Tesoreria - Dipartimento di Giurisprudenza
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TESORERIA
Servizi di Tesoreria e Cassa
PREMESSA
ASSEGNAZIONI ED ASSUNZIONI DEL SERVIZIO
MANDATI
REVERSALI
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CHIUSURA ESERCIZIO
FINANZIARIO
Introduzione
Servizio di Tesoreria
Servizio di Cassa
Il Sistema di Tesoreria Unico
Il Sistema per gli Enti in Tabella A
Il Sistema per gli Enti in Tabella B
Il Sistema della Tesoreria Unica Mista
Introduzione
Gli Enti pubblici per il maneggio di denaro devono avvalersi,
secondo legge, di un tesoriere o cassiere. I servizi di Tesoreria e
Cassa, quindi, hanno per oggetto il complesso delle operazioni
relative alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia
dei titoli e valori ed agli adempimenti previsti dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti dell’Ente nonché dalla convenzione di
tesoreria/cassa. Il servizio viene affidato a soggetti in possesso di
determinati requisiti o abilitati per legge, allo scopo di tener
distinta, nell’ambito dell’Amministrazione Pubblica, la fase
dell’azione politica ed amministrativa da quella riguardante la
gestione del denaro.
Il Servizio di Tesoreria
Il servizio di Tesoreria interessa l’intero movimento della
gestione finanziaria dell’Ente (ovvero viene a comprendere
tutte le operazioni di riscossione e di pagamento nonché di
custodia ed amministrazione di titoli e valori). Pertanto, non
possono esservi operazioni finanziarie al di fuori del servizio
di tesoreria. Lo strumento operativo e di manovra del
Tesoriere è costituito dal Bilancio Finanziario di Previsione
dell’Ente, che precisa i limiti entro cui si devono eseguire i
pagamenti e le riscossioni, nell’ambito di ciascun
capitolo/intervento/risorsa di spesa o di entrata. Al tesoriere
non incombe il controllo di merito, bensì unicamente l’obbligo
del sindacato formale sugli atti (bilancio, mandati, reversali,
deliberazioni,…) in forza dei quali è chiamato ad operare. Al
Tesoriere competono infine, oltre a periodiche Verifiche di
Cassa, la redazione e la resa del Conto Consuntivo al termine
di ciascun esercizio finanziario.
Il Servizio di Cassa
Non dovendo operare nell’ambito del bilancio di previsione, il Cassiere limita la
sua attività esclusivamente al sindacato formale delle regolarità degli
ordinativi di riscossione (reversali) e di pagamento (mandati) che è chiamato
ad eseguire nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa dell’Ente. Il Cassiere è
il soggetto addetto alla cassa, intendendosi come tale l’ufficio consegnatario
del denaro, titoli e valori, nella cui competenza rientrano i pagamenti e le
riscossioni di denaro e in genere il maneggio dei valori stessi. Rende conto
dell’operato all’Ente con periodiche verifiche di cassa in aggiunta al “Giornale
di Cassa” prodotto al verificarsi di movimenti finanziari. A chiusura esercizio è
tenuto ad effettuare una “Situazione Contabile Generale” da cui viene
rilevato il fondo di cassa a fine esercizio.
Si distinguono vari tipi di enti nello svolgimento dei servizi di tesoreria o di cassa,
tra cui:
ENTI pubblici assoggettati sulla tesoreria unica: fra questi assumono
rilevanza le entità preposte alla gestione della sanità pubblica come aziende
sanitarie e ospedaliere.
ENTI pubblici assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica mista
ENTI pubblici che hanno il divieto di detenere presso aziende di credito,
disponibilità liquide di ammontare superiore al 3% delle entrati di bilancio.
ENTI pubblici diversi dai predetti
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ENTI MORALI.
Il Sistema di Tesoreria Unica
La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito
il Sistema della Tesoreria Unica per alcuni
Enti ed Organismi pubblici individuati nelle
tabelle A e B allegate al provvedimento
legislativo stesso. Le tabelle allegate alla
legge suddetta distinguono gli enti che non
possono detenere giacenza presso il Sistema
Bancario (tabella A) e quelli per cui le
disponibilità detenute presso il Sistema
Bancario non possono superare attualmente
il 3% delle entrate previste nell’ultimo
bilancio approvato.
