Fusione - Economia
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Transcript Fusione - Economia
Prof. Christian Cavazzoni
Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni
di due o più società in capo ad un unico soggetto
al quale partecipano tutti i soci delle società fuse
x
y
w
Società
A
z
Società
B
La società risultante
dalla fusione è A o B
Fusione per
incorporazione
La società risultante dalla
fusione è una NEWCO
Fusione per
unione
Società
A+B
x
y
w
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
Società
A
x
y
w
y
Società
A
100%
Società
A
x
Società
B
z
La società A deve
emettere capitale da
assegnare ai soci
wez
La società A non
emette capitale ma
annulla la
partecipazione in B
Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte
del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono
i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o
più società alle quali partecipano i soci della scissa
x
x
y
y
Società
A
Società
A
x
y
Società
A1
La società scissa
rimane in vita
x
y
Società
A1
x
y
Società
A2
La società scissa
trasferendo tutto il
patrimonio si
estingue
x
x
y
y
Società
A
Società
A
x
w
z
Società
B
y
Società
A1
La società
beneficiaria è di
nuova costituzione
y
Società
B (+A1)
La società
beneficiaria è
preesistente
x
w
z
x 60%
y 40%
Società
A
x 60%
y 40%
Società
A1
x 60%
y 40%
Società
A2
I soci della scissa partecipano
proporzionalmente nelle
beneficiarie
x 60%
y 40%
Società
A
x 80%
y 20%
Società
A1
x 30%
y 70%
Società
A2
I soci della scissa partecipano
disproporzionalmente
nelle beneficiarie
x 60%
y 40%
Società
A
x 100%
y 100%
Società
A1
Società
A2
Alcuni soci della scissa non
partecipano in una o
più delle beneficiarie
x 60%
y 40%
x 80%
Società
A
y 20%
Società
A
x 30%
L’attribuzione non proporzionale
nelle beneficiarie determina una
modifica nella composizione
societaria della scissa
y 70%
Società
A1
Concentrazione aziendale (acquisitiva)
▪ Acquisizione di un’altra impresa
▪ Senza disinvestimento da parte del cedente
▪ Coinvolgendo il cedente nella gestione
Attuazione di un leverage buy-out
Riorganizzazione aziendale
▪ Eliminazione di soggetti giuridici
▪ Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione
Superamento di fasi di crisi
▪ Realizzazione di economie di scala
▪ Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria
▪ Alternativa alla liquidazione della società
Obiettivi extra aziendali
▪ Rapporti di cambio favorevoli
▪ Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti
▪ Mascherare le responsabilità dei manager
Divisione delle compagini societarie
Divisione di un comparto aziendale
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Per la successiva cessione
Per la definizione della successione imprenditoriale
Per sanare i conflitti tra soci
Per limitare la responsabilità su determinati beni
Per attuare spin-off immobiliari
Riorganizzazione del gruppo
x
y
w
Società
A
z
y
Società
B
Società
A+B
x
x
y
w
z
Società
A+B
x
z
w
y
Società
A
w
z
Società
B
x
y
x
w
Società
A
z
x
y
w
x
z
w
Società
A1 + A2
Società
B
Società
(A + B)
y
z
Società
B
y
Società
A1
Società
(A2 + B)
x
y
w
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
x
Società
A1
x
y
w
Società
(A + B)
z
x
y
w
Società
(A2 + B)
y
Società
A1
z
w
Società
(A2 + B)
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
x
x
y
w
Società
(A + B)
FUSIONE
z
y
w
y
z
Società
B
Società
A
SCAMBIO DI
PARTECIPAZIONI
Società
A
w
z
Società
(A1 + B)
CONFERIMENTO
Fusioni/scissioni non societarie
Fusioni/scissioni eterogenee
Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea
Cooperative
▪ Fusione/scissioni tra cooperative
▪ Fusione/scissioni da parte di una cooperativa
▪ Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa
Cooperative a mutualità prevalente
Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies)
Ditte individuali
Società in liquidazione
Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506)
Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca
della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1)
Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (art.
