residua quota del mutuo per
£.
454.122.141, da ammortizzare in 49 semestralità a partire da quella scadente il
31/12/1991;
- che da parte dello IACP di Catanzaro non si provvide ad alcun pagamento delle rate
di mutuo oggetto di accollo giudiziale a suo carico;
- che, con la L.
Reg. Calabria 30/08/96 n. 27, lo IACP di Catanzaro veniva
trasformato in ATERP di Catanzaro e venivano altresì istituite ex novo le ATERP di
Crotone e Vibo Valentia, stabilendosi il subentro di diritto delle suddette aziende nei
rapporti giuridici e patrimoniali già facenti capo allo IACP di Catanzaro in ragione dei
rispettivi ambiti territoriali di competenza;
- che, dunque, gli immobili trasferiti in proprietà allo IACP di Catanzaro con il
richiamato decreto giudiziale del 27/01/92 appartengono all’ATERP di Crotone,
rientrando di diritto nel patrimonio immobiliare di sua spettanza in ragione della loro
ubicazione territoriale;
- che, del pari, in virtù della situazione di trapasso istituzionale dallo IACP di
Catanzaro all’ ATERP di Crotone, limitatamente all’ambito territoriale di pertinenza,
l’ATERP di Crotone deve ritenersi subentrata nel rapporto obbligatorio scaturente
dalla prescrizione giudiziale di accollo delle residue quote di mutuo di cui al decreto
del G.E. del 27/01/92;
- che in forza de suddetto titolo giudiziale esecutivo, notificato all’ATERP di Crotone in
data 12/06/06, è stato intimato a questa azienda atto di precetto, notificato in data
20/10/06, da parte della Italfondiario S.p.a , nella qualità di procuratore di Banca
Intesa S.p.a. subentrata per effetto di fusione ed incorporazione alla Ca.Ri.P.Lo. –
Cassa di Risparmio
delle Province Lombarde
S.p.a., con cui su è intimato il
pagamento della somma complessiva di € 702.370,54, per sorte capitale ed
interressi, oltre spese legali ed ulteriori interessi e somme occorrende sino al
soddisfo;
- che, l’Italfondiario Spa, con atto di pignoramento notificato in data 12/01/07 aveva
peraltro proceduto a sottoporre ad esecuzione forzata i quattro fabbricati del
complesso edilizio, edificato su area concessa in diritto di superficie, posto in
Crotone 2° comprensorio PEEP , distinti con le lettere “I”, “N”, “Q” ed “R”, censiti al
N.C.E.U. del Comune di Crotone al foglio 44, particella 240 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8; particella 254 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; fabbricati su di cui peraltro risultava
iscritta garanzia ipotecaria in favore di Banca Intesa Spa;
CONSIDERATO
-
che, per legge, le uniche entrate patrimoniali di cui dispongono le ATERP sono
rappresentate da riscossione di canoni, proventi di alienazioni e finanziamenti
pubblici a destinazione vincolata e che le stesse devono essere necessariamente
impegnate per la realizzazione delle opere, dei programmi e degli scopi specifici
dell’azienda;
-
che, pertanto, avuto riguardo ai vincoli istituzionali di destinazione delle suddette
entrate patrimoniali, sarebbe stato ben difficile che l’ATERP di Crotone potesse far
fronte con esse alla situazione debitoria nei confronti della Italfondiario Spa, così
come venutasi ad accumulare nel tempo pregresso alla sua stessa nascita e per
responsabilità ad essa non imputabili;
-
che essendo gli immobili in questione occupati dagli ex soci cooperativisti de “la
Unitaria”, in ragione dell’espressa esclusione dell’applicata L. 1035/72 stabilita dall’
art. 3 l. 513/77 già nel 2009 era pervenuta a questo ente a firma dell’ Avv. Attilio
Scola e dell’avv. Medici nell’interesse degli occupanti delle unità immobiliari, una
proposta con cui si rappresenta la volontà di addivenire alla regolarizzazione della
loro posizione e si manifesta disponibilità ad una quanto più sollecita definizione
della loro posizione anche in prospettiva di un eventuale acquisto della proprietà;
-
che a seguito della stessa proposta l’azienda provvedeva, per le sopra indicate unità
immobiliari, alla regolarizzazione del rapporto locativo e, al fine di trovare una
soluzione alla complessa questione con propria delibera 198/2009, in applicazione
alle disposizioni di cui alla legge 560/93 e alla legge regionale nella riapertura del
piano di vendita degli alloggi provvedeva ad inserire nel nuovo piano di vendita
proprio le unità immobiliari di che trattasi;
-
che, susseguentemente a quanto sopra si inoltrava una proposta nei confronti
dell’Italfondiario finalizzata al raggiungimento di accordo transitivo e consistente nel
pagamento della somma di euro 700.000,00 per sorte capitale e euro 63.090,00 per
spese legali a saldo e stralcio del debito, con cancellazione dell’iscrizione ipotecaria
sugli immobili, rinuncia all’esecuzione in corso ed estinzione di ogni giudizio allo
stato pendente;
-
che tale proposta veniva accolta ed accettata dall’istituto creditore;
-
che per la stessa proposta e complessa transazione e soluzione del problema
UNITARIA veniva informata la Regione Calabria quale ente controllore e che la
stessa giunta Regionale provvedeva ad avallare ed autorizzare l’intera operazione
attraverso la delibera di GR n 799/2010 approvando la deliberazione programmatica