Il Sistema per gli Enti in Tabella A-B
Il Sistema per gli Enti in Tabella A
(All. Enti Tabella A)
L’art. 1 della legge prevede infatti che i tesorieri/cassieri degli Enti e degli Organismi
pubblici di cui alla tabella A, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli
enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere
sulle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello
Stato.
Le contabilità speciali sono così ripartite:
Contabilità speciali fruttifere cui affluiscono le entrate proprie degli enti,
costituite da introiti tributari ed extra – tributari, per vendita di beni e servizi,
sovraccanoni ed indennizzi, o da altri introiti dal settore privato;
Contabilità speciali infruttifere cui affluiscono tutte le altre entrate,
compreso quanto proveniente dal bilancio dello Stato.
Il Tesoriere/Cassiere esegue come di consueto le riscossioni ed i pagamenti; il saldo
giornaliero di tali operazioni viene accreditato o addebitato sulla Contabilità
speciale dell’Ente entro il terzo giorno lavorativo successivo.
Il Sistema per gli Enti in Tabella B
(All. Enti Tabella B)
Gli enti compresi nella Tabella B non possono detenere giacenze presso il sistema
bancario superiori – attualmente- al limite massimo del 3% dell’ammontare delle
entrate previste dal bilancio di competenza dell’Ente. E’ l’Ente che comunica
l’importo del limite a cui il Tesoriere/Cassiere deve attenersi. Le disponibilità
eccedenti il suddetto limite devono essere versate, entro il terzo giorno lavorativo
successivo, sulla contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale
dello Stato.
Il Sistema della Tesoreria Unica
Mista
Il Sistema della Tesoreria Unica Mista è stato introdotto dal
D.Lgs. 279 del 1997. Tale sistema prevede il versamento nelle
contabilità speciali infruttifere accese presso le Sezioni di
Tesoreria Provinciale dello Stato delle sole entrate costituite
dalle assegnazioni, dai contributi e da quanto altro
proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello
Stato. Le altre entrate, costituite essenzialmente dalle entrate
proprie degli Enti, affluiscono invece presso il Tesoriere e
devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Tale
sistema, in cui rientrano essenzialmente le Regioni, le
Province ed i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti, presenta quindi come caratteristica la coesistenza del
sistema bancario e delle contabilità speciali.
ASSEGNAZIONI ED ASSUNZIONI
DEL SERVIZIO
Procedure di Aggiudicazione.
Valutazione economica e gestionale del servizio.
Deliberazioni degli Enti per il Conferimento del Servizio.
Contenuto della Convenzione.
Bilancio e Residui.
Affidamenti ed anticipazioni.
Assunzione dei servizi di Tesoreria e Cassa.
1) Iter Istruttorio:
- Assunzione dei Servizi.
- Valutazione da parte della Banca.
- Esame delle proposte e delibera da parte dell’Ente.
- Stipula della convenzione.
2) Iter Operativo:
- Attivazione del Servizio.
Procedure di Aggiudicazione
Iter Istruttorio
Assunzione dei Servizi
L’acquisizione dei servizi di tesoreria e cassa avviene mediante la partecipazione della Banca a procedure ad
evidenza pubblica indette dagli Enti. (All.1 – Procedure di Aggiudicazione)
Valutazione da parte della Banca
La Banca provvede ad una valutazione economica e gestionale del servizio attraverso diversi processi.
(All.2 – Valutazione Economica)
Se la valutazione è positiva la Filiale della Banca provvederà a redigere l’offerta e fornire tutta la
documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara. La documentazione in discorso
dovrà, naturalmente, essere predisposta seguendo quanto richiesto dall’Ente nel bando di gara.
Esame delle proposte e delibera da parte dell’Ente
A sua volta l’Ente, ricevute tutte le offerte, procede ad una valutazione delle stesse.
