Fusione - Economia

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Transcript Fusione - Economia

Prof. Christian Cavazzoni
Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni
di due o più società in capo ad un unico soggetto
al quale partecipano tutti i soci delle società fuse
x
y
w
Società
A
z
Società
B
La società risultante
dalla fusione è A o B
Fusione per
incorporazione
La società risultante dalla
fusione è una NEWCO
Fusione per
unione
Società
A+B
x
y
w
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
Società
A
x
y
w
y
Società
A
100%
Società
A
x
Società
B
z
La società A deve
emettere capitale da
assegnare ai soci
wez
La società A non
emette capitale ma
annulla la
partecipazione in B
Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte
del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono
i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o
più società alle quali partecipano i soci della scissa
x
x
y
y
Società
A
Società
A
x
y
Società
A1
La società scissa
rimane in vita
x
y
Società
A1
x
y
Società
A2
La società scissa
trasferendo tutto il
patrimonio si
estingue
x
x
y
y
Società
A
Società
A
x
w
z
Società
B
y
Società
A1
La società
beneficiaria è di
nuova costituzione
y
Società
B (+A1)
La società
beneficiaria è
preesistente
x
w
z
x 60%
y 40%
Società
A
x 60%
y 40%
Società
A1
x 60%
y 40%
Società
A2
I soci della scissa partecipano
proporzionalmente nelle
beneficiarie
x 60%
y 40%
Società
A
x 80%
y 20%
Società
A1
x 30%
y 70%
Società
A2
I soci della scissa partecipano
disproporzionalmente
nelle beneficiarie
x 60%
y 40%
Società
A
x 100%
y 100%
Società
A1
Società
A2
Alcuni soci della scissa non
partecipano in una o
più delle beneficiarie
x 60%
y 40%
x 80%
Società
A
y 20%
Società
A
x 30%
L’attribuzione non proporzionale
nelle beneficiarie determina una
modifica nella composizione
societaria della scissa
y 70%
Società
A1
Concentrazione aziendale (acquisitiva)
▪ Acquisizione di un’altra impresa
▪ Senza disinvestimento da parte del cedente
▪ Coinvolgendo il cedente nella gestione
Attuazione di un leverage buy-out
Riorganizzazione aziendale
▪ Eliminazione di soggetti giuridici
▪ Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione
Superamento di fasi di crisi
▪ Realizzazione di economie di scala
▪ Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria
▪ Alternativa alla liquidazione della società
Obiettivi extra aziendali
▪ Rapporti di cambio favorevoli
▪ Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti
▪ Mascherare le responsabilità dei manager
Divisione delle compagini societarie
Divisione di un comparto aziendale
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Per la successiva cessione
Per la definizione della successione imprenditoriale
Per sanare i conflitti tra soci
Per limitare la responsabilità su determinati beni
Per attuare spin-off immobiliari
Riorganizzazione del gruppo
x
y
w
Società
A
z
y
Società
B
Società
A+B
x
x
y
w
z
Società
A+B
x
z
w
y
Società
A
w
z
Società
B
x
y
x
w
Società
A
z
x
y
w
x
z
w
Società
A1 + A2
Società
B
Società
(A + B)
y
z
Società
B
y
Società
A1
Società
(A2 + B)
x
y
w
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
x
Società
A1
x
y
w
Società
(A + B)
z
x
y
w
Società
(A2 + B)
y
Società
A1
z
w
Società
(A2 + B)
z
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
x
x
y
w
Società
(A + B)
FUSIONE
z
y
w
y
z
Società
B
Società
A
SCAMBIO DI
PARTECIPAZIONI
Società
A
w
z
Società
(A1 + B)
CONFERIMENTO
Fusioni/scissioni non societarie
Fusioni/scissioni eterogenee
 Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea
 Cooperative
▪ Fusione/scissioni tra cooperative
▪ Fusione/scissioni da parte di una cooperativa
▪ Fusione/scissioni da parte di una società lucrativa
 Cooperative a mutualità prevalente
 Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies)
Ditte individuali
Società in liquidazione
 Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506)
 Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca
della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1)
 Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (art.
2487-ter, comma 2)
 Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria
Società soggette a procedure concorsuali
 Eliminato il divieto
[1] Fase preparatoria
[2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni
convertibili (2503-bis)
▪
▪
▪
Diritto di conversione nei trenta giorni successivi
Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito
Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti
[3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater)
▪
▪
▪
Data di riferimento
Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci
Contenuto di un bilancio infrannuale
[4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis)
▪ Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società
▪ Contenuto 2501-ter
Società partecipanti all’operazione
Atto costitutivo
Rapporto di cambio e conguaglio in denaro
Modalità di assegnazione delle quote o azioni
Data di godimento degli utili
Data di efficacia reale e contabile
Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi
dalle azioni
 Vantaggi agli amministratori
 SCISSIONE: esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun
beneficiario (2506-bis)
 Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge
 Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda
 Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al
patrimonio
 Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società
nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto
 SCISSIONE: in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno
acconsentito







