Imparare ad *imprendere*

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Transcript Imparare ad *imprendere*

A.S. 2013/2014
Federico Umberto Rotondi
Classe VA
Andrea Cremisini
Imprese:
Società
Impresa
individuale
Molto indicata per: attività artigianali o apertura di pubblici
esercizi (pub, pizzerie ecc…);
 È la più semplice forma di attività imprenditoriale ed ha un unico
titolare, il quale si può avvalere di lavoratori qualificati;
 Si ha massima libertà decisionale, poiché, non vincolati dai soci;
 In caso di fallimento si rischia di perdere i beni o i capitali
utilizzati per l’esercizio;
 Per costituirla non richiede spese notarili; bisogna
semplicemente richiedere un numero di partita IVA e iscriversi la
registro delle imprese;
 Il titolare ha minori oneri amministrativi, nonché minori oneri
fiscali (rispetto ad altre forme imprenditoriali);
 Gli obblighi fiscali più rilevanti sono quelli relativi all’IVA, IRPEF
e IRAP.

È un’impresa collettiva formata da due o
più persone che conferiscono beni e servizi
per l’esercizio dell’attività economica;
Ha come scopo lavorare e dividere gli utili;
I soci non perseguono scopi ideali,
filantropici o altruisti ma scopi di lucro;
Ogni società ha un patrimonio che viene
conferito dai soci;
Una volta costituita la società, il patrimonio
apparterrà alla società stessa.
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Società semplice
(s.s.)
Società in nome collettivo
(snc)
Società in accomandita
semplice
(sas)
• Società a responsabilità
limitata (srl)
• Società per azioni
•(spa)
• Società in accomandita per
azioni (sapa)
• Società cooperative
• Società di mutua assicurazione
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La S.S. è il modello più elementare di società;
Non può essere utilizzata per svolgere attività commerciale, di
conseguenza, il suo campo di applicazione è ristretto
essenzialmente alla gestione di imprese agricole e all’esercizio di
attività libero-professionali;
Non potendo svolgere attività commerciali non è soggetta a
fallimento;
La costituzione può avvenire in forma orale;
Per i debiti sociali, qualora il patrimonio sociale non bastasse,
rispondono i soci con i loro patrimoni personali illimitatamente e
solidalmente.
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Illimitatamente significa che i soci rispondono con tutti i loro averi fino alla completa
estinzione dei debiti sociali;
Solidalmente significa che i creditori sociali possono pretendere l’intero pagamento
anche da un solo socio, e, normalmente, si rivolgono a quello che dispone di un
patrimonio maggiore. Questi potrà poi farsi rimborsare dagli altri soci quanto ha
pagato.
Per il capitale sociale la legge non prevede un importo minimo.
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Indicata per piccole attività industriali o agricole, scelta in
particolare da persone unite da legami di parentela;
In genere tutti i soci sono anche amministratori e rappresentanti
della società;
In caso di debiti e/o fallimento, il creditore deve cercare di
rivalersi sul patrimonio sociale prima di rivolgersi singolarmente
ai soci;
Se il patrimonio sociale risulta essere insufficiente, il creditore
potrà rivalersi su un qualsiasi socio per soddisfare il suo credito.
Quest’ultimo, potrà poi rivalersi sugli altri soci per dividere
equamente il debito;
In una SNC non è obbligatorio versare un capitale minimo;
Per la costituzione serve un notaio e si costituisce per atto
pubblico o per scrittura pubblica autenticata (2000-2500 euro
ca.);
La società deve sempre avere una denominazione che
contenga il nome di almeno un socio seguito dalla scritta SNC.
Particolarmente indicata per attività nell’ambito dei trasporti o
attività dirette alla produzione di beni o servizi;
 Nelle SAS, operano due diversi tipi di soci:
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 I soci accomandatari gestiscono e amministrano le quote;
 I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione o
concludere affari in modo abituale e hanno diritto alla comunicazione
annuale del bilancio;
Gli accomandatari, in quanto amministratori, rispondono a tutte
le obbligazioni della società; gli accomandanti rispondono
limitatamente alla quota conferita;
 Non obbliga al versamento di un capitale minimo e i costi di
costituzione sono simili a quelli della SNC;
 Per la costituzione ci si deve rivolgere ad un notaio per la
redazione di un atto costitutivo effettuato per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata;
 Come per la SNC, la SAS deve avere una denominazione che
contenga almeno il nome di un socio seguito dalla sigla SAS.