A conclusione dell’esame l’Ente assegna il servizio con una delibera assunta dall’Organo competente a norma
dello Statuto o dell’eventuale regolamento di contabilità. (All.3 – Deliberazioni degli Enti)
Stipula della convenzione
Si provvederà, quindi successivamente, alla stipula della convenzione (All.4 – Contenuto della
Convenzione) del servizio di tesoreria/cassa che disciplina il complesso delle operazioni inerenti la gestione
finanziaria dell’Ente e rappresenta lo strumento di gestione dei rapporti tra lo stesso Ente e il
Tesoriere/Cassiere.
La stipulazione della convenzione può avvenire per:
Forma pubblica, con atto notarile;
Forma pubblica amministrativa, in cui l’ufficiale rogante è un funzionario abilitato dalla legge e designato
dall’amministrazione, come per gli enti locali dove è il segretario comunale o provinciale che può rogare gli atti
in cui l’ente locale è parte;
Scrittura privata.
Procedure di Aggiudicazione
Iter Operativo
Attivazione del Servizio
Non appena ricevuta la formalizzazione dell’assegnazione del servizio, l’Addetto
alla gestione del servizio di tesoreria/cassa dovrà provvedere a:
censire in anagrafe l’Ente;
aprire un conto corrente a nome dell’Ente;
inserire le condizioni previste dalla convenzione stipulata con l’Ente;
collegare lo stesso ai conti correnti bancari e/o alle contabilità speciali aperti
presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
acquisire ed inserire in procedura Tesoreria le voci del Bilancio di Previsione
Finanziario approvato dall’Ente; (All. 5 – Bilancio e residui)
registrare il Fondo/Deficit iniziale di cassa ricevuto dalla banca
Tesoriere/Cassiere cessante;
inserire, ove previsto e secondo la normativa vigente per l’ordinaria richiesta
di credito, una anticipazione di cassa. (All. 6 – Anticipazioni e Affidamenti)
MANDATI
Mandato di pagamento.
Esecuzione dei pagamenti.
Pagamenti vari.
Tipologia dei mandati.
Regolarità dei mandati.
Elementi essenziali per la regolarità.
Ulteriori elementi per la regolarità in caso dei Servizi di Tesoreria.
Modalità agevolative di pagamento dei mandati.
Pagamenti con scadenza.
a) Pagamento di Stipendi.
b) Pagamento di Contributi Previdenziali INPDAP.
c) Pagamento dei Contributi INPS.
d) Pagamento IRPEF e relative addizionali regionali, comunali e provinciali ed
IRAP.
e) Pagamento dell’IVA.
f) Rate di Ammortamento Mutui.
Mandato di pagamento
Le fasi del processo contabile in cui si articola la gestione della spesa
da parte degli Enti sono le seguenti:
Impegno:;
Liquidazione:
Ordinazione:
Pagamento:
(All. 1 “mandati”)
L’atto che contiene l’ordinazione è detto Mandato di Pagamento.
Il mandato può essere:
singolo;
collettivo, multiplo o cumulativo
di anticipazione:
d’ufficio
(All. 2”mandati”)
Il Tesoriere/Cassiere, deve procedere al pagamento di una qualsiasi spesa in base a regolari
mandati emessi dall’Ente ordinante, e che li stessi siano conformi alle disposizioni di legge.
Il Tesoriere non ha peraltro l’obbligo di accertarsi della legittimità della causale di pagamento o
della regolarità delle deliberazioni, né di pretendere dall’Amministrazione la giustificazione della
spesa. Sul medesimo incombe, invece, l’onere di accertare, prima di pagare sulle partite di giro
(spese effettuate per conto terzi che rappresentano un debito e un credito per l’Ente), che
risulti dal bilancio o dal conto il regolare carico della partita stessa.
Per poter far ciò si procede ad una attenta verifica della regolarità dei mandati.