dell’ATERP di crotone adottata con propria delibera n. 315/2010
-
CONSIDERATO ALTRESI’
-
che gli alloggi di cui alle premesse sono pervenuti per via giudiziale e con accollo
delle passività insistenti sugli stessi e, pertanto, sfuggono alla legislazione attinente
alla costruzione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
-
che, dunque, è possibile la cessione della proprietà dei detti alloggi in regime di
libero mercato e senza il rispetto dei vincoli di cui alla L. 560/93 e che in relazione
alla peculiarità del caso, ricorrono, in definitiva, esigenze di carattere straordinario
che renderebbero opportuna la predetta dismissione patrimoniale;
-
che, pertanto, si è provveduto ad accordarsi con gli “occupanti degli alloggi” per una
vendita delle unità immobiliari il cui prezzo di cessione sarebbe stato pari al totale
dell’ importo dovuto per l’estinzione del debito verso l’Italfondiario e che si sarebbe
proposto in euro 700.000,00,
oltre alla totalità delle spese legali sostenute
dall’Azienda per l’intera operazione e pari a euro 203.248,87,
ripartendo così la
somma tra le unità immobiliari oggetto di azione esecutiva secondo il criterio della
grandezza in riferimento al capitale e fisso per le spese legali;
-
che l’Azienda ha provveduto a pagare all’italfondiario l’intero importo della
transazione pari a 763.090,00 con vari mandati e che, pertanto, a seguito di tale
pagamento l’Istituto ha ad oggi provveduto a rinunciare all’azione esecutiva, per le
32 unità immobiliari, provvedendo altresi’ a cancellare attraverso atto per notaio
Garroni Silvio in Roma la propria ipoteca, sulle unità immobiliari che pertanto
restano libere da qualsiasi gravame;
-
che già con delibera 152 del 27/07/2012 e successivo atto per notaio Scortaghiandi
l’Azienda ha proceduto a trasferire in proprietà le prime 12 unità immobiliari;
-
Che,
a seguito dell’avvenuta cancellazione l’azienda ha provveduto a ripartire
l’importo già pagato all’italfondiario oltre le ulteriori spese legali affrontate nel
seguente modo:
Per sorte capitale 350.000,00 per spese legali 130.659,94 così distribuite:
1) foglio p.lla
sub
detentore
quota
quota
capitale
spese legali
44
240
1
omissis
20.315,00
9.956,85
44
240
3
omissis
20.315,00
9.909,55
44
240
4
omissis
20.315,00
10.479,71
44
240
6
omissis
23.900,00
10.479,71
44
240
7
omissis
23.900,00
10.479,71
44
240
8
omissis
21.865,00
8.426,42
44
243
1
omissis
20.315,00
9.880,56
44
243
2
omissis
20.315,00
10.479,71
44
243
4
omissis
20.315,00
10.479,71
44
244
1
omissis
20.315,00
10.479,71
44
244
2
omissis
20.315,00
10.479,71
44
244
3
omissis
20.315,00
10.266,85
44
244
5
omissis
23.900,00
10.266,85
44
245
5
omissis
23.900,00
10.479,71
44
245
6
omissis
23.900,00
10.479,71
44
245
7
omissis
23.900,00
10.199,83
TENUTO CONTO
-
Che a seguito della cancellazione ipotecaria, alcuni degli
aventi diritto hanno
provveduto a corrispondere all’Azienda quanto da loro dovuto in seguito dei citati
accordi attraverso pagamenti che sono stati regolarmente accreditati e reversalizzati
dall’ATERP che ne rilascia quietanza ed esattamente:
-
DETENTORE
DOVUTO
PAGATO
RESIDUO
-
Omissis
34.379,71
23.390,00
10.989,71
-
Visto l’atto di accettazione del prezzo di cessione sottoscritto dal Sig. omissis e della
volontà del medesimo a voler pagare il residuo prezzo pari a euro 10.989,71 in
forma rateale per così come previsto dalla legge 560/93
Tanto premesso e considerato:
su proposta del direttore amministrativo che ha espresso il parere di regolarità
contabile ed amministrativa;
DELIBERA
1) Di cedere in proprietà superficiaria la nuda proprietà, ai sensi e per gli effetti della
legge 560/93 e succ. modifiche e di cui al piano di vendita per come integrato con
delibera n. 198/2009 al Sig. omissis nato a Crotone il 15/04/1942 – CF- omissis
quale assegnatario originario di quota della Coop Unitaria, quale avente titolo per
l’acquisto per come risulta dagli atti in possesso di questo Ente,
L’unità
immobiliare ubicata nel Comune di Crotone individuata al NCEU al foglio 44
particella 245 sub 6, per il prezzo netto di cessione pari a 23.900,00 iva esente
legge 248/2006 oltre a
spese legali ed amministrative rimborsate dalla parte
acquirente in euro 10.479,71 prezzo
già stato pagato da parte acquirente per
l’importo di euro 23.390,00 il residuo prezzo di cessione, pari a 10.989,71 in 60
rate mensili anticipate, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, con decorrenza
dal mese successivo a quello di stipula dell’atto notarile con addizione degli
interessi, nella misura legale a scalare, quantificati nel piano di ammortamento;
2) Di autorizzare il trasferimento in proprietà mediante atto pubblico da stipulare
presso un Notaio di fiducia designato da parte acquirente, con iscrizione ipotecaria
a garanzia della parte del prezzo dilazionato, aumentato degli interessi legali
sull’importo di euro 10.989,71.
3) Di trasmettere la presente delibera all’ufficio Ragioneria per le fatturazioni
consequenziali;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to PASQUALE SENATORE