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Nelle SRL il creditore non può rivalersi sul patrimonio dei soci, ma solo
sul patrimonio sociale, pertanto è necessario un capitale iniziale di
almeno 10 000 euro del quale un 25% deve essere versato all’atto di
costituzione;
In caso di fallimento, i soci rispondono solo con le loro quote societarie
e non con il patrimonio privato, come accade invece nelle società di
persone (per questo occorre un capitale minimo);
Può avere un consiglio di amministrazione o un amministratore unico;
La contabilità e l’amministrazione sono più complesse rispetto alle
società di persone;
Le spese di costituzione per l’atto notarile si aggirano intorno ai 3 0005 000 euro;
Il capitale sociale può essere frazionato a seconda dei soci: ogni socio
è titolare di una quota di partecipazione, in base alla quota del capitale
sociale da lui sottoscritta;
Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, come
per le precedenti, quello che cambia sono i costi molto più elevati.
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La S.p.A. è una società di capitali, e ciò significa che, in caso di
inadempimento, i creditori sociali potranno rivalersi soltanto sul
patrimonio della società e non anche su quello personale dei soci;
Il capitale sociale è rappresentato da azioni. Per le società costituite
a partire dal 01/01/04, non può essere a 120.000 €, mentre per le
società costituite precedentemente possono conservare il capitale
minimo di 100.000 € previsto dalla precedente normativa;
La denominazione sociale (nome della società) può essere formata
in qualunque modo purché contenga l’indicazione di società per
azioni (S.p.A.);
La società può essere composta da:
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Un solo socio, in tal caso si ha una società unipersonale;
Più soci, e in tal caso si ha una società pluripersonale.
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Le azioni sono speciali ricevute (più esattamente titoli di credito) che vengono attribuite
ai soci in cambio dei loro conferimenti;
Ciascuna di esse, pertanto, rappresenta una frazione del capitale sociale inoltre le
azioni:
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Sono liberamente trasferibili e ciò consente ai soci di entrare e uscire dalla società senza doversi
legare ad essa più di quanto non desiderino;
Vengono emesse tutte allo stesso valore;
Attribuiscono ai loro possessori la qualità di socio anche se, come consente la legge, non tutte
debbono necessariamente conferire gli stessi diritti.
Il valore nominale di un’azione è dato dalla parte di capitale sociale che essa
rappresenta, la somma dei valori nominali deve essere pari al valore del capitale
sociale;
Valore reale è chiamato il valore a cui le azioni vengono scambiate sul mercato in un
dato momento. Esso può essere più alto o più basso del valore nominale.
Se la società, nel corso della sua attività, ha bisogno di nuovi finanziamenti, può
emettere nuove azioni (incassando i relativi conferimenti) oppure può emettere
obbligazioni;
Le obbligazioni sono titoli di credito che attestano un prestito concesso dal
risparmiatore alla società. Esse non attribuiscono la qualità di socio, ma garantiscono
la riscossione di un interesse annuo e la restituzione, alla scadenza concordata, del
capitale prestato. Anche le obbligazioni possono essere di diversa tipologia e attribuire
al possessore diritti diversi.
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La S.p.A. viene generalmente impiegata per realizzare attività imprenditoriali
di grandi dimensioni per le quali sono necessari capitali elevati che possono
essere conferiti solo da un numero molto rilevante di soci: decine, centinaia,
o, in alcuni casi, anche migliaia;
In questo tipo di società il disagio connesso al numero elevato dei soci viene
superato trasferendo gran parte del potere decisionale dall’assemblea agli
amministratori;
L’organo amministrativo è nominato dall’assemblea, pertanto, chi possiede il
maggior numero di azioni con diritto di voto (detto azionista di maggioranza)
potrà votare, in assemblea, per eleggere amministratore se stesso o
persone di propria fiducia che compiano le scelte da lui ritenute più
opportune.
L’atto costitutivo di una S.p.A. dovrà avere la forma dell’atto pubblico e
dovrà essere scritto nel registro delle imprese;
L’iscrizione ha effetto costitutivo. Ciò vuol dire che la società è costituita,
cioè viene ad esistenza solo dopo essere stata iscritta nel registro delle
imprese.
Le cooperative sono societa a capitale variabile con scopo mutualistico che
hanno come obbiettivo primario quello di assicurare ai soci il lavoro, beni di
consumo, a condizioni estremamente favorevoli rispetto a quelle che
otterrebbero dal libero mercato. L’intento speculativo non ci può essere nel
rapporto con i soci, ma solamente con soggetti esterni (cercando di ottenere il
massimo profitto a favore dei soci).