Esame dei mandati di pagamento
L’ esame dei mandati, quindi, deve riguardare:
La regolarità formale, ovvero che:
– il mandato contenga tutti gli elementi essenziali; (All. 3 ”mandati”)
– non sia emesso in capo agli Amministratori degli Enti tranne che, ovviamente, per il
pagamento delle competenze loro spettanti;
– non pervenga già quietanzato dai creditori;
– non contenga abrasioni, cancellature, correzioni o, in caso ne contenga, ne sia dato atto
dalle stesse persone abilitate alla sottoscrizione del mandato.
La capienza del relativo stanziamento in bilancio (solo per i servizi di tesoreria) da
verificare per le spese sia nel caso in cui il tesoriere proceda alla redazione del conto
finanziario, sia nel caso in cui non vi provveda, ma sottoscriva il conto redatto dall’Ente, in
quanto le previsioni di spesa per residui e competenza di ciascun capitolo costituiscono vincolo,
per il Tesoriere, mentre quella in termini di cassa si pone come limite massimo all’autorizzazione
dei pagamenti.
I mandati devono essere trasmessi al Tesoriere/Cassiere con apposita distinta di
accompagnamento in doppio originale a cura dell’Amministrazione ordinante.
La distinta, numerata progressivamente, datata e firmata, deve avere, in calce, l’importo totale
dei mandati elencati, il totale elenchi precedenti e il totale complessivo di quelli emessi fino a
quella data.
(All. 4 ”mandati”)
Una copia del modulo va restituita all’Ente mentre l’originale va trattenuta dalla Filiale
(Tesoriere/Cassiere) per formare il “Registro dei Mandati”.
Il registro ha la finalità di facilitare il controllo del regolare ricevimento dei mandati in ordine
progressivo e cronologico ed ottenere – con il riporto del totale progressivo dei mandati presi in
consegna in precedenza – il totale dei mandati caricati dall’inizio dell’esercizio finanziario
Esecuzione dei pagamenti
Con la dizione pagamento si intende la materiale esecuzione degli
ordinativi (MANDATI) nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Ente.
Il Tesoriere/Cassiere ha diritto di pretendere firma di quietanza
da apporre in sua presenza sul mandato di pagamento ovvero
su un documento separato che riporta tutti gli elementi
identificativi del pagamento, dell’ordinativo e del beneficiario. La
primaria modalità di pagamento è quella eseguita per contanti
presso gli sportelli del Tesoriere. Se il beneficiario è una persona
fisica l’addetto di Cassa ne accerta l’identità, ne raccoglie la firma
per quietanza e consegna l’importo dovuto al creditore. Nel caso
di pagamento a persone giuridiche, la firma di quietanza sarà
posta esclusivamente dal rappresentante legalmente facoltizzato.
Oltre il pagamento diretto nelle mani del creditore, contro rilascio
di quietanza, la norma consente il ricorso ad altre modalità di
pagamento che vengono definite agevolative. (All. 5
“mandati”)
PAGAMENTI VARI
Pagamenti a favore di ENTI PUBBLICI
Il pagamento di mandati disposti a favore di Enti Pubblici può essere
eseguito con una delle seguenti modalità:
con operazioni di giro-fondi
con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente beneficiario,
se espressamente indicato sul mandato
con pagamento diretto al Tesoriere o al Cassiere dell'Ente.
Pagamenti con scadenza fissa e pagamenti obbligatori
Nel corso dell'esercizio gli Enti possono ordinare anche pagamenti che, per
loro natura, presentano termini di scadenza fissi o perentori che devono
essere indicati sugli ordinativi di pagamento.
Tra i principali evidenziamo:
stipendi;
contributi INPS;
contributi INPDAP;
IRPEF ed IRAP;
Rate di ammortamento mutui (All. 6 “Mandati”)
REVERSALI
Reversale di incasso.
Esecuzione delle riscossioni.
Riscossioni presso la sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
Riscossioni con prelevamento da conto corrente postale
intestato all’Ente.
Restituzione delle reversali riscosse e non.
Processo contabile per la reversale d’incasso.
Elementi essenziali per la regolarità della reversale.
Ulteriori Elementi per la Regolarità in caso di Servizi di
Tesoreria.
Quietanza di riscossione.
