Il processo civile telematico - Studio Legale Associato Cecchella

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Il processo civile telematico
di Claudio Cecchella
Le origini
• Il processo telematico nasce civilisticamente
con la Legge n. 29 del 1997, che, all’art. 15,
attribuisce ai documenti informatici o
trasmessi per via telematica valori di prova ad
ogni effetto di legge e con il successivo d.p.r.
n. 513 del 1997, che introduce la firma
digitale.
Il d.p.r. n. 123 del 2001
• E’ tuttavia con il d.p.r. 13/02/2001 n. 123 che
viene introdotto per la prima volta l’uso del
mezzo informativo nel processo civile, con la
previsione di una fase di sperimentazione e
una fase di introduzione definitiva del
processo civile telematico.
La sperimentazione
• Nella fase di sperimentazione l’ufficio
giudiziario, con adeguati mezzi di hardware e
software, deve offrire una funzionalità dei
servizi di comunicazione di atti e documenti
informatici e gli avvocati abilitati possono
accedere per verificare le informazioni intorno
ai documenti informatici in cui sono tradotti
gli atti salienti del processo.
Il doppio binario
• In questa fase vige il regime del doppio
binario: l’avvocato potrà depositare il proprio
atto in via telematica, ma affinché il deposito
abbia valore legale, dovrà provvedere a
depositare lo stesso atto in forma cartacea:
solo in questa seconda forma l’atto difensivo
può considerarsi depositato, alla data del
deposito, agli effetti delle regole del codice di
rito.
Il valore legale del processo telematico
• Ai sensi dell’art. 35, c. 1° del d.m. 21/02/2011,
n. 44, verificata con successo la fase
sperimentale presso i tribunali, il Ministero
con decreto dichiarerà l’attivazione del
processo civile telematico, ma fino al
29/06/2014 il valore legale del deposito
telematico degli atti non equivale al deposito
di quello cartaceo.
segue
• A partire dal 30/06/2014 tutti i tribunali
saranno soggetti all’esclusività del deposito
telematico di atti e documenti: l’art. 16-bis del
d.l. 18/10/2012 n. 179 stabilisce a tale data
l’obbligatorietà del deposito telematico degli
atti e dei documenti, a valere per i difensori
delle parti costituite e per gli ausiliari
dell’autorità giudiziaria (ad esempio,
consulenti tecnici).
Ambito
• L’ambito della regola concerne:
• - i procedimenti civili contenziosi e di
volontaria giurisdizione;
• - i processi esecutivi;
• - il procedimento di ingiunzione;
• - i procedimenti concorsuali quanto agli atti
del curatore, del commissario giudiziale, del
liquidatore, del commissario liquidatore e del
commissario straordinario.
La parte costituita
• La norma letteralmente stabilisce l’obbligo per
le parti costituite escludendo le parti non
ancora costituite: sarebbe quindi possibile
depositare il cartaceo per la parte che deve
instaurare il giudizio con un atto di citazione o
un ricorso o che deve costituirsi e/o
intervenire volontariamente in un giudizio già
incardinato.
Gli obblighi di cancelleria
• L’esonero dal deposito informatico degli atti
introduttivi e degli atti di prima costituzione in
giudizio dovrebbe essere sopperito
dall’obbligo della cancelleria di inserire nel
fascicolo informativo le copie informatiche di
atti e documenti, quando questi siano
depositati su supporto cartaceo.
L’esperienza dei tribunali
amministrativi regionali
• I T.A.R. obbligano l’avvocato, che deposita gli
atti introduttivi e i documenti in forma
cartacea, di depositare i medesimi anche su
supporto informatico (cd.-rom o dvd)
attestando la conformità dei documenti
digitali inseriti sul supporto informatico a
quella degli atti e documenti depositati in
forma cartacea.
Gli atti di terzi
• L’art. 16-bis, cit., prevede inoltre che: “ le parti
provvedono, con le modalità di cui al presente
comma, a depositare gli atti e i documenti dai
soggetti da essi nominate”: è il caso degli atti
dei consulenti tecnici di parte.