2487-ter, comma 2)
Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria
Società soggette a procedure concorsuali
Eliminato il divieto
[1] Fase preparatoria
[2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni
convertibili (2503-bis)
▪
▪
▪
Diritto di conversione nei trenta giorni successivi
Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito
Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti
[3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater)
▪
▪
▪
Data di riferimento
Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci
Contenuto di un bilancio infrannuale
[4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis)
▪ Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società
▪ Contenuto 2501-ter
Società partecipanti all’operazione
Atto costitutivo
Rapporto di cambio e conguaglio in denaro
Modalità di assegnazione delle quote o azioni
Data di godimento degli utili
Data di efficacia reale e contabile
Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi
dalle azioni
Vantaggi agli amministratori
SCISSIONE: esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun
beneficiario (2506-bis)
Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge
Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda
Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al
patrimonio
Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società
nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto
SCISSIONE: in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno
acconsentito
[5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito
internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e
data certa
[6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies)
▪
Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione
▪
Illustrare e giustificare il rapporto di cambio
▪
▪
SCISSIONE: valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società
Rinunciabile all’unanimità
Profilo Giuridico
Profilo Economico
▪
▪
Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati
Eventuali difficoltà di valutazione
[7] Relazione degli esperti (2501-sexies)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni
Parere sull’adeguatezza del metodo seguito
Eventuali difficoltà di valutazione
Informativa ai soci non vincolante
Rinunciabile all’unanimità
SCISSIONE: Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o
più società nuove
Perizia ex art. 2343
▪
▪
▪
Fusione di società di persone e società di capitali
Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali
Fusione per incorporazione in società di persone (!?)
[8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o
pubblicazione sul sito internet (2501-septies)
▪
▪
Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi
Termine a favore dei soci
[9] Delibera di fusione (2502) e scissione
▪
▪
▪
Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative
dell’attivo e del passivo
Modificabilità del progetto
Spa 2368
▪
▪
▪
▪
▪
Prima convocazione maggioranza
Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3
Srl 2479-bis (maggioranza/recesso)
Società di persone 2502 (maggioranza/recesso)
Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415)
SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella
scissa è necessaria l’unanimità
SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso
[10] Deposito della decisione dei soci (2502bis)
[11] Atto di fusione/scissione (2503)
Sottoscritto dagli amministratori in forza della
delega assembleare
[12] Deposito atto di fusione/scissione (2504)
[13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504)
▪ Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)
Efficacia reale (2504-bis)
▪
▪
Ultima delle iscrizioni
E’ possibile postergare degli effetti
▪
▪
Salvo fusione per unione
Salvo scissione in società di nuova costituzione
Efficacia obbligatoria
▪
Retrodatazione reddituale
▪
Retrodatazione contabile
Antergabile entro l’esercizio
Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio
Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio
Antergabile entro l’esercizio più prossimo
Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione
Efficacia fiscale
▪
▪
▪
▪
FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse,
incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante
SCISSIONE PARZIALE: non retrodatabile
SCISSIONE TOTALE: retrodatabile se la scissa e le beneficiarie
hanno lo stesso periodo di imposta
Passaggio tra regimi impositivi diversi
Società possedute al 100% (2505)
Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto
Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto
▪
Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
Operazioni assimilate
▪
▪
▪
Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100%
Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine
sociale
Fusioni tra società con medesima compagine sociale
Società possedute al 90% (2505-bis)
Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione
patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore
economico delle quote
Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto
▪
Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
Scissioni in nuova società con attribuzione
proporzionale delle partecipazioni
Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione
patrimoniale
Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater)
Termini di legge dimezzati
Conguaglio in denaro superiore al 10%
Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la
distribuzione dell’attivo
Società
veicolo
Newco
Investitori
Manager
Società
Target
Banche
Società
finanziarie
Target +
Veicolo
A - SP Società Veicolo
Capitale sociale
Partecipazione in B
25.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
25.000 PASSIVO
Annullamento della partecipazione
Valore della partecipazione in B
Patromonio netto contabile di B
Disavanzo di fusione
Immobilizzazioni
Attivo circolante
1.000
4.000
5.000
B - SP Società Target
Immobilizzazioni
20.000 Capitale sociale
Riserve
Attivo circolante
10.000 Patrimonio netto
20.000
25.000
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
25.000
11.000
14.000
A – Post fusione
20.000 Capitale sociale
Riserve
10.000 Patrimonio netto
1.000
4.000
5.000
Disavanzo di fusione
14.000 Debiti (A+B)
39.000
ATTIVO
44.000 PASSIVO
44.000
5.000
6.000
11.000
19.000
30.000
Leverage buy-out
Il progetto di fusione deve indicare le risorse
per il rimborso dei finanziamenti e deve
contenere una relazione del soggetto che svolge
la revisione legale nelle due società
La relazione degli amministratori deve indicare
le ragioni dell’operazioni ed il piano economico
e finanziario
La relazione degli esperti deve valutarne la
ragionevolezza
Fusione per unione 2504-ter comma 1
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche
per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società
medesime
Società
A
x
y
A
B
x
Società
B
A
B
w
Società
C
z
y
w
z
Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società
fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società
incorporante
Società
A
x
y
Società
A
B
x
Società
B
A
B
w
z
y
w
z
A
Eccezione 2357-bis c.c.