Le cooperative da quanto previsto dall’ art 45 della Costituzione Italiana sono
agevolate mediante strumenti di ogni tipo ( finanziari, tributari…..).
Le società cooperative devono essere iscritte all’Albo delle Società
Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Durante la
formazione bisogna decidere se si vuole creare una Società a responsabilità
limitata o Società per azioni. La prima permette un enorme vantaggio nei costi
di gestione e amministrazione, la seconda permette invece un miglior controllo
interno sull’andamento gestionale della società.
Coop. per lo sviluppo di
qualsivoglia attività riguardante
la produzione di alimenti agricoli
o zootecnici.
Insieme di lavoratori che
eseguono lo stesso mestiere
all'interno della coop. Con
scopo primario quello di
procurare lavoro ai propri
soci attraverso l’erogazione
di beni e servizi.
Costituite per l’acquisto
e la vendita di beni per i
propri soci a prezzi
scontati.
Finalizzato per la
costruzione di
Edifici per i
propri soci.
Si distinguono in due
Hanno come obiettivo
tipologie:
Erogare credito favorevole
A: attività di gestione
ai propri clienti.
di servizi socio, sanitario ecc.
B: attività che favoriscono
l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
•Svolgono la loro attività in favore
dei soci;
•Si avvalgono maggiormente
della prestazione dei soci e dei
beni e servizi di essi;
Dette “cooperative diverse” per
Molti aspetti equiparate alle S.P.A.
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Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota
da lui posseduta.
L’utile o avanzo di gestione sarà ripartito tra i soci non in
proporzione al capitale detenuto da ciascuno ma in proporzione alla
quantità di lavoro messa a disposizione della cooperativa
(incremento della retribuzione lavorativa).
La responsabilità dei soci è limitata alla quota di capitale sottoscritta
che può partire da 25 Euro.
Il capitale non ha un minimo prestabilito ma è uguale alla somma
delle delle quote di capitale possedute dai soci.
I costi di costituzione di una cooperativa sono inferiore rispetto a
quelle della SRL si aggirano intorno ai 2000 Euro ( comprese spese
Notarili).
Anche le cooperative devono possedere lo STATUTO.
Il bilancio sociale è un documento nel
quale
un’impresa
comunica
agli
stakeholders (portatori di un interesse) i
risultati dell’attività.
 Ha una funzione informativa e mette in
evidenza le conseguenze prodotte
l’attività d’impresa nel contesto sociale.
 Attualmente non è obbligatorio.
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Un’impresa, nell’esercizio della sua attività, può produrre effetti
positivi o negativi sulla società (es. ridurre la disoccupazione,
riciclare materiali; inquinare l’ambiente).
Con il bilancio sociale un’impresa viene valutata per i suoi risultati
economici ma anche sociali.
Il bilancio sociale ha una funzione informativa, dà informazioni utili
per valutare risultati ed effetti dell’attività di una impresa. Garantisce
trasparenza e consente la partecipazione dei portatori di interessi ai
processi gestionali.
In Italia non è obbligatorio ma in questi ultimi anni alcune
associazioni hanno elaborato delle linee guida utili alle imprese che
lo vogliono redigere.
Concludendo: è un rendiconto qualitativo/quantitativo che consente
di conoscere il vantaggio che una impresa ha procurato a
determinati portatori di interesse.
Società a capitale fisso: il capitale deve essere stabilito fin dall’inizio e deve
essere sottoscritto, ogni variazione deve essere seguita da un atto
costitutivo.
Società a capitale variabile: il capitale iniziale può subire variazione perché
non presenta nessuna variazione dell’ atto costitutivo in queste società è
molto frequente l’entrata di nuovi soci.
Statuto: documento in cui vengono fissate le norme, regole relative al
pieno funzionamento della cooperativa.
A.G.C.I (Associazione Generale Cooperative Italiane) : è un associazione
giuridicamente riconosciuta il cui compiti principale è la tutela delle
cooperative. Ha come fine istituzione la protezione, rappresentanza,
assistenza e tutela. A livello nazionale associa oltre 8000 imprese
cooperative.
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http://guide.supereva.it/economia_aziendale/interventi/2010/12/capitale-fisso-e-capitalevariabile;
Testo “imparare ad imprendere” dell’ AGCI Lazio;
Materiale formativo fornito dalla Prof.ssa Fazio di Diritto Aeronautico dell’Istituto Aeronautico
F. De Pinedo di Roma.