Il momento perfezionativo del
deposito
• L’art. 16-ter n. 7 stabilisce che: “il deposito si
ha per avvenuto nel momento in cui viene
generata (e ricevuta dal professionista) la
ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia”.
segue
• Tuttavia, l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011
stabilisce che: “quando una ricevuta è
rilasciata dopo le ore 14:00 il deposito si
considera effettuato il giorno feriale
immediatamente successivo”.
Dubbi di legittimità
• La previsione desta profondi dubbi di
legittimità tenuto conto che un regolamento
quale il d.m. introduce regole derogative dei
principi stabili dalla legge (art. 16-ter n. 7 e
codice di rito). Un termine decadenziale può
essere misurato con un’attività esclusivamente
di una parte e non essere mediato da
un’attività dell’ufficio di cui non è dato
conoscere il tempo di intervento.
Esempio
• Il deposito di un atto o di un documento il
giorno della scadenza alle ore 13:59 deve
considerarsi tempestivo anche se la ricevuta di
avvenuta consegna sopraviene alle ore 14:01.
La remissione in termini
• Una alternativa interpretazione potrebbe
essere costituita dalla applicazione, nel caso
che la certificazione di avvenuto deposito
giungesse tardivamente dell’art. 153 c.p.c. che
regola la remissione in termini della parte per
decadenza incolpevole.
Le comunicazioni telematiche di
cancelleria
• La legge n. 221 del 2012 sancisce all’art. 16
che nei procedimenti civili le comunicazioni e
notificazioni a cura della cancelleria sono
effettuate esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni.
L’indirizzo di destinazione delle
comunicazioni e notifiche
• Gli avvocati, dunque, riceveranno le
comunicazioni a mezzo p.e.c. presso il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi ovvero dal
registro generale indirizzi elettronici gestito e
tenuto dal Ministero della Giustizia, con onere
di comunicare detto indirizzo al proprio ordine
professionale.
Il deposito in cancelleria
• Laddove la legge prevede che il soggetto
debba munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata e il soggetto non abbia
istituito e comunicato il predetto indirizzo
ovvero se il messaggio di posta elettronica non
riceve la consegna per cause imputabili al
destinatario, le notificazioni e comunicazioni
“sono eseguite esclusivamente mediante il
deposito in cancelleria (art. 16, c. 6, cit)”.
Il mandato congiunto
• Nel caso di mandato congiunto a più
professionisti, le notifiche e le comunicazioni
dovranno essere trasmesse telematicamente a
tutti (sarà opportuno verificare che il
cancelliere abbia associato al fascicolo
telematico il nominativo di entrambi gli
avvocati: l’avvocato non inserito rischia di
ottenere l’esito negativo nel deposito
elettronico degli atti e documenti).
Comunicazioni e notificazioni a
soggetti diversi dai difensori
• Le comunicazioni e notificazioni, a cura della
cancelleria, anche a destinatari diversi dai
difensori (ctu, parti) si eseguono
esclusivamente in via telematica ove
rinvenuto l’indirizzo p.e.c. del destinatario in
pubblici elenchi.
Il deposito dell’atto difensivo
• Il professionista potrà redigere l’atto difensivo
con il suo programma di video scrittura e
dovrà trasformarlo nel formato pdf testo,
senza utilizzare lo scanner.
• Il pdf testo dovrà essere firmato digitalmente
dal professionista.
Il deposito dei documenti cartacei
• I documenti cartacei da depositare
telematicamente dovranno essere trasformati,
mediante scanner, in file pdf immagine.
Ovviamente in tal caso non sarà necessaria la
sottoscrizione digitale.
Le notifiche tramite p.e.c.
• La legge n. 53 del 1994 che affida agli avvocati
la possibilità di perfezionare le notifiche in
proprio è stata integrata con la legge n. 148
del 2011 consentendo agli avvocati di
perfezionare le notifiche anche utilizzando la
p.e.c: tale normativa è stata modificata dalla
legge n. 228 del 2012.
Destinatario della notifica
• La notifica potrà perfezionarsi solo se il
destinatario è altro avvocato oppure persona
diversa da un avvocato, a condizione che
l’indirizzo p.e.c. del destinatario risulti da
pubblici elenchi.
Avvocato pubblico ufficiale
• Nel compilare la relazione e le attestazioni di
cui agli artt. 3, 3-bis e 9 della legge n. 53 del
1994, l’avvocato è pubblico ufficiale.
La procura alle liti elettronica
• L’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011 prevede al 5°
comma, che la procura alle liti si considera
apposta in calce all’atto cui si riferisce quando
è rilasciata su documento informatico
separato allegato al messaggio di posta
elettronica certificata mediante il quale l’atto è
notificato.
Presupposti per la notifica p.e.c.
dell’avvocato
• Per il perfezionamento della notifica:
• - l’avvocato deve essere munito di p.e.c. comunicata all’Ordine;
• - l’avvocato deve avere ottenuto dal Consiglio dell’Ordine
l’autorizzazione per effettuare notifiche;
• - il destinatario della notifica p.e.c. dovrà essere soggetto il cui
indirizzo p.e.c. sia inserito in pubblici registri ;
• - il campo “oggetto” della p.e.c. dovrà indicare “notificazione ai
sensi della Legge n. 153 del 1994”;
• - la p.e.c. deve contenere i seguenti allegati: relata di notificazione
direttamente in pdf firmata digitalmente contenente
l’identificazione dell’avvocato notificante, l’identificazione del
destinatario, l’indicazione dell’elenco pubblico da cui l’indirizzo
p.e.c. è stato estratto, gli estremi del provvedimento autorizzativo
del Consiglio dell’Ordine.
Il perfezionamento della notifica
• La notifica per p.e.c. può dirsi perfezionata per
il soggetto notificante con la generazione della
ricevuta di accettazione e per il destinatario al
momento della generazione della ricevuta di
avvenuta consegna.
Le comunicazioni del curatore
fallimentare
• La legge n. 221 del 2012 e la legge n. 228 dello
stesso anno hanno introdotto alcune novità
nelle comunicazioni degli atti relative alle
procedure concorsuali.
• Il curatore deve comunicare al registro delle
imprese il proprio indirizzo di p.e.c. e stessa
comunicazione deve effettuare nell’avviso ai
creditori ex art. 92 l.fal.
Le domande di ammissione al passivo
• Le domande di ammissione al passivo o di
rivendica o restituzione dei beni possono
essere presentate, unitamente ai relativi
documenti, unicamente mediante
trasmissione all’indirizzo p.e.c. del curatore;
nella domanda il ricorrente deve indicare
l’indirizzo p.e.c. al quale intende ricevere le
comunicazioni, in caso contrario esse saranno
effettuate esclusivamente con deposito in
cancelleria.
Forma delle domande
• La spedizione delle domande tempestive o
tardive all’indirizzo p.e.c. del curatore può
essere effettuata sia con sottoscrizione
digitale, sia con sottoscrizione apposta
sull’originale del documento cartaceo
successivamente oggetto di scansione digitale
e trasmessa mediante un indirizzo p.e.c. (i
titoli di credito vanno depositati in originale).
Il progetto di stato passivo
• Il curatore, almeno quindici giorni prima
dell’udienza di verifica, deve trasmettere il
progetto di stato passivo agli indirizzi p.e.c. dei
ricorrenti i quali, entro cinque giorni
dall’udienza di verifica devono presentare le
loro osservazioni mediante invio p.e.c.
all’indirizzo p.e.c. del curatore.
Comunicazioni del curatore
• Ai sensi dell’art. 31-bis l.fal. tutte le comunicazioni di
legge o imposte dal giudice al curatore sono effettuate
agli indirizzi p.e.c. indicati dai creditori e dai titolari dei
diritti sui beni (in difetto di comunicazione, mediante
deposito in cancelleria).
• Dette comunicazioni riguardano il progetto di stato
passivo, lo stato passivo, le relazioni semestrali, i
progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di
riparto finale, la proposta di concordato fallimentare e i
relativi pareri.