[5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito
internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e
data certa
[6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies)
▪
Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione
▪
Illustrare e giustificare il rapporto di cambio
▪
▪
SCISSIONE: valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società
Rinunciabile all’unanimità


Profilo Giuridico
Profilo Economico
▪
▪
Il rapporto di cambio e i criteri utilizzati
Eventuali difficoltà di valutazione
[7] Relazione degli esperti (2501-sexies)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni
Parere sull’adeguatezza del metodo seguito
Eventuali difficoltà di valutazione
Informativa ai soci non vincolante
Rinunciabile all’unanimità
SCISSIONE: Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o
più società nuove
Perizia ex art. 2343
▪
▪
▪
Fusione di società di persone e società di capitali
Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali
Fusione per incorporazione in società di persone (!?)
[8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o
pubblicazione sul sito internet (2501-septies)
▪
▪
Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi
Termine a favore dei soci
[9] Delibera di fusione (2502) e scissione
▪
▪
▪
Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative
dell’attivo e del passivo
Modificabilità del progetto
Spa 2368


▪
▪
▪
▪
▪
Prima convocazione maggioranza
Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3
Srl 2479-bis (maggioranza/recesso)
Società di persone 2502 (maggioranza/recesso)
Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415)
SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella
scissa è necessaria l’unanimità
SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso
[10] Deposito della decisione dei soci (2502bis)
[11] Atto di fusione/scissione (2503)
 Sottoscritto dagli amministratori in forza della
delega assembleare
[12] Deposito atto di fusione/scissione (2504)
[13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504)
▪ Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)
Efficacia reale (2504-bis)
▪
▪
Ultima delle iscrizioni
E’ possibile postergare degli effetti
▪
▪
Salvo fusione per unione
Salvo scissione in società di nuova costituzione
Efficacia obbligatoria
▪
Retrodatazione reddituale
▪
Retrodatazione contabile



Antergabile entro l’esercizio
Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio
Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio


Antergabile entro l’esercizio più prossimo
Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione
Efficacia fiscale
▪
▪
▪
▪
FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse,
incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante
SCISSIONE PARZIALE: non retrodatabile
SCISSIONE TOTALE: retrodatabile se la scissa e le beneficiarie
hanno lo stesso periodo di imposta
Passaggio tra regimi impositivi diversi
Società possedute al 100% (2505)


Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto
Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto
▪

Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
Operazioni assimilate
▪
▪
▪
Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100%
Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine
sociale
Fusioni tra società con medesima compagine sociale
Società possedute al 90% (2505-bis)
Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione
patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore
economico delle quote
 Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto

▪
Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria
Scissioni in nuova società con attribuzione
proporzionale delle partecipazioni

Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione
patrimoniale
Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater)