Reversale di incasso
Le fasi del processo contabile in cui si articola la gestione delle entrate da parte degli Enti
sono le seguenti:
Accertamento:;
Riscossione:;
Versamento:
(All. 1 ”reversali”)
La reversale d’incasso (ordine di riscossione) è il documento con il quale l’Ente ordina al
Tesoriere/Cassiere di riscuotere le entrate.
Le reversali possono essere:
Singole se relative ad un unico debitore;
Cumulative (c.d. ruoli) se riferite a più debitori.
Naturalmente, anche, l’ordinativo d’incasso (reversale), per essere valido, deve riportare le firme
delle persone autorizzate a sottoscriverlo in base alle norme statutarie/regolamentari e a quelle
previste dalla convezione regolante il servizio, nonché contenere tutti gli elementi essenziali previsti.
(All. 2 ”reversali”)
Le reversali non devono recare cancellature, abrasioni e correzioni.
Eventuali correzioni, apportate dall’Ente alle reversali, devono essere visibili e convalidate dalle firme
delle stesse persone abilitate a sottoscrivere le reversali.
Le reversali, inoltre, devono essere trasmesse al Tesoriere/Cassiere con apposita distinta di
accompagnamento in doppio esemplare con annotazione dei totali progressivi. (All. 3 ”reversali)
La distinta numerata progressivamente da inizio esercizio, datata e firmata, deve avere in calce
l’importo totale delle reversali elencate, il totale elenchi precedenti e l’ammontare delle riversali
emesse fino a quel momento.
Copia della distinta deve essere restituita all’Ente, datata e sottoscritta in segno di ricevuta, dopo aver
controllato che il totale delle reversali corrisponda a quello della relativa distinta di presentazione.
L’originale resta alla Filiale che gestisce il servizio di Tesoreria/Cassa, per formare il cosiddetto
“Registro delle Reversali”.
Il registro consente di seguire il regolare ricevimento delle reversali d’incasso e quindi di rilevare
prontamente qualsiasi anomalia.
Esecuzione delle riscossioni
A fronte di ogni versamento ricevuto, a prescindere dalla causale, il
Tesoriere/Cassiere deve rilasciare apposita bolletta/quietanza, in ordine
progressivo e cronologico, che ha valore liberatorio per il debitore
dell’Ente che ha effettuato il versamento.
Il Tesoriere/Cassiere, introitate le somme, le accredita sul conto dell’Ente
e compila regolare quietanza.
(All. 4 ”reversali”)
La primaria modalità di riscossione è rappresentata dall’operazione in
contanti presso gli sportelli del Tesoriere/Cassiere. In tal caso le fasi
dell’entrata di riscossione e versamento vengono a coincidere.
La legge finanziaria per il 2005 (LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 comma
80), modificando il Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs.267/2000), ha
sancito che la riscossione delle entrate possa essere effettuata, oltre che
per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte
dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari. Le somme
rivenienti dai predetti incassi sono versati alle casse dell’Ente non appena
si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati, e
comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria. Gli
incassi effettuati dal Tesoriere/Cassiere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore.
Riscossioni presso la sezione di tesoreria
provinciale dello Stato
Le somme erogabili dalla Banca d'Italia per conto
dello Stato o delle relative Amministrazioni a
favore di Enti Pubblici sono pagate dalla sezione
di tesoreria provinciale dello Stato competente per
territorio, di norma con versamento:
sulla contabilità speciale, se questi è soggetto al
regime di tesoreria unica o unica mista
sul conto corrente postale che ogni Ente ha
obbligatoriamente acceso per il servizio di
tesoreria o di cassa, se non in regime di tesoreria
unica.
Riscossioni con prelevamento da conto
corrente postale intestato all’Ente
La normativa che regola l’attività degli Enti pubblici prevede che gli Enti
possano avvalersi di conti correnti postali per la gestione degli incassi,
soprattutto allo scopo di facilitare il pagamento da parte del pubblico. I
conti correnti postali devono essere intestati all’Ente con la dizione “servizio
di tesoreria” e l’eventuale indicazione dello specifico servizio di riscossione
a cui il conto è dedicato, ma la facoltà di disporre operazioni di
prelevamento compete esclusivamente al Tesoriere/Cassiere .L’apertura
del C/C Postale avviene su richiesta dell’Ente, a firma del legale
rappresentante, per il tramite del Tesoriere/Cassiere. Sullo specimen di
firme, deve essere indicata la persona che è abilitata a rappresentare la
filiale in veste di Tesoriere o Cassiere (di solito il Direttore o il suo Vice).
Le somme che affluiscono sul conto corrente postale sono periodicamente
prelevate dal Tesoriere/Cassiere su disposizione dell’Ente che emette
l’ordinativo di riscossione (reversale), allegando copia del relativo Estratto
Conto, onde far verificare allo stesso Tesoriere Cassiere la consistenza dei
fondi esistenti.
Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno
postale a proprio favore ed accredita, con la valuta concordata, l’importo
corrispondente sul conto di tesoreria.
Restituzione delle Reversali riscosse e non
Le reversali riscosse devono essere custodite e
raccolte in ordine progressivo di risorsa/capitolo e in
ordine progressivo di numero.
A fine esercizio o in periodi diversi,devono essere
restituite all’Ente emittente, unitamente alle matrici
delle quietanze ed a quelle eventualmente annullate.
Tutto questo secondo quanto previsto dalle singole
convenzioni.
Le eventuali reversali non ancora riscosse alla fine
dell’esercizio finanziario devono essere restituite ai
rispettivi Enti affinché ne procurino l’annullamento e
provvedano alla loro sollecita riemissione sulla
gestione dei residui attivi del nuovo esercizio.
ATTIVITA’ DI VERIFICA
e
CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO
Attività di Verifica.
Verifiche di Cassa
Chiusura dell’esercizio finanziario.
Servizi di Cassa - (Rendiconto).
Servizi di Tesoreria - (Rendiconto).
Verbale "Verifica di Cassa“.
Lettera di invio all’Ente del Conto del Tesoriere.
Attività di Verifica
Il Tesoriere/Cassiere nello svolgimento del servizio di tesoreria/cassa è tenuto ad una
continua attività di verifica dell’operato dell’Ente, nonché del suo. Tale attività si
estrinseca attraverso dei controlli che possono essere preventivi e successivi.
controlli preventivi:
sulla disponibilità di cassa;
sul bilancio di previsione;
sulla correttezza dei dati immessi
controlli successivi che permettono di riscontrare la correttezza delle operazioni
eseguite, attraverso l’esame dei seguenti tabulati giornalieri:
Giornale di Cassa che fornisce il dettaglio delle operazioni effettuate e la situazione
di cassa dell’ente;
Provvisori Regolarizzati che fornisce l’elenco delle regolazioni effettuate, con
l’abbinamento dei provvisori ai relativi documenti (ordinativi di riscossione o
pagamento);
Capitoli Sconfinati che fornisce l’elenco degli eventuali capitoli di bilancio che sono
risultati sconfinati;
Disposizioni Emesse che fornisce l’elenco delle disposizioni emesse in giornata per
la corrispondenza delle stesse con le istruzioni riportate sui mandati.
Verifiche di Cassa
La normativa che regola il servizio di tesoreria degli enti pubblici
prevede periodiche verifiche di cassa presso il tesoriere. L’organo
di revisione economico finanziaria dell’Ente provvede a riscontrare
le risultanze di cassa con le operazioni di pagamento e riscossione
eseguite e le conformità di queste con gli ordinativi di riscossione
e pagamento (mandati e reversali) emessi, nonché l’eventuale
deposito presso il tesoriere degli altri valori di proprietà dell’Ente.
In occasione delle verifiche di cassa, l’organo di revisione provvede
alla compilazione di un “Verbale di Verifica”. (All. 1 – Verifica di
Cassa)
Per quanto riguarda gli Enti locali e le aziende sanitarie e ospedaliere,
il d.lgs n.267/2000 prevede che l’organo di revisione dell’ente
provveda trimestralmente alla verifica ordinaria di cassa e della
gestione del servizio di tesoreria, in quanto gli stessi enti sono
tenuti a presentare ad ogni trimestre i prospetti contenenti i dati
periodici della gestione di cassa presso le Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio.
Chiusura dell’esercizio finanziario
L’esercizio finanziario si chiude normalmente il 31 dicembre di ogni
anno e dopo questa data non si può più dar vita alle operazioni
contabili in conto dell’esercizio precedente, ad eccezione delle
I.P.A.B. – Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficienza che,
anche dopo la data del 31 dicembre, possono eseguire operazioni di
cassa fino al termine del mese di Febbraio dell’anno successivo con
il cosiddetto esercizio suppletivo.
Per poter redigere il resoconto finale dovranno essere regolarizzate
tutte le operazioni eseguite secondo quanto previsto dagli accordi e
dalle norme in vigore. Pertanto l’Ente viene sollecitato a
regolarizzare le eventuali operazioni eseguite senza mandato o
reversale, ossia i cosiddetti “provvisori”.
Ogni esercizio si chiude, quindi, con la resa del Conto di gestione da
parte del Tesoriere o del Cassiere e la sua approvazione da parte
degli organi competenti.
Servizi di Cassa
Rendiconto
In questa tipologia di servizio la resa del
conto è di norma prevista nella convenzione
per l’affidamento del servizio. L’Addetto del
servizio di Tesoreria e Cassa, dopo aver
completato le operazioni di chiusura ed
effettuati i controlli, dovrà rendere il conto
della gestione tramite il rendiconto che dovrà
essere sottoscritto dalla Filiale e trasmesso
all’Ente.
Servizi di Tesoreria
Rendiconto
Per i servizi di Tesoreria il rendiconto degli Enti deve essere redatto dal Tesoriere secondo schemi
ministeriali previsti e prodotto entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio
Il rendiconto per gli Enti soggetti al D.L.vo 267/2000 viene detto “Conto del tesoriere”, (All. 2 – “Conto”)
deve essere consegnato all’Ente acquisendo ricevuta dell’avvenuta consegna. Successivamente si dovrà
acquisire dallo stesso Ente la dichiarazione di concordanza attestante che i dati riportati nel Conto del
tesoriere corrispondono con quelli dell’Ente.
Per i Comuni, le Province e le Comunità Montane, l’Ente deve trasmettere poi alla Banca Tesoriere copia
della ricevuta di trasmissione del Conto alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti che
avviene, di norma, entro il 31 agosto dell’anno successivo a quello di riferimento del conto.
Per gli enti non soggetti al D.l.vo 267/2000 si parlerà di “conto finanziario” che è composto da due parti:
quella del tesoriere dove vengono indicati per ogni suddivisone del bilancio:
∙l’importo definitivo stanziato a bilancio
l’importo delle riscossioni o dei pagamenti
quella riservata alle determinazioni dell’Ente, che comprende:
∙ riscossioni o pagamento
∙ l’importo da riportare in conto residui
∙ l’importo degli impegni (dato dalla somma delle riscossioni o dei pagamenti e del residuo)
∙ differenze in più o in meno rispetto al bilancio di previsione.
Il Tesoriere/Cassiere, unitamente alla resa del relativo rendiconto di gestione, dovrà inviare all’Ente i
seguenti documenti:
i mandati pagati, accompagnati dal relativo elenco;
le reversali riscosse, con relativo elenco;
stampa relativa alle bollette emesse e quelle annullate.
Università degli Studi di Napoli
Parthenope.
Anno accademico 2009/2010
Facoltà di Giurisprudenza
Scienze dell’Amministrazione
Ragioneria delle Amministrazioni Pubbliche
Prof. Leopoldo Varriale.
Tesoreria
Responsabile; Francesco Albano
A cura di;
Gianluca Celentano
Lucia Corso
Antonio Capuozzi
Andrea Costa
Edoardo Pentella
Giuseppe Granato
Bernadette Catalano
Fabio Erra
Carla De Angelis
Marcello De Paola
Maria Vosa
Giusy Musella