Alienazione entro 3 anni
Diritto di opposizione
▪ 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione
▪ Salvo consenso unanime
▪ Pagamento dei creditori o deposito delle somme
▪ Attestazione della società di revisione
▪ In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445
▪ Autorizzazione del tribunale
▪ Eventualmente subordinata ad idonee garanzie
Soci con responsabilità illimitata mantengono la
responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis)
Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi
Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione
▪ Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto
▪ Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società
Diritto di informativa
Diritto di recesso
▪ Nelle srl e società di persone
▪ Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437
▪ Se la scissione non è proporzionale
Obbligo di rimborso se la società risultante dalla
fusione non è per azioni
Offerta di conversione agli obbligazioni
Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione
dell’assemblea degli obbligazionisti
x 60%
y 40%
w 30%
Società
A
Società
B
z 70%
x 60%
y 40%
w 30%
Società
A1 + A2
Società
B
Società
B
x
y
w
z 70%
y
z
Società
B (+A2)
A fronte del trasferimento a B del patrimonio di
A - totale nella fusione, parziale nella scissione –
B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A
x
w
z
Attività
SOCIETÀ A - INCORPORATA
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
SOCIETÀ B – INCORPORANTE
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
70.000 PASSIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico*
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
PNEA : PNEB = x : CSB
30.000 : 60.000 = x : 10.000
Capitale da assegnare ai soci di A 5.000 euro
(*)
In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
Patrimonio netto economico
Numero di azioni
Valore economico delle azioni (U)
"B"
30.000
500
60
60.000
10.000
6
Rapporto di cambio (UA : UB)
60 : 6 = 10 : 1
I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
(300 x 10)
(200 x 10)
5.000
Post fusione
3.000
2.000
3.000
7.000
15.000
%
20%
13%
20%
47%
100%
Attività
SOCIETÀ A – INCORPORANTE
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
SOCIETÀ B – INCORPORATA
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
70.000 PASSIVO
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
PNEB : PNEA = x : CSA
60.000 : 30.000 = x : 500
Capitale da assegnare ai soci di B 1.000 euro
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
Patrimonio netto economico
Numero di azioni
Valore economico delle azioni (U)
"B"
30.000
500
60
60.000
10.000
6
Rapporto di cambio (UB : UA)
6 : 60 = 1 : 10
I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
Post fusione
300
200
(3.000 : 10)
300
(7.000 : 10)
700
1.000
1500
%
20%
13%
20%
47%
100%
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
Società
A
y
w
y
Società
B
Società
C
x
x
Società C
A1 + B1
z
x
y
w
z
A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione,
parziale nella scissione – C emette capitale sociale da attribuire ai soci di A e di B
Attività
SOCIETÀ A
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico*
SOCIETÀ B
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
70.000 PASSIVO
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
3.000 azioni da 10 euro
(*)
In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
"B"
30.000
60.000
(30.000:90.000) = 33%
(60.000:90.000)= 66%
3.000 da 10 euro
1.000
2.000
Patrimonio netto economico
Quota del PNE sul valore di C
Numero di azioni da emettere
Azioni ai soci di A
Rapporto di cambio in A (NC : NA)
1.000 : 500 = 2 : 1
I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta
Rapporto di cambio in A (NC : NB)
2.000 : 10.000 = 1: 5
I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
Post fusione
(300 x 2)
600
(200 x 2)
400
(3.000 : 5)
600
(7.000 : 5)
1.400
3.000
3.000
%
20%
13%
20%
47%
100%
Valutazione dei complessi aziendali
Valutazione relativa dei complessi aziendali
▪ Valore relativo delle stime
▪ Criteri uniformi di valutazione
▪ Medesimo approccio scientifico alla valutazione
Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della
fusione
▪
▪
▪
▪
Ripartizione alle singole società in base al loro valore
Assegnato all’incorporata
Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione
Valutazione stand alone
Premio di maggioranza
▪ La prassi normalmente lo esclude
Criteri di stima
▪ Utilizzo di più criteri
▪ Metodi di controllo
Valutazione dei complessi aziendali
Elementi di natura fiscale
▪ Imposte differite
▪ Perdite pregresse
Altri elementi
▪ Categorie di azioni
▪ Godimento dei titoli
▪ Premio di quotazione
▪ Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale
▪ Ipotesi di conversione (fully dilution)
Con proprie azioni
Maggior numero di azioni
Con azioni di terzi
Minori azioni in portafoglio
Debito per acquisto sul mercato
▪ Ipotesi di non conversione
Valutazione dei complessi aziendali
Particolarità legate alla definizione del ramo
La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice
finalità:
▪ Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività
non assegnate
▪ Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria
▪ Valutazione in caso di costituzione di nuove società
▪ Problematiche semplificate (principalmente esterne)
▪ Salvo che la scissione sia non proporzionale