Termini di legge dimezzati
Conguaglio in denaro superiore al 10%
Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la
distribuzione dell’attivo
Società
veicolo
Newco
Investitori
Manager
Società
Target
Banche
Società
finanziarie
Target +
Veicolo
A - SP Società Veicolo
Capitale sociale
Partecipazione in B
25.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
25.000 PASSIVO
Annullamento della partecipazione
Valore della partecipazione in B
Patromonio netto contabile di B
Disavanzo di fusione
Immobilizzazioni
Attivo circolante
1.000
4.000
5.000
B - SP Società Target
Immobilizzazioni
20.000 Capitale sociale
Riserve
Attivo circolante
10.000 Patrimonio netto
20.000
25.000
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
25.000
11.000
14.000
A – Post fusione
20.000 Capitale sociale
Riserve
10.000 Patrimonio netto
1.000
4.000
5.000
Disavanzo di fusione
14.000 Debiti (A+B)
39.000
ATTIVO
44.000 PASSIVO
44.000
5.000
6.000
11.000
19.000
30.000
Leverage buy-out
 Il progetto di fusione deve indicare le risorse
per il rimborso dei finanziamenti e deve
contenere una relazione del soggetto che svolge
la revisione legale nelle due società
 La relazione degli amministratori deve indicare
le ragioni dell’operazioni ed il piano economico
e finanziario
 La relazione degli esperti deve valutarne la
ragionevolezza
Fusione per unione 2504-ter comma 1
La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in
sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche
per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società
medesime
Società
A
x
y
A
B
x
Società
B
A
B
w
Società
C
z
y
w
z
Fusione per incorporazione 2504-ter comma 2
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società
fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società
incorporante
Società
A
x
y
Società
A
B
x
Società
B
A
B
w
z
y
w
z
A
Eccezione 2357-bis c.c.
Alienazione entro 3 anni
Diritto di opposizione
▪ 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione
▪ Salvo consenso unanime
▪ Pagamento dei creditori o deposito delle somme
▪ Attestazione della società di revisione
▪ In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445
▪ Autorizzazione del tribunale
▪ Eventualmente subordinata ad idonee garanzie
Soci con responsabilità illimitata mantengono la
responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis)
Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi
Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione
▪ Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto
▪ Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società
Diritto di informativa
Diritto di recesso
▪ Nelle srl e società di persone
▪ Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437
▪ Se la scissione non è proporzionale
Obbligo di rimborso se la società risultante dalla
fusione non è per azioni
Offerta di conversione agli obbligazioni
Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione
dell’assemblea degli obbligazionisti
x 60%
y 40%
w 30%
Società
A
Società
B
z 70%
x 60%
y 40%
w 30%
Società
A1 + A2
Società
B
Società
B
x
y
w
z 70%
y
z
Società
B (+A2)
A fronte del trasferimento a B del patrimonio di
A - totale nella fusione, parziale nella scissione –
B emette capitale sociale da attribuire ai soci di A
x
w
z
Attività
SOCIETÀ A - INCORPORATA
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
SOCIETÀ B – INCORPORANTE
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
70.000 PASSIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico*
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
PNEA : PNEB = x : CSB
30.000 : 60.000 = x : 10.000
Capitale da assegnare ai soci di A 5.000 euro
(*)
In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
Patrimonio netto economico
Numero di azioni
Valore economico delle azioni (U)
"B"
30.000
500
60
60.000
10.000
6
Rapporto di cambio (UA : UB)
60 : 6 = 10 : 1
I soci di “A” ricevono 10 azioni ogni azione posseduta
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
(300 x 10)
(200 x 10)
5.000
Post fusione
3.000
2.000
3.000
7.000
15.000
%
20%
13%
20%
47%
100%
Attività
SOCIETÀ A – INCORPORANTE
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
SOCIETÀ B – INCORPORATA
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
70.000 PASSIVO
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
PNEB : PNEA = x : CSA
60.000 : 30.000 = x : 500
Capitale da assegnare ai soci di B 1.000 euro
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
Patrimonio netto economico
Numero di azioni
Valore economico delle azioni (U)
"B"
30.000
500
60
60.000
10.000
6
Rapporto di cambio (UB : UA)
6 : 60 = 1 : 10
I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 10 possedute
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
Post fusione
300
200
(3.000 : 10)
300
(7.000 : 10)
700
1.000
1500
%
20%
13%
20%
47%
100%
x
y
w
Società
A
z
Società
B
x
y
Società
A
y
w
y
Società
B
Società
C
x
x
Società C
A1 + B1
z
x
y
w
z
A fronte del trasferimento a C del patrimonio di A e di B - totale nella fusione,
parziale nella scissione – C emette capitale sociale da attribuire ai soci di A e di B
Attività
SOCIETÀ A
Capitale sociale
30.000 Riserve
Patrimonio netto
Debiti
ATTIVO
30.000 PASSIVO
500
9.500 Attività
10.000
20.000
Debiti
30.000 ATTIVO
"A"
Capitale sociale
Azioni
Patrimonio netto contabile
Patrimonio netto economico*
SOCIETÀ B
Capitale sociale
70.000 Riserve
Patrimonio netto
500
500 da 1 euro
10.000
30.000
70.000 PASSIVO
"B"
10.000
10.000 da 1 euro
15.000
60.000
Capitale da emettere a servizio della fusione
3.000 azioni da 10 euro
(*)
In caso di scissione il PN economico è relativo al solo patrimonio trasferito
10.000
5.000
15.000
55.000
70.000
"A"
"B"
30.000
60.000
(30.000:90.000) = 33%
(60.000:90.000)= 66%
3.000 da 10 euro
1.000
2.000
Patrimonio netto economico
Quota del PNE sul valore di C
Numero di azioni da emettere
Azioni ai soci di A
Rapporto di cambio in A (NC : NA)
1.000 : 500 = 2 : 1
I soci di “A” ricevono 2 azione ogni una posseduta
Rapporto di cambio in A (NC : NB)
2.000 : 10.000 = 1: 5
I soci di “B” ricevono 1 azione ogni 5 possedute
"A"
Socio x (60% di A)
Socio y (40% di A)
Socio w (30% di B)
Socio z (70% di B)
TOTALE
"B"
300
200
500
3.000
7.000
10.000
Concambio
Post fusione
(300 x 2)
600
(200 x 2)
400
(3.000 : 5)
600
(7.000 : 5)
1.400
3.000
3.000
%
20%
13%
20%
47%
100%

Valutazione dei complessi aziendali
 Valutazione relativa dei complessi aziendali
▪ Valore relativo delle stime
▪ Criteri uniformi di valutazione
▪ Medesimo approccio scientifico alla valutazione
 Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della
fusione
▪
▪
▪
▪
Ripartizione alle singole società in base al loro valore
Assegnato all’incorporata
Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione
Valutazione stand alone
 Premio di maggioranza
▪ La prassi normalmente lo esclude
 Criteri di stima
▪ Utilizzo di più criteri
▪ Metodi di controllo

Valutazione dei complessi aziendali
 Elementi di natura fiscale
▪ Imposte differite
▪ Perdite pregresse
 Altri elementi
▪ Categorie di azioni
▪ Godimento dei titoli
▪ Premio di quotazione
▪ Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale
▪ Ipotesi di conversione (fully dilution)
 Con proprie azioni
Maggior numero di azioni
 Con azioni di terzi
Minori azioni in portafoglio
Debito per acquisto sul mercato
▪ Ipotesi di non conversione

Valutazione dei complessi aziendali
 Particolarità legate alla definizione del ramo
 La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice
finalità:
▪ Rilevanza interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività
non assegnate
▪ Rilevanza esterna: responsabilità sussidiaria
▪ Valutazione in caso di costituzione di nuove società
▪ Problematiche semplificate (principalmente esterne)
▪ Salvo che la scissione sia non